Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2018.76
Entscheidungsdatum
28.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.76

rg/sc

Lugano 28 giugno 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 16 aprile 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisioni 26 maggio 2015 e 7 novembre 2016 l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, dopo aver stabilito che RI 1 presenta una piena capacità lavorativa nella sua abituale attività ed in attività adeguate, aveva respinto le domande di prestazioni presentate dall’assicurata nell’ottobre 2014 rispettivamente nell’aprile 2016 (doc. AI 27, 41);

  • nel febbraio 2018 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Il 16 aprile 2018 l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo l’interessata dimostrato una modifica rilevante delle circostan-ze successivamente all’emanazione del precedente provvedi-mento di diniego (doc. A);

  • con il ricorso in rassegna l’assicurata insorge personalmente dinanzi al TCA postulando l’annullamento della decisione 16 aprile 2018 e chiedendo in particolare di essere visitata presso il SMR;

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla scorta dell’annota-zione SMR del 18 maggio 2018 (resa su richiesta del giurista AI (cfr. IV-2) secondo cui “Vi sono dei nuovi elementi clinici nelle nuove refertazioni mediche (in particolare quella del dr. __________ del 14 marzo 2018) che giustificano una rivalutazione da parte del SMR tramite valutazione specialistica.” (cfr. IV-1) – viene postulata la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito della (terza) richiesta di prestazioni e proceda come da indicazioni SMR;

  • con scritto 16 giugno 2018 l’insorgente, producendo alcuni rapporti dello psicoterapeuta e psicanalista dr. psic. __________ (cfr. VI/1-5), comunica di aderire alla proposta dell’ammi-nistrazione ribadendo di voler essere convocata “per una valutazione medica aggiornata”;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);

  • qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perchè il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, artt. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assi-curato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

  • nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

  • nel caso concreto, sulla base della la refertazione medica già presente agli atti AI (e quindi contrariamente a quanto affermato pendente lite dal giurista AI nella sua nota per il SMR del 18 maggio 2018 dove erroneamente parla di “nuova documentazione prodotta”; cfr. IV-2, cfr. doc. AI 45 e 47; in tal caso non vi sarebbe stata possibilità di accoglimento del gravame, sul punto cfr. STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.2; STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 citata in STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), si giustifica – come evidenziato dal medico SMR pendente lite (cfr. IV-1) – di entrare in materia sulla nuova richiesta di prestazioni presentata dal-l’assicurata nel febbraio 2018 ed esaminare di conseguenza, tramite “valutazione specialistica” (nel cui ambito evidente-mente l’assicurata dovrà essere convocata per le necessarie indagini e valutazioni mediche) ed eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero in seguito necessari, se la modifica della situazione invalidante (già) resa verosimile dall'assicu-rata si è effettivamente realizzata, ossia se la modifica delle circostanze resa attendibile è effettivamente (ed in che misura) avvenuta;

  • stante quanto sopra, in accoglimento del gravame la decisione contestata va annullata e gli atti ritornati all’Ufficio AI affinché entri nel merito – come da surriferite indicazioni del SMR e tenuto conto anche della nuova refertazione medica prodotta nelle more della presente procedura nonché esperendo eventuali ulteriori accertamenti medici e/o economici che si rendessero necessari – della (nuova) domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel febbraio 2018 e renda in seguito nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;

  • secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 16 aprile 2018 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni

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