Raccomandata
Incarto n. 32.2018.192
BS/sc
Lugano 20 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto ed in diritto
che - con decisione del 10 ottobre 2018, preavvisata il 21 giugno 2018, RI 1, classe 1964, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2016, ridotta a metà rendita dal 1° novembre 2016 (doc. 124 inc. AI);
con la risposta di causa l’Ufficio AI, valutata nuovamente la situazione economica, propone di accogliere il ricorso riconoscendo all’assicurato il diritto a ¾ di rendita dal 1° novembre 2016. Rileva infine che l’importo della prestazione verrà calcolato e stabilito dalla Cassa di compensazione mediante emissione di una separata decisione formale;
prendendo posizione sulla risposta di causa, con scritto 30 novembre 2018 il datore di lavoro ha accettato la proposta dell’amministrazione chiedendo che “le spese legali devono essere addebitate all’opponente” (VI);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
nella fattispecie concreta, in data 13 novembre 2018 l’Ufficio AI ha chiesto delucidazioni al datore di lavoro in merito al salario da invalido di fr. 42'320,50 che l’assicurato tuttora percepisce (IV/2), ricevendo risposta il 20 novembre 2018 (IV/2).
Quest’ultimo scritto è stato sottoposto all’attenzione del consulente in integrazione professionale, il quale con annotazioni del 23 novembre 2018 ha precisato:
" Preso atto della risposta del rappresentante del datore di lavoro RA 1 (__________, consulente idoneità al mercato del lavoro, salute e aspetti sociali), dalla quale emerge che lo stipendio di CHF 42320.50 (percepito nella "nuova" attività tuttora esercitata dall'assicurato nella misura del 50%) non corrisponde all'effettivo rendimento del sig. RI 1, il reddito da invalido di quest'ultimo va pertanto stabilito mediante la Tabella TA1 – tirage skill level – dell'ISS (aspetto questo non contestato).
Nel mercato generale del lavoro esistono infatti delle occupazioni che l'assicurato, nonostante il danno alla salute, è ancora in grado di esercitare nella misura del 50% dal 04.07.2016, rispettivamente nella misura del 60% dal 07.03.2018 (cfr. in tal senso il rapporto finale SMR del 02.03.2018 agli atti), senza la necessità di dover intraprendere provvedimenti professionali. Sono in effetti esigibili tutte quelle attività semplici e ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario non qualificate che rispettano i limiti funzionali e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell'assicurato quali ad esempio:
operaio di produzione, addetto al controllo qualità, aiuto magazziniere (settore Secondario)
autista fattorino addetto alle consegne, aiuto ufficio (settore dei Servizi).
Dal concludente rapporto finale SMR risulta che l'assicurato è abile al lavoro, in attività adeguate al suo stato di salute, nella percentuale del 50% dal 04.07.2016 rispettivamente nella misura del 60% dal 07.03.2017.
Nella prima evenienza il reddito da invalido ammonta quindi alla somma annua lorda di CHF 33580.40 (CHF 67160.74 :2; cfr. STCA del 17.05.2017, incarto nr. 32.2016.143) mentre nella seconda evenienza il reddito da invalido ammonta all'importo annuo lordo di CHF 40420.70 (CHF 67367.82: 100 x 60; cfr. STCA del 22.02.2018, incarto nr. 32.2017.124).
Raffrontando ora i due redditi summenzionati con il reddito da valido di CHF 102965.45 (non contestato) si ottiene un grado Al del 67% (per il periodo che va dal 01.11.2016 al 30.06.2017) rispettivamente un grado Al del 61% (per il periodo dal 01.07.2017 in avanti).
Il sig. RI 1 ha quindi diritto a % di rendita di invalidità dal 01.11.2016 in avanti (cfr. anche in tal senso l'annotazione del 28.08.2017 dal Capogruppo __________ agli atti).” (doc. IV/1);
riguardo al reddito da invalido va ricordato che, secondo giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b);
nel caso in esame, preso atto che quanto attualmente percepito dall’assicurato non corrisponde all’effettivo suo rendimento, con riferimento alla succitata giurisprudenza rettamente il consulente in integrazione professionale ha utilizzato i dati salariali statistici. Concordando nel ritenere l’assicurato abile al 50% dal 4 luglio 2016 ed al 60% dal 7 marzo 2017 (come da rapporto finale 2 marzo 2018 del SMR, doc. 107 inc. AI), questo TCA non può che confermare i redditi da invalido nonché i gradi d’invalidità definiti dal consulente IP nelle succitate annotazioni del 23 novembre 2018, del resto avvallate anche dal ricorrente stesso;
ne consegue che l’assicurato, oltre ad una rendita intera dal 1° maggio 2016, ha diritto a tre quarti di rendita dal 1° novembre 2016 in avanti;
il ricorso va accolto, mentre la decisione contestata va annullata e riformata nel senso sopra indicato;
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI.
L’insorgente vittorioso non ha diritto a ripetibili essendo stato patrocinato dal datore di lavoro e non da un avvocato o da un ente o da persone qualificate (sul diritto a ripetibili di un assicurato vincente, patrocinato da enti o persone qualificate cfr. DTF 126 V 11 consid. 2; cfr. anche STF 9C_7/2008 del 18 settembre 2008 e sentenza IV.2016.00575 del 3 novembre 2016 del TCA del Canton Zurigo nelle quali alla persona assicurata vittoriosa patrocinata dalle RA 1 non sono state assegnate ripetibili; in ambito TCA cfr. STCA 32.3009.37 del 26 agosto 2009).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 10 ottobre 2018 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2016, ridotta a ¾ dal 1° novembre 2016 in avanti.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti