Raccomandata
Incarto n. 32.2018.79
TB
Lugano 28 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 aprile 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Nell’ottobre 2011 (doc. 3) RI 1, nata nel 1979, attiva da ultimo come venditrice e casalinga e dal 2005 solo come casalinga, ha chiesto prestazioni dall’assicurazione invalidità a causa di una scoliosi di torsione presente dal 1997 e operata l’anno seguente con la fissazione di 6 vertebre.
Raccolta una prima documentazione medica (doc. 7), il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno convocarla (doc. 9) e visitarla, cosicché il dr. med. __________ ha reso il 19 dicembre 2011 (doc. 12) il suo rapporto finale con esame.
1.2 Il 14 febbraio 2013 (doc. 22) è stata effettuata un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e in seguito gli atti medici sono stati aggiornati presso il medico curante dr. med. __________ che ha continuato a ritenerla inabile al 60% nella sua attività, finché il 10 ottobre 2013 (doc. 40) il dr. med. __________ dell’SMR l’ha esaminata un’altra volta aumentando da quel giorno al 70% il grado di inabilità lavorativa nell’attività precedente e confermando al 40% l’incapacità lavorativa in altre attività adeguate dal 2006 e al 30% come casalinga dal febbraio 2013.
1.3 Sentita la consulente in integrazione professionale (doc. 41, 42), con progetto di decisione del 21 marzo 2014 (doc. 43) l’Ufficio AI le ha negato una rendita di invalidità, poiché sulla scorta del metodo misto si giungeva a un grado di invalidità del 20%.
Con le osservazioni al progetto di decisione l’assicurata ha trasmesso all’amministrazione diversi atti medici che hanno dato luogo ad ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio AI, sulla scorta dei quali il 23 maggio 2014 (doc. 56) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno fare esperire una perizia pluridisciplinare, che è stata posticipata a giugno 2015 (doc. 75) a causa dell’intervento di decompressione microchirurgica del 13 gennaio 2015 (doc. 69).
Il dr. med. __________ ha reso il 15 settembre 2015 (doc. 81) il suo rapporto finale, il 26 ottobre 2015 (doc. 84) l’assistente sociale ha preso posizione sulle contestazioni formulate contro la sua inchiesta domiciliare e il 7 gennaio 2016 (doc. 88) si è a sua volta pronunciato il consulente in integrazione professionale.
I nuovi certificati medici di inizio anno 2016 (doc. 89) sono stati trasmessi all’SMR il quale, dopo un aggiornamento presso il neurochirurgo dr. med. __________ (doc. 97), il 26 agosto 2016 (doc. 99) ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata a una perizia reumatologica da parte del dr. med. __________ quale complemento della perizia del 25 giugno 2015, al fine di capire l’evoluzione dello stato di salute dal giugno 2015 – se c’è stato un peggioramento -, i limiti funzionali e le risorse.
Nel frattempo, v’è stato un aggiornamento anche in ambito psichico presso lo psichiatra curante dr. med. __________ (doc. 106).
Il 18 ottobre 2016 (doc. 108) il dr. __________ dell’SMR ha ripreso le conclusioni della perizia reumatologica del 12 ottobre 2016 (doc. 107), secondo cui lo stato di salute era sostanzialmente invariato rispetto alla perizia pluridisciplinare di un anno prima.
Il 20 dicembre 2016 (doc. 110) è stata effettuata una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica che ha stabilito un’invalidità del 29,5% e la consulente in integrazione professionale ha confermato il 6 giugno 2017 (doc. 113) la sua precedente posizione del 2014 e ha effettuato i calcoli del grado di invalidità (docc. 115-119).
1.4 Con progetto di decisione del 31 agosto 2017 (doc. 120) l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita provvisoria dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015 dopo avere calcolato dal 2007, ossia dalla scadenza dell’anno d’attesa, e per ogni anno fino al 2015, la perdita di guadagno per la parte salariata e come casalinga, per giungere a un grado di invalidità totale arrotondato al 40%, mentre dal 16 aprile 2015 il grado di invalidità totale era del 35,5% e non raggiungeva quindi più il minimo richiesto.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, FMH psichiatria e psicoterapia, si è pronunciato il 22 novembre 2017 (doc. 135) sui nuovi rapporti medici prodotti dall’assicurata unitamente alle osservazioni del 20 ottobre 2017 (doc. 133), concludendo che non erano atti a modificare i precedenti rapporti finali SMR.
Pertanto, il 17 aprile 2018 (doc. A) l’Ufficio assicurazione invalidità ha emesso una decisione con cui ha confermato integralmente il progetto anche dopo avere aggiornato il calcolo della perdita di guadagno al 2018.
1.5 Il 17 maggio 2018 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dallo RA 1, ha chiesto al Tribunale di riconoscerle il diritto a una rendita di tre quarti o intera dal 1° aprile 2012 stante un grado di invalidità variabile da almeno il 60% al 100% a dipendenza del periodo di malattia.
La ricorrente ha ricordato che le è stata diagnosticata una seria scoliosi dorsolombare destro-convessa di circa 25° nel 1996 e di essere stata operata nel 1998 senza tuttavia ottenere beneficio, tanto che a causa dei ricorrenti problemi alla schiena ha continuato a lavorare come cassiera e venditrice fino al maggio 2005. Le tre gravidanze (2006, 2008 e 2012) hanno peggiorato la situazione, tanto che nel febbraio 2011 il marito è rientrato da __________ per occuparsi della famiglia e nell’ottobre 2011 ha inoltrato una domanda AI. Tuttavia, l’assicurata ha fatto notare che i vari rapporti medici allestiti sia dal medico curante dr. med. __________ sia dal dr. med. __________ come pure dal medico SMR non indicano alcunché in merito alla sua inabilità lavorativa nelle mansioni consuete, che quindi non è stata indagata in modo approfondito tenuto conto delle difficoltà di accudimento dei figli.
L’assicurata ha altresì messo in dubbio l’indipendenza dell’assistente sociale che ha effettuato le due inchieste domiciliari, essendo una funzionaria dell’Ufficio AI e non un perito esterno come avviene per le perizie mediche. Peraltro, le inchieste si sono svolte a tavolino, ovvero sono state poste solo delle domande alle quali l’assicurata ha risposto passando in continuazione dalla posizione seduta a quella eretta, ma non è stata valutata nello svolgimento delle mansioni consuete. Inoltre, neppure è stata informata dell’esito della perizia, né ha potuto vederla e prendere posizione per tempo, ciò che viola il suo diritto di essere sentita.
Ad ogni modo, il risultato dell’inchiesta sarebbe manifestamente sbagliato, giacché l’importanza assegnata alle varie attività non teneva conto della situazione reale di una famiglia con bambini piccoli e il relativo grande carico di lavoro (N. 3085 CIGI) e non è stata accertata la sua effettiva inabilità lavorativa in ambito domestico né quantificato il tempo di lavoro prestato dal marito per supplire ai suoi impedimenti. L’esigibilità della collaborazione del coniuge è stata fissata dall’assistente sociale, valutazione che invece dovrebbe spettare al TCA. Il grado di importanza per la cura dei bambini avrebbe poi dovuto essere di almeno il 50% contro il 20% ritenuto dall’assistente sociale. Va considerato che il marito ha dovuto lasciare il posto di lavoro in Svizzera interna, dove i salari sono più alti, per rientrare in Ticino ad occuparsi al 100% della famiglia dal febbraio 2011 al gennaio 2016 e quindi il suo apporto supera ampiamente ciò che viene ritenuto come normalmente esigibile dalla giurisprudenza. Egli ha continuato a occuparsi esclusivamente della famiglia e non ha più esercitato alcuna attività lucrativa a causa dell’impossibilità della moglie di fare fronte ai suoi compiti di madre e casalinga. Dal gennaio 2016, il nuovo lavoro del marito con orari dalle 15 alle 24 gli ha permesso di conciliare l’attività lavorativa con la necessità di occuparsi in modo sempre più importante della famiglia (doc. G).
La ricorrente ha rilevato che il nuovo intervento del 13 gennaio 2015 ha sostanzialmente peggiorato l’intensità dei dolori irradianti nel polpaccio e sul versante laterale del piede sinistro.
Nell’agosto 2016 (doc. H) il dr. med. __________ ha stabilito un’incapacità lavorativa del 100% come venditrice e a settembre 2016 (doc. I) lo psichiatra dr. __________ ha attestato un disturbo emotivamente instabile tipo Borderline (F60.31), un disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici (F33.11), una modificazione duratura della personalità secondaria a malattia cronica e dolore cronico, ciò che dava luogo a un’incapacità lavorativa del 100% dal 21 aprile 2015 al 27 settembre 2016.
La ricorrente ha rilevato come anche questo rapporto medico non chieda esplicitamente informazioni riguardo all’inabilità lavorativa in attività domestiche.
Quanto alla seconda perizia neurologica del dr. __________ del 10 ottobre 2016, essa non prenderebbe in considerazione altre comorbidità, come quella neurologica e quella psichica.
Come la prima del 2013, l’insorgente ha altresì contestato la seconda inchiesta domiciliare avvenuta il 20 dicembre 2016 (doc. L), poiché essendo subentrate delle patologie psichiatriche l’inchiesta avrebbe dovuto tenere conto che se la riduzione della capacità lavorativa è dovuta ad aspetti psichici o cognitivi, allora deve essere dato maggior peso ai pareri dei medici specialisti (N. 3083 CIGI). Seguendo poi il N. 3086 CIGI, occorre dare maggior peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti e dunque al dottor __________, che con lettera del 25 settembre 2017 (doc. M) ha confermato quanto esposto nel rapporto del 30 settembre 2016 e quindi un’inabilità lavorativa del 100%, non senza sottolineare il trattamento ad altissimo dosaggio di Venlafaxina, analgesici e neurolettici con scopo ansiolitico e analgesico.
Nell’ottobre 2017 (doc. N) il neurochirurgo dr. med. __________ ha constatato un peggioramento della lombalgia e della radicolopatia, ribadendo la necessità di un intervento chirurgico e considerando l’interessata non abile al lavoro al 100%, mentre non si è pronunciato sulla capacità in attività domestiche. Da parte sua, lo psichiatra curante ha ribadito il 15 maggio 2018 (doc. P) che l’assicurata era completamente inabile anche nella attività di casalinga dal 21 aprile 2015 in poi.
In conclusione, l’insorgente ha evidenziato come la sua inabilità lavorativa sia in attività professionale sia in attività adatte, come anche nell’attività di madre e casalinga, sia stata accertata in modo lacunoso e arbitrario e che i formulari forniti dall’Ufficio AI per i rapporti medici non siano idonei all’accertamento della capacità lavorativa in ambito domestico non prevedendo neppure la domanda su questa tematica. Anche le inchieste per l’economia domestica hanno indagato la sua inabilità lavorativa in modo arbitrario, assegnando l’importanza alle varie attività senza tenere conto della tenera età dei bambini e quindi del relativo grande carico di lavoro. Nemmeno viene accertata l’effettiva inabilità lavorativa della ricorrente né quantificato il tempo in ore dell’aiuto prestato dal marito, valutazione che spetta all’autorità giudicante e non all’assistente sociale, né tiene conto del parere dei medici specialistici in ambito psichico. Le inchieste sono state allestite senza la necessaria indipendenza e imparzialità del perito, ledendo poi il suo diritto di essere sentita.
Pur peggiorando la situazione dal punto di vista neurologico, reumatologico e psichiatrico, la ricorrente ha rimproverato all’amministrazione di avere ritenuto come dal 16 aprile 2015 il suo grado di incapacità lavorativa sia solo del 30% in attività adeguate, perciò la decisione impugnata non considera affatto i pareri specialistici del neurochirurgo dr. med. __________ e dello psichiatra dr. __________ che, entrambi, hanno certificato un’inabilità lavorativa totale dal 2015 ad oggi. Malgrado ciò, nemmeno è stata richiesta una perizia pluridisciplinare aggiornata, l’unica agli atti essendo risalente al 2015.
Infine, l’insorgente ha fatto presente come nel calcolo della rendita non sia stato considerato il periodo di inabilità lavorativa del 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015.
1.6 Sentito il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale che si è pronunciato sulla validità dell’inchiesta a domicilio per casalinghe e sul rapporto del collega psichiatra curante (doc. VIII/1), con risposta del 12 giugno 2018 (doc. VIII) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, contestando in primo luogo la pretesa violazione del diritto di essere sentita dell’assicurata, avendo essa avuto la possibilità di prendere visione dell’incarto e di esprimersi al riguardo dopo il progetto di decisione del 2017.
L’Ufficio AI ha osservato di avere fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla dettagliata, completa e approfondita perizia pluridisciplinare effettuata dal Servizio Accertamento Medico e sulla successiva perizia reumatologica di decorso del dr. med. __________, i quali hanno tenuto conto delle valutazioni specialistiche esterne oltre che dei propri personali accertamenti. Alla perizia SAM del 13 agosto 2015 va dunque conferita piena forza probatoria avendo tenuto conto di tutte le affezioni invalidanti di cui era affetta l’assicurata e giungendo a una conclusione logica della sua capacità lavorativa. Nel rapporto del 12 ottobre 2016 il perito reumatologo ha constatato che lo stato di salute dell’assicurata risultava sostanzialmente invariato rispetto alla sua precedente valutazione e si era espresso pure sull’abilità come casalinga.
Alla luce del parere del dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in assenza di prove atte a inficiare la valutazione del SAM e dell’SMR, le stesse sono valide basi di giudizio e non è dunque giustificato esperire ulteriori accertamenti di natura medica. È quindi da ritenere dimostrato che dal 16 aprile 2015 l’assicurata risultava abile al lavoro al 30% nell’attività abituale di venditrice e al 70% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali così pure al 70% come casalinga.
Il grado di invalidità è stato determinato con il metodo misto.
In merito alla valutazione effettuata dall’assistente sociale come casalinga attraverso le due inchieste economiche secondo la giurisprudenza in materia, l’Ufficio AI ha osservato che sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata e dopo avere fissato gli impedimenti per ogni mansione consueta, nei due rapporti l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 29% e del 29,5%. Le singole attività domestiche sono state ripartite conformemente al N. 3086 CIGI ed è stato tenuto conto della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall’obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell’unione coniugale conformemente all’art. 163 CC, ciò che qui ha permesso di ritenere sicuramente adeguate le percentuali di impedimento evidenziate per le mansioni che comportavano un maggior impiego e sforzo fisico, che tenevano giustamente conto della collaborazione del marito. Secondo l’Ufficio AI, valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti l’assistente sociale ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata riguardo alle limitazioni ad eseguire alcune attività domestiche, impedimenti che sono compatibili con le difficoltà accertate dal profilo medico. Non va poi dimenticato che le conclusioni dell’assistente sociale sono state confermate dallo psichiatra dell’SMR e ciò conformemente alla giurisprudenza, che richiede una valutazione da parte di uno specialista quando si è in presenza di disturbi psichici. Peraltro, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per casalinghe, poiché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti da una patologia psichica (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011). Nel caso concreto, il grado di invalidità del 29% determinato a seguito dell’inchiesta domiciliare equivale a quello del 30% emerso dalla valutazione peritale e va così confermato.
Per la parte salariata, nel raffrontare i redditi la ricorrente non ha contestato i dati statistici utilizzati, perciò l’amministrazione ha rinviato integralmente ai calcoli esposti nella decisione.
Infine, in merito al periodo di inabilità lavorativa completa in qualsiasi attività dal 16 gennaio al 16 aprile 2015, l’Ufficio AI non l’ha considerato ai fini della determinazione del diritto alla rendita, perché il peggioramento intercorso non è durato oltre i tre mesi (art. 88bis OAI).
1.7 Chiesta (doc. X) e ottenuta una proroga (doc. XI), il 23 agosto 2018 (doc. XII) la ricorrente ha prodotto un nuovo certificato medico del 30 luglio 2018 (doc. O) del dr. med. __________ (doc. O) e del 22 agosto 2018 (doc. W) del dr. med. __________ (doc. W), sulla scorta dei quali ha ribadito le proprie pretese.
In via subordinata, ha chiesto che dopo l’interruzione al 31 luglio 2015 del diritto al quarto di rendita, dal 1° gennaio 2018 rinasca il diritto a una mezza rendita di invalidità.
La ricorrente ha criticato la presa di posizione del dr. med. __________, imputandogli di non avere sufficientemente considerato le sue difficoltà nella cura dei figli e nei lavori domestici, tanto che i figli, seppure ancora piccoli (6, 9 e 12 anni), hanno iniziato a collaborare ai lavori domestici accanto al marito che si è accollato tutte queste incombenze oltre al lavoro di cuoco che svolge dalle 15 alle 24.
In seguito, l’assicurata ha nuovamente evidenziato l’incompletezza e l’inattendibilità delle perizie, in particolare delle inchieste economiche e della perizia psichiatrica.
A suo dire, nell’inchiesta economica del 2013 e in quella del 2016 non v’è alcun paragone riguardante l’attività dell’assicurata prima del danno alla salute con quella che può svolgere in seguito. Non è stato detto che prima dell’insorgenza del danno l’interessata si occupava da sola dei due figli piccoli perché il marito lavorava fuori Cantone per garantire un’entrata economica maggiore e nemmeno che egli ha dovuto rinunciare a tale lavoro per tornare a casa nel febbraio 2011 per occuparsi al 100% della famiglia. L’assistente sociale non ha proceduto a un confronto delle attività domestiche prima e dopo il danno alla salute e nemmeno ha quantificato l’aiuto del marito e dei bambini, valutando invece, seppure non di sua competenza, l’esigibilità dell’aiuto del marito. Anche l’importanza assegnata alle varie funzioni nell’economia domestica dipende dalla struttura familiare e dall’analisi dell’attività della persona prima del danno alla salute; in specie, le inchieste economiche sono contraddittorie e hanno assegnato delle percentuali di importanza e di impedimento ridicole per la cura dei bambini. Non sono inoltre stati elencati tutti i lavori che vengono delegati al marito e neppure quantificate le ore che egli presta per la cura dei figli e della casa. La ricorrente ha quindi proposto una diversa ripartizione dei compiti e degli impedimenti, per giungere a un’invalidità complessiva (salariata e casalinga) del 42%.
Anche la perizia psichiatrica della dr.ssa __________ non è dettagliata a sufficienza, perché non analizza nello specifico l’inabilità nella cura dei figli e nell’attività domestica, ma solo in ambito professionale. La ricorrente ha evidenziato una contraddizione: pur avendo la perita ripetutamente constatato che il marito ha lasciato il lavoro di cuoco per accudire la famiglia, ha ritenuto che essa era abile al 100% nell’attività di casalinga potendo organizzarsi nei tempi e nei compiti come già faceva e per di più dopo avere affermato che doveva continuare le cure psichiche.
Inoltre, la prognosi indicata dalla psichiatra stride con quella, favorevole, esposta dal dr. med. __________ dell’SMR nel 2016.
L’insorgente ha infine criticato il calcolo del grado AI, affermando che sulla scorta del nuovo metodo misto di calcolo si ottiene un risultato di 50,181% dal 1° gennaio 2018, contro i 35,615% della decisione impugnata.
1.8 Il 10 settembre 2018 (doc. XIV) l’amministrazione ha preso posizione sulle contestazioni della ricorrente dopo avere sentito il dr. med. __________ sui due nuovi referti medici prodotti (doc. XIV/1) e ha ribadito che l’assistente sociale ha debitamente spiegato i motivi per i quali ha attribuito una determinata percentuale di impedimento considerando i limiti funzionali accertati dai medici e l’esigibilità di aiuto da parte dei familiari. Inoltre, le inchieste sono state esaminate e approvate dai medici.
L’Ufficio AI ha infine confermato il calcolo del grado di invalidità, ricordando che i redditi da valida e da invalida sono stati riportati alla percentuale di impiego del 50%, ma che anche se si riportassero entrambi al 100% il risultato non cambierebbe.
1.9 Nello scritto del 24 settembre 2018 (doc. XVI) la ricorrente ha nuovamente contestato il metodo misto di calcolo utilizzato dall’amministrazione riproponendo la sua soluzione, che sarebbe conforme all’art. 27bis OAI modificato dal 1° gennaio 2018 e che giungerebbe a un grado AI totale del 50,181%.
Inoltre, con il nuovo metodo il grado di invalidità delle mansioni consuete è determinato mediante il confronto delle attività, ciò che invece l’assistente sociale non ha proceduto a fare, non confrontando le attività svolte prima e dopo l’aggravarsi del suo stato di salute, ma limitandosi a una lacunosa descrizione delle attività casalinghe a quel momento, sia nella prima inchiesta del 2013 sia nella seconda del 2016, dove, in quest’ultima, il raffronto è stato addirittura fatto con le attività svolte al momento della prima inchiesta e non prima dell’aggravarsi del suo stato di salute. La circostanza che i medici abbiano avallato dette inchieste non è determinante, avendo i medici ambiti di competenza diversi dagli assistenti sociali.
Da ultimo, la ricorrente ha puntualizzato alcuni aspetti sollevati dai suoi due medici curanti confrontandoli con il parere del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale.
1.10 Il 29 aprile 2019 (doc. XVIII) il giudice delegato ha informato la ricorrente della possibilità di una reformatio in pejus dandole la possibilità di ritirare il ricorso, ma con scritto del 17 maggio 2019 (doc. XIX) l'insorgente ha comunicato di mantenere il ricorso.
considerato in diritto
2.1 Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurata, salariata al 50% e casalinga al 50%, una rendita di invalidità temporanea di un quarto solo per il periodo intercorrente dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015, poiché sulla base della perizia pluridisciplinare del 13 agosto 2015, del complemento peritale del 12 ottobre 2016 e dell’inchiesta domiciliare del dicembre 2016, dal profilo medico è stato riscontrato che la situazione era stazionaria dal profilo reumatologico, mentre era migliorata in ambito psichico. La ricorrente sarebbe inabile al lavoro al 60% nella sua attività di venditrice al dettaglio dal 2006 e al 70% dal 16 aprile 2015, mentre abile al 40% dal gennaio 2006 e al 70% dal 16 aprile 2015 in altre attività adeguate così come casalinga. Dal calcolo effettuato con il metodo misto di raffronto risulterebbe, tenuto conto del grado di invalidità come casalinga del 29% dal 2007 e del 29,5% dal 2015, un grado AI complessivo, arrotondato, del 40% dal 2007, ma del 35% dall’aprile 2015, perciò tre mesi dopo il miglioramento la rendita di invalidità decadrebbe in virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI.
2.2 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3 Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono queste cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell’alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087 CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita dall’assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3085 CIGI).
2.4 Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Ancorché non applicabile alla presente fattispecie, va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).
L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento vedi la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.5 Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.6 Trattandosi infine dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.7 Nel caso di specie, a seguito della domanda di prestazioni del 2011 e dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, il Servizio Medico Regionale ha reputato necessario, il 23 maggio 2014 (doc. 56), sottoporre l’assicurata a una perizia pluridisciplinare (neurologica, reumatologica e psichiatrica).
La perizia è stata allestita il 13 agosto 2015 (doc. 79), dopo che il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurata i giorni 9, 11, 15, 18 e 25 giugno 2015 per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali. Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 1998 al 2015, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale e professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione della giornata e la terapia.
Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status dell’assicurata, gli esiti degli esami di laboratorio effettuati il 31 marzo 2015 e degli esami radiologici del 14 novembre 2014.
Il 15 giugno 2015 il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, ha sottoposto l’assicurata a una valutazione e nel suo rapporto del 19 seguente (doc. 79 pag. 275) ha esposto l’anamnesi reumatologica da terzi dal 1998 al 2015, i dati soggettivi (dolori brucianti cervicali irradianti occipitofrontali associati a dolori brucianti alla muscolatura dei trapezi bilaterali, omerali bilaterali, a formicolii a tutte le dita delle mani, dolori alla coscia sinistra che irradiano tutto l’arto, camminare 10min), i dati oggettivi con lo stato generale, il sistema locomotore (colonna vertebrale e articolazioni periferiche) e quello nervoso cursorio.
Il reumatologo aveva individuato 10 su 18 punti fibromialgici positivi e aveva osservato che durante l’anamnesi del dolore l’assicurata era rimasta seduta spostandosi ogni tanto sulla sedia, movimenti eseguiti anche quando stava seduta sul bordo del lettino durante l’esame clinico; in posizione eretta manteneva l’arto inferiore sinistro scaricato. Inoltre, prima e dopo l’esame clinico l’interessata si era spogliata e rivestita autonomamente; mostrava una zoppia antalgica a sinistra che si risolveva dopo alcuni passi.
Lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di emisindrome del dolore cronico a sinistra in: discopatie L4/L5 e L5/S1, importanti disturbi statici del rachide tendenzialmente piatto con scoliosi destroconvessa dorsale e sinistroconvessa lombare, esiti da spondilodesi di derotazione TH11-L4 il 6 gennaio 1998, esiti da decompressione microchirurgica osteolegamentosa L5/S1 a sinistra per claudicatio neurogena S1 a sinistra, prevalente, il 13 gennaio 2015, decondizionamento e sbilancio muscolare. Periartropatia omeroscapolare a destra.
Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa è stata individuata una sindrome fibromialgica generalizzata.
Nella sua valutazione il perito ha riassunto l’iter medico a cui si è sottoposta l’assicurata con le visite e le operazioni chirurgiche e ha esposto di volta in volta i dati soggettivi lamentati. Egli ha rilevato che l’esito dell’intervento chirurgico del 1998 è stato inizialmente favorevole, con tuttavia recrudescenza dei dolori dorsolombari in occasione delle prime due gravidanze nel corso del 2005 e del 2008 e infine un netto peggioramento dei dolori con pure apparizione dell’irradiazione nell’arto inferiore sinistro nel corso del 2012. Anche il decorso della decompressione microchirurgica osteolegamentosa L5/S1 a sinistra del 13 gennaio 2015 ha avuto un decorso sfavorevole. A suo dire, i documentati 10 su 18 punti fibromialgici positivi ripartiti con una certa simmetria alla parte superiore e inferiore del corpo, che definivano la diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata fino a quel momento mai descritta dai curanti, erano in grado di spiegare gran parte dei dolori riferiti dall’assicurata.
L’esperto non aveva opzioni terapeutiche reumatologiche da proporre in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua, secondo cui l’assicurata poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5kg all’altezza dei fianchi, talvolta fino a 5kg sopra l’altezza del petto; poteva maneggiare molto spesso attrezzi di precisione, spesso attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti; la rotazione manuale era normale. L’assicurata poteva di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti, poteva spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. Essa poteva assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata e in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. Infine, l’interessata poteva molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, come pure talvolta camminare su terreno accidentato e salire le scale, ma mai quelle a pioli.
Il reumatologo ha da ultimo ricordato che l’assicurata era stata valutata il 10 ottobre 2013 dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna attivo presso il Servizio Medico Regionale, il quale era giunto alla conclusione che l’interessata era inabile al lavoro nella misura del 70% nella sua attività di venditrice, mentre in un’attività medio leggera era inabile al 30%, lo stesso come casalinga. Secondo il perito, tale valutazione era applicabile fino al giorno dell’intervento neurochirurgico di decompressione osteolegamentosa L5/S1 a sinistra del 16 gennaio 2015; successivamente, e per la durata di tre mesi, l’assicurata andava considerata inabile al lavoro totalmente, quindi dal 16 gennaio al 16 aprile 2015; dal 16 aprile 2015 l’esperto ha riconfermato l’inabilità lavorativa del 70% come venditrice e l’incapacità lavorativa del 30% sia in attività adatta allo stato di salute attuale tenendo conto di tutti i limiti funzionali e di carico indicati, sia come casalinga, sempre dal 16 aprile.
Il 18 giugno 2015 il dr. med. __________, FMH neurologia, ha visitato l’assicurata e il giorno seguente (doc. 79 pag. 269) ha redatto la sua perizia esponendo l’anamnesi, lo stato neurologico con la documentazione radiologica del 2012 e del 2014 e la sua valutazione, in cui ha evidenziato di non avere trovato, all’esame neurologico, deficit a livello dei nervi cranici e degli arti superiori, agli arti inferiori non v’erano deficit motori, ma un deficit sensitivo alla gamba sinistra piuttosto a chiazze concernente la coscia, il polpaccio latero-posteriore, con una distribuzione chiaramente non radicolare; v’era poi assenza del riflesso achilleo sinistro che indicava una pregressa lesione radicolare S1.
Nelle sue conclusioni lo specialista ha ritenuto che l’assicurata presentava una sintomatologia algica diffusa, insorta progressivamente oltre 8 anni dopo un intervento per scoliosi toracolombare, non riferibile a una patologia neurologica specifica, ma di competenza principalmente reumatologica, alla quale si doveva aggiungere una molto probabile residua componente radicolare L5 e S1 a sinistra con deficit sensitivi, ma non motori e con una probabile componente dolorosa. La sintomatologia alla gamba sinistra non si associava a deficit motori e il solo deficit sensitivo come pure la componente algica determinava sintomi che potevano causare al massimo un’incapacità lavorativa medico-teorica del 20% - da intendere come riduzione del rendimento poiché avrebbe dovuto evitare un carico eccessivo della colonna lombare come pure attività particolarmente pesanti - soprattutto per l’attività di venditrice, che tende a sollecitare in modo relativamente costante la colonna vertebrale durante il giorno in posizione principalmente eretta, dal novembre 2014. Per un’attività adeguata che permetteva all’assicurata di non sollecitare in modo rilevante la colonna vertebrale, che fosse particolarmente leggera, era abile al lavoro al 100%. Il neurologo ha infine segnalato che teoricamente dal punto di vista neurologico sarebbero stati possibili provvedimenti di integrazione professionale, tenendo soprattutto presente della componente algica alla gamba sinistra, che più rilevanti risultavano gli aspetti reumatologico-ortopedici nel determinare limitazioni funzionali e che l’interessata lamentava cefalee di tipo principalmente tensivo che non comportavano limitazioni funzionali maggiori.
Nel rispondere ai quesiti posti dall’Ufficio AI il perito ha diagnosticato, con influsso sulla capacità lavorativa, una sindrome lombovertebrale cronica in: stato dopo stabilizzazione di scoliosi toracolombare da TH11 e L4 nel 1998, probabile residua sindrome radicolare mista L5 e S1 a sinistra su stenosi foraminale di origine anche discale L5/S1 a sinistra, stato dopo intervento di microdiscectomia L5/S1 a sinistra e sindrome radicolare algica con lievi deficit sensitivi. Le cefalee tensive e la sindrome algica cronica a tutto il corpo non spiegata da patologia neurologica costituivano le diagnosi senza influsso.
Inoltre, egli ha precisato che dal 2011 fino a quel momento v’era stato un certo peggioramento degli aspetti neurologici e che soprattutto da allora erano apparsi i sintomi irradianti alla gamba sinistra riferibili almeno in parte alla componente radicolare. Non aveva proposte terapeutiche specifiche dal profilo neurologico.
Infine, l’11 e il 25 giugno 2015 la dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, ha avuto due colloqui con l’assicurata della durata di 80 rispettivamente 35 minuti e nel suo rapporto dell’8 luglio 2018 (doc. 79 pag. 254) ha presentato i dati clinici, con l’esame clinico secondo AMDP 8-System in cui ha esposto l’anamnesi, il referto psichico (in cui non ha rilevato disturbi dello stato di coscienza o vigilanza o fenomeni fobici, compulsivi o ossessivi, sintomi psicotici quali produzioni deliranti o disturbi della percezione, ma disturbi dell’attenzione, umore depresso con dichiarazione di malessere per la condizione attuale, sentimenti di colpa per non riuscire a rispondere alle richieste dei figli e del marito che le dava un grande aiuto, ha riferito un sentimento di insufficienza personale e di inadeguatezza in quanto l’assicurata avvertiva la sensazione di valere molto poco o di essere diventata un’incapace, viveva un ritiro sociale poiché si sentiva giudicata male dalle altre persone e ciò le faceva nascere una certa rabbia per la sua condizione, completamente diversa da quella che era prima del suo matrimonio e prima della nascita dei figli, insonnia da risvegli notturni multipli accompagnati dalla presenza di dolori, riduzione del desiderio sessuale) e il referto somatico.
La psichiatra ha analizzato le conseguenze sulla capacità di lavoro secondo lo schema MINI ICF-APP che descrive le risorse e i deficit, riscontrando nessun grado di disabilità per il rispetto delle regole e nell’integrazione nel gruppo, una disabilità lieve nell’emettere giudizi, nell’assertività, nel contatto con gli altri e nelle relazioni intime, un grado di disabilità moderato nell’organizzazione dei compiti, nella flessibilità, nelle competenze, nella persistenza non essendo in grado di assolvere pienamente i compiti per tutto il periodo necessario, nella cura di sé, un grado di disabilità tra moderato e grave nelle attività spontanee, mentre tra grave e completa nella mobilità non uscendo più da sola avendo paura di stare male, le girava la testa. In conclusione, dal lato psichiatrico nella professione precedente di venditrice/cassiera nelle condizioni attuali avrebbe potuto avere qualche difficoltà, mentre per altri lavori, tenendo presenti le sue limitazioni, in un ambiente adatto avrebbe potuto giovare per un aiuto all’evoluzione della condizione psicopatologica in atto.
La perita ha evidenziato nell’anamnesi psicofarmacologica che dal 2014 l’interessata assumeva psicofarmaci, poi ha descritto le attività e le abitudini dell’assicurata e il trattamento psichiatrico attuale (Venlafaxina e colloqui settimanali con lo psichiatra).
Sono infine state esposte le constatazioni e le conclusioni, in cui la psichiatra ha espresso il suo punto di vista dopo avere anche avuto un colloquio con il dr. __________, psichiatra curante. La perita ha confermato la diagnosi provvisoria del collega - anche perché aveva in cura da pochissimo tempo l’interessata - di un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo Borderline (ICD-10: F60.31) derivante dalla storia della sua infanzia e dalle figure dei suoi genitori i cui comportamenti potevano essere probabilmente la causa dell’insorgenza di un disturbo di personalità.
L’esperta ha osservato che tutto andava bene sino alle gravidanze, con l’esacerbazione della problematica algica somatica. Prima di allora, durante la giovinezza, era felice, solare, aperta e allegra, mentre oggi c’è stata questa caduta depressiva che, a suo dire, aveva una causa multifattoriale. La componente algica aveva una sua parte, ma molto era da ascrivere a questa completa trasformazione della sua vita da “libera” a “chiusa” in casa con i tre figli e il marito. L’assicurata non ha saputo rispondere alla domanda del perché ha fatto altri figli dopo l’emergere della situazione dolorosa successiva alla prima gravidanza; da ciò è seguito che il marito ha rinunciato al suo lavoro di cuoco per trasformarsi in casalingo, ma a lungo andare questa situazione, secondo l’interessata, si stava rivelando controproducente: reattività e rabbia in lei e nel marito, sensi di colpa e recriminazioni, ma tutto questo con una sicura ricaduta sui figli. Come non avere una deflessione del tono dell’umore, anche se, d’avviso dell’esperta, non così intensa come dichiarato dal dr. med. __________, tanto che al secondo colloquio, probabilmente anche con l’aumento dell’antidepressivo, l’assicurata già dichiarava un miglioramento delle sue condizioni psichiche e la sospensione del neurolettico forse già stava determinando una riduzione dell’astenia.
Nel secondo colloquio l’assicurata ha informato la psichiatra che se il marito non trovava lavoro rischiava la perdita del permesso di soggiorno, lavoro che stava già cercando da tempo, ma era in dubbio viste le sue (di lei) condizioni di salute. L’interessata ha detto alla perita che la ripresa del lavoro da parte del marito avrebbe giovato a tutti, ma lei avrebbe avuto bisogno di aiuto per portare i figli a scuola a causa delle sue condizioni fisiche. L’esperta ha affermato di non essere d’accordo con il dr. med. __________ nel valutare la capacità lavorativa psichica nulla, primo perché non corrispondeva al vero circa le capacità dell’assicurata di attingere alle sue risorse endopsichiche che avrebbero potuto aiutarla anche a fronteggiare la componente algica somatica e secondo la ricaduta sui figli sarebbe stata dal punto di vista educativo/formativo un modello disadattivo circa le modalità di fronteggiare gli eventi avversi della vita. Perciò la dr.ssa __________ ha suggerito che il marito trovasse assolutamente un lavoro, anche perché era angosciante per l’interessata il solo pensiero che lui rientrasse in __________ lasciando la famiglia da sola, che vi fosse un supporto per accompagnare i figli a scuola e che l’assicurata fosse aiutata a trovare un’occupazione di lavoro al domicilio inizialmente per un tempo di lavoro limitato in base alle sue attuali disponibilità psico-fisiche, poi da valutare.
Le diagnosi sono state di disturbo borderline di personalità (ICD-10: F60.3) e di disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente, lieve (ICD-10: F33.0). La perita ha spiegato di essere d’accordo con l’anamnesi riportata dal curante, ma non per l’intensità. Per il disturbo di personalità si ritrovava l’instabilità nelle relazioni interpersonali, nell’umore e nell’impulsività, la rabbia con alle volte anche la perdita di controllo. Per il disturbo depressivo la psichiatra ha confermato la presenza di deflessione del tono dell’umore, pensieri pessimistici e di autosvalutazione e di colpa.
Nell’attività da ultimo esercitata quale venditrice/cassiera la capacità lavorativa era del 70% sia per una limitazione del tempo di lavoro sia del rendimento, determinato dalla presenza di tensioni, di irritabilità, accompagnato dalla facile stancabilità che determinano un’esecuzione delle mansioni con più lentezza e anche con una ridotta attenzione e concentrazione. A suo dire, una riduzione della capacità lavorativa era presente dal 2014 e l’evoluzione fino a quel momento era stazionaria.
La prognosi a medio-lungo termine era difficile da evidenziare, ma l’esperta ha preventivato una prognosi stazionaria con una però possibilità di miglioramento o peggioramento a seconda del decorso delle affezioni somatiche e del mantenimento comunque della presa in carico psicoterapeutica e psicofarmacologica. A suo avviso, in questo caso anche la condizione familiare avrebbe potuto avere un grosso influsso sia positivo che negativo sulle condizioni psichiche dell’assicurata.
Quali misure terapeutiche per migliorare lo stato di salute la perita ha indicato che l’assicurata doveva continuare la presa in carico psichiatrica e psicoterapeutica oltre che un sostegno per la gestione dei figli; tutto ciò avrebbe potuto avere un influsso positivo sulla capacità lavorativa dal profilo psichico e sulla ripresa totale al 100% della funzione psichica in 12 mesi, come pure un’integrazione alla psicoterapia con un approccio specifico sul trauma/integrazione della personalità quale la terapia EMDR.
Non erano invece necessari provvedimenti integrativi o professionali, visto che l’assicurata presentava comunque conservate capacità di rispettare le regole, una certa flessibilità e competenza.
In una attività in cui poteva gestire la sua ridotta persistenza, la facile affaticabilità e i tempi di esecuzione dei compiti che a quel momento avevano una latenza piuttosto lunga, l’assicurata era abile al 70%, inteso come limite funzionale e di rendimento.
Come casalinga non v’era alcuna limitazione a svolgere tale attività in ragione del 100%, in quanto poteva organizzarsi nei tempi e nei compiti come già faceva.
Il 12 agosto 2015 alle ore 11 i periti del Servizio Accertamento Medico e i dr. med. __________, __________ e __________ hanno avuto modo di discutere del caso in teleconferenza in modo esaustivo. Alla luce delle consultazioni dei tre specialisti, il SAM ha posto le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa stabilite dai singoli esperti.
Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa della ricorrente nella precedente attività svolta, gli esperti hanno ritenuto che dal 16 aprile 2015 l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 30% (limiti funzionali, di carico, di rendimento con necessità di pause supplementari) come venditrice diplomata presso un negozio di scarpe a causa delle patologie di tipo reumatologico, neurologico e psichiatrico.
Su piano psichiatrico la presenza di facile esauribilità psicofisica, la deflessione del tono dell’umore, l’irritabilità e la presenza di tensioni oltre che un ridotto livello di attenzione e concentrazione comportavano un ridotto rendimento e del tempo di lavoro per la necessità di pause supplementari. Sul piano neurologico le limitazioni comportavano la non esigenza di mansionari che sollecitavano in modo relativamente costante la colonna vertebrale durante il giorno in posizione principalmente eretta. Dal profilo reumatologico valevano le limitazioni di carico e funzionali stabilite dall’esperto. I periti hanno precisato che le limitazioni di ordine psichiatrico e somatico non andavano considerate cumulabili, in quanto l’importante limitazione per l’attività di venditrice evidenziata dal lato reumatologico copriva ampiamente anche quelle psichiatriche e reumatologiche.
Per quanto concerne l’evoluzione cronologica della capacità lavorativa della ricorrente, gli esperti del SAM hanno ricordato che essa era stata valutata dal Servizio Medico Regionale come abile al 40% dal 2006 e poi al 30% dall’ottobre 2013, valutazioni con le quali i periti concordavano pienamente. Successivamente, dall’intervento di chirurgia della schiena effettuato il 16 gennaio 2015, e per la durata di tre mesi e quindi fino al 16 aprile 2015, l’assicurata andava considerata inabile al lavoro in misura totale per qualsiasi attività lucrativa. Dopodiché, abile al 30%.
La sua capacità lavorativa in attività adeguate, tenendo conto delle limitazioni funzionali elencate dal perito reumatologo, era del 70% intesa come rendimento globalmente ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa, ma con la necessità di pause supplementari. Attività adeguate erano quelle in cui l’assicurata poteva gestire la sua ridotta persistenza, la facile affaticabilità e i tempi di esecuzione dei compiti che a quel momento avevano una latenza piuttosto lunga. Inoltre, il mansionario doveva rispettare pienamente tutti i limiti funzionali e di carico espressi in ambito reumatologico e neurologico. Così come per la capacità in attività precedente, tale capacità esisteva dal 2006 (valutazione SMR), fatta eccezione per il periodo dal 16 gennaio al 16 aprile 2015, in cui l’assicurata andava considerata totalmente inabile in qualsiasi attività.
Come casalinga, la capacità lavorativa medico-teorica globale era del 70% (giornata lavorativa usuale con limiti funzionali, di carico e di rendimento) e ciò a decorrere dal marzo 2013, ossia da quando c’è stata la prima inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
Quali provvedimenti professionali medicalmente sostenibili è stato indicato l’aiuto al collocamento in attività meglio adatte al suo attuale stato di salute sin da subito, tenendo conto della valutazione della consulente in integrazione professionale del 30 dicembre 2013. Inoltre, dal lato psichiatrico l’assicurata doveva continuare con la presa a carico in corso e necessitava di un sostegno per la gestione dei figli. Era possibile un miglioramento psichico se c’era una presa a carico psichiatrico-psicoterapeutico e l’appoggio familiare, con la possibilità anche di una ripresa totale della funzione psichica nell’arco di un anno.
Sulla scorta di questa perizia pluridisciplinare, il 15 settembre 2015 (doc. 81) il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, attivo presso il Servizio Medico Regionale, nel rapporto finale SMR ha confermato le diagnosi stabilite dagli esperti del Servizio Accertamento Medico, così come i gradi di incapacità lavorativa (nell’attività precedente: 60% dal 2006 al 9 ottobre 2013, 70% dal 10 ottobre 2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 70% dal 17 aprile 2015 in poi; in attività adeguate: 40% dal 2006 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in poi; come casalinga: 30% dal 1° marzo 2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in avanti; in tutti i casi intese come riduzione del rendimento fermo restando determinate limitazioni funzionali sia dal punto di vista psichico sia reumatologico), osservando che la prognosi era stazionaria dal profilo reumatologico e favorevole dal punto di vista psichiatrico. Sul piano neurologico la capacità lavorativa non era limitata, mentre l’inabilità lavorativa stabilita dalla psichiatra era coperta anche da quella evidenziata dalla perizia reumatologica, perciò non erano cumulabili.
Il 24 agosto 2016 (doc. 97) il dr. med. __________, FMH in neurochirurgia, espressamente interpellato dall’amministrazione, si è pronunciato sullo stato di salute dell’assicurata.
Essa presentava una sintomatologia dolorosa radicolare L5 bilateralmente, in un territorio di lombalgie. Era emersa una discopatia sottogiacente la stabilizzazione realizzata fino a L4, cioè una discopatia L4-L5, L5-S1 come segni di scompenso inferiore della stabilizzazione realizzata nel 1998.
L’intervento di prolungamento della stabilizzazione che egli ha proposto non è stato realizzato. Come venditrice l’assicurata risultava inabile al 100% dal 2005 in poi, ma anche in qualsiasi altra attività.
Alla luce di ciò, il medico SMR ha ritenuto necessario il 26 agosto 2016 (doc. 99) un complemento della perizia del 25 giugno 2015 in ambito reumatologico da parte del dr. med. __________, il quale avrebbe dovuto esaminare l’evoluzione dello stato di salute dal giugno 2015, i limiti funzionali e le risorse, accertando se v’era stato un peggioramento delle condizioni di salute, visto che il dr. med. __________ aveva affermato che l’intervento del gennaio 2015 non aveva dato il miglioramento aspettato né in termini di radicolopatia né in termini di lombalgia.
Nel frattempo, l’Ufficio AI ha interpellato il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, curante dell’assicurata dall’aprile 2015, il quale il 30 settembre 2016 (doc. 106) ha diagnosticato un disturbo emotivamente instabile tipo borderline (ICD-10: F60.31), un disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici (ICD-10: F33.11) e una modificazione duratura della personalità secondaria a malattia cronica e dolore cronico.
Lo psichiatra ha osservato che all’ultimo incontro di tre giorni prima le condizioni dell’assicurata apparivano sofferenti nonostante l’importante psicofarmacoterapia sostenuta; essa presentava diverse comorbidità, perciò era in dubbio se affrontare un altro intervento chirurgico proposto dal dr. med. __________. Era in cura con 300mg di Venlafaxina e in alcuni momenti 450mg, Vimovo 2/die e Seroquel 25mg, Stilnox.
L’inabilità lavorativa era del 100% dalla sua presa a carico a causa dei disturbi dell’umore e del carattere, oltre che per la malattia ortopedica, e non era possibile una ripresa lavorativa.
Egli ha altresì rilevato che la paziente era a quel momento “praticamente inidonea anche all’accudimento dei figli, accudimento di cui in realtà è caricato quasi a tempo pieno il marito della paziente.”.
Nella perizia del 12 ottobre 2016 (doc. 107) il dr. med. __________, che ha esaminato l’interessata due giorni prima, ha riproposto l’anamnesi personale dal 1998 fino al referto del 24 agosto 2016 del neurochirurgo, l’anamnesi sistematica, sociale con l’esito della perizia pluridisciplinare, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive con l’esame della colonna vertebrale, delle articolazioni periferiche (12 su 18 punti fibromialgici positivi) e l’esame neurologico cursorio.
Il perito ha osservato che durante l’anamnesi del dolore, durata 25 minuti, l’interessata si muoveva ogni tanto sulla poltrona; al termine, si è riavviata prontamente, senza esitazione e senza segni di risparmio né del rachide né degli arti superiori e inferiori, recandosi senza zoppicare verso la sala visite dove si è svestita e rivestita autonomamente. Durante la valutazione in posizione eretta, ogni tanto muoveva l’arto inferiore sinistro piegando il ginocchio.
Nella sua valutazione il reumatologo ha esposto i risultati del suo esame oggettivo paragonandoli alla situazione riscontrata il 15 giugno 2015 e ha concluso che “in sintesi, lo stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale precedente del 15.6.2015, non è sostanzialmente mutato.”. I sintomi accusati, i deficit funzionali fatti valere e poi dimostrati durante l’esame clinico si spiegavano, in parte, con le alterazioni strutturali dimostrate fino a quel momento. Il perito ha osservato che, come già il 15 giugno 2015, il fabbisogno analgesico non era proporzionato all’intensità dei sintomi accusati dall’assicurata sull’arco delle 24 ore; a quel momento ella beneficiava di una psicofarmacoterapia utile ad aumentare la soglia del dolore in presenza di una sindrome fibromialgica generalizzata. Inoltre, sebbene muscolarmente decondizionata, egli ha rilevato che l’interessata non veniva sottoposta a un trattamento fisioterapico adatto, limitandosi a un’elettroterapia peraltro iniziata poco prima la perizia.
Lo specialista ha quindi posto la diagnosi di sindrome panvertebrale con componente spondilogena prevalentemente lombare cronica a sinistra, cronica, in note discopatie L4/L5 e L5/S1, esiti da decompressione microchirurgica osteo-legamentosa L5/S1 a sinistra il 13 gennaio 2015, esiti da spondilodesi di derotazione TH11-L4 il 6 gennaio 1998, importanti disturbi statici del rachide, tendenzialmente piatto con scoliosi destroconvessa dorsale, sinistroconvessa lombare, decondizionamento e sbilancio muscolare, metatarsalgie a sinistra, in piedi cavi bilaterali, neurinoma di Morton inter-metatarsale II-III a sinistra, sindrome fibromialgica generalizzata.
Il trattamento analgesico in corso, a dire del perito, andava potenziato rendendolo proporzionale alla sintomatologia algica generalizzata presente 24 ore su 24 e andava avviata una riabilitazione attiva della muscolatura, in grado di stabilizzare la colonna vertebrale rispettivamente le articolazioni periferiche.
Tuttavia, queste opzioni terapeutiche non erano in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua vista la stabilità dello stato di salute rispetto alla visita peritale del 2015, che rimaneva sovrapponibile a quella allora accertata.
Questi limiti, ha precisato il reumatologo, non prendevano in considerazione eventuali comorbidità neurologiche e psichiatriche ed erano applicabili sia durante le ore lavorative sia durante il tempo libero. V’erano dunque risorse fisiche che permettevano di reintegrare l’assicurata professionalmente.
Pertanto, anche dopo tale rivalutazione peritale reumatologica, il dr. __________ ha riconfermato che l’assicurata, dal 16 aprile 2015, risultava inabile al lavoro in misura del 70% per l’attività di venditrice e del 30% sia in attività adatta allo stato di salute, che teneva pienamente conto dei limiti funzionali e di carico indicati, sia come casalinga, sempre dal 16 aprile 2015.
Nel rapporto finale SMR del 18 ottobre 2016 (doc. 108) il dr. med. __________, FMH medicina interna, ha aggiornato la diagnosi sulla scorta della nuova valutazione del dottor __________, ha confermato i gradi di incapacità lavorativa e i limiti funzionali come pure la prognosi, rilevando che lo stato di salute era sostanzialmente invariato alla seconda perizia e che era raccomandabile un potenziamento del trattamento analgesico e una riabilitazione attiva della muscolatura.
Il 20 dicembre 2016 (doc. 110) l’assistente sociale ha effettuato una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica stabilendo il grado d'invalidità al 29,5%.
A seguito del progetto del 31 agosto 2017 (doc. 120) di attribuzione di una rendita temporanea di un quarto dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015, unitamente alle sue osservazioni (doc. 133) l’assicurata ha prodotto all’amministrazione quattro documenti.
Il certificato del 19 settembre 2017 del dr. med. __________ indicava che l’assicurata era in terapia con Lyrica 100mg e Co-Dafalgan 30mg come rimedio contro il dolore e che aveva seguito 4 cicli di fisioterapia dal 3 ottobre 2016 all’11 luglio 2017, così come risultava dalle relative prescrizioni allegate.
Nel referto del 25 settembre 2017 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha confermato quanto affermato nel suo precedente di un anno prima. Le condizioni di salute dell’assicurata erano caratterizzate da un disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici e fasi ricorrenti di gravità medio grave nell’ambito di un disturbo instabile tipo borderline e una modificazione duratura della personalità secondaria a malattia cronica e a dolore cronico.
Lo psichiatra ha osservato che agli ultimi incontri le condizioni dell’assicurata apparivano sempre sofferenti con poco beneficio dalle terapie antalgiche proposte dai chirurghi, secondo cui le prospettive erano quelle di un probabile nuovo intervento. La paziente continuava con un trattamento alto dosato di Venlafaxina 300mg/die, in alcuni momenti 450mg/die, analgesici e neurolettici con scopo ansiolitico e analgesico.
Dal suo punto di vista, l’assicurata non era in grado di svolgere l’attività di venditrice a causa dei problemi di salute. A suo dire, valutare una ipotetica probabilità della capacità di lavoro in un’attività differente era un esercizio senza scopo, non essendo raggiunte ancora le condizioni di stabilità clinica necessarie (vedi intervento chirurgico) per potere ipotizzare eventuali progetti di reinserimento lavorativo.
Anche come casalinga l’assicurata si doveva appoggiare costantemente al marito essendo impossibilitata a farlo in maniera adeguata da sola.
Lo psichiatra si è poi espresso sulla perizia della collega, confermando che a fronte delle diagnosi da lui poste, esisteva una diversa valutazione della capacità lavorativa dell’interessata con argomentazioni che, a suo modo di vedere, risultavano alquanto incoerenti e confuse.
Il dr. med. __________ ha reso un referto il 20 ottobre 2017 in cui, come nel 2014, ha ritenuto giustificata la soluzione chirurgica.
Il neurochirurgo ha altresì giudicato che l’assicurata non era abile nella sua attività professionale in ragione del 100% e anche nell’attività di casalinga, poiché la sintomatologia dolorosa non le permetteva in quel momento di essere completamente attiva. Egli ha infine osservato che l’interessata era stata valutata anche dallo psichiatra dr. __________ e sul piano anche reumatologico in ambito peritale e che vi era una certa concordanza.
Il 22 novembre 2017 (doc. 135) il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, si è pronunciato per conto del Servizio Medico Regionale sia sull’inchiesta per casalinghe, ritenendola completa ed esaustiva dal lato medico-assicurativo, sia sui referti allegati alle osservazioni al progetto di decisione.
A proposito del rapporto del dr. med. __________, il medico SMR ha rilevato che il curante si è limitato ad affermare che l’assicurata non sarebbe stata completamente attiva come casalinga a causa dei dolori, ma non ha ulteriormente approfondito l’argomento.
Sul rapporto del dr. med. __________ ha osservato che ha elencato la terapia medicamentosa a bassa posologia, ma che non v’era alcuna menzione di risorse, limiti, inabilità lavorativa in genere.
Infine, per il medico SMR lo psichiatra dr. __________ ha confermato il suo precedente apprezzamento e ha rilevato che l’assicurata faceva riferimento al marito nell’attività di casalinga, ma ciò era già noto ed era stato indicato dall’assistente sociale nell’inchiesta del 2016.
Pertanto, nessuno di questi documenti presentava fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti tali da modificare le precedenti prese di posizione dell’SMR.
La decisione del 17 aprile 2018 (doc. A) dell'Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione di attribuzione temporanea di un quarto di rendita.
Con il ricorso l’assicurata ha presentato diversa documentazione risalente agli anni 2011 (docc. C e D), 2012 (doc. E) e 2013 (doc. F), come pure i più recenti citati referti del 2016 e del 2017 dei dr. med. __________ (docc. H e N) e __________ (docc. I e M).
Il nuovo rapporto del 15 maggio 2018 (doc. P) dello psichiatra curante ribadisce che le condizioni dell’assicurata erano ancora instabili a causa della nota patologia. A suo dire, l’interessata era completamente inabile al lavoro soprattutto come venditrice a causa della problematica grave invalidante legata al disturbo psichiatrico e alle note condizioni ortopediche. Questa condizione si riferiva anche all’attività di casalinga e di madre, essendo evidenti le limitazioni presentate dall’assicurata, che doveva ricorrere in maniera continua e sostanziale all’aiuto del marito. La condizione era ancora lungi dall’essere stabilizzata anche perché era in previsione, non appena le condizioni l’avessero permesso, un ennesimo intervento chirurgico per permetterle di recuperare una qualità di vita e una riduzione della sofferenza legata ai dolori cronici. Inoltre, il dr. med. __________ ha ricordato che l’interessata riceveva una terapia alto dosata con antidepressivi con effetto anche analgesico a livello centrale proprio per permetterle di avere una condizione più sopportabile. I cambiamenti terapeutici psicologici avvenuti dalla sua presa a carico dal 21 aprile 2015, se da una parte hanno permesso di innalzare la soglia di sofferenza, per quanto riguarda particolarmente le percezioni dei dolori non hanno comportato delle riduzioni dell’incapacità lavorativa, che rimaneva totale sin dall’aprile 2015.
Per quanto concerne l’opinione della perita psichiatra, egli ha ribadito essere incoerente la sua valutazione, che a fronte delle diagnosi poste ha reso una valutazione del tutto ottimistica delle capacità di recupero somatiche e psichiche dell’assicurata. Il curante ha ricordato che la diagnosi di disturbo di personalità borderline difficilmente permetteva che le ipotetiche risorse dell’interessata potessero essere messe a frutto in senso prognostico e terapeutico. Anzi, il disturbo e l’evoluzione che egli ha attestato di modificazione duratura della personalità rendeva conto di una cronicizzazione peggiorativa delle sue condizioni.
In conclusione, a causa delle diverse comorbidità presentate e la prospettiva di dover affrontare nuovi interventi chirurgici, lo psichiatra curante ha ritenuto assolutamente utopistico pretendere dall’interessata una residua capacità lavorativa tenendo conto anche delle difficoltà determinate dalle patologie accertate di poter inserire in un contesto di lavoro normale una persona presentante tali limitazioni.
Per il dr. med. __________ dell’SMR, che il 29 maggio 2018 (doc. VIII/1) si è pronunciato sul parere del collega, appariva inverosimile un’inabilità completa nei lavori domestici e come madre, perché se ciò fosse stato vero, allora si sarebbe dovuto annunciare il caso all’Autorità regionale di protezione, giacché i figli sarebbero rimasti abbandonati a se stessi dal primo pomeriggio a notte inoltrata, visto che il padre lavorava dalle 15 alle 24. In nessun documento è stata, anche solo ipotizzata, una condizione di questo genere.
Inoltre, lo psichiatra ha osservato che il dr. med. __________ non si è espresso in modo chiaro ed oggettivo in termini di risorse e limiti funzionali sia in una qualsiasi attività lavorativa sia nelle attività consuete, cosicché il suo certificato appariva come un diverso apprezzamento del curante dello status noto e già valutato in sede di Servizio Medico Regionale.
In conclusione, in assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti, per il dottor __________ rimanevano valide le precedenti prese di posizione dell’SMR.
Il dr. med. __________ ha reso il 30 luglio 2018 (doc. O) una valutazione più dettagliata riguardo alla capacità lavorativa dell’assicurata nella sua attività di venditrice, in attività lavorative adeguate e come casalinga e nella cura dei figli, esprimendo per ciascuna ipotesi i gradi di inabilità lavorativa che egli ha rilevato in occasione dei consulti del 29 settembre 2014, del 24 agosto 2016, del 20 maggio 2017 e del 28 luglio 2018.
In sostanza, l’inabilità lavorativa come venditrice era inizialmente dell’80%, poi è salita al 100% dal 2016, mentre in attività adeguate e come casalinga è sempre stata del 50% sin dalla visita del 2014.
Il 22 agosto 2018 (doc. W) il dr. med. __________ si è espresso sulla terapia farmacologica adottata sin dall’inizio della presa a carico da parte sua dell’assicurata, rilevando che la Venlafaxina era arrivata al dosaggio massimo efficace nelle prime settimane del trattamento iniziato il 21 aprile 2015 e che tale dosaggio era ancora quello attualmente dispensato (300mg/die), con eccezionali puntate massime a 450mg/die nei periodi di particolare esacerbazione dei dolori della colonna vertebrale. Occasionalmente erano stati pure dispensati ansiolitici, ipnotici, antidolorifici e protettori della mucosa gastrica. Il curante ha spiegato che tale trattamento era principalmente indicato con una duplice funzione: da una parte riequilibrare lo stato timico della paziente, dall’altra agire sulla soglia di percezione del dolore migliorando possibilmente la sua qualità di vita e potenzialmente riducendo il dosaggio di farmaci analgesici e antiinfiammatori ad azione centrale. Questa terapia dava occasionalmente nausea, vertigini, insonnia, disturbi dell’apparato digerente e sudorazioni profuse soprattutto la notte. Lo psichiatra ha osservato che dovere sopravvivere grazie a dosaggi impegnativi di farmaci psicotropi non era una prospettiva allettante, anche se era una scelta obbligata almeno fino a quando non sarebbe stato possibile trovare una soluzione di carattere chirurgico.
Quanto all’opinione espressa dal dottor __________, il curante ha precisato che l’assicurata poteva contare sulla presenza del marito che lavorava il pomeriggio e la sera, eccetto il giovedì e il venerdì che era sempre in casa. Quanto ai tre figli, l’ultimo di sei anni avrebbe iniziato la prima elementare e l’anno precedente frequentava l’asilo con servizio mensa. Pertanto, le abilità di casalinga erano limitate a un’attività di controllo e supervisione, potendo contare su una buona collaborazione dei bambini.
Infine, lo psichiatra ha ripreso le diagnosi poste dalla dr.ssa __________ affermando che essa aveva confermato quanto da lui diagnosticato come pure i limiti funzionali, quali facile esauribilità psico-fisica, deflessione del tono dell’umore con un’aumentata irritabilità reattiva e deficit di attenzione e concentrazione. Come in precedenza, il dr. __________ ha ritenuto che a causa delle patologie sofferte la capacità lavorativa dell’assicurata in ambito domestico e di cura dei figli era pressoché nulla.
In conclusione, il complesso quadro clinico presentato dall’interessata con una patologia dell’apparato osteoarticolare e una concomitante patologia psichiatrica legata a un disturbo dell’umore e a un disturbo della personalità, con la prospettiva a medio termine di dover affrontare ennesimi interventi chirurgici alla colonna vertebrale, rendevano a suo dire del tutto inverosimile e utopistico pretendere da lei una residua capacità di guadagno.
Su questi ultimi due referti dei curanti della ricorrente si è pronunciato il 5 settembre 2018 (doc. XIV/1) il dr. med. __________.
A proposito del parere del neurochirurgo, il medico SMR ha affermato che l’apprezzamento dello specialista non si era modificato dal 24 agosto 2016 e quindi da prima della perizia del dr. med. __________ del 12 ottobre 2016. Di conseguenza, si trattava di un diverso apprezzamento del curante dello stato di salute valutato in perizia e confermato dall’SMR nel rapporto finale del 18 ottobre 2016.
Quanto al rapporto del dr. med. __________, lo stesso non aggiungeva nuove informazioni mediche e prendeva posizione sulle risorse come casalinga, affermando al termine della prima pagina che queste erano limitate, mentre nella seconda pagina erano pressoché nulle. In assenza di una oggettiva descrizione dello status, si trattava di una posizione ben poco chiara che non era in grado di modificare la sua precedente presa di posizione del 29 maggio 2018, che il dr. med. __________ ha confermato integralmente.
2.8 Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.9 Va ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”.
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.10 Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l’operato dell’amministrazione.
A seguito della domanda di prestazioni del 2011 l’Ufficio AI ha debitamente interpellato i medici curanti dell’assicurata e ha trasmesso i nuovi referti medici raccolti al Servizio Medico Regionale, il quale nel mese di ottobre 2013 ha convocato l’assicurata per una visita diretta e in seguito ha ritenuto necessario sottoporla a una perizia specialistica in ambito psichiatrico, reumatologico e neurologico, compito che è stato eseguito nel 2015 dal Servizio Accertamento Medico.
Dopodiché, alla luce del parere del 2016 del neurochirurgo curante secondo cui l’intervento chirurgico del gennaio 2015 non avrebbe prodotto il miglioramento sperato dei disturbi dell’assicurata, il medico SMR ha ritenuto opportuno aggiornare la situazione dal profilo reumatologico, perciò il perito che già aveva valutato l’assicurata nel giugno 2015 l’ha rivista nell’ottobre 2016, confermando lo stato di salute dell’interessata precedentemente riscontrato.
I nuovi referti medici specialistici indaganti le condizioni di salute dell’assicurata sul piano somatico e psichiatrico, prodotti con le osservazioni al progetto di decisione, sono stati valutati nel 2017 da uno psichiatra del Servizio Medico Regionale, il quale ha pure esaminato i successivi referti degli stessi neurochirurgo e psichiatra curanti prodotti nel 2018 durante la procedura di ricorso.
Per quanto concerne l’aspetto somatico, i periti del Servizio Accertamento Medico hanno avuto modo di esaminare l’assicurata mediante esami di laboratorio e radiologici agli atti, oltre che dal profilo neurologico e reumatologico. Essi si sono basati sulla documentazione medica risalente alla prima diagnosi di seria scoliosi dorsolombare destroconvessa di 25° del 1996, fino ad arrivare ai giorni in cui hanno valutato di persona la ricorrente.
Dall’esame diretto dell’interessata è emerso, da parte del dr. med. __________, FMH in neurologia, un deficit sensitivo alla gamba sinistra piuttosto a chiazze, concernente la coscia, il polpaccio lateroposteriore, con una distribuzione non chiaramente radicolare; inoltre, egli ha segnalato l’assenza del riflesso achilleo sinistro, reperto oggettivo che stava ad indicare una pregressa lesione radicolare S1. Complessivamente, l’assicurata presentava una sintomatologia algica diffusa insorta progressivamente dopo l’intervento per scoliosi toracolombare nel 1998, non riferibile a una patologia neurologica specifica, ma di competenza principalmente reumatologica. La sintomatologia alla gamba sinistra non si associava a deficit motori e il solo deficit sensitivo, come pure la componente algica, a dire del perito determinava sintomi che potevano causare al massimo un’incapacità lavorativa medico-teorica del 20% soprattutto per l’attività di venditrice, mentre in attività adeguate e leggere, che permettevano all’assicurata di non sollecitare in modo rilevante la colonna vertebrale, la capacità lavorativa era totale. Come casalinga, infine, il neurologo aveva osservato che le limitazioni maggiori derivavano dagli aspetti reumatologico-ortopedici.
Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, ha esaminato l’assicurata in due occasioni: la prima nel giugno 2015 nell’ambito della perizia pluridisciplinare ordinata dall’SMR e la seconda nell’ottobre 2016 quale aggiornamento della situazione, sempre a titolo peritale.
Durante la prima valutazione lo specialista ha esposto nel dettaglio lo stato clinico reumatologico, le diagnosi di sua competenza e il decorso delle affezioni individuate, come pure ha precisato i limiti funzionali e di carico esigibili.
Rifacendosi alla valutazione della capacità lavorativa resa dal Servizio Medico Regionale nel 2013 a seguito di un esame personale dell’assicurata effettuato dal dr. __________, FMH in medicina interna, il reumatologo ha ritenuto che i gradi di abilità lavorativa del 30% come venditrice e del 70% in attività medio-leggere e come casalinga valevano fino al giorno dell’intervento neurochirurgico di decompressione osteolegamentosa L5-S1 a sinistra avvenuto il 16 gennaio 2015. Successivamente, e per la durata di tre mesi, l’assicurata andava considerata inabile al lavoro in misura totale, quindi fino al 16 aprile 2015. Da quel momento in poi, per l’esperto andava riconfermato il grado di capacità lavorativa del 30% come venditrice e del 70% sia in attività adatta allo stato di salute attuale sia come casalinga.
A questa conclusione il perito è giunto pure dopo avere rivisto l’assicurata nell’ottobre 2016 e quindi quasi un anno e mezzo dopo la sua prima valutazione ed in entrambi i casi dopo essere stata operata nel gennaio 2015.
Infatti, dopo avere rieffettuato un esame clinico della colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche dell’assicurata, così come l’esame neurologico cursorio, il reumatologo ha modificato leggermente la propria diagnosi ponendo nel 2016 una sindrome panvertebrale con componente spondilogena prevalentemente lombare cronica a sinistra in luogo della emisindrome del dolore cronico a sinistra, ha aggiunto le metatarsalgie a sinistra in piedi cavi bilaterali e in neurinoma di Morton intermetatarsale II-III a sinistra e ha confermato la sindrome fibromialgica generalizzata con 12 su 18 punti positivi, mentre nel 2015 erano 10 su 18.
Lo stesso perito ha affermato che le condizioni di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale precedente del giugno 2015 non erano sostanzialmente mutate. In particolare, l’esperto ha osservato che il trattamento analgesico in corso andava potenziato per renderlo proporzionale alla sintomatologia algica generalizzata presente tutto il giorno e tale trattamento andava affiancato a una riabilitazione attiva della muscolatura, che prima di allora non avveniva, come effettivamente poi praticata con quattro cicli proprio dal mese di ottobre 2016 in poi. Tuttavia, ha rilevato il reumatologo, anche con l’aiuto di queste opzioni terapeutiche la capacità funzionale e di carico residua dell’interessata non sarebbe migliorata perciò, vista la stabilità dello stato di salute rispetto alla sua precedente visita peritale, detta capacità rimaneva sovrapponibile e quindi ha confermato i limiti individuati nel giugno 2015, strettamente riferiti all’ambito reumatologico e che dunque non consideravano eventuali comorbidità neurologiche e/o psichiatriche.
D’avviso della scrivente Corte, il perito reumatologo ha dunque esaminato attentamente le condizioni di salute dell’assicurata in ben due occasioni, vagliandone l’anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei riscontri oggettivi emersi dall’esame clinico che egli ha effettuato di persona sulla ricorrente e paragonandone i risultati ottenuti nel 2016 con quelli riscontrati nel 2015 e quindi verificando dettagliatamente se v’erano state delle modifiche importanti sia a favore sia a sfavore del suo stato di salute.
Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha confermato integralmente il parere del perito reumatologo sia nel suo rapporto finale SMR del 15 settembre 2015 sia nel suo successivo del 18 ottobre 2016.
In più occasioni l’Ufficio AI ha interpellato il dr. med. __________, FMH neurochirurgia, curante dell’assicurata.
Per esempio, nel referto del 3 ottobre 2014 allegato alla perizia SAM del 13 agosto 2015 (doc. 79 pag. 292) e riferito alla visita del 29 settembre 2014, lo specialista ha proposto un intervento chirurgico di stabilizzazione per via posteriore da L4 a S1 con eventualmente una zona di passaggio L4-L5 con l’utilizzo di viti corticali nella transizione tra la stabilizzazione antero-laterale e quella posteriore, ma non ha indicato in quale misura, in quel momento, l’assicurata era abile al lavoro sia nella sua attività, sia in altre o ancora come casalinga.
Nel certificato del 3 marzo 2016 (doc. 89) il neurochirurgo ha evidenziato che l’interessata si era sottoposta a un (diverso) intervento di decompressione focale della radice di S1 sinistra, in L5-S1 nel gennaio 2015 da parte di un altro specialista, ma che tale intervento non aveva dato il miglioramento aspettato né in termini di radicolopatia né in termini di lombalgia, continuando essa ad avere un dolore nell’arto inferiore sinistro con una irradiazione nel dermatomero L5 e S1 sinistro.
Lo specialista ha nuovamente proposto la stabilizzazione e fusione L4-L5-S1 per via posteriore incoraggiando l’assicurata a orientarsi verso questa scelta, avente bassi rischi di complicazione e una buona probabilità di ottenere un miglioramento significativo della sintomatologia dolorosa nell’arto inferiore sinistro.
È a seguito di questo referto che il medico SMR ha ritenuto necessario un aggiornamento dell’evoluzione da parte del perito reumatologo, che è avvenuto, come visto, nell’ottobre 2016.
Nel rapporto medico inviatogli dall’amministrazione e compilato il 24 agosto 2016 (doc. H), il dr. __________ ha ricordato i farmaci assunti dall’interessata e ha precisato che le aveva consigliato di proseguire con la fisioterapia e il trattamento conservatore, mentre per quanto concerneva il noto intervento essa non se la sentiva di procedere in tal senso.
Quale venditrice l’assicurata risultava inabile al lavoro al 100% dal 2005 fino al 2016 a causa dei bloccaggi lombari, mentre alla domanda sulla possibilità di riprendere l’attività professionale il curante ha risposto che non ve n’era e ha contrassegnato con un “no” tutti i limiti funzionali e di carico.
Il 20 ottobre 2017 (doc. N) il summenzionato neurochirurgo ha rivisto l’assicurata e ha ribadito la necessità, già segnalata nel settembre 2014, di procedere con una soluzione chirurgica.
Egli ha reputato l’interessata non abile al lavoro nella misura del 100% per quanto riguardava la sua professione e anche nella attività di casalinga, poiché la sintomatologia dolorosa non le permetteva in quel momento di essere completamente attiva.
Infine, pendente causa, il 30 luglio 2018 (doc. O) il dr. __________ ha riassunto schematicamente la capacità lavorativa della ricorrente per ognuno dei quattro consulti succitati (il consulto del 20 maggio 2017 è verosimilmente quello del 20 ottobre 2017).
A ben vedere, secondo questo Tribunale, la valutazione a posteriori – anche di quattro anni – della capacità lavorativa della ricorrente effettuata dal neurochirurgo curante non sempre corrisponde però a quanto a suo tempo da egli indicato o che addirittura neppure aveva segnalato.
In effetti, come visto, nel settembre 2014 nemmeno era mai stata stabilita una capacità lavorativa dell’assicurata, ma lo specialista si era limitato ad indicare che, a quel momento, la sintomatologia dolorosa lombare era riapparsa con un importante quadro lombare algico e un’irradiazione nell’arto inferiore sinistro, secondo un territorio radicolare compatibile con la radice di L5.
Per contro, nel 2018 egli ha stabilito che, nel settembre 2014, l’incapacità lavorativa come venditrice era dell’80%, mentre in altre attività e come casalinga era del 50%.
Nell’agosto 2016 il dr. med. __________ ha specificato che, come venditrice, l’insorgente era inabile al lavoro al 100% dal 2005, ma anche che era impensabile riprendere un’attività professionale rispettivamente aumentare la capacità di impiego.
Oltre al fatto che ciò già contraddice l’incapacità dell’80% nella precedente professione stabilita nel 2018, il TCA rileva che neppure corrisponde la percentuale di abilità in attività adeguate: a suo tempo era stata implicitamente intesa un’incapacità di lavoro del 100%, mentre nel 2018 è stata stabilita nel 50%.
Per quanto concerne la visita del 2017, sia essa di maggio o di ottobre, il neurochirurgo aveva affermato che “Per quel che riguarda la sua attività professionale reputo che la paziente non sia abile al lavoro nella misura del 100% e anche nelle sue attività di casalinga” (doc. N), mentre nel luglio 2018 lo specialista ha fissato l’inabilità lavorativa come venditrice al 100% e in altre attività adeguate, così come casalinga, al 50%.
D’avviso della scrivente Corte, dunque, le varie prese di posizione del dr. med. __________ non sono coerenti fra loro nella determinazione della capacità di lavoro della assicurata. Dal profilo medico, poi, più che indicare la discopatia L4-L5 e L5-S1 e suggerire l’intervento chirurgico di prolungamento della stabilizzazione almeno fino a S1, proposto già nel 2014 e nel 2016, ma ancora non realizzato nel 2018, non è fatta una dettagliata analisi delle condizioni di salute della ricorrente così come effettuata dal perito reumatologo. Non emergono, inoltre, elementi oggettivi particolari attestanti uno stato clinico peggiore rispetto a quello accertato più volte dal dr. med. __________. Semmai, come evidenziato dal dr. med. __________, si tratta unicamente di un diverso apprezzamento di quanto il reumatologo ha potuto verificare nel 2015 e nel 2016, ma non in grado di modificarne le conclusioni.
Quanto all’aspetto psichiatrico dell’insorgente, il TCA rileva che, eccetto per la diagnosi, per il resto i pareri della perita dr.ssa med. __________ e dello psichiatra curante dr. __________ divergono l’uno dall’altro.
Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha preso in cura l’assicurata il 21 aprile 2015, dopo che, prima di lui, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, se ne era occupata dal 4 maggio 2014 al 24 aprile 2015 per uno stato depressivo ansioso che ha curato con Venalfaxine 37mg per 2 volte al giorno, Olanzapin 2,5mg per l’insonnia notturna. La curante ha affermato che con questa cura l’assicurata stava discretamente meglio, ma con l’ultimo insuccesso della operazione alla schiena era molto peggiorata a livello psichico (doc. 79 pag. 300).
Il nuovo psichiatra curante è stato interpellato nel mese di settembre 2016 (doc. 106) dall’amministrazione, dopo che all’assicurata era stato espressamente chiesto se continuasse con la presa a carico specialistica psichiatrica (doc. 101). Nel rapporto medico compilato il 30 settembre 2016 lo psichiatra ha posto la diagnosi di disturbo emotivamente instabile tipo borderline (F60.31), di disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici (F33.11) e di modificazione duratura della personalità secondaria a malattia cronica e dolore cronico. In quell’occasione egli ha evidenziato che le condizioni di salute dell’interessata apparivano sofferenti nonostante l’importante psicofarmacoterapia sostenuta (Venlafaxina 300mg/ die con punte di 450mg/die, Vimovo 2/die, Seroquel 25mg e Stilnox). La capacità lavorativa sia nella sua attività sia in altre era nulla sin dalla sua presa a carico (21 aprile 2015) a causa dei disturbi dell’umore e del carattere, oltre che per i problemi ortopedici. Inoltre, va segnalato che già in quell’occasione il curante aveva riferito che “La paziente attualmente è praticamente inidonea anche all’accudimento dei figli, accudimento di cui in realtà è caricato quasi a tempo pieno il marito della paziente.”.
Un anno dopo, il 25 settembre 2017 (doc. 133), lo psichiatra curante ha confermato la precedente diagnosi e ha osservato che agli ultimi incontri le condizioni dell’assicurata apparivano sempre sofferenti con poco beneficio dalle terapie antalgiche, tuttavia egli non ha descritto queste condizioni, non ha indicato lo status clinico dell’assicurata e nemmeno i dati soggettivi.
Egli ha ricordato il trattamento in corso ad alto dosaggio di Venlafaxina e che come venditrice l’interessata era inabile al lavoro, mentre in altre attività adeguate, non essendosi ancora stabilizzate le condizioni cliniche necessarie, era prematuro ipotizzare un reinserimento lavorativo e come casalinga si doveva appoggiare in continuazione al marito. Anche in questo caso, però, lo specialista non ha indicato per quale motivo l’insorgente non era in grado di lavorare e di gestire da sola l’economia domestica.
Infine, nel confrontarsi con la perizia psichiatrica effettuata dalla dr.ssa med. __________, il curante ha semplicemente affermato che “a fronte delle diagnosi da me poste, esiste una diversa valutazione della capacità lavorativa dell’interessata con argomentazioni che a mio modo di vedere risultano alquanto incoerenti e confuse.”, ma lo psichiatra non si confronta con il merito del parere della collega e nemmeno spiega il motivo per cui le considerazioni dell’esperta nominata dall’Ufficio AI sarebbero “incoerenti e confuse” e quindi neppure questa volta egli ha dettagliato in modo soddisfacente la sua posizione.
Come ha annotato il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia attivo presso il Servizio Medico Regionale che il 22 novembre 2017 (doc. 135) si è espresso su quest’ultimo referto, in effetti la valutazione dello psichiatra curante ricalcava la sua precedente del 30 settembre 2016 e non evidenziava nulla di nuovo affermando che l’assicurata si appoggiava al marito per le faccende domestiche, essendo questa circostanza già stata appurata in sede di inchiesta domiciliare.
Il rapporto del 15 maggio 2018 (doc. P) ribadisce anch’esso la totale inabilità lavorativa della ricorrente in qualsiasi attività lavorativa e nell’attività di casalinga e di madre poiché essa presentava delle limitazioni, ma anche in quest’occasione il curante non indica quali siano questi impedimenti e quale sia lo stato psichico della ricorrente, tanto da dovere in continuazione chiedere aiuto al marito per gestire la famiglia. Nuovamente è pure indicato che la condizione non era ancora stabilizzata a causa della possibilità – tuttavia ventilata dal 2014 dal dr. med. __________, ma non ancora realizzata a fine agosto 2018 – di eseguire un nuovo intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Anche la tematica dell’elevato dosaggio di antidepressivi è stata proposta in questo referto come nei due precedenti.
Nel suo ultimo certificato del 22 agosto 2018 (doc. W) il dr. med. __________ ha riproposto la terapia farmacologica assunta dalla ricorrente e ha osservato che, talvolta, questa cura causava degli effetti collaterali all’assicurata, ma che erano stati ridotti al minimo (nausea, vertigini, insonnia, disturbi dell’apparato digerente e sudorazioni profuse soprattutto la notte).
A questo proposito il TCA rileva che il dosaggio assunto ancora nel 2018 corrisponde allo stesso raggiunto nelle prime settimane di trattamento dalla presa a carico del dottor __________, mentre quando nel giugno 2015 l’interessata è stata peritata dalla dr.ssa med. __________ esso era di 2 pastiglie da 75mg di Venlafaxina.
Nel contestare le osservazioni del dr. med. __________ sulla idoneità della ricorrente a continuare a fare la mamma di tre bambini piccoli stante la sua totale incapacità nei lavori domestici e come mamma così come descritto dallo psichiatra curante (doc. VIII/1), quest’ultimo ha ricordato che l’assicurata poteva contare sulla presenza del marito che lavorava il pomeriggio e la sera, tranne il giovedì e il venerdì che era sempre a casa. Inoltre, l’ultimo figlio aveva appena concluso l’asilo e beneficiava del servizio mensa. Pertanto, “Le abilità casalinghe della signora quindi sono limitate ad un’attività di controllo e supervisione, potendo contare su di una buona collaborazione da parte dei bambini.”.
Su questa questione il TCA osserva che, se è vero che il marito dell’insorgente lavorava dalle 15 alle 24 e che quindi si poteva occupare dei bambini fino a prima di andare a lavorare, tuttavia non va dimenticato che l’assicurata si doveva arrangiare da sola nel loro accudimento proprio quando più ce n’era bisogno, e meglio al sabato e alla domenica quando li doveva gestire da sola per l’intera giornata, visto che il marito era al lavoro tutto il giorno. Durante la settimana, invece, in sostanza egli se ne doveva occupare solo limitatamente alla mattina con la sveglia, il vestiario e la colazione e poi per il pranzo per i due più grandi; ma dal rientro dall’asilo/scuola nel pomeriggio, l’assicurata doveva cavarsela da sola nell’aiuto per i compiti, nel preparare/ servire la cena e nel mettere a letto i figli. Dagli atti non emerge infatti un aiuto esterno né da parte di terzi né da parte dei familiari, con i quali, peraltro, l’assicurata non aveva più praticamente contatti. Ciò significa che, come osservato dal dottor __________, era impossibile riconoscere una incapacità lavorativa totale della ricorrente nelle mansioni consuete e nell’accudimento dei figli, altrimenti si sarebbe in effetti dovuto prendere severi provvedimenti per la tutela dei figli essendo la loro vita, in una tale situazione, addirittura in pericolo.
Se, quindi, tanto lo psichiatra curante quanto l’esperta hanno individuato le medesime diagnosi di disturbo borderline di personalità e di disturbo depressivo ricorrente (per il curante medio grave, per la perita lieve) come pure i medesimi limiti funzionali quali la deflessione del tono dell’umore, l’instabilità nelle relazioni interpersonali, nell’umore e nell’impulsività e una ridotta attenzione e concentrazione, è evidente che l’intensità della patologia è vista in modo differente e conseguentemente anche la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata.
Secondo la scrivente Corte, la dr.ssa med. __________ ha espresso in maniera più dettagliata e completa lo stato di salute della ricorrente, addentrandosi nell’esame clinico secondo AMDP 8-System e affidandosi allo schema MINI ICF-APP.
Inoltre, nello stabilire le conseguenze sulla capacità di lavoro, la specialista ha analizzato nel dettaglio la descrizione delle risorse e dei deficit. Ha poi esposto la descrizione della giornata e le sue constatazioni che l’hanno portata a porre le diagnosi indicate, illustrando i motivi per cui era giunta ad esse. Soprattutto, essa si è confrontata in più occasioni con l’opinione del collega __________ e ha spiegato chiaramente perché si distanziava dalla intensità della depressione riscontrata dal curante e dalle sue conclusioni sulla capacità lavorativa (nulla) dell’assicurata.
Anche nel dare seguito ai vari quesiti sottopostile dall’Ufficio AI la psichiatra ha risposto esaustivamente e dettagliatamente, pronunciandosi anche sulla prognosi affermando che dipendeva sia dalle condizioni di salute fisica dell’assicurata sia dalla presa a carico psicoterapeutica e psicofarmacologica, oltre che dalla condizione familiare. La specialista ha pure suggerito le misure terapeutiche per migliorare lo stato di salute della ricorrente e il tipo di attività che l’interessata avrebbe potuto eseguire. Infine, la perita ha ritenuto l’insorgente abile al 70% sia come venditrice sia in altre attività adeguate e al 100% come casalinga, ma in tutti i casi, a differenza dello psichiatra dell’assicurata, ha ben spiegato le ragioni per cui ha tratto detta conclusione perciò, d’avviso del TCA, la sua valutazione è chiara e completa.
D’altronde, non va dimenticato che il dottor __________, anch’egli specialista in psichiatria e psicoterapia, ha preso posizione sui referti del dottor __________ del 25 settembre 2017, del 15 maggio 2018 e del 22 agosto 2018 ed è giunto alla conclusione che la valutazione dello psichiatra curante, inverosimile laddove ha stabilito un’inabilità lavorativa completa nei lavori domestici e come madre, appariva come un diverso apprezzamento dello status noto e già valutato dal Servizio Medico Regionale, giacché egli non si era espresso in modo chiaro ed oggettivo sulle risorse e sui limiti funzionali della ricorrente tanto in una qualsiasi attività lavorativa quanto nelle mansioni consuete.
Alla luce di tutte queste considerazioni vanno quindi confermate le conclusioni mediche a cui è giunto il Servizio Accertamento Medico il 13 agosto 2015 e che sono state corroborate il 15 settembre 2015, e poi di nuovo il 18 ottobre 2016, dal Servizio Medico Regionale dopo l’aggiornamento reumatologico del 12 ottobre 2016.
A loro volta, sono state in seguito ribadite in tre occasioni dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, anche dopo esame della più recente documentazione medica prodotta dalla ricorrente sia con le osservazioni al progetto sia con il ricorso.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurata, così come da essa richiesta, non è dunque affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una perizia.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Dalla documentazione agli atti emerge pertanto che la capacità lavorativa della ricorrente era praticamente stazionaria sin dalla prima valutazione da parte del dr. med. __________, FMH medicina interna, che è avvenuta il 19 dicembre 2011 (doc. 12) e che il medico del Servizio Medico Regionale ha stabilito essere dal 2006 del 40% come venditrice e del 60% in attività adeguate.
In seguito, con il secondo esame personale effettuato il 10 ottobre 2013 (doc. 40), lo stesso dottor __________ ha diminuito al 30% la capacità di lavoro come venditrice da quel giorno, mentre ha confermato il grado del 60% in attività adeguate e ha stabilito nel 70%, a decorrere dal febbraio 2013, ossia quando è avvenuta la prima inchiesta domiciliare, il grado di capacità come casalinga.
Nella sua valutazione del giugno 2015 il dr. med. __________ ha fatto esplicito riferimento a quanto ritenuto dal dr. med. __________ dell’SMR, ma ha erroneamente indicato che l’inabilità lavorativa allora stabilita in attività adatte leggere era del 30%, mentre era stato indicato un 40%.
I periti del Servizio Accertamento Medico, al capitolo 9.1.3 sulle conseguenze sulla capacità di integrazione, si sono anch’essi riferiti alla valutazione dell’SMR per indicare che la capacità lavorativa dell’assicurata in attività adatta era ridotta dal 2006.
L’esperto reumatologo, e così pure il SAM nelle sue conclusioni, hanno poi stabilito che a seguito dell’intervento chirurgico di decompressione microchirurgica osteolegamentosa L5-S1 a sinistra, l’assicurata era diventata inabile al lavoro in ragione del 100% per tre mesi, ossia da metà gennaio a metà aprile 2015.
Dal 16 aprile 2015, i periti hanno poi riconfermato l’inabilità lavorativa del 70% per l’attività di venditrice e l’incapacità lavorativa del 30% sia in attività adatta allo stato di salute attuale sia come casalinga.
Da parte sua, il 15 settembre 2015 (doc. 81) il dr. med. __________, FMH medicina interna, ha fissato nel suo rapporto finale SMR le seguenti percentuali di inabilità lavorativa: 60% dal 2006 al 9 ottobre 2013, 70% dal 10 ottobre 2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e nuovamente del 70% dal 17 aprile 2015 in poi come venditrice; 40% dal 2006 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in altre attività adeguate; 30% dal 1° marzo 2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in poi come casalinga.
Dopo l’aggiornamento dell’ottobre 2016 effettuato dal perito reumatologo, che ha confermato che dal 16 aprile 2015 l’inabilità lavorativa dell’assicurata era del 70% per l’attività di venditrice e del 30% in attività adatta e come casalinga, nel rapporto finale SMR del 18 ottobre 2016 (doc. 108) il dr. med. __________ ha ribadito i gradi precedentemente fissati intesi come riduzione del rendimento e fermo restando i limiti funzionali e di carico stabiliti dal punto di vista reumatologico, limitandosi a modificare di un giorno le date del 16 e del 17 aprile 2015.
A questo rapporto ha fatto poi più volte riferimento il dr. __________, riconfermandosi in esso dopo ogni valutazione dei referti di parte prodotti pendente causa.
I gradi di inabilità lavorativa così determinati vanno dunque posti alla base del presente giudizio, tanto nell’attività di venditrice quanto in attività adeguate e pure nelle mansioni consuete come casalinga.
2.11 Riconosciuto quindi il valore invalidante delle affezioni psichiche e reumatologiche di cui soffriva la ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute subìto e se essa ha diritto a una rendita.
L’interessata pretende infatti il riconoscimento di una rendita di tre quarti o intera dal 1° aprile 2012 in luogo del quarto di rendita concesso dall’Ufficio AI e quindi l’annullamento della decisione di attribuzione temporanea di una rendita fino al 31 luglio 2015.
Nel caso di specie, al fine di stabilire il grado di invalidità, l’amministrazione ha considerato l’assicurata salariata al 50% ed esercitante mansioni consuete al 50%, perciò ha applicato il metodo misto di calcolo.
Questa suddivisione del tempo – in occasione della prima inchiesta domiciliare del 14 febbraio 2013 (doc. 22) l’assicurata ha affermato che, in assenza del danno alla salute, avrebbe lavorato al 50% per necessità economiche
Quanto all’utilizzazione del metodo misto, considerato che nella fattispecie concreta si tratta di statuire su una decisione con la quale è stato attribuito temporaneamente il diritto a una rendita, non trattandosi quindi di una costellazione come quella descritta nelle DTF 143 I 50 e DTF 143 I 60, in virtù della suesposta giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) nulla osta qui alla sua applicazione (STCA 32.2017.202 del 14 settembre 2018; STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017 consid. 2.7).
2.12 Grado d’invalidità per la parte lucrativa
Per determinare il grado d’invalidità l’Ufficio AI è partito dalle conclusioni tratte dal consulente in integrazione professionale che, come da prassi secondo l’art. 16 LPGA, ha calcolato la perdita di guadagno paragonando i redditi da valida e da invalida dell’assicurata, presi ciascuno in ragione del 50% stante il grado di occupazione come salariato del 50%. Partendo quindi dalla scadenza dell’anno di attesa, per il reddito da valida come venditrice l’amministrazione si è basata sul dato statistico ricavato dalla Tabella TA1, categoria 47, riportato su 41,8 ore alla settimana e ripreso nella misura lavorativa del 50% e l’ha confrontato con il reddito statistico da invalido per le attività semplici e ripetitive anch’esso preso in ragione del 50%, tenendo conto dell’incapacità lavorativa del 40% prima e del 30% poi (dall’aprile 2015) in attività adeguate, oltre che della riduzione per motivi personali del reddito ipotetico da invalida del 15%.
Questo grado di invalidità parziale era del 50-51% dal 2007 al 2014, mentre del 42% (41,51%) dal 16 aprile 2015.
Per quanto concerne il periodo dal 16 gennaio al 15 aprile 2015, l’amministrazione non l’ha rettamente considerato per il raffronto dei redditi dell’insorgente non essendo determinante per il diritto alla rendita, giacché il peggioramento della capacità lavorativa dell’assicurata (100%) non è durato oltre i tre mesi come richiesto dall’art. 88bis OAI.
Su tali basi, l'Ufficio AI ha dunque ritenuto una limitazione del 50-51% per la quota parte salariata del 50%, che di conseguenza dà un grado di invalidità parziale di circa il 25% (50% x 50-51%) dal 2007 al 2015 rispettivamente del 21% (50% x 41,51% = 20,755%) dall’aprile 2015, e meglio come alla tabella figurante nella decisione impugnata.
Nel dettaglio, nella decisione impugnata l’Ufficio AI è giunto ad un grado di invalidità del 50-51% tenendo conto di un reddito ipotetico da invalida di Fr. 13'117,50, ottenuto riportando il reddito da invalida di Fr. 51'441.- (ossia il reddito statistico mensile medio per le donne nel 2012 secondo la Tabella TA1, attività semplici e ripetitive, di Fr. 4'112.-, riportato a 41,7 ore alla settimana e moltiplicato per 12 mesi) “nella misura occupazionale del 50%”, applicando una riduzione del 40% per considerare l’esigibilità lavorativa medico-teorica in altre attività del 60% e, infine, un'ulteriore riduzione del 15% in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto.
2.13 Anche se non contestato dalla ricorrente, il calcolo svolto dall'amministrazione non può essere condiviso e confermato dal TCA, non essendo rispettoso dei principi giurisprudenziali in materia di metodo misto.
Va infatti evidenziato che nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’Ufficio AI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (ma che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.
L’Alta Corte ha infatti rilevato che:
" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
4.6 Dovendo, in esito a quanto precede, correggere di conseguenza il reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr. 55'600.-), la limitazione (34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di 34.67]) in ambito lucrativo risultano effettivamente essere quelle indicate dall'UAI. Il tasso d'invalidità complessivo si attesta pertanto, per arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41% (17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c pag. 233).”.
Anche con sentenza 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60% come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita intera di invalidità.
In una sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così concluso:
" Pertanto, il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo, cfr. consid. 2.21.) che si tiene conto della quota parte relativa all’attività salariata (in casu del 50%).”.
La scrivente Corte sottolinea poi che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_356/2008 del 14 novembre 2008 - concernente un’assicurata, attiva a tempo parziale come portinaia (al 25%) e per il resto occupata come casalinga (al 75%), che era stata considerata totalmente inabile al lavoro nella sua attività, ma ancora abile al 50% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali e che, in ambito domestico, aveva delle limitazioni del 40% - ha criticato l’operato dei primi giudici, che avevano stabilito un grado di invalidità globale dell’assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo, del 40%, evidenziando come i giudici cantonali siano incorsi in un errore di calcolo nello stabilire l’invalidità per la parte consacrata all’attività lucrativa.
La nostra Massima Istanza ha infatti evidenziato quanto segue:
" (…)
2.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que si l'assurée avait été en bonne santé, elle aurait consacré 25% de son temps à l'exercice de son activité professionnelle et le reste (75%) à l'accomplissement de ses travaux habituels, la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité étant par conséquent applicable au présent cas. L'autorité cantonale a fixé à 40% l'empêchement présenté par l'assurée dans l'activité ménagère et, partant, à 30% (40% x 75%) le taux d'invalidité pour les tâches ménagères. D'après les renseignements médicaux auxquels la juridiction cantonale avait accordé pleine valeur probante, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée à son handicap. Procédant à l'évaluation de l'invalidité de l'assurée pour la part consacrée à son activité lucrative, les premiers juges ont retenu un revenu sans invalidité de 8'806 fr., lequel correspondait au dernier salaire effectivement réalisé par l'assurée, compte tenu de l'évolution des salaires jusqu'en 2005. Ils ont toutefois considéré que ce salaire était très nettement inférieur à celui, pour la même année, que réalisaient des travailleuses non qualifiées du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, domaine le plus proche de celui dans lequel travaillait l'assurée, selon eux, et parmi les plus bas du secteur des services. Ce dernier étant de 11'064 fr. 30 au taux d'activité de 25% (cf. jugement attaqué p. 20), la différence par rapport au salaire effectivement réalisé par l'assurée (8'806 fr.) était de 20%. La juridiction cantonale a retenu qu'il y avait lieu d'en tenir compte pour déterminer le revenu d'invalide.
Au titre du revenu d'invalide, les juges cantonaux se sont fondés sur le salaire statistique des femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2004, soit 3'893 fr. par mois ou 46'716 fr. par an. Après l'avoir adapté à l'évolution des salaires et à l'horaire de travail en 2005 (49'237 fr. 30), puis au taux d'activité de 25% (12'309 fr. 30), les premiers juges ont ensuite réduit ce montant de 20% pour tenir compte de la différence du même ordre existant entre le revenu réalisé avant l'invalidité et le salaire moyen de l'époque dans la branche considérée, soit 9'847 fr. 45 (12'309 fr. 30 - 20%). En tenant compte encore d'un abattement de 25%, la juridiction cantonale a fixé le revenu d'invalide à 7'385 fr. 60 (9'847 fr. 45 - 25%), qu'elle a comparé au montant de 12'309 fr. 30. Elle a ainsi retenu un taux d'invalidité dans l'activité lucrative de 40% ([12'309. 30 - 7'385. 60] / 12'309. 30 x 100).
3.1 Comme le fait valoir à juste titre le recourant, le calcul du taux d'invalidité précité est erroné. Il ne s'agit cependant pas d'une simple erreur de calcul ou de report du revenu sans invalidité dans le calcul du taux d'invalidité. La juridiction cantonale n'a pas évalué l'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative de manière conforme au droit, dès lors qu'elle n'a pas appliqué les règles jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. consid. 1.3).
3.2 Pour fixer le revenu d'invalide, il y a lieu de prendre en considération le salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir, durant l'année 2005, 3'893 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1, niveau de qualification 4, tous secteurs confondus). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, cette valeur statistique s'applique en principe à toutes les assurées qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurées, ce salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'elles seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt I 171/04 du 1er avril 2005, publié in: REAS 2005 p. 240). Adapté à l'évolution des salaires de 2004 à 2005 (+ 1%; La Vie économique 10-2008 p. 95, B 10.2) ainsi qu'à l'horaire hebdomadaire de 41,6 heures valable dans les entreprises en 2005 (La Vie économique 10-2008 p. 94, B 9.2), ce montant représente un revenu de 4'089 fr. 20 par mois, soit un revenu annuel brut de 49'070 fr. 40. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 50% (cf. consid. 1.3) et d'un abattement de 25% en raison des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assurée (cf. ATF 126 V 75), le salaire d'invalide correspond à 18'401 fr. 40, soit un montant nettement supérieur au revenu sans invalidité. On peut se demander si c'est à juste titre que la juridiction cantonale a retenu une réduction supplémentaire du revenu d'invalide au titre d'une rémunération avant invalidité particulièrement défavorable. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que même s'il y avait lieu de procéder à une réduction de 20% du revenu d'invalide (18'401 fr. 40 - 20%), on obtiendrait un montant de 14'721 fr. 10, lequel serait toujours supérieur au revenu avant l'invalidité. Par conséquent, l'assurée ne subit aucune invalidité sur le plan de son activité lucrative. Son degré d'invalidité globale correspond ainsi à celui présenté dans l'exercice de ses travaux habituels, à savoir 30% (cf. consid. 2.2), et n'ouvre pas droit à une rente.”.
In concreto, dunque, il reddito statistico da invalida deve essere considerato al 100% e non al 50%. L'importo di Fr. 51'441.- va pertanto dapprima ridotto del 40% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa medica, poi del 15% per motivi personali, per ottenere, per l’anno 2012, un reddito da invalida di Fr. 26'234.- e corrispondente al doppio della cifra ritenuta dall'amministrazione. Paragonato al reddito da valida che va correttamente preso al 50%, si ha una perdita di guadagno quasi nulla: (Fr. 26'936.- - Fr. 26'234.-) : Fr. 26'936.- x 100 = 2,61%.
In conclusione, per la parte salariata l’insorgente va ritenuta invalida tra lo 0 e il 2,61% dal 2007 al 2014 e non tra il 50 e il 51% e nemmeno al 41,51% dal 2015 come calcolato dall’Ufficio AI (STCA 32.2008.125 del 2 aprile 2009; STCA 32.2008.49 del 12 febbraio 2009; STCA 32.2007.331 del 16 ottobre 2008).
2.14 Grado d’invalidità per la parte casalinga
In applicazione del cosiddetto metodo misto, visto che l’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia domestica è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana, l’invalidità dell’assicurata è da stabilire seguendo questo metodo e secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa.
Con il ricorso l’assicurata ha in primo luogo contestato la posizione di indipendenza dell’assistente sociale che ha effettuato entrambe le inchieste del 14 febbraio 2013 e del 20 dicembre 2016, trattandosi di una dipendente della amministrazione e non di un esperto esterno come avviene per le perizie mediche.
Inoltre, sia la prima sia la seconda inchiesta domiciliare sarebbero state svolte “a tavolino”, ovvero l’assistente sociale si sarebbe limitata a porle delle domande sulle attività consuete, ma non l’avrebbe valutata mentre le svolgeva effettivamente. Per di più, essa non avrebbe nemmeno potuto visionare il rapporto dell’inchiesta ed esprimersi tempestivamente al riguardo.
In terzo luogo, la ricorrente ha evidenziato che, a causa dei suoi disturbi psichici e somatici, l’importanza assegnata alle varie attività non teneva conto della situazione reale di una famiglia con bambini in tenerissima età (al momento della prima inchiesta domiciliare: 5 anni, 3 anni e 9 mesi) e del relativo grande carico di lavoro, perciò non sarebbe stata accertata l’effettiva inabilità lavorativa in ambito domestico e nemmeno quantificato il tempo in ore di lavoro prestate dal marito per supplire agli impedimenti della moglie.
Oltre a ciò, l’assistente sociale avrebbe fissato la percentuale di impedimento dell’assicurata valutando lei stessa l’esigibilità della collaborazione del coniuge, quando invece tale valutazione sarebbe di pertinenza dell’autorità giudicante.
In concreto, per la cura dei bambini e di altri membri della famiglia sarebbe dovuto essere attribuito un grado di importanza di almeno il 50% in luogo del 20% stabilito dall’inchiesta domiciliare e la percentuale degli impedimenti avrebbe dovuto essere superiore al 40%, essendo affiancata tutto il giorno dal marito. La ricorrente ha quindi proposto una diversa ripartizione delle importanze assegnate alle varie mansioni consuete e così pure delle percentuali degli impedimenti (doc. XII pag. 5), giungendo a un grado di invalidità del 42%.
Quanto alla seconda inchiesta, considerato che nel frattempo sono subentrate delle patologie psichiche, l’assistente sociale avrebbe dovuto tenere conto che in tali evenienze deve essere dato maggior peso ai pareri dei medici specialisti (N. 3083 CIGI), i quali sono altresì preponderanti nel caso in cui vi sia una divergenza considerevole con la valutazione dell’assistente sociale (N. 3086 CIGI). Nell’evenienza concreta, l’assicurata ha ricordato di essere stata giudicata totalmente inabile al lavoro come casalinga dal profilo psichiatrico dal dr. __________.
Inoltre, l’inchiesta del 2016 non ha confrontato le attività domestiche esercitabili dall’assicurata prima e dopo il danno alla salute, sebbene abbia aumentato leggermente la percentuale degli impedimenti nelle pulizie dell’appartamento (dal 60% al 70%), nel bucato (dal 20% al 40%), ma abbia inspiegabilmente ridotto dal 40% nel 2013 al 20% nel 2016 la percentuale degli impedimenti della cura dei figli.
Infine, l’insorgente ha contestato il metodo misto di calcolo, sostenendo che il nuovo metodo in essere dal 2018 in virtù dell’art. 27bis OAI sarebbe stato applicato in modo errato dall’Ufficio AI e che quindi si arriverebbe a un’invalidità totale del 50,18% dal 1° gennaio 2018 (docc. XII e XVI).
L’Ufficio AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 14 febbraio 2013 e, sulla base degli accertamenti rilevati presso il domicilio dell’interessata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, nel rapporto del 1° marzo 2013 (doc. 22) l’assistente sociale ha stabilito una limitazione totale del 29%.
Nella seconda inchiesta del 20 dicembre 2016, e nel relativo rapporto del 18 gennaio 2017 (doc. 100), l’assistente sociale ha modificato alcuni dati, giungendo a un’invalidità totale del 29,5%.
2.15 Va qui ricordato che nella Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2015 nella versione in italiano – i NN. 3081-3090 concernenti gli assicurati occupati nell’economia domestica sono stati modificati, come visto, dal 1° gennaio 2018, ma non sono qui applicabili siccome le inchieste domiciliari sono avvenute nel 2013 e nel 2016 -, per il N. 3083 CIGI l’ufficio AI rileva il grado d’invalidità con un accertamento sul posto. Il funzionario incaricato indica le attività che l’assicurato non può più esercitare e quelle nelle quali è notevolmente impedito e da quando. Fornisce indicazioni sul grado delle limitazioni dovute all’invalidità e su un eventuale maggiore dispendio di tempo (quest’ultimo va preso in considerazione se non è già stato incluso nell’ambito della soppressione di un ambito d’attività). Valuta anche in che misura la persona beneficia dell’aiuto di terzi (familiari, vicini, personale ausiliario) per compiere le sue attività (DTF 130 V 97).
Il N. 3084 CIGI specifica che per mansioni consuete nell’economia domestica si intendono in generale le attività riportate al N. 3086.
Secondo il N. 3085 CIGI, l’importanza dell’economia domestica dipende dalle particolarità del singolo caso (p. es. dimensioni della famiglia, caratteristiche dell’abitazione, impianti tecnici e mezzi ausiliari, superficie da gestire).
Allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo e un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
Al riguardo, il N. 3086 prevede che:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2 2
5 5
10
50
5 5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Ai NN. 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi.
Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.). Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.".
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l’art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86 e ripresa al N. 3083.1 CIGI, il Tribunale federale ha infatti ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica.
Nella DTF 128 V 93, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rilevato quanto segue:
“(…)
La Massima Istanza ha stabilito quindi che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
2.16 Nel caso concreto, nel rapporto del 1° marzo 2013 l'assistente sociale ha accertato quanto segue:
" 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Nessun impedimento.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
7%
L’assicurata si occupa tuttora della preparazione dei pasti per tutta la famiglia e si cimenta volentieri anche nella preparazione di pietanze elaborate alternando la postura in piedi-seduta alla necessità; il marito, aiuto-cuoco di professione, alcune volte partecipa attivamente alla preparazione dei pasti.
Lentamente, evitando posizioni inergonomiche per la schiena, l’assicurata esegue poi il quotidiano riordino del locale cucina e lava a mano piatti e stoviglie nonostante qualche difficoltà dovuta alla posizione del collo: il lavandino è basso e nel mantenere flesso il collo a lungo, le causa dolori a livello cervicale.
Suddividendo il carico lavoro su più giorni, l’assicurata si occupa altresì delle pulizie a fondo del locale cucina con l’aiuto del marito per le attività maggiormente pesanti. Pulisce la parte bassa della cucina flettendo le ginocchia (per evitare di curvare il tronco) e quella alta servendosi della scaletta (per evitare i lavori a braccia sollevate).
L’assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nella attività qui trattate. Considerata l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti, tenendo conto del maggior impiego di tempo dovuto alla necessità di alternare le posture al bisogno.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
60%
percentuale di invalidità
9%
Suddividendo il lavoro sull’intera settimana, la signora RI 1 spolvera, pulisce vaschette e vasca da bagno, riordina i letti (con qualche difficoltà nel sollevare il materasso); passa l’aspirapolvere e lava i pavimenti alternando le attività con momenti di pausa. Il marito si occupa del cambio lenzuola settimanale.
L’assicurata lamenta qualche difficoltà nei lavori a braccia sollevate ed è in grado di pulire unicamente le finestre delle camere, poiché basse; il marito si occupa invece delle vetrate del salotto e della cucina.
L’assicurata non ha l’abitudine alle pulizie stagionali; l’appartamento è alquanto spoglio ed almeno una volta la settimana il marito sposta mobili e divano per permetterle un’accurata pulizia dei pavimenti.
L’assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nella attività qui trattate. Considerata l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto nella misura del 60% la percentuale degli impedimenti, tenendo conto del maggior impiego di tempo e dei limiti funzionali all’incarto.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2%
L’assicurata esegue la piccola spesa quotidiana, presso i vicini supermercati, e si occupa degli acquisti personali di tutta la famiglia, senza problemi di rilievo; il marito esegue poi la grande spesa settimanale da solo mentre l’assicurata rimane a casa a curare i bambini. Senza la collaborazione del marito, l’assicurata potrebbe comunque occuparsene personalmente, evitando il trasporto dei pesi.
Nessuna difficoltà per quanto concerne la gestione burocratica famigliare, totalmente a carico dell’assicurata (il marito non conosce molto bene la lingua italiana).
Considerata l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti tenendo conto delle limitazioni nel trasporto dei pesi.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
3%
Il marito si occupa del trasporto della cesta e l’assicurata del bucato pratico in sé evitando posizioni inergonomiche per la schiena (carica la lavatrice andando in ginocchio); al termine, stende la biancheria piccola sullo stendino basso e richiede la collaborazione del marito per quella ingombrante da stendere sui fili alti (l’assicurata lamenta difficoltà nei lavori a braccia sollevate).
Suddividendo il carico lavoro su più giorni, la signora RI 1 stira per circa un’ora di seguito dalla posizione seduta.
Si occupa tuttora di piccoli rammendi.
L’assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle attività qui trattate. Considerata l’esigibilità della collaborazione del coniuge valuto una minima percentuale d’impedimento del 20% considerando il maggior impiego di tempo nello stiro.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
20 %
percentuale degli impedimenti
40 %
percentuale di invalidità
8%
L’assicurata si prende cura dei suoi tre figli: li segue nei compiti scolastici, li accompagna all’asilo-scuola, si occupa della loro educazione, provvede ai loro bisogni primari ed insieme svolgono delle attività del tempo libero adeguate al suo stato di salute.
La signora RI 1 non riesce a sollevare da terra il piccolo __________ (riesce unicamente dalla posizione seduta) e nei momenti di cambio pannolino, bagnetto e vestirlo è necessario la collaborazione del marito.
Non è in grado di portare i figli al parco da sola: oltre a non riuscire a spingerli sull’altalena, non è in grado di accorrere velocemente nelle situazioni di pericolo.
Per quanto sopra descritto e considerata l’esigibilità della collaborazione del marito, valuto nella misura del 40% la percentuale degli impedimenti.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0%
Nulla da segnalare.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
29%
· Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
Il marito".
Nel corso della procedura amministrativa, a seguito della perizia pluridisciplinare del SAM, del complemento reumatologico del dr. med. __________ dell’ottobre 2016 e del rapporto finale SMR del 18 ottobre 2016, il 20 dicembre 2016 la medesima assistente sociale ha effettuato una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, i cui esiti sono stati riportati nel rapporto del 18 gennaio 2017. Rispetto a quella del 2013, tre sono i dati modificati relativi o all’importanza assegnata oppure alla percentuale degli impedimenti.
" 5.1 Conduzione dell'economia domestica
(…)
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
7%
Il marito, aiuto cuoco di professione, si occupa della preparazione dei pasti quotidiani; attività che preferisce eseguire da solo, rifiutando la collaborazione della moglie. La sera, il marito è generalmente assente per lavoro ma lascia qualcosa di pronto che poi l’assicurata riscalda e mette in tavola. Del riordino dopo pranzo, se ne occupa totalmente il coniuge e di quello serale l’assicurata.
La signora RI 1 non si occupa più delle pulizie a fondo del locale cucina (totalmente a carico del marito) poiché non è in grado di salire su una scala, di flettere le ginocchia e di eseguire lavori a braccia sollevate.
Gli impedimenti lamentati dall’assicurata nei movimenti di flessione delle ginocchia non sono medicalmente giustificate (“molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia”; vedi perizia del dr. __________ del 12.10.2016).
Considerato i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento del 20% tenendo conto del minor rendimento nei lavori pesanti a carattere stagionale.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
70%
percentuale di invalidità
10.5%
Dall’intervento alla colonna del gennaio 2015, l’assicurata non riesce più ad occuparsi delle pulizie dall’appartamento (a causa dei dolori costanti e della ridotta mobilità della colonna) ed al massimo riordina e spolvera a livello piano lavoro. Il marito si fa totalmente carico delle pulizie settimanali e di quelle stagionali; i figli collaborano occupandosi dei propri letti.
Considerato i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento del 70%.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2%
L’assicurata esegue la piccola spesa quotidiana, presso i vicini supermercati, e si occupa degli acquisti personali di tutta la famiglia senza problemi di rilievo. Insieme al marito, esegue la grande spesa circa 2 volte al mese, evitando il trasporto dei pesi. La signora RI 1 non segnala alcuna difficoltà per quanto concerne la gestione burocratica famigliare ma è generalmente il marito ad occuparsene.
Considerando i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento del 20%, tenendo conto delle limitazioni nel trasporto dei pesi.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
40%
percentuale di invalidità
6%
Il marito si occupa del trasporto della cesta e l’assicurata del bucato pratico in sé; la collaborazione dell’assicurata si riduce alla suddivisione dei colori ma afferma di non riuscire più a caricare-scaricare la lavatrice, a causa dei dolori e della ridotta mobilità della colonna. Il marito stende anche l’intero carico.
La signora RI 1 stira unicamente lo stretto necessario (in parte seduta, in parte in piedi), suddividendo il carico lavoro su più giorni.
Si occupa tuttora di piccoli rammendi.
Considerato i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento del 40%, tenendo conto del minor rendimento nel bucato e del maggior rimpiego di tempo nello stiro.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
20 %
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
4%
L’assicurata si prende cura dei suoi tre figli, di 10-8 e 4 ½ anni; si occupa della loro educazione, dei compiti scolastici (per non oltre i 30 minuti “a causa dei dolori”), partecipa alle riunioni con i docenti, accompagna il piccolino all’asilo e si occupa dei loro bisogni primari. A differenza della precedente inchiesta, non ha più la necessità di sollevare frequentemente l’ultimogenito per il cambio del pannolino e per il bagnetto; il bambino è cresciuto ed ha acquisito autonomia personale.
Evita di portare i figli al parco da sola, poiché, oltre a non riuscire a spingere l’altalena, non è in grado di accorrere velocemente, nelle situazioni di pericolo.
Considerando i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità della collaborazione del marito, valuto un minor rendimento del 20%.
5.7 Diversi
(…)
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
29.5%
Il TCA evidenzia che, a seguito delle osservazioni dell’assicurata del 20 ottobre 2017 (doc. 133) al progetto di decisione, e meglio al fatto che doveva affidarsi a terze persone per svolgere i lavori di casa e nel prendersi cura dei figli, il dr. med. __________ dell’SMR, FMH psichiatria e psicoterapia, il 22 novembre 2017 (doc. 135) ha ritenuto completa ed esaustiva dal lato medico-assicurativo l’inchiesta a domicilio, oltre ad essere stata allestita conformemente alla Circolare di procedura AI. Inoltre, egli ha precisato che la circostanza, sollevata dallo psichiatra curante, che la ricorrente dovesse fare capo al marito per le attività di casalinga, era un aspetto già noto e considerato dall’assistente sociale nella sua inchiesta del dicembre 2016.
Anche a seguito del ricorso contro la decisione del 17 aprile 2018 lo psichiatra del Servizio Medico Regionale ha confermato che “l’inchiesta allestita in dicembre 2016 dalla Sig.ra __________ è completa ed esaustiva, ed assolutamente condivisibile dal profilo medico-psichiatrico.”, malgrado l’interessata abbia contestato alcuni gradi di impedimento stabiliti dall’assistente sociale rispettivamente l’importanza assegnata ad alcune attività e abbia rilevato come le valutazioni dell’assistente sociale siano arbitrarie.
2.17 Sulla base delle dichiarazioni dell’assicurata verbalizzate dall’assistente sociale per entrambe le inchieste in oggetto, non contestate come tali né smentite dalla ricorrente, e sull’aiuto dei suoi familiari onde potere ottemperare alle mansioni consuete fermo restando il suo obbligo di ridurre il danno, le valutazioni delle inchieste economiche domiciliari del 2013 e del 2016 devono essere confermate dal TCA, non solo per quanto concerne le attività pesanti contestate dall’assicurata quali pulizie dell’appartamento e bucato, ma anche per le altre mansioni domestiche quali in particolare la cura dei figli.
Va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Occorre invece rilevare che alcune delle importanze assegnate dalla ricorrente non corrispondono ai dettami della direttiva CIGI applicabile al momento in cui le inchieste in esame sono state eseguite. In effetti, l’insorgente si è riferita alle CIGI in essere dal 1° gennaio 2018, che però non sono qui pertinenti non potendosi applicare retroattivamente a inchieste svolte prima di tale data.
Inoltre, nel caso concreto non solo non vi sono motivi per ritenere manifestamente erroneo l’apprezzamento operato dall’assistente sociale che ha concluso in un grado di invalidità del 29% nel 2013 e del 29,5% nel 2016, ma dette percentuali vengono in sostanza confermate anche dalla percentuale del 30% di incapacità lavorativa posta il 13 agosto 2015, ossia quasi un anno e mezzo prima della seconda inchiesta domiciliare, dal Servizio Accertamento Medico e poi confermata dal dr. __________ del Servizio Medico Regionale e poi dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, anch’egli attivo presso l’SMR.
A sostegno della sua tesi, secondo cui gli impedimenti nelle mansioni casalinghe sarebbero di gran lunga superiori a quelli stabiliti dall’assistente sociale, la ricorrente ha prodotto al TCA dei pareri del dr. med. __________, psichiatra che l’ha in cura dal 21 aprile 2015, secondo cui la sua capacità lavorativa come casalinga sarebbe nulla.
Su tali referti già si è detto in precedenza nell’ambito della valutazione medico-teorica della capacità lavorativa della ricorrente, concludendo per un’impossibilità, dal profilo psichico, che non vi fosse alcuna capacità come casalinga e, soprattutto, nella cura dei figli, perciò un impedimento maggiore (40%) di quello stabilito nell’inchiesta 2016 (20%) non può essere dato.
Anche dal profilo somatico le limitazioni fisiche individuate dal dr. med. __________ non erano tali da impedirle di svolgere le mansioni consuete, tanto che il perito reumatologo l’ha ritenuta abile al 70% nelle attività casalinghe. Dei limiti funzionali e di carico stabiliti, confermati da tutti i periti del SAM unitamente alla capacità lavorativa medico-teorica globale del 70% nell’attività di casalinga, ne ha tenuto debitamente ed espressamente conto l’assistente sociale nella sua valutazione del dicembre 2016. Prova ne è, per esempio, che per l’alimentazione essa ha proprio osservato che l’esperto non aveva riscontrato limitazioni nel flettere le ginocchia, mentre durante l’inchiesta l’assicurata aveva affermato che non si occupava più delle pulizie a fondo della cucina perché non era più in grado di flettere le ginocchia.
Così come indicato dall’assistente, in funzione delle suddette limitazioni somatiche, la scrivente Corte ritiene credibile che la ricorrente dovesse appoggiarsi a terzi solo per alcune attività pesanti, mentre tutte le altre mansioni casalinghe leggere, normali e consuete, erano escluse dai suoi problemi alla colonna vertebrale e quindi risultavano di regola medicalmente esigibili, semmai con un moderato impedimento di sorta.
Si poteva per esempio ritenere esigibile che l’assicurata eseguisse le faccende domestiche leggere autonomamente, così come in effetti avveniva, pretendendo l’aiuto di terzi soltanto per portare la cesta dei panni in lavanderia, caricare e togliere i panni dalla lavatrice, pulire a fondo la cucina, fare le pulizie settimanali dell’appartamento e fare la spesa grossa un paio di volte al mese con il relativo trasporto dei pesi.
L’assistente sociale ha altresì considerato che l’assicurata si faceva aiutare nel trasporto dei pesi dal marito quando si recavano insieme due volte al mese a fare la spesa grossa, mentre essa era in grado di dare seguito da sola alle piccole necessità quotidiane e agli acquisti leggeri.
Considerato dunque che il marito l’aiutava in modo rilevante in alcuni di questi compiti, e che tale aiuto era aumentato fra la prima e la seconda inchiesta, per l’attività del bucato non è possibile riconoscere, come richiesto dalla ricorrente ma non affatto giustificato, il precedente grado di impedimento (20%) rispetto a quello stabilito dall’inchiesta del 2016 (40%).
Per quanto concerne la pulizia regolare dell’appartamento, va ricordato che la ricorrente la delegava ormai tutta al marito non essendo più in grado di svolgerla e di questo l’esperta ne ha tenuto giustamente conto nel suo rapporto, tanto che ha aumentato dal 60% al 70% detto impedimento.
Già solo per questi motivi non si vede per quale ragione le valutazioni dell’assistente sociale dovrebbero essere arbitrarie, visto che, proprio come sostenuto dall’insorgente, esse hanno pienamente tenuto conto che il marito le dava un gran colpo di mano con le faccende domestiche.
Quanto alla questione della cura dei bambini, la stessa non può validamente essere rimessa in discussione con la presentazione dei pareri dello psichiatra curante e con la tesi del grande aiuto da parte del marito. Infatti, oltre a quanto già analizzato dal lato medico della capacità lavorativa in ambito psichico, non va dimenticato che i tre figli della ricorrente, a fine dicembre 2016 quando è avvenuta la seconda inchiesta economica, avevano 10 anni appena compiuti, quasi 9 anni e 4 anni e mezzo. Pertanto, soprattutto per il più piccolo, la richiesta di effettuare sforzi fisici da parte della ricorrente per occuparsene era diminuita, anche perché frequentava l’asilo e vi si fermava per i pranzi; inoltre, per i due più grandicelli, non è stata indicata la necessità di ulteriori accresciute attenzioni essendo quasi completamente autonomi.
Ne discende che una percentuale di impedimento maggiore a quella del 20% per la cura dei figli non può essere riconosciuta.
Questa Corte rileva che restava sempre riservata per l’assicurata la possibilità di scaglionare sull’arco della settimana queste incombenze casalinghe e di effettuare delle pause quando meglio le aggradava.
Infatti, la ricorrente poteva inoltre gestire l’attività domestica dedicandosi alle mansioni consuete quando meglio le conveniva e poteva seguire i suoi ritmi compatibilmente con il suo stato di salute, che le creava determinate limitazioni fisiche e di carico.
Non va poi dimenticato che l’assistente sociale ha debitamente considerato l’esigibilità di una collaborazione da parte del marito per stabilire il grado di impedimento della moglie nelle mansioni consuete, visto che durante le inchieste domiciliari è stato espressamente indicato che il marito faceva la spesa portando i pesi, puliva la casa, faceva il bucato, cucinava e si occupava dei figli. Una quantificazione matematica di questo aiuto, come preteso dall’insorgente, non è affatto necessaria, rientrando in una valutazione complessiva del grado di impedimento.
La giurisprudenza prevede infatti che occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. Va al riguardo ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Nella DTF 133 V 504 l’Alta Corte ha ricordato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.
Questo concetto è stato ancora ribadito nella STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.
Tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, le valutazioni di cui ai rapporti del 14 febbraio 2013 e del 18 gennaio 2017 devono dunque essere confermate.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono e analizzate tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado di incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base degli accertamenti domiciliari, che il medico del Servizio Medico Regionale ha più volte avallato.
Non possono quindi essere ritenute delle percentuali maggiori – o minori - a quelle stabilite dall’assistente sociale.
2.18 Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni effettuate dall'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità delle valutazioni operate dall’esperta.
Le sue conclusioni non appaiono arbitrarie e risultano conformi alle circostanze e ai riscontri concreti avuti ed in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito delle inchieste domiciliari effettuate nel 2013 e nel 2016, che non richiedono un esame pratico di verifica per essere attendibili.
La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze dell’amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle direttive sia della giurisprudenza.
Ammettere qui che l’assistente sociale, che peraltro aveva già effettuato la prima inchiesta al domicilio della ricorrente il 14 febbraio 2013 e che quindi era già al corrente dello stato di salute dell’assicurata e delle sue necessità rispettivamente difficoltà nella conduzione dell’economia familiare e domestica, abbia tratto delle errate conclusioni non avendo compiutamente, ma arbitrariamente, esaminato la sua situazione arrogandosi delle valutazioni che esulano dalle sue competenze, non è affatto sostenibile.
La scrivente Corte evidenzia inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, i disturbi di cui ella soffre sono stati comunque presi in considerazione nell'ambito della determinazione del suo grado di incapacità di guadagno.
In effetti, nella valutazione degli impedimenti dovuti all'invalidità, l'assistente sociale ha tenuto conto delle sue difficoltà in ognuna delle attività tipiche come casalinga, giungendo così ad un grado d'invalidità per ognuna di queste attività rispettivamente nel complesso. La specialista ha infatti sempre tratto le proprie conclusioni affermando “Considerato i limiti funzionali all’incarto.”.
Pertanto, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano pienamente affidabili e compatibili con le limitazioni accertate in sede medica.
Ribadita dunque l'attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica e delle conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, siccome essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, non vi sono pertanto validi motivi per scostarsi dalle valutazioni espresse dall'assistente sociale in questione.
Occorre poi ricordare che, per giurisprudenza, un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4), ciò che non si avvera nel caso di specie.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe, stabiliti dall'Ufficio AI sulla base degli esposti accertamenti domiciliari.
Di conseguenza, pure le limitazioni del 29% e del 29,5% devono essere poste alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona cognita in materia.
Una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurata nell’ambito casalingo non è dunque necessaria per quanto concerne il periodo in esame. La documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si debba procedere all'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una perizia giudiziaria atta a stabilire le effettive capacità dell’assicurata nell’esercizio delle mansioni consuete tipiche di una casalinga.
Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare le limitazioni dell’insorgente così come valutato dall’assistente sociale nei suoi rapporti del 14 febbraio 2013 e del 18 gennaio 2017.
Ne discende, dunque, che il grado di invalidità parziale come casalinga va stabilito nel 29% rispettivamente nel 29,5% dal 2015 in poi.
2.19 Visti i gradi d’impedimento sopra determinati, per la parte salariata dello 0-3% (cfr. consid. 2.12) e per quella casalinga del 29% e del 29,5% (cfr. consid. 2.17), rispettando la suddivisione dei campi d’attività (50% salariata e 50% casalinga; cfr. consid. 2.11) e in applicazione del metodo misto, il grado d’invalidità globale si attesta dal 2007 al 2014 al 15-16% (50 [parte salariata] x 1-3% [impedimento parte lucrativa] + 50 [parte casalinga] x 29% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete] = 0,5-1,5% + 14,5%) rispettivamente al 14,75% dal 2015 (50 x 0% + 50 x 29,5%), arrotondato al 15% secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2.
In queste circostanze, le percentuali di invalidità determinate in virtù del metodo misto non consentono l'attribuzione di una rendita di invalidità all'assicurata, perciò la decisione impugnata va modificata in tal senso per quanto concerne il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015 durante il quale l'amministrazione ha concesso alla ricorrente il diritto a un quarto di rendita.
2.20 Come già accennato in precedenza (cfr. consid. 2.3), con il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica degli artt. 27 OAI e 27bis OAI.
Ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 OAI, per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art. 27 cpv. 2 OAI, per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.
Secondo l’art. 27bis cpv. 2 OAI, per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete (lett. b).
L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Giusta l’art. 27bis cpv. 4 OAI, per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al cpv. 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
La disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2-4 determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.
Va qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
Inoltre, con lettera Circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.”.
In concreto, la richiesta di prestazioni dell'ottobre 2011 è stata evasa dall'Ufficio AI con la decisione formale qui in oggetto, non ancora cresciuta in giudicato.
Se dunque il TCA ha già applicato il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da aprile 2012 (sei mesi dopo la domanda di prestazioni) al 31 dicembre 2017, per il periodo dal 1° gennaio 2018 occorre applicare le nuove norme appena esposte.
In assenza di un contratto di lavoro al momento dell'insorgenza del danno alla salute, l'amministrazione ha calcolato il reddito da valida dell'assicurata sulla base dei dati statistici del settore della vendita, categoria 47, donna (Fr. 4'296.- nel 2012 e Fr. 4'380.- nel 2014), l'ha riportato su 41,8 ore alla settimana e sull'anno, riprendendolo poi nella misura lavorativa del 50% (doc. 114).
Per quanto concerne l'eventuale diritto della ricorrente a una rendita di invalidità dal 1° gennaio 2018, aggiornando il dato del 2014 al 2016, l'Ufficio AI ha ottenuto un reddito da valida di Fr. 55'500.- (docc. 138 e 139) che, non contestato come tale, va correttamente ritenuto in ragione del 100% secondo i nuovi disposti legali in vigore dal 2018 (art. 27bis cpv. 3 OAI.).
Quanto al reddito ipotetico da invalida, anch'esso è stato aggiornato al 2016 (Fr. 4'344,98) e poi riportato su 41,7 ore lavorative, ottenendo così un reddito annuo di Fr. 54'355,67.
Tenuto conto della riduzione di rendimento per motivi medici del 30% dall'aprile 2015 e della riduzione per motivi personali del 15% per attività leggere e per altri fattori di riduzione, si ha un reddito ipotetico da invalida di Fr. 32'342.-, a cui il TCA si attiene.
Dal raffronto dei redditi si giunge a un grado di invalidità parziale per la parte salariata del 41,73% ((Fr. 55'500.- [reddito da valida riportato al 100%] - Fr. 32'342.- [reddito da invalida]) : Fr.55'500.- x 100).
Tenuto conto, per la parte casalinga, del precedente grado di invalidità parziale stabilito nel 29,5%, dal 1° gennaio 2018 il grado di invalidità globale è dunque del 36% (50 [parte salariata] x 41,73% [impedimento parte lucrativa] + 50 [parte casalinga] x 29,5% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]).
Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 17 aprile 2018, anche questo grado AI, come per il periodo esaminato in precedenza, non dà diritto alla ricorrente ad una rendita AI neppure dal 1° gennaio 2018.
2.21 Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.
2.22 Quest’ultima ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria facendo valere la sua indigenza siccome al beneficio dell'assegno familiare integrativo (doc. VII).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:
" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:
all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
all'ammissione al gratuito patrocinio.
2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, non va dimenticato che non solo non è stato dato seguito alle richieste di carattere medico della ricorrente, avendo il TCA confermato le conclusioni tratte dai periti nominati dall’Ufficio assicurazione invalidità che hanno dato atto di una capacità lavorativa sostanzialmente diversa da quella pretesa dai curanti dell'assicurata. Anche per quanto concerne l'aspetto medico, la proposta di calcolo dell'insorgente è totalmente errata (doc. XVI).
Per di più, la circostanza che il calcolo effettuato dall'Ufficio AI è manifestamente sbagliato tanto da non solo rifiutarle il diritto al quarto di rendita, ma per di più ciò ha comportato anche un peggioramento della situazione rispetto a quanto deciso dall'Ufficio AI, fa sì che le possibilità di successo erano alquanto remote. Infatti, l'assicurata avrebbe dovuto avere un'invalidità parziale come casalinga di almeno l'80% per potere poi giungere a un'invalidità globale del 40%, ciò che era alquanto improbabile sulla scorta del suo stato di salute acclarato dai periti.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e va modificata nel senso che dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015 l'assicurata non ha diritto a una rendita di invalidità.
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti