Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2018.56
Entscheidungsdatum
25.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.56

cr

Lugano 25 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 marzo 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1962, attiva quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale, in data 8 luglio 2011 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, motivata da “coxartrosi bilaterale su displasia anca” (doc. 4/1-9).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia affidata al dr. __________ del SMR, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 26 ottobre 2012 (doc. 35/1-3), poi confermato con decisione dell’11 gennaio 2013 (doc. 41/1-3), ha attribuito all’assicurata, in applicazione del metodo ordinario di calcolo, una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2013, poi soppressa non sussistendo più alcun grado di invalidità.

Quella decisione dell’Ufficio AI è stata annullata da questa Corte con sentenza STCA 32.2013.29 del 15 ottobre 2013, con la quale il TCA ha rilevato di non essere in grado di stabilire quale fosse stato l’effettivo grado di occupazione lavorativa dell’assicurata prima del danno alla salute, né quale fosse la sua volontà riguardo al futuro, nel caso in cui non fosse subentrato il danno alla salute. Questo Tribunale ha, pertanto, rinviato gli atti all’amministrazione per svolgere gli accertamenti del caso, al fine di determinare quale metodo di valutazione dell’invalidità vada applicato alla fattispecie concreta (cfr. doc. 53/1-15).

1.2. Esperiti i necessari approfondimenti – in particolare ordinando, dal profilo medico, una perizia reumatologica e una psichiatrica e, dal lato economico, una volta stabilita l’applicazione nel caso concreto del metodo misto di calcolo, un’inchiesta a domicilio – l’Ufficio AI, con progetto di decisione dell’8 maggio 2015 (doc. 105), poi confermato con decisione del 28 luglio 2015 (doc. A), ha nuovamente attribuito all’interessata una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° novembre 2011 (con versamento effettivo solo a partire dal 1° gennaio 2012 vista la tardività nel deposito della domanda) e il 31 gennaio 2013, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità globale del 23% insufficiente per continuare a beneficiare del diritto a prestazioni.

Con STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016, questa Corte ha innanzitutto confermato la ripartizione tra attività salariata (al 55%) e mansioni casalinghe (al 45%).

Dal profilo medico, il TCA ha pure confermato la valutazione eseguita dal SMR, riprendendo quanto accertato in sede peritale, sia con riferimento all’esigibilità lavorativa nella professione abituale (inabilità al lavoro al 100% dal 30 novembre 2010 al 15 ottobre 2012; inabilità al 20% dal 16 ottobre 2012 fino al mese di dicembre 2013 e inabilità al 68% a partire dal mese di gennaio 2014), sia riguardo allo svolgimento di attività adatte (totale inabilità al lavoro dal 30 novembre 2010 al 15 ottobre 2012, abilità al lavoro al 100% dal 16 ottobre 2012 al 31 dicembre 2013 e inabilità al lavoro al 60% a partire dal 1° gennaio 2014).

Nella medesima pronuncia, poi, il TCA ha pure confermato la valutazione degli impedimenti riscontrati al domicilio dell’assicurata da parte dell'assistente sociale, per una limitazione complessiva del 29%.

Questo Tribunale ha, invece, annullato la decisione dell’amministrazione e rinviato gli atti all’Ufficio AI per un nuovo calcolo del grado di invalidità per la parte quale salariata al 55% del tempo, “tenendo conto dell’eventuale nuovo giudizio che potrà essere emanato dal TF (cfr. consid. 2.3.) o di eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema dopo la sentenza Di Trizio (cfr. STCA 32.2015.115 del 20 giugno 2016; 32.2015.89 del 6 giugno 2016; 32.2015.79 del 4 aprile 2016 e 32.2015.66 del 17 marzo 2016)”.

1.3. Tenuto conto di quanto disposto da questo Tribunale nella STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016 e in applicazione della circolare n° 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS, con progetto di decisione del 26 gennaio 2017 l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità, non raggiungendo il grado di invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. doc. 130).

A seguito delle contestazioni sollevate dall’assicurata contro questo progetto di decisione e dopo avere predisposto una valutazione pluridisciplinare presso il __________ al fine di valutare se fosse nel frattempo effettivamente intervenuto, come da lei preteso, un peggioramento delle sue condizioni di salute, con decisione del 14 marzo 2018 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni, in difetto di un grado AI pensionabile (cfr. doc. A).

