Raccomandata
Incarto n. 32.2018.174
cr
Lugano 14 agosto 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 9 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1969, da ultimo attivo quale meccanico d’auto indipendente, ma a quel momento al beneficio di indennità da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, in data 3 settembre 2012 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “dolori alla schiena” (doc. 2).
Con progetto di decisione del 21 febbraio 2013 (doc. 49), l’Ufficio AI - ritenuto che, come valutato dal SMR, dal profilo medico l’assicurato è stato inabile al lavoro nella misura del 100% nell’originaria attività di meccanico a partire dal 1° settembre 2012, mentre a partire dall’8 gennaio 2013 è da considerare ancora abile al lavoro nella misura dell’80% in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali - ha rifiutato di riconoscere all’interessato il diritto a prestazioni, ritenendo che alla scadenza dell’anno di attesa il grado di invalidità fosse nullo.
A seguito delle contestazioni presentate dall’assicurato contro tale progetto di decisione, supportate da un referto del dr. __________, l’Ufficio AI ha considerato necessario sottoporre l’interessato ad una valutazione peritale ad opera del dr. __________ (doc. 54).
Preso atto della valutazione peritale reumatologica del dr. __________ (doc. 57), poi confermata dal SMR (doc. 58), con decisione del 4 luglio 2013 l’Ufficio AI, considerata la piena capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento di attività adatte, nell’esercizio delle quali non subirebbe discapito economico alcuno, ha ribadito il rifiuto di prestazioni (doc. 60).
Tale decisione è cresciuta in giudicato a seguito del fatto che l’assicurato, dopo avere sentito il parere del proprio legale, con scritto del 23 dicembre 2013 ha ritirato il ricorso che aveva inoltrato contro la decisione del 4 luglio 2013, ritiro ratificato da questo Tribunale con decreto di stralcio del 7 gennaio 2014 (doc. 87).
1.2. In data 1° novembre 2017 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni, facendo valere un peggioramento del proprio stato di salute con “forti dolori alla schiena, testa, braccia e gambe” (doc. 96).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i quali la messa in atto di una perizia pluridisciplinare affidata al Sevizio Accertamento Medico (SAM) (doc. 115), con progetto di decisione del 30 agosto 2018 (doc. 120), poi confermato con decisione del 9 ottobre 2018, l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità nullo come già in precedenza (doc. A1).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso, postulando l’annullamento della decisione impugnata e una rivalutazione del proprio stato di salute attraverso una perizia indipendente.
A suo parere, difatti, non può essere condivisa la valutazione peritale con la quale il dr. __________ lo ha ritenuto pienamente abile al lavoro nell’attività di meccanico d’automobili, in netto contrasto con quanto, invece, valutato da tre neurochirurghi che lo hanno visitato negli anni.
L’assicurato ha pure rilevato di avere richiesto all’UAI “il tempo necessario per valutare la proposta di decisione con l’avvocato, ma non mi è stato concesso”.
Infine, egli ha chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di giudizio, vista le sue precarie condizioni economiche, a seguito delle quali è stato posto al beneficio dell’assistenza (doc. I).
1.4. In data 5 novembre 2018, l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + 1-14).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere ribadito che l’assicurato “ha avuto a disposizione un ampio margine di tempo onde poter compiutamente prendere posizione in seguito al progetto di decisione del 30 agosto 2018, il quale è stato recapitato all’assicurato in data 1° settembre 2018”, con un termine di 30 giorni per inoltrare le proprie osservazioni - ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo che l’assicurato abbia espresso un dissenso puramente soggettivo nei riguardi della perizia del SAM, senza tuttavia produrre documentazione medica specialistica a sostegno delle proprie argomentazioni (doc. VI).
1.6. Con scritto del 14 novembre 2018, l’assicurato ha ribadito le proprie contestazioni ricorsuali, sottolineando come il solo dr. __________ abbia espresso un apprezzamento opposto rispetto a quello di ben tre neurochirurghi che hanno avuto modo di visitarlo (doc. VIII).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’amministrazione (doc. IX), con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente ha in primo luogo rilevato che l’Ufficio AI ha emanato la decisione impugnata (del 9 ottobre 2018) senza attendere il tempo necessario richiesto “per poter valutare la proposta di decisione con l’avvocato” (doc. I).
Nella risposta di causa, l’amministrazione ha sottolineato di non avere violato il diritto di essere sentito dell’assicurato, in quanto “egli ha avuto a disposizione un ampio margine di tempo onde poter compiutamente prendere posizione in seguito al progetto di decisione del 30 agosto 2018, il quale è stato recapitato all’assicurato in data 1° settembre 2018”. L’amministrazione ha pure aggiunto che “nemmeno con il ricorso egli ha prodotto nuova documentazione medica a suffragio di quanto da lui sostenuto” (doc. VI).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto, dagli atti risulta che nel progetto di decisione del 30 agosto 2018 - recapitato all’assicurato il 1° settembre 2018 (doc. 127) - l’amministrazione ha indicato un termine di 30 giorni per presentare osservazioni scritte (doc. 120).
Con scritto del 25 settembre 2018, l’assicurato ha comunicato all’UAI di fare “opposizione al vostro progetto di decisione”, chiedendo l’invio di tutta la documentazione e “di darmi il tempo necessario per poterla valutare con i medici e il mio avvocato” (doc. 123).
L’Ufficio AI, con scritto del 28 settembre 2018, ha trasmesso all’assicurato copia dell’intera pratica AI, rilevando che “come indicato sul nostro progetto di decisione, il termine per l’inoltro di eventuali osservazioni è fissato a 30 giorni da quando ha ritirato la raccomandata. Trascorso il termine di 30 giorni verrà emanata la decisione formale” (doc. 125).
L’assicurato non ha dato seguito a tale comunicazione da parte dell’amministrazione, motivo per il quale in data 9 ottobre 2018 l’Ufficio AI ha emesso la decisione impugnata.
Stante quanto sopra esposto, tenuto conto in particolar modo della mancata reazione da parte dell’interessato allo scritto del 28 settembre 2018 dell’amministrazione (chiedendo una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni), questo Tribunale condivide l’operato dell’Ufficio AI, non riscontrando una violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato.
Va comunque rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183) e che nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TF ha pure stabilito che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Il TCA è chiamato a stabilire se, alla luce della documentazione medica trasmessa dall’assicurato per dimostrare l’intervenuto peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 4 luglio 2013, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI abbia correttamente oppure no, dopo avere preso atto delle conclusioni della perizia SAM confermata dal SMR, emanato una nuova decisione di rifiuto delle prestazioni.
Nella fattispecie in esame, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Dal referto peritale del 26 luglio 2018 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Fibromialgia; 2. Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con/su: osteocondrosi Modic I L5-S1; pregressa ernia discale recessuale a sin, 2015, attualmente completamente regredita; minime alterazioni degenerative cervicali senza neurocompressione, senza componente radicolare irritativa o deficitaria; equilibrio sagittale nella norma, nonostante angolo di incidenza pelvica ridotto (geneticamente determinato)”, mentre quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “pregressa meniscectomia al ginocchi ds per via artroscopica, ottobre 2012; sospetta lieve neuropatia sensitiva del nervo ulnare ds; cefalee di tipo misto, in parte emicraniche ed in parte sensitive” (cfr. doc. 115, pag. 30).
Dopo un’esauriente discussione tra tutti i medici coinvolti, gli specialisti del __________ hanno considerato l’assicurato globalmente inabile al lavoro al 10% (riduzione del rendimento) quale meccanico e ancora abile al lavoro nella misura del 100% in attività adatte, da leggere a medio-pesanti, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 115, pag. 31).
Tali conclusioni sono poi state condivise e fatte proprie dal dr. __________ del SMR, con rapporto finale del 30 luglio 2018 (doc. 116).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni peritali degli specialisti del __________, poi fatte proprie dal SMR, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Del resto, questo Tribunale rileva che l’assicurato non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dagli specialisti del __________, limitandosi solo a trasmettere nuovamente la documentazione medica relativa ai diversi consulti da egli effettuati nel corso degli anni precedenti allo svolgimento dell’esame peritale e, quindi, già presi in considerazione e oggetto di disamina da parte degli stessi specialisti del __________.
Basandosi unicamente su queste già note refertazioni, l’assicurato ha quindi considerato non condivisibili le conclusioni alle quali è giunto il perito reumatologo dr. __________ a proposito di una sua piena capacità lavorativa quale meccanico, in quanto ciò, a suo modo di vedere, sarebbe in contraddizione con quanto invece valutato dai neurochirurghi che negli anni hanno avuto modo di visitarlo (doc. I e allegati).
Il TCA non condivide queste considerazioni dell’assicurato.
Innanzitutto, questo Tribunale concorda con l’amministrazione nel ritenere che l’assicurato abbia espresso un dissenso puramente soggettivo, ma non supportato da adeguata documentazione medico-specialistica in grado di rimettere in discussione quanto apprezzato in sede peritale dagli specialisti del __________ e, in particolare, dal dr. __________.
L’assicurato ha infatti ricondotto e suffragato la (presunta) impossibilità, sostenuta in sede ricorsuale, di esercitare la professione di meccanico alle considerazioni espresse al riguardo in particolare dal dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, nel referto del 23 agosto 2013 (doc. A8) e dalla dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, nel rapporto medico AI del 13 febbraio 2018, nel quale la curante ha peraltro precisato che le limitazioni funzionali avrebbero dovuto essere valutate da uno specialista (doc. A5).
Al riguardo, questo Tribunale rileva che tale documentazione è già stata vagliata e debitamente tenuta in considerazione nella perizia del __________ (cfr. doc.115, riassunto atti medici redatto dal dr. __________, punto 2.1, pag. 4-10, del referto peritale).
Inoltre, va sottolineato che in occasione della precedente valutazione peritale del 24 giugno 2013 (doc. 57) e nel successivo complemento del 9 settembre 2013 (doc. 73) – posti a fondamento della decisione di rifiuto delle prestazioni del 4 luglio 2013, cresciuta in giudicato - il dr. __________, dopo avere preso atto, in particolare, dell’opinione del dr. __________ (a mente del quale la continuazione dell’attività di meccanico era da escludere categoricamente, cfr. doc. A8), aveva concluso per una piena capacità lavorativa dell’interessato nella professione di meccanico “con riferimento a tutte le mansioni che soddisfano pienamente i limiti funzionali e di carico”.
Rispetto alla precedente valutazione peritale del dr. __________, poi, va considerato che nell’apprezzamento peritale del 22 maggio 2018 il dr. __________ ha constatato la completa regressione dell’ernia discale presente a livello L5-S1 nella IRM della colonna lombare del 27 maggio 2015, ma scomparsa sull’esame IRM della colonna vertebrale del 22 settembre 2017.
Ciò, unitamente alle considerazioni espresse riguardo al fatto che la discopatia aspecifica a livello C5-C6 (per la colonna cervicale) e a livello L5-S1 (per la problematica lombare) sono “problemi minori, sostanzialmente conformi all’età, che non spiegano in alcun modo la sindrome algica diffusa”, hanno portato il perito reumatologo a stabilire che un’attività adeguata alle limitazioni dell’interessato è “un’attività leggera a mediamente pesante, ergonomica senza ulteriori limitazioni” (cfr. rapporto peritale del 22 maggio 2018, pag. 6, del dr. __________ allegato al doc. 115).
Infine e soprattutto, il TCA evidenzia che l’assicurato non ha contestato di essere pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, così come valutato dai periti del __________ e, peraltro, confermato pure dagli specialisti da lui consultati (a mente dei quali l’assicurato doveva cambiare professione).
Ora, tale aspetto risulta decisivo, posto che già nella precedente decisione del 4 luglio 2013, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI aveva rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni proprio in considerazione del fatto che, a fronte di una piena esigibilità lavorativa dal profilo medico nell’esercizio di attività adatte, dal profilo economico, dopo raffronto dei redditi, non risultava che l’interessato subisse alcun tipo di pregiudizio economico (cfr. doc. 64).
Alla luce del pieno valore probante della perizia pluridisciplinare del __________, non contraddetta da successive valutazioni specialistiche in grado di sollevare dubbi al riguardo, il TCA ritiene che nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurato, così come da egli richiesto in sede ricorsuale, non appaia necessaria. Si deve infatti ritenere che la perizia del __________ sia chiara ed esaustiva e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una nuova perizia indipendente.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Pertanto, ritenuto che dal punto di vista medico non vi è stato, rispetto alla precedente decisione del 4 luglio 2013 cresciuta in giudicato, un peggioramento della capacità lavorativa in attività adeguate ancora accessibili all’interessato sul mercato equilibrato del lavoro, le quali continuano tuttora ad essere esigibili al 100% – punto sul quale il ricorrente non ha avuto nulla da eccepire - a ragione l’amministrazione ha concluso per l’assenza, parimenti così come già nella precedente decisione cresciuta in giudicato del 4 luglio 2013, anche dal profilo economico di un pregiudizio che possa giustificare il diritto a prestazioni (sul tema di un’esigibilità lavorativa rimasta immutata senza discapito economico cfr. STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 35.2018.17 del 30 luglio 2018).
In simili condizioni, constatato che l’assicurato continua a presentare una totale capacità lavorativa in attività adeguate, come già in precedenza, allorquando dal raffronto dei redditi era emerso un grado di invalidità nullo (cfr. decisione del 4 luglio 2013 cresciuta in giudicato), il TCA ritiene di potere confermare che l’assicurato continua a non subire discapito economico alcuno, senza che sia necessario procedere ad un nuovo raffronto dei redditi.
All’assicurato non può essere, pertanto, riconosciuto il diritto a prestazioni.
La decisione impugnata va, quindi, confermata e il ricorso respinto.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Quest’ultimo, con il ricorso, ha tuttavia chiesto di potere essere esonerato dal pagamento delle spese di giustizia, in quanto indigente essendo a carico della pubblica assistenza (doc. I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, il TCA osserva che alla luce delle considerazioni esposte in precedenza (cfr. consid. 2.6.) il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Come visto, infatti, la documentazione medica prodotta dall’insorgente, tutta precedente all’apprezzamento peritale del __________ e quindi già vagliata in sede peritale, non era in grado di metterne in dubbio le dettagliate e complete conclusioni, poi confermate dal Servizio Medico Regionale, soprattutto a proposito della piena capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento di attività adatte alle sue limitazioni funzionali.
Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese è respinta.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti