Raccomandata
Incarto n. 32.2018.43
BS/sc
Lugano 29 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 febbraio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1975, da ultimo attivo quale muratore, nel marzo 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni a seguito di un incidente in moto occorsogli il 27 dicembre 2012 (doc. 3 inc. AI), che è stato preso a carico dalla __________.
1.2. Dopo aver acquisito gli atti dalla __________, con decisione del 30 marzo 2015 (preavvisata il 3 novembre 2014) l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 2013. Allineandosi all’assicuratore contro gli infortuni, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA l’amministrazione ha ridotto la prestazione del 40% per colpa grave poiché “l’incidente della circolazione è avvenuto con guida in stato di coscienza alterata” (cfr. motivazioni in doc. 74 inc. AI).
Il ricorso contro la succitata decisione è stato dichiarato irricevibile in quanto tardivo con STCA 32.2015.84 del 21 maggio 2015 (doc. 77 inc. AI).
1.3. Stabilizzatasi la situazione medica, nel novembre 2015 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita. Facendo riferimento alla decisione 14 novembre 2016 della __________ (doc. 174 inc. LAINF), con pronunzia del 16 febbraio 2018, preavvisata il 27 novembre 2017, l’amministrazione ha ridotto la rendita a metà per un grado d’invalidità del 59%, confermando la riduzione del 40% ai sensi dell’art. 21 cpv.1 LPGA (doc. 105 inc. AI).
1.4. Avverso la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, insorge dinanzi al TCA postulando la continuazione dell’erogazione della rendita intera. In via subordinata egli chiede la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di accertamenti d’ordine medico. L’insorgente contesta in particolare la riduzione del grado d’invalidità basato sulla decisione della __________, facendo presente che secondo giurisprudenza non vi è più un obbligo da parte dell’AI di allinearsi alle decisioni dell’assicuratore contro gli infortuni nel caso in cui l’affezione sia dovuta unicamente ad un trauma. Il ricorrente sostiene inoltre che rispetto alla decisione del 30 marzo 2015 dell’Ufficio AI il suo stato di salute è rimasto perlomeno stazionario, motivo per cui una revisione della rendita non è giustificata. L’assicurato ritiene inoltre sproporzionata la riduzione della rendita, oltre a quella già in vigore ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA e qui contestata, vista la sua condizione di paraplegico dovuta al noto incidente della circolazione, che richiede un continuo aiuto da parte di terzi.
1.5. Con la risposta di causa del 18 aprile 2018 (doc. IV) l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. L’amministrazione rileva in primo luogo che al momento della precedente decisione del 30 marzo 2015 la situazione medica non era stabilizzata dovendo l’assicurato seguire ancora delle cure. Solo in seguito l’amministrazione ha potuto procedere alla revisione della rendita che ha portato alla riduzione della prestazione da intera a metà. Trattandosi esclusivamente di affezioni infortunistiche, l’Ufficio AI precisa di essersi fondato sulla decisione 14 novembre 2016 della __________, tenendo in particolare conto della valutazione medica ivi contenuta. In merito all’invalidità, sebbene l’AI non sia vincolata alla valutazione operata dall’assicuratore contro gli infortuni, l’amministrazione ha evidenziato di aver comunque fatto proprio il grado d’incapacità al guadagno valutato dalla __________.
1.6. Con scritto del 5 settembre 2018 l’assicurato contesta anche l’ammontare del reddito da valido definito dall’Ufficio AI sulla base della decisione 14 novembre 2016 della __________, rilevando che quest’ultima non è ancora cresciuta in giudicato, avendo egli inoltrato un’opposizione che non è ancora stata evasa (VI).
1.7. Prendendo posizione in merito al succitato scritto, con osservazioni 21 settembre 2018, l’Ufficio AI rileva che il reddito da valido utilizzato corrisponde a quanto dichiarato dall’ex datore di lavoro e che si presuppone la correttezza del dato ricevuto. Rileva inoltre che rivedrebbe la propria decisione qualora la __________ dovesse accogliere le contestazioni dell’assicurato (VIII).
1.8. Con scritto 11 febbraio 2019 questo Tribunale ha chiesto alla __________ se nel frattempo sia stata emessa una decisione sull’opposizione 15 dicembre 2016 inoltrata dall’assicurato contro la decisione 14 novembre 2016 ed eventualmente di inviarne copia oppure di comunicare i tempi previsti per la conclusione della procedura. All’assicuratore contro gli infortuni è stato parimenti chiesto di trasmettere copia di due documenti non contenuti negli atti LAINF (apprezzamento medico del 3 ottobre 2016 e nota telefonica 20 luglio 2016 dell’ex datore di lavoro dell’assicurato) (X).
1.9. Dopo numerosi solleciti, con scritto 23 aprile 2019 l’incaricato della SUVA ha trasmesso un CD con gli atti di causa (XIV).
1.10. Con lettera 25 aprile 2019 il TCA ha inviato alle parti copia degli atti __________ non presenti negli atti di causa, ma figuranti nel CD, per una presa di posizione (XV). Le osservazioni dell’Ufficio AI sono del 9 maggio 2019 (XVI), quelle del ricorrente del 15 maggio 2019 (XVII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita da intera a metà.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Va ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).
Il principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).
2.5. Nel caso concreto va ricordato che nella precedente decisione 30 marzo 2015 l’Ufficio AI, fondandosi sulla documentazione della __________, aveva ritenuto giustificato riconoscere un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività a decorrere dalla data dell’incidente (27 dicembre 2013), motivo per cui l’assicurato era stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° dicembre 2013, ossia alla scadenza dell’anno di attesa (cfr. doc. 74 inc. AI). In sede di risposta l’amministrazione ha giustamente rilevato che in quel momento la situazione medica non era ancora stabilizzata dovendo l’assicurato seguire ancora delle cure (cfr. in tal senso la dichiarazione 25 febbraio 2015 in doc. 78 inc. LAINF).
Stabilizzatasi la situazione dal punto di vista medico, ritenuto che non vi sono affezioni extra-infortunistiche, per definire la residua capacità lavorativa dell’assicurato l’Ufficio AI ha fatto riferimento all’apprezzamento medico del 7 giugno 2016 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore attivo presso la __________, il quale ha rilevato:
" (…)
Motivo della sottoposizione
Il caso mi viene sottoposto dall’amministrazione per definizione dell’esigibilità e IMI.
Decorso secondo gli atti
L’esigibilità viene redatta in base alla lettera d’uscita della Clinica di __________ dove l’assicurato è stato ricoverato dal 09.05.2016 al 13.05.2016.
Apprezzamento
Si tratta di un assicurato paraplegico che si sposta in sedia a rotelle che può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg e spesso pesi fino a 10 kg. Non può sollevare pesi superiori al 10 kg. Può sollevare molto spesso persi oltre i 5 kg pur rimanendo sulla sedia a rotelle.
Molto spesso può fare lavori leggeri e di precisione. Talvolta anche lavori medi ma mai più lavori pesanti e molto pesanti.
Molto spesso può fare lavori che comportano la rotazione della mano.
Talvolta spesso può fare lavori che comportano la rotazione della mano.
Talvolta può fare lavori sopra la testa ma sempre della posizione seduta sulla sedia a rotelle.
Talvolta può fare lavori che comportano la rotazione. Spesso può mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti ma mai più la posizione in piedi/inclinata in avanti. Non può mai effettuare lavori in posizione inginocchiata con ginocchia in flessione.
Molto spesso può mantenere la posizione seduta ma mai più la posizione in piedi.
Per quanto riguarda gli spostamenti questi possono essere fatti soltanto con l’uso della sedia a rotelle. L’uso delle due mani è possibile.” (pag. 387 inc. LAINF)
Chiamato dal funzionario incaricato a quantificare il grado d’abilità in considerazione delle limitazioni suesposte, con annotazioni 5 ottobre 2016 il dr. med. __________, specialista in chirurgia della __________, ha risposto: “seguendo un criterio europeo circa la mobilizzazione dei carichi e l’incremento della muscolatura vertebrale (NIOSH) e quelle delle principali Società scientifiche di Medicina del Lavoro si considera 50% con pause di 10 minuti ogni ora per l’esigibilità decritta nell’apprezzamento” (XIV doc. 338 atti __________).
Orbene, secondo questa Corte la succitata valutazione non è sufficientemente dettagliata per costituire un valido e definitivo fondamento ai fini della definizione del grado della capacità lavorativa. Del resto a tal riguardo agli atti non vi è alcuna presa di posizione da parte del SMR.
In questo senso gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché accerti in modo convincente la residua capacità lavorativa dell’assicurato, eventualmente facendo riferimento alla __________, la quale non ha (ancora) proceduto ad emettere una decisione sull’opposizione 15 dicembre 2016 (cfr. elenco atti aggiornato al 23 aprile 2019 in doc. XIV).
2.6. Per quel che concerne l’aspetto economico, va rilevato che il reddito da valido di fr. 61'841.-- esposto nella decisione 14 novembre 2016 della __________ è stato fatto proprio dall’Ufficio AI. Dagli atti LAINF risulta come tale importo sia frutto di un accertamento telefonico fatto dal funzionario incaricato presso l’ex datore di lavoro relativo al salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2016 (XIV/doc. 334). A tal proposito con scritto 5 settembre 2018 inviato alla __________, con copia al Tribunale (VI), l’assicurato ha evidenziato:
" (…) L’assicurato, al momento dell’evento traumatico, era alle dipendenze della __________, dal 27 agosto 2010 quindi da ca. 2,5 anni. Egli però, in precedenza aveva già lavorato presso la __________ sin dall’anno 2001. Il suo salario ammontava a CHF 4'708 e risultava inquadrato, quale lavoratore edile senza qualifica, nella categoria C. Dunque si trattava di un importo superiore al minimo previsto nella categoria C, ma leggermente inferiore alla categoria B.
Tuttavia, il CCL per le pavimentazioni stradali valido nel Canton Ticino, 2008-2010, sempre prorogato fino ad oggi, che ha lo scopo di completare le disposizioni del CNM (cfr. sito cpedilizia), ispirandosi a quanto già prevedeva il CNM, dispone che i lavoratori con conoscenze professionali, come il caso in esame, ma senza certificato professionale, dopo 3 anni di attività in un cantiere svizzero, vengono assegnati alla categoria B e pertanto messi al beneficio almeno del minimo salariale previsto in questa classificazione. La disciplina disposta dal CCL, non è derogabile, salvo quei casi particolari (nella prassi piuttosto rari) che vanno sottoposti preventivamente al vaglio della commissione paritetica per approvazione, e quindi il passaggio alla categoria B rappresenta di fatto un automatismo. D’altro canto, anche la giurisprudenza ha avuto modo in passato di occuparsi della casistica nell’ambito del CNM laddove il vincolo è meno stringente del CCL per le pavimentazioni stradali (cfr. ATF 4C.429/1999).
In buona sostanza, se l’assicurato non fosse divenuto invalido, nell’anno 2016 egli dal suo datore di lavoro, avrebbe dovuto essere classificato in classe B, con il salario mensile di CHF 4'918 da moltiplicare per 13 mensilità, rispettivamente 63'934. (…)” (doc. VI/1)
Va del resto fatto presente che in data 17 aprile 2013 l’ex datore di lavoro aveva dichiarato un salario per quell’anno di fr. 61'516.- (doc. 13 inc. AI).
Ora, a mente del Tribunale il succitato accertamento telefonico non è sufficiente, tantomeno convincente. È poco verosimile che il salario dal 2013 al 2016 sia aumentato di poco più di fr. 300.-- all’anno. Inoltre, le considerazioni fatte dall’assicurato in merito al CCL sono pertinenti. Nondimeno va ricordato che il salario da valido, come pure quello da invalido, dev’essere aggiornato sino al febbraio 2018 che corrisponde al momento dell’emissione della decisione impugnata. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii).
Ne consegue che anche su questo punto la fattispecie necessita di un accertamento.
Infine, va precisato che la riduzione ex art. 21 cpv. 1 LPGA della prestazione, oggetto della precedente pronunzia del 30 marzo 2015, non può essere analizzata essendo la stessa decisione cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.2). Per completezza va comunque fatto presente solo in caso d’interruzione del nesso causale tra il crimine o delitto commesso intenzionalmente e l’evento assicurato provocato o aggravato la riduzione della prestazione può essere annullata, ad esempio a seguito dell’insorgenza di una nuova affezione invalidante (cfr. a tal riguardo: Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 7-7b, n. 39, pagg.95 e 96, Kieser, ATSG –Kommentar, 2015, art. 21 n. 21, pag. 308), ciò che, come visto, non è il caso in esame.
2.7. Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, trattandosi di completare un accertamento lacunoso della fattispecie da parte dell’amministrazione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati a quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi 2.5 e 2.6.
Ne consegue che il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
2.8. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 16 febbraio 2018 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- per ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti