Raccomandata
Incarto n. 32.2019.122
rg/sc
Lugano 4 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 20 maggio 2019 l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici ed economici, ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’agosto 2017 non presentando l’assicurato, dopo raffronto dei redditi, un tasso d’invalidità pensionabile;
contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Istando per il gratuito patrocinio e rimproverando all’amministrazione un accertamento lacunoso dei fatti – segnatamente il mancato approfondimento della situazione psichica e delle sue conseguenze invalidanti – postula la retrocessione della causa all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti e per nuova decisione. Con il gravame l’insorgente produce nuova refertazione medica (rapporto 12 giugno 2019 della psichiatra dr.ssa __________ sub doc. A-2);
con la risposta di causa l’amministrazione – preso atto della nuova documentazione medica e dopo aver osservato come:
" (…)
Per quanto attiene alla valutazione della problematica psichiatrica, si rileva innanzitutto che già nel suo primo rapporto 27 agosto 2017 il curante dottor __________ attestava fra le altre patologie una pluriennale depressione tendente al peggioramento, per la quale veniva del resto proposta una valutazione specialistica (cf. doc. n. 11 inc. AI). Il dottor __________ dal canto suo, nel proprio rapporto 30 marzo 2017 attirava l’attenzione del curante sulla componente psichiatrica: “credo sia importante controllare questi attacchi di panico, lascio decidere a te se introdurre un trattamento antidepressivo, …” (doc. n. 11 inc. AI). Da notare inoltre che in corso d’istruttoria l’assicurato ha subito un breve ricovero volontario presso la Clinica __________.
Ora, è vero che gli specialisti della Clinica __________ hanno attestato la presenza di un episodio depressivo di grado lieve, compatibile con una dimissione dall’istituto avvenuta già dopo pochi giorni (cf. rapp. 3.1.2018, doc. n. 37 inc. AI).
È altresì vero che malgrado l’attestata depressione pluriennale, l’assicurato si è rivolto alle cure di uno specialista solo alcuni mesi orsono.
Considerato tuttavia come tale aspetto non sia mai stato oggetto d’indagine, e rammentato il dovere dell’amministrazione d’accertare i fatti d’ufficio, un complemento istruttorio appare opportuno. (…)”
– postula la retrocessione degli atti per ulteriormente indagare l’aspetto psichiatrico;
con scritto 17 luglio 2019 il rappresentante dell’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’amministrazione con protesta di ripetibili;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta di causa, v’è effettivamente da ritenere – sulla scorta della refertazione medica agli atti AI e di quella specialistica prodotta col gravame (citato rapporto della dr.ssa __________ attestante la presa a carico dell’assicurato dal 18 aprile 2019 per problemi psichiatrici (“Episodio depressivo di grado lieve-medio ormai cronicizzato” con attuale “terapia farmacologica composta da 20 mg di Cipralex al giorno e colloqui di psicoterapia di sostegno ogni 3 settimane”) nonché l’esistenza di una incapacità lavorativa del 50% senza possibilità di miglioramento a breve-medio termine (doc. A-2) – che la situazione medica, sinora valutata sulla base in particolare dei rapporti del medico curante dr. __________ (che in realtà già indicava l’esistenza, tra le altre patologie, di una “pluriennale depressione tendente al peggioramento” nonché la necessità di una valutazione peritale psichiatrica; doc. AI 11 e 37), dei rapporti del pneumologo dr. __________ (sub doc. AI 11 e 37) nonché delle valutazioni SMR (doc. AI 35 e 47), va ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato;
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione appaiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda nel senso sopra indicato, con eventuale consecutiva nuova valutazione economica. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica sia a quella economica;
secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
vincente in causa e patrocinato da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili di fr. 1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nelle more della presente procedura;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 20 maggio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio;
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti