Raccomandata
Incarto n. 32.2018.44
cr
Lugano 19 giugno 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 marzo 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - in data 22 agosto 2012 RI 1, nata nel 1953, attiva in qualità di barista-cameriera in misura di 25 ore alla settimana, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “lombalgia su ernia discale L4-L5”.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 9 febbraio 2015, poi confermato con decisione del 22 aprile 2015, l’Ufficio AI, ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera di invalidità (grado AI del 74%) dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità del 26%, insufficiente per potere continuare a ricevere delle prestazioni.
Con STCA 32.2015.89 del 6 giugno 2016, questo Tribunale ha annullato la decisione dell’amministrazione, con rinvio degli atti all’UAI al fine di procedere ad ulteriori accertamenti;
Con decisione del 15 marzo 2018, l’Ufficio AI, dopo avere informato l’assicurata che “raggiungendo l’età ordinaria di pensionamento il 25 ottobre 2017, ha diritto ad una rendita dell’AVS dal 1° novembre 2017. La rendita d’invalidità assegnata finora è sostituita dalla rendita di vecchiaia”, ha indicato che l’ammontare totale della rendita intera a favore di RI 1 per il periodo dal 1° marzo 2013 al 31 ottobre 2017 è di fr. 63'338, da cui vanno dedotti un importo fr. 11'280 quale restituzione di rendita già versata dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2013 e un ammontare di fr. 13’573.60 da versare in compensazione a __________ per il periodo dal 1° marzo 2013 al 1° gennaio 2015, con un saldo finale a favore di RI 1 di fr. 38'384.40 (cfr. doc. A1 pag. 2);
Per tale ragione, ella ha chiesto che l’importo in questione le venga rimborsato (doc. I);
Per tali ragioni, nell’impossibilità di potere notificare una nuova decisione in sostituzione della precedente prima della trasmissione entro i termini assegnati della risposta di causa – avendo indicato la Cassa __________ di dovere attendere il rimborso da parte di __________ prima di procedere al rimborso nei confronti dell’assicurata - l’Ufficio AI ha chiesto al TCA l’accoglimento del ricorso di RI 1 (doc. III);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
oggetto del contendere è la questione di sapere se l’Ufficio AI abbia dedotto in compensazione per due volte, oppure no, l’importo di fr. 11'280 dall’ammontare complessivo delle rendite di invalidità arretrate dovute all’assicurata per il periodo compreso fra il 1° marzo 2013 e il 31 ottobre 2017;
giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
L'art. 85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:
" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.".
La citata disposizione di legge, in essere dal 1994, non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Va qui evidenziato che per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti);
con la decisione impugnata, l’Ufficio AI ha stabilito che all’assicurata spettano, quali rendite d’invalidità arretrate per il periodo dal 1° marzo 2013 al 31 ottobre 2017, una volta effettuate le compensazioni del caso, fr. 38'384.40 (cfr. doc. A1 pag. 2);
il patrocinatore della ricorrente ha contestato tale ammontare complessivo, rilevando che l’amministrazione ha effettuato due volte la compensazione dell’importo di fr. 11'280, che deve pertanto essere restituito all’interessata. In tal modo, le rendite d’invalidità arretrate da riconoscere all’assicurata sono da quantificare in fr. 49’664;
preso atto delle contestazioni ricorsuali, l’Ufficio AI, dopo avere chiesto dei chiarimenti alla Cassa di compensazione, con la risposta di causa ha proposto al TCA di accogliere il ricorso dell’assicurata;
con presa di posizione del 22 maggio 2018, la Cassa __________ ha confermato all’Ufficio AI quanto sostenuto dall’avv. RA 1, rispondendo che:
" (…)In passato il vostro Ufficio aveva già accordato una rendita intera d’invalidità per il periodo dal 1.3.2013 al 31.12.2013 a favore della nostra assicurata. Prima di emettere la decisione, la nostra Cassa di compensazione aveva già inviato una domanda di compensazione a __________, la quale aveva richiesto una compensazione di CHF 11'280.00. Tale rendita è stata accordata con decisione del 22.4.2015.
Dopo una nostra verifica con la __________ questi ultimi ci hanno confermato che in effetti la domanda di compensazione è stata erroneamente effettuata doppia.
Per questo motivo la nostra Cassa di compensazione provvederà alla correzione della decisione del 15.03.2018. Non appena la __________ ci avrà rimborsato l’importo ricevuto a torto di CHF 11'280.00, tale importo sarà rimborsato alla nostra assicurata, signora RI 1.” (Doc. VIII);
alla luce di questa presa di posizione della Cassa di compensazione, il TCA ritiene che, come proposto dall’UAI, il ricorso vada accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione affinché corregga la decisione impugnata, riconoscendo all’assicurata l’importo di fr. 11'280 dedottole a torto dall’ammontare complessivo delle rendite di invalidità arretrate che le spettano;
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI;
vincente in causa, la ricorrente ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti