Raccomandata
Incarto n. 32.2019.85
FS
Lugano 27 aprile 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione (incidentale) del 25 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1972, il 9 aprile 2018 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) endometriosi IV stadio con continue formazioni di aderenze con forti dolori cronici sulla parte destra dall’utero al fegato fino al braccio (…)” (doc. AI 4/56-62).
1.2. Il 4 gennaio 2019, l’Ufficio AI ha emanato un “Progetto di decisione” mediante il quale ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita d’invalidità (doc. AI 39/148-152).
Con osservazioni del 7 febbraio 2019 (doc. AI 44/162-179), tramite __________ dello RA 1., l’assicurata si è opposta al suddetto “Progetto di decisione” chiedendo che “(…) 1. Le presenti osservazioni sono accolte. § Il querelato progetto decisionale è annullato. 2. È riconosciuta l’inesigibilità totale di attività lavorativa nei confronti della prefata. 3. La signora RI 1 ha diritto ad una rendita AI intera a contare dal fatto che dal 17 novembre 2016 è comprovata l’impossibilità di reinserimento professionale in qualsiasi attività. (…)” (doc. AI 44/173).
1.3. Con scritto 13 febbraio 2019 (doc. AI 48/184-185), trasmesso in copia allo RA 1, l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata che “(…) nell’ambito delle osservazioni al progetto, preso nuovamente in esame il suo caso, per chiarire il suo diritto alle prestazioni, riteniamo necessario che lei si sottoponga a una serie di esami medici completi (medicina interna, reumatologia, psichiatria e ginecologia). Senza opposizione scritta da parte sua (o del suo rappresentante legale) entro il giorno 28.02.2019, incaricheremo un centro peritale di eseguire gli esami in questione. Il centro peritale sarà designato su base aleatoria (art. 72 bis dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)). Non appena ci saranno noti, sarà informata a riguardo del luogo, delle date degli appuntamenti, così come dei nomi delle/degli specialiste/i che si occuperanno di lei. In allegato troverà la lista di domande che sottoporremo al centro peritale. Se, da parte sua (o del suo rappresentante legale) desidera aggiungere altre domande, la invitiamo a trasmetterle all’Ufficio AI entro il termine sopra indicato. (…)” (doc. AI 48/184).
Con “opposizione” 28 febbraio 2019 (doc. AI 50/191-199), sempre tramite RA 1 – contestata la necessità di una perizia pluridisciplinare ritenuto, da una parte, che “(…) specialisti plurimi, molti dei quali anche di livello universitario, hanno infatti valutato la fattispecie sia sotto il profilo eziologico che clinico (…)” (doc. AI 50/192) e che “(…) l’insistenza peritale è suscettibile di comportare un pregiudizio significativo per la mia assistita sotto forma di un fardello psicofisico particolarmente gravoso e financo debilitante, in quanto sfiancante moralmente e fisicamente (…)” (doc. AI 50/193) e, dall’altra parte, che il consulente in integrazione professionale ha escluso la possibilità sia di una reintegrazione in attività adeguata che di un provvedimento professionale –, l’assicurata ha chiesto di decidere: “(…) 1. La presente opposizione è accolta. § Nel caso di specie l’UAI soprassiede a ordinare una perizia medica pluridisciplinare. 2. La decisione UAI si fonda sul petitum di cui alle osservazioni nostre 7 febbraio 2019 in gravame. (…)” (doc. AI 50/195).
L’Ufficio AI, con scritto dell’11 marzo 2019 (doc. AI 52/201-202), ha assegnato all’assicurata un nuovo termine, fino al 26 marzo 2019, per formulare eventuali domande supplementari adducendo: “(…) Confermiamo ricezione del vostro scritto raccomandata del 28.02.2019 – in risposta al nostro scritto di preavviso del 13.02.2019 – con il quale esprimete le vostre riserve in merito alla fondata necessità di procedere con accertamenti peritali pluridisciplinari. Le vostre osservazioni sono state esaminate dal medico SMR che così si esprime: “Ci troviamo nella condizione di procedere con la perizia medica pluridisciplinare a garanzia della neutralità della valutazione valetudinaria e delle risorse disponibili, in assenza di documentazione medica ed oggettiva che giustifichi una IL completa in ogni attività anche molto semplice e ripetitiva”. L’assicurata presenta, infatti, una polipatologia come risulta anche dai rapporti universitari (disturbo d’ansia e di panico). Inoltre nel 2018 è insorta patologia tiroidea/endocrinologica. Non possiamo quindi esimerci, dal punto di vista medico, dal valutare accuratamente l’impatto del complesso delle patologie sulla capacità lavorativa, definendo i limiti funzionali e risorse residue. Si conferma quindi che un accertamento pluridisciplinare è esigibile e atto a valutare lo stato di salute della signora RI 1 in tutti i suoi aspetti e la sua evoluzione. Se del caso, sarà il centro peritale designato in autonomia, dopo attento esame degli atti, a stabilire la necessità di eventuali discipline aggiuntive da indagare. (…)” (doc. AI 52/201).
Prendendo posizione sul suddetto scritto dell’11 marzo 2019, con ulteriore scritto del 21 marzo 2019 (doc. AI 56/208-209) – rilevato che “(…) la spiegazione in casu fornita dall’UAI di principio non è convincente (…)” (doc. AI 56/208) e indicato che la sua assistita “(…) attualmente si trova in situazione di degenza extracantonale (almeno fino al 28 marzo corrente; come appare dalla Memoria clinica 26.02.2019 [doc. già prodotto ad acta]) (…)” (doc. AI 56/209) – RA 1 ha postulato “(…) 1. In via prioritaria: il ripensamento di codesto UAI in punto della prospettata perizia pluridisciplinare anche alla luce delle annotazioni che precedono. 2. In via conseguente (nel caso in cui l’UAI non addivenisse alla riconsiderzione di cui sub n. 1): la proroga ragionevole dei tempi responsivi (30 giorni) affinché mi sia dato di conferire in via approfondita con la mia cliente. (…)” (doc. AI 56/209).
1.4. Con decisione incidentale del 25 marzo 2018 (doc. AI 54/204/205) – premesso che “(…) con comunicazione del 13 febbraio 2019, abbiamo informato la signora RI 1 Sara della necessità di un accertamento pluridisciplinare al fine di poter prendere posizione sul suo stato di salute. (…)” (doc. AI 54/204) –, l’Ufficio AI ha confermato la necessità dell’accertamento medico precisando che “(…) ad un ricorso contro questa decisione incidentale verrà negato l’effetto sospensivo (art. 66 della Legge federale sull’Assicurazione Invalidità (LAI) e art. 97 della legge federale sull’Assicurazione Vecchiaia Superstite (LAVS). (…)” (doc. AI 54/204).
1.5. Con ricorso del 30 aprile 2019, RI 1, sempre tramite RA 1, ha chiesto “(…) 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione UAI 25 marzo 2019 è annullata. § Di conseguenza la signora RI 1 non deve essere sottoposta a perizia pluridisciplinare. 3. Protestate spese e ripetibili. (…)” (I, pag. 11). A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:
" (…)
7.1
Summa summarum, per atti concludenti è ritenuto che nel gravame in narrativa gli aspetti determinanti, siano essi medici o di possibilità di reinserimento professionale, siano già stati sufficientemente ed esaurientemente chiariti.
Ragione per cui nuovi accertamenti a livello puramente medico peritale non apporterebbero elementi di valutazione di carattere rilevante in punto della decisione finale.
Del resto, come già detto, se una previa valutazione peritale fosse stata veramente di impellente ed assoluta necessità sarebbe già stata decisa in prima istanza dall’UAI; e segnatamente prima dell’edizione di un progetto di decisione; ossia di un atto estremamente rilevante per il futuro di un(‘) assicurato(a).
7.2
In casu sembra proprio che la perizia ordinata dall’UAI abbia la caratteristica di una “seconda opinione” in ragione di un’insoddisfazione propria rispetto alle meridiane risultanze ad acta, le quali appalesano come la possibilità di reinserimento professionale anche in attività semplice e ripetitiva, già esaurientemente chiarita, è di fatto inesistente.
In questo caso le premesse per ordinare una second opinion non sono date.
In riassunto, in casu:
a. la fattispecie, sotto il profilo delle reali possibilità di integrazione professionale per effetto di fattore invalidante, è già acclarata in modo esauriente. Ciò è da ritenersi inverato anche in relazione ad attività semplici e ripetitive;
b ne consegue che una perizia pluridisciplinare al momento:
i. non appare provvedimento né necessario, né utile, né tantomeno adeguato;
ii non è manifestamente suscettibile di fornire elementi di valutazione nuovi e rilevanti;
c. ergo “la necessità” di un accertamento peritale proclamata dall’UAI non può essere confermata;
d. da cui la signora RI 1 non deve essere sottoposta a perizia pluridisciplinare. (…)." (I, pagg. 10 e 11)
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) si rammenta che fino al progetto di decisione del 4 gennaio 2019 l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 100% in ogni tipo di attività dal 21 luglio 2017 con ripristino dell’abilità al 50% in ogni attività lavorativa dall’ottobre 2017. Per le mansioni consuete l’inchiesta a domicilio svolta il 30 ottobre 2018 (inc. AI, doc. 33) ha stabilito un tasso d’invalidità del 32% con riferimento all’attività al 100%. Siccome con le osservazioni del 7 febbraio 2019 controparte ha contestato il preavviso e sostenuto l’inesigibilità lavorativa totale dell’assicurata dal novembre 2016, producendo varia documentazione medica, per determinare al meglio la situazione valetudinaria dell’assicurata dal lato medico è stato richiesto l’approfondimento peritale pluridisciplinare in considerazione delle diverse problematiche alla salute patite dall’assicurata. In assenza di un precedente approfondimento medico risulta opportuno vagliare tale aspetto come da indicazione del SMR per definire le limitazioni funzionali, le risorse, la valutazione con evoluzione in merito alle inabilità lavorative. In merito alla valutazione espressa dal consulente in integrazione professionale (SIP) ci si limita ad indicare che lo stesso nei rapporti citati da controparte non determina in maniera definitiva una non reintegrabilità dell’assicurata in attività lavorative. Ne consegue, alla luce delle considerazioni esposte, che si reitera la necessità indicata con la decisione incidentale di dovere approfondire l’aspetto valetudinario tramite perizia pluridisciplinare, che non configura in alcun modo una “second opinion” come ritenuto da controparte. (…)” (IV, pagg. 3 e 4) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.7. Con osservazioni 12 giugno 2019 (VI) – premesso che l’Ufficio AI non ha reso verosimile “(…) memmanco [ndr. recte: nemmanco] in risposta di causa la necessità di una perizia pluridisciplinare, se non come procedimento in second opinion in ragione di una verosimile insoddisfazione propria rispetto alle meridiane risultanze di cui, inequivocabilmente, agli atti; risultanze che ben difficilmente possono fungere da sostrato valido alle conclusioni del già querelato progetto di decisione 4 gennaio 2019 (…)” (VI, pag. 3) –, l’insorgente ha evidenziato che “(…) • la sostanza valetudinaria è – ed era – esattamente quella a cui è stato confrontato l’UAI prima dell’erezione del progetto di decisione querelato. Successivamente la ricorrente si è limitata a ribadire detto quadro valetudinario, aggiungendo tutt’al più qualche particolare integrativo, ma non presentando sostanzialmente nova alcuna. Eppure a quel tempo l’UAI ha ritenuto il materiale sufficiente per un’azione decisionale, senza aver ritenuto di valutare previamente la via peritale pluridisciplinare (errando tuttavia nell’appropriata considerazione della posizione del consulente in integrazione professionale [cfr. intra]); • dev’essere ribadita la porziorità della determinazione del consulente in integrazione professionale in punto della valutazione delle professioni ancora esigibili nonostante il fattore invalidante. (…)” (VI, pag. 3).
1.8. L’Ufficio AI, con osservazioni del 28 giugno 2019 (VIII) – rilevato, tra l’altro, che “(…) nello specifico si contestano le censure di controparte laddove reputa la fattispecie chiarita. Se, in base agli atti medici, il Servizio medico regionale (SMR), in un primo momento, ha rilevato un’abilità lavorativa residua finale del 50% per attività lucrative in attività adeguate, a seguito delle osservazioni poste al progetto di decisione del 4 gennaio 2019 lo stesso SMR ha ritenuto necessario procedere ad un accertamento medico peritale. Non vi è, nello specifico, una “second opinion” in assenza di una precedente, e prima, valutazione specifica. Neppure è possibile concludere che l’assicurata non sia reintegrabile in attività adeguate. A tale conclusione non è giunta l’amministrazione, che ha emanato un preavviso di rifiuto del diritto a prestazioni dell’AI, avendo determinato un grado d’invalidità del 39% definito, per la quota-parte salariata, dopo raffronto dei redditi in considerazione di un’abilità lavorativa residua del 50% in attività adeguate. A tale raffronto dei redditi ha rinviato pure il Servizio integrazione professionale (SIP) con rapporto del 16 novembre 2018: ritenuta la non attuabilità di provvedimenti professionali o misure tali da permettere una riduzione del grado d’invalidità, il SIP ha rinviato al calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) basata sull’abilità lavorativa residua del 50% dell’assicurata in attività adeguate espressa dal SMR nel rapporto finale precedente il preavviso. (…)” (VIII, pag. 2) – si è confermato nella domanda di reiezione del gravame.
1.9. L’insorgente, con ulteriori osservazioni del 4 luglio 2019 (X trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI; XI) – evidenziato come l’Ufficio AI non abbia sconfessato le conclusioni del consulente in integrazione professionale e posta la domanda “(…) Ora perché porre – o meglio riporre – “in un secondo tempo le valutazioni in merito alla perdita della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato” quando il consulente in integrazione professionale si è già pronunciato nel “primo tempo”? (…)” cui l’insorgente medesimo ha dato la seguente risposta: “(…) L’ipotesi più plausibile in materia è, e resta, che alla convenuta ciò non aggrada per nulla, e pertanto cerca una seconda opinione per sovvertire un esito di prima istanza che le torna sgradito. Del resto la prima valutazione medica c’è tutta, e deve essere ritenuta autorevole persino dalla convenuta, in quanto emana dal proprio SMR. A cui è seguita la determinazione che ben si sa, e dopo aver avuto riguardo delle indicazioni sanitarie, del consulente in integrazione professionale. (…)” (X, pag. 3) –, si è confermato nelle proprie allegazioni.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del ricorso è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità di un accertamento medico (cfr. consid. 1.4).
Si tratta di una decisione incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).
2.2. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.3. Come accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile.
La giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
Nella DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.
Un pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2).
La persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).
2.4. Nell’evenienza concreta l’insorgente ritiene in sostanza che gli aspetti determinanti, siano essi medici o di possibilità di reinserimento professionale, sarebbero già stati sufficientemente ed esaurientemente chiariti e che, ritenuta l’impossibilità di reinserimento professionale in qualsiasi attività posta dal consulente in integrazione professionale, ulteriori accertamenti medici configurerebbero un’inammissibile “seconda opinione”.
Dagli atti di causa risulta quanto segue.
Il consulente in integrazione professionale, nell’ambito del “1° Colloquio IT – Accertamento” del 17 maggio 2018 (doc. AI 15/87-90), circa le “risorse” e i “temi affrontati” ha evidenziato: “(…) Al momento nessuna risorsa per i problemi di salute, tuttavia la signora privatamente continua a cercare ed a offrirsi per lavori d’ufficio o traduzioni che possono essere svolte da casa. Anche gli spostamenti in macchina sono sfiancanti. Oggi al colloquio si è dovuta far accompagnare dai genitori. […] Con la signora abbiamo passato in rassegna lo stato di salute, il funzionamento in generale dell’assicurazione invalidità ed il prossimo procedere. Dal punto di vista professionale al momento non si intravede nessun possibile progetto poiché lo stato di salute è fortemente debilitante e la signora deve stare a riposo. (…)” (doc. AI 15/90).
Dal canto suo il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale del 5 giugno 2018 (doc. AI 22/105-107), senza interpellare i medici curanti e senza procedere ad alcuna visita, ha concluso per un’incapacità lavorativa totale dal 21 luglio al 6 ottobre 2017 e per una capacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività (abituale e adeguata) dal 7 ottobre 2017.
Con comunicazione del 4 luglio 2018 – vista la proposta in quel senso formulata dal consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 24/109-111) – l’assicurata è stata posta al beneficio di un provvedimento d’intervento tempestivo sotto forma di corso di formazione (cfr. doc. AI 25/112-113).
Il consulente in integrazione professionale, nel “verbale di chiusura” del 29 ottobre 2018, si è così espresso:
" (…)
Descrizione ultima attività, formazione professionale e scolastica
Apprendistato con diploma di commercio nel 1991 poi hostess per l’Air __________ nel 1992. Dal 1995 anno di nascita della prima figlia, è sempre stata casalinga.
Per poco più di 6 mesi ha tentato presso __________, attività dell’ex marito, di lavorare qualche ora. A causa dei forti dolori l’attività part-time è stata interrotta.
Stato di salute
Documentazione medica all’incarto. Diagnosi principale di endometriosi IV stadio con continue formazioni di aderenze.
IL 100% dal 17.11.2016.
Rapporto SMR 05.06.2018 riporta una CL 50% in tutte le attività da 07.10.2018 per la parte lavorativa.
Iter della pratica
(colloqui effettuati, persone contattate, misure di IT, ev. fatti giuridicamente rilevanti, ecc.)
Colloquio presso ufficio 17.05.2018, dopodiché alcuni contatti e scambio e-mail.
Per la signora mi sono anche recato presso il medico di famiglia Dr. __________, __________, il 13 luglio 2018. Alcuni incontri presso __________ per valutazione e formazione gestione rabbia/frustrazione.
Analisi della reintagrabilità
Non si intravvedono attivazioni che al momento possano migliorare l’integrabilità della signora.
Valutazione provvedimenti AI
Nessun provvedimento verosimilmente utile al momento.
Conclusioni e decisioni
Il mandato IT viene chiuso, si può precedere con la valutazione di rendita.
In base a quanto sopra esposto si valuta che (attualmente) l’assicurato non ha diritto a provvedimenti d’integrazione e che verrà esaminato l’eventuale diritto a rendita. (…)" (doc. AI 30/127-128)
Questo Tribunale – visto che il consulente in integrazione professionale ha interpellato direttamente il medico curante il 13 luglio 2018, quindi dopo il succitato rapporto finale 5 giugno 2018 del medico SMR dr. __________ – ritiene che quest’ultimo non abbia potuto disporre di una chiara valutazione medica.
Nella valutazione finale del 16 novembre 2018 (doc. AI 347141-143), a comprova del fatto che non lo riteneva sufficientemente acclarato, il consulente in integrazione professionale, circa lo stato di salute, ha precisato che “(…) la signora soffre di endometriosi e ha sviluppato in seguito, anche a causa del protrarsi dei problemi, di [ndr. recte: dei] disturbi psichici. Dottor __________, curante (…)” (doc. AI 34/142, la sottolineatura è del redattore).
Se non riteneva lo stato di salute sufficientemente chiaro – onde evitare di andare oltre le proprie competenze – il consulente in integrazione avrebbe dovuto interpellare il medico SMR e non direttamente il medico curante.
Infatti, va qui ricordato che compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Non essendo dato di sapere in quale misura il consulente in integrazione abbia considerato anche i disturbi psichici indicati dal medico curante ma non dal SMR, le conclusioni da esso tratte non permettono di concludere con la sufficiente tranquillità, come preteso dall’insorgente, che l’impossibilità di reinserimento professionale in qualsiasi attività risulti comprovata.
In questo senso, nemmeno può essere seguito l’insorgente laddove, a più riprese (cfr. consid. 1.3, 1.5, 1.7 e 1.9), pretende che, vista la chiara negazione del diritto a provvedimenti d’integrazione, non sarebbe più necessario alcun accertamento medico.
Del resto, nella misura in cui avesse ritenuto l’assicurata assolutamente non reintegrabile sul mercato del lavoro, il consulente in integrazione professionale, nella valutazione finale del 16 novembre 2018 (doc. AI 34/141-143), non avrebbe rinviato al calcolo della capacità di guadagno residua.
Al riguardo, in modo pertinente l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) a tale raffronto dei redditi ha rinviato pure il Servizio integrazione professionale (SIP) con rapporto del 16 novembre 2018: ritenuta la non attuabilità di provvedimenti professionali o misure tali da permettere una riduzione del grado d’invalidità, il SIP ha rinviato al calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) basata sull’abilità lavorativa residua del 50% dell’assicurata in attività adeguate espressa dal SMR nel rapporto finale precedente il preavviso. (…)” (VIII, pag. 2).
Nemmeno può essere seguito l’insorgente laddove, nelle succitate osservazioni del 4 luglio 2019 (cfr. consid. .1.9), alla seguente domanda postasi: “(…) Ora perché porre – o meglio riporre – “in un secondo tempo le valutazioni in merito alla perdita della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato” quando il consulente in integrazione professionale si è già pronunciato nel “primo tempo”? (…)” ha così risposto: “(…) L’ipotesi più plausibile in materia è, e resta, che alla convenuta ciò non aggrada per nulla, e pertanto cerca una seconda opinione per sovvertire un esito di prima istanza che le torna sgradito. (…)” (X, pag. 3). Trattasi, infatti, di mere congetture di parte: per i motivi suesposti, vi è infatti da ritenere che dalle conclusioni del consulente in integrazione professionale (che del resto nemmeno offrono precise e dettagliate spiegazioni al riguardo) non è comprovata l’impossibilità di reinserimento professionale in qualsiasi attività.
Quanto alla necessità di svolgere ulteriori accertamenti medici il TCA osserva quanto segue.
Il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale del 5 giugno 2018 (doc. AI 22/105-107) – posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla CL: “(…) Dolori cronici toracoaddominali a destra in esiti di laparoscopia diagnostica-terapeutica del 31 luglio 2017 (DD endometriosi) (…)” e, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di: “(…) Endometriosi in esiti di molteplici interventi chirurgici. Crisi di panico ora sotto controllo (…)” –, non ha ritenuto necessario né contattare i medici curanti né procedere ad una visita medica SMR interna.
Ora (a prescindere dal fatto che non è dato di capire su quali basi, nel suddetto rapporto finale SMR, il dr. __________ abbia potuto concludere per una capacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività a contare dal 7 ottobre 2017), vista la documentazione medica prodotta nell’ambito delle osservazioni 7 febbraio 2019 al “Progetto di decisione” del 4 gennaio 2019 (cfr. consid. 1.2) – e meglio: l’attestazione del 28 gennaio 2019 nella quale il medico curante ha attestato una capacità lavorativa nulla in qualsiasi attività (cfr. doc. AI 44/175) e il certificato medico dell’assistente della clinica di ginecologia dell’ospedale universitario di __________ del 1. febbraio 2019 che attesta la degenza dal 30 gennaio al 3 febbraio 2019 e un’incapacità lavorativa del 100% dal 30 gennaio al 28 febbraio 2019 adducendo che “(…) Bei der Patientin liegt ein komplexes Schmerzsyndrom vor. Gynäkologisch können wir eine Endometriose mind. rASRM Grad III bestätigen, hierfür wurde die Patientin bereits mehrfach bei uns operiert. Zusätzlich besteht eine Fibromyalgie, welche die Schmerzsymtomatik verschlimmert. Aus diesem Grund ist die Pantientin nicht in der Lage, ihrer Arbeit nachzugehen. Es liegt eine langfristige Arbeitsunfähigkeit vor. (…)” (doc. AI 44/177) – questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi dall’annotazione 6 marzo 2019 nella quale i medici SMR dr. __________ e dr. __________ hanno concluso che “(…) ci troviamo nella condizione di procedere con la perizia medica pluridisciplinare a garanzia della neutralità della valutazione valetudinaria e delle risorse disponibili, in assenza di documentazione medica ed oggettiva che giustifichi una IL completa in ogni attività anche molto semplice e ripetitiva. (…)” (doc. AI 51/200).
In particolare – visto che la presente fattispecie non è stata sufficientemente chiarita (il dr. __________, lo si ribadisce, nel rapporto finale SMR del 5 giugno 2018 si è espresso sulla base degli atti e in seguito è stata prodotta ulteriore documentazione medica) e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3) – è a torto che l’insorgente pretende che l’accertamento pluridisciplinare richiesto configura un’inammissibile “seconda opinione”.
Non è del resto ipotizzabile nel caso concreto l’esistenza di un danno irreparabile, dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.). In effetti l’insorgente – senza tuttavia minimamente documentare e quindi alla stregua di una semplice allegazione di parte –, nell’ “Opposizione” 28 febbraio 2019 (doc. AI 50/191-199) richiamata e confermata in sede di ricorso (cfr. I, punto 2.4, pag. 4), si è limitato in modo del tutto generico a sostenere che “(…) l’insistenza peritale è suscettibile di comportare un pregiudizio significativo per la mia assistita sotto forma di un fardello psicofisico particolarmente gravoso e financo debilitante, in quanto sfiancante moralmente e fisicamente (…)” (doc. AI 50/193).
2.5. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti