Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2018.6
Entscheidungsdatum
12.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.6

cr

Lugano 12 novembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 novembre 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1957, a quel momento segretaria, è stata posta dall’Ufficio AI al beneficio di una rendita di invalidità del 50% a partire dal 1° gennaio 1992 (cfr. pag. 14 inc. AI).

Il diritto ad una mezza rendita di invalidità le è stato, in seguito, confermato in occasione delle revisioni susseguitesi dal 1994 al 2011.

1.2. In data 23 maggio 2013 il dr. __________ ha inoltrato all’Ufficio AI della documentazione medica relativa ad una frattura del piatto tibiale esterno al ginocchio destro, che l’assicurata si è procurata in occasione di un infortunio sul lavoro verificatosi in data 25 aprile 2013 (pagg. 100-102 inc. AI).

1.3. L’assicuratore LAINF, dopo avere eseguito gli accertamenti medici del caso - con in particolare la messa in atto di una perizia affidata all’__________ - con decisione del 13 settembre 2017, poi confermata con decisione su opposizione del 22 febbraio 2018, ha riconosciuto l’esistenza di un nesso causale unicamente con riferimento ai disturbi al ginocchio destro, escludendo per contro quelli al piede/caviglia destra.

Con STCA 35.2018.27 del 3 ottobre 2018, questo Tribunale, accogliendo il ricorso dell’assicurata, ha annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti all’assicuratore LAINF al fine di ordinare un complemento istruttorio ad opera degli stessi specialisti dell’__________, così da chiarire il tema - controverso tra le parti, sulla base di certificazioni medico specialistiche prodotte dal legale della ricorrente - della causalità dei disturbi del piede/caviglia destra.

1.4. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 30 maggio 2017, l’Ufficio AI, ha stabilito un provvisorio aumento della mezza rendita di invalidità fin lì corrisposta all’assicurata, attribuendole una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2013 fino al 31 marzo 2017, poi nuovamente ridotta ad una mezza rendita a partire dal 1° aprile 2017 (pagg. 215-216 inc. AI).

A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, contro tale progetto di decisione e dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio SMR (pagg. 227-230 inc. AI), l’Ufficio AI, con decisione del 28 novembre 2017, ha ribadito l’aumento provvisorio della rendita di invalidità, con l’assegnazione di una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2013 fino al 31 marzo 2017, poi nuovamente ridotta ad una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° aprile 2017 (doc. B).

1.5. Con tempestivo ricorso del 15 gennaio 2018 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita di invalidità e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per nuove valutazioni mediche.

A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha addotto il carattere incompleto e contraddittorio del referto peritale degli specialisti dell’__________ redatto su incarico dell’assicuratore LAINF e posto a fondamento della decisione dell’Ufficio AI.

Il patrocinatore della ricorrente ha contestato tale modo di agire dell’amministrazione, sottolineando come l’UAI avrebbe dovuto procedere in proprio ad una valutazione peritale globale dell’insieme dei disturbi presentati dall’assicurata e non limitarsi, come invece ha fatto, a riprendere quanto valutato – e peraltro in maniera a suo parere parziale - nel referto peritale degli specialisti dell’__________.

Il legale ha, difatti, sottolineato come l’interessata soffra pure di problemi al piede e alla caviglia destra, i quali non sono stati considerati in nesso causale con l’infortunio e, di conseguenza, non sono stati oggetto di indagine da parte dei periti incaricati dall’assicuratore LAINF di eseguire una valutazione peritale specialistica.

L’avv. RA 1 ha evidenziato come tale agire sia contestabile già di per se stesso con riferimento alla procedura infortunistica e, quindi, a maggior ragione, in ambito AI.

Infine, l’avv. RA 1 ha rilevato che l’interessata soffre pure di dolori alla testa e di affezioni alla caviglia sinistra, i quali sono stati totalmente ignorati dall’Ufficio AI (cfr. doc. I).

1.6. L’Ufficio AI, in risposta - ribadito il pieno valore probatorio della perizia eseguita dall’__________, così come espressamente rilevato dal dr. __________ del SMR in data 19 gennaio 2018 (cfr. doc. IV/1) - ha postulato che l’impugnativa dell’assicurata venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.7. In data 19 febbraio 2018 il patrocinatore della ricorrente ha nuovamente contestato quanto esposto in sede di risposta di causa dall’assicuratore LAINF, riconfermando interamente le critiche ricorsuali (cfr. doc. VI).

1.8. Con osservazioni del 26 febbraio 2018, l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione, sottolineando come il dr. __________ del SMR abbia ritenuto completa e ben redatta la perizia pluridisciplinare eseguita in ambito LAINF (doc. VIII).

Tale scritto è stato trasmesso all’assicurata (doc. IX), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all’assicurata un aumento temporaneo della mezza rendita della quale beneficia, attribuendole una rendita intera di invalidità limitata nel tempo dal 1° luglio 2013 fino al 31 marzo 2017, poi nuovamente ridotta ad una mezza rendita a partire dal 1° aprile 2017.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

2.3. Trattandosi in concreto dell’attribuzione di una rendita intera limitata nel tempo, poi ridotta a mezza rendita di invalidità, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Va ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4).

2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6. Nel caso in esame, l’Ufficio AI, dopo avere acquisito gli atti medici dell'assicuratore infortuni, ha considerato completa ed esaustiva la valutazione peritale pluridisciplinare eseguita dall’__________ su incarico dell’assicuratore LAINF e l’ha fatta propria.

Con rapporto finale SMR del 26 maggio 2017, infatti, il dr. , medico generico FMH, dopo avere ripreso le diagnosi elencate degli specialisti dell’ nel referto peritale dell’8 marzo 2017, ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal momento dell’infortunio del 25 aprile 2013 fino al 6 marzo 2017, mentre a partire dal 7 marzo 2017 l’ha ritenuta nuovamente inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività come prima dell’infortunio (cfr. pag. 229 inc. AI).

L’Ufficio AI, preso atto di tale valutazione, ha quindi concluso che l’assicurata ha subito, a seguito dell’infortunio del 2013, un peggioramento transitorio delle sue condizioni di salute, tale da darle diritto ad una rendita intera di invalidità solo limitatamente al periodo dal 1° luglio 2013 (art. 88a OAI cpv. 2) al 31 marzo 2017, poi, a partire dal 1° aprile 2017 (CIGI 4016), di nuovo ridotta ad una mezza rendita di invalidità come prima dell’infortunio in questione (doc. B).

Di parere opposto il legale della ricorrente, a mente del quale la valutazione peritale eseguita in ambito infortunistico non può essere considerata completa, in quanto non tiene conto della totalità dei disturbi presentati dall’assicurata.

Per tali ragioni, a suo avviso, la stessa non può essere considerata probante e costituire da fondamento nella determinazione della capacità lavorativa residua di RI 1.

L’amministrazione ha considerato prive di fondamento le obiezioni ricorsuali, visto che, con annotazioni del 19 gennaio 2018, il dr. __________ del SMR ha nuovamente indicato (come peraltro già avvenuto in data 24 luglio 2017, cfr. pag. 227), che il referto peritale dell’8 marzo 2017 degli specialisti dell’__________ è completo e ben redatto, aggiungendo che “non abbiamo motivi medici per predisporre una nuova rivalutazione clinica” (doc. IV/1).

2.7. Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può condividere l’opinione del medico del SMR a proposito dell’esaustività della valutazione peritale eseguita dall’__________ su incarico dell’assicuratore infortuni.

A tale riguardo, infatti, va infatti evidenziato che, come esposto in precedenza al consid. 1.3., questo Tribunale ha già accertato, con sentenza STCA 35.2018.27 del 3 ottobre 2018, emanata in ambito LAINF, che al referto peritale degli specialisti dell’__________ non possa essere attribuito pieno valore probatorio, senza che prima gli stessi specialisti, per il tramite di un complemento peritale, prendano motivatamente posizione sulle differenti refertazioni medico specialistiche attestanti l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi presenti al piede/caviglia destra e l’infortunio, elencate dal legale dell’assicurata, e spieghino le ragioni per le quali, se del caso, le stesse non siano condivisibili.

Il TCA, accogliendo il ricorso dell’assicurata, ha pertanto rinviato gli atti all’assicuratore LAINF al fine di predisporre un complemento peritale.

Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA non può fare altro che ribadire anche in questa sede l’incompletezza del referto peritale redatto in ambito infortunistico, il quale, prendendo in considerazione solo una parte delle affezioni dell’interessata (quelle interessanti il ginocchio) ma non altre (in particolare, piede/caviglia destra) non può, pertanto, essere posto a fondamento della decisione dell’Ufficio AI.

Contrariamente al parere espresso dal medico del SMR nelle annotazioni del 19 gennaio 2018 (cfr. doc. IV/1), nel caso di specie vi sono, quindi, dei motivi medici tali da rendere indispensabile una rivalutazione clinica dell’interessata, che tenga conto dell’insieme delle sue patologie, ivi comprese quelle al piede/caviglia destra e al piede sinistro, così come richiesto dall’avv. RA 1.

2.8. Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso – ribadita l’incompletezza della perizia pluridisciplinare eseguita in ambito infortunistico posta dall’UAI a fondamento della propria decisione - si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale sia l’incidenza dell’insieme dei disturbi che affliggono l’interessata sulla sua (eventuale) capacità lavorativa residua.

Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurata.

2.9 . Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI.

2.10. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 28 novembre 2017 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi 2.7. e 2.8..

  1. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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