Raccomandata
Incarto n. 32.2018.158
PC/DC/sc
Lugano 30 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 luglio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________, di professione gerente e attivo al 100% presso la __________ di __________ dal 1° luglio 2012 (doc. 2, 3, 17 e 21 incarto LAI), il 19 settembre/4 ottobre 2012 ha presentato una domanda di prestazioni AI, in particolare, per le conseguenze di un infortunio professionale consistente in due cadute avvenute sul lavoro il 2 luglio 2012 alle ore 13.00 e alle ore 18.00 in seguito ad una crisi comiziale epilettica, vertigini ed ipoacusia post-traumatiche, crisi epilettiche recidivanti a decorrere da aprile 2012, epilessia trattata farmacologicamente, difficoltà deambulatorie, sindrome ansioso depressiva, e pregresso abuso etilico (doc. 6, 10, 11 e 12 incarto AI e doc. 8, 9 e 18 incarto LAINF).
Nel frattempo il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto al 14 luglio 2012 per “motivi aziendali interni” (doc. 21 incarto AI).
1.2. Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti l’incarto LAINF ed il rapporto finale SMR del 30 novembre 2017 (doc. 83 incarto AI) e la valutazione del 28 marzo 2018 del consulente IP (doc. 93 incarto AI), l’UAI, con progetto di decisione del 30 marzo 2018, ha preavvisato all’assicurato il riconoscimento di una rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° luglio 2013 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), ridotta ad ¼ di rendita dal 1° giugno 2017 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di invalidità del 45 % a seguito dello stato di salute migliorato a partire dal 7 febbraio 2017 (doc. 94 incarto AI).
A seguito delle osservazioni, corredate da nuova documentazione medica, presentate dall’interessato, rappresentato dal __________ (doc. 103 e 104 incarto AI), contro il progetto di decisione citato e dopo avere richiesto un parere al medico SMR (doc. 106 incarto AI), l’UAI, con decisione del 26 luglio 2018 (doc. 107 e 114 incarto AI), ha confermato “il progetto di assegnazione di rendita del 30.03.2018”, puntualizzando che “non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.” (doc. 114 incarto AI).
Nel frattempo il 23 aprile 2018 l’assicuratore LAINF (__________) ha comunicato all’assicurato la sospensione dell’indennità giornaliera LAINF a far tempo dal 1° maggio 2018 (doc. 104 incarto AI).
1.3. Contro la decisione dell’UAI l’assicurato, rappresentato dall’avv. dr. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulandone, in via principale, la riforma nel senso della conferma della rendita intera anche successivamente al 1° giugno 2017, in via subordinata, la riforma nel senso del riconoscimento di ¾ di rendita successivamente al 1° giugno 2017, in via ancora più subordinata, l’annullamento e l’esperimento di una perizia pluridisciplinare del __________ per valutare lo stato di salute dell’assicurato. In ogni caso, l’assicurato ha chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale, oltre alla protesta di tasse di giustizia, spese e ripetibili (doc. I, pag. 18-20).
La rappresentante dell’assicurato contesta innanzitutto l’aspetto medico visto che con il trascorrere del tempo il suo cliente non ha fatto registrare un miglioramento dello stato di salute tale da giustificare un grado di invalidità del 45%. Ella sostiene che, difettando di una motivazione chiara e precisa, mal si comprendono le motivazioni alla base della valutazione dell’UAI. In effetti, dalla perizia del 9 giugno 2017 del dr. med. __________, esperita in ambito LAINF, e posta alla base della valutazione del medico SMR, emerge un’incapacità lavorativa del 50%, così suddivisa: 20% per i postumi infortunistici, 25% per la sindrome ansioso depressiva ed il conosciuto rallentamento psicomotorio su pregresso consumo etilico ed il 5% per l’epilessia. Il medico curante ha certificato il 1° settembre 2016 di non aver riscontrato alcun miglioramento dello stato di salute dell’assicurato. Nonostante ciò nel rapporto finale del 30 novembre 2017 del medico SMR, non figura l’epilessia, che il perito LAINF aveva riconosciuto come invalidante nella misura del 5%. Ne discende che la perizia LAINF ed il rapporto del medico SMR contengono delle mancanze e delle divergenze che le rendono incoerenti. Il medico SMR si limita inoltre a fare un elenco che non reca motivazione alcuna e la diagnosi posta è troppo sommaria, più simile ad una lista che ad un rapporto medico. Il medico SMR non ha neppure visitato il suo cliente e non sembra neppure aver esaminato le perizie specifiche sulle quali si è basato il perito LAINF non avendovi fatto alcun riferimento ed essendosi riferito unicamente alla perizia del perito LAINF. Nè il perito LAINF nè il medico SMR hanno poi considerato l’atassia, che però è stata (riconosciuta e) indennizzata in ambito IMI.
