Raccomandata
Incarto n. 32.2020.112
BS
Lugano 29 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 agosto 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1975 e da ultimo attiva quale dipendente di __________ a tempo parziale, nell’agosto 2013 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI a seguito dei postumi di un infortunio occorsole il 14 marzo 2013 preso a carico da __________ (doc. 38 inc. AI).
Per motivi di comprensione futura, va qui fatto presente che con decisione del 30 agosto 2015 l’assicuratore LAINF ha erogato all’assicurato indennità giornaliere per un’inabilità lavorativa del 100% dal 17 marzo 2013, del 50% dall’11 novembre 2013, del 100% dal 20 gennaio 2014 fino al 31 agosto 2015. Contro tale decisione l’assicurata ha inoltrato opposizione datata 1 dicembre 2015 che è stata evasa l’8 settembre 2020 (cfr. consid.1.4).
1.2. Raccolta la documentazione medica presso l’assicuratore contro gli infortuni, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ (in seguito: __________) di eseguire una perizia pluridisciplinare. Con rapporto 9 dicembre 2015 i periti hanno concluso per una totale incapacità lavorativa in tutte le attività dal 14 marzo 2013, del 50% dal 1° ottobre 2014 e del 100% dal 19 gennaio 2014. Dal 24 aprile 2015 l’assicurata è stata ritenuta inabile al 50% nell’abituale professione ed al 20% in attività adeguate (doc. 87 inc. AI). La perizia è stata confermata con complementi del 16 dicembre 2016 e del 28 marzo 2017 (doc. 106 e 115 inc. AI).
L’amministrazione ha in seguito effettuato un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica concludente per una limitazione del 34,55 nelle mansioni consuete (cfr. rapporto 25 febbraio 2016, doc. 92 inc. AI).
Tenuto conto del rapporto 30 agosto 2016 del consulente in integrazione professionale (doc. 97 inc. AI), l’Ufficio AI ha determinato un grado d’invalidità del 25% quale salariata (cfr. pagg. 326 – 328 inc. AI), poi aumentato a 36,52% (cfr. pagg. 406 e 407 inc. AI).
Con decisione del 14 giugno 2017, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata (considerata salariata al 70% e casalinga per il restante 30%) il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2014 (scadenza dell’anno di attesa) al 31 luglio 2015 (tre mesi dopo il miglioramento fatto decorrere dal 24 aprile 2015) (doc. 126 inc. AI). La decisione è cresciuta in giudicato.
1.3. Il 25 settembre 2017 l’assicurata, per il tramite di RA 1, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni con richiesta di ricalcolo del grado AI in applicazione dell’allora nuovo art. 27bis. cpv. 2-4 OAI (doc. 129 inc. AI), domanda riformulata il 23 gennaio 2018 (doc. 134 inc. AI).
Con scritto del 19 dicembre 2017 l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha inoltrato un’istanza di revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione 14 giugno 2017. Sostiene che nella perizia 9 dicembre 2015 il __________ non aveva posto la diagnosi di lesione del tronco inferiore e mediano del plesso brachiale destro, come invece risulta dai rapporti 31 ottobre 2017 del dr. med. __________ (specialista in chirurgia ortopedica della spalla e dell’avambraccio presso la __________ di __________) e del dr. med. __________ (Capo clinica del reparto neurologia dell’Ospedale __________ a __________) allegati con l’istanza. L’assicurata sostiene altresì come la citata lesione rappresenti un nuovo fatto e rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA poiché pregiudica in modo importante la capacità lavorativa rispetto a quanto costatato nell’ambito della decisione 14 giugno 2017 (doc. 133 inc. AI).
Trattata la succitata istanza alla stregua di una nuova domanda di prestazioni (esaminati gli atti medici prodotti il 19 dicembre 2017, con annotazione 13 agosto 2018 il SMR “… ritiene giustificato precedere con una nuova entrata in materia”, doc. 136), confermata la ripartizione tra attività salariata (70%) e mansioni casalinghe (30%), l’Ufficio AI ha proceduto ad una nuova inchiesta per persone che si occupano dell’economia domestica, concludente per un’inabilità del 45,5% (cfr. rapporto 30 dicembre 2019, doc. 166 inc. AI).
Preso atto dello scritto 19 agosto 2019 (doc. 163 inc. AI) dell’assicuratore LAINF attestante i periodi di versamento delle indennità giornaliere (in particolare per quel che concerne la ricaduta con conseguente erogazione d’indennità giornaliere al 100% dal 5 febbraio 2018 e al 75% dal 1° settembre 2018 in poi), con rapporto 28 gennaio 2020 il dr. med. __________ del SMR ha ritenuto l’assicurata inabile in qualsiasi attività nella misura del 100% dal 5 febbraio 2018 e del 75% dal 1° settembre 2018 (doc. 167 inc. AI). L’amministrazione ha poi proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità dell’80,5% a partire dal peggioramento del 5 febbraio 2018 (cfr. pag. 545 inc. AI).
Con progetto di decisione 12 marzo 2020 l’Ufficio AI ha pertanto proposto di riconoscere all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1° febbraio 2018 (media retrospettiva) ed a una rendita intera dal 1° maggio 2018, con versamento dal 1° marzo 2018 causa domanda di prestazioni tardiva (doc. 175 inc. AI).
Va qui fatto presente che l’assicuratore LAINF, per lo stesso periodo, ha erogato indennità giornaliere al 100% dal 5 febbraio 2018 ed al 75% dal 1° settembre 2019 (cfr. doc. 163 inc. AI).
Con osservazioni 19 maggio 2020 al progetto di decisione l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha ribadito la richiesta di revisione processuale della decisione 14 giugno 2017. Sostiene nuovamente che la lesione del tronco inferiore e mediano del plesso brachiale destro non rilevata dal __________ nel 2015, sia da considerare come nuovo fatto rilevante per la determinazione di una totale incapacità lavorativa in attività abituale e nella misura dell’80% in attività adeguata per il periodo dal 24 aprile 2015 al 4 febbraio 2018. L’assicurata postula pertanto il diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2015 in poi (doc. 181 inc. AI).
Con decisione del 4 agosto 2020 l’Ufficio AI ha confermato l’aumento della rendita ad un quarto dal 1° febbraio 2018 ed a intera dal 1° maggio 2018, con versamento dal 1° marzo 2018 (doc. 184 inc. AI).
1.4. Contro la succitata decisione l’assicurata ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento con conseguente riconoscimento di una rendita intera dal 1° agosto 2015 in poi.
Ribadisce che la lesione del tronco inferiore e mediano del plesso brachiale, quale conseguenza dell’infortunio del 14 marzo 2013, costituisce un nuovo e rilevante fatto rispetto alla perizia del __________ del 2015, giustificante l’erogazione di una rendita intera dal 1° agosto 2015. L’insorgente rileva inoltre che con scritto 8 settembre 2020 l’assicuratore LAINF ha annullato la decisione 30 ottobre 2015, che versa un’indennità giornaliera al 100% dal 1° novembre 2015 al 4 febbraio 2020 e che procederà a tempo debito all’allestimento di una perizia pluridisciplinare.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, fondandosi sulle annotazioni del 7 ottobre 2020 del SMR, ha indicato i motivi per cui non riconosce la modifica del diritto alla rendita come richiesto con la revisione processuale della decisione 14 giugno 2017. L’amministrazione ha in seguito concluso che “(…) reputato l’apprezzamento medico diverso rispetto all’evoluzione successiva per il riconoscimento di una revisione processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, osservato che l’assicuratore infortuni sta procedendo ad ulteriori accertamenti e approfondimenti medici, considerata l’esigibilità lavorativa descritta dal dr. med. __________ con scritto del 16 maggio 2019, precedente la decisione impugnata dell’AI, lo scrivente UAI reputa opportuno formulare al lodevole TCA la propria proposta di ritorno degli atti all’amministrazione per valutare al meglio l’evoluzione del danno alla salute sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata e sulla conseguente perdita di guadagno”.
1.6. Con scritto 3 dicembre 2020 l’assicurata, non condividendo la proposta dell’amministrazione, ribadisce la riforma della decisione impugnata nel senso di riconoscere il diritto alla rendita intera (anche) dal 1° agosto 2015, rimanendo incontestato il diritto alla rendita prima del 1° agosto 2015 ed alla rendita intera dal 1° maggio 2018 (XI).
1.7. L’8 gennaio 2021 il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI il rapporto 16 maggio 2019 del dr. med. __________ (XII).
1.8. Chiamato dal Tribunale per una presa di posizione in merito al rapporto 9 novembre 2020 del dr. med. __________ prodotto con il succitato scritto 3 dicembre 2019 della ricorrente, il 21 gennaio 2021 l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 19 gennaio 2021 del SMR, ha confermato la risposta di causa (XV).
1.9. Il 4 febbraio 2021 l’assicurata ha confermato il proprio ricorso (XVIII).
1.10. Con scritto 25 febbraio 2021 il Vicepresidente del TCA ha informato la rappresentante dell’assicurata sulla necessità di dare seguito alla richiesta di rinvio degli atti per nuovi accertamenti formulata dall’amministrazione con la risposta di causa, previo annullamento della decisione contestata. Resa attenta che dai nuovi accertamenti la prestazione riconosciuta dal mese di febbraio 2018 potrebbe in sede di rinvio aumentare (limitatamente al periodo 1° febbraio 2018 - 30 aprile 2018), essere confermata ma anche soppressa o diminuita, questa Corte, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), ha assegnato alla patrocinatrice un termine per inoltrare delle osservazioni in merito con la possibilità di ritirare il ricorso, avvertendo che il ritiro riguarda solo la rendita dal 1° febbraio 2018 in avanti. Contestualmente è stato precisato che per quel che concerne il periodo 1° agosto 2015 – 30 gennaio 2018, oggetto dell’istanza di revisione processuale della decisione amministrativa 14 giugno 2017, verrà statuito senza rinvio (XIX).
1.11. In data 9 marzo 2021 la legale dell’assicurata ha comunicato il ritiro del ricorso, sostenendo come questo “non pregiudica il diritto alla rendita” (XX).
considerato in diritto
2.1. Con la decisione contestata l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di un quarto di rendita dal 1° febbraio 2018 e di una rendita intera dal 1° maggio 2018, con versamento dal 1° marzo 2018. Non riconoscendo invece il diritto ad una rendita intera per il periodo precedente, l’amministrazione ha in sostanza evaso negativamente l’istanza di revisione processuale della decisione 14 giugno 2017, i cui motivi, come visto (cfr. consid. 1.5.), sono stati indicati solo con la risposta di causa.
Visto il ritiro del ricorso per quel che concerne il periodo dal 1° febbraio 2018 in poi (cfr. consid. 1.11), su tale punto la causa va stralciata dai ruoli.
Di conseguenza, questo TCA deve statuire in merito al diritto dell’assicurato ad una rendita intera dal 1° agosto 2015 al 30 gennaio 2018, oggetto dell’istanza di revisione processuale della decisione 14 giugno 2017 con la quale l’amministrazione ha limitato tale diritto al 31 luglio 2015.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.4. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).
A seguito della succitata sentenza Di Trizio il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018.
Per quel che concerne le nuove modalità di calcolo del metodo misto, l’art. 27bis cpv. 2 prescrive che per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità: a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa; b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.
L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
La nuova normativa è stata esaminata dal TF con sentenza 9C_82/2020 del 27 ottobre 2020 (destinata alla pubblicazione). L’Alta Corte ha concluso che le disposizioni di calcolo del metodo misto secondo l’art. 27bis OAI entrato in vigore il 1° gennaio 2018 rispecchia i requisiti posti dalla sentenza Di Trizio. Motivo per cui ha stabilito che non vi è alcun motivo per non più considerare il cambiamento dello statuto da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale” per via della nascita di un bambino quale motivo di revisione (“Damit besteht kein Anlass mehr, einen Statuswechsel von der Voll- zur Teilerwerbstätigkeit nicht als Revisionsgrund anzuerkennen, wenn einzig die Geburt eines Kindes dafür verantwortlich ist; STF citata consid. 7).
2.5. Per quel che concerne la revisione processuale, va fatto presente che secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA “le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza”.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
Va rilevato che scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una nuova valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex tunc) (DTF 129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a DTF 122 V 138 consid. 2d; cfr. anche Kieser, op. cit. ad art. 53 n. 25 pag. 676).
Secondo giurisprudenza, la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa entro i termini determinanti per la revisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA), ossia 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 53 n. 39, pag. 976 con riferimenti).
2.6. Nella fattispecie in esame, con decisione 14 giugno 2017 l’Ufficio AI aveva posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera temporanea, ossia dal 1° marzo 2014 al 31 luglio 2015 (cfr. consid. 1.2).
La decisione si fondava sul rapporto 9 dicembre 2015 della perizia __________, i cui periti avevano concluso per una totale incapacità lavorativa in tutte le attività dal 14 marzo 2013, del 50% dal 1° ottobre 2014 e del 100% dal 19 gennaio 2014. A decorrere dal 24 aprile 2015 l’assicurata era stata ritenuta inabile al 50% nell’abituale professione ed al 20% in attività adeguate (doc. 87 inc. AI).
Secondo l’assicurata il fatto nuovo ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA è costituito dalla lesione del tronco inferiore e mediano del plesso brachiale conseguente all’infortunio del 14 marzo 2013 riscontrata dal dr. med. __________ durante la visita del 30 ottobre 2017 (pagg. 448 -449 inc. AI) e confermata dal dr. med. __________ nel rapporto 31 ottobre 2017 (pagg. 450 e 451 inc. AI), ma non dal __________, in particolare dal perito neurologo dr. med. Bernasconi nel rapporto 7 ottobre 2015.
L’assicurata rileva che nella perizia 13 maggio 2020 svolta per contro dell’assicuratore LAINF, il dr. med. __________ ha ritenuto tale lesione la causa principale dei disturbi lamentati a seguito dell’infortunio del 2013 e che tali disturbi causano una totale inabilità lavorativa (pag. 575 – 577). La ricorrente evidenzia inoltre che la __________, con scritto 8 settembre 2020, ha di conseguenza deciso di annullare la decisione 30 ottobre 2015 e di riconoscere un diritto alle indennità retroattive dal 1° novembre 2015 al 4 febbraio 2018 (doc. 4).
Solo con la risposta di causa l’Ufficio AI ha sottoposto la problematica al plesso brachiale – fatta valere nell’istanza di revisione processuale del 19 dicembre 2017 – al proprio servizio medico.
Con annotazioni del 7 ottobre 2020 il dr. med. __________, esaminata la documentazione ha riassunto:
" (…) Valutazione neurologica del 9.7.2014 __________:
Zusammenfassend kann aus neurologischer Sicht gesagt werden, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für eine Brachialplexopathie (inkl. TOS) oder eine welter peripher gelegene Neuropathie vorliegen. Es liegen auch keine Hinweise auf ein CRPS vor.
Una RM del plesso brachiale in data 4.3.2014 è descritto quale normale
Assicurata peritata in ambito __________ 9.12.2015:
diagnosi poste:
Sindrome dolorosa cronica e impotenza funzionale alla spalla e all'arto superiore ds.
stato dopo ricostruzione capsulo-legamentosa anteriore con riparazione dello SLAP, ricostruzione del sopraspinoso e decompressione sottoacromiale 11.4.2013 (Prof. Dr. med. __________);
persistente capsulite retrattile;
probabile disturbo di percezione e elaborazione del dolore/somatizzazione con fenomeni conversivi.
Stato dopo intervento chirurgico per sindrome del tunnel carpale a ds., attualmente senza sintomi.
Situazione di stretto toracico arterioso arto superiore ds.
impressione unilaterale dell'arteria succlavia solamente a ds. a livello del triangolo degli scaleni ed il braccio, eventualmente danno del plesso brachiale;
Nella perizia neurologica a pagina 3 si trova la seguente valutazione:
Ho eseguito anche un esame elettroneurogra fico al braccio destro che è risultato normale, senza elementi elettroneurografici in favore di una lesione periferica dei nervi mediano e ulnare né indizi indiretti a questo esame per una lesione al plesso brachiale. Anche la documentazione radiologica a disposizione non mostra patologie rilevanti a livello del plesso brachiale. Nella documentazione vi sono valutazioni discordanti sulla presenza o meno di una patologia a livello del plesso brachiale destro: praticamente tutti i neurologi che
hanno esaminato la paziente concordano nell'affermare che non vi sono lesioni del sistema nervoso, mentre queste erano state ipotizzata, sulla base però di reperti oggettivi poco consistenti, piuttosto in ambito chirurgico-ortopedico.
Il 30.10.2017 viene eseguita una valutazione da parte del PD Dr. __________.
Viene eseguita una RM del plesso in data 30.10.2017 con assenza di patologia oggettivabile
Viene eseguita una neurografia con referto compatibile con una pregressa (ältere) lesione del plesso inferiore e danno residuo del n. mediano destro in stato dopo intervento per tunnel carpale
Sulla base dell'esame neurografico il dr. __________ conclude con la diagnosi di una sindrome algica mista in prima linea su patologia della spalla con inoltre sospetto per pregressa lesione del plesso a destra
Nella sua valutazione del 31.10.2018 (recte: 2017) il dr. __________ ritiene che i dolori a livello della spalla non siano da mettere in relazione con la lesione del plesso essendo le parti superiori del plesso non compromesse. Presenza invece di una tendinopatia del bicipite per la quale propone un release chirurgico.
Il 6.2.2018 viene eseguita una adesiolosi artroscopica con release della capsula, re-acromioplastica e tenodesi subpettorale
L'assicurazione __________ riapre il caso con IL 100% dal 5.2.2018 e al 75% dal 1.9.2018
Nel rapporto del 31.8.2018 il dr. __________ indica quale diagnosi
Attuale neuropatia n.ulnaris e miogelosi dorsale spalla destra
Lesione plesso inferiore e medio
Nel rapporto del 3.12.2018 il dr. __________ indica quale diagnosi
Rapporto dr. __________ del 16.5.2019:
Risposte alle domande del servizio giuridico del 6.10.2020:
La diagnosi posta dal dr. __________ e dal dr. __________, ossia la plessopatia, si basa essenzialmente un esame neurografico che risulta in netto contrasto con le precedenti valutazioni specialistiche nelle quali è stato espressamente negata la presenza di una lesione del plesso. Da notare che una problematica del plesso è sempre stata presa in considerazione e ricercata, anche in occasione della valutazione __________, ma che non ha potuto essere oggettivata. Si tratta quindi al massimo di una diversa valutazione della stessa fattispecie.
omissis (…)” (Doc. VI/1)
Con le osservazioni 3 dicembre 2020 la rappresentante dell’assicurata evidenzia invece che il dr. med. __________ nel rapporto 9 novembre 2020 (doc. A/5) e nell’email 1° dicembre 2020 (doc. A/6) ha ritenuto non complete sia la valutazione neurologica del 9 luglio 2014 della __________, sia la perizia neurologica del dr. med. __________ allestita nell’ambito della perizia __________ del 9 dicembre 2015, in quanto “jedoch die unteren Plexusanteile in der elektrophyisologischen Untersuchungen leider nicht abgebildet wurden” (doc. 5). Il dr. med. __________ sostiene che le parti inferiori del plesso sono state invece misurate mediante esami neurografici il 30 ottobre 2017 dal dr. med. __________, misurazioni che, a detta della ricorrente, “permettono di confermare la lesione del sistema nervoso precedentemente ipotizzata in ambito chirurgico-ortopedico (come a suo tempo evidenziato nel consulto del dr. med. __________ parte della perizia __________ del 9 dicembre 2015), ma esclusa in base ad un esame in ambito neurologico che oggi sappiamo esser non completo”.
L’assicurata ha poi concluso:
" (…) Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal SMR, non ci troviamo confrontati con una diversa valutazione della stessa fattispecie, ma con una nuova fattispecie (solo ipotizzata in precedenza e ora provata) che a suo tempo non è stata presa in considerazione per valutare la capacità lavorativa rimanente, come esplicitamente indicato dal dr. med. __________ nella perizia __________ del 9 dicembre 2015: "sulla base di queste considerazioni ritengo anche da parte mia che i sintomi presentati dalla paziente non siano spiegati da una patologia neurologica centrale o periferica e di conseguenza, dal punto di vista neurologico, l'A, può essere considerata abile al lavoro al 100%."
Questa nuova fattispecie e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa è stata definitivamente riconosciuta dall'assicuratore infortuni che ha modificato la sua posizione del 30.10.2015 (all.
4).
Gli esami neurografici del 30.10.2017 costituiscono dunque un nuovo mezzo di prova di un fatto (la lesione del sistema nervoso) solo ipotizzato prima della decisione del 14 giugno 2017.
Per questi motivi ribadiamo le richieste ricorsuali ossia che la decisione del 04.08.2020 venga riformata nel senso che l'assicurata ha diritto a rendita intera d'invalidità dal 01.08.2015; rimangono invece incontestati il diritto a-rendita precedente il 01.08.2015 e il diritto a rendita intera dopo il 01.05.2018 (…)” (Doc. XI)
2.7. Esaminati attentamente gli atti questo TCA ritiene dati i presupposti per una revisione processuale della decisione 14 giugno 2017.
Come riportato al considerando precedente, nel rapporto 31 ottobre 2017 il dr. med. __________ aveva accertato una plessopatia, facendola risalire all’infortunio del 2013, ciò che è stato confermato dal dr. med. __________ con rapporto dello stesso giorno.
Certo, nelle annotazioni 7 ottobre 2020 il dr. med. __________ ha concluso che la plessopatia diagnostica dai succitati due specialisti sulla base dell’esame neurografico “risulta in netto contrasto con le precedenti valutazioni specialistiche nelle quali è stato espressamente negata la presenza di una lesione del plesso. Da notare che una problematica del plesso è sempre stata presa in considerazione e ricercata, anche in occasione della valutazione __________, ma che non ha potuto essere oggettivata.” Tale lesione, come visto, è stata invece oggettivata dal dr. med. __________ ed è stata fatta risalire all’infortunio del 2013.
L’assicurata ha poi rettamente rilevato come nel rapporto 9 novembre 2020 il dr. med. __________, riesaminato il referto 9 luglio 2014 della __________ in cui non era stata riscontrata alcuna plessopatia (pag. 165 inc. AI), abbia ritenuto la valutazione della clinica zurighese incompleta poiché allora non era stata esaminata la parte inferiore del plesso (“… jedoch die unteren Plexusanteile in der elektrophysiologischen Untersuchung leider nicht abgebildet wurden”), esame che invece è stato eseguito il 30 ottobre 2017 dal dr. med. __________, il quale, come visto, aveva riscontrato una lesione del tronco inferiore e mediano del plesso brachiale destro (doc. A/5). Nell’email 1° dicembre 2020 il dr. med. __________ ha ritenuto la perizia neurologica del dr. med. __________ (che aveva escluso lesioni al sistema nervoso e quindi una plessopatia) incompleta (doc. A/6). Non si tratta, come sostenuto dal SMR nelle annotazioni 7 ottobre 2020 (cfr. consid. 2.6), di una diversa valutazione della stessa fattispecie rispetto alla perizia del __________.
Quindi, la lesione del tronco inferiore e mediano del plesso brachiale costituisce un fatto nuovo, lesione presente ma che non era nota, nonostante tutta la diligenza del caso, all’epoca della procedura di cui alla decisione 14 giugno 2017. Di conseguenza, gli esami neurografici eseguiti il 30 ottobre 2017, che hanno rilevato la lesione in parola, costituiscono un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.
Per quel che concerne la rilevanza del fatto nuovo e del mezzo di prova nuovo, va fatto riferimento al rapporto 13 maggio 2020 del dr. med. __________, il quale, confermando come la plessopatia riscontrata sia da mettere in relazione all’infortunio del 13 marzo 2013, ha ritenuto per il periodo 1° novembre 2015 – 4 febbraio 2018 un’incapacità lavorativa del 100% nell’abituale professione di venditrice. Ritenuto il braccio destro praticamente afunzionale, egli ha valutato un’inabilità dell’80% in attività adeguate senza il sollevamento di pesi superiori ai 5 chili, senza sollecitazione e movimenti ripetitivi del braccio destro con necessità di una pausa ogni 20 minuti in paziente destrimane (“Der rechte Arm kann in dieser Situation als praktische afunktionell angesehen werden. Ich sehe die Patientin maximal 20% arbeitsfähig in einer angepassten Tätigkeit mit Pausen alle 20 Minuten für 10 Minuten. Der rechte Arm soll nicht belastet werden, keine repetitiven Arbeiten, dies wohlgemerkt als Rechtshändlerin”; pag. 576 inc. AI).
Va poi ricordato che per lo stesso periodo l’assicuratore LAINF, sulla base del succitato rapporto 13 maggio 2020 del dr. med. __________, ha riconosciuto delle indennità giornaliere per un grado d’incapacità lavorativa del 100% (cfr. consid. 1.4).
La domanda di revisione processuale inoltrata il 19 dicembre 2017 risulta essere tempestiva, essendo stata inoltrata entro 90 giorni della scoperta del fatto nuovo, ossia dal rapporto 31 ottobre 2017 del dr. med. __________.
Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, va fatto riferimento ai redditi posti a fondamento della decisione 14 giugno 2017 di cui è stata chiesta la revisione processuale nel dicembre 2017. Non vanno pertanto considerati i redditi 2018 relativi alla decisione impugnata poiché successivi alla pronunzia del 2017.
Per quel che concerne il reddito da valida (rimasto incontestato) l’importo da prendere in considerazione ammonta a fr. 43'027.--(determinato secondo il vecchio art. 27bis cpv. 3 OAVS). Richiamato il reddito statistico di fr. 54'191,12 stabilito nella tabella di calcolo del 4 aprile 2017 (cfr. pag. 406 inc. AI), tenuto ora conto di un’inabilità dell’80% in attività adeguate (20% di fr. 54'191.12 = fr. 10'838,22) e della riduzione sociale del 10% riconosciuta (90% di fr. 10'838,22 = 9'754,40), il reddito da invalida corrisponde a fr. 9'754,40. Dal raffronto tra il reddito da valida e da invalida il grado dell’assicurata quale salariata è del 77%. Vista la quota di ripartizione del 70% in attività lucrativa, risulta un’invalidità parziale del 53,9%.
Addizionata poi un’invalidità parziale quale casalinga del 10% (per una limitazione del 34,5% ed una quota parte del 30%), risulta un grado d’incapacità al guadagno globale (arrotondato) del 64%, ciò che conferisce il diritto a ¾ rendita dal 1° agosto 2015 al 31 gennaio 2018.
2.8 Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono da ripartire tra l’Ufficio AI e la ricorrente nella misura del 50% ciascuno.
2.9. Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso in merito all’istanza di revisione processuale, patrocinata da RA 2, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili parziali (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5 settembre 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ RI 1 ha diritto a ¾ di rendita dal 1° agosto 2015 al 30 gennaio 2018.
Il ricorso è stralciato dai ruoli, per avvenuto ritiro, per quel che concerne il diritto alla rendita successivamente al mese di febbraio 2018.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. L’Ufficio assicurazione invalidità verserà alla ricorrente fr. 1’500 a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa se dovuta).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti