Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2018.47
Entscheidungsdatum
28.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.47

rg/sc

Lugano 28 giugno 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 6 aprile 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 marzo 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 2 marzo 2018, in esito alla (seconda) procedura di revisione avviata d’ufficio nel novembre 2017 l’Ufficio AI – sulla base del parere SMR secondo cui dalla documentazione medica agli atti non emergevano sostanziali cambiamenti (doc. AI 302) – ha confermato il diritto di RI 1 a ¾ di rendita per un grado d’invalidità del 60%;

  • contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Istando per la concessione del-l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, sostiene nel merito esservi stato un peggioramento del suo stato di salute e produce al riguardo della refertazione medica (doc. B-H). Conclude chiedendo in via principale l’annullamento della decisione con riconoscimento del diritto ad una rendita intera per un grado d’invalidità del 100%, in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova decisione dopo accertamenti supplementari;

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti e ciò sulla base della presa di posizione SMR del 13 aprile 2018 (richiesta dal giurista AI in data 12 aprile 2018; cfr. V/2) secondo cui:

" Alla luce della nuova documentazione medica presente agli atti proponiamo di procedere mediante dei nuovi accertamenti di ordine medico e precisamente con una valutazione reumatologica.” (doc. V/1)

  • con scritto 24 maggio 2018 il patrocinatore dell’insorgente, presa conoscenza della risposta di causa, ha comunicato di aderire alla proposta di retrocessione degli atti e conseguente emanazione di una nuova decisione;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

  • se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

  • nel caso concreto, dalla refertazione medica agli atti – tenuto conto in particolare delle certificazioni prodotte in sede ricorsuale (segnatamente il rapporto 20 marzo 2018 della dr.ssa __________, i rapporti 22 luglio 2014, 25 marzo 2015, 19 dicembre 2016 e 11 febbraio 2018 del Centro __________, nonché il referto radiologico 18 gennaio 2018 del Servizio di Radiologia del __________ ed infine il rapporto 26 febbraio 2018 del __________; doc. B- H) – emerge effettivamente la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti specialistici di natura reumatologica onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa la situazione invalidante dell’assicurato;

  • in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

  • nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda ad una valutazione reumatologica come indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettate le eventuali necessarie valutazioni economiche, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;

  • secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l'esito della vertenza le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

  • stante l’esito del gravame, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 2’000.--, ciò che rende priva d’oggetto la domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 2 marzo 2018 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 2’000.-- per ripetibili (IVA Inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni

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