Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2018.16
Entscheidungsdatum
18.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

__________Raccomandata

Incarto n. 32.2018.16

cr

Lugano 18 dicembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 dicembre 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 14 gennaio 2016 RI 1, nata nel 1973, casalinga, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, “stato dopo intervento per aneurisma carotide intracranica, Neurochirurgia Ospedale __________ del 26 febbraio 2015 e reintervento presso __________ del 19/20 agosto 2015”.

1.2. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari ed in particolare eseguita un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, l’Ufficio AI con progetto di decisione del 24 luglio 2017 (doc. 30), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità del 31.5%.

A seguito delle contestazioni dell’assicurata - la quale ha in particolare fatto valere un peggioramento delle proprie condizioni di salute psicofisiche, tali da spingerla a sottoporsi alle cure presso l’ambulatorio psichiatrico psicoterapeutico __________ di __________ (cfr. doc. 31) – e dopo avere richiesto una presa di posizione da parte del SMR – il quale ha rivalutato la situazione alla luce della documentazione medica prodotta dall’interessata (doc. 39 e doc. 43) – con decisione del 12 dicembre 2017 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di una rendita di invalidità, in mancanza di un sufficiente grado di invalidità pensionabile (doc. 46).

1.3. Con tempestivo ricorso del 29 gennaio 2018 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto ad almeno tre quarti di rendita di invalidità (in ragione di un grado AI del 75%) e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo esame e nuova determinazione del grado d’invalidità (doc. I).

La rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

In sostanza, la patrocinatrice della ricorrente ha innanzitutto rilevato come l’istruttoria amministrativa sia stata carente, avendo calcolato il grado di invalidità dell’interessata tenendo conto unicamente di quanto riportato nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, ma senza svolgere alcun esame peritale a proposito dei disturbi psichiatrici che affliggono l’assicurata.

La patrocinatrice della ricorrente ha, poi, contestato le risultanze dell’inchiesta economica svolta a domicilio, argomentando che le limitazioni di cui soffre l’interessata sono ben maggiori rispetto a quelle constatate dalla funzionaria incaricata dell’esame della pratica, la quale avrebbe, in particolare, assegnato, a suo parere a torto, un ruolo troppo importante alla collaborazione esigibile da parte degli altri membri della famiglia (doc. I).

1.4. In data 5 febbraio 2018, la patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + 1-7).

1.5. Con risposta dell’8 febbraio 2018, l’amministrazione - dopo avere richiesto una nuova presa di posizione da parte dello specialista in psichiatria del SMR (doc. VI/1) - ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.6. Pendente causa, la legale della ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni, chiedendo misure di accertamento complementari, quali una perizia psichiatrica esterna (anche alla luce del nuovo referto redatto dalla __________) e una nuova inchiesta domiciliare che tenga conto della malattia psichiatrica dell’interessata (doc. X + 1).

1.7. Con osservazioni del 16 marzo 2018, l’Ufficio AI ha confermato il contenuto della decisione impugnata e della risposta di causa, ritenendo ingiustificata la richiesta dell’assicurata di eseguire ulteriori atti istruttori (doc. XII).

Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XIII), per conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato di concedere alla ricorrente una rendita di invalidità, poiché dagli accertamenti medici e dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica effettuati è risultato che l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa medico teorica come casalinga del 30%, rispettivamente che le percentuali di impedimento valutate dall’assistente sociale per ogni campo di attività danno luogo a un grado di invalidità del 31.5%.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono queste cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell’alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087 CIGI).

Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita dall’assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3085 CIGI).

2.4. Nella fattispecie in esame, è indubbia e non oggetto di contestazione da parte della ricorrente la qualifica di casalinga a tempo pieno operata dall’amministrazione e, conseguentemente, la valutazione del grado di invalidità in applicazione del metodo specifico di calcolo.

Il TCA concorda con tale modo di procedere dell’Ufficio AI, visto che l’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia domestica va stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Non occorre quindi dilungarsi oltre sull’argomento.

2.5. Va ora esaminato se il grado d’invalidità è stato calcolato correttamente.

L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (una nuova versione è stata aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di garantire una uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra 3088 della nuova versione), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione) prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

  1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

  1. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

  1. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

  1. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

  1. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

  1. Accudire i figli o altri familiari

0

30

  1. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

  • Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Le cifre 3096 e 3097 (rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta."

Infine, la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:

" In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

La nuova versione della succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:

" In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).

(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica:

" (…)

Die von einer qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für gewöhnlich die geeignete Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt. Zwar ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2. Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004 S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350).

(…)" (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, consid. 2)

Questa giurisprudenza è stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del 9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF, dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).

2.6. Nella fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 21 giugno 2017 (doc. 28). Il relativo rapporto è stato allestito il 30 giugno 2017 ed ha il seguente tenore:

" (…)

  1. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L’assicurata pianifica e organizza la propria economia domestica con le abilità di sempre.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

45%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

13.5%

La signora RI 1, precedentemente il danno alla salute, era dedita a una cucina elaborata con lunghi tempi sia di preparazione che di cottura mentre attualmente viene riferita una cucina semplice e veloce, in collaborazione con i figli quando presenti.

Il riassetto della cucina e la pulizia delle stoviglie, un tempo svolte immediatamente dopo i pasti, vengono ora effettuate con più calma, in collaborazione con i famigliari.

La pulizia a fondo della cucina, un tempo svolta dalla Signora ogni cambio di stagione viene ora eseguita dai figli. L’assicurata riferisce, infatti, di non essere più in grado di provvedervi da sola a causa dei dolori, a livello sia del collo che delle spalle, e della facile affaticabilità.

Nonostante il danno alla salute, la signora RI 1 ha mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una cucina semplice e veloce, con conseguente diminuzione dell’impegno. Seppur con difficoltà, più o meno marcate, provvede altresì al riassetto e alla pulizia quotidiana della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali a dossier che la necessità dell’aiuto dei figli nelle pulizie stagionali a fondo. L’esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata altresì considerata.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

16%

Nell'incontro l'assicurata sottolinea di essere sempre stata dedita alla cura della propria abitazione. Prima del danno alla salute, infatti, provvedeva quotidianamente a fondo alle differenti incombenze relative la pulizia di tutto l'appartamento. Ora, invece, indica di

suddividere il carico di lavoro su più giorni oppure in momenti differenti nel corso della medesima giornata e, altresì, di farsi aiutare puntualmente per le incombenze più pesanti.

La pulizia dei vetri dell'abitazione e la cura delle tende, un tempo svolte ogni 2 mesi, vengono ora assolte dai figli.

In precedenza, il cambio di tutti i letti veniva svolto interamente dalla Signora con scadenza settimanale, attualmente, invece, tale attività è delegata integralmente ai figli.

La percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali che la diversa organizzazione del lavoro apportata dall’assicurata, la quale distribuisce tali incombenze sia sull’arco di più giorni che in momenti differenti della giornata. L'esigibilità di collaborazione

dei famigliari è stata altresì considerata.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

2%

In precedenza l'assicurata si occupava autonomamente sia delle spese (infrasettimanali e mensili) che del trasporto delle borse pesanti. Attualmente, invece, viene riferito che I'incombenza degli acquisti viene assolta con la costante collaborazione dei famigliari, i quali la sostituiscono interamente nel trasporto dei pesi.

La gestione economica e amministrativa del nucleo famigliare, come d'abitudine, viene svolta in collaborazione con il coniuge, senza impedimenti di sorta.

La percentuale proposta, considerati i limiti funzionali a dossier, tiene conto altresì del cambiamento nelle abitudini di acquisto. L'esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata altresì considerata.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

6%

La Signora RI 1, precedentemente il danno alla salute, provvedeva al bucato e allo stiro in un'unica occasione. Ora, invece, dichiara di aver dovuto abbandonare interamente l'attività di

stiro a causa dei dolori derivati dai movimenti ripetitivi. Gli indumenti vengono di preferenza semplicemente piegati e riposti negli armadi. La figlia __________ la sostituisce nello stiro dei tessuti che necessitano di essere trattati (camicie, camicette,...).

Il trasporto della cesta del bucato viene garantito generalmente dai figli. In loro assenza l’assicurata indica di provvedervi sospingendola con i piedi. A causa dell’equilibrio precario e degli sbalzi di pressione viene aiutata, altresì, nel caricare e scaricare sia la lavatrice che

I'asciugatrice, così come a stendere sui fili alti della lavanderia i panni voluminosi.

La Signora era dedita al cucito a macchina e all'uncinetto. Entrambe attività abbandonate a seguito del danno alla salute.

Nella percentuale proposta si è tenuto in considerazione da una parte le difficoltà lamentate dell’assicurata nel trasporto dei pesi che della necessità dell’aiuto di terzi nelle differenti attività.

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Nell'economia domestica non vi sono bimbi o altri membri della famiglia ai quali dover prestare cure particolari.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Non vengono riferite attività "extra-casalinghe".

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

31.5%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

I famigliari.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

L’assicurata riferisce che il danno alla salute è tale dal 2015." (Doc. 28)

2.7. Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 31.5%.

Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato specificatamente contestato.

In sede di ricorso l’insorgente ha, invece, censurato le percentuali d’impedimento attribuite alle attività domestiche, contestando in particolar modo il fatto che sia stata presa in considerazione la collaborazione da parte degli altri membri della famiglia, in particolare dei figli.

Tale modo di procedere dell’amministrazione non sarebbe stato corretto, secondo quanto addotto dalla legale dell’assicurata, in quanto in contrasto con la mentalità culturale della famiglia, originaria del __________, per la quale “il ruolo del padre di famiglia, e dei maschi in generale, è quello di servirsi piuttosto che di servire” e, pure, con la consuetudine familiare che vuole che sia sempre stata l’assicurata ad occuparsi interamente delle mansioni casalinghe, senza l’aiuto di altri componenti della famiglia.

A suo parere, pertanto, appare inesigibile, se non in minima parte, l’aiuto da parte del marito - peraltro affetto da problemi di salute per i quali è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità - e dei figli, in quanto il figlio minore “oltre ad essere un maschio è un adolescente, con i relativi impegni scolastici ed extra-scolastici”, mentre la secondogenita “aiuta sì la madre quando possibile, ma anch’essa studia e ha varie attività extra-scolastiche come ogni giovane della sua età; inoltre fra pochi mesi inizierà uno stage lavorativo, con maggiori assenze da casa” e “non appena avrà un minimo di capacità economica anche lei lascerà il nido famigliare per crearsi una propria economia domestica e non potrà più essere di nessun aiuto alla madre e agli altri familiari” (doc. I).

Di tutta evidenza questo genere di argomentazioni non può essere condiviso da parte di questo Tribunale.

Innanzitutto, a proposito degli impedimenti del marito dell’assicurata, il TCA rileva che dall’esame del rapporto relativo all’inchiesta a domicilio emerge che, effettivamente, come rilevato dall’amministrazione in sede di risposta di causa, “l’invalidità parziale del marito dell’assicurata era conosciuta al momento dell’inchiesta domiciliare”, tanto è vero che una sua collaborazione è stata ritenuta esigibile unicamente nella gestione economica e amministrativa del nucleo famigliare, eseguita congiuntamente dagli sposi “come d’abitudine” e “senza impedimenti di sorta” (cfr. doc. 28, punto 5.4 a pag. 5).

Un aiuto da parte del marito non è, invece, stato preso in considerazione da parte dell’assistente sociale nello svolgimento di attività pesanti, per le quali è stata ritenuta esigibile la collaborazione dei figli della coppia.

Passando poi alle critiche ricorsuali riguardanti proprio la collaborazione dei figli, il TCA ritiene del tutto fuori luogo ed estranee all’assicurazione invalidità le considerazioni legate alla mentalità e alle consuetudini legate al paese di origine della famiglia, le quali non possono in ogni caso giustificare una presunta inesigibilità dell’aiuto dei figli (soprattutto del maschio adolescente) nella conduzione dell’economia domestica, con riferimento alle mansioni più pesanti.

La giurisprudenza prevede, infatti, che occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. Va al riguardo ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Nella DTF 133 V 504 il Tribunale federale ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.

Questo concetto è stato ancora di ribadito nella STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 e nella STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018.

Per tali ragioni, anche le critiche della patrocinatrice della ricorrente concernenti il fatto che l’interessata abbia dovuto riorganizzare i lavori domestici, ora eseguiti su più giorni della settimana, con tempi più lunghi e in maniera differente (in particolare con riferimento alla preparazione di piatti più semplici e veloci) non possono essere accolte, alla luce della giurisprudenza federale in materia.

Tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui al rapporto del 30 giugno 2017 deve, dunque, essere confermata.

Quanto, poi, alle contestazioni ricorsuali concernenti la presunta mancata presa in considerazione da parte dell’assistente sociale delle problematiche psichiatriche dell’interessata, questo Tribunale rileva che, al momento dell’inchiesta a domicilio (come pure quando è stata presentata la domanda di prestazioni), l’assicurata non ha addotto di soffrire di disturbi in tale ambito. Non poteva, quindi, l’assistente sociale tenere conto di aspetti neppure sollevati dall’assicurata.

Una volta a conoscenza della problematica, segnalata dall’interessata solo in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 24 luglio 2017 – facendo presente di essersi sottoposta alle cure specialistiche da parte della __________ di __________ (cfr. doc. 31) - l’Ufficio AI immediatamente approfondito la questione dal profilo medico, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (la quale prevede che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici, STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003, I 685/02 del 28 febbraio 2003; cfr. anche STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, nella quale con riferimento ad assicurati che sono portatori di affezioni psichiche il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica).

Le critiche ricorsuali relative ad una presunta carenza procedurale da parte dell’amministrazione appaiono infondate.

Dagli atti, difatti, emerge che il referto del 30 ottobre 2017 redatto dalla dr.ssa __________, medico assistente, e dal dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH e direttore sanitario della __________ – con il quale è stata attestata una totale incapacità lavorativa dell’interessata, affetta da “sindrome depressiva organica F06.32”, in cura dal 29 agosto 2017 (cfr. doc. 38) – è stato sottoposto al vaglio del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del SMR.

Quest’ultimo, nelle annotazioni del 9 novembre 2017, ha ritenuto che il referto dei curanti “non oggettiva limitazioni psichiche che possano giustificare qualsiasi percentuale di inabilità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa”, evidenziando come siano stati “elencati segni e sintomi generici attribuibili da un lato a varie psicopatologie, dall’altro presenti anche in varie situazioni biosociali e non per questo segno o sintomo di malattia. Ad esempio, si legge che l’efficienza cognitiva è diminuita per deflessione timica, ma l’intelligenza è adeguata al livello socio-culturale di provenienza, dunque non appare giustificata per questo una qualsiasi percentuale di inabilità lavorativa” (doc. 39).

Anche il successivo scritto, non datato, della dr.ssa __________ e del dr. __________, allegato al ricorso (cfr. doc. D) – nel quale in sostanza i curanti hanno indicato i sintomi dell’interessata, confermando la sua completa inabilità lavorativa anche come casalinga - è stato sottoposto al dr. __________ del SMR, il quale, nelle annotazioni del 5 febbraio 2018, allegate alla risposta di causa dell’UAI, ha in maniera motivata spiegato le ragioni per le quali i disturbi dell’interessata non sono tali da giustificare un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici. Egli ha pure messo in evidenza come i sintomi elencati dagli psichiatri curanti sarebbero insorti ben due anni dopo l’evento neurologico del 2015, senza in precedenza causare limitazioni particolari, ma portando alla necessità di cure alcuni giorni dopo la ricezione del progetto di rifiuto di una rendita dall’UAI (cfr. doc. VI/1).

Il TCA non ha motivo per scostarsi da queste considerazioni dello specialista del SMR, le quali, del resto, non possono venire rimesse in discussione dallo scritto del 12 marzo 2018 degli psichiatri curanti, i quali si sono limitati a considerare che le contestazioni del dr. __________ “peccano di superficialità, genericità e supponenza”, ribadendo che i loro precedenti rapporti sarebbero “dettagliati, specialistici e precisi riguardo allo stato clinico e all’incapacità lavorativa della paziente” (doc. X/1).

Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene condivisibile il parere dello psichiatra del SMR, il quale ha spiegato le ragioni per le quali, a suo avviso, i disturbi dell’interessata, elencati dai curanti, non rivestono il carattere di patologia invalidante, ma costituiscono sintomi generici di un disturbo depressivo senza correlazione con eventuali limitazioni funzionali (doc. VI/1).

A proposito del ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Stante quanto sopra esposto, nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla patrocinatrice dell’assicurata (cfr. doc. X), non appare quindi necessario procedere ad un aggiornamento dell’inchiesta domiciliare, né sottoporre l’interessata ad una perizia psichiatrica esterna.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono e analizzate tutte le circostanze concrete, questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, che i medici del Servizio Medico Regionale (dr. __________ per gli aspetti somatici e dr. __________ per quelli psichici) hanno avallato.

Non possono quindi essere ritenute delle percentuali maggiori.

Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 31.5% deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

Occorre, infine, ricordare che, per la giurisprudenza, un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurata.

Quest’ultima ha, tuttavia, chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, pag. 8).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice della ricorrente doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo medico, infatti, come sopra esposto, i referti della dr.ssa __________ e del dr. __________ sono stati correttamente sottoposti al vaglio dello psichiatra del SMR, il quale ha motivatamente esposto le ragioni per le quali non si poteva concludere per un’inabilità lavorativa presente o pregressa dovuta a ragioni psichiatriche (cfr. consid. 2.7.).

Ingiustificate apparivano, inoltre, le critiche espresse nei confronti dell’inchiesta a domicilio, incentrate per lo più su ragioni prettamente culturali-consuetudinarie che impedirebbero ai figli di collaborare, ciò che risulta in netto contrasto con la costante giurisprudenza federale in materia (cfr. consid. 2.7.).

In queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

2.L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

  1. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

20

IVV

  • Art. 27 IVV
  • Art. 69 IVV
  • Art. 73bis IVV

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 5 LAI
  • art. 7 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 59 LAI
  • art. 69 LAI

LAVS

  • art. 85 LAVS

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 29 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 27 OAI
  • art. 49 OAI

Gerichtsentscheide

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