Raccomandata
Incarto n. 32.2018.4
BS
Lugano 17 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 27 dicembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 27 dicembre 2017 l’Ufficio AI ha posto RI 1, nato il __________ 1965, al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) di fr. 1'633.-- al mese con effetto dal 1° ottobre 2017. La prestazione è stata determinata tenendo conto di una scala (massima) di rendita 44 e di un reddito annuo medio determinante di fr. 35'250.--.
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente tempestivo ricorso chiedendo implicitamente una rendita d’importo maggiore. Contestando l’importo della rendita, egli sostiene come l’ammontare della stessa (fr. 1'633.-- al mese) sia troppo basso rispetto al salario (circa fr. 2'700.-- in media) che percepiva prima dell’invalidità. Rileva inoltre di dover far fronte a numerose spese.
1.3. Con la risposta di causa, spiegando il calcolo dell’importo della rendita, l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita intera spettante all’insorgente dal 1° ottobre 2017.
2.3. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.4. Nella fattispecie concreta l’assicurato contesta l’importo della rendita versata in quanto ritenuto troppo basso.
In primo luogo va precisato quanto segue.
Secondo l’art. 37 LAI l'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS.
Giusta l’art. l’art. 34 LAVS, che regola il calcolo e l’importo della rendita completa, la rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite): a. una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita); b. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita) (cpv. 1).
Sono applicabili le disposizioni seguenti: a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600; b. se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600 (cpv. 2).
L'importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo (cpv. 3).
L'importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo (cpv. 4).
L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 1175 franchi corrisponde a un indice delle rendite di 213,6 punti (cpv. 5).
Ne discende che l’importo della rendita non corrisponde all’ultimo reddito (o percentuale dello stesso) percepito prima dell’insorgenza dell’invalidità. I criteri per fissare l’importo della rendita sono infatti fissati dalla legge.
2.5.
2.5.1. Dall’esame degli atti (in particolare i fogli di calcolo, pagg. 10 -16) della Cassa __________ (competente per eseguire il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) risulta che la stessa ha correttamente proceduto al calcolo della rendita fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assi-curato, ossia dal 1° gennaio 1986 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2016 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita). Durante questo periodo egli ha contribuito per 29 anni e 10 mesi, durata inferiore ai 31 anni agli assicurati della sua stessa classe di età. La lacuna contributiva è stata integralmente colmata con i 12 mesi di contribuzione del 1985 – anno del compimento del 20° anno di età – (art. 52b OAVS) e 2 mesi del 2017 anno della rendita (art. 52c OAVS). L’assicurato presenta quindi una durata contributiva completa, motivo per cui l’amministra-zione ha applicato la scala (massima) di rendita 44.
2.5.2. Per quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi iscritti nel conto individuale relativi al succitato periodo di contribuzione (1° gennaio 1986 – 31 dicembre 2016). Essendosi l’assicurato divorziato nel settembre 1996, va considerato che i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili del loro matrimonio sono stati ripartiti a metà (art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS), ma non quelli relativi all’anno del matrimonio (1989) e dello scioglimento dello stesso (1996) (art. 50b cpv. 3 OAVS).
Dalla somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione, tenuto conto della ripartizione dei redditi coniugali (1990 – 1995), del reddito di “gioventù” del 1985 e del contributo quale persona senza attività lucrativa per il 2016, è risultato un importo di fr. 1'004'363.-- che va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1986. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.000.
La somma dei redditi rivalutati (fr. 1'004'363.--) va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione (30 anni e 10 mesi), ciò che corrisponde ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 32'574.--.
Per ogni anno in cui l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi. Dal matrimonio è nata una figlia nel 1992. All’assicurato vanno pertanto attribuiti accrediti dal 1993 (anno susseguente la nascita) al 1995 (anno precedente il divorzio). Non gli è stato riconosciuto l’accredito per il 1996 (anno di scioglimento del matrimonio) non avendo ricevuto l’autorità parentale (cfr. art. 52f cpv. 2 OAVS). Va infine tenuto conto per le persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio l’accredito è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici educativi : durata di contribuzione computabile. Nel caso in esame per i 3 mezzi accrediti riconosciuti l’ammontare corrisponde a fr. 2'058.--.
Alla luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 35'250.-- (32’574 + 2’058; arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall’UFAS), per un importo mensile di rendita di fr. 1'633.-- (cfr. pag. 16 inc. Cassa), così come risulta esposto nella decisione contestata
2.5.3. In conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti