Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2018.61
Entscheidungsdatum
21.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.61

BS/sc

Lugano 21 marzo 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 6 aprile 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1961, da ultimo attivo quale cameriere/giardiniere, nel gennaio 2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni a seguito dei postumi di un infortunio con frattura del ginocchio destro occorso il 18 aprile 2014 (doc. 4 inc. AI), evento che è stato assunto dalla __________.

Raccolta la documentazione dalla __________ – concludente per un’inabilità del 100% in qualsiasi attività dal 18 aprile 2014, al 50% dal 1° dicembre 2014 e nuovamente al 100% dal 23 febbraio 2015 sino alla ripresa lavorativa nel giugno 2015 –, con decisione del 16 dicembre 2016, preavvisata il 23 settembre 2016, l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 2015 al 31 maggio 2015 (doc. 32 inc. AI; per le motivazioni doc. 30 inc. AI).

1.2. Avendo nell’aprile 2016 l’assicurato inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. 37 inc. AI), con riferimento alla documentazione della __________ (la quale aveva nel frattempo erogato altre prestazioni a seguito di due successivi infortuni del 29 settembre 2015 e del 13 gennaio 2016 rispettivamente al ginocchio sinistro e nuovamente a quello destro), mediante progetto di decisione del 24 luglio 2017 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2017, ossia tre mesi dopo la visita di chiusura in ambito infortunistico del 25 aprile 2017 in cui egli è stato ritenuto pienamente abile al 100% in attività adeguate. Trattandosi di domanda tardiva il versamento è stato fatto decorrere dal 1° ottobre 2016, sei mesi dopo la domanda di rendita conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI (doc. 81 inc. AI).

Con decisione su opposizione del 27 settembre 2017 la __________ ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (3,75% a carico dell’infortunio dell’aprile 2014, 7,50% a carico di quello del settembre 2015 e 3,75% a carico di quello del gennaio 2016), senza diritto a una rendita d’invalidità. La succitata decisione è stata confermata dal TCA con sentenza del 22 marzo 2018 (inc. 35.2017.124).

A seguito delle osservazioni 21 settembre 2017 al succitato progetto di decisione presentate dall’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, contenenti nuovi atti medici, il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto necessario un accertamento specialistico (doc. 102 inc. AI).

Di conseguenza l’Ufficio AI ha incaricato il dr. med. __________ di eseguire una perizia reumatologica (cfr. rapporto 6 novembre 2017 in doc. 103 inc. AI) ed il __________ (Centro __________) per una valutazione psichiatrica (cfr. rapporto 8 gennaio 2018 in doc. AI 107). Sulla scorta delle due perizie il SMR ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua precedente attività ma abile al 90% in attività adeguate dal luglio 2017 (chiusura del caso __________), con precedente inabilità in qualsiasi attività dal 29 settembre 2015 conformemente a quanto valutato dall’assicuratore contro gli infortuni (cfr. rapporto finale del 12 gennaio 2018 in doc. AI 106).

A seguito delle critiche sollevate dal medico curante, dr. med. __________, e dal legale dell’assicurato, con allegata documentazione medica (cfr. doc. 111, 112, 118, 125), mediante annotazioni del 1°, 6, 23 febbraio e 2 marzo 2018 (doc.109,113,122 e 123 inc. AI) il SMR ha confermato le conclusioni peritali.

Con decisione del 6 aprile 2018 l’Ufficio AI ha di conseguenza confermato (doc. 128; per le motivazioni cfr. doc. 126) la rendita intera temporanea (dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2017), con versamento dal 1° ottobre 2016.

1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo in via principale il riconoscimento di una rendita intera e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti.

Ritiene necessaria una perizia pluridisciplinare e non unicamente psichiatrica e reumatologica, le cui conclusioni sono state contestate. Sostiene inoltre che il suo stato di salute non si è ancora stabilizzato, motivo per cui l’agire dell’Ufficio AI appare prematuro. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

Il 18 maggio 2018 l’assicurato ha prodotto documentazione medica relativa all’intervento chirurgico di protesi totale al ginocchio destro eseguito il 25 maggio 2018 (IV).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica. Facendo riferimento alle annotazioni del SMR in merito alla nuova documentazione prodotta in sede giudiziaria, l’amministrazione sostiene che il succitato intervento al ginocchio causerebbe unicamente un periodo d’inabilità di almeno tre mesi dal 24 maggio 2018 con successivo ripristino della piena abilità come indicato dai periti. Rileva inoltre che la stabilizzazione dello stato di salute è stato accertato dalla succitata decisione su opposizione 27 settembre 2017 della __________, confermata dal TCA (cfr. consid. 1.2).

1.5. Con osservazioni 19 giugno 2018 l’assicurato ribadisce sostanzialmente le censure ricorsuali (VIII), seguite dalla presa di posizione 17 giugno 2018 dell’Ufficio AI che nuovamente conferma la validità della decisione contestata (X).

1.6. Con scritti 17 luglio 2018 (XII) e 4 dicembre 2018 (XIV) l’assicurato ha prodotto altra documentazione medica.

Il 18 dicembre 2018 l’Ufficio AI, fondandosi sulle annotazioni del proprio servizio medico, ha ribadito la reiezione del ricorso (XVI).

1.7. Il 24 dicembre 2018 l’assicurato ha inoltrato ulteriori osservazioni (XVIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita (intera) limitata nel tempo.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.4. Nel caso concreto, a seguito della seconda domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica ed una psichiatrica.

2.4.1. Nella perizia reumatologica, il cui referto è del 6 novembre 2017, il dr. med. __________, valutati gli atti (tra i quali quelli relativi agli infortuni), dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla descrizione dei disturbi dal punto di vista soggettivo, esaminati i reperti e vagliate le costatazioni oggettive (status) ha posto le seguenti diagnosi:

" (…)

6- Diagnosi nell'ambito della specialità dell'esperto.

6.1 con ripercussioni sulla capacità lavorativa

• Gonalgia destra su/con:

o Stato dopo frattura del piatto tibiale posteriore, lacerazione parziale del LCA, lesione corno posteriore menisco laterale, lesione parti moli II dopo trauma il 18.04.2014

o Stato dopo artroscopia diagnostica, lavaggio ed evacuazione emartros, meniscectomia parziale e laterale posteriore a intermedia, sinoviectomia, condropatia stadio I-II comparto mediale, ispezione del danno intraarticolare il 23.04.2014.

o Gonartrosi

• Gonalgia sinistra su/con:

o Stato dopo trauma distorsivo il 29.09.2015

o Lesione corno posteriore del menisco mediale, lussabile, condropatia stadio II comparto femoro-tibiale e sinovite

o Stato dopo artroscopia diagnostica, sinoviectomia, meniscectomia parziale mediale e posteriore shaving cartilagineo del 17.11.2015

o Gonartrosi

• Sindrome da dolore cronico

• Periartropatia omero scapolare destra

o Bursite subacromiale e minima lesione all'inserzione del sopraspinato

• Sindrome lombospondilogena cronica su/con:

o Moderate alterazioni degenerative con protrusione discale L3/L4 e L4/L5.

o Insufficienza muscolare in rapporto al peso

6.2 senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

• Diabete mellito tipo II non trattato su/con

o Sospetta polineuropatia periferica

• Ipertensione arteriosa non trattata

• Adiposità. (…)” (pag. 350-351 inc. AI)

Riguardo al danno alla salute egli ha rilevato:

" (…) Penso che per le prime inabilità lavorative, del 2014 fino al 2015, la situazione sia abbastanza chiara; il paziente ha poi avuto un nuovo infortunio che ha portato un'inabilità lavorativa completa, con poi nuova valutazione nella visita finale della __________.

Da parte mia non posso che confermare come l'inabilità lavorativa sia soprattutto dipendente dai 2 infortuni alle ginocchia.

Alle anche il paziente presenta una lieve coxartrosi ed alla schiena vi sono moderate alterazioni degenerative, che non giustificano un ulteriore inasprimento dell’inabilità lavorativa limitata a causa delle ginocchia.

Per quanto concerne le spalle mi sono permesso di eseguire un'ecografia funzionale, che ha mostrato unicamente un'artrosi AC ed una moderata tendinopatia del sovraspinato, quindi non porta ad ulteriori limitazioni se non quelle già descritte dal Dr. __________, nel suo rapporto per la __________.

Faccio anche notare come il Dr. __________, in un suo rapporto, si limiti ad asserire come vi sia la necessita di una perizia. (…)” (sottolineature del redattore; pag. 252-253 inc. AI)

Ricapitolando, tenuto conto delle precedenti inabilità lavorative riconosciute dalla __________, ritenuto come l’assicurato non possa svolgere le precedenti attività di cameriere e giardiniere, il perito ha valutato come segue l’abilità in altre attività:

" (…) Dalla data della valutazione del Dr. __________ il paziente risulta abile al 100% per tutti i lavori leggeri, dove possa stare seduto la maggior parte del tempo, dove non debba sollevare ripetutamente pesi superiori al 5kg sopra il petto, dove debba stare in posizione eretta per al massimo 5-10 minuti, dove non debba camminare spesso oltre i 50 metri, non è in grado di camminare su terreno accidentato, pub salire raramente le scale, mai scale a pioli, pub fare lavori di precisione seduto, pub lavorare sopra l'orizzontale, non pub chiaramente mai più andare in posizione inginocchiata o lavorare in flessione sulle ginocchia. Come si vede la mia capacità lavorativa collima con quella del Collega della __________ e vari specialisti.

E' chiaro che il Medico di Famiglia, medico di parte, tenda a dare un'inabilità lavorativa superiore, anche se il Dr. __________, nella stia lettera alla AI, parla di abilità lavorativa in attività più leggere. (…)” (sottolineatura del redattore pag. 353 inc. AI)

Il perito ha poi ritenuto l’attuale terapia non adeguata, consigliandone una appropriata (cfr. pag. 356).

La valutazione peritale è stata oggetto di contestazione da parte del medico curante mediante scritto del 31 gennaio 2018 (pag. 411).

Con rapporto 20 febbraio 2018 il medico di fiducia dr. med. __________, specialista in ortopedia e traumatologia, ha fra l’altro consigliato, visto il quadro di grave degenerazione osteo-articolare, osteo-artrosica, “un eventuale approccio di carattere chirurgico con la posa di una protesi totale al ginocchio” facendo presente d’informare la __________ per chiedere l’eventuale assunzione dei costi (pagg. 408/9 inc. AI).

In merito al succitato rapporto del medico curante, il dr. med. __________ del SMR ritiene rettamente che lo stesso non contiene nuovi elementi rispetto alla perizia (pag. 380 inc. AI).

Riguardo alla succitata certificazione specialistica del 20 febbraio 2018, il 2 marzo 2018 il medesimo medico SMR ha fatto presente:

" (…) Dall’attuale rapporto dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato con nota gonartrosi a destra, problematica per la quale sono stati riconosciuti i dovuti limiti funzionali. Qualora l’assicurato fosse sottoposto ad intervento di artroprotesi (dopo consenso __________) l’assicurato presenterà una IL del 100% per tutte le attività per circa 3 mesi.” (pag. 405 inc. AI)

Di conseguenza il SMR ha confermato la perizia reumatologica.

2.4.2. L’aspetto psichiatrico è stato esaminato per conto del __________ dalla dr.ssa med. __________. Nel suo rapporto 8 gennaio 2018, dopo due colloqui con l’assicurato, esaminati gli atti di causa, dopo aver proceduto all’anamnesi, all’esame clinico, alla parte soggettiva peritale, tenuto conto del trattamento psichiatrico attuale e dopo colloquio con il figlio dell’assicurato, la perita ha diagnosticato una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 4.12) e una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4). Essa ha poi proceduto al bilancio risorse e deficit secondo lo schema Mini-iCF.

La perita ha concluso come segue:

" (…) Non si rilevano discrepanze fra le diverse parti della perizia: esame degli atti, resoconto soggettivo e di terzi, quadro oggettivo, descrizione della quotidianità e della vita di relazione, bilancio risorse-deficit secondo schema Mini-icf.

Da quest’ultimo in particolare emerge al massimo un'invalidazione lieve e solo per alcuni item.

I disturbi psichici oggettivati non risultano inficiare la gestione della quotidianità, la vita ricreativa e sociale.

L'assicurato mantiene i ritmi della giornata, durante la quale sovente esce di casa insieme alla moglie per svolgere piccole commissioni e per piacere; durante le passeggiate se incontra qualche conoscente conversa volentieri. Altrimenti si dedica ai propri hobby (legge il giornale, guarda trasmissioni sportive alla televisione), traendone piacere.

Continua a frequentare, da solo o con la famiglia, gli amici, senza descritte variazioni rispetto al passato. Dice di essersi ben ambientato in Svizzera.

Dall'esame peritale emergono deficit ma anche risorse, che possono venire spese anche nell'ambito professionale: l'assicurato sa mantenere gli impegni, presenta una discreta autonomia di movimento, cura se stesso senza necessità di sollecitazioni esterne, è in grado di valutare le situazioni e agire di conseguenza e di adattarsi ai cambiamenti, sa rispettare le regole.

Come risorsa aggiuntiva, conserva una discreta volizione e spinta a contrastare la situazione attuale.

I limiti consistono nel disturbo del sonno e nel lieve calo dell'energia fisica (dovuti ad entrambe le patologie diagnosticate) e nella tensione interna e nel timismo fluttuanti (dettate dal quadro ansioso-depressivo).

Questi compromettono lievemente le competenze e la persistenza. Non emergono impedimenti che possano inficiare altre abilità.

Considerando tutti questi elementi, si conclude per un'inabilità lavorativa del 10% per le attività abituali di cameriere, giardiniere ed attività adatte (riduzione del rendimento).

Dal lato psichiatrico le professioni svolte risultano confacenti ed i limiti oggettivati non possono venire colmati da adattamenti di mansioni o ambiente. Altre attività confacenti devono essere pratiche e concrete; possono contemplare un contatto con la clientela e lavori di gruppo.

La riduzione di rendimento consente di prevedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle mansioni e la possibilità di fare delle pause. Si rende necessaria per contrastare il calo di persistenza e la possibile oscillazione delle competenze.

In base al quadro medico-teorico e alla descrizione effettuata dall'assicurato (paragrafo 84, pag. 6 della perizia), non emergono variazioni di rilievo nelle competenze domestiche, dettate dai disturbi psichiatrici.

Per questo si valuta la capacità lavorativa come casalingo totale.

Rispetto al passato, non vi è alcuna presa di posizione in merito a disturbi psichici nè invalidazione dettata dagli stessi.

L'assicurato data l'inizio dei sintomi psichici al 11.2015 (secondo intervento chirurgico). L'asserzione dell'assicurato risulta verosimile e coerente con la raccolta dell'anamnesi psicopatologica effettuata. Dal 11.2015 egli descrive un quadro clinico sovrapponibile a quello attuale.

Pertanto si giudica che dal 11.2015 continuativamente fino ad ora l'inabilità lavorativa sia pari a quella emersa dalla valutazione peritale: del 10% per attività abituali ed adatte e nulla come casalingo.

Dal lato psichiatrico non entrano in merito provvedimenti di reintegrazione professionale. L'assicurato infatti non presenta limitazioni, dovute al danno alla salute psichiatrico, che pregiudichino la possibilità di reperire in autonomia un'occupazione.” (sottolineature del redattore; pag. 377-378 inc. AI)

L’assicurato ha in seguito trasmesso all’Ufficio AI una presa di posizione datata 26 febbraio 2018 del medico curante (pag. 412 inc. AI), che non è stata ritenuta rilevante dal SMR per una modifica della situazione già conosciuta.

2.4.3. Tenuto conto delle due perizie specialistiche, con rapporto finale 12 gennaio 2018 il SMR ha stabilito un’inabilità lavorativa totale in tutte le attività dal 29 settembre 2015 come da valutazione della __________ ed un’inabilità del 10% (per motivi psichiatrici) in attività adeguate dal 1° luglio 2017, data della chiusura del caso da parte dell’assicuratore contro gli infortuni (doc. 106 inc. AI), inabilità confermate il 1°, 6, 23 febbraio e 2 marzo 2018 (doc.109,113,122 e 123 inc. AI).

Con il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica.

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________ nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il SMR sulla base della perizia reumatologica e psichiatrica, questo per i motivi che seguono.

2.6.1. Il ricorrente rileva come l’Ufficio AI abbia effettuato due perizie monodisciplinari (reumatologica e psichiatrica) senza confronto plenario dei periti. Ribadisce inoltre la necessità di eseguire una perizia pluridisciplinare, con discussione tra gli specialisti coinvolti, in cui risulti anche una valutazione di natura ortopedica, neurologica e fisioterapica.

Nell’ambito dell’obbligo di accertamento da parte dell’Ufficio AI ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, rettamente l’assicurato fa riferimento alla CPAI (Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità), marg. 1057, in cui si stabilisce che:

" La valutazione delle condizioni di diritto dal punto di vista medico, sulla scorta del referto e di altri documenti, spetta all’ufficio AI. Allo scopo, quest’ultimo ha a disposizione medici del SMR specializzati in diverse discipline (9C_858/2014). Se necessario, il SMR raccomanda di richiedere ulteriori documenti medici e decide se l’assicurato debba sottoporsi a un esame presso il SMR. Se questi provvedimenti non permettono di accertare sufficientemente la sussistenza delle condizioni di diritto dal punto di vista medico, il SMR raccomanda all’ufficio AI un accertamento medico esteso in una o più discipline specifiche e designa il servizio idoneo allo scopo. Un accertamento più approfondito è esigibile dall’assicurato e non è sproporzionato quando mancano sufficienti atti sullo stato di salute, la capacità lavorativa e le possibilità d’integrazione (RCC 1980 pag. 322).”

Altrettanto correttamente l’insorgente fa riferimento all’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari al cui cpv. 1 si stabilisce che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”. La disposizione appena citata, che si riferisce ai servizi di accertamento medico (SAM) ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 LAI (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 59 n. 9, pag. 565), non concerne tuttavia la fattispecie in esame che ha per oggetto valutazioni peritali che riguardano due discipline mediche (psichiatria e reumatologia).

Ora, come visto poc’anzi, nel caso in esame il SMR ha ritenuto necessaria una perizia psichiatrica ed una reumatologica. Riguardo a quest’ultima nelle annotazioni 27 settembre 2017 il dr. med. __________ del SMR ha rilevato che “ in sede di audizione viene fatto presente dai curanti presenza di problematica invalidante extrainfortunistica. In questa situazione risulta necessario procedere a valutazione peritale reumatologica per definire l’esigibilità lavorativa tenendo conto delle affezioni postraumatiche e degenerative” (doc. 99 inc. AI).

La succitata scelta di procedere ad una valutazione reumatologica è stata del resto avvallata dallo stesso perito, il quale nel suo referto 6 novembre 2017 aveva rilevato:

" … la cosa che più mi sorprende, si parla sempre di ortopedici ma mai il paziente è stato visto da un Fisiatra o Reumatologo ...” (pag. 352 inc. AI)

Determinante è che, trattandosi di un disturbo somatoforme, l’amministrazione ha disposto una valutazione psichiatrica ed una somatica (cfr. la citazione di Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, n. 975, pag. 181 riportata nel ricorso in cui l’autore ritiene che nel caso di disturbi somatoformi generalmente è necessaria una “interdisziplinäre Expertise”).

Va fatto presente che, secondo la STF 9C_965/2008 consid. 4, pubblicata in RtiD 2010 II p. 208, l’Alta Corte ha già avuto modo di chiarire che, come in altri settori specialistici della medicina, i confini dell’area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata.

Va poi ricordato che anche se non ha una specializzazione in ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato muscolo-scheletrico. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2010, il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin - sind (chronische) Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf die Orthopädie zu (Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb insbesondere der Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die Rückenbeschwerden des Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2010 consid. 4.1);

In questo contesto, l’Ufficio AI, su indicazione del SMR, ha rettamente fatto espletare una perizia reumatologica ed una psichiatrica, ritenendo non necessaria una perizia ortopedica (non va comunque dimenticato che in ambito LAINF l’assicurato è stato più volte visitato da un ortopedico, i cui referti sono stati valutati dal perito reumatologo) o di altre specialità mediche.

Vero che non vi è stata una discussione tra i due periti (sull’importanza di una discussione globale in ambito pluridisciplinare cfr. fra le tante STCA 32.2017.141 del 15 marzo 2018 consid. 2.7.1). Tuttavia, tenuto conto che in casu non vi è una problematica di un eventuale cumulo d’incapacità lavorative in attività adeguate, poiché è solamente per motivi psichiatrici che vi è una limitazione, la valutazione globale operata dal SMR può essere, nel caso concreto, ammessa.

2.6.2. Esaminando la perizia reumatologica del dr. med. __________ questo TCA non ha alcun motivo di discostarsi dal dettagliato, esaustivo e convincente referto datato 6 novembre 2017.

Il perito ha esaminato tutta la documentazione presente agli atti, vagliato tutte le affezioni, sia infortunistiche (affezioni alle ginocchia) che non, e proceduto ad una convincente conclusione.

Né del resto l’assicurato ha portato documentazione medica che possa mettere in dubbio la fedefacenza della valutazione peritale. Non lo è il certificato 31 gennaio 2018 del medico curante, dr. med. __________ (doc. 111 inc. AI), che si limita ad elencare lo status così come risulta dalla perizia reumatologica, motivo per cui rettamente il SMR ha sostenuto che “l’attuale rapporto non contiene nuovi elementi in assicurato valutato recentemente a livello peritale. Confermo il contenuto del rapporto finale del 12.1.2018” (cfr. annotazioni 1° febbraio 2018 in doc. 109 inc. AI).

Anche quanto contenuto nel successivo scritto 26 febbraio 2018 dal succitato medico curante, il quale ha sostenuto di non essere d’accordo con “diverse affermazioni del Dr. med. __________” elencandole (pag. 413 inc. AI), non è suscettibile di modificare le conclusioni specialistiche non avendo il curante apportato nuovi elementi clinici che non siano stati vagliati dal perito.

Determinante è che il dr. med. __________, come visto, ha confermato la valutazione 27 aprile 2017 del medico di circondario __________ dr. med. __________ (doc. 244 inc. LAINF), facendo risalire a quella data un’abilità al 100% per tutti i lavori leggeri, sedentari, con le limitazioni fisiche esposte in perizia, senza aver nel frattempo rimarcato un peggioramento.

Il ricorrente sostiene come il suo stato di salute non sia ancora da considerare stabilizzato, ritenuto che il 13 aprile 2018 la __________ ha avvallato l’intervento di protesi totale al ginocchio destro proposto dal dr. med. __________ nel rapporto 20 febbraio 2018 (cfr. allegato alle osservazioni 1° marzo 2018), intervento messo in relazione al trauma del 18 aprile 2014 (doc. D).

Orbene, va premesso che, secondo la giurisprudenza federale, la questione della stabilizzazione va valutata in modo prospettico, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, nel mese di marzo/aprile 2017; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1).

In quest’ottica va ricordato che con la decisione su opposizione del 27 settembre 2017 la __________ aveva ritenuto estinto il diritto alle prestazioni di corta durata dal 1° luglio 2017, ciò che è stato oggetto di contestazione da parte dell’assicurato. Nella citata STCA 35.2017.124, il TCA aveva ritenuto:

" Da parte sua, l’insorgente fa valere che, al momento in cui l’CO 1 ha proceduto alla definizione del caso, il suo stato di salute era lungi dall’essere stabilizzato, facendo riferimento al parere espresso dai dottori __________, __________, __________ e __________, per i quali un intervento chirurgico sarebbe atto a migliorare notevolmente le sue condizioni infortunistiche (cfr. doc. I).

Al proposito, il TCA constata che i dottori __________ (cfr. doc. 77), __________ (cfr. doc. 146) e __________ (cfr. doc. 162) sono unanimi nel ritenere che il ricorrente necessiterebbe sì di un intervento chirurgico alle ginocchia (osteotomia o impianto di protesi), ma che la sintomatologia dolorosa cronica da lui denunciata ne sconsiglia l’esecuzione. Il fatto che il medico __________ abbia suggerito all’assicurato di proseguire con gli esercizi a domicilio, non costituisce un ostacolo alla stabilizzazione delle sue condizioni di salute, nella misura in cui gli esercizi in questione non mirano evidentemente a migliorare notevolmente le medesime (quanto piuttosto a evitare dei peggioramenti).

D’altro canto, è vero che il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha invece formulato un’indicazione senza riserve a sottoporre il paziente a un intervento operatorio, in ogni caso al ginocchio destro (cfr. doc. 211: “Dal mio punto di vista fino a quando non si interverrà in modo chirurgico, almeno per quanto riguarda il ginocchio destro, non vi è possibilità di migliorare la situazione.”). Questa Corte non ritiene tuttavia che la sua (isolata) opinione sia suscettibile di generare dei dubbi – nemmeno lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465) – circa la correttezza della valutazione enunciata dal medico di fiducia dell’amministrazione (così come da tutti gli altri specialisti, anche di livello universitario, menzionati in precedenza).

In esito a tutto quanto precede, all’istituto assicuratore resistente non può dunque essere rimproverato di aver prematuramente proceduto alla definizione delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + IMI), con conseguente estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera a norma dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.” (sottolineatura del redattore)

Di conseguenza, questa Corte aveva confermato il giudizio della __________.

Anche lo stesso perito dr. med. __________, come allora il medico della __________, aveva ritenuto di evitare ulteriori interventi “visto il mancato miglioramento” (pag. 352 inc. AI).

Vero che, come visto, l’intervento è stato nel frattempo eseguito - verosimilmente a seguito di un cambiamento delle condizioni soggettive dell’assicurato – e preso a carico dalla __________, ritenuto che, con riferimento al succitato referto 20 febbraio 2018 del dr. med. __________, la nota grave gonartrosi al ginocchio destro (ed anche a quello sinistro) era già presente da anni.

Per questi motivi quanto riportato dal SMR nelle già citate annotazioni 2 marzo 2018 risulta essere corretto: “… Dall’attuale rapporto dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato con nota gonartrosi a destra, problematica per la quale sono stati riconosciuti i dovuti limiti funzionali. Qualora l’assicurato fosse sottoposto ad intervento di artroprotesi (dopo consenso __________) l’assicurato presenterà una IL del 100% per tutte le attività per circa 3 mesi” (sottolineatura del redattore, pag. 405 inc. AI).

Certo, a seguito dell’intervento di protesi, avvenuto il 25 maggio 2018, l’assicurato ha presentato una totale inabilità lavorativa ma tuttavia limitata, poiché, come valutato con rapporto del 26 settembre 2018 dal medico di circondario __________ dr. med. __________, dal 1° ottobre 2018 è stata certificata una piena abilità lavorativa (sub doc. XIV). Il limitato peggioramento non è tuttavia rilevante, ritenuto che l’intervento è stato eseguito successivamente alla decisione contestata (6 aprile 2018). Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii).

Per quel che concerne le affezioni somatiche extra-infortunistiche, le stesse non risultano essere invalidanti. A tal riguardo il perito dr. med. __________ ha evidenziato che l’assicurato “presenta una lieve coxartrosi ed alla schiena vi sono moderate alterazioni degenerative che non giustificano un ulteriore inasprimento dell’inabilità lavorativa alle ginocchia” (pag. 352 inc. AI).

In merito alle spalle, dopo aver eseguito un’ecografia funzionale, il perito ha riscontrato “unicamente un’artrosi AC ed una moderata tendinopatia del sovraspinato, quindi non porta ulteriori limitazioni se non quelle già descritte dal Dr. __________ nel suo rapporto per la __________” (pag. 352 inc. AI).

2.6.3. L’aspetto extra-somatico è stato debitamente indagato dalla dr.ssa med. __________, alla cui dettagliate valutazioni va fatto riferimento al consid. 2.4.2. Anche in questo caso, l’assicurato non ha prodotto documentazione specialistica medica che possa mettere in dubbio le conclusioni peritali.

Il ricorrente ritiene insufficiente la durata dei due colloqui avuti con la perita, di 60 rispettivamente 30 minuti.

A tal riguardo il TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico (rispettivamente di una perizia) non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti), ciò che, come detto sopra, corrisponde alla perizia eseguita per conto del __________.

Va qui ricordato che con sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, destinata a pubblicazione, il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) e ha precisato che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Requisiti che la perizia della dr.ssa med. Bellotti adempie, avendo la stessa elencato in modo strutturato le risorse ed i deficit, senza aver proceduto alla succitata presunzione.

2.6.4. In conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze delle perizie reumatologica e psichiatrica nonché la valutazione del SMR, alle quali vanno conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che il ricorrente, sino al momento della decisione contestata, risulta abile al 90% in attività adeguate, questo a decorrere dalla visita di chiusura del 27 aprile 2017 del medico __________ dr. med. __________ (doc. 244 inc. LAINF).

2.7. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

2.7.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Quale reddito da valido l’amministrazione, fondandosi sul questionario del datore di lavoro del 1° luglio 2016

e confermato con nota del 7 febbraio 2018 (doc. 392 inc. AI), ha rettamente preso in considerazione l’importo di fr. 52'176,15.

2.7.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando al caso in esame, nel rapporto 21 marzo 2017, al cui tenore va fatto riferimento, il consulente IP ha elencato le diverse attività esigibili (doc. 80 inc. AI).

Conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2014) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2016, di fr. 5'367,56.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 67'148,21 per un impiego a tempo pieno.

Considerata un’abilità del 90%, riconosciuta una riduzione totale del 10% per attività leggere, il reddito da invalido è stato quantificato in fr. 54'390.-- (cfr. rapporto 7 febbraio 2018 del consulente IP in pag. 389 incarto AI).

Dal raffronto dei redditi da valido e invalido non risulta alcun grado d’invalidità. La situazione rimarrebbe la stessa anche l’Ufficio AI avrebbe dovuto prendere i dati del 2017, anno del miglioramento.

Di conseguenza l’amministrazione ha rettamente limitato il diritto alla rendita al 31 luglio 2017, ossia tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88 a cpv. 1 OAI come da decisione contestata.

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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15

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43