1.4. RI 1, sempre patrocinata, come in occasione delle precedenti vertenze, dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando di essere posta al beneficio di una rendita AI con grado d’invalidità del 100%, subordinatamente almeno del 47.9% (doc. I).

Il rappresentante legale dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

Il legale dell’insorgente ha innanzitutto contestato che, come sostenuto dall’UAI, quanto già deciso dal TCA nella precedente sentenza del 2016 in merito alla ripartizione tra le attività casalinga / salariata, la valutazione medica e la limitazione come casalinga siano da considerare come ormai acquisite.

Per tali ragioni, il legale ha quindi nuovamente criticato, come già in occasione della precedente procedura sfociata nella STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016, il raffronto dei redditi e gli impedimenti riconosciuti nello svolgimento delle attività domestiche.

In più, con l’attuale ricorso il patrocinatore dell’assicurata ha pure contestato l’applicazione del metodo misto di calcolo dell’invalidità, che era invece rimasta incontestata nella precedente STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016.

In particolarte, il patrocinatore dell’assicurata ha sostenuto che, in assenza del danno alla salute, l’interessata avrebbe lavorato al 100%, essendo ormai i figli adulti e ritenuto che il marito è disoccupato al 50%. Per tali ragioni, il legale ha dunque chiesto che il metodo misto venga ritenuto inapplicabile nel caso di specie.

Il legale ha, poi, contestato il raffronto dei redditi, rilevando che il reddito da invalida è stato, a suo parere, calcolato in maniera errata facendo capo ai dati statistici anziché, come sarebbe stato corretto, alla situazione salariale concreta.

Egli ha pure criticato la riduzione percentuale del 10% applicata al reddito da invalido, considerata troppo esigua, chiedendo che venga innalzata al 25%.

Infine, il legale ha censurato la determinazione delle limitazioni in ambito domestico, adducendo nuovamente, come in passato (cfr. STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016), la circostanza che l’assistente sociale non avrebbe tenuto conto della patologia insorta alla mano destra.

Incontestato, invece, è rimasto l’apprezzamento medico delle patologie dell’interessata e dell’influsso che le stesse hanno sulla capacità lavorativa residua sia nella professione abituale, che nello svolgimento di attività adeguate (doc. I).

1.5. In data 29 maggio 2018, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. VII

  • 1-8).

1.6. Con risposta del 29 maggio 2018, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della propria decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VIII).

1.7. Con scritto del 18 giugno 2018, il legale della ricorrente ha insistito nell’affermare che se l’assicurata non fosse afflitta da gravi problemi alla salute, ella lavorerebbe nella misura del 100%, essendo i figli grandi e il marito disoccupato al 50%, contestando quindi nuovamente il metodo misto di calcolo del grado di invalidità utilizzato dall’amministrazione (doc. XII).

1.8. Con osservazioni del 6 luglio 2018, l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della ripartizione tra attività casalinga e attività lavorativa, stabilita tenendo conto della volontà espressa dall’assicurata stessa nel mese di febbraio 2014, che deve essere considerata tuttora valida, tenuto conto degli elementi esterni. Ella ha, infatti, sempre lavorato in misura parziale già prima del danno alla salute e della domanda di prestazioni presentata nel 2011, allorquando i figli erano già maggiorenni e il marito già parzialmente in disoccupazione. L’amministrazione ha pure sottolineato come l’applicazione del metodo misto e la percentuale di quote-parte non è stata contestata durante la precedente vertenza sfociata nella sentenza 32.2015.137 del 12 settembre 2016 (doc. XIV).

Tale considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XV), per conoscenza.

in diritto

2.1. Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

Analogo vincolo sussiste pure nei confronti dell’amministrazione, a seguito di una sentenza di rinvio da parte dell’autorità di ricorso (cfr. STF 8C_3/2013 del 24 luglio 2013, pubblicata in SVR 12/2013 IV nr. 43; STF 9C_203/2011 del 22 novembre 2011 consid. 4.2 e riferimenti, pubblicata in SVR 6/2012 IV Nr. 29).

Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità o se invece, come da preteso dal suo rappresentante legale, ella abbia invece diritto ad una rendita intera di invalidità.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

2.4. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).

Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.

Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.

La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).

L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).

Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.

Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

2.5. Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

2.6. Nella fattispecie in esame, l’amministrazione, nel rispetto di quanto già accertato da questo Tribunale nella STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016 - alla quale, come visto al considerando 2.1., l’amministrazione era vincolata - in applicazione del metodo misto, ha considerato l’assicurata salariata al 55% e casalinga al 45%.

Con la STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016, questo Tribunale ha confermato la correttezza del metodo misto di calcolo del grado di invalidità applicato dall’Ufficio AI, concordando con l’amministrazione a proposito del carattere maggiormente convincente delle precisazioni fornite dall’assicurata stessa, per iscritto, nelle risposte del 14 febbraio 2014 trasmesse al suo legale, avv. RA 1, e non, invece, quanto sostenuto solo in un secondo momento, in occasione dell’inchiesta a domicilio del 14 luglio 2014, manifestando all’assistente sociale la volontà, senza danno alla salute, di lavorare al 100%.

Da notare che la necessità di chiarire quale metodo di calcolo utilizzare era già emersa in occasione della procedura scaturita nella sentenza di rinvio 32.2013.29 del 15 ottobre 2013, con la quale il TCA aveva rinviato gli atti all’amministrazione proprio per approfondire quale sarebbe stato il grado occupazionale dell’interessata qualora non fosse insorto il danno alla salute.

Conformemente a quanto stabilito dal TCA l’Ufficio AI aveva, pertanto, posto una precisa domanda in tal senso all’assicurata, la quale, con scritto del 14 febbraio 2014 trasmesso al proprio legale, aveva indicato che se non fosse subentrato il danno alla salute ella avrebbe continuato a lavorare nella misura del 50%-60%, aggiungendo che ella in precedenza lavorava “di regola con orari alla mattina (5.30 – 7.30) e serali (17.00 – 19.30 ca) in quanto durante il giorno devo occuparmi della famiglia e della casa”.

Va qui sottolineato che, come risulta dalla sentenza STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016, nella precedente vertenza l’assicurata e il suo patrocinatore (vale a dire l’avv. RA 1, come nella presente fattispecie) non hanno contestato né l’applicazione del metodo misto, né la ripartizione (salariata al 55% e casalinga al 45%) stabilita dall’amministrazione (cfr. consid. 2.4. della citata sentenza).

Solo ora, in sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha contestato l’applicazione del metodo misto, rilevando che qualora non fosse afflitta dai suoi problemi di salute, l’interessata lavorerebbe al 100% dato che i figli sono ormai maggiorenni e il marito lavora solo nella misura del 50% (doc. I e doc. XII).

Tali motivazioni sono state ritenute ininfluenti da parte dell’amministrazione, la quale nella risposta di causa ha rilevato che “la considerazione sollevata in ricorso riguardante un potenziale incremento dell’attività salariata della signora RI 1 fino ad una presenza lavorativa del 100%, censure già espresse in precedenza, non sono sostenibili in presenza di una situazione invariata da tempo. Come già indicato nell’annotazione citata del 24 aprile 2015 (doc. 103) tuttora attuale, la signora RI 1 ha precisato per iscritto in maniera chiara e motivata la misura dell’attività lavorativa che intendeva svolgere senza danno alla salute” (doc. VIII).

Il TCA concorda con l’amministrazione e ritiene che la questione sia già stata chiarita nella STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016 (cfr. doc. 124, consid. 2.4).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve confermare la ripartizione effettuata dall’Ufficio AI secondo cui l’interessata, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare nella misura del 55% quale salariata ed al 45% quale casalinga.

2.7. Per quanto concerne l’aspetto medico, con la sentenza di 32.2015.137 del 12 settembre 2016, il TCA ha già confermato la validità delle valutazioni peritali eseguite dal dr. __________ per quanto concerne gli aspetti reumatologici e dalla dr.ssa __________ riguardo alle affezioni psichiche (cfr. doc.124 consid. 2.6.). Alle stesse può quindi fatto riferimento fino a quel momento.

Successivamente all’emanazione della sentenza citata, l’assicurata ha fatto valere un peggioramento delle proprie condizioni di salute, motivo per il quale l’Ufficio AI ha ordinato la messa in atto di una perizia pluridisciplinare, affidata al __________.

Dal referto peritale del 15 dicembre 2017 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “iniziale poliartrosi delle dita delle mani soprattutto con interessamento della mano ds e delle articolazioni interfalangee distali nell’ambito di un’artrosi di Heberden”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno individuato quelle di “stato dopo protesi totale dell’anca sin (1.12.2010) e dell’anca ds (6.10.2011); fibromialgia di tipo primario; stato dopo neurolisi del nervo mediano a sin. con revisione chirurgica per sindrome del tunnel carpale, attualmente senza deficit residui; live-moderata sindorme del tunnel carpale a ds; sindrome di SJögren con soprattutto xeroftalmia; dolore agli arti superiori non spiegati da patologia neurologica” (doc. 172).

Dopo avere rilevato che, rispetto alla precedente valutazione medico-peritale delle patologie dell’interessata, vi è stato un progressivo miglioramento e stabilizzazione della sintomatologia ansioso-depressiva, mentre dal profilo reumatologico il quadro clinico è rimasto invariato dal 2014 in poi, gli specialisti del __________ hanno considerato l’assicurata globalmente abile al lavoro al 66% nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, mentre in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, hanno ritenuto l’interessata abile al lavoro nella misura dell’80% (doc. 172 pag. 34-39).

Il TCA non ha motivo per dubitare di queste dettagliate, approfondite e motivate conclusioni dei periti del __________, poi avallate dal dr. __________ del SMR con rapporto finale SMR del 19 dicembre 2017 (cfr. doc. 174), rimaste peraltro incontestate in sede ricorsuale.

Non occorre quindi dilungarsi oltre sull’argomento.

2.8. Confermata la ripartizione 55% per l’attività salariata e 45% per l’attività di casalinga (consid. 2.6.) e stabilite dal profilo medico le incapacità lavorative dell’insorgente, nella professione abituale e in attività adatte (consid. 2.7.), va ora esaminato se l’interessata ha diritto ad una rendita.

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica degli art. 27 OAI e 27bis OAI (cfr. consid. 2.2).

Ai sensi del nuovo art. 27 cpv. 1 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art. 27 cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.

Secondo l’art. 27bis cpv. 2 OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete (lett. b).

L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

La disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’art. 7 cpv. 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’art. 27bis cpv. 2-4 determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.

Va qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.”

In concreto la richiesta di prestazioni è del 15 ottobre 2013. Nessuna decisione formale dell’Ufficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

Occorre pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo senso vedi la STCA 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018 e la STCA 32.2018.29 del 7 febbraio 2019).

2.9. Grado d’invalidità per la parte lucrativa

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In assenza di un dato effettivo, l’amministrazione ha calcolato il reddito da valido dell’interessata facendo capo ai dati statistici di cui alla RSS (divisione economica 81: attività di servizi per edifici e paesaggi che include l’attività di ausiliaria di pulizie, livello di qualifica 4), pari, per un’attività lavorativa al 55%, a fr. 23'845 per il 2012 e, dopo gli adeguamenti del caso, a fr. 24'045 per il 2014; fr. 24'294 per il 2017 e fr. 44'176 per il 2018 (dato quest’ultimo al 100% alla luce delle nuove norme in vigore dal 2018, cfr. consid. 2.8.).

Questi dati – peraltro rimasti incontestati – possono essere fatti propri da questo Tribunale.

2.10. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come appena visto, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso di specie, il legale della ricorrente ha ancora una volta, come in occasione dei ricorsi inoltrati nelle precedenti vertenze, contestato la determinazione del reddito da invalida dell’assicurata sulla base dei dati statistici, anziché, come sarebbe stato a suo avviso corretto, facendo riferimento alla situazione concreta (cfr. doc. I).

Di tutta evidenza tale critica appare del tutto fuori luogo, posto che l’assicurata non svolge un’attività lucrativa concreta alla quale poter fare riferimento.

Alla luce della capacità lavorativa residua dell’interessata nello svolgimento di attività adeguate, la scelta dell’amministrazione di fare capo ai dati statistici relativi ad attività semplici e ripetitive appare pertanto corretta e va confermata.

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49'344 (Fr. 4'112.- x 12 mesi), che adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 51'441.12 (49'344 : 40 X 41.7).

Utilizzando la tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi), che adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 53’793 per l'intero anno (fr. 4’482.75 x 12).

Aggiornato al 2016 si ottiene un reddito di fr. 54'519.93 (51'600 : 103,6 x 105 : 40 x 41.7; cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Per quanto concerne il 2018, adattando l’importo sopra ottenuto di fr. 54'519.93 all'evoluzione dei salari nominali, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno ammonta a fr. 55'001,26 (54'519.93 : 105 x 105,4 aumentati dello 0.5; cfr. la Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017 e la Stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto, l’Ufficio AI ha proceduto ad una riduzione del 10% per attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.

Il legale dell’assicurata ha ancora una volta criticato l’entità di tale riduzione percentuale, chiedendo che venga applicata quella massima del 25% (cfr. doc. I).

Questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata.

In particolare, va sottolineato che i motivi addotti dal legale - l’età (56 anni), le conoscenze elementari dell’italiano e la mancanza di formazione professionale – non sono tali da giustificare una riduzione percentuale maggiore rispetto a quella applicata dall’amministrazione.

A tale riguardo, il Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)”. (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni (cfr. STF 9C_458/2018 del 18 ottobre 2018), considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Ne segue che per il 2014, applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, raffrontando il reddito da valida al 55% di fr. 24’045 con quello da invalida di fr. 53’793, ridotto del 60% (incapacità lavorativa) a fr. 21'517.20 e poi del del 10% (fattori di riduzione) a fr. 19'365.48, si ottiene un grado d’invalidità del 19.46%, arrotondato conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 al 19%.

Per il 2017, applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, raffrontando il reddito da valida al 55% di fr. 24’297 con quello da invalida di fr. 54’728.62, ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr. 43'782.01 e poi del del 10% (fattori di riduzione) a fr. 39'403.22, si ottiene un grado d’invalidità nullo.

Nel 2018, applicando le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2018, raffrontando il reddito da valida al 100% di fr. 44’176 con quello da invalida di fr. 55'001,26, ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr. 44'001 e poi del del 10% (fattori di riduzione) a fr. 39’600, si ottiene un grado d’invalidità del 10%.

2.11. Per quanto concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nel caso di specie il TCA ha già esaminato il tema delle limitazioni presentate dall’assicurata nello svolgimento delle attività domestiche ai considerandi 2.7. - 2.8. della sentenza 32.2015.137 del 12 settembre 2016, a cui si rinvia per intero, confermando il rapporto dell’inchiesta economica del 24 marzo 2015 e la sua conclusione di una limitazione complessiva del 29% (cfr. doc. 124).

Questo Tribunale non ha motivo per doversi chinare nuovamente sulla questione, posto che il legale della ricorrente, con il ricorso, si è limitato a sollevare ancora una volta le medesime obiezioni già presentate nella precedente vertenza e già compiutamente analizzate e respinte dal TCA in quella sede.

Neppure dal profilo medico vi sono ragioni per distanziarsi dalle precedenti considerazioni, non essendo intervenuti nel frattempo dei peggioramenti dello stato di salute dell’interessata tali da esigere la messa in atto di una nuova inchiesta. Al contrario, come emerso dalla perizia __________, dal profilo somatico i disturbi dell’interessata sono rimasti stabili dal 2014 in poi, mentre vi è stato un progressivo miglioramento per quanto attiene a quelli psichici (cfr. doc. 172).

Il TCA deve dunque confermare che l’interessata quale casalinga ha una limitazione complessiva del 29%.

2.12. In queste condizioni, per il periodo da gennaio 2014, viste le quote parti tra attività salariata (55%) e mansioni casalinghe (45%), il grado d’invalidità globale è del 24% (0.55 x 19%

  • 0.45 x 29%).

Da settembre 2017, viste le quote parti tra attività salariata (55%) e mansioni casalinghe (45%), il grado d’invalidità globale è del 13% (0.55 x 0% + 0.45 x 29%).

Dal 1° gennaio 2018 il grado d’invalidità globale è invece del 19% (0.55 x 10% + 0.45 x 29%).

In queste condizioni il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurata.

Quest’ultima ha, tuttavia, chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, e alla luce soprattutto di quanto già accertato da questo Tribunale nella precedente STCA 32.20015.137 del 12 settembre 2016 (con riferimento in particolar modo al metodo di calcolo del grado di invalidità, alla ripartizione tra attività casalinga e attività salariata, agli aspetti medici e alla valutazione degli impedimenti dal profilo delle attività domestiche), al patrocinatore della ricorrente doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9).

In queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

22

ATSG

  • Art. 16 ATSG

CEDU

  • art. 6 CEDU
  • art. 8 CEDU
  • art. 46 CEDU

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 5 LAI
  • art. 7 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 29 LAI
  • Art. 69 LAI

LAVS

  • art. 85 LAVS

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 29 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 27 OAI
  • art. 27bis OAI

vLAI

  • art. 5 vLAI

Gerichtsentscheide

81