Raccomandata
Incarto n. 32.2018.94
cs
Lugano 6 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1979, dal 2008 al 2013 gessatore senza qualifica (manovale) presso la ditta individuale di suo fratello __________, il 20 gennaio 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (pag. 77/410 incarto AI).
1.2. Dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari, con decisione del 3 aprile 2015 l’UAI ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 2014 (pag. 181/410 e 191/410 incarto AI).
1.3. In seguito a misure intraprese nell’ambito dell’aiuto al collocamento, dal 1° giugno 2016, dopo un periodo d’introduzione dal 1° marzo 2016 al 31 maggio 2016, RI 1 lavora nella misura del 50% presso la __________ quale autista-magazziniere (pag. 198/410 e seguenti incarto AI).
1.4. Il 20 febbraio 2017 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che il dr. med. , primario di dermatologia presso l’, ha chiesto all’UAI di riconoscergli una mezza rendita (pag. 261/410 e pag. 283/410 incarto AI).
1.5. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, con progetto di decisione del 28 febbraio 2018 (pag. 342/410 incarto AI), sostanzialmente confermato dalla decisione del 4 maggio 2018 (pag. 376/410 incarto AI), l’UAI ha negato il diritto a prestazioni, calcolando un grado d’invalidità del 38% dal 18 gennaio 2016 al 17 gennaio 2017 e dello 0% dal 18 gennaio 2017.
1.6. RI 1, rappresentato dalla MLaw __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandano che gli sia riconosciuta almeno mezza rendita (doc. I). Riassunta la fattispecie, il ricorrente, che richiama l’intero incarto AI, contesta sia le conclusioni mediche che economiche.
L’assicurato sostiene di essere completamente incapace al lavoro nella sua attività abituale di gessatore, poiché non può più esercitare lavori manuali, mentre in attività adeguate rileva di essere capace solo al 50% e non al 100% come ritiene invece il medico SMR, che non si sarebbe mai confrontato con i pareri del dr. med. , primario di dermatologia presso l’, FMH dermatologia e venereologia, e che ha visitato l’insorgente l’ultima volta nel maggio 2014, quando, del resto, aveva stabilito che l’insorgente non deve usare le mani con forza in maniera ripetuta e continua e non deve mettere a contatto le mani con sostanze irritanti.
L’insorgente contesta inoltre le conclusioni dell’UAI secondo cui l’attuale impiego presso la __________ sarebbe inadeguato, ritenuto che la medesima amministrazione aveva ritenuto conforme tale attività in data 25 febbraio 2016 e 20 luglio 2016 ed aveva versato indennità giornaliere e rimborso spese dal 1° marzo 2016 al 31 maggio 2016 e contributi al datore di lavoro per il periodo di introduzione dal 1° giugno 2016 al 30 novembre 2016. L’attività di autista al 50% presso la predetta società si concilia di conseguenza con il suo stato di salute.
Circa l’aspetto economico, il ricorrente ritiene che quale reddito da valido occorra prendere il salario che conseguirebbe presso la __________ lavorando al 100% (fr. 61'100), oppure quello di fr. 64'896 che corrisponde al minimo salariale previsto dal contratto collettivo di lavoro per i gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valido in Ticino nel 2016. Quale reddito da invalido va preso in considerazione il salario, al 50%, conseguito per il lavoro svolto presso la __________. Se si volesse prendere in considerazione il reddito evinto dalla Tabella TA1, andrebbe ancora effettuata una deduzione del 10% per attività leggera.
1.7. Con risposta del 6 luglio 2018, cui ha allegato l’annotazione del 3 luglio 2018 di 9 pagine del medico SMR, dr. med. __________ e l’intero incarto AI, l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.8. Con duplica del 22 agosto 2018, cui ha allegato una presa di posizione del 17 agosto 2018 del dr. med. __________, l’insorgente ha ribadito la sua posizione, contestando che l’attività presso la __________ non sarebbe adeguata (doc. VIII).
1.9. Il 6 settembre 2018 l’UAI ha nuovamente chiesto di respingere il ricorso, allegando l’annotazione del 3 settembre 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. X/1).
1.10. In data 1° ottobre 2018, il ricorrente ha contestato le valutazioni del medico SMR, rilevando che il decorso della sua patologia è sempre stato altalenante e solo con l’assunzione del farmaco Cosentyx dal 2016 è stata tenuta sotto controllo, ciò che gli ha permesso di conservare una capacità lavorativa del 50%. Inoltre l’UAI ha negato una riqualifica professionale in ambito amministrativo, avallando la reintegrazione presso la __________ al 50%. L’amministrazione non può ora “venire contra factum proprium” e sostenere che tale attività non è adeguata. L’interessato contesta pure l’interpretazione dell’UAI circa il formulario compilato dalla __________ il 17 maggio 2017 (doc. XIV).
1.11. Con scritto 28 settembre 2018, pervenuto al TCA l’8 ottobre 2018, la __________ si è rivolta al Tribunale, rettificando il contenuto dello scritto del 17 maggio 2017 presente nell’incarto AI (doc. XVI).
1.12. Il 16 ottobre 2018 l’UAI ha prodotto una nota del 5 ottobre 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XVIII/1), ed ha ribadito le sue precedenti prese di posizione, mentre il 18 ottobre 2018 il ricorrente ha confermato le sue richieste (doc. XX).
in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. In concreto, il 27 febbraio 2017, il medico SMR, dr. med. __________, preso atto dell’intera documentazione medica, posta la diagnosi di psoriasi alle mani e ai piedi attualmente in remissione completa dopo terapia con Cosentyx dal 18 gennaio 2016, ha stabilito che l’insorgente è stato completamente inabile al lavoro dal 25 gennaio 2013 al 17 gennaio 2016, mentre dal 18 gennaio 2016 è abile al lavoro al 50% nella precedente attività di verniciatore ed in qualsiasi attività lavorativa. Dal 18 gennaio 2017 è abile al 100% in attività adeguata (pag. 292-293/410 incarto AI). Il 5 dicembre 2017, dopo ulteriori accertamenti, il medico SMR ha rettificato il rapporto finale, indicando che dal 21 febbraio 2014 al 17 gennaio 2016 l’interessato era completamente abile al lavoro in attività leggera (pag. 332/410 e 337/410 incarto AI). Egli ha rilevato che in un’attività non manuale la capacità lavorativa dell’assicurato è completa.
Il 24 maggio 2017 il medico curante, dr. med. __________, ha sottolineato che l’attività svolta presso la __________ è quasi ideale ma può essere esercitata solo al 50% (pag. 315/410 incarto AI). Da parte sua il dr. med. __________, FMH dermatologia e venereologia e primario __________, ha rilevato che nessuna cura è stata efficace con l’eccezione del Cosentyx da inizio 2016 ed ha precisato che può esercitare l’attività di magazziniere al 50%, mentre qualsiasi altra attività è improponibile (pag. 321/410 incarto AI).
Nelle more amministrative l’insorgente ha prodotto un referto del 12 marzo 2018 del dr. med. __________, che ha affermato:
" (…) Riassumendo brevemente la sua storia clinica: mi ha consultato per la prima volta in data 03.09.2013 per una psoriasi delle mani, diagnosi confermata tramite biopsia cutanea.
(…)
Dal gennaio 2016, visto che la psoriasi alle mani ed a tratti anche all’estremità cefalica ed ai piedi non dava segni di remissione ed invalidava gravemente il paziente, decidiamo di iniziare una cura Cosentyx 300 mg s.c. alla settimana. Questa cura viene eseguita costantemente ogni mese da quella data. Con questa terapia il paziente non ha più manifestato lesioni invalidanti di psoriasi ma a tratti riappaiono lesioni all’estremità cefalica, alle mani ed anche ai piedi, che il paziente cura sempre con derivati della Vitamina D e corticosteroidi topici.
A mio avviso il paziente necessita di una cura sistemica per la sua psoriasi, visto che già con uno dei prodotti più potenti ed efficaci (Cosentyx) la psoriasi non è in completa remissione. Attualmente il paziente lavora quale magazziniere al 50%. Questo gli permette anche di continuare con le cure topiche e di evitare lo stress lavorativo rispettivamente effetto Koebner con i lavori manuali. A mio avviso una rendita AI parziale per questa affezione dermatologica, che non da ancora segni di una remissione completa, è più che giustificata.” (pag. 361-362/410)
Con annotazione del 23 aprile 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sulle osservazioni, in sede amministrativa, del ricorrente, affermando:
" (…) L’assicurato viene diagnosticato con psoriasi nell’estate 2013 con attestazione di IL 100% come muratore a partire da 03.09.2013 e continua.
Il collega __________, con certificato del 19.12.2013, conferma che l’assicurato è in sua cura dal 03.09.2013 per una psoriasi alle mani e, a partire dall’ottobre successivo, anche dei piedi.
(…).
Il Dr. med. __________, nel suo rapporto (formulario AI) del 21.02.2014, afferma che l’assicurato è da ritenersi completamente inabile nell’ultima professione esercitata, mentre lo ritiene completamente abile da subito in un’attività adeguata al suo stato di salute, ossia in lavori di tipo non manuale, senza contatto con sostanze nocive e senza dover esercitare forza con le mani, rimandando al collega __________ per migliori informazioni.
Nel suo rapporto del 31.03.2014, il collega __________ afferma che la psoriasi alle mani è stabile con solo poche lesioni fra i pollici e alla base delle dita. Inoltre, malgrado la nausea, la cefalea, le mialgie e i dolori non meglio definiti alle cosce riferiti dall’assicurato, gli esami di laboratorio non avevano mai mostrato anomalie, a parte una lieve diminuzione dell’acido folico. (…) Il collega poi affermava che l’attività abituale dell’assicurato non sarebbe stata ripristinabile nel momento in cui si fosse manifestato “l’effetto Koebner”.
Il fenomeno di Koebner, noto anche come isomorfismo reattivo, consiste nell’induzione della chiazza psoriasica nelle sedi soggette ad uno stimolo meccanico prolungato. Tuttavia, è stato dimostrato che il fenomeno di Koebner è provocato da qualsiasi stimolo che sia in grado di ledere i piccoli vasi della parte superficiale della cute. Quindi, anche stimoli di natura infettiva, allergica, immunologica e parassitaria.
(…).
Nel successivo rapporto del 09.01.2015, il collega __________ scrive che il miglioramento della psoriasi è stato netto fino ad una completa remissione a fine dicembre 2014. Alla visita attuale, la psoriasi era sempre quasi in remissione, pur non riuscendo ad ottenere una remissione stabile per almeno un mese a causa di fattori esterni, cioè intercorrenti infezioni virali delle vie aeree. Pertanto, il collega, propone di attendere sei mesi per verificare la ripresa lavorativa. Il collega, infine, paventando ancora un possibile effetto Koebner, auspica una riqualifica professionale in un’attività non manuale. Ora, un lavoro d’ufficio, senza alcun contatto con sostanze irritanti, senza l’assunzione di posizioni inergonomiche del corpo, senza il sollevamento e trasporto di carichi, senza l’esposizione a stress ambientali, è un esempio di attività lavorativa non manuale che l’assicurato può esercitare senza alcuna limitazione.
Alla visita del 13.02.2015, il collega __________, la patologia era in netto miglioramento ma non ancora in remissione con qualche lesione eritemato-squamosa.
Nel rapporto del collega __________ del 14.03.2016, si legge che l’assicurato ha iniziato la cura con Cosentyx il 18.01.2016 e che dopo sei punture le lesioni psoriasiche alle mani sono quasi in remissione, come pure ai piedi e anche all’estremità cefalica. Nello stesso rapporto si legge che l’assicurato ha iniziato un lavoro al 50% come autista-magazziniere presso __________ della sede di __________ e malgrado una settimana di lavoro la psoriasi non era peggiorata. Il collega afferma poi che con questo farmaco la malattia è sotto controllo.
Nel suo rapporto del 23.01.2017, il collega __________ afferma che dopo un anno di cura il paziente non presenta più nessuna lesione cutanea. Tuttavia, il collega afferma anche che l’assicurato, non può lavorare più del 50% ad evitare situazioni stressanti che possono riscatenare la sua affezione e addirittura suggerisce (come fosse una terapia o qualunque altra prescrizione medica) una rendita AI del 50%. A questo proposito, si ricorda che la rendita AI non è e non può essere in nessun caso una prescrizione medica.
Nel rapporto medico (formulario AI) del dr. med. __________ del 25.04.2017, il collega scrive che dopo l’inizio della terapia in gennaio 2016 con Cosentyx, vi è stato un miglioramento della psoriasi a livello delle mani, e che l’attività lavorativa attuale è “quasi ideale” (ma non può essere considerata adeguata da parte nostra, come vedremo) ma può esser svolta unicamente al 50%.
Nel nostro intendimento (si veda RAF SMR del 05.12.2017), lo stesso, peraltro, espresso dal Dr. med. __________ il 21.02.2014 e dal Dr. med. __________ il 09.01.2015, l’attività adeguata è di tipo non manuale e senza esercitare forza con le mani, mentre l’attività di autista-magazziniere comporta necessariamente l’utilizzo delle mani e l’applicazione di forza sia nel controllo del volante, sia nel trasporto e sollevamento di carichi, per cui una simile attività non può essere ritenuta adeguata. Si conferma, pertanto, che nell’attività di autista-magazziniere, attività di tipo manuale, l’assicurato è abile nella misura del 50%, mentre in un’attività di tipo non manuale, come può essere ad esempio un lavoro di tipo amministrativo, l’assicurato è pienamente abile.
Nel suo rapporto del 12.03.2018, il collega __________ scrive che con la terapia a base di Cosentyx da Gennaio 2016, l’assicurato non ha più manifestato lesioni invalidanti.
Più avanti nel medesimo rapporto, il collega scrive che il lavoro di magazziniere al 50% “gli permette di continuare le cure topiche e di evitare lo stress lavorativo rispettivamente effetto Koebner con i lavori manuali”.
I colleghi curanti, come abbiamo avuto modo di vedere nel presente ragguaglio, non hanno fatto altro che verificare la risposta ai farmaci da parte della malattia nel senso di un miglioramento, poi di un peggioramento dovuto a cause esterne (infezioni virali), poi riportando la sintomatologia riferita dall’assicurato come eventuale effetto collaterale del Methotrexate, quindi virando verso un nuovo farmaco con successiva brillante risposta terapeutica caratterizzata da assenza di lesioni invalidanti a livello delle mani da Gennaio 2016.
Ne concludo che la valutazione del caso a parte mia è sempre stata coerente sia dal punto di visto eminentemente medico che nei confronti di quanto gli stessi colleghi curanti hanno affermato nel decorso della malattia stessa, con particolare riferimento ai seguenti rapporti:
Rapporto medico Dr. med. __________ del 21.02.2014 nel quale il collega ritiene l’assicurato completamente abile da subito in un’attività adeguata, ossia un’attività di tipo non manuale, come abbiamo più sopra descritto, senza contatto con sostanze nocive e senza dover esercitare forza con le mani.
Rapporto medico del Dr. med. __________ del 09.01.2015 nel quale il collega auspica una riqualifica professionale in un’attività non manuale;
Rapporto medico del Dr. med. __________ del 14.03.2016 dove il collega scrive che l’assicurato ha iniziato un lavoro al 50% come autista-magazziniere presso __________ della sede di __________ e malgrado una settimana di lavoro la psoriasi non era peggiorata. Si fa notare che la psoriasi non era peggiorata pur trattandosi di un’attività di tipo manuale. Il collega affermava poi che con questo farmaco la malattia è sotto controllo;
Rapporto medico del Dr. __________ del 23.01.2017 dove il collega afferma che dopo un anno di cura il paziente non presenta più nessuna lesione cutanea;
Rapporto medico del Dr. med. __________ del 12.03.2018 nel quale il collega afferma che l’assicurato non ha più manifestato lesioni invalidanti da gennaio 2016.” (doc. 373-375/410)
Con certificato del 28 maggio 2018 il dr. med. __________, ha affermato:
" (…) Confermo che il paziente in epigrafe soffre di una psoriasi invalidante dall’estate 2013, prevalentemente alle mani, ma anche ai piedi e all’estremità cefalica. Cure locali, fototerapia, retinoidi di sintesi sistemici, Methotrexate, Etanercept, Apremilast, non hanno mai portato la dermatosi in remissione o migliorato sostanzialmente la qualità di vita del paziente. Ciò l’ha reso invalido all’abituale lavoro di gessatore. Abbiamo perciò iniziato una cura con secunkinumab (Cosentyx) un anti-IL1, che ha portato la psoriasi ad una soddisfacente remissione. Ciò gli ha permesso di iniziare un’attività a tempo parziale quale autista e magazziniere (50% di attività lavorativa giornaliera).
Il farmaco permette la psoriasi di rimanere in una remissione, sebbene non completa. Il paziente a tratti rimanifesta lesioni sui tegumenti, che tratta con corticosteroidi topici associati a derivati della vitamina D.
Questo farmaco potente, agisce sul sistema immunitario del paziente. Il Sig. RI 1 in questi anni ha avuto spesso infetti virali, che si sono prolungati per settimane e mesi, probabilmente a causa anche di questa terapia.
La terapia lo rende abile parzialmente al lavoro, ma presenta anche i suoi effetti secondari sull’attività fisica del paziente, per questo la sua capacità lavorativa è soltanto del 50%.
Credo che sia giustificato che il paziente possa beneficiare di una rendita invalidità al 50% per la sua malattia dermatologica.” (doc. D)
Il 24 maggio 2018 il responsabile Regione Ticino e Grigioni della __________ ha dichiarato che:
" (…) vi confermiamo che il signor RI 1 è nostro dipendente dal 01.06.2016 in qualità d’autista.
Il suo lavoro è fare l’autista e consegnare secchi di pittura, capita a volte che in assenza del magazziniere lo sostituisce per le comande e accoglienza clienti per consegna merce.
Il peso massimo di un secchio di pittura è di 18 kg, il signor RI 1 scarica e carica i secchi di pittura dal furgone per metterli sul carrello e consegnarli, non porta quindi secchi a mano.
Questo è quello che fa il signor RI 1 per la nostra ditta nella misura del 50%.” (doc. E)
Con annotazione, di 9 pagine, del 3 luglio 2018, il medico SMR, dr. med. __________, si è diffusamente ed ampiamente espresso in merito al ricorso dell’assicurato, rilevando:
" (…) In questa occasione si riafferma, e lo si farà ad immensum qualora fosse necessario, che l’attività di autista-magazziniere non è da ritenersi un’attività adeguata allo stato di salute dell’assicurato, piuttosto trattasi ancora di un’attività lavorativa manuale comparabile ad ogni altra attività lavorativa manuale, quindi all’attività di gessatore, tanto più per il fatto che l’assicurato la svolge dal 01.06.2016 continuativamente al 50% come riduzione dell’orario e non come riduzione del rendimento.
Si desidera in ogni caso ricordare che la possibilità di riprendere l’attività propria di gessatore non era stata esclusa da parte dello specialista dermatologo già all’epoca della valutazione clinico-funzionale del collega SMR Dr. med. __________ del 23.05.2014, quindi ben prima della fase di remissione completa della malattia del Gennaio 2017.
(…).
Si è detto che l’assicurato svolge già un’attività lavorativa di tipo manuale dal 01.06.2016 come riduzione dell’orario di lavoro e non come riduzione del rendimento: questo va addirittura a superare e migliorare quanto da me attestato nel rapporto finale SMR del 03.01.2018, dove a seguito di valutazione medico-teorica, avevo stimato una riduzione del rendimento del 50% in attività abituale e non una pari riduzione dell’orario di lavoro. Da ciò discende (…) che non ho mai affermato che l’assicurato non può svolgere lavori manuali, tanto più per il fatto di non essermi mai espresso per una prognosi lavorativa infausta o sfavorevole ma soltanto incerta, come si può chiaramente leggere nel succitato rapporto finale SMR del 03.01.2018.
(…).
A fronte di una situazione clinica di quasi remissione, di una ripresa lavorativa al 50% in attività di tipo manuale sovrapponibile (come si vedrà più avanti) per impegno fisico a quella di gessatore, nonché dell’affermazione dello specialista dermatologo secondo cui la malattia è sotto controllo, l’esigibilità lavorativa in attività abituale al 50% si spiega da sola.
(…).
Ora, a parte il fatto che quanto affermato sia dal collega __________ che dal rappresentante legale è pienamente smentito dai fatti, poiché l’assicurato svolge al 50% un’attività che prevede l’uso della forza e/o pressione con le mani e la posizione eretta e la deambulazione, per lungo tempo, mi permetto di far notare che lo stesso collega __________, nel suo rapporto del 25.04.2017 scrive che dopo l’inizio della terapia con Cosentyx in Gennaio 2016, vi è stato un miglioramento della psoriasi a livello delle mani, tale da permettere una capacità lavorativa del 50% nell’attività di autista-magazziniere. Si pone ora l’accento sul fatto che il collega __________, nel medesimo rapporto, definisce impropriamente l’attività di autista-magazziniere come attività “quasi ideale”, ignorando il fatto che questa è un’attività classicamente manuale, quindi in perfetta contraddizione con quanto da lui attestato nel precedente, succitato certificato del 08.02.2017. Inoltre, la definizione di “quasi ideale” non è contemplata nel lessico né nella semiotica dell’AI, e non può essere intesa nell’accezione di attività adeguata allo stato di salute. È lapalissiano che il collega __________, essendo estraneo alla medicina assicurativa, non sia in grado di discriminare un’attività abituale da una adeguata allo stato di salute.
Si ritiene quindi necessario ribadire che:
L’attività di autista-magazziniere non è un’attività adeguata allo stato dell’assicurato, ma essendo questa un’attività pienamente manuale, non si può che ritenere ancora come attività abituale. In effetti, così come spiegavo nella mia precedente presa di posizione del 25.04.2018, il lavoro di autista-magazziniere comporta l’uso continuo delle mani, nonché della forza e della resistenza muscolare, sia per la gestione del volante del veicolo, sia per il sollevamento e trasporto continuo di carichi e, non ultimo, per livello considerevole di stress insito nel praticare la guida di un qualunque automezzo.
L’attività adeguata, invece, è intesa come attività non manuale, ossia di tipo amministrativo, come già più volte espresso, da svolgere senza alcuna limitazione. Lo stesso Dr. med. __________, nel suo rapporto del 09.01.2015, auspica una riqualifica professionale in un’attività non manuale che l’assicurato può esercitare senza alcuna limitazione.
(…) il collega __________, nel suo ultimo certificato del 28.05.2018, attesta che la cura con Secukinumab (Cosentyx) ha portato la psoriasi ad una soddisfacente remissione che ha permesso all’assicurato di iniziare un’attività a tempo parziale quale aiuto-magazziniere e non in un’attività adeguata. Da questo si evince che anche il collega __________, non occupandosi di medicina assicurativa, non è in grado di fare la differenza fra un’attività abituale ed una attività adeguata, così come non è a conoscenza delle mansioni effettivamente svolte da un autista-magazziniere.
(…)
Eppure, basta connettersi ad internet (www.tuttojob.ch) e verificare quali caratteristiche richiedono le aziende ad un addetto magazziniere/autista per assumerlo nel proprio organico, per capire che una simile attività è fondamentalmente scandita da lavori manuali.
(…).
Ancora, sul portale www.orientamento.ch viene descritto in modo puntuale il mansionario dell’impiegato in logistica, ossia proprio l’autista-magazziniere, ed in questa occasione portiamo alcuni dei compiti che esso è chiamato a svolgere in questo ambito (…)
A conferma di quanto testé delineato, dalla presa in visione del questionario del datore di lavoro del 17.05.2017, compilato presso la sede di __________ dal reponsabile __________ emerge, innanzitutto, che la __________ di __________ è un’azienda di impianti chimici operante nel settore edilizio e dell’industria con numerose sedi in Svizzera, che produce pitture e vernici.
Dalla lettura della pagina 6 del questionario, punto 3, “Beschreibung der individuellen Tätigkeit”, si apprende, inoltre, che la massima parte del lavoro dell’assicurato è costituita proprio dal carico e dallo scarico di merci, in particolare, da un minimo di 3 ore ad un massimo d 5 ¼ ore.
La guida di un furgone/camion viene svolta in una parte minore, cioè da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore.
Ancora, l’assicurato svolge la propria attività in piedi e camminando da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore, così come da seduto.
L’assicurato solleva e trasporta carichi da 10 a 25 kg da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore, mentre solleva e trasporta carichi superiori a 25 Kg per circa ½ ora.
L’assicurato è tenuto a scaricare le merci del furgone/camion sul luogo di vendita, nonché provvedere all’ordine e alla pulizia dei locali.
Da quanto dichiara il datore di lavoro, dunque, l’assicurato non si occupa semplicemente di piccole consegne (…).
Chiarito definitivamente che l’attività di autista-magazziniere non corrisponde affatto all’attività adeguata, ma ad un’attività di tipo manuale, si conferma che l’assicurato presenta ancora una capacità lavorativa del 50%, intesa come riduzione del tempo di lavoro, in attività abituale di autista-magazziniere. Se ne conclude che, per il fatto di essere un’attività manuale caratterizzata dall’uso continuo delle mani, della forza e della resistenza muscolare, nonché caratterizzata da un certo livello di stress, l’attività di autista-magazziniere è comparabile a quella di qualunque altra attività lavorativa manuale e quindi a quella di gessatore con la sola limitazione del tempo di lavoro. (…)” (doc. VI/1)
Dopo aver preso diffusamente posizione sui referti del dr. med. __________ ed aver ribadito che l’attività di autista magazziniere non è un’attività adeguata, il medico SMR ha proseguito, affermando:
" (…) In primo luogo, chiarisco al rappresentante legale che una recidiva di malattia non si definisce “acuta”, acuta è una manifestazione clinica che si sviluppa fino alla sua acme in un intervallo di tempo breve e che, in seguito alle terapie o persino alla storia naturale della malattia specifica, regredisce e scompare in un tempo altrettanto breve, oppure conduce ad exitus. Minore è il tempo di comparsa dei segni e dei sintomi, maggiore è l’acutezza della manifestazione, fino a definirsi iper-acuta.
Una recidiva di malattia, invece, specie di una malattia cronica come la dermatosi in questione rappresenta un episodio nel quale ricompaiono i segni della prima manifestazione, in questo senso si può ammettere che la recidiva ne costituisce la fase sub-acuta.
In secondo luogo, affermare che l’attività lavorativa (manuale) che l’assicurato svolge al 50% presso la __________, permette all’assicurato di evitare “recidive acute”, pur esponendolo ad azioni di carico e scarico merci, con sollevamento e trasporto di pesi da 10 a 25 Kg, fino a pesi di oltre 25 Kg, ed esponendolo ad ulteriore impegno fisico nel contesto delle attività di messa in ordine e pulizia dei locali di lavoro, equivale a confermare che l’assicurato conserva pienamente la sua capacità lavorativa del 50% in attività abituale. (…)” (doc. VI/1)
Dopo aver ripreso le valutazioni dell’altro medico SMR dr. med. __________ del 23 maggio 2014 il quale aveva affermato che “non esclude che con una terapia adeguata (non sa ancora quale) L’A. potrebbe ritornare a svolgere l’attività di gessatore” e che “ritiene però, come pure il medico di famiglia, che in attività adeguate la CL è da ritenere completa”, il dr. med. __________ ha ribadito quanto indicato nel referto del 25 aprile 2018 (doc. VI/1).
Il 17 agosto 2018 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…) In data 18.06.2016 abbiamo iniziato una cura con Cosentyx 300 mg. Grazie a questo farmaco anti-IL-17, abbiamo ottenuto un miglioramento netto della dermatosi. Alle mani più raramente ha lesioni cutanee, persistono lesioni ai piedi ed all’estremità cefalica.
Grazie a questo sostanziale miglioramento il paziente ha potuto iniziare un’attività come autista-aiuto magazziniere con un periodo di prova nel marzo 2016. È poi stato assunto dal 01.06.2016 ad una percentuale del 50%, percentuale che mantiene tuttora vista la necessità di cure locali per la psoriasi. Da notare che prima dell’estate 2013 il paziente svolgeva la professione di gessatore. Per questo tipo di professione manuale, il paziente non è più abile al lavoro. L’attuale attività professionale attuale è a metà tempo (mezza giornata) e di questa mezza giornata di attività nel 90% il paziente conduce un furgoncino. Nell’altro 10% aiuta con mezzi ausiliari di sollevamento a spostare sacchi di pittura. Ritengo quindi che l’attività manuale del paziente allo stato attuale è inferiore al 5% della sua attività giornaliera ed è un buon compromesso per il controllo della sua dermatosi, che necessita ancora di un farmaco sistemico potente oltre alle cure locali ed un’attività professionale adeguata.
Cambiare la situazione attuale, dal punto di vista medico, rappresenta un grande rischio per una recidiva invalidante di psoriasi. Dare un’incapacità lavorativa al 100% la ritengo anche una manovra a rischio per lo stato psichico del paziente, attualmente ben inserito nel tessuto sociale-professionale. Dal punto di vista psicologico ed intellettuale oggi il paziente è ben compensato. Non lo era nei periodi (2013-2014) in cui, a causa della psoriasi alle mani, non aveva alcuna attività professionale. Questo rischio resta comunque latente, qualora lui smettesse ogni attività professionale.
Il paziente presenta pertanto un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività precedentemente svolta (attività di gessatore) e un’incapacità lavorativa al 50% in un’attività confacente al suo stato di salute, quale è quella attualmente esercitata come autista-aiuto magazziniere.” (doc. F)
Il 3 settembre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver evidenziato che il dr. med. __________ nel suo rapporto del 9 gennaio 2015 auspicava una riqualifica professionale in un’attività non manuale che l’assicurato può esercitare senza alcuna limitazione, ha ripreso il contenuto del questionario del datore di lavoro del 17 maggio 2017, ed ha rilevato che:
" (…)
La massima parte del lavoro dell’assicurato è costituita proprio dal carico e dallo scarico di merci, in particolare, da un minimo di 3 ore ad un massimo di 5 ¼ ore.
La guida di un furgone/camion viene svolta in una parte minore, cioè da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore.
Ancora, l’assicurato svolge la propria attività in piedi e camminando da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore, cosi come da seduto.
L’assicurato solleva e trasporta carichi da 10 a 25 Kg da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore, mentre solleva e trasporta carichi superiori a 25 Kg per circa ½ ora.
L’assicurato è tenuto a scaricare le merci dal furgone/camion sul luogo di vendita, nonché provvedere all’ordine e alla pulizia dei locali.
Si fa, inoltre, notare che nella presente attestazione, né nella successiva del 24.05.2018 non è fatto il benché minimo riferimento all’utilizzo di macchinari, ricordando, comunque, che anche i macchinari devono essere azionati manualmente.
Ora, dall’attestazione del Dr. med. __________ del 17.08.2018, si evince esattamente il contrario, e cioè che:
l’assicurato guida il furgone per il 90% (ma questa è già un’attività manuale)
nel 10% aiuta con mezzi ausiliari di sollevamento a spostare secchi di pittura,
in netta contraddizione con quanto dichiarato dal datore di lavoro nel questionario riportato sopra.
Il collega ritiene, poi, senza rendere minimamente conto del perché di questa stima, che l’attività manuale dell’assicurato sia inferiore al 5%. Questa affermazione non trova alcuna fonte attendibile in nessuna delle dichiarazioni del datore di lavoro fornitaci ad oggi, e, in ogni caso, non costituisce un’informazione di carattere medico e non prova nulla.
La contraddizione con quanto attestato dal datore di lavoro il 17.05.2017 è resa ancora più evidente dalla successiva dichiarazione del datore di lavoro – compilata, stavolta, da un diverso responsabile dell’azienda, tale __________, e non più __________ – del 24.05.2018, dove è scritto che l’assicurato scarica e carica secchi di pittura del peso fino a 18 Kg dal furgone e li mette sul carrello per mezza giornata lavorativa. Già questa è un’attività manuale importante, che si aggiunge a quella della guida del furgone, anche perché viene svolta come riduzione del tempo e non del rendimento, e conferma quanto più dettagliatamente definito nel precedente questionario di lavoro.
Ne risulta che la dichiarazione del Dr. med. __________ è totalmente incongruente con le attestazioni del datore di lavoro. Non solo, ma il Dr. med. __________, non spiega da dove o da chi avrebbe ottenuto tali incongruenti informazioni.
Nel caso in cui il passaggio dei secchi dal furgone al carrello avvenisse con macchinari, fatto, comunque, mai specificato nelle dichiarazioni del datore di lavoro, una comparsa del fenomeno Koebner resta sempre possibile. Mi permetto di ricordare che con il termine di somorfismo reattivo (IR), o fenomeno di Koebner (FdK) si indica la comparsa, in pazienti affetti da una determinata patologia dermatologica (non solo la psoriasi), in zone di cute sana e in seguito a traumi di varia natura ed intensità, di lesioni caratteristiche della dermopatia stessa. A questo proposito, riporto quanto avevo spiegato sull’effetto Koebner nella mia risposta del 25.04.2018:
(…).
Quindi, sono sufficienti traumi anche lievi e non solo di natura meccanica, cioè qualsiasi stimolo che sia in grado di ledere i piccoli vasi della parte superficiale della cute, per elicitare le lesioni della malattia, benché caricare e scaricare secchi di pittura del peso fino a 18 Kg per mezza giornata lavorativa costituisca un traumatismo reiterato tutt’altro che lieve.
Pertanto, l’unica attività da considerare adeguata per l’assicurato in oggetto è, e rimane, un’attività di tipo non manuale in ambito amministrativo, come giustamente veniva già indicato dal collega __________.
Non vi è alcuna ragione, né medica né pratica, per considerare non manuale l’attività svolta dall’assicurato al 50% come riduzione del tempo, dal 2016 ad oggi.
In conclusione, confermo tutte le mie precedenti prese di posizione sulla questione.” (doc. X/1)
Il 24 settembre 2018 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…) Non entro in merito ai commenti del Dr. med. __________
Ribadisco però che come lavoro manuale intendo un lavoro tipo muratore, gessatore, idraulico, ecc., nel quale le mani vengono utilizzate con forza ed esposte ad agenti irritativi. A mio avviso l’autista non è considerato un lavoro manuale che possa scatenare un fenomeno di Koebner per la psoriasi del paziente.
Se ciò fosse ritenuto vero, allora anche il lavoro di segretario, scrivendo sulla tastiera sarebbe da considerare anche un lavoro manuale.” (doc. I)
Il 28 settembre 2018 la __________ ha affermato:
" (…) Con nostro grandissimo rammarico le attività effettive del Signor RI 1 e la relativa suddivisione involontariamente non sono state riportate sin dall’inizio nella maniera corretta dalle persone interessate nella nostra sede principale di __________.
Il questionario e le descrizioni delle attività che la Signora __________ ha inoltrato all’Assicurazione per l’invalidità in data 17 maggio 2017 si basano su un impegno giornaliero di 4 ore, anziché, come annotato nel questionario, di 8 ore. Inoltre, le attività tratte dal questionario poggiano su una descrizione di un posto di dipendente di punto di vendita anziché su una descrizione di un posto di autista a tempo parziale. Ne è derivato un quadro completamente errato delle attività del Signor RI 1 e della relativa suddivisione.
Il nostro stimato responsabile territoriale, Signor __________, diretto superiore del Signor RI 1, con la sua conferma del 24 maggio 2018, intendeva correggere la descrizione delle attività. In questo modo si è sviluppata la contraddizione correttamente sollevata dal Tribunale delle assicurazioni (recte: dall’UAI). Questa situazione è per noi molto spiacevole e ci scusiamo per i disagi arrecati a voi e al Signor RI 1 dal nostro incidente linguistico.
Con la presente confermiamo che il Signor RI 1 lavora come autista per il nostro punto di vendita di __________ con un part-time al 50%, corrispondente a 4,2 ore al giorno. Il Signor RI 1 lavora rispettivamente 2 ½ ore alla mattina e 2 ore al pomeriggio.
Di seguito trovate una panoramica delle sue attività con le corrette indicazioni temporali:
. trasporto della merce ordinata con il furgone delle consegne guida circa 2h/giorno, scarico della merce da 10 minuti a un massimo di ½ h/giorno
. pianificazione dei tragitti e redazione dei rapporti giornalieri preparazione e aggiustamento successivo ½ h/giorno
. inoltro delle informazioni importanti dei clienti al responsabile territoriale competente durante la preparazione e l’aggiustamento successivo dei tragitti
. lavori amministrativi di carattere generale come presa in carico di ordini telefonici e verbali dei clienti, ricevimento dei clienti nel punto di vendita, compilazione delle bolle di consegna e controllo delle scorte a magazzino, inclusa la registrazione degli ordini successivi circa 1h/giorno.
Pertanto, il lavoratore trascorre circa la metà del suo orario di lavoro – vale a dire in media 2 ore al giorno – alla guida. In mezzo, il lavoratore scarica i contenitori di vernice dal furgone delle consegne, per un totale complessivo di massimo 30 minuti al giorno.
I contenitori di vernice hanno un peso perlopiù di 200 g fino a 18 kg. Per lo scarico dei contenitori mettiamo a disposizione del Signor RI 1, come ausilio, anche un carrello per evitare che li sollevi e trasporti a mano.
Ci preme precisare che per il Signor RI 1 la fatica fisica nel suo lavoro quotidiano è ridotta il più possibile. Inoltre, gli orari di lavoro sono suddivisi in modo tale che il Signor RI 1 trovi un furgone delle consegne già carico all’inizio della giornata lavorativa.
Il Signor RI 1 interrompe altresì il suo lavoro per almeno 1 ora a pranzo. Tale pausa è finalizzata a consentirgli un recupero, data la sua malattia. Per contro, riteniamo che sia opportuno e utile che il Signor RI 1 – come sopra già menzionato – possa supportare il responsabile del punto vendita in loco nelle questioni amministrative.
Abbiamo desunto i dati anche dai rapporti compilati quotidianamente dal Signor RI 1 al fine di supportare le affermazioni del Signor __________.” (doc. XVI)
Infine, il 5 ottobre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
Non vi è stata alcuna deduzione né insinuazione di specie nell’intera trattazione del caso da parte del SMR che, per contro, si esprime sulla base di dati oggettivi oltre che su fonti verificate in Letteratura Medica, come vedremo.
Affermare che il decorso della malattia nell’assicurato è sempre stato altalenante non apporta alcuna novità sul piano clinico ma fa parte della definizione stessa della dermopatia. Tuttavia, occorre ricordare che negli ultimi due anni la malattia non ha determinato lesioni invalidanti nell’assicurato e si mantiene stabile pur in presenza di un’attività lavorativa manuale di una certa entità. Non vi è, quindi, un decorso peggiorativo attuale, ma una remissione senza lesioni invalidanti dal 2016.
Il questionario del datore di lavoro non è interpretabile, ma riporta dati quantificati, espressi in termini di ore e di carichi.
L’affermazione per cui i dati inseriti nel questionario del datore di lavoro debbano essere contestualizzati non è fondata, proprio alla luce del fatto che questi esprimono numeri, ossia misurazioni, e non concetti. A titolo di esempio, 5 kg sollevati continuativamente per 15 minuti, hanno sempre lo stesso valore in termini di energia impiegata (ossia attitudine da parte di un sistema fisico a compiere un lavoro) in qualunque contesto, a meno che non ci troviamo in condizioni ambientali di diminuita o aumentata accelerazione di gravità.
Il valore di un questionario a caselle non può, quindi, essere messo in discussione poiché esso indica l’entità minima e l’entità massima dell’impegno fisico richiesto, restituendo il quadro esatto dell’attività lavorativa svolta in un preciso intervallo di tempo.
A questo proposito, in data 10.10.2018 perviene ai nostri atti una rettifica delle attività e dei primi dati forniti dalla __________, stilata, stavolta, dal responsabile del personale Signora __________ il 08.10.2018. Secondo quanto dichiarato dalla Signora, l’assicurato:
Guida il furgone per due (2) ore al giorno;
Scarica i contenitori di vernice dal furgone delle consegne per massimo 30 minuti al giorno;
Pianifica tragitti e redige rapporti giornalieri per 30 minuti al giorno;
Svolge lavori amministrativi e riceve clienti nel punto vendita per un’ora (1) al giorno.
I contenitori di vernice hanno un peso che varia da 200 gr fino a 18 Kg. La signora __________ prosegue, poi, precisando che all’assicurato viene fornito un carrello come ausilio per il trasporto dei contenitori di vernice e che la fatica fisica dell’assicurato è ridotta al minimo. A quest’ultima affermazione occorre rispondere che la “fatica fisica” non costituisce il problema principale dell’assicurato.
Nonostante l’ennesima rettifica da parte del datore di lavoro e le sue rassicurazioni anche da questa descrizione delle mansioni svolte dall’assicurato è palese che egli svolge un’attività lavorativa prevalentemente manuale, guidando un furgone per 2 ore al giorno e scaricando materiale di peso fino a 18 kg per 30 minuti al giorno. Sia l’una che l’altra mansione sono attività manuali che comportano un traumatismo reiterato enormemente più importante di quello che potrebbe derivare dall’utilizzo di un mouse o della tastiera di un PC, che, di solito, necessita solo delle dita senza esercitare pressioni tali da ledere i piccoli vasi superficiali della cute. Quindi, l’utilizzo del mouse e della tastiera del PC è sovrapponibile a quello della penna per scrivere risultandone a rigore atraumatico per la cute.
(…).
Attualmente, la definizione di fenomeno di Koebner è stata estesa a comprendere tutte le lesioni dermatologiche innescate da un trauma cutaneo (ferite, incisioni, bruciature ma anche da punture di insetto, esposizione ad agenti irritanti o a radiazioni solari) anche in pazienti senza alcun precedente.
Per concludere, sebbene il fenomeno di Köbner possa essere messo in relazione ad uno stimolo anche lieve e non necessariamente meccanico, è palese che un lavoro manuale come quello esercitato attualmente dall’assicurato espone ad un rischio maggiore di comparsa di questo effetto. Ma, si ribadisce a questo proposito, che l’assicurato, nonostante la sua attività lavorativa prevalentemente manuale che svolge come riduzione del tempo e non come riduzione del rendimento, non manifesta più lesioni invalidanti ed è clinicamente stabile dal 2016. Pertanto, se egli è in grado di svolgere al 50% un’attività manuale di scarico di merci fino a 18 Kg, giocoforza può presentare una piena capacità lavorativa in un’attività senza alcun carico, senza stress meccanici efficaci e reiterati e che, quindi, non determina lesioni dei piccoli vasi della cute.
Per le succitate considerazioni, si confermano integralmente tutte le prese di posizione del SMR sul caso.” (doc. XVIII/1)
2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr. anche sentenza 8C_85/2017 del 20 aprile 2018, consid. 4.1). Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.4. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del medico SMR, dr. med. __________.
Quest’ultimo ha infatti attentamente valutato l’intera documentazione medica acquisita dall’UAI e prodotta dal ricorrente ed ha potuto accertare che l’assicurato è stato completamente inabile al lavoro nella precedente attività dal 25 gennaio 2013 al 17 gennaio 2016 ed abile al 50% dal 18 gennaio 2016, intesa come riduzione del rendimento. Per contro, in attività adeguate, ossia non manuali, l’insorgente è stato inabile al lavoro in maniera completa dal 25 gennaio 2013 al 20 febbraio 2014, abile al 100% dal 21 febbraio 2014 al 17 gennaio 2016, abile al 50% dal 18 gennaio 2016 al 17 gennaio 2017 e completamente abile dal 18 gennaio 2017 (cfr. pag. 337/410 incarto AI).
A questo proposito va rammentato che i servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Nel caso di specie il medico SMR, dr. med. __________, ha diffusamente e ampiamente spiegato i motivi per i quali, alla luce della voluminosa documentazione medica agli atti, l’insorgente va considerato ancora abile al lavoro al 50% nella precedente attività e completamente abile in attività confacenti al suo stato di salute, non manuali, e le ragioni per le quali l’attività lavorativa attualmente svolta al 50% di autista-magazziniere non può essere considerata un’attività adatta allo stato valetudinario del ricorrente.
Le valutazioni del medico SMR trovano conforto nelle tavole processuali.
L’insorgente è affetto da una psoriasi, diagnosticata nel corso dell’estate 2013.
Le cure intraprese inizialmente non hanno dato gli effetti sperati.
Tuttavia già il 21 febbraio 2014 il medico curante, dr. med. __________, indicava che l’interessato sarebbe stato abile al lavoro, da subito, al 100% “in lavori di tipo non manuale senza contatto con sostanze nocive e senza dover esercitare forza con le mani” (pag. 94/410 incarto AI). Anche il dr. med. __________, FMH dermatologia e venereologia e primario __________, il 9 gennaio 2015, rilevava che “l’attività manuale in principio è controindicata, vista la presenza di un effetto Köbner possibile” e che “una riqualifica professionale in un’attività non manuale sarebbe auspicabile” (pag. 162/410 incarto AI). In quell’occasione lo specialista ha pure sottolineato che “il miglioramento della psoriasi è stato netto fino a una completa remissione a fine dicembre 2014” (pag. 161/410 incarto AI). Tuttavia, ritenuta l’instabilità della remissione, ha proposto di attendere alcuni mesi prima di verificare la ripresa lavorativa.
Il 23 gennaio 2017 il dr. med. __________, ha affermato che dal gennaio 2016 l’insorgente ha iniziato una cura con Cosentyx “che ha portato a poco a poco alla remissione della nota psoriasi che colpiva in modo invalidante le mani del paziente. Dopo un anno di cura il paziente non presenta più nessuna lesione cutanea” (pag. 261/410 incarto AI) ed il 12 marzo 2018 ha rilevato che “con questa terapia il paziente non ha più manifestato lesioni invalidanti di psoriasi ma a tratti riappaiono lesione all’estremità cefalica, alle mani ed anche ai piedi” (pag. 361-362/410 incarto AI).
Entrambi i medici curanti affermano di conseguenza che l’interessato potrebbe svolgere un’attività adeguata, di tipo non manuale. Essi tuttavia ritengono che l’interessato potrebbe esercitare un’attività confacente solo nella misura del 50%, ossia nella medesima misura per la quale è impiegato per la __________. Ciò, per “continuare con le cure topiche” e per “evitare lo stress lavorativo rispettivamente effetto Koebner con i lavori manuali” (certificato del 12 marzo 2018 del dr. med. __________, pag. 362 incarto AI).
A questo proposito il dr. med. __________ sostiene che una rendita AI parziale (al 50%) “è più che giustificata” (cfr. certificato del 12 marzo 2018 del dr. med. __________: pag. 361-362/410 incarto AI) e che “tenendo conto della gravità della psoriasi, attualmente in remissione, suggerisco una rendita AI del 50% affinché il paziente non si trovi in situazioni stressanti che possano riscatenare la sua affezione (…)” (certificato del 23 gennaio 2017; pagina 261/410 incarto AI; cfr. anche certificato del 28 maggio 2018, doc. D). Anche il dr. med. __________ il 24 maggio 2017 è giunto alla medesima conclusione (“l’attività lavorativa attuale è quasi ideale, ma può essere svolta solo al 50%”, pag. 315 incarto AI).
Le valutazioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________ circa l’adeguatezza dell’attività svolta presso la __________ non possono esse condivise.
Rilevato che tutti i medici sono concordi nel ritenere che l’interessato potrebbe svolgere un’attività non manuale, occorre infatti evidenziare che il lavoro presso la __________ non è confacente allo stato di salute del ricorrente.
L’attività attualmente esercitata dall’insorgente al 50%, così come descritta da ultimo nelle lettere del 24 maggio 2018 (doc. E) e del 28 settembre 2018 (doc. XVI) dal medesimo datore di lavoro, non può essere considerata adeguata allo stato valetudinario dell’assicurato. Essa implica infatti l’utilizzo delle mani, della forza e della resistenza muscolare ed è di conseguenza paragonabile ad ogni altra attività lavorativa prettamente manuale, compresa quella esercitata in precedenza di gessatore.
Il lavoro attualmente esercitato dall’insorgente, consistente nel “fare l’autista e consegnare secchi di pittura, capita a volte che in assenza del magazziniere lo sostituisce per le comande e accoglienza clienti per consegna merci” (doc. E, sottolineatura del redattore), va infatti considerato a tutti gli effetti un’attività di carattere manuale, comportante un notevole livello di stress: il ricorrente deve guidare un furgone per circa 2 ore al giorno e per circa 10-30 minuti è impegnato nello scaricare merce, comprendente contenitori di vernice con un peso che varia tra 200g e 18 Kg (doc. XVI); ciò implica l’utilizzo costante delle mani e l’applicazione della forza sia nel controllo del volante, che nel trasporto e sollevamento di carichi. Già solo la circostanza che l’interessato per circa 2 ore e mezzo al giorno (sulle 4 e mezzo lavorate [doc. XVI]) svolge un lavoro unicamente manuale esclude dalle attività adeguate quella attualmente esercitata, senza che sia necessario esaminare le incongruenze nella descrizione dell’attività da parte del datore di lavoro nelle differenti prese di posizione (cfr. pag. 300-303/410 incarto AI, doc. E e doc. XVI: basti qui evidenziare che il 24 maggio 2018 il diretto superiore dell’assicurato ha affermato che “il suo lavoro è fare l’autista e consegnare secchi di pittura, capita a volte che in assenza del magazziniere lo sostituisce per le comande e accoglienza clienti per consegna merci” [doc. E, sottolineatura del redattore] mentre il 28 settembre 2018 il datore di lavoro indica in circa 2 ore al giorno ogni giorno le attività amministrative [doc. XVI; inoltro delle informazioni importanti dei clienti al responsabile territoriale competente durante la preparazione e l’aggiustamento successivo dei tragitti, lavori amministrativi di carattere generale come presa in carico di ordini telefonici e verbali dei clienti, ricevimento dei clienti nel punto di vendita, compilazione delle bolle di consegna e controllo delle scorte a magazzino, inclusa la registrazione degli ordini successivi]). Tanto più che nel caso concreto l’attività viene svolta al 50% come riduzione del tempo di lavoro e non come riduzione del rendimento.
Stanti così le cose, inoltre, la descrizione della professione svolta, contenuta nel referto del 17 agosto 2018 del dr. med. __________ (doc. F: 90% guida del furgone, 10% spostamento e sollevamento secchi di pittura), non trova completa conferma negli atti dell’incarto. Del resto, se le percentuali indicate dal curante fossero corrette, sarebbe ancora più evidente che la professione attualmente esercitata non è assolutamente adeguata poiché esclusivamente manuale.
Ora, malgrado l’esercizio di un’attività lavorativa al 50%, di per sé non completamente adatta allo stato valetudinario del ricorrente, la patologia, grazie all’assunzione del Cosentyx, è comunque sotto controllo ed in fase di remissione da ormai oltre due anni, senza alcuna manifestazione dell’effetto Köbner (ossia comparsa, in pazienti affetti da una determinata patologia dermatologica, in zone di cute sana e in seguito a traumi di varia natura ed intensità, di lesioni caratteristiche della dermopatia stessa) di cui ha parlato il dr. med. __________ (cfr. doc. VI/1).
Nessun elemento clinico in relazione con la psoriasi impedisce pertanto all’interessato di esercitare un’attività, adeguata, non manuale, al 100% (doc. VI/1), ossia una professione di tipo amministrativo.
A questo proposito, questo TCA non può neppure condividere l’opinione del dr. med. __________ secondo il quale i lavori manuali sono quelli di muratore, gessatore o idraulico, dove le mani vengono utilizzate con forza ed esposte ad agenti irritativi, ma non quello di autista, perché, secondo il curante, altrimenti anche il lavoro di segretario, necessitando di scrivere sulla tastiera, sarebbe da considerare manuale. La differenza tra un lavoro di tipo amministrativo e quello svolto dall’insorgente è palese. L’attività di autista magazziniere così come descritta dal datore di lavoro, conformemente a quanto rilevato dal medico SMR (doc. XVIII/1), comporta un utilizzo continuo delle mani, con un traumatismo reiterato enormemente più importante rispetto a quello che potrebbe derivare dall’utilizzo di una tastiera del computer, paragonabile all’utilizzo di una penna, che di principio necessita solo delle dita, senza esercitare pressioni tali da ledere i piccoli vasi superficiali della cute. Inoltre, come stabilito correttamente dal dr. med. __________ con riferimento all’attuale letteratura (doc. XVIII/1), l’attività svolta al 50% espone il ricorrente in maniera maggiore al fenomeno di Köbner rispetto ad un’attività amministrativa. Comunque, malgrado lo svolgimento di un’attività prettamente manuale non manifesta lesioni invalidanti ed è clinicamente stabile dal 2016. Per cui, se può svolgere l’attuale attività al 50% a maggior ragione può presentare una capacità lavorativa completa in attività senza alcun carico, senta stress meccanici reiterati e che quindi non determina lesioni dei piccoli vasi della cute (doc. XVIII/1).
Infine, non può neppure essere accolta la censura del ricorrente secondo cui l’UAI, accogliendo la richiesta di formazione presso la __________, con pagamento delle relative indennità giornaliere e di rimborsi spese dapprima e dei contributi sociali al datore di lavoro in seguito, andrebbe “contra factum proprium” negando ora che tale attività risulta confacente al suo stato di salute.
Dalle tavole processuali emerge che nell’ambito dell’aiuto al collocamento l’insorgente ha reperito un datore di lavoro interessato alla sua assunzione (pag. 199/410 incarto AI).
Le parti (UAI, assicurato e datore di lavoro) hanno sottoscritto la convenzione per un lavoro a titolo di prova l’11 febbraio 2016 pag. 201/410 incarto AI). Scopo del lavoro era quello di “riprendere un’attività lavorativa e i rispettivi ritmi”, “valutare la tenuta psico-fisica nella nuova attività” e “conoscere il nuovo DL e il rispettivo posto”. L’insorgente è stato assunto quale autista alle consegne e quale magazziniere. L’occupazione è stata inizialmente pattuita per un periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2016 (pag. 199/410 e pag. 206/410 incarto AI).
È vero che questa attività era stata ritenuta adeguata allo stato di salute dell’assicurato da parte consulente in integrazione (cfr. pag. 208/410 incarto AI).
Tuttavia già il 14 marzo 2016 il dr. med. __________, pur rilevando che dopo una settimana di lavoro la psoriasi non era peggiorata, ha evidenziato come “vista la dermatosi, con un importante effetto Koebner, non dovrebbe lavorare più del 50% onde evitare recidive” (pag. 271/410 incarto AI, sottolineatura ). Il 20 aprile 2016 il medico SMR, dr. med. __________, preso atto dell’inizio della cura con Cosentyx ha ritenuto “per cautela, seguire l’efficacia dell’attuale farmaco (…) nei prossimi mesi per potermi esprimere correttamente” ed ha chiesto di aggiornare la documentazione medica nel corso del mese di luglio 2016 (pag. 220/410 incarto AI).
Certo, il 18 luglio 2016 l’UAI, il ricorrente ed il datore di lavoro hanno ancora sottoscritto un accordo con versamento di un assegno d’introduzione dal 1° giugno 2016 al 27 novembre 2016, per un “tasso di occupazione” del 50%, precisando, quale tipo di attività esigibile, quella di “autista fattorino” e “gestione magazzino” e quale capacità lavorativa: “100%” (pag. 225/410 incarto AI). Quale attività presso l’azienda figura: “conoscere tutti i prodotti offerti dall’azienda” e “gestire i clienti e il magazzino” (pag. 225/410 incarto AI).
Tuttavia, come visto, sia il dr. med. __________ che il dr. med. __________, hanno affermato che l’attività svolta presso la __________ può essere esercitata solo al 50% e non al 100% (pag. 261/410 315/410 incarto AI). Essa pertanto, anche alla luce delle mansioni effettivamente svolte dall’interessato, ossia autista e consegna di secchi di pittura (doc. E e doc. XVI), in luogo di “conoscere tutti i prodotti offerti dall’azienda” e “gestire i clienti e il magazzino” (pag. 225/410 incarto AI), contrariamente a quanto poteva essere ritenuto inizialmente, si è poi rilevata non essere idonea allo stato valetudinario del ricorrente come lo è invece un’attività amministrativa.
Ne segue che all’amministrazione non può ora essere rimproverato di aver agito “contra factum proprio”.
Alla luce di quanto sopra, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve fare proprie le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione secondo cui l’insorgente è stato completamente inabile al lavoro nella precedente attività dal 25 gennaio 2013 al 17 gennaio 2016 ed abile al 50% dal 18 gennaio 2016, intesa come riduzione del rendimento. Per contro, in attività adeguate, ossia non manuali, l’insorgente è stato inabile al lavoro in maniera completa dal 25 gennaio 2013 al 20 febbraio 2014, abile al 100% dal 21 febbraio 2014 al 17 gennaio 2016, abile al 50% dal 18 gennaio 2016 al 17 gennaio 2017 e completamente abile dal 18 gennaio 2017 (cfr. pag. 337/410 incarto AI).
Va ora esaminato se l’UAI ha calcolato correttamente il grado d’invalidità.
2.5. Come emerge dalla sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, al consid. 4.2, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto possibile e, di regola, ci si fonderà sull'ultimo conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2 pag. 30; 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59 con riferimenti). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Tuttavia, in circostanze particolari, ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2)
In tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.).
Va in primo luogo evidenziato che la circostanza secondo cui con la decisione del 15 gennaio 2015 l’UAI aveva posto l’insorgente al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 2014, calcolando il grado d’invalidità sulla base del salario da ultimo conseguito quale gessatore presso la ditta del fratello, non è di per sé vincolante (fr. 52'602; cfr. pag. 87/410 e 173/410 incarto AI).
Infatti, nella sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, al consid. 4.1 il TF ha rammentato che, conformemente alla giurisprudenza, “se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1 pag. 13 con riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2). Ne consegue che il reddito da valido del ricorrente deve essere stabilito senza riferimento al calcolo effettuato in precedenza.”
In concreto, dagli atti emerge che l’insorgente, nato nel 1979 ed entrato in Svizzera nel 1994, terminata la terza media in Italia, ha svolto a __________ il tirocinio di verniciatore di carrozzeria dal 1994 al 1998 (pag. 39/410 incarto AI) e dal 1° novembre 2000 al 30 giugno 2003 ha esercitato l’attività di manovale non qualificato presso la __________ (pag. 7-8/410 e 16/410 incarto AI), per un salario, nel 2001, di fr. 47’126 (pag. 17/410 incarto AI). Nel 2003, a causa di una dermatosi-psoriasi delle mani con sensibilizzazione spiccata al cromo, sostanza contenuta nel cemento (pag. 22/410 incarto AI, certificato del 4 luglio 2003 del dr. med. __________; cfr. anche pag. 119/189 incarto AI), ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (pag. 11/410 incarto AI) e dell’assicurazione contro gli infortuni.
Con decisione del 12 maggio 2003 la __________ ha dichiarato l’insorgente “inidoneo a tutti i lavori a contatto con cemento, composti del cromo e con cobalto e suoi composti (…) Ciò significa che non può più svolgere detti lavori nemmeno in altre imprese” (pag. 14/189 incarto assicuratore infortuni). Il 14 maggio 2003 è poi stato messo al beneficio, con effetto dal 1° maggio 2003, di un’indennità giornaliera per cambiamento di occupazione, esaurita nel corso del 2007 (pag. 7/189 incarto assicuratore infortuni; cfr. anche pag. 54/410 incarto AI).
Il 26 marzo 2004 il medico SMR, dr. med. __________, aveva stabilito che l’insorgente era completamente inabile nell’attività di manovale edile, mentre era completamente abile nelle attività che non comportano i contatti con le sostanze sopra citate (pag. 33/410 incarto AI). La consulente IP, il 3 febbraio 2005, dopo aver discusso con la Dr.ssa __________ della __________, ha rilevato come l’insorgente è idoneo per attività essenzialmente pulite e secche, ad esempio nel settore della vendita o del commercio o nei settori non qualificati di sorveglianza e magazzino (pag. 38/410 incarto AI). L’UAI ha calcolato un grado d’invalidità dell’8% e non ha assegnato alcuna prestazione (pag. 42/410 incarto AI).
Non riuscendo a trovare alcuna occupazione, il 1° aprile 2008 il ricorrente ha iniziato a lavorare quale gessatore alle dipendenze dell’impresa di gessatura __________, che contava due dipendenti, il ricorrente stesso e suo fratello (pag. 177/189 incarto assicuratore infortuni). Dal verbale di colloquio del 29 maggio 2013 presso la __________ emerge che “purtroppo c’è ancora un contatto con i materiali che causano le allergie, seppure in forma” minore e che “sono stato informato dalla __________ che non potrò richiedere nuove prestazioni per queste problematiche” (pag. 177/189 incarto assicuratore infortuni).
L’UAI, per calcolare il grado d’invalidità ha utilizzato, quale reddito da valido, quello percepito da ultimo dal ricorrente quale gessatore, ossia fr. 52'602, aggiornato al 2016.
Il ricorrente chiede di far capo al salario di fr. 61'100 che conseguirebbe presso la __________ lavorando al 100% o l’importo di fr. 64'896 che corrisponde al minimo salariale previsto dal contratto collettivo di lavoro per i gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valido in Ticino nel 2016, poiché senza il danno alla salute l’interessato avrebbe continuato a lavorare presso la ditta del fratello quale manovale.
Nel caso di specie va d’acchito esclusa la possibilità di utilizzare il salario attualmente percepito, poiché, come visto, l’attività svolta presso la __________ non è confacente allo stato di salute dell’interessato ed in ogni caso si tratta di un reddito conseguito in un’attività iniziata dopo l’insorgere del danno alla salute. Non può neppure essere fatto riferimento al contratto collettivo di lavoro, considerato come, in tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.).
Rimane pertanto da esaminare se va preso in considerazione quale salario da valido quello evinto dai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti), e ciò nella professione svolta, fino al 2003, di manovale.
In concreto, come visto, l’insorgente, già nel 2004, era stato considerato inabile al lavoro quale manovale edile (pag. 33/410 incarto AI) e la consulente IP, concordando con la dr.ssa __________, medico della __________, ha stabilito che l’interessato era idoneo unicamente per attività essenzialmente pulite e secche, ad esempio nel settore della vendita o del commercio o nei settori non qualificati di sorveglianza e magazzino (pag. 38/410 incarto AI). Tant’è che la __________, con decisione del 12 maggio 2003 lo ha dichiarato “inidoneo a tutti i lavori a contatto con cemento, composti del cromo e con cobalto e suoi composti (…) Ciò significa che non può più svolgere detti lavori nemmeno in altre imprese” (pag. 14/189 incarto assicuratore infortuni) e gli ha assegnato indennità giornaliere per cambio di professione. Nell’ambito dell’attività di gessatore è poi emerso che “purtroppo c’è ancora un contatto con i materiali che causano le allergie, seppure in forma” minore (pag. 177/189 incarto assicuratore infortuni).
Sennonché, è lo stesso insorgente che ha deciso, malgrado il danno alla salute, al termine del periodo di quattro anni durante i quali la __________ gli ha versato le indennità per cambio di professione, di iniziare l’attività di gessatore senza qualifica presso la ditta individuale del proprio fratello, accontentandosi del salario di fr. 49'072,75 nel 2011 e di fr. 52'602,25 nel 2012. Questo importo, come si evince dal questionario per il datore di lavoro del 31 gennaio 2014, corrisponde del resto “all’effettivo rendimento della persona assicurata” (pag. 88/410 incarto AI). Inoltre, nel corso della visita del medico SMR del 23 maggio 2014, lo stesso insorgente ha rilevato che nel 2003, quando lavorava come manovale edile sono apparse le lesioni cutanee infiammatorie al palmo delle mani, ma che “in seguito la situazione sarebbe rimasta calma fino al maggio del 2013” (pag. 124/410 incarto AI).
Ne segue che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, il ricorrente, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali, avrebbe continuato a lavorare quale gessatore presso la ditta del fratello se non fosse insorto il danno alla salute.
È pertanto a giusta ragione che l’UAI ha preso in considerazione quale reddito da valido il salario da ultimo conseguito nel 2012, pari a fr. 52'602, aggiornato nel 2016, a fr. 53'962. Nel 2017 tale reddito va aumentato a fr. 54'178 (+ 0,4%, cfr. stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali – variazione percentuale rispetto all’anno precedente).
2.6. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Nel caso di specie, come più volte evidenziato, l’attività svolta dall’insorgente al 50% presso la __________ non è un’attività adatta ed adeguata al suo stato di salute. Il salario conseguito nell’ambito di tale professione non può di conseguenza essere preso quale reddito da invalido. Il ricorrente sfrutta infatti meglio la sua capacità lavorativa in attività non manuali e semplici. Occorre pertanto far capo ai dati statistici.
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Accertato che l’orario medio di lavoro settimanale è rimasto invariato, nel 2016 e 2017, a 41.7 ore (cfr. la tabella “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2016, si ottiene un salario di fr. 67'032.65 (fr. 66'453.12 : 103.2 x 104.1; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), fino al 2017 di fr. 67'354.60 (67'032.65 : 104.1 x 104.6).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto l’UAI non ha proceduto ad alcuna riduzione, mentre l’interessato ne chiede una del 10% per il fattore “attività leggera”, non potendo svolgere lavori pesanti che implichino l’uso della forza e della pressione sulle mani.
Questo Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2 e DTF 132 V 393 consid. 3.3), non ha alcun motivo per modificare la decisione dell’UAI.
Infatti, i periodi di incapacità di lavoro al 50% in attività adeguata, sono dovuti ad una riduzione di rendimento e non ad una riduzione del tempo di lavoro. Una riduzione per attività a tempo parziale non è pertanto giustificata (fra le tante cfr. STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014).
Inoltre, dal rapporto finale del medico SMR del 5 dicembre 2017 risulta che non vi è nessuna limitazione per quanto concerne i pesi, non è necessaria un’alternanza della postura e non vi è una difficoltà nello svolgere lavori di precisione. Inoltre l’interessato non ha bisogno di pause supplementari (cfr. pag. 337/410 incarto AI, cfr. anche rapporto del consulente in integrazione professionale del 17 gennaio 2018, pag. 341/410 incarto AI). Unica limitazione è quella di poter svolgere unicamente lavori non manuali (pag. 338/410 incarto AI).
Ciò, come rettamente stabilito dall’UAI, non giustifica alcuna riduzione supplementare.
Per cui, nel 2016, ritenuta un’incapacità lavorativa del 50%, il reddito da invalido si attesta a fr. 33'516.325 (67'032.65 : 2).
Raffrontando il reddito da valido di fr. 53'962 con quello da invalido di fr. 33'516.325, si ottiene un grado d’invalidità del 37,88%, arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, al 38%, che non dà diritto ad alcuna rendita.
Nel 2017, in seguito al miglioramento dello stato di salute, con una capacità lavorativa del 100%, il salario da valido di fr. 54'178, raffrontato al salario da invalido di fr. 67'354.60, dà un grado d’invalidità dello 0%.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va confermata mentre il ricorso va respinto.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese, per fr. 500.--, vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti