Raccomandata
Incarto n. 32.2018.22
FC
Lugano 1° aprile 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 gennaio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1960, ha beneficiato del diritto ad una rendita intera da settembre 2004 a ottobre 2005 (decisione dell’11 ottobre 20016, doc. AI 39). Una seconda domanda di prestazioni dell’aprile 2010 è stata respinta con provvedimento 29 febbraio 2012, cresciuto in giudicato (STCA 32.2012.86 del 26 aprile 2012; doc. AI 84, 87).
Nel giugno 2013 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni facendo valere – sulla base di nuova certificazione medica – un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 88-90). L’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda mediante una decisione del 18 novembre 2013 (doc. AI 109), che, contestata, è quindi stata annullata dal TCA con pronuncia dell’8 aprile 2014, con la quale gli atti sono stati rinviati all’amministrazione al fine del rispetto del diritto di essere sentito dell’assicurata (STCA 32.2013.220).
Con provvedimento 21 agosto 2014 l’Ufficio AI ha nuovamente deciso di non entrare nel merito della domanda di prestazioni del giugno 2013 (doc. AI 133). Tuttavia, nell’ambito della susseguente procedura ricorsuale, promossa dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, l’Ufficio AI ha comunicato di aver riesaminato la decisione impugnata in applicazione degli art. 53 cpv. 3 LPGA e 6 Lptca e di aver quindi reso, in data 25 settembre 2014, una nuova decisione corrispondente alle richieste della ricorrente e statuente quindi l’annullamento della decisione del 21 agosto 2014 e l’entrata nel merito della domanda di prestazioni. Il ricorso è quindi stato stralciato dai ruoli mediante pronuncia del 21 ottobre 2014 (STCA 32.2014.119; doc. AI 137).
1.2. Esperiti quindi gli accertamenti del caso, con decisione 16 novembre 2015, ritenendola dal maggio 2014 inabile all’80% in attività nell’ambito della ristorazione, ma abile al 50% in attività leggere adeguate con un conseguente grado di invalidità del 55%, l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una mezza rendita dal maggio 2015 (doc. AI 175).
1.3. Nel luglio 2017 l’amministrazione ha avviato una procedura di revisione, nell’ambito della quale l’assicurata ha fatto valere un peggioramento (doc. AI 184). Acquisiti gli atti medici necessari, con decisione del 29 gennaio 2018, preavvisata con comunicazione del 28 dicembre 2017, costatata una situazione dello stato di salute sostanzialmente invariata, l’Ufficio AI ha confermato il diritto a mezza rendita (doc. AI 101).
1.4. L’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA, contestando la valutazione medica alla base del provvedimento, e chiedendo in via principale l’attribuzione di una rendita intera e in via subordinata la retrocessione degli atti all’amministrazione per accertamenti ulteriori. Allega documentazione già agli atti e una certificazione dell’__________ dell’8 febbraio 2018 (doc. I).
1.5. Con risposta 23 febbraio 2018 l’Ufficio AI, riferendosi all’allegato rapporto del SMR, ha proposto la reiezione del ricorso, confermando le proprie valutazioni mediche (doc. IV).
1.6. Con osservazioni del 27 febbraio (la ricorrente) e 2 marzo 2018 (l’Ufficio AI) le parti si sono confermate nelle proprie allegazioni (VI, VIII). Con scritti del 16 luglio e 12 dicembre 2018 l’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica, sulla quale si è espressa l’amministrazione il 21 agosto e 18 dicembre 2018.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se all’assicurata va confermato il diritto a mezza rendita oppure, secondo la richiesta ricorsuale, se le va riconosciuta una rendita intera.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).
In una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Secondo la giurisprudenza, il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
In concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.8, la mezza prestazione è stata erogata sulla base di accertamenti medici e del relativo rapporto SMR eseguiti contestualmente alla resa della decisione del 16 novembre 2015 (doc. AI 175).
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare se successivamente alla decisione del 16 novembre 2015 lo stato di salute della ricorrente sia peggiorato in misura tale da giustificare l’au-mento della rendita d’invalidità.
2.8. Dagli atti di causa risulta che in occasione della concessione della mezza rendita l’amministrazione, in evasione della nuova domanda dell’assicurata che lamentava un peggioramento dei dolori preesistenti, e a seguito della decisione del 25 settembre 2014 statuente l’entrata nel merito da parte dell’Ufficio AI (doc. AI 135; cfr. consid. 1.1), aveva interpellato i curanti. In particolare il dr. __________, ortopedico e traumatologo, il 27 novembre 2014 aveva attestato una completa inabilità lavorativa, sino a data da precisare, a seguito degli esiti della frattura al gomito sinistro con artrosi post-traumatica e rigidità e discinesia secondaria alla spalla sinistra (doc. AI 145). Il dr. __________, gastroenterologo, il 18 dicembre 2014, posta la diagnosi di epatite cronica attiva e dolori cronici alla spalla sinistra, aveva dal canto suo concluso per un’inabilità lavorativa del 50% dal maggio 2014 (doc. AI 148). La dr.ssa , psichiatra, aveva invece escluso un’inabilità (doc. AI 149). Il dr. __________ dell’ di __________, diagnosticati gli esiti della frattura alla spalla sinistra e una fibrosi epatica livello F3 su epatite C, rilevate limitazioni alla capacità lavorativa dell’assicurata a motivo dei problemi al braccio sinistro e stanchezza attribuibile all’epatite avanzata, non aveva dal canto suo indicato alcuna inabilità lavorativa (rapporto medico del 1. giugno 2015, doc. AI 159).
Nel rapporto finale del 27 luglio 2015 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Epatite cronica C genotipo 3b in stato dopo trattamento con interferone dal gennaio 2004 e aprile 2005, attuale indicazione a nuovo trattamento” aveva quindi concluso per un grado di inabilità nell’attività abituale di gerente dell’ 80% dal maggio 2014, del 50% invece in un’attività leggera adeguata, laddove andavano evitati lavori pesanti, ripetitivi con il braccio sinistro e sopra l’altezza tavolo con il braccio sinistro (doc. AI 166).
Di conseguenza, ammessa un’inabilità lavorativa del 80% in attività nella ristorazione, ma una capacità lavorativa del 50% in attività leggere adeguate, dal maggio 2014, eseguito il confronto dei redditi concludente per una perdita di guadagno del 55% (cfr. rapporti del consulente professionale del 27 luglio e 9 settembre 2015, doc. AI 163 e 170), con decisione del 16 novembre 2015 - cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha riconosciuto una mezza rendita dal 1. maggio 2015 (doc. AI 175).
In occasione della revisione intrapresa nella primavera del luglio 2017, l’amministrazione ha interpellato il dr. __________, il quale, il 24 agosto 2017, poste la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di esiti della frattura all’omero sinistra nel 2009, con anchilosi del gomito e artrosi con sindrome cervico-brachiospondilogena e dolore cronico, epatite C cronica con fibrosi F3 (fibrosi avanzata con stato dopo cura antivirale 2016), oltre ad altre diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, ha certificato un’inabilità lavorativa completa per un lavoro in ristorante (doc. AI 186). Il dr. __________, reumatologo, il 9 ottobre 2017, sulla base di allegati referti radiologici, ha posto le diagnosi di “Sindrome cervicospondilogena cronica in presenza di modiche alterazioni degenerative conformi all’età senza neurocompressione, anchilosi parziale del gomito sinistro dopo frattura circa 2010”, concludendo che “dal punto di vista prettamente reumatologico, come badante, l’assicurata è totalmente abile al lavoro”, così come era completamente abile “per qualunque attività a tempo pieno e con pieno rendimento” (doc. AI 194). Agli atti sono inoltre stati prodotti atti medici relativi all’asportazione di un basalioma sul cuoio capelluto nel febbraio 2017 con esito senza complicanze (doc. AI 195).
L’assicurata ha pure segnalato di avere nel frattempo riiniziato a lavorare, svolgendo dal dicembre 2016 un’ "attività di sostegno domestico a domicilio", con un impiego al 45%, attività tuttavia interrotta con la fine del mese di marzo 2017.
Sottoposta la documentazione al SMR (che ha concluso per uno stato di salute invariato con prognosi stazionaria; doc. AI 197), con comunicazione del 28 dicembre 2017 dapprima e, quindi, la decisione impugnata del 29 gennaio 2018, l’ammini-strazione ha confermato la mezza rendita di invalidità, con la motivazione che in base alla nuova documentazione medica acquisita agli atti non era stato constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata (doc. AI 200).
Con il ricorso l’assicurata ha prodotto documentazione già agli atti oltre a un rapporto del dr. __________ dell’8 febbraio 2018, concludente quanto segue:
" Con il presente scrivo un certificato in risposta alla decisione dell'lstituto delle Assicurazioni Sociali che ha fatto un accertamento Al concludendo con la lettera raccomandata del 29.01.2018 in cui dichiara che la rendita d'invalidità rimane immutata, ossia ad un grado d’invalidità del 50%.
Guardando l'incartò messo a mia disposizione ritengo che alcuni aspetti della polipatologia presente presso questa paziente siano state sottovalutate. Conosco la paziente dal 2015 seguendola come medico di famiglia.
La paziente aveva subito la frattura dell'omero sinistro con anchiloso del gomito ed artrosi con sindrome cervico-brachiale spondilogena e dolore cronico in terapia con diversi antidolorifici/antinfiammatori in particolare Arcoxia, Ponstan e Dafalgan, Tale condizione provoca un impedimento nello svolgimento delle attività quotidiane che sono impedite da dolori cronici nel braccio e spalla sinistra, i quali non permettono nemmeno ad estendere completamente il braccio sinistro. Questi fenomeni degenerativi insorti dopo un incidente hanno una prognosi che tende verso il peggioramento. Ritengo che la valutazione da parte del Dr. __________, sia dal profilo scientifico, sicuramente corretta, ma non tiene conto del fatto che si tratta di una paziente che nel frattempo è astenica, sottopeso e soffre dì un decondizionamento fisico secondario.
La paziente è inoltre portatrice di una fibrosi avanzata secondarla ad un’epatite C cronica che è stata eradicata. Pazienti con fibrosi avanzata hanno spesso una sindrome astenica, fattore che si aggiunge alle patologie sopra elencate.
In conclusione ritengo l'affermazione fatta dal reumatologo: "l'assicurata è abile al lavoro per qualunque attività a tempo pieno e con pieno rendimento", si limita troppo ad una perspettiva forse scientificamente corretta, ma non integra la complessità che presenta il caso della signora Taberning.
Sostengo dunque l'iniziativa portata avanti dall’avvocato RA 1 e chiederei una valutazione che integri i diversi impedimenti e problemi sopracitati da uno specialista della medicina del lavoro.“ (doc. Q)
Valutato questo certificato, il SMR, con Annotazione del 22 febbraio 2018, ha concluso che dallo stesso non risultava una modifica dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione (doc. IV/1; cfr. in esteso al consid. 2.9).
La ricorrente ha altresì prodotto due rapporti del 4 aprile e 15 maggio 2018 del dr. __________, ortopedico della clinica __________ (doc. R1 e R2), sui quali il medico SMR, con Annotazione del 23 luglio 2018, si è espresso nel senso che non evidenziavano nuove problematiche di rilievo (doc. XII/1, cfr. in esteso al consid. 2.9).
Infine, la ricorrente ha ancora fatto pervenire un referto relativo ad una densitometria ossea effettuata il 20 settembre 2018 con riscontro di “osteoporosi femorale, osteopenia lombare e all’avambraccio”. In merito, il medico SMR, in data 17 dicembre 2018, ha osservato che la diagnosi di osteoporosi non fratturativa non comportava ulteriori limiti funzionali (doc. XVIII).
2.9. Nella concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2; cfr. sopra al consid. 2.5), questo Tribunale, per i motivi che seguono, non può che confermare la decisione dell’Ufficio AI, con la quale ha negato l’intervento di un peggioramento rilevante delle condizioni dell’assicurata rispettivamente della sua capacità lavorativa, e, quindi, confermato il diritto alla mezza rendita.
Occorre rammentare che in occasione della concessione della mezza rendita, con la decisione 16 novembre 2015 - cresciuta incontestata in giudicato e di conseguenza vincolante - l’amministrazione si era basata sulle varie certificazioni dei curanti, segnatamente quelle del dr. __________, ortopedico e traumatologo, del 27 novembre 2014 (per il quale nell’attività esercitata vi era una completa inabilità lavorativa a seguito della frattura al gomito sinistro; doc. AI 145), del dr. , gastroenterologo, del 18 dicembre 2014 (secondo cui per la diagnosi di epatite cronica attiva e dolori cronici alla spalla sinistra vi era un’inabilità lavorativa del 50% dal maggio 2014, doc. AI 148) e del dr. __________ dell’ di __________, laddove il 1. giugno 2015 aveva diagnosticato gli esiti della frattura alla spalla sinistra e una fibrosi epatica livello F3 su epatite C, con conseguenti limitazioni alla capacità lavorativa a motivo dei problemi al braccio sinistro e alla stanchezza attribuibile all’epatite avanzata (doc. AI 159). Nel rapporto finale del 27 luglio 2015 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Epatite cronica C genotipo 3b in stato dopo trattamento con interferone dal gennaio 2004 e aprile 2005, attuale indicazione a nuovo trattamento”, aveva quindi concluso per un grado di inabilità nell’attività abituale di ristoratrice del 80% dal maggio 2014, del 50% invece in un’attività leggera adeguata, laddove andavano evitati lavori pesanti, ripetitivi con il braccio sinistro e sopra l’altezza tavolo con il braccio sinistro (doc. AI 166).
In occasione della revisione avviata nel luglio 2017 la situazione è apparsa sostanzialmente invariata.
In effetti, anche il dr. __________, nella sua certificazione del 24 agosto 2017, ha confermato sostanzialmente le medesime diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, e quindi quelle di esiti da frattura all’omero sinistra nel 2009, epatite C cronica con fibrosi F3 (fibrosi avanzata con stato dopo cura antivirale 2016), oltre alle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “stato dopo resezione basalioma cuoio capelluto, ipertensione arteriosa incipiente, IMC 18.1”. Ha quindi certificato un’inabilità lavorativa completa per un lavoro in ristorante, osservando che era “difficile pensare ad un’attività che non richieda il braccio sinistro” e definendo la prognosi stazionaria per fenomeni degenerativi. Quali impedimenti fisici ha menzionato “stanchezza, difficoltà di usare arto superiore sinistro” (doc. AI 186).
D’altra parte, anche il dr. __________, reumatologo, il 9 ottobre 2017, sulla base di allegati referti radiologici, ha in sostanza confermato la stabilità della precedente situazione, ponendo le diagnosi di “Sindrome cervicospondilogena cronica in presenza di modiche alterazioni degenerative conformi all’età senza neurocompressione, anchilosi parziale del gomito sinistro dopo frattura circa 2010”, concludendo addirittura per una completa capacità lavorativa come badante (doc. AI 194).
Ora, tale documentazione che non attesta sostanzialmente alcuna modifica della situazione valetudinaria rispetto all’epoca della decisione di attribuzione della mezza rendita, è stata sottoposta al SMR, il quale, con annotazione del 20 dicembre 2017, ha in effetti con pertinenza concluso per uno stato di salute invariato con prognosi stazionaria (doc. AI 197).
Tale conclusione deve essere confermata da questo Tribunale.
Nemmeno un’accurata valutazione degli atti medici prodotti in questa sede permette una diversa conclusione.
Nel ricorso l’assicurata sostiene un peggioramento delle sue condizioni. Produce documenti già agli atti oltre a un certificato medico dell’8 febbraio 2018 del dr. __________, il quale, fa in sostanza valere una “sottovalutazione” di alcuni, non ben precisati, aspetti della polipatologia di cui soffre l’assicurata. Riferisce della frattura subita all'omero sinistro e dei relativi postumi, che provocherebbero “un impedimento nello svolgimento delle attività quotidiane che sono impedite da dolori cronici nel braccio e spalla sinistra, i quali non permettono nemmeno ad estendere completamente il braccio sinistro”. A questo proposito rileva che la valutazione del dr. __________ sia dal profilo scientifico “sicuramente corretta”, ma aggiunge che la stessa non terrebbe conto dell’astenia e del decondizionamento fisico secondario. Per quanto riguarda il suo campo specifico, lo specialista si limita a segnalare che l’epatite C cronica è stata nel frattempo eradicata, precisando nondimeno che “pazienti con fibrosi avanzata hanno spesso una sindrome astenica”. Sarebbe a suo avviso auspicabile “una valutazione che integri i diversi impedimenti e problemi sopracitati da uno specialista della medicina del lavoro“ (doc. Q; cfr. in esteso al consid. 2.8).
Ora, tale certificazione, che peraltro nemmeno si pronuncia chiaramente su una limitazione della capacità lavorativa, e che inoltre si estende a valutazioni, segnatamente riguardanti le sequele della frattura alla spalla sinistra, che nemmeno rientrano di principio nel suo campo di specializzazione, manifestamente non consente di comprovare un peggioramento delle condizioni dell’assicurata. Del resto, la stessa è stata sottoposta all’esame del medico SMR, il quale si è pronunciato in tal modo nell’Annotazione del 22 febbraio 2018:
" (…) Dal rapporto del dr. __________ non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione precedente. La situazione osteoarticolare risulta invariata come certificato dal punto di vista reumatologico. A livello oggettivo non siamo in presenza di un peggioramento della situazione epatica, ricordo che è stato eseguito con successo il trattamento dell'epatite C cronica, infetto cronico ancora presente in occasione della precedente decisione. Ricordo anche che nella precedente decisione è stato debitamente tenuto conto dell’astenia riconoscendo un impedimento del 50% in attività confacente dal punto di vista osteoarticolare.
In conclusione non risulta assolutamente condivisibile l'indicazione di un peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente decisione di rendita.”
(doc. IV/1)
Da tale conclusione, presa dal SMR dopo accurato esame del caso e della documentazione agli atti, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi, osservato come con pertinenza il medico SMR rilevi che dell’astenia sia già stato debitamente tenuto conto in sede di attribuzione della mezza rendita, laddove all’assicurata è comunque stata riconosciuta una - non trascurabile - limitazione del 50% alla capacità lavorativa. Né del resto il dr. __________ evidenzia altri elementi che potrebbero giustificare un aumento dell’inabilità lavorativa, ove peraltro si rilevi che quanto attestato dall’internista non si discosta da quanto da lui medesimo certificato il 1. giugno 2015. Anzi, rispetto a quell’epoca la situazione sembrerebbe addirittura migliorata, visto che la stanchezza già allora ritenuta limitante era da attribuire “all’epatite avanzata”, e che dalla più recente certificazione dell’8 febbraio 2018 si evince tuttavia come tale patologia sia stata nel frattempo fortunatamente trattata con successo e quindi eradicata (doc. AI 159).
Neppure l’ulteriore documentazione prodotta apporta nuovi elementi clinici di rilievo. In particolare, nel rapporto del 4 aprile 2018 il dr. __________ della clinica __________ si limita ad attestare fatti già noti, ovvero la presenza di dolori di origine incerta alla spalla sinistra in stato dopo trauma nel 2009 oltre a stato dopo frattura gomito sinistro con persistente limite funzionale con pochi dolori e in ogni modo una frattura consolidata in lieve deviazione della clavicola (doc. R1). Il 15 maggio 2018 il medesimo sanitario esclude inoltre la presenza di una lesione della capsula dei rotatori, segnala la presenza di dolori evocabili alla palpazione del bordo della scapola con indicazione a terapia del dolore e rileva che la vecchia frattura della clavicola risulta asintomatica (doc. R2).
Ora, tali certificazioni non evidenziano un peggioramento né peraltro si esprimono su un’eventuale inabilità lavorativa. In proposito il medico SMR, il 23 luglio 2018, ha in effetti concluso:
" (…) Dall’attuale documentazione non risultano nuove problematiche. Persistente una sintomatologia algica come descritta dal reumatologo dr. __________ nel suo rapporto del 22.2.2017. Da parte del dr. __________ non e stata oggettivata una particolare patologia alla base della sintomatologia algica lamentata.
Confermo quindi l'esigibilità lavorativa come esposta nei rapporti precedenti.” (doc. XII/1)
Infine, per quanto attiene alla problematica di nuova insorgenza evidenziata dal referto relativo ad una densitometria ossea effettuata il 20 settembre 2018 con riscontro di osteoporosi a livello femorale, con pertinenza il medico SMR, in data 17 dicembre 2018, ha osservato che “la diagnosi di una osteoporosi non fratturativa non comporta ulteriori limiti funzionali ma è unicamente indicazione ad un trattamento dell'osteoporosi onde ridurre il rischio futuro di fratture ossee” (doc. XVIII).
Dalla documentazione prodotta dall’assicurata non è quindi possibile dedurre un peggioramento delle sue condizioni con influsso rilevante sulla capacità lavorativa.
Richiamate peraltro anche le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6), il parere critico in punto alle conclusioni dell’amministrazione espresso dal dr. __________, che in ogni modo appare privo di motivazione e di una chiara conclusione sulla capacità lavorativa, risulta spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile di modificare le motivate conclusioni del SMR (doc. AI e doc. IV/1 e XII/1) e, di conseguenza, dell’amministrazione, non permettendo di ammettere l’intervento di un peggioramento delle condizioni dell’assicurata rilevante e tale da modificare il grado di invalidità.
A tali conclusioni si deve aderire, ritenuto altresì come la valutazione eseguita dall’amministrazione non sia stata validamente smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate. Nel suo ricorso l’assicurata contesta in effetti le conclusioni senza tuttavia proporre argomentazioni o produrre documentazione che possano in qualche modo rendere verosimile una rilevante modifica delle sue condizioni di salute.
Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
A questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Visto quanto sopra, questo Tribunale, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, condivide le affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008; cfr. sopra al consid. 2.6), che, con annotazioni 20 dicembre 2017 (doc. AI 197), 22 febbraio, 23 luglio e 17 dicembre 2018 (doc. IV/1, XII/1, XVIII), hanno valutato compiutamente la documentazione medica agli atti e sono giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni. La stessa stabilisce che lo stato di salute della ricorrente non ha subito un rilevante peggioramento rispetto al momento della decisione di attribuzione della rendita del 16 novembre 2015.
In queste condizioni va respinta la richiesta dell’insorgente di un ulteriore approfondimento medico, considerato come a mente di questo Tribunale la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di una perizia pluridisciplinare.
Va a questo proposito evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla luce di quanto precede, in assenza di un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa, rimasto invariato rispetto alla situazione presente all’epoca della decisione 16 novembre 2015, a giusta ragione l’ammini-strazione ha confermato il diritto ad una mezza rendita. La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti