Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2019.108
Entscheidungsdatum
26.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.108

rg/sc

Lugano 26 agosto 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 aprile 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che

  • per decisione 26 aprile 2019 – resa a seguito della sentenza di rinvio dello scrivente giudice del 9 giugno 2017 – in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (invalidità del 100%) dal 1. agosto 2015 al 31 dicembre 2016;

  • contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinato dall’avv. RA 1. Contestando in particolare la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento e producendo al riguardo nuova refertazione specialistica (doc. A3-10), l’insorgente postula l’attribuzione di una rendita intera “anche dopo il settembre (recte: dicembre) 2016”;

con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione del medico SMR dell’11 giugno 2019 del seguente tenore:

" Operaia addetta __________

Assicurata con diagnosi di

  • Pseudartrosi tibia prossimale destra

  • Lombalgia di tipo isto con discopatia L4/5 e L5/S1

Ritenuta IL 100% dal 10.8.2014

Dal 26.9.2016 abile al 50% in attività abituale e IL 0% in attività adatta (base valutazione dr. __________)

Sentenza TCA del 9.6.2017 (ricorso accolto)

  • IL 50% in attività abituale da 9.2016

  • Attività fisicamente leggera, prevalentemente sedentaria Il 0% da 9.2016

Decisione del 26.4.2016 (rendita temporanea da 8.2015 e 12.2016)

Ricorso:

Visita dr. __________ del 7.12.2016 per conto __________

Diagnosi:

artropatia psoriatica

tendenza ad una sindrome del dolore generalizzato / fibromialgia

disturbo ansioso-depressivo in cura specialistica dal 10.2018

Assicurata al momento inabile al 100% (IL dal 8.5.2018)

Certificato dr.ssa __________ 16.4.2019: diagnosi di episodio depressivo di grado medio F 32.1 e disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline F 60.31

Visita dr.ssa __________ per conto __________ del 27.1.2019

Diagnosi di

Episodio depressivo di gravità almeno media F 32.1

Valutazione:

  • L’assicurata presenza un peggioramento stato di salute con IL in pratica continua da 5.2018 per motivi reumatologici e psichiatrici

  • Sarà indicata una valutazione peritale pluridisciplinare (reuma, psi e neurologica).” (doc. VII-1)

  • con scritto 5 luglio 2019 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI postulando il riconoscimento di congrue ripetibili;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

  • se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

  • nel caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti ed in particolare la refertazione medica prodotta con il gravame (cfr. in specie il rapporto 7 dicembre 2018 dell’internista dr. __________ sub doc. A-3, il rapporto 16 aprile 2019 della psichiatra dr.ssa __________ sub doc. A-6 e il rapporto 27 gennaio 2019 della psichiatra dr.ssa __________ sub doc. A-7) – che permette di validamente mettere in discussione le valutazioni poste alla base del contestato riconoscimento di prestazioni limitatamente al periodo

  1. agosto 2015 - 31 dicembre 2016 – appare giustificato procedere ad ulteriore valutazione medica pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica e reumatologica) come indicato dal medico SMR nella surriferita sua annotazione resa pendente lite (cfr. supra);
  • in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

  • nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda ad una valutazione come indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettate anche eventuali nuove valutazioni economiche e ogni altro atto istruttorio che si rendesse necessario (in considerazione anche dello statuto di persona occupata a tempo parziale nell’economia domestica), dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;

  • secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

  • patrocinata in causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800, il che rende priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata con il gravame.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 26 aprile 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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