Secondo la patrocinatrice dell’insorgente, l’UAI avrebbe dovuto far allestire una perizia pluridisciplinare al __________. Nell’incarto AI non figurano inoltre le valutazioni specialistiche (in particolare quella psichiatrica del dr. med. __________ e quella neurologica del dr. med. __________) sulle quali si è basato il perito LAINF e non è dato sapere quali sono le domande poste a tali medici specialistici, e meglio se i quesiti posti riguardano solo la definizione degli aspetti infortunistici o meno. In data 7 febbraio 2017 non è intervenuto un miglioramento dello stato di salute del ricorrente tale da legittimare la riduzione del grado di invalidità.
La patrocinatrice del ricorrente osserva che, quand’anche vi fosse una residua capacità di guadagno, non è realistico che il suo cliente possa metterla a frutto. In effetti - poste le plurime particolari limitazioni (sia fisiche sia psichiche), l’età avanzata, la messa in pericolo della vita in caso di nuova crisi comiziale sul posto di lavoro o per lo meno il pericolo di un nuovo infortunio, la necessaria adattazione dell’ambiente lavorativo alla situazione del suo assistito, così come l’assenza prolungata dal mondo del lavoro - globalmente una ripresa lavorativa dell’assicurato non è esigibile. Inoltre non è realistico considerarlo capace di sfruttare la - contestata - capacità lavorativa residua. Questi particolari aspetti fanno sì che le possibilità di lavoro reali dell’assicurato sono pressoché nulle, in quanto nessuno è disposto a prendere un tale rischio finanziario, visto il pregresso grave infortunio avvenuto sul lavoro. Il suo cliente ha pertanto un’invalidità del 100%.
Nella denegata ipotesi in cui il TCA ritenesse che vi sia una residua capacità di guadagno sfruttabile sul mercato del lavoro, la rappresentante del ricorrente contesta anche l’aspetto economico. Il “reddito da valido” ammonta infatti a fr. 57'457.76 (in base allo stipendio dichiarato a suo tempo dal datore di lavoro, riportato su 42.3 ore settimanali ed aggiornato al 2018) mentre il reddito da invalido di fr. 67'148.20, a fronte di una esigibilità lavorativa - contestata - del 50%, deve in ogni caso essere ridotto del 25% a titolo di deduzione sociale ed ammonta quindi a fr. 25'180.57. In questo caso il grado di invalidità sarebbe quindi del 56%.
La patrocinatrice dell’assicurato, a fronte della lacunosa istruzione del caso, chiede che il suo assistito venga sottoposto ad una nuova perizia interdisciplinare, mediante la quale dovrà essere fatta luce sulla reale incapacità lavorativa del suo cliente. Si riserva pure di presentare un complemento al gravame allorquando nell’incarto AI saranno presente i rapporti medici specialistici utilizzati per la redazione della perizia LAINF e non presenti nell’incarto AI n. 756.1613.0974.41 in oggetto.
1.4. In data 28 settembre 2018, la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + bis).
1.5. Nella risposta del 10 ottobre 2018, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti il rapporto medico del 19 settembre 2016 del dr. med. __________ e la relativa richiesta UAI a __________ (doc. VI+1) e l’estratto conto individuale AVS del 12 ottobre 2012 (doc. VI+2).
1.6. Il 28 dicembre 2018 l'avv. RA 1 ha in particolare sottolineato che dal rapporto medico del 19 settembre 2016 del dr. med. __________ - che non è mai stato trasmesso ai medici curanti dell’assicurato e sino alla presentazione dell’allegato di risposta dell’UAI non era sconcertantemente agli atti, neppure in quelli LAINF richiamati dall’amministrazione -, si evinceva la necessità di sottoporre il suo cliente ad ulteriori accertamenti di carattere neurologico, oltre ad una valutazione neurologica ed eventuale valutazione psicologico-psichiatrica. Ella si è poi confermata nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XII). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto i certificati medici del 21 novembre 2018 del Neurocentro dell’EOC di __________ (doc. S) e del 21 dicembre 2018 del medico curante, dr. med. __________ (doc. T). Anche in questa occasione è stata ribadita la necessità di sottoporre l’assicurato ad una nuova perizia interdisciplinare, che tenga debitamente conto delle affezioni infortunistiche e morbose di cui soffre.
1.7. Il 18 gennaio 2019 L’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto l’annotazione del medico SMR, dr. med. __________, del 17 gennaio 2019 (doc. XIV-1).
1.8. Il 25 aprile 2019 l'avv. RA 1 ha ribadito la necessità di sottoporre l’assicurato ad una perizia interdisciplinare che tenga debitamente conto delle affezioni infortunistiche e morbose di cui soffre (doc. XVI) ed ha prodotto, tra l’altro, il certificato medico del 17 aprile 2019 della dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, di __________ (doc. V)
1.9. Il 14 maggio 2019 l’UAI, sulla base dell’annotazione del medico SMR, dr. med. __________, del 10 maggio 2019 (doc. XVIII-1), ha proposto al TCA di accogliere parzialmente il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all’amministrazione affinché possa procedere a fare esperire un approfondimento medico-psichiatrico (doc. XVIII).
1.10. Il 29 maggio 2019 l'avv. RA 1 ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…) Premesso che nei nostri allegati si chiede in via principale l'attribuzione di una rendita AI intera e che semmai l'ulteriore indagine psichiatrica proposta potrà fare l'oggetto di una decisione di revisione, la questione qui essendo l’assenza, rispettivamente la presenza, di un miglioramento rispetto al periodo (01.07.2013-01.06.2017) in cui è stato deciso di attribuire al ricorrente una rendita AI piena, si dirà quanto segue.
Preso atto della parziale acquiescenza di cui alle osservazioni del 14/17 maggio 2019 dello spett. UAI, si comunica che purtroppo non è possibile aderire alla proposta così come formulata in quanto le problematiche neurologiche del signor RI 1 sono state completamente omesse. Il procedere indicato dallo spett. UAI riguarda infatti unicamente la questione psichiatrica. Ciò è possibile solo se si riconosce la dovuta valenza al rapporto del Neurocentro, __________ ente indipendente e superpartes (cfr. doc. S) che attesta che in ogni caso l'incapacità lavorativa di natura prettamente neurologica è già di per sé del 50%. Al momento nulla agli atti permette di dire che lo spett. UAI prenderà tale referto medico come base per la sua nuova decisione. Ciò è fondamentale nell'ottica dell'accertamento dei fatti posto che sovente i casi di persone affette da turbe psichiche sono successivamente oggetto di revisione. Nel caso di un eventuale futuro miglioramento dello stato di salute psichiatrico del ricorrente, la perizia del Dr. med. __________ di cui al doc. G non può essere usata in ambito AI come base per determinare l'eventuale capacità lavorativa residua, soprattutto dal punto di vista neurologico. (…)” (doc. XX)
1.11. Il 14 giugno 2019 L’UAI ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…) preso atto dello scritto di controparte, in merito al rapporto citato quale doc. S reso dall'EOC dr. med. __________ del 30 novembre 2018, si rinvia a quanto già indicato dal Servizio medico regionale (SMR) con annotazione del 17 gennaio 2019 annessa alle osservazioni del 18 gennaio 2019. Si rileva che tale referto è, comunque, posteriore alla decisione resa del 26 luglio 2018.
Si rammenta che con decisione impugnata l'amministrazione aveva riconosciuto al signor RI 1 il diritto alla rendita intera dal 1° luglio 2013 al 31 maggio 2017 con riduzione al quarto di rendita d'invalidità dal 10 giugno 2017 a seguito dello stato di salute migliorato con certificazione di un'abilità lavorativa residua del 50% in attività adeguate.
Per il procedere lo scrivente Ufficio Al ribadisce quanto indicato con le osservazioni precedentemente espresse del 14 maggio 2019, vista la necessità dal lato medico di approfondire l'aspetto psichiatrico come secondo indicazione del SMR del 10 maggio 2019. Fino all'emanazione della nuova decisione si dovrà tenere conto dell'aggiornamento medico delle altre problematiche. (…)”
(doc. XXII).
1.12. Il doc. XXII è stato trasmesso per conoscenza alla rappresentante del ricorrente (doc. XXIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se è l'assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità intera anche successivamente al 31 maggio 2017 oppure se tale prestazione deve essere ridotta.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.2. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.4. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il __________, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie __________, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________ nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5. L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8).
2.6. Per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1).
2.7. Nella presente fattispecie l’UAI a partire dal 1° giugno 2017 ha ridotto a un quarto la precedente rendita intera, ritenendo che dal 7 febbraio 2017 l’assicurato è totalmente inabile nell’attività abituale ma abile al 50% (sotto forma di riduzione di rendimento) in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali. L’amministra-zione si è fondata sul rapporto finale del 30 novembre 2017 del medico SMR, __________ (doc. 83 incarto AI), il quale ha ripreso le conclusioni contenute nel rapporto del 9 giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale e chirurgia, effettuato sulla base della documentazione medica raccolta in ambito LAINF (cfr. doc. 94 incarto LAI). Il dr. med. __________ ha considerato che la “tenuta generale, rispetto a qualsivoglia attività di lavoro, per componenti psichiche e fisiche, risulta diminuita nella percentuale del 50% di cui 20% per i postumi dell’infortunio in causa, 25% per la sindrome ansioso depressiva ed il rallentamento psicomotorio su pregresso consumo etilico ed il 5% per l’epilessia” (cfr. doc. 94 incarto LAINF).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto il rapporto del dr. med. __________ non è sufficiente per concludere che sia intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute e della capacità di guadagno dell’assi-curato tali da giustificare una riduzione della rendita, da intera ad un quarto.
2.7.1. Per quel che riguarda l’aspetto psichiatrico, il 14 maggio 2019 lo stesso UAI ha chiesto il rinvio degli atti per effettuare un approfondimento medico-psichiatrico (doc. XVIII), sulla base dell’annotazione del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del 10 maggio 2019, il quale ha sottolineato che: “dopo attenta lettura dell’incarto, noto che l’attuale certificazione della Dr.ssa __________ del 17.04.2019 è la prima ricevuta da uno psichiatra curante. Apparentemente la psichiatra giustifica un’inabilità lavorativa in ogni attività dal momento della sua presa a carico il 25.02.2019, tuttavia la presenza in incarto di nozione di sindrome ansioso-depressiva, ripresa anche nel rapporto SMR finale del 30.11.2017, lascia supporre la presenza pregressa di segni e sintomi d’interesse psichiatrico senza che sia tuttavia possibile stabilire con verosimiglianza non solo un eventuale nesso causale con gli infortuni subiti dall’assicurato ma anche quantificare ed oggettivare l’eventuale influsso per sè sulla capacità lavorativa. L’aspetto psichiatrico necessita pertanto un ulteriore approfondimento” (doc. XVIII-1).
Dagli atti dell’incarto emerge effettivamente la necessità di una valutazione psichiatrica dello stato di salute dell’assicurato, che soffre di disturbi psichici da svariati anni ormai (cfr. il rapporto d’uscita dal reparto di medicina interna dell’EOC del 13 aprile 2012 che, tra le varie diagnosi, riporta pure quella di “Sindrome ansioso-depressiva con rallentamento psicomotorio noto; proposta presa a carico centro psico-sociale”; cfr. doc. 5 incarto LAINF), attestati sia dal dr. med. __________ in ambito LAINF sia dal medico SMR, __________, (che, nel rapporto finale del 30 novembre 2017, ha indicato la presenza di una sindrome ansiosa-depressiva con influsso sulla CL dell’assicurato; doc. 83 incarto AI).
È quindi necessario che tale aspetto venga approfondito attraverso un esame dell’assicurato da parte di uno specialista in psichiatria (cfr. art. 44 LPGA).
2.7.2. Secondo il TCA un analogo approfondimento peritale deve essere effettuato pure a livello neurologico.
In tale contesto questa Corte constata con un certo stupore che, sino alla risposta del 10 ottobre 2018 dell'UAI (cfr. doc. VI), agli atti non figurava neppure la perizia medica del 19 settembre 2016 (relativa peraltro alle visite personali dell’assicurato effettuate in data 9 settembre e 18 novembre 2015) del dr. med. __________ e che dall’annotazione per l’incarto del 5 ottobre 2018 del funzionario __________ emerge che: “A seguito del Servizio Giuridico AI in data odierna ho contattato la Sig.ra __________ della __________ Lainf per chiederle se al loro incarto era presente la perizia neurologica effettuata per conto loro dal Dr. __________. La Signora __________ mi comunica che lo stesso non ci era stato trasmesso i quanto non presente ai loro atti. Infatti solamente ieri, dopo richiesta dello studio legale dell’Avv. RA 1, hanno richiesto il rapporto peritale del Dr. __________ che hanno ricevuto in data odierna. Siamo rimasti d’accordo che me ne trasmetterà una copia per e-mail” (cfr. doc. VI+1). In quella perizia figurano, in particolare, le seguenti conclusioni:
" (…)
DIAGNOSI:
Esiti trauma cranico il 2.7.2012 su / con
• frattura temporale-parietale sinistra associata a
con modesto affossamento di frammenti a livello mastoideo;
frattura dell'orecchio medio ed esterno, e
• ematoma epidurale parieto-occipitale omolaterale ematotimpano,
minimo pneumoencefalo
• esiti di evacuazione mediante craniotomia in urgenza.
° residua atassia
sindrome vertiginosa
ipoacusia trasmissiva post-traumatica sinistra
diplopia su sospetta lesione fascicolare dell'abducens
• Danno assonale diffuso (DAI) sottocorticale occipito-parietale inferiore sinistro e frontale dx e sx
• Esiti di frattura della rotula destra del 2.7.2012,
trattata conservativamente
Epilessia, con crisi parziali complesse con generalizzazione secondaria
un singolo parossismo generalizzato di aspetto irritativo
Esiti di débridement di ferita lacerocontusa profonde, sutura lesione completa del tendine di Achille, sutura completa del nervo surale,
sutura di lesione parziale del muscolo soleo effettuate il 29.12.2011 (Dr med. __________)
Esiti di riduzione e osteosintesi frattura spirale della tibia distale e della fibula prossimale sinistra il 6.2011.
Il signor RI 1 presenta negli antecedenti nel 2011 due traumi, il primo all'arto inferiore sinistro, la seconda all'arto inferiore destro, quest'ultimo complicato da lesione dei tronchi nervosi e persistente deficit sensitivo motorio del piede.
Egli ha sviluppato ad inizio 2012 delle crisi epilettiche e successivamente dopo una sospensione della terapia di pochi giorni, il 2 luglio 2012, ha ripresentato due crisi comiziali, molto verosimilmente favorite da contesto di deprivazione di sonno e probabile astinenza da sovrautilizzo di bevande alcoliche.
La prima fu associata a trauma cranico e ferita lacero-contusa sopraciliare, mentre la seconda poche ore più tardi, ad un trauma cranico parieto-occipitale sinistro, complicato dallo sviluppo di un ematoma epidurale, necessitante una craniotomia in urgenza e l'evacuazione di un ematoma intracranico.
(…).
Per le problematiche in ambito ORL il paziente è stato sottoposto a intervento di timpanotomia esplorativa e una ricostruzione della catena ossiculare (Dr. __________, __________). Nonostante le cure ORL apportate il paziente al mio ultimo controllo indicava la persistenza di un'ipoacusia e di un'atassia.
(…).
L'esame risonanza magnetica cerebrale eseguito a distanza il 9.12.2015 ha dimostrato delle lesioni prevalenti in occipito-parietale sinistro pure con interessamento frontale bilaterale, compatibili sulla base morfologica con un danno assonale diffuso post-traumatico (DAI).
(…).
I colloqui che ho avuto con il medico di famiglia curante e il neurologo curante confermano una significativa modifica persistente del comportamento e della personalità dell'assicurato.
In conclusione indiscusso ed accertato l'avvenuto trauma cerebrale con frattura della base cranica, ematoma epidurale parieto-occipitale sinistro, necessitante una craniotomia evacuativa in urgenza e un'ipoacusia secondaria con ematotimpano e danno ossiculare sottoposto recentemente a ricostruzione.
Il paziente era epilettico, ma probabilmente a seguito di un disturbo depressivo e insonnia, in una fase di consumo irregolare di etile, sospese i farmaci antiepilettici, favorendo delle recidive di crisi epilettiche con cadute.
Fu in riabilitazione stazionaria per oltre dieci settimane, migliorando le sue condizioni, ma senza tuttavia ritrovarsi alle dimissioni in condizioni per riprendere il lavoro, a causa di persistenti disturbi, principalmente dell'equilibrio maggiore (atassia) ma accompagnati da diffusi disturbi neuropsicologici minori (soggettivi) dell'attenzione, della memoria, ecc.
La valutazione ORL, benché non conclusive sull'origine topografica della sintomatologia vestibolare, conferma una persistente alterazione dell'udito e dell'atassia, giustamente sospettando, in particolare nel contesto traumatico, un danno diffuso, multifocale con pure una componete centrale.
L'esame RM cerebrale dimostra alterazioni diffuse sottocorticali, compatibili con un danno assonale diffuso in parieto-occipitale a sinistra e in minor misura in frontale, mentre la valutazione psichiatrica esclude un'attuale rilevante patologia psichiatrica alla base dei disturbi residui lamentati.
La sintomatologia residua non impedisce a priori un reinserimento professionale, ma che necessiterebbe di un reinserimento dell'assicurato in un contesto protetto e la ripresa progressiva di ore attività, che non siano quelle da lui svolte in precedenza nella ristorazione, che sono e resteranno controindicate.
In particolare, considerata la diagnosi di epilessia, non sono consigliati lavori notturni, turni irregolari, disponibilità di bevande alcoliche, guida o utilizzo di veicoli o macchinari che possano esporre il paziente, o altri collaboratori a incidenti in caso di recidiva di crisi.” (cfr. doc. VI+1)
La patrocinatrice dell’assicurato ha versato agli atti una valuta-zione ambulatoriale (controllo di decorso) del 21 novembre 2018 del Neurocentro dell’EOC di __________ (doc. S) dalla quale emerge, in particolare, quanto segue:
“(…)
Diagnosi principale
Pregresso abuso etilico
Sindrome ansioso-depressiva
Frattura di tibia e fibula distale sx nel giugno 2011
Episodi di tachicardia sopra-ventricolare nel 2012
Esiti di lesione completa del tendine achilleo dx nel 2011. (…) Esami complementari Valutazione neurospicologica 16.11.2018: Il quadro cognitivo appare mutato rispetto a quanto oggettivato al termine del percorso riabilitativo presso la Clinica __________, quando veniva descritto un profilo normalizzato SU piano attentivo-esecutivo e mnesico. Allo stato attuale, dalla valutazione svolta mediante procedure di indagine clinica e somministrazione di test standardizzati emergono nello specifico: -.disturbi a carico del funzionamento attentivo, con evidenza di severo rallentamento nelle prove cronometrate ed omissioni ed errori ad indicare
una prestazione fluttuante con difficoltà di attenzione selettiva, ridotta efficienza dell'attenzione sostenuta con affaticabilità, riduzione dello span attentivo verbale;
Per quanto riguarda l’inabilità lavorativa, dal punto di vista neuropsicologico, l'attività di gerente non appare compatibile con le funzioni cognitive attualmente espresse dal paziente (affaticamento cognitivo, deficit attentivo-esecutivi). Valutando strettamente le abilità cognitive in senso più generale esse non sono compatibili con un lavoro che richieda di assumersi responsabilità in prima persona, avere capacità organizzative e abilità di problem solving. Inoltre non è, allo stato attuale, dal punto di vista strettamente neuroropsicologico, immaginabile una possibilità lavorativa che superi il 50% di attività. (…)”.
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata e, quindi, in concreto il 26 luglio 2018. Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Secondo questa Corte, la valutazione ambulatoriale del 21 novembre 2018 del Neurocentro dell’EOC di __________ di cui al doc. S, va presa in considerazione, in quanto essa fa riferimento ad un quadro cognitivo mutato rispetto a quanto oggettivato al termine del percorso riabilitativo presso la clinica __________ (nel 2012). L’unica valutazione neurologica successiva è peraltro quella del 19 settembre 2016 (cfr. doc. VI+1).
In simili condizioni si giustifica quindi un approfondimento peritale esterno dal profilo neurologico (cfr. art. 44 LPGA).
2.7.3. L’assicurato presenta pure affezioni di carattere ortopedico.
Dal rapporto del 9 giugno 2017 dal dr. med. __________ si evince infatti, che:
“(…) Anamnesi remota: Stato dopo frattura della tibia e fibula distale sinistra del giugno 2011 trattata cruentemente; mezzi tutt’ora in sede. Stato dopo lesione completa del tendine d’Achille destro, nervo surale e nervo sensitivo fibulare destro con lesione parziale del muscolo soleo, trattata cruentemente nel dicembre 2011. (…) Diagnosi collaterali: (…)
Nell’ambito degli ulteriori accertamenti l’UAI interpellerà dunque il dr. med. __________ chiedendogli di determinare la capacità di lavoro residua dell’assicurato dal suo profilo specialistico.
2.8. Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento di una perizia bidisciplinare (neurologica e psichiatrica) relativa al periodo successivo al 6 febbraio 2017, completata da una richiesta specifica di informazioni al dr. med__________. Andrà poi effettuata una discussione globale tra i tre specialisti in questione.
In tale contesto è utile ricordare che, a fronte di una questione squisitamente medica, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie (in particolare, nel caso di specie, in ambito psichiatrico, neurologico e ortopedico) non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 246 e ss.).
Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la conferma (cfr. consid. 1.11 e 2.1) del diritto a una rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° luglio 2013 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) al 31 maggio 2017, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati).
2.9. Da ultimo, il TCA osserva che risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alla censura ricorsuale, giusta la quale, quand’anche vi fosse una residua capacità di guadagno, non è realistico/esigibile che l’assicurato possa metterla a frutto (poste le plurime particolari limitazioni sia fisiche sia psichiche, l’età avanzata, la messa in pericolo della vita in caso di nuova crisi comiziale sul posto di lavoro o per lo meno il pericolo di un nuovo infortunio, la necessaria adattazione dell’ambiente lavorativo alla situazione del suo assistito, così come l’assenza prolungata dal mondo del lavoro) sul mercato equilibrato del lavoro. Tale questione dovrà essere affrontata se e quando dovesse emergere l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457).
Per motivi di economia processuale, il TCA rileva sin d’ora che, secondo la giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio (come nel caso di specie), il reddito da valido può essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2019.10 del 13 maggio 2019, consid. 2.7).
2.10. Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.7-2.8), il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 1'800.- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a una rendita intera dal dal 1° luglio 2013 al 31 maggio 2017.
Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'800.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni