Raccomandata
Incarto n. 32.2019.12
BS
Lugano 29 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto
1.1. Con decisioni del 2 e 17 giugno 2016 (doc. 127 e 129 inc. AI), RI 1, classe __________ e da ultimo attivo quale consulente aziendale, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2013, ridotta rispettivamente a tre quarti dal 1° aprile 2014 ed a mezza rendita dal 1° dicembre 2015 a seguito di un’inabilità del 50% in qualsiasi attività valutata dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) con rapporto del 2 febbraio 2016 (inc. 104 inc. AI);
1.2. Avviata d’ufficio una procedura di revisione, aggiornata la situazione medica mediante acquisizione di nuova documentazione vagliata dal SMR (cfr. annotazioni del 9 giugno, 5 e 21 dicembre 2017, doc. 146,168 e 171 inc. AI), approfondito l’aspetto psichiatrico tramite perizia del __________ (__________; cfr. referto 10 agosto 2018 in doc. 180 inc. AI), dopo valutazione globale da parte del SMR (cfr. annotazioni 6 e 27 settembre 2018 in doc. 181 e 185 inc. AI), l’Ufficio AI ha accertato un’abilità residua del 20% in ogni attività dal 4 maggio 2017 con successivo ripristino dell’abilità al 50% dall’11 agosto 2018.
Mediante progetto di decisione del 28 settembre 2018 l’amministrazione ha riconosciuto un aumento temporaneo della rendita ad intera dal 1° agosto 2017, con successiva riduzione ad una mezza rendita dal 1° settembre 2018 (doc. 186 inc. AI).
Esaminate le osservazioni 25 ottobre 2018 dell’assicurato, sottoposta la documentazione medica ivi allegata all’esame del __________ – che ha confermato le proprie conclusioni peritali (cfr. complemento dell’8 novembre 2018 doc. 198 inc. AI) –, tenuto conto delle annotazioni del SMR (datate 14 novembre 2018 in doc. 199 inc. AI) con decisione del 29 novembre 2018 l’Ufficio AI ha confermato le prestazioni preavvisate il 28 settembre 2018 (doc. 201 inc. AI; per le motivazioni cfr. doc. 200 inc. AI).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità del 70% con diritto al versamento di una rendita intera, in subordine ¾ di rendita, anche dopo il 1° settembre 2018.
Contesta la valutazione medico-teorica operata dall’ammini- strazione, sostenendo la necessità un approfondimento pluridisciplinare, rilevando inoltre come la sua affezione sia di natura altalenante che non gli consente di garantire un’occupa- zione durevole. Chiede inoltre una riduzione maggiore del reddito da invalido.
1.4.- Con la risposta di causa l’Ufficio AI, fatta valutare nuovamente la documentazione medica dal SMR, ha proposto al TCA il ritorno degli atti per un approfondimento pluridisciplinare sulla base delle seguenti annotazioni 8 febbraio 2019 del citato servizio medico:
" In seguito a ricezione di nuova documentazione da parte dell’Avvocato dell’Assicurato, si procede con valutazione neutrale delle risorse disponibili. L’insufficienza renale cronica lentamente progrediente in particolar modo è effettivamente meritevole di una valutazione specialistica di quale impatto abbia sulla capacità lavorativa, anche per via della cumulabilità con le limitazioni imposta dalla psicopatologia” (IV).
1.5. Chiamato dal TCA a pronunciarsi sulla proposta dell’Ufficio AI, con scritto 19 febbraio 2019 l’assicurato si è dichiarato d’accordo con il rinvio degli atti per un approfondimento pluridisciplinare che comprenda anche le patologie fisiche elencate dal medico curante nel rapporto 24 marzo 2017 (sub doc. 141 inc. AI).
ritenuto in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha limitato, a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute, il diritto dell’assicurato ad una rendita intera dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018, con ripristino della mezza rendita dal 1° settembre 2018.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno;
2.5. Occorre ancora rilevare che trattandosi in concreto dell’attri-buzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.6. Questo TCA ritiene necessaria una valutazione pluridisciplinare, ciò su cui del resto concordano le parti, considerato come l’aspetto somatico, in particolare quello relativo all’insuf-ficienza renale cronica progrediente (causa – come certificato il 24 marzo 2017 dal medico curante, dr. med. __________ – di una stanchezza cronica) non sia stato oggetto di approfondimento specialistico in relazione alle conseguenze sulla capacità lavorativa. Sarà inoltre compito dell’Ufficio AI stabilire quali discipline mediche dovranno essere indagate, questo tenuto conto degli atti medici presenti nell’inserto con particolare riferimento al succitato certificato del medico curante. Non va poi dimenticata la situazione psichiatrica dell’assicurato, già oggetto di una perizia __________, meritevole di essere aggiornata nell’ambito della valutazione pluridisciplinare.
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Trattandosi nel caso in esame di un accertamento dei fatti lacunoso, gli atti sono rinviati all’amministrazione per l’esple- tamento di una perizia pluridisciplinare, affinché accerti se effettivamente dall’agosto 2018 l’assicurato presenta un’inabili- tà lavorativa del 50% in attività adeguate, motivo del ripristino, con effetto dal 1° settembre 2018, della precedente mezza rendita.
Valutata la fattispecie alla luce delle nuove risultanze mediche, dopo aver proceduto alla valutazione economica, l’Uffi-cio AI si pronuncerà nuovamente, previa messa in atto della procedura di preavviso ex art. 57a cpv. 1 LAI, sul diritto alla rendita successivamente il 1° settembre 2018, fermo restando il diritto dell’assicurato ad almeno una intera rendita dal 1° maggio 2017 al 31 agosto 2018, considerato come tale diritto non sia contestato (cfr. la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo).
Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2). In concreto, con la conferma del diritto (non contestato) ad almeno una rendita nel dispositivo della presente sentenza (cfr. anche la ST 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo) su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.8. Il ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 29 novembre 2018 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di RI 1 alla rendita dal 1° settembre 2018 in avanti, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad almeno una rendita intera dal 1° maggio 2017 al 31 agosto 2018.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni