Raccomandata
Incarto n. 32.2019.57
RG/sc
Lugano 25 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 14 febbraio 2019, in relazione alla domanda presentata nel novembre 2018, dopo aver conferito mandato alla __________ di __________ per una perizia tecnica ed interpellato anche il SMR, l'Ufficio Al – confermando il preavviso 17 dicembre 2018 (contestato dall'assicurato con osservazioni 14 gennaio 2019) – ha negato a RI 1 la garanzia per una nuova ortesi tibiale (2.01 OMAI) adducendo:
" (…)
In fase di accertamento, si è appurato che l'ortesi tibiale, in questo caso, funge prevalentemente da mezzo di cura e non da mezzo ausiliario.
I mezzi di cura possono essere assunti qualora siano necessari in connessione con un provvedimento sanitario integrativo a carico dell'Assicurazione Invalidità.
Tenendo conto di quanto sopra, l'ortesi tibiale richiesta è da considerare come provvedimento sanitario secondo CPSI 1215 e quindi riconosciuta prima del compimento dei 20 anni d'età. (...)" (doc. A8);
contro la suddetta decisione s'aggrava al TCA l'assicurato, rappresentato dalla madre e curatrice, contestando l'accertamento effettuato dalla __________ ed evidenziando come si tratti in concreto di un mezzo ausiliario necessario alla deambulazione;
con la risposta di causa l'amministrazione – sulla scorta del-l'annotazione 22 marzo 2019 con cui il medico SMR dr. __________ ha evidenziato come "Visto il ricorso presentato dalla madre dell'assicurato nonché l'intera documentazione in dossier, si ritiene opportuno procedere con degli ulteriori approfon-dimenti medici, interpellando segnatamente il Dr. __________, la Dr.ssa __________, la Dr.ssa __________ al fine di definire se l'assicurato può avere diritto al mezzo ausiliario in questione (ortesi tibiale ds.) ai sensi dell'Art. 21.2 LAI/2.1 OAMI" (cfr. IV-1) – ha proposto la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti (cfr. IV);
richiesta a voler presentare osservazioni sulla suddetta pro-posta, l'insorgente è rimasto silente;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può, dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STE 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STE 8C_85512010 dell'11 luglio 2011; STE 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI);
secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o a-dempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale;
giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o a-dempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pp. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, pp. 228-229; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n. 15 e 17, pp. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con riferimenti);
la cifra 2.01 dell'allegato OMAI prevede quale mezzo ausiliario (da rimborsare secondo convenzione tariffale conclusa con l'ASTO) le ortesi delle gambe;
nel caso in esame, difettando di un’adeguata valutazione medica (cfr. doc. AI 284-292), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa il diritto dell'assicurato al mezzo ausiliario in parola, la fattispecie – come emerge dal parere del medico SMR reso pendente lite (cfr. supra) – necessita di essere ulteriormente indagata;
in STF 9C 243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l'incarto all'Ufficio Al o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitavano di un complemento ("Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen"; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall'amministrazione ("Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist"; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall'amministrazione appaiono incompleti, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al-l'Ufficio Al affinché proceda agli accertamenti medici indicati dal medico SMR – e ad ogni eventuale altra indagine che si rendesse in seguito necessaria – ed in esito alla nuova istruttoria emetta, nel rispetto dei dettami dell'art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA, nel cui ambito l'assicurato potrà far valere ogni censura di fatto e di diritto;
secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. ibis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni Al dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C156/2009 del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio Al.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 14 febbraio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all'Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio Al.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni