Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2018.222
Entscheidungsdatum
02.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.222

BS/sc

Lugano 2 aprile 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 novembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. __________, classe 1971, nel maggio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni.

Con una prima decisione del 14 novembre 2018 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una mezza rendita dal 1° dicembre 2017, oltre a due rendite per i figli (__________ e __________, nati il 2012 rispettivamente il 2017) avuti dall’unione coniugale con __________ (doc. 37 inc. CSC).

Mediante una seconda decisione dello stesso giorno, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato due rendite ordinarie per i figli naturali (__________ del 2000 e __________ del 2003) nati dalla relazione con RI 1, informando __________ che dal 1° dicembre 2018 le rendite verranno versate direttamente alla loro madre che ne ha fatta esplicita richiesta (doc. 38). Al padre sono stati attribuiti fr. 4'344.--, corrispondenti alle rendite retroattive per figli relative al periodo 1° gennaio 2017 - 30 novembre 2018 in attesa di essere poste in compensazione con rivendicazioni di terzi enti (doc. 39, 40 e 46), somma che è stata depositata su un conto transitorio.

1.2. Contro la seconda decisione del 14 novembre 2018 RI 1, rappresentata dalla sua legale, è tempestivamente insorta al TCA inoltrando un ricorso in lingua tedesca, tradotto, a seguito del decreto di traduzione 19 dicembre 2018, in italiano (III).

L’insorgente chiede che l’importo di fr. 4’344.-- le sia versato direttamente e non attribuito al padre, titolare della rendita d’invalidità principale. In sintesi essa sostiene che il padre dei figli non ha soddisfatto l’obbligo di mantenimento.

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, fondandosi sulla presa di posizione della Cassa __________ – competente per la determinazione ed il pagamento delle rendite (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b e c LAI), ha chiesto il rinvio degli atti per un completamento istruttorio volto in sintesi ad accertare se nel periodo in questione il titolare della rendita d’invalidità abbia ottemperato o meno all’obbligo di mantenimento dei figli __________ e __________.

1.4. Interpellata dal TCA, con scritto 21 gennaio (recte: marzo) 2019, la ricorrente ha dichiarato il proprio consenso al rinvio degli atti all’Ufficio AI. Rileva inoltre che qualora la richiesta di versamento a suo favore verrà accolta, il relativo importo sarà posto in compensazione con gli alimenti arretrati (X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Per l’art. 35 cpv. 3 LAI, i figli elettivi affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.

Giusta l’art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.

L’art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per figli, prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria (cpv. 1).

Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2).

Secondo il marg. 10010 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/AI valide dal 1. gennaio 2003 (stato 1. gennaio 2018), se dall'incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.

2.3. Ritornando al caso in esame, nella presa di posizione 15 febbraio 2019 la __________ ha illustrato la procedura seguita per accertare a chi versare retroattivamente le rendite per i figli __________ e __________, conviventi con la madre:

" (…) Con scritto del 28.09.2018 ed inviato in copia a __________, la __________ ha comunicato questa possibilità a RI 1. In particolare, la Cassa ha domandato le pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite in favore dei figli a partire dal 01.12.2017 (doc. 20).

Il 24.09.2018, __________ ha inviato, su richiesta della Cassa __________, il foglio complementare 2 alla richiesta di prestazioni nel quale riferisce di non vivere con i figli e che l’importo per il loro mantenimento si ammonta a CHF 1'100.-- mensile (ved. Doc. 25, pag. 1-3). L’interessato ha presentato l’estratto dei movimenti del suo conto bancario dal 20.09.2015 alla data di stampa (20.09.2018) da cui emerge che egli provvede ad un regolare versamento di CHF 1'100.-- mensile in favore dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’inserimento di Bellinzona (doc. 28).

Il 29.10.2018 (ved. Doc. 33, pag. 1-3) RI 1 ha fatto richiesta di ricevere personalmente le rendite per i figli rilevando che i figli vivono con lei. Dichiara di non ricevere alcun contributo alimentare per i figli. Produce copie degli atti di nascita (doc. 30, pag. 1-2) e dei certificati di residenza per i figli (ved. Doc. 33, pag. 7-9). (…) (doc. VIII/1)

Visto quanto sopra, la __________ ha (rettamente) evidenziato:

" (…) Alla luce delle circostanze di fatto esistenti nel momento in cui è stata emanata la decisione, la Cassa __________ non ha considerato a giusta ragione che il versamento retroattivo può avvenire integralmente al padre, __________, la situazione avrebbe dovuto essere chiarita segnatamente per il periodo dal 01.12.207 fino al 30.11.2018. Agli atti non figura la decisione di anticipo alimenti (o le decisioni di anticipo alimenti) dell’Autorità cantonale con la quale (le quali) l’interessato sarebbe tenuto a versare a RI 1 un importo mensile a titolo di mantenimento dei figli e che l’Ufficio precitato sia competente, nella fattispecie, per l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli, in virtù di una decisione di un’Autorità competente. (…)” (Doc. VIII/1)

Pertanto essa ha chiesto che:

" (…) In tali circostanze, non possiamo ritenere con certezza che l’obbligo di mantenimento sia adempiuto per il periodo precitato. Manca qualsiasi prova dell’avvenuto pagamento destinato al preciso scopo di contribuire al mantenimento dei figli per il periodo precitato. (Sottolineatura del redattore).

Stante quanto precede, considerata la necessità di effettuare un completamento d’istruttoria, la scrivente Cassa di compensazione richiede a codesto lodevole Tribunale di rinvio degli atti.” (Doc. VIII/1)

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Orbene, in queste circostanze emerge la necessità di acclarare meglio la questione a sapere se nel periodo in parola (1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018) il padre di __________ e __________, titolare della rendita d’invalidità principale, abbia effettivamente contribuito al mantenimento dei succitati figli. Tale accertamento è decisivo al fine di avvallare o meno il versamento retroattivo delle due rendite per figli direttamente alla madre. Trattandosi di un accertamento lacunoso, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda in tal senso, ciò su cui del resto le parti concordano.

Ne consegue l’annullamento della decisione contestata, mentre il ricorso va accolto.

2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.5. La ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 14 novembre 2018 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

  1. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati (e a Stefan Claus Meister, 6983 Magliaso) i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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