Raccomandata
Incarto n. 32.2018.190
rg/gm
Lugano 18 gennaio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 7 luglio 2016 l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1 – titolare della ditta individuale “__________” – il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità 52%) dal 1. gennaio 2015;
in esito alla procedura di revisione avviata nel marzo 2017, esperita in particolare un’inchiesta per l’attività professionale indipendente effettuata dall’ispettrice __________ (doc. AI 100, 110), con decisione 2 ottobre 2018 l’amministrazione ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. dicembre 2018;
contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Contesta sia l’esistenza delle premesse per procedere ad una revisione, sia l’esistenza di una modifica della situazione invalidante, postulando la conferma del diritto ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2005, subordinatamente ad un quarto di rendita;
con la risposta di causa l’amministrazione – sulla scorta del rapporto 22 novembre 2018 dell’ispettrice __________ concludente per una incapacità al guadagno del 43% (IV-1) – ha ammesso che all’assicurato, a far tempo dal 1. dicembre 2018, va riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita;
con scritto 12 dicembre 2018 il rappresentante dell’insorgen-te, dopo aver evidenziato come trattasi di acquiescenza da parte dell’Ufficio AI, ha chiesto l’assegnazione di congrue ripetibili;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
nel caso in esame, nella citata presa di posizione del 22 novembre 2018 l’ispettrice __________ ha osservato:
" (…)
Prendo atto delle osservazioni contenute nel Ricorso al TCA del 22.11.2018 e rispondo come segue.
Reddito senza invalidità:
ln occasione della prima inchiesta indipendenti (08.07.2015) ho preso a riferimento, quale reddito senza invalidità, la media dei redditi conseguiti dall'assicurato dal 2009 al 2013. Il dato che ne risultava rifletteva i redditi imposti fiscalmente, per quanto l'anno prima dell'insorgenza del danno (2013) già il reddito dichiarato aveva avuto "un'impennata", per così dire; per questa ragione, guardando al lungo periodo, si era preferito adottare la media.
Rispondendo ad osservazioni del legale, la prima inchiesta si era conclusa senza i dati economici necessari al raffronto dei redditi. Nelle conclusioni del rapporto di inchiesta, tuttavia, avevo indicato come il grado del 52% fosse la perdita subita dall'assicurato nell'anno di malattia e per questa ragione, per valutare la perdita sul lungo periodo, fosse indispensabile procedere ad un calcolo più corretto in sede di revisione. Queste le conclusioni del 1.o rapporto di inchiesta:
La perdita subita dall'assicurato nel 2014, anno che segna la fase acuta della malattia, conferma anche l'inabilità per la malattia di lunga durata. Una conferma ci viene anche dal raffronto tra campi, che rispecchia invece i limiti funzionali riconosciuti medicalmente.
Per quanto si è a tuttora nell'impossibilità di procedere con una valutazione sul lungo periodo, la coerenza tra il dato medico e quello economico mi portano a confermare il diritto alla mezza rendita.
In considerazione, tuttavia, dei progetti dell'assicurato e della sua capacità di organizzarsi propongo comunque una revisione a breve, tra circa due anni, per poter valutare meglio la perdita economica sul lungo periodo.
Solo in occasione della seconda revisione ho potuto procedere ad una valutazione più puntuale della perdita subita, incontrando nuovamente l'assicurato.
Riprendendo la questione del reddito senza invalidità, illegale non apporta elementi concreti a sostegno di un'espansione dell'attività e, conseguentemente, di un aumento del guadagno dell'assicurato.
L'anno precedente il danno l'assicurato è stato tassato per fr. 165'276.- lordi, ma guardando al guadagno conseguito negli anni immediatamente precedenti non vi sono prove concrete che tale guadagno sarebbe necessariamente aumentato. Solo nel 2013 infatti, l'aumento della cifra d'affari è stata superiore, rispetto al 2012, di fr. 47'959,-, dunque trattandosi di un'attività indipendente si devono considerare le variazioni della "domanda" e dell’"offerta".
Anche se guardiamo ai dipendenti ergoterapisti - e dunque lasciando da parte il ruolo assunto dalla moglie dell'assicurato -, le risultanze dell'inchiesta hanno messo in luce:
Data di assunzione
Settembre 2014
In occasione della 1.a inchiesta l'assicurato ha dichiarato che sostituiva __________, perché "non funzionava". __________ ha cessato l'attività a dicembre 2013
Attiva al 60% dal 2012
Dopo il danno non ha cambiato il tempo di lavoro
Attiva al 100% dal 2009 al 2013, poi al 40%
Quando l'assicurato si è ammalato la dipendente, che a quel momento era già attiva al 40%, si trovava in congedo maternità; al suo rientro, nel 2015, ha mantenuto il grado lavorativo
Attiva al 40% da maggio 2015 a giugno 2016
Anche nell'organico presente nell'anno che precede il danno, il più favorevole all'assicurato, non si trovano elementi a sostegno di una "crescita". Né l'assicurato ha dichiarato, in occasione della prima inchiesta, che il 50% del suo lavoro era svolto presso __________, ma lo ha fatto solo in sede di revisione — a quel momento il tempo di lavoro è stato conteggiato alla stregua del tempo di lavoro in studio.
Dopo siffatte considerazioni, sostenendo l'ipotesi che l'assicurato avrebbe mantenuto l'ultimo guadagno conseguito, possiamo ritenere che tale reddito vada a sostituire la media proposta in precedenza. Con ciò si hanno i seguenti redditi senza invalidità:
Anno
Aumento %
Importo aggiornato
2014
0.7771%
CHF 166 560
2015
0.3674%
CHF 167 172
2016
0.6761%
CHF 168 303
2017
0.4000%
CHF 168 976
Reddito con invalidità:
Per quel che concerne il reddito senza invalidità, rimando alle risultanze delle inchieste e alle relative valutazioni, in particolare per quel che concerne il reddito della signora __________ conseguito nel 2017 - retroattivamente all'inchiesta del settembre 2017 e anni dopo l'insorgenza del danno.
Perlomeno nel 2016 l'assicurato ha dimostrato di essere riuscito ad integrarsi nel proprio studio, riorganizzandosi e ottimizzando il lavoro dei collaboratori attraverso riunioni regolari e una puntuale supervisione; lo ha dimostrato al punto da contenere l'aumento di personale nonostante il grado medicalmente riconosciuto - si rimanda alla tabella del rapporto di inchiesta del 19.02.2018.
In quest'ottica confermo le conclusioni cui sono giunta nella recente valutazione a parte il reddito senza invalidità che verrà sostituito secondo la cifra sopra riporta. La perdita nel 2017 risulta pertanto:
Reddito ipotetico senza danno
2017
secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e degli estratti del CI - dati attualizzati al 2017
SFr. 168.976
./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs……..)
Totale intermedio
SFr. 168 976
contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
SFr. 168.976
./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (….. %)
Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 168 976
Reddito da invalido
Conformemente ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere o le rendite) – dichiarato 2017 lordo
SFr. 96 266
./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa, di (Frs………)
Totale intermedio
SFr. 96 266
contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
SFr. 96 266
./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (……. %)
Reddito d’invalido della persona assicurata
SFr. 96 266
Diminuzione del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 72 710
Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale
43%
(…)” (cfr. IV/1)
contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, vi è effettivamente da ritenere che – come evidenziato nel citato rapporto nel quale sono stati in particolare illustrati i motivi per una modifica dei redditi da valido stabiliti in precedenza (cfr. doc. AI 100, 101) e contestati con il gravame – all’assicurato, beneficiario di una mezza rendita dal 1. gennaio 2015, deve essere riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita (come chiesto in via subordinata nel ricorso) da dicembre 2018 per un grado d’invalidità del 43%;
secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 2 ottobre 2018 è annullata.
§§ RI 1, già al beneficio di una mezza rendita dal 1. gennaio 2015, dal 1. dicembre 2018 ha diritto ad un quarto di rendita.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti