Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2018.26
Entscheidungsdatum
18.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.26

FC/sc

Lugano 18 dicembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 30 ottobre 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1965, da ultimo attiva quale ausiliaria domestica e babysitter, ha presentato una prima domanda di prestazioni nell’ottobre 2012. Con decisione del 12 maggio 2015 la richiesta è stata rifiutata avendo l’Ufficio AI stabilito un grado di invalidità del 38%.

Nel dicembre 2015 l'assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Effettuati i dovuti accertamenti (inclusa una perizia SAM), il 19 giugno 2017 l'Ufficio Al ha reso una decisione formale, preavvisata con progetto del 24 marzo precedente, poi sostituito da un nuovo progetto del 23 maggio 2017, con la quale ha riconosciuto un quarto di rendita d'invalidità dal 1. gennaio 2016, aumentata a intera (grado Al del 100%) dal 1. aprile 2016 limitatamente al 31 ottobre 2016. Al fine di rispettare il diritto di essere sentita dell'assicurata, l'Ufficio AI ha emanato un'ulteriore decisione, di analogo contenuto, il 30 ottobre 2017 in sostituzione di quella del 19 giugno 2017.

1.2. Avendo ricevuto nuova documentazione medica prima della crescita in giudicato della decisione, l’amministrazione ha sottoposto la stessa al SMR e al SAM e in seguito ha informato l’assicurata delle relative rispettive prese di posizione in data 2 febbraio 2018 (doc. III). Con scritto 19 febbraio 2018 l’assicurata ha confermato la sua intenzione di voler interporre ricorso al TCA (doc. IV), ragione per cui l’amministrazione ha trasmesso il ricorso presentato al TCA (doc. V). Su richiesta del giudice delegato, con scritto 13 marzo 2018 RI 1 ha inviato un complemento motivato al suo gravame (doc. VII).

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 ottobre 2016. Non è invece controversa l’attribuzione di un quarto di prestazione dal 1 gennaio al 30 marzo 2016 e di una rendita intera nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre 2016.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI prevede che nel caso sia l’as-sicurato a chiedere la revisione, l’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assi-stenza avviene al più presto a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre che se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

Sia peraltro osservato che per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

2.5. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

In particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Nella DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

L’Alta Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen

entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des

invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),

dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.

150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

  1. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
  2. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Ver-letzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid.

4.2, pag. 68)

Va qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine, in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.6. Nell’ambito della prima domanda di prestazioni l’amministra-zione si era essenzialmente basata su una perizia multidisciplinare fatta eseguire il 14 gennaio 2015 dal Servizio Accertamento Medico (SAM), per il quale, per le diagnosi con influsso sula capacità lavorativa di “Sindrome da disadattamento con reazione mista ansiodepressiva (ICD-10 F43.22), Possibile pregresso episodio depressivo di media gravità senza sintomi biologici (ultimo trimestre 2012?) attualmente in remissione; Gonartrosi a sin. e a ds, sindrome lombospondilogena cronica, sindrome cervicospondilogena cronica, clinicamente sospetta lesione del labbro acetabolare a sinistra” (doc. AI 63), dal 14 agosto 2012 l’assicurata era da considerare inabile nella misura completa nella sua attività lavorativa abituale come babysitter e aiuto domestico, del 50% in un’attività leggera adeguata e del 25% nelle mansioni consuete casalinghe (cfr. anche il rapporto del SMR del 19 gennaio 2015, doc. AI 64). Di conseguenza, operato il confronto dei redditi, con decisione del 12 maggio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha negato la concessione di una rendita stante un grado di invalidità del 38% (doc. AI 71).

Ricevuta nel dicembre 2015 una nuova domanda di prestazioni, in assenza di documentazione medica, con progetto di decisione del 29 dicembre 2015 l’amministrazione ha statuito la non entrata nel merito della richiesta. Considerata tuttavia la conseguente produzione di certificazioni dei curanti dell’as-sicurata, la quale aveva subito un intervento di protesi al ginocchio destro l’11 marzo 2016, l’amministrazione è entrata nel merito della richiesta di revisione e, dopo aver interpellato i curanti, ha ordinato una nuova perizia a cura del SAM. Dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 20 marzo 2017, risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici ambulatoriali svoltisi sull’arco di cinque giorni presso il centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Gonartrosi a sin. di media importanza a predominanza mediale:

  • protesi unicompartimentale 11.4.2016.

Gonartrosi a ds. di media importanza a predominanza mediale:

  • stato dopo meniscectomia mediale nel 2012;

  • protesi unicompartimentale 11.1.2016.

Sindrome lombospondilogena cronica.

Lieve sindrome cervicospondilogena cronica.

Fibromialgia.

Piedi piatti trasversi:

  • neuroma di Morton secondo spazio interdigitale a ds.;

  • stato dopo sclerotizzazione con alcool del neuroma di Morton del secondo spazio interdigitale a ds. il 29.7.2016.

Sindrome mista ansioso-depressiva.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Cefalea tensiva.

Stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale e tenosinovite stenosante del dito I a sin. gennaio 2006.

Stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale a ds. giugno 2008

Stato dopo intervento per tenosinovite stenosante del III dito della mano ds. maggio 2010.

Diverticolite.

Anamnesticamente sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado leggero (poligrafia notturna ottobre 2014).” (doc. AI pag. 353)

Visti tutti gli atti medici raccolti, dopo attenta valutazione degli esami e dei consulti specialistici, i periti hanno concluso che nell’attività da ultimo esercitata quale ausiliaria di pulizie e babysitter la capacità medico-teorica era da considerare nulla. Hanno quindi espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

" 8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

Conseguenze sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle patologie in ambito reumatologico e psichiatrico, mentre invece, come descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista neurologico vi è una capacità lavorativa piena.

Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente, con ripercussione sulla capacità lavorativa, descrive una gonartrosi bilaterale di media importanza a predominanza mediale e stato dopo intervento di impianto di protesi unicompartimentale in gennaio 2016 rispettivamente aprile 2016, una sindrome lombospondilogena cronica, una lieve sindrome cervico-spondilogena cronica, una fibromialgia, piedi piatti trasversi e stato dopo sclerotizzazione di un neuroma di Morton interdigitale a ds. in luglio 2016. Sulla base di queste patologie come babysitter e aiuto domestica l'A. resta totalmente inabile al lavoro in modo invariato rispetto alla precedente perizia SAM di gennaio 2015. La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta ai problemi residui alle ginocchia. Vi sono dunque difficoltà negli spostamenti e negli spostamenti ripetuti ma anche per mantenere la posizione eretta, nei movimenti di flessione-estensione delle ginocchia in carico e per la posizione inginocchiata. Vi è una lieve limitazione della capacità lavorativa che riguarda posizioni statiche molto prolungate e movimenti molto ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco anche in attività leggere a causa dei problemi che riguardano la colonna vertebrale. La fibromialgia, la stanchezza e l'insonnia che fanno parte di questo quadro clinico riducono leggermente il rendimento in qualunque attività.

Dal punto di vista psichiatrico la nostra consulente, con ripercussione sulla capacità lavorativa, descrive una sindrome mista ansioso-depressiva valutando un'incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 20% intesa come riduzione del rendimento. La diminuzione della capacità lavorativa giustificata dal fatto che l'A. appare sfumatamente depressa, ansiosa, facilmente affaticabile e stanca e fatica a recuperare le forze. Secondo la nostra consulente il quadro è nel complesso stabile rispetto alla valutazione del Dr. med. __________ di ottobre 2014, effettuata nell'ambito della precedente perizia SAM del 14.1.2015.

8.1.2 Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.

0%.

8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

0%.

8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Vedi sopra.

8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

8.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività abituale può essere considerata valida?

Per l'attività da ultimo esercitata di babysitter e aiuto domestica la valutazione della capacità lavorativa è rimasta invariata (nella misura dello 0%) dalla precedente perizia interdisciplinare del 14.1.2015 effettuata presso il SAM fino ad oggi e continua.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e Se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Secondo il nostro consulente in reumatologia l'A è in grado di svolgere attività leggere, ergonomiche e variate, prevalentemente sedentarie ma che possano richiedere anche brevi spostamenti a piedi in modo ripetitivo. Queste attività devono essere ben attrezzate da un punto di vista ergonomico. ln un'attività adatta l'A. è abile al lavoro nella misura del 50% e vi è cioè una diminuzione del

rendimento riferita a una piena capacità lavorativa del 50%. Le risorse fisiche sono descritte in dettaglio alla fine del consulto reumatologico. Dopo il primo

intervento chirurgico al ginocchio ds. dell'11.1.2016 e il successivo intervento al ginocchio sin. dell'11.4.2016 l'A. è inabile al lavoro al 100% per qualunque attività durante tre mesi. In seguito, in attività leggere e adatte, l'A. è inabile al lavoro nella misura del 50% (diminuzione del rendimento). La situazione ä invariata rispetto alla precedente valutazione.

Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista neurologico vi è una capacità- lavorativa piena anche in altre attività senza limitazioni, mentre dal punto di vista psichiatrico l'A. è ritenuta abile nella misura dell'80% anche in altre attività teoricamente esigibili compatibili con il quadro somatico e il livello culturale dell'A.

Riprendendo quanto già descritto nella precedente perizia SAM, sulla base della patologia pneumologica l'A. è ritenuta in grado di svolgere qualsiasi attività fisica da leggera a severa con riservata non idoneità per lavori con elevata attenzione (autiste professionale). Come già nella precedente perizia interdisciplinare del 14.1.2015 effettuata presso il SAM di Bellinzona, le incapacità lavorative descritte dai vari consulenti non vengono sommate, integrandosi vicendevolmente con compensazioni reciproche essendo tutte all'origine di una riduzione del rendimento con rallentamento d'esecuzione e diminuita caricabilità.

9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale

oppure in ore al giorno.

In considerazione di quanto descritto al punto 9.1.1, l'attuale capacità lavorativa globale in attività adeguata è. considerata nella misura del 50%.

9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Va inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Eventuali pause supplementari sono già state conteggiate nella valutazione complessiva della capacità lavorativa.

9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

Come descritto dai consulenti la situazione (e quindi anche la valutazione della capacità lavorativa) è rimasta invariata rispetto alla precedente perizia interdisciplinare SAM del 14.1.2015. in un'attività adatta allo stato di salute dalla perizia SAM del 14.1.2015 vi è una capacità lavorativa globale nella misura del 50%, dopo il primo intervento chirurgico al ginocchio ds. del 1.1.2016 e il successivo intervento al ginocchio sin.dell'11.4.2016 l'A. è inabile al lavoro al 100% per qualunque attività durante tre mesi: In seguito, in attività adatte, l'A. è inabile al lavoro nella misura del 50%.

9.1.4 Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse funzioni.

Dal punto di vista medico-teorico globale nella misura del 100%.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?

Secondo la nostra consulente in psichiatrica simili provvedimenti al momento non appaiono né indicati né utili. In ogni caso bisognerà tenere conto dei limiti funzionali descritti soprattutto in ambito reumatologico.

9.2.2 ln caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)? Vale da subito.

9.2.3 Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico? Vedi sopra.

9.2.3.1 I problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso? Se si, in che misura?

Si.

9.2.4 Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Come descritto dai consulenti la situazione (e quindi anche la valutazione della capacità lavorativa) è rimasta invariata rispetto alla precedente perizia interdisciplinare SAM del 14.1.2015. In un'attività adatta allo stato di salute dalla perizia SAM del 14.1.2015 vi è una capacità lavorativa globale nella misura del 50%, dopo il primo intervento chirurgico al ginocchio ds. dell'11.1.2016 e il successivo intervento ai ginocchio sin.dell'11.4.2016 l'A. è inabile al lavoro al

100% per qualunque attività durante tre mesi. In seguito, in attività leggere e adatte, l'A. è inabile al lavoro nella misura del 50% (diminuzione del rendimento). Nell'attività da ultimo esercitata vi è un'incapacità lavorativa totale dalla perizia SAM del 14.1.2015 fino ad oggi e continua. Secondo il nostro consulente in reumatologia vi è un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento al lavoro.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Come giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?

Dagli elementi raccolti non sembrano emergere indizi per un'insufficiente aderenza terapeutica dell'A.

9.3.2 Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?

La nostra consulente in psichiatria ritiene che il dato attuale sia poco modificabile con una terapia farmacologica, appare in effetti stabilizzato da anni nelle sue stigmate: la prognosi è ritenuta al momento positiva.

Secondo il nostro consulente in reumatologia non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute e non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine.

9.3.3 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di motivazione dell'A.?

Vedasi riposta al quesito precedente 9.3.2. (…)” (doc. AI 93/p. 359-363)

Le conclusioni della perizia sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto finale del 22 marzo 2017, nel quale, ammessa una sostanziale conferma delle conclusioni della precedente perizia SAM del 14 gennaio 2015, ha quindi concluso per la persistenza sia dell’inabilità lavorativa nell’attività abituale del 100%, sia dell’abilità del 50% in un’attività leggera adeguata, salvo un’intercorrente inabilità lavorativa completa in ogni attività lavorativa a seguito della posa di impianti di protesi parziale a entrambe le ginocchia avvenuti in data 11 gennaio e 11 aprile 2016, con decorso non soddisfacente. A motivo di queste operazioni andava riconosciuta un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dall’11 gennaio all’11 luglio 2016, momento a partire dal quale la capacità in attività adatte era ripristinata nella misura del 50%, come da risultanze della precedente valutazione SAM del 14 gennaio 2015 (doc. AI 95). Il progetto di decisione è quindi stato sostituito da un nuovo progetto del 24 marzo 2017 (poi sostituito da un ulteriore analogo progetto del 23 maggio 2017), con il quale all’assicurata è stato riconosciuto un quarto di rendita d'invalidità dal 1.gennaio 2016, aumentata a intera (grado Al del 100%) dal 1.aprile al 31 ottobre 2016 (doc. AI 97, 104). Contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione, l’assicurata ne ha contestato le conclusioni, ritenendo di essere inabile in misura maggiore e producendo nuova documentazione medica, segnatamente un certificato di inabilità completa del dr. __________, generalista curante (doc. AI 100). La decisione è quindi stata resa in data 19 giugno 2017 (doc. AI 108). Tuttavia l’amministrazione, avendo realizzato che non erano stati rispettati i termini di audizione di 30 giorni, ha comunicato all’assicurata che avrebbe provveduto a rendere una nuova decisione, assegnandole un nuovo termine per produrre eventuale documentazione medica (doc. AI 112). Il curante dr. __________ ha quindi inviato all’amministrazione il 13 settembre 2017 uno scritto con il quale ha elencato le diverse problematiche della paziente alle ginocchia, alla gamba sinistra, alle mani, gomiti e piedi, per i quali era prevista una valutazione reumatologica (doc. AI 113). È quindi stata prodotta ulteriore documentazione medica, segnatamente un rapporto del dr. __________, reumatologo, del 21 settembre 2017, un certificato del dr. __________, chirurgo ortopedico, del 20 settembre 2017 e uno del dr. __________, chirurgo ortopedico, del 29 novembre 2016 (doc. AI 120). Sulla base anche della presa di posizione del SMR del 17 ottobre 2017, il 30 ottobre 2017 l’amministrazione ha quindi reso una nuova decisione, analoga a quella del 19 giugno 2017, concludendo:

" (…) abbiamo esaminato il diritto ad una rendita d'invalidità. I requisiti per l'attribuzione di una rendita risultano essere assolti. Le disposizioni legali che le competono si trovano in allegato. La nostra decisione si basa su questi presupposti.

La presente decisione viene intimata nel rispetto del diritto di essere sentito e al termine del periodo di audizione, trascorsi quindi oltre 30 giorni dal progetto d'assegnazione di rendita temporanea datata 23.05.2017.

Decidiamo pertanto:

A decorrere dal 01.01.2016 (art. 28 cpv. 1 LAI e cifra marginale 2017 e seguenti CIGI) lei ha diritto ad un quarto di rendita (grado del 40%), mentre dal 01.04.2016 (art. 88a cpv. 2 0AI) ha diritto ad una rendita intera (grado del 100%) per un periodo limitato fino al 31.10.2016 (art. 88a cpv. 1 0AI).

Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, il versamento della rendita può tuttavia avvenire unicamente a partire dal 01.06.2016, ossia sei mesi dopo il deposito della domanda di prestazioni d'invalidità presso l'Ufficio Al.

Esito degli accertamenti:

Con decisione del 12.05.2015 è stata rifiutata una prima richiesta di prestazioni d'invalidità in quanto il grado Al, definito al 38%, era inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Oggetto della presente valutazione è la nuova domanda di prestazioni da lei inoltrata in data 24.12.2015.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, ed in particolare dalla perizia pluridisciplinare eseguita presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2016 e nel mese di gennaio 2017, è stato possibile confermare la completa inabilità lavorativa nell'attività da ultimo esercitata quale babysitter e aiuto domestica. In attività adeguate allo stato di salute e rispettose di tutte le limitazioni funzionali è pure stata confermata la medesima esigibilità lavorativa determinata in precedenza, ossia del 50% (da intendersi come diminuzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa).

Unicamente nel periodo dall'11.01.2016 all'11.07.2016 è oggettivata una totale inabilità lavorativa in tutte le attività a causa dei due interventi chirurgici subiti alle ginocchia.

Dall'11.07.2016 (a distanza di tre mesi dall'ultimo intervento chirurgico) la sua capacità lavorativa in attività adatte è ripristinata al 50% come in precedenza.

Dal profilo medico, la situazione, e quindi anche la valutazione della capacità lavorativa, rimasta invariata rispetto alla precedente perizia pluridisciplinare SAM del 14.01.2015.

In considerazione di quanto sopra esposto insorge pertanto il diritto ad una rendita d'invalidità per un periodo limitato, causato dall'incapacità lavorativa e di guadagno totale dovuta ai due interventi chirurgici.

Tenuto conto del grado d'invalidità del 38% precedentemente definito, in applicazione del calcolo della media retrospettiva (cifra marginale 2017 e seguenti della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI)), l'anno di carenza con inabilità media di almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI) viene raggiunto a far capo dal 01.01.2016.

Lei ha quindi diritto dapprima ad un quarto di rendita d'invalidità dal 01.01.2016, mentre dal 01.04.2016 (art. 88a cpv. 2 OAI) la rendita viene aumentata ad intera per un periodo limitato al 31.10.2016 (art. 88a cpv. 1 0AI). Il versamento della rendita decorrere invece dal 01.06.2016, in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI.

In seguito la rendita deve essere soppressa, in quanto, con una situazione sovrapponibile a quanto determinato precedentemente agli interventi chirurgici alle ginocchia, il grado d'invalidità è ripristinato al 38%.

Come indicato nella precedente decisione Al del 12.05.2015, non vi sono le premesse per intraprendere una riqualifica professionale. Il nostro Ufficio rimane tuttavia a disposizione, su esplicita richiesta scritta, per valutare il diritto a misure di aiuto al collocamento.

Procedura d'audizione

A seguito del nostro scritto del 04.09.2017 lei ha provveduto a farci pervenire nuova documentazione medica.

stato quindi prodotto agli atti uno scritto del Dr. med. __________ del 13.09.2017, il rapporto del Dr. med. __________ dell'__________ datato 29.11.2016, il rapporto del Dr. med. __________ datato 21.09.2017, il rapporto del Dr. med. __________ dell'Ospedale __________ di __________ datato 20.09.2017.

La succitata refertazione medica è stata convenientemente sottoposta al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale, il quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già precedentemente consultati. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata antecedentemente in modo approfondito.

In assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute rimangono valide le conclusioni peritali SAM.

Il contenuto del progetto d'assegnazione di rendita temporanea del 23.05.2017, merita piena conferma.

Per quanto concerne il diritto alla prestazione pecuniaria si conferma il versamento effettuato come da decisione del 19.06.2017.” (doc. AI 122)

Prima della crescita in giudicato della decisione l’assicurata ha fatto pervenire certificazioni del dr. __________ del 30 novembre 2017, del dr. __________ del 31 gennaio 2017 (visita di decorso), del 11 aprile e 5 settembre 2017, del dr. __________ (chirurgo ortopedico) del 13 ottobre 2017 (cfr. al consid. 2.8.2). Questa documentazione è stata sottoposta al medico SMR, il quale non ha ritenuto che la stessa documentasse una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla situazione presente in occasione della perizia SAM (doc. AI 125). La stessa è nondimeno stata sottoposta al SAM, il quale, con complemento del 26 gennaio 2018, ha confermato che la stessa non apportava elementi tali da modificare le conclusioni della perizia interdisciplinare del 20 marzo 2017 (doc. AI 128; cfr. nel dettaglio al consid. 2.8.2).

Queste conclusioni sono state fatte proprie dal medico SMR con Annotazione del 30 gennaio 2018 (doc. AI 129).

In sede di ricorso la ricorrente ribadisce la sua contestazione della valutazione medica operata, producendo la documentazione sanitaria già agli atti.

2.7. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…) Per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)” (consid. 2 della STF 9C-524/2010)

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3). Per quanto riguarda la nuova giurisprudenza in materia di accertamento delle affezioni psichiche si rinvia a quanto già esposto al consid. 2.5, ove peraltro si ribadisca che con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.

2.8. Ritornando al caso concreto, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’interessata è stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.

2.8.1. Dal fascicolo risulta che il SAM ha considerato tutta la documentazione medica agli atti e ha precisato debitamente le ragioni per le quali se l’assicurata andava considerata inabile nell’attività di aiuto domiciliare e babysitter dall’agosto 2012, così come concluso nella precedente perizia del SAM del gennaio 2015, in un’attività leggera ed adeguata era invece da ritenere abile nella misura del 50%, fatto salvo un periodo di inabilità lavorativa totale in ogni attività dal gennaio al mese di luglio 2016 a seguito degli interventi di protesi alle ginocchia. Per il resto dal profilo medico la situazione e, quindi, anche la capacità lavorativa era rimasta invariata rispetto alla valutazione SAM del 14 gennaio 2015.

Tale conclusione va condivisa.

In effetti, per quanto riguarda l’aspetto reumatologico, l’assi-curata è stata valutata dal dr. __________, il quale già aveva peritato l’assicurata in occasione della perizia SAM del gennaio 2015. Dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico e la documentazione radiografica, il consulente ha posto la diagnosi di “gonartrosi bilaterale predominante al compartimento mediale”. Ha quindi riferito che la paziente era stata di recente sottoposta a un intervento di protesi unicompartimentale con buoni risultati per quanto riguardava il dolore di origine articolare, ma persistenti dolori periarticolari. Persistevano pure gli ulteriori dolori che riguardavano tutta la colonna vertebrale e sostanzialmente tutto il corpo. Per tale motivo egli condivideva in sostanza la diagnosi, posta dal dr. __________, di sospetta fibromialgia. La stessa poteva in effetti spiegare una certa insoddisfazione da parte della paziente riguardo ai risultati chirurgici, ma non doveva tuttavia “accelerare la necessità di ulteriori interventi come ad esempio l'impianto di una protesi totale alle 2 ginocchia o interventi di chirurgia spinale”. Era per contro auspicabile una terapia multidisciplinare del dolore. Sulla base di queste constatazioni il consulente ha valutato il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura dello 0% nell'attività da ultimo esercitata, ma del 50% in un'attività adatta allo stato di salute e del 100% come casalinga. Da queste approfondite considerazioni e conclusioni questo giudice non ha motivo di scostarsi.

Per quanto riferito alla sfera neurologica, il dr. __________, dopo aver descritto nel dettaglio l'anamnesi e lo stato clinico neurologico, ha osservato che l’assicurata presentava da almeno 10 anni dolori agli arti inferiori principalmente a livello delle ginocchia ma anche dei piedi. I sintomi non si associavano in ogni modo a deficit neurologici e l'esame neurologico complessivamente era normale. Era pure stato diagnosticato un neuroma di Morton al secondo spazio interdigitale al piede destro: questo aveva provocato nel corso del 2016 dolori alla punta del piede, poi tuttavia almeno in parte migliorati dopo un’infiltrazione locale. Attualmente non si rilevavano deficit sensitivi alle dita del piede, persistendo unicamente una dolenza locale alla pressione al metatarso distale al piede destro. Secondo il perito si trattava comunque di un reperto che non comportava limitazioni maggiori dal punto di vista funzionale ed era gestibile con scarpe che non provocano una pressione maggiore sulla punta del piede. Vi erano infine cefalee, d'intensità media, che si manifestavano molto spesso e, in assenza di altri elementi associati, potendosi quindi venir classificate come cefalee tensive. La loro evoluzione non comportava in ogni modo limitazioni funzionali della capacità lavorativa. Di conseguenza, sul piano neurologico, l’assicurata era da considerare abile al lavoro al 100%. Anche tali conclusioni, che peraltro la ricorrente nemmeno censura, sono convincenti e non prestano il fianco a critica alcuna.

Dal punto di vista psichiatrico, l’assicurata è stata valutata dalla dr.ssa __________, la quale, dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, ha rilevato che l’assicurata presentava una "struttura premorbosa poco differenziata”, ma comunque adeguata nell'interazione con l'interlocutore. Ricordato come l’assicurata nel 2009 avesse divorziato e interrotto l'attività lavorativa, ha rilevato come da questo momento fosse evidenziabile un progressivo peggioramento di sintomi algici a partenza dalle ginocchia. La perita ha quindi fatto riferimento a quanto attestato sia dalla dr.ssa __________ che dal dr. __________ quanto all’insorgenza dell’episo-dio misto, poi organizzatosi in un episodio depressivo di media qualità rilevato sin dalla presa a carico nel marzo 2013 da parte della dr.ssa __________. Il dr. __________, in occasione della valutazione nel 2014 per redigere la perizia su incarico del SAM, aveva dal canto suo evidenziato una remissione del quadro descritto dalla collega __________ e la sua evoluzione in un quadro misto ansioso-depressivo che a suo parere induceva un’inabilità lavorativa non superiore al 20% per la faticabilità soprattutto e quindi come difetto di rendimento. Secondo il perito da quel momento, quindi successivamente alla perizia del gennaio 2015, l’assicurata registrava un ulteriore miglioramento che l’ha del resto portata ad interrompere la presa a carico specialistica e la terapia antidepressiva. Secondo la perita quindi il quadro era quindi nel complesso stabile rispetto alla relazione del dr. __________ in sede di perizia SAM del gennaio 2015 e migliorato dall'ultima relazione della dr.ssa __________ del maggio 2014. Sulla base di queste constatazioni la consulente ha posto la diagnosi di una sindrome mista ansioso-depressiva e valutato l'attuale grado di capacità lavorativa nella misura dell'80% nell'attività da ultimo esercitata come pure in altre attività e del 100% come casalinga.

A tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. La dr.ssa __________, infatti, chiamata a stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, dopo averla visitata, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).

Alla luce di tali dettagliati consulti specialistici, il SAM ha concluso che la capacità lavorativa medico-teorica dell’assicurata nell’attività lavorativa precedentemente esercitata era da considerare nulla e questo a causa delle problematiche psichiatriche e reumatologiche, come del resto già concluso in sede di perizia SAM del gennaio 2015, successivamente alla quale la situazione era da considerare invariata. Per quanto riferito ad un’attività leggera ed adeguata, rispettosa delle limitazioni poste dal perito reumatologo, l’assicurata essendo segnatamente in grado di eseguire “attività leggere, ergonomiche e variate, prevalentemente sedentarie ma che possano richiedere anche brevi spostamenti a piedi in modo ripetitivo”, la capacità era da considerare del 50%, come diminuzione del rendimento. Tuttavia, dopo il primo intervento chirurgico al ginocchio destro dell'11 gennaio 2016 e il successivo intervento al ginocchio sinistro dell'11 aprile 2016 l'assicurata era da considerare inabile in misura completa e in ogni attività durante tre mesi, con successiva ripresa dell’abilità parziale al 50% in attività leggere e adatte (diminuzione del rendimento), con situazione invariata rispetto alla valutazione SAM del gennaio 2015. Ricordato come dal punto di vista neurologico non vi fosse inabilità alcuna e che da quello psichiatrico l’assicurata fosse da considerare abile nella misura dell'80% in attività teoricamente esigibili compatibili con il quadro somatico e il livello culturale, i periti hanno infine precisato che le incapacità lavorative descritte dai vari consulenti non erano sommabili, integrandosi vicendevolmente con compensazioni reciproche essendo tutte all'origine di una riduzione del rendimento con rallentamento d'esecuzione e diminuita caricabilità. Infine, per quanto riguardava lo sviluppo delle problematiche rispetto alla precedente perizia SAM del gennaio 2015 e, quindi, rispetto alla prima decisione con la quale l’ammini-strazione aveva rifiutato l’assegnazione di una rendita visto il grado di invalidità insufficiente (38%; doc. AI 71), la situazione era rimasta invariata, salvo il menzionato periodo di inabilità lavorativa totale dal gennaio al luglio 2016 a seguito degli interventi ai ginocchi (doc. AI 93).

Considerato come nell’ambito della prima decisione di rifiuto della rendita del 12 maggio 2015 l’amministrazione si era basata sulla perizia SAM del 14 gennaio 2015 che concludeva per un’inabilità totale nella sua attività lavorativa e del 50% in un’attività leggera adeguata (cfr. anche le conclusioni del SMR del 19 gennaio 2015, doc. AI 64), secondo il SAM non era intervenuto alcun un peggioramento, riservato unicamente il periodo transitorio di inabilità totale dal gennaio al luglio 2016. Questo TCA deve confermare le valutazioni peritali.

2.8.2. A tali conclusioni, che peraltro sono state confermate anche dal medico SMR nel rapporto finale del 22 marzo 2017 (doc. AI 95), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione SAM non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle ben motivate conclusioni della perizia SAM non è in effetti possibile scostarsi sulla base delle certificazioni prodotte dall’assicurata. Innanzitutto, nello scritto del 13 settembre 2017 il dr. __________, curante generalista, si limita ad elencare le diverse problematiche della paziente alle ginocchia, alla gamba sinistra, alle mani, gomiti e piedi, e segnala una prevista valutazione reumatologica (doc. AI 113). L’assicurata ha quindi prodotto un rapporto del dr. __________, reumatologo, del 21 settembre 2017 (segnalante la presenza di dolori diffusi con in primo luogo una fibromialgia generalizzata con una conseguente abilità lavorativa del 50% in un lavoro adatto), un certificato del dr. __________, chirurgo ortopedico, del 20 settembre 2017 (con le diagnosi di metatarsalgia al piede destro e gonalgia bilaterale in esisti di protesi alle ginocchia e con la prescrizione di nuovi plantari), un attestato del dr. __________, chirurgo ortopedico che aveva eseguito l’impianto delle protesi alle ginocchia nel gennaio e aprile 2016, del 29 novembre 2016 (controllo dopo protesi monocompartimentale ginocchio destro e sinistro e prescrizione di fisioterapia, assenza di versamento articolare).

Ora, tali certificati sono stati sottoposti per valutazione al dr. __________ del SMR, il quale, nell’annotazione del 17 ottobre 2017, ha concluso che “dall'attuale documentazione, in particolare dalla valutazione dr. __________, risulta prevalere la problematica fibromialgica oltre la problematica a livello delle ginocchia, patologie debitamente valutate in ambito SAM. In assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute rimangono valide le conclusioni peritali SAM” (doc. AI 120). A detta conclusione, motivata e basata su un’attenta analisi della situazione clinica, questo giudice non può che aderire, i succitati certificati non adducendo alcuna motivazione o alcun elemento che permettano in qualche modo di dipartirsi dalla valutazione del SAM.

Successivamente l’assicurata ha fatto pervenire ulteriori certificazioni del dr. __________ del 30 novembre 2017 (certificante un’inabilità lavorativa superiore all’80/90% anche in lavori leggeri), del dr. __________ del 31 gennaio 2017 (visita di decorso), del 11 aprile e 5 settembre 2017 (attestanti la continuazione dell’inabilità lavorativa totale successiva agli interventi di posa alle protesi sino alla fine di giugno rispettivamente sino a fine 2017), del dr. __________ (chirurgo ortopedico) del 13 ottobre 2017 (segnalante un’importante disequilibrio muscolare alla base dei fastidi lamentati e la prescrizione di fisioterapia). Questa documentazione è stata sottoposta al medico SMR, il quale non ha ritenuto che la stessa documentasse una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla situazione presente in occasione della perizia SAM del 20 marzo 2017 (doc. AI 125). Tale conclusione è stata condivisa senza riserve anche dal SAM, al quale le nuove certificazioni sono state sottoposte, in un complemento del 26 gennaio 2018 (che ha fatto capo al parere degli specialisti dr. __________ e dr. __________), nel quale ha affermato:

" Egregio collega,

in riferimento alla perizia medica interdisciplinare del 20.3.2017 effettuata presso il SAM di Bellinzona, il Servizio Medico Regionale nell'ambito delle osservazioni alla decisione dell'Ufficio Al del Canton Ticino del 30.10.2017 ci ha inviato della documentazione medica (rapporto del Dr. med. __________ del 30.11.2017, rapporto del Dr. med. __________ del 31.1.2017, 11.4.2017 e 5.9.2017, rapporto del Dr. med. __________ del 21.9.2017, rapporto del Dr. med. __________ del 13.10.2017, rapporto del Dr. med. __________ del 20.9.2017) chiedendo di esprimersi in merito. Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata ai nostri consulenti Dr. med. __________, specialista FMH reumatologia a __________ e Dr. med. __________, specialista FMH neurologie a __________ che con i loro rapporti dell'8.1.2018 rispettivamente 21.12.2017 ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

ll Dr. med. __________ nel suo rapporto dell'8.1.2018 scrive:

" La ringrazio per la Sua lettera del 20.12.2017 con la quale ci sottopone ulteriori atti sui quali prendere posizione.

Nel rapporto del Dr. __________ del 30.11.2017 vengono citati vari rapporti del Dr. __________ e un rapporto del Dr. __________. Vi è anche un rapporto del Dr. __________, capoclinica presso il servizio di ortopedia dell'Ospedale __________ di __________. È citato anche un rapporto del Dr. __________ del 21.9.2017 che conferma la diagnosi di fibromialgia e le altre diagnosi conosciute. Il Dr. __________ non è convinto che una protesi potrebbe dare risultati migliori quindi consigna una terapia con modulatore del dolore e antidepressivi e ritiene l'assicurata abile al lavoro nella misura del 50 % in attività adatte.

Riprendendo i rapporti ortopedici non trovo alcun elemento nuovo mentre la valutazione del Dr. __________ coincide con la mia anche per quanto riguarda la capacità lavorativa. Non vi è dunque alcun elemento che cambi la mia valutazione per l'ultima perizia pluridisciplinare SAM In accordo con il Dr. __________ anch'io non penso che un nuovo intervento chirurgico migliorerebbe la situazione e proporrei di interrompere il continuo invio della paziente a chirurghi ortopedici nella speranza di ottenere qualche miglioramento di questa situazione di dolore cronico e di compromissione biopsicosociale. Non è ambito dei chirurghi ortopedici."

Il Dr. med. __________ nel suo rapporto del 21.12.2017 scrive:

" In riferimento alla pratica concernente questa Assicurata ho preso atto della documentazione medica nel frattempo pervenuta.

Per quel che riguarda gli aspetti neurologici avevo esaminato la paziente il primo dicembre 2016 giungendo alle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di cefalea tensiva, neuroma di Morton al II spazio interdigitale al piede destro, dolori articolari alle mani e alle ginocchia non associati a deficit neurologici, stato da intervento per sindrome del tunnel carpale a destra nel 2008. I reperti constatati permettevano di affermare che non vi era diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

Abbiamo ora a disposizione una valutazione ortopedica del 13 ottobre 2017 dove viene posta la diagnosi di gonalgia residua in esiti di posa di protesi monocompartimentale interna ad entrambe le ginocchia.

Una valutazione reumatologica del Dr. __________ del 21.09.2017 riporta le diagnosi di fibromialgia generalizzata, gonartrosi bilaterale, stato dopo iniezione per neuroma di Morton al II spazio metatarsale e sindrome lombovertebrale cronica recidivante. L'esame neurologico descritto come normale.

Altre valutazioni in ambito chirurgico ed ortopedico del 20.09.2017 (Ospedale __________ di ), 31.01.2017, 11.04.2017e 05.09.2017 () confermano la presenza di stato dopo impianto di protesi ad entrambe le ginocchia, non riportano nuovi aspetti neurologici Infine vi è una lettera del Dr. __________ del 30.11.2017, che riprende principalmente gli aspetti concernenti le problematiche ortopediche alle ginocchia e la metatarsalgia al piede destro. Riferisce che vi sono dolori alle mani e un 'ipostenia alla mano destra, già operata anni fa per una sindrome del tunnel carpale e propone ev. una rivalutazione di quest'ultima. Si tratta anche in questo caso di un aspetto che era stato comunque preso in considerazione già alla valutazione del 1 dicembre 2016 e non vi erano elementi che facessero sospettare una recidiva di sindrome del tunnel carpale. Quanto riportato nella documentazione citata non fa sospettare un peggioramento rilevante di questa problematica, che comunque difficilmente porterebbe a definire un'incapacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

Penso dunque di poter concludere che la nuova documentazione non porta a modificare la valutazione neurologica e le conclusioni espresse nel rapporto concernete la visita del 01.12.2016."

In conclusione sulla base di quanto descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare del 20.3.2017 effettuata presso il SAM di Bellinzona.” (doc. AI 128)

Ora, tali allegazioni, ben motivate ed espresse dagli specialisti che avevano già accuratamente valutato l’assicurata, che prendono attenta posizione sulle – peraltro assai scarne e immotivate – allegazioni del curante e degli altri sanitari e sono state integralmente avallate e condivise anche dal medico SMR (cfr. Annotazione del 30 gennaio 2018, doc. AI 128), appaiono convincenti e meritano di essere confermate senza riserve.

Né del resto la ricorrente produce nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito SAM.

Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte dai medici curanti dell’insorgente non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni del SAM e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

Nel ricorso la ricorrente manifesta la sua contrarietà, ritenendo di essere inabile in misura maggiore di quanto concluso dall’amministrazione, limitandosi in sostanza ad un dissenso puramente soggettivo, non indicando in effetti chiaramente in che modo e in che misura le conclusioni tratte dal SAM (e dal SMR), nella perizia e nel complemento peritale, sarebbero errate. Del resto i mezzi di prova prodotti in questa sede sono documenti già agli atti e quindi già oggetto di puntuale valutazione del SAM.

All’assicurata va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all’emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465).

Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia SAM del 20 marzo 2017 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e il complemento del 26 gennaio 2018 così come gli affidabili pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 30 ottobre 2017 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurata va considerata inabile in misura totale nella sua attività lavorativa, ma abile nella misura del 50% in un’attività leggera adeguata, fatta eccezione per il periodo dall’11 gennaio all’11 luglio 2016 in cui l’idoneità lavorativa era da considerare nulla in ogni attività a motivo degli interventi di posa delle protesi alle ginocchia. Le conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi confermate. In sostanza, fatta eccezione per il peggioramento transitorio dall’11 gennaio all’11 luglio 2016, bisogna concludere che la situazione dell’assicurata non ha subito modifiche rilevanti rispetto a quanto accertato, sulla base della perizia SAM del 14 gennaio 2015, con la decisione di rifiuto di prestazioni del 12 maggio 2015, decisone cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 71).

Sia peraltro in questa sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).

2.9. Per quel che concerne l’aspetto economico - che in concreto è rimasto incontestato - considerato come, riservato il periodo dal gennaio al luglio 2016, la situazione valetudinaria così come le ripercussioni sulla capacità lavorativa siano rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla decisione del 12 maggio 2015, va nuovamente confermato il grado di invalidità del 38% definito in tale decisione, cresciuta incontestata in giudicato e quindi vincolante.

Per quanto concerne il periodo, dall’11 gennaio all’11 luglio 2016 nel quale è stata oggettivata una totale inabilità lavorativa in tutte le attività a causa dei due interventi chirurgici subiti alle ginocchia, ritenuto che successivamente (vale a dire a distanza di tre mesi dall'ultimo intervento chirurgico) la capacità lavorativa in attività adatte è ripristinata al 50% come in precedenza, a ragione l’amministrazione ha ammesso i presupposti per procedere ad una revisione della prestazione ai sensi dell’art. 17 LAI e, quindi, riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità per un periodo limitato, causato dalla transitoria incapacità lavorativa e di guadagno totale.

Tenuto conto del grado d'invalidità del 38% precedentemente definito, in applicazione del calcolo della media retrospettiva (cifra marginale 2017 e seguenti della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI)), a ragione l’amministrazione ha stabilito che l'anno di carenza con inabilità media di almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI) viene raggiunto a far capo dal 1. gennaio 2016. Di conseguenza, la decisione impugnata ha correttamente ammesso il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1. gennaio 2016 e, quindi, dal 1. aprile 2016 (art. 88a cpv. 2 OAI) ad una rendita intera per un periodo limitato al 31 ottobre 2016 (ovvero tre mesi dopo il ripristino, nel luglio 2016, della capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata con conseguente ripristino del grado d'invalidità del 38%; cfr. art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. al consid. 2.4).

In considerazione del fatto che la seconda domanda di prestazioni è stata presentata nel dicembre 2015, la prestazione può tuttavia venir versata solo dal 1. giugno 2016, in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI (che stabilisce che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA).

Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di causa, per complessivi fr. 500.--, vanno poste a carico dell'assicurata.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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