Raccomandata
Incarto n. 32.2018.151
TB
Lugano 3 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 luglio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Nel 2002 (doc. 2) RI 1, nato nel 1978, attivo come montatore di impianti sanitari e di riscaldamenti, a causa di tendiniti ad entrambe le mani ha chiesto delle prestazioni dall'assicurazione invalidità. L'Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali (doc. 28) e gli ha garantito la riformazione professionale dal 2003 al 2005 come progettista nella tecnica della costruzione di impianti di riscaldamento (doc. 32), terminata con successo. Il 12 dicembre 2006 (doc. 64) il grado d’invalidità è stato fissato al 28%.
1.2 Nell'ottobre 2011 (doc. 75) l'assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni per vertigini e difficoltà di concentrazione che dall'aprile lo rendevano inabile al 50%. La documentazione medica richiamata attestante sindrome ansioso-depressiva ha portato l'Ufficio AI, il 18 maggio 2012 (doc. 95), a rifiutare il diritto a una rendita, poiché dal dicembre 2011 aveva ripreso l'attività.
1.3 RI 1 ha inoltrato una terza domanda di prestazioni nel dicembre 2015 (doc. 97) per la formazione di una ciste nella ghiandola seminale sinistra, che dal mese di luglio l'aveva reso totalmente inabile al lavoro di progettista nella tecnica della costruzione di impianti di ventilazione.
Raccolta presso i curanti la necessaria documentazione relativa all'intervento urologico avvenuto il 1° marzo 2016 (doc. 112) all'__________ di __________ e all'anca sinistra a fine agosto 2016 (doc. 155) all'Ospedale __________ di __________ stante dolore pelvico cronico da giugno 2015, il 16 agosto 2017 (doc. 158) il Servizio Medico Regionale, in considerazione della situazione complessa, ha ritenuto indicata una valutazione peritale in ambito pluridisciplinare, che ha avuto luogo nel gennaio 2018.
1.4 Preso atto del rapporto peritale del 12 marzo 2018 (doc. 187) e del rapporto finale SMR del giorno seguente (doc. 186), con progetto di decisione del 14 marzo 2018 (doc. 188) l'Ufficio AI non ha concesso all'assicurato una rendita di invalidità e dei provvedimenti professionali, non essendo data la condizione dell'anno di incapacità lavorativa con una media di almeno il 40% senza notevoli interruzioni (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Le osservazioni del 21 aprile 2018 (doc. 194) dell'assicurato, accompagnate da documentazione medica, sono state inviate dall'SMR al Servizio Accertamento Medico per una presa di posizione (doc. 199), avvenuta il 19 luglio 2018 (doc. 201).
Su tale base, l'Ufficio AI ha emanato il 27 luglio 2018 (doc. D) la decisione formale con cui ha confermato integralmente il progetto, negando il diritto a una rendita di invalidità per assenza dell'anno di attesa.
1.5 Con ricorso del 12 settembre 2018 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di allestire una perizia pluridisciplinare completa per permettere "il completamento, l'aggiornamento e la rivalutazione della perizia pluridisciplinare e riconosca l'incapacità lavorativa", così come un grado di invalidità, del 100%.
Il ricorrente ha rimproverato all'amministrazione che gli atti medici sui quali si sono fondati i periti non sarebbero completi, visto che, a loro dire, la prima diagnosi di prostatite con algie perineali risalirebbe al 12 agosto 2015, mentre per l'assicurato mancherebbero otto mesi di storia clinica, dal 27 luglio 2015 al 3 marzo 2016, che egli ha provveduto a riassumere. Pertanto, l'insorgente ha ritenuto che difettando di questi elementi, la perizia pluridisciplinare non permetteva di comprendere come una prostatite acuta e una ciste diagnosticata a luglio 2015 avessero causato la calcificazione della vescichetta seminale e il tumore periprostatico; nemmeno era possibile correttamente valutare le conseguenze sul suo stato di salute, tanto da renderlo incapace al lavoro a causa dei gravi problemi neurologici. Tali problemi e il dolore risentito dovevano essere accertati e riconosciuti come effettuato dal dr. med. __________. Egli ha rilevato che, al momento, con il soggiorno riabilitativo erano stati riconosciuti i problemi neurologici, ma non correttamente considerate le implicazioni sulla capacità lavorativa.
L'assicurato ha poi ricordato le cure eseguite nel corso del 2018 presso il Neurocentro dell'Ospedale __________ (doc. B) e il Centro per la terapia del dolore (doc. C), in particolare la posa di un neuromodulatore che ha ridotto gli spasmi rendendo la gamba più stabile.
Secondo l'insorgente, le sue condizioni di salute sembravano suscettibili di miglioramento, perciò le valutazioni agli atti, come la perizia pluridisciplinare, erano incomplete o errate e quindi non potevano costituire una valida base di giudizio.
Da ultimo, l'interessato ha chiesto che sia effettuata una nuova perizia urologica, in quanto il perito del SAM era subentrato nello studio medico dell'urologo che l'aveva seguito inizialmente.
Il 27 settembre 2018 (doc. IV) il ricorrente ha prodotto il rapporto del 27 agosto 2018 (doc. E) relativo all'impianto di due elettrodi epidurali per neuromodulazione dei gangli dorsali.
1.6 I due nuovi rapporti medici (docc. B e C) sono stati trasmessi dal Servizio Medico Regionale (doc. VI/1) al SAM e, nell'attesa di ricevere una sua presa di posizione, l'Ufficio AI ha allestito il 20 novembre 2018 (doc. X) la sua risposta con la quale ha proposto di respingere il ricorso, giacché i periti intervenuti hanno concluso che l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 100% come progettista di impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione, eccetto per alcuni periodi durante i quali sono avvenuti gli accertamenti urologici, l'operazione all'anca e la riabilitazione.
Secondo l'amministrazione, gli esperti hanno debitamente tenuto in considerazione tutte le affezioni di cui l'assicurato era affetto e sono giunti a una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa totale sia nell'attività abituale che in altre adeguate dal 2 dicembre 2017.
Quanto alla lamentela sulla mancata presa in considerazione di alcuni referti medici, l'Ufficio AI ha contestato tale circostanza visto che nella perizia del Servizio Accertamento Medico sono espressamente indicati i rapporti medici elencati dal ricorrente.
In merito ai nuovi documenti prodotti con il ricorso, l'Ufficio AI ha evidenziato che sono stati sottoposti al vaglio del SAM, il cui parere sarebbe stato prodotto al TCA non appena disponibile.
Pertanto, al momento per l'amministrazione non v'erano elementi per ritenere in maniera convincente e oggettivabile l'esistenza di un'incapacità lavorativa superiore a quella accertata e da giustificare l'esperimento di ulteriori verifiche mediche.
1.7 Il 27 novembre 2018 (doc. XII) l'insorgente ha contestato di essere stato abile al lavoro dal 2 dicembre 2017, visto che dalla dimissione dalla Clinica di riabilitazione è stato indirizzato al Neurocentro dell'Ospedale __________ per accertare se le sue condizioni erano di natura neurologica e a seguito della diagnosi emessa il 15 marzo 2018 gli è stato inserito, in luglio e in agosto 2018, un modulatore neuro spinale avente effetti positivi.
1.8 Il 5 dicembre 2018 (doc. XIV/2) il dr. med. __________ dell'SMR ha preso atto della risposta del 3 dicembre 2018 con cui il SAM, espressosi sulla nuova documentazione medica, ha confermato la validità delle sue conclusioni del marzo 2018. L'indomani (doc. XIV) l'Ufficio AI ha di conseguenza chiesto al TCA di respingere il ricorso.
1.9 Il ricorrente ha precisato il 21 dicembre 2018 (doc. XVI) il suo percorso formativo e professionale dal 1994 in poi, rilevando di essere iscritto dal 1° ottobre 2018 all'assicurazione contro la disoccupazione e da metà novembre 2018 di prestare le sue competenze a ore per una ditta nella speranza di un impiego al 50%, sebbene la convivenza con il neuromodulatore non sia facile e non sempre apporti benefici. A suo dire, indispensabile sarebbe l'audizione del dr. med. __________ che, a differenza dei periti intervenuti, è l'unico che tratta le neuropatie con l'ausilio dei neuromodulatori spinali. Gli va dunque riconosciuta un'inabilità lavorativa del 100% da luglio 2015 a settembre 2018 e del 50% dal 1° ottobre 2018.
L'Ufficio AI non ha formulato nuove osservazioni (doc. XVII).
considerato in diritto
2.1 Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l'Ufficio AI ha negato all'assicurato una rendita di invalidità per assenza della condizione dell'anno di incapacità lavorativa con una media di almeno il 40% senza notevoli interruzioni (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), avendo ritenuto un'inabilità lavorativa del 50% dall'agosto 2015, del 100% dal marzo 2016, nulla dal maggio 2016, del 100% dal 26 agosto 2016, dello 0% dal 27 novembre 2016, del 100% dal 6 novembre 2017 e nulla dal 2 dicembre 2017 e quindi considerato che l'anno d'attesa decorreva dal 6 novembre 2017.
2.2 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3 Nel caso di specie, a seguito della domanda di prestazioni del dicembre 2015, dopo avere richiamato gli atti medici determinanti, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che il 16 agosto 2017 (doc. 158) ha ritenuto necessario sottoporre l’assicurato a una perizia pluridisciplinare, il mandato per effettuare tale valutazione è stato aleatoriamente affidato il 17 ottobre 2017 (doc. 168) al Servizio Accertamento Medico e detta scelta comunicata all'assicurato il 6 novembre 2017 (doc. 173).
La perizia è stata allestita il 12 marzo 2018 (doc. 187), dopo che il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurato i giorni 3, 9, 10, 11, 16 e 24 gennaio 2018 per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali.
Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 1999 all'8 febbraio 2018, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione della giornata e la terapia.
Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status, gli esiti degli esami di laboratorio e la sonografia vescica e reni effettuati nel gennaio 2018 dal Servizio Accertamento Medico.
Sono poi stati riassunti i consulti specialistici, esposti di seguito.
L’assicurato è stato esaminato il 9 gennaio 2018 dal dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale nel rapporto reso due giorni dopo ha riportato l'anamnesi reumatologica da terzi, i dati soggettivi (dolori inguinali costanti a sinistra, sempre presenti, giorno e notte), i dati oggettivi con lo stato generale, il sistema locomotore (colonna vertebrale e articolazioni periferiche), il sistema nervoso cursorio e gli esiti degli esami di laboratorio eseguiti il 3 gennaio 2018 dal SAM.
Il perito non ha posto delle diagnosi reumatologiche con influsso sulla capacità lavorativa, ma solo senza ripercussione: esiti da artroscopia dell'anca sinistra con ricostruzione del labbro acetabolare, acetaboloplastica, condroplastica, sinoviectomia, per conflitto coxofemorale anteriore tipo Pincer e lesione del labbro acetabolare all'anca sinistra il 28 agosto 2016; dolori alle parti molli della coscia sinistra di non chiara eziologia; note alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide lombare (discopatia L4/L5 e L5/S1 con bulging discale ad ampio raggio e focalità in sede mediana e paramediana a sinistra); alterazioni degenerative al rachide cervicale (ernia discale mediana minima C5/C6); disturbi statici del rachide (scoliosi sinistroconvessa dorsale, iperlordosi lombare); decondizionamento e sbilancio muscolare.
Nella sua valutazione, il perito ha descritto lo stato generale dell'assicurato riscontrato con l'esame personale, osservando che i disturbi accusati, i deficit funzionali fatti valere e dimostrati durante l'esame clinico peritale, non si spiegavano in gran parte con le patologie strutturali dimostrate fino a quel momento nel suo ambito di specialità. Stante la diagnosi esposta, sul piano terapeutico per il reumatologo era sicuramente auspicabile che l'assicurato proseguisse con gli esercizi di ginnastica rivolti al riequilibrio e al ricondizionamento della muscolatura.
Lo specialista ha giudicato come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività che tenesse pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: l'assicurato poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino a 10-15kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassare i 15kg, sollevare spesso pesi fino a 5kg sopra l'altezza del petto, molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti e la rotazione manuale era normale. L'assicurato poteva talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi e inclinata in avanti, spesso la posizione inginocchiata, di rado quella accovacciata, molto spesso flettere le ginocchia. Inoltre, egli poteva assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee, molto spesso camminare oltre 50metri, talvolta per lunghi tragitti e camminare su terreno accidentato, salire le scale, ma di rado quelle a pioli.
Questi limiti funzionali e di carico erano applicabili sia durante le ore lavorative sia durante il tempo libero. V'erano dunque risorse fisiche che permettevano una reintegrazione professionale.
Il perito ha ritenuto giustificata un'inabilità lavorativa totale a seguito dell'intervento chirurgico ortopedico all'anca sinistra del 26 agosto 2016, della durata di tre mesi e per qualsiasi tipo di lavoro, quindi dal 26 agosto al 26 novembre 2016. Era pure giustificata un'inabilità lavorativa totale durante la degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________, dal 6 novembre al 1° dicembre 2017. Fatta eccezione per i periodi di totale inabilità lavorativa, dal momento dell'insorgenza dell'inabilità lavorativa al 100% attestata dai medici curanti dal 10 luglio 2015, dal profilo reumatologico l'assicurato è stato considerato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100% in un lavoro adatto al suo stato di salute, così come nella sua attività di progettista nella tecnica della costruzione, riscaldamento, ventilazione, attività che in parte veniva svolta in ufficio e in parte sul cantiere. Come casalingo, l'abilità era totale sempre dal 10 luglio 2015.
Il 10 e il 24 gennaio 2018 l'assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nell'ambito di un consulto psichiatrico. Lo specialista ha riassunto l'anamnesi, ha esposto l'esame psichico e le sue conclusioni, nelle quali ha indicato che l'assicurato, dal lato psichico, non denotava un quadro clinico strutturato con sintomi psicologici o biologici rilevanti né riferibili alla diagnosi di sindrome da attacchi di panico che gli era stata posta nel 2011 (diagnosi quindi a quel momento estinta) anche se la sua coscienza psicologica, sulla scorta della situazione venutasi a creare non per sua volontà, appariva francamente pervasa dal risentimento.
Nel rispondere alle domande dell'Ufficio AI, il perito non ha posto alcuna diagnosi, non evidenziando una patologia psichica inseribile in un quadro clinico strutturato con sintomi psichici o biologici rilevanti al di là del risentimento che egli comunque provava, perciò per lo psichiatra la capacità lavorativa era totale. Egli aveva suggerito che, per migliorare lo stato di salute, delle tecniche per il rilassamento e il controllo del dolore potevano essere utili a rendere meno limitante l'impatto della sintomatologia dolorosa accusata dall'interessato. Potevano inoltre entrare in linea di conto dei provvedimenti di integrazione professionale, avendo l'assicurato dimostrato di essere persona motivata a migliorare il proprio livello di formazione per cui era pronto a intraprendere percorsi di recupero e affinamento delle proprie competenze professionali.
Il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha visitato l'assicurato l'11 gennaio 2018 e nel suo rapporto del 15 febbraio 2018 ha riportato l'anamnesi estrapolandola dal riassunto degli atti messi a sua disposizione dal SAM e includendovi i dati soggettivi, ha esposto lo stato neurologico in cui ha in particolare rilevato che il tono era indenne, il trofismo muscolare conservato; la deambulazione era rallentata e difficoltosa nell'ambito della sintomatologia algica all'arto inferiore sinistro.
Nella sua valutazione il neurologo ha riscontrato dei tremori/ spasmi diffusi molto importanti di tutto l'arto inferiore sinistro, che comparivano sotto il minimo sforzo e che in apparenza non erano controllabili dal paziente, secondo il quale sarebbero stati legati ai suoi dolori, ossia sotto movimento e sforzi minori con l'arto inferiore sinistro avrebbe avuto un dolore molto intenso e questo gli avrebbe creato questi tremori/spasmi diffusi. Il restante stato neurologico era del tutto nella norma, come anche in passato e a seguito degli esami effettuati recentemente presso l'Ospedale __________ di . Anche una valutazione elettromiografica eseguita presso il Neurocentro dell'Ospedale __________ nell'estate 2017 era risultata del tutto nella norma. Il perito ha ricordato che il prof. dr. med. __________ concludeva per un tremore funzionale, ossia psicosomatico all'arto inferiore sinistro in paziente con dolori pubici cronici invalidanti, almeno i tremori sarebbero stati psicosomatici, mentre sarebbe stato difficile inquadrare i dolori al pube, che secondo il prof. __________ dell' di __________ avevano un'origine organica poco chiara e quindi sconsigliava l'impianto di un neurostimolatore, ma un trattamento con Neurontin per i dolori accusati in sede pubica e ipnosi. Il perito era d'accordo con la diagnosi del professore e ha inquadrato i tremori all'arto inferiore sinistro come di origine psicosomatica senza una base neurologica associata e gli aveva consigliato di provare un trattamento con ipnosi. Neppure v'era una chiara causa neurologica dei dolori pelvici accusati, dolori che non corrispondevano a chiara distribuzione di un nervo periferico, tra l'altro con potenziali evocati del nervo pudendo nella norma e senza altri segni o sintomi che farebbero pensare a una problematica del nervo pudendo o dei suoi rami terminali.
Il neurologo ha ricordato che anche una risonanza magnetica del bacino non ha evidenziato dei tessuti cicatriziali attorno ai nervi locali o altre cause.
Il perito ha posto la diagnosi di spasmi-tremori diffusi all'arto inferiore sinistro di probabile natura somatoforme senza chiaro correlato organico e ha precisato che non era una diagnosi strettamente neurologica, ma piuttosto psichiatrica; una vera diagnosi neurologica non era presente e non era nemmeno mai stata posta negli ultimi anni. Pertanto, neppure v'era un'inabilità lavorativa per qualsiasi professione, compresa come casalingo.
Da ultimo, l'assicurato è stato peritato il 16 gennaio 2018 dal dr. med. , specialista FMH in urologia, che nel suo rapporto del 19 gennaio seguente ha posto la diagnosi primaria di sindrome del dolore pelvico cronico di natura indeterminata, la diagnosi urologica di ciste della vescicola seminale sinistra (prima diagnosi agosto 2015), esiti di asportazione laparoscopica robot-assistita di una formazione calcificata periprostatica sinistra ( di __________ marzo 2016, reperto istopatologico: tessuto calcificato della vescicola seminale), esiti di punzione evacuatrice di ciste della vescicola seminale sinistra (__________ ottobre 2015), esiti di diverse cure antibiotiche per prostatite-vescicolite non batterica (da luglio 2015 a gennaio 2016) e le diagnosi collaterali di conflitto coxofemorale sinistro con esiti di artroscopia all'anca sinistra, ricostruzione del labbro acetabolare, acetabolo-plastica, condroplastica e sinovectomia agosto 2016, esiti di infiltrazione dei gangli dorsali L1/L2 a sinistra (aprile 2017) a scopo antalgico, proposta di impianto di neuro-stimolatore a livello L1/L2 (Neurocentro di __________ da programmare per inizio 2018), talassemia minor senza rilevanza clinica, sindrome cervico-brachiale con brachialgie predominante a destra (dal 1999) e stato ansioso depressivo con attacchi di panico (diagnosi nel 2011).
L'urologo ha osservato che l'assicurato deambulava con zoppia a sinistra e con bastone, durante la visita presentava dei continui spasmi/crampi all'arto inferiore sinistro sia in posizione coricata sia in piedi, accusava un dolore persistente a livello inguinale sinistro, con acuzie all'inserzione mediale dei muscoli pettineo e grande adduttore sinistro con reperto locale senza particolarità, muscolatura ben sviluppata e simmetrica agli arti inferiori, la prostata era normale di consistenza e dimensione con un dolore periprostatico a sinistra, non si palpavano le vescicole seminali.
Quali esami complementari è stata eseguita una sonografia vescica e reni e l'esame delle urine.
Nelle sue conclusioni l'esperto ha ricordato che l'assicurato soffriva di una sindrome dolente multifattoriale e multifocale nell'emibacino sinistro e ha riassunto i disturbi agli arti superiori. L'iter urologico è iniziato nel luglio 2015 con dolori al cinto pelvico sinistro, in un primo tempo interpretati come prostatite-vescicolite e curati con diverse cure antibiotiche, poi all'RMI è stata constatata una ciste alle vescicole seminali di sinistra, un reperto che normalmente è senza rilevanza clinica, ma che in concreto, stante la persistenza e l'intensificazione dei dolori, non più gestibili con antalgici, spasmolitici e antibiotici, è stato asportato, senza toccare la vescicola seminale stessa; è stata quindi asportata una formazione calcificata nella regione periprostatica e macroscopicamente non in relazione anatomica con la vescicola seminale.
A dire dello specialista, né il reperto periprostatico tolto né la ciste della vescicola seminale non spiegavano e non spiegano la sindrome dolente persistente nel piccolo bacino. Questa valutazione era condivisa dal prof. dr. med. , urologo all' di __________ che ha operato l'assicurato e che il perito ha contattato telefonicamente per una presa di posizione.
Quest'ultimo ha infine rilevato che dal febbraio 2017 l'interessato è seguito dal Centro per la terapia del dolore e dal __________ di __________ per il persistere dei dolori all'emibacino e all'arto inferiore sinistro e che a fine gennaio 2018 avrebbe avuto luogo una visita per una seconda opinione da parte del prof. __________.
Esposti i medicamenti assunti dall'assicurato, il perito ha risposto al questionario SAM, segnalando che a quel momento dal lato urologico non esisteva un'incapacità lavorativa, precisando che in base alle cure e agli interventi precedenti era da stabilire una incapacità lavorativa al 50% dall'agosto 2015 al febbraio 2016 e al 100% dal marzo all'aprile 2016, ma da allora non esisteva una incapacità lavorativa per motivi urologici. Pertanto, la capacità lavorativa nell'attività di progettista di impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione rispettivamente come specialista Minergie era del 100%. Da un punto di vista urologico non sarebbero dovuti subentrare dei problemi maggiori in un prossimo futuro, la prognosi urologica a medio-lungo termine era dunque buona. Non v'erano poi delle limitazioni funzionali a livello urologico, il tessuto periprostatico asportato era di natura benigna e il reperto cicatriziale residuale prostatico non spiegava il persistere del dolore. Per la problematica del dolore cronico all'emibacino sinistro rispettivamente alla gamba sinistra era stato discusso l'impianto di un neurostimolatore a scopo antalgico e la discussione sull'opportunità di tale soluzione era ancora in corso.
Per l'urologo, l'attività adeguata per l'assicurato era nella sua professione di progettista e di consulente Minergie.
Infine il perito, non specialista in materia, ha tenuto comunque a precisare che la muscolatura agli arti inferiori dell'assicurato era molto ben sviluppata e simmetrica malgrado la zoppia unilaterale con apparentemente deambulazione dolorosa e continuo tremolio rispettivamente crampi e spasticità nell'arto inferiore sinistro, perciò egli ha constatato una discrepanza fra il reperto clinico e la sintomatologia accusata dall'assicurato.
I periti del Servizio Accertamento Medico hanno avuto modo di discutere collegialmente del caso in modo esaustivo e hanno concluso che non v'erano patologie con influsso sulla capacità lavorativa, ma solo senza influenza e il SAM ha ripreso queste diagnosi poste dai quattro specialisti interpellati.
Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa nella precedente attività, gli esperti hanno ritenuto che l’assicurato presentava una capacità lavorativa totale come progettista di impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione. Non v'era alcuna riduzione della capacità lavorativa e nemmeno deficit funzionali, fatti salvi i periodi dall'agosto 2015 al febbraio 2016 in cui la capacità lavorativa era del 50%, nel marzo-aprile 2016 in cui, a causa di accertamenti urologici e dell'intervento operatorio, la capacità era nulla, così come a causa dell'intervento all'anca sinistra dal 26 agosto al 26 novembre 2016 e durante il breve soggiorno di riabilitazione dal 6 novembre al 1° dicembre 2017. Al di là di questi periodi, la capacità lavorativa era ed è del 100% nell'attività di progettista.
Per quanto riguarda la sua capacità lavorativa d’integrazione in attività adeguate al suo stato di salute, al di fuori dei predetti periodi, l'assicurato ha presentato e presenta tuttora una capacità lavorativa del 100% (8-8,30 ore al giorno) rispettosa dei limiti funzionali e di carico stabiliti dal perito reumatologo rispettivamente simile a quella di progettista.
Erano inoltre da subito sostenibili provvedimenti di integrazione e sono state consigliate misure di riallenamento progressivo al lavoro essendo assente da tempo dal mondo lavorativo.
I periti hanno infine osservato che v'era una certa discrepanza fra la sintomatologia, l'anamnesi e la valutazione clinica.
Il 14 marzo 2018 (doc. 188) l'amministrazione ha proposto di negare una rendita per assenza dell'anno di inabilità lavorativa e nelle sue osservazioni (doc. 194) l'assicurato ha trasmesso all'Ufficio AI dei referti medici, alcuni già agli atti.
Inoltre, l'interessato ha inviato all'amministrazione la lettera del 26 marzo 2018 (doc. 193) del dr. med. __________ del Centro per la terapia del dolore, in cui l'anestesista ha indicato che il 14 marzo 2018 l'assicurato è stato sottoposto a un blocco del ganglio dorsale di L2-L3-L4 a sinistra (radici spinali del nervo otturatorio).
Quest'ultimo referto medico è stato trasmesso il 30 maggio 2018 (doc. 199) dal dr. med. __________ dell'SMR al Servizio Accertamento Medico per una presa di posizione, che è stata allestita il 19 luglio 2018 (doc. 201) dopo avere interpellato tutti gli specialisti che nel mese di gennaio 2018 avevano peritato l'assicurato.
L'11 giugno 2018 l'urologo dr. med. __________ ha affermato che tale documento non apportava nuovi elementi dal punto di vista urologico e quindi manteneva la sua valutazione di una capacità lavorativa del 100% dal maggio 2016, contestando però il parere del collega secondo cui il dolore neuropatico persistente fosse la conseguenza degli interventi subiti, siccome questo dolore era già presente prima dell'intervento robot-assistito.
In pari data si è pronunciato anche il reumatologo dr. med. __________, osservando che il dr. med. __________ aveva segnalato che immediatamente dopo il test e per le tre ore successive al blocco diagnostico l'interessato aveva riferito la scomparsa completa dei dolori a tal punto che dopo mezz'ora il tremore era quasi scomparso e poteva deambulare senza l'ausilio del bastone e anche ogni dolore riferito come scosse elettriche a partenza inguinale era completamente scomparso, risultato ottenuto definito come molto incoraggiante. Per il perito reumatologo, il nuovo referto non portava a conclusioni diverse nel suo campo di specialità tali da modificare la valutazione della capacità funzionale e di carico residua dell'assicurato e quindi il suo giudizio inerente alla capacità lavorativa (100%).
Lo psichiatra dr. med. __________ ha affermato il 26 giugno 2018 che non erano emersi elementi clinici nuovi e tali da modificare la sua precedente valutazione specialistica.
Infine, il dr. med. __________ ha ripreso il rapporto del 26 marzo 2018 rilevando che il dr. med. __________ ipotizzava che alla base dei problemi dell'assicurato vi fosse una sindrome del dolore neuropatico, con origine dal nervo otturatorio e proponeva di effettuare un test di neuromodulazione dei gangli dorsali della radice L2-L3-L4 e, in caso di esito positivo, di procedere con un impianto di un apparecchio per la neuromodulazione.
Il perito neurologo ha ricordato che né da parte sua, né dal Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ e neppure da parte del prof. dr. med. __________ dell'__________ di __________ erano state riscontrate anomalie allo stato neurologico, incluso al nervo otturatorio e anche l'ampia diagnostica neurofisiologica effettuata era rimasta sempre nella norma.
Lo specialista ha sottolineato che l'interessato descriveva dolori in una sede non innervata dal nervo otturatorio come la regione inguinale centro-mediale sinistra, perineale e lo scroto.
Inoltre, i tremori all'arto inferiore sinistro e gli spasmi che il neurologo ha osservato erano diffusi con coinvolgimento di tutta la muscolatura dell'arto inferiore sinistro e non solo quella innervata dal nervo otturatorio.
Il fatto che sia i dolori che gli spasmi fossero scomparsi dopo il blocco dei gangli dorsali da L2 a L4 sinistra teoricamente avrebbe potuto essere anche solo un effetto placebo, anche i dolori o tremori funzionali potevano temporaneamente regredire dopo approcci terapeutici invasivi.
In tal senso, per il perito, la riuscita dei blocchi dei gangli dorsali effettuata dal dr. med. __________ non comprovava con sicurezza che alla base vi fosse un dolore neuropatico originario del nervo otturatorio, motivo per cui per il neurologo non v'era motivo, in quel momento, di cambiare la sua diagnosi.
D'altra parte, tenendo proprio conto del risultato ottenuto dal dr. med. __________, indipendentemente dal motivo di questo risultato ottenuto, il dottor __________ concordava con la sua proposta terapeutica di un tentativo di un test di neuromodulazione dei gangli dorsali dalla radice L2-L3-L4, trattandosi di una terapia non particolarmente invasiva e che se portava effettivamente a un risultato duraturo ciò era positivo per il paziente.
In conclusione, il Servizio Accertamento Medico ha affermato che i documenti medici non apportavano informazioni tali da modificare la valutazione SAM oggetto della perizia del 12 marzo 2018 ed era d'accordo con la proposta del dr. med. __________, FMH in anestesiologia, per un test di neuromodulazione, approccio terapeutico che non modificava la valutazione SAM.
Il 23 luglio 2018 (doc. 202) il dr. med. __________ dell'SMR ha preso atto delle osservazioni dell'assicurato e degli atti medici prodotti, i quali non presentavano nuovi elementi che non fossero stati considerati in occasione della valutazione peritale. Al SAM egli ha sottoposto il rapporto del 26 marzo 2018 del dottor __________ per una presa di posizione e gli specialisti hanno risposto in modo dettagliato confermando la validità delle loro conclusioni peritali.
La decisione del 27 luglio 2018 (doc. D) ha confermato il rifiuto di concedere una rendita di invalidità per assenza dell'anno di incapacità lavorativa di almeno il 40% senza notevoli interruzioni.
Con il ricorso l'assicurato ha presentato al Tribunale lo scritto del 7 maggio 2018 (doc. B) del PD dr. med. __________ e il rapporto del 3 agosto 2018 (doc. C) del dr. med. __________.
Il primo referto è stato allestito a seguito della visita ambulatoriale del 30 aprile 2018, in cui il neurologo ha posto la diagnosi principale di: 1. spasmi dolorosi dell'arto inferiore sinistro con/su: attuale: blocco diagnostico del ganglio dorsale di L2-L3-L4 a sinistra (radici spinali del nervo otturatorio) il 14 marzo 2018 con esito positivo; contrattura antalgica reattiva a sintomatologia dolorosa cronica del cingolo pelvico (AD2).
Diagnosi secondaria: fibrosi epatica.
L'esame clinico era stabile rispetto al precedente del 5 marzo.
In considerazione della positività del blocco diagnostico dei gangli dorsali L2-L3-L4, il neurologo ha ritenuto opportuno un test di neuromodulazione sugli stessi gangli dorsali, ma prima di procedere in tal senso, su consiglio del paziente, è stato chiesto all'urologo curante di valutare l'indicazione a ripetere un'immagine prostatica in considerazione del referto istologico emerso dalla biopsia eseguita il 1° marzo 2016 a __________.
Il secondo rapporto concerne l'impianto di due elettrodi epidurali per neuromodulazione dei gangli dorsali avvenuto il 23 luglio 2018. Posta l'anamnesi e l'indicazione di dolori pelvici cronici di natura indeterminata, il dr. med. __________ del Centro per la terapia del dolore ha ricordato come si era sentito l'interessato dopo il blocco con anestetico delle radici L2, L3, L4 a sinistra e che, a suo avviso, si poteva trattare di una sindrome di dolore neuropatico, con origine dal nervo otturatorio a seguito degli interventi subiti. Vista la refrattarietà a tutte le terapie eseguite, ha ritenuto plausibile effettuare un test di neuromodulazione.
Nel referto del 3 agosto 2018 ha descritto l'impianto dell'elettrodo e il decorso, affermando che il risultato era stato valutato nell'arco di due settimane fino al 2 agosto 2018 sorprendente anche per gli operatori. Da subito l'interessato aveva riferito la scomparsa delle contrazioni involontarie a livello della gamba sinistra tanto che era quasi in grado di deambulare senza bastone. I dolori si erano inoltre ridotti più del 50% nonostante fosse anche stata interrotta l'assunzione di 300mg di Tramal/die e 600mg di Lyrica/die. Il risultato globale era stato per il paziente molto buono, a tal punto che aveva intenzione di riprovare a lavorare al 50% dopo l'impianto della batteria definitiva, prevista dopo due settimane.
Infatti, pendente causa il ricorrente ha trasmesso al TCA il rapporto operatorio dell'intervento di posizionamento di batteria di stimolatore DRG avvenuto il 27 agosto 2018 (doc. E).
Il 24 settembre 2018 (doc. VI/1) il dr. __________ dell'SMR ha chiesto ai periti del SAM di pronunciarsi sui primi due rapporti e, dopo avere sentito distintamente tutti gli esperti coinvolti, il 3 dicembre 2018 (doc. XIV/1) il Servizio Accertamento Medico ha concluso che detti referti non apportavano elementi tali da modificare la sua precedente valutazione peritale del 12 marzo 2018.
Il 10 ottobre 2018 il dr. med. __________ ha indicato di non avere rilevato nuovi elementi dal punto di vista urologico che hanno inciso nel frattempo sullo stato di salute dell'assicurato, perciò si è riconfermato nella sua valutazione di ritenerlo abile al 100%.
Per il reumatologo dr. med. __________ questi atti medici non contenevano elementi oggettivi nel suo campo di specialità in grado di modificare la sua valutazione della capacità lavorativa dell'assicurato, quindi il 15 ottobre 2018 ha ribadito le conclusioni peritali dell'11 gennaio 2018.
Il 2 novembre 2018 il dr. med. __________ ha osservato che dai nuovi rapporti non risultava nulla di nuovo e che, peraltro, il rapporto del PD dr. med. __________ prendeva principalmente atto del blocco diagnostico effettuato il 14 marzo 2018, sul quale si era già pronunciato. Anche da questi referti non risultavano dunque nuovi aspetti da dover modificare la sua valutazione SAM.
Il dr. med. __________ ha affermato il 15 novembre 2018 che detti referti non hanno messo in evidenza elementi clinici nuovi e tali da modificare la valutazione psichiatrica contenuta nella perizia.
2.4 Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5 Nell’evenienza concreta, si tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua capacità lavorativa e di guadagno dal 10 luglio 2015 in poi, ovvero da quando sono insorti i dolori pelvici.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se l’Ufficio AI l’abbia accuratamente vagliato prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l’operato dell’amministrazione.
Va innanzitutto rilevato che appena terminata la raccolta della documentazione medica presso i curanti, che si è protratta nel tempo a causa dell'intervento inguinale del marzo 2016 e quello all'anca dell'agosto 2016, nell'agosto 2017 (doc. 158) il medico SMR ha intravisto la necessità di sottoporre l’assicurato a una perizia pluridisciplinare in campo reumatologico, neurologico, urologico e psichiatrico, valutazione che è stata posticipata a causa del periodo di riabilitazione a cui si è sottoposto il ricorrente a fine 2017 e che è dunque avvenuta nel corso del mese di gennaio 2018.
Contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, gli specialisti che si sono pronunciati sul suo stato di salute hanno preso in esame pure la dozzina di referti medici indicati nel ricorso. Infatti, l'elenco degli atti messi a disposizione del Servizio Accertamento Medico e quello degli atti richiesti dal SAM stesso o portati dall'assicurato contemplano i rapporti dal 16 luglio 2015 al 3 marzo 2016 riassunti dall'assicurato nel suo memoriale, mentre i due referti non riassunti nell'elenco atti sono presenti, unitamente a numerosi altri rapporti medici, al termine della perizia del 12 marzo 2018 (in particolare, pagg. 631 e 636 dell'incarto).
Quanto al rapporto istopatologico del 3 marzo 2016, l'ha prodotto per certo l'assicurato con le osservazioni al progetto di decisione (doc. 194 pag. 771) e quindi è stato preso in considerazione dai periti, se non già prima, nel complemento peritale del 19 luglio 2018 (doc. 201), perciò non si può in alcun modo rimproverare al SAM di non avere avuto un quadro chiaro e completo dello stato di salute del ricorrente prima di esaminarlo e valutarlo in funzione dei diversi ambiti specialistici di ciascun perito.
Il ricorrente ha rimproverato ai periti che, non essendo a conoscenza dell'intero istoriato medico, "la perizia pluridisciplinare non permette di comprendere come una prostatite acuta e una ciste diagnosticata a luglio 2015, abbiano causato la calcificazione della vescichetta seminale, rispettivamente il tumore periprostatico, asportati a marzo 2016, né di valutare correttamente le conseguenze sulla salute di cui il ricorrente ancora soffre, tanto da renderlo incapace al lavoro segnatamente a causa dei gravi problemi neurologici, che lo invalidano pesantemente. Tali problemi, rispettivamente il dolore causato al ricorrente, fonte di incapacità lavorativa, vanno finalmente accertati e riconosciuti, così come fatto dal dr. med. __________ (…)" (doc. I punto 3).
Il TCA ricorda che compito del perito medico è quello di valutare quali siano le patologie che affliggono gli assicurati e di stabilire quali ripercussioni queste ultime abbiano sulla capacità lavorativa residua, sia nella precedente professione sia in altre attività adeguate. Spetta poi all’amministrazione, sulla base di una valutazione economica, stabilire se e in che misura il singolo assicurato abbia diritto o meno ad una rendita di invalidità.
Va a questo proposito sottolineato che l’invalidità, nell’ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto economico-giuridico e non medico (Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie giudiziarie, Basilea 2008, pag. 211 n. 6; STCA 32.2009.88 del 30 settembre 2009, consid. 2.13.5).
In altre parole, il ruolo del perito non è quello di sostituirsi ai medici curanti nel determinare i problemi di salute degli assicurati e nell'indicare la terapia più adatta, ma unicamente quello di porre un giudizio sul loro stato di salute e di indicare quindi, in conseguenza delle loro condizioni, in quale misura e in quali attività gli assicurati sono se del caso incapaci al lavoro, come pure quello di fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili (STF 9C_707/2016 del 1° dicembre 2016; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261).
Sia il reumatologo sia il neurologo come pure l'urologo e lo psichiatra nominati dall’Ufficio AI hanno esaminato l’assicurato sia personalmente sia sulla base della corposa documentazione medica messa a loro disposizione. I periti hanno esposto l’anamnesi, lo stato dell'assicurato, i suoi dati soggettivi, le terapie in atto, i risultati dell'esame clinico e le loro conclusioni, ponendo le diagnosi ed esprimendosi sulla capacità lavorativa dell'assicurato sia nell'attività di progettista sia in altre adeguate.
Non spetta quindi agli esperti incaricati dall'Ufficio AI determinare con esattezza l'origine dei disturbi di cui il ricorrente è affetto, ma solo stabilirne le conseguenze sulla sua capacità lavorativa.
Da quanto precede discende che il fatto che i periti non siano riusciti a determinare con certezza la causa dei dolori pelvici dell'assicurato non può portare a concludere che la perizia pluridisciplinare del 12 marzo 2018 sia incompleta ed errata (doc. I punto 4 pag. 5), non avendo "accertati e riconosciuti" i problemi che lo rendono inabile al lavoro.
Essi hanno concluso - in particolare il neurologo - per la diagnosi di spasmi e tremori diffusi all'arto inferiore sinistro di probabile natura somatoforme senza chiaro correlato organico, ma il dr. __________ ha precisato che "Questa diagnosi non è una diagnosi strettamente neurologica, ma piuttosto psichiatrica (…). Una vera diagnosi neurologica non è presente e non è neanche stata posta in questi ultimi anni.".
In effetti, anche il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il 4 maggio 2016 ha posto una diagnosi certa, ma ha affermato che "persistono dolori cronici nella regione inguino-perineale sin probabilmente di origine mista (cicatriziale, tendinite degli adduttori, probabile componente tensiva a livello del cinto pelvico favorita dalla prolungata zoppia) senza partecipazione neurologica, l'assenza di disturbi sensitivi depone contro una nevralgia del pudendo." (doc. 187 pag. 641).
Il PD dr. med. __________, FMH in neurologia attivo presso l'Ospedale __________ di __________, il 18 dicembre 2017 (doc. 187 pag. 670) ha riferito della visita ambulatoriale del 13 dicembre e alla luce dell'esame clinico effettuato il 21 novembre 2017 e degli esami complementari del 7 dicembre 2017, nella sua valutazione ha affermato che l'assicurato presentava una sindrome del dolore cronico all'arto inferiore sinistro comparsa dopo intervento di asportazione di vescicola seminale sinistra nel marzo 2016, a cui a quel momento si associavano importanti spasmi dolorosi intermittenti all'arto inferiore sinistro, su probabile contrattura reattiva al dolore, su nota patologia del dolore pelvico cronico. Il neurologo ha osservato di non avere trovato una causa neurologica differente alla base del disturbo, in particolare non ravvedeva segni per una disfunzione radicolare tronculare o midollare.
Lo stesso specialista ha chiesto l'intervento di un collega per una seconda opinione in ambito universitario, vista anche la proposta della posa di un neurostimolatore per contrastare i dolori.
Tuttavia, nemmeno il prof. dr. med. __________ dell'__________ di __________, ancora il 1° febbraio 2018 (doc. 181), ha potuto stabilire la causa dei dolori cronici pelvici a sinistra con tremore della gamba: "Die initiale Ursache für die Schmerzen ist nun mehr als zwei Jahre nach Symptombeginn nicht mehr definierbar. Im aktuellen klinischen Bild imponiert eine funktionelle Gangstörung mit funktionellem Tremor des linken Beines. Die funktionelle Ätiologie von mindestens einem Teil der Symptome wurde heute im Gespräch mit dem Patienten thematisiert. Unter der bis jetzt durchgeführten multimodalen Therapie (Rehabilitation, Analgesie, Akupunktur) zeigte sich keine Verbesserung der Symptomatik. Empfohlen wurden erneute Infiltrationen inguinal sowie eine Umstellung der Medikation auf Neurontin und Hypnose. Von einer Neurostimulator-Implantation raten wir bei den nicht eindeutig neuropathischen Schmerzen ab. Falls sich unter dem geplanten Therapieregime keine Verbesserung der Symptomatik zeigen sollte, würden wir den Patienten für eine Therapie-Evaluation zu den Kollegen der Neuropsychosomatik und des Schmerzzentrums im Hause zuweisen.".
Anche il perito del SAM non concordava con la soluzione della posa di neurostimolatori spinali e aveva piuttosto suggerito di tentare con l'ipnosi. I dolori pelvici accusati dall'assicurato non corrispondevano a una chiara distribuzione di un nervo periferico e non v'erano sintomi per fare pensare a una problematica del nervo pudendo o dei suoi rami terminali. Neppure una risonanza magnetica del bacino aveva evidenziato dei tessuti cicatriziali attorno ai nervi locali o altre cause.
Nessuna anomalia era dunque stata riscontrata allo stato neurologico, incluso al nervo otturatorio.
A questo proposito, nel suo complemento peritale (doc. 201), il 4 luglio 2018 il dr. med. __________ ha sottolineato che l'interessato aveva descritto dolori in una sede non innervata dal nervo otturatorio. Inoltre, l'esperto stesso ha osservato che i tremori all'arto inferiore sinistro e gli spasmi erano diffusi con coinvolgimento di tutta la muscolatura dell'arto inferiore sinistro e non solo quella innervata dal nervo otturatorio.
A suo dire, il fatto che sia i dolori sia gli spasmi siano scomparsi dopo il blocco dei gangli dorsali teoricamente avrebbe potuto anche essere solo un effetto placebo, visto che anche i dolori e i tremori funzionali possono temporaneamente regredire dopo approcci terapeutici invasivi. Pertanto, per il perito il successo dell'intervento dell'anestesista dr. med. __________ non comprovava con sicurezza che alla base vi fosse un dolore neuropatico originario del nervo otturatorio.
Ad ogni modo, questa Corte ricorda che, determinante ai fini dell'assicurazione invalidità, è che il Servizio Accertamento Medico non ha riscontrato delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ma soltanto senza conseguenze. I quattro specialisti che hanno personalmente visitato attentamente e dettagliatamente il ricorrente non hanno infatti rilevato delle patologie tali da impedirgli di svolgere un'attività lucrativa, tanto la sua attività di progettista di impianti di riscaldamento, di ventilazione e climatizzazione quanto altre attività adeguate tenuto conto dei limiti funzionali e di carico descritti dal reumatologo dr. med. __________.
Occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
Con il suo ricorso l'assicurato si è limitato a sostenere di essere inabile al lavoro dal 10 luglio 2015 in ragione del 100% e pendente causa ha modificato la sua pretesa ritenendo che dal 1° ottobre 2018 sarebbe abile al 50%.
Tuttavia, i medici curanti dell'insorgente, per ciò che riguarda la problematica pelvica e all'arto inferiore sinistro, non hanno praticamente mai certificato un'inabilità lavorativa, nel senso che nei loro vari certificati non si sono di principio pronunciati sulla capacità lavorativa dell'assicurato.
Una loro presa di posizione in tal senso risulta soltanto dai rapporti medici che hanno stilato su invito dell'amministrazione rispettivamente per i periodi connessi a un intervento chirurgico. Fanno pure eccezione i referti del medico curante generalista.
Per esempio, il dr. med. __________, FMH medicina generale, il 12 agosto 2015 (doc. 16 incarto Cassa malati) ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% dal 13 luglio al 26 agosto 2015, senza specificare le cause.
Il dr. med. __________, FMH in urologia, che per primo ha visitato l'assicurato quale specialista, il 16 e il 27 luglio 2015 (doc. 187 pagg. 630 e 631) ha riferito al medico curante della prostatite subacuta riscontrata e del trattamento antibiotico prescritto al paziente, senza attestare un'inabilità.
Su invito dell'amministrazione, il medico curante dr. med. __________ ha riferito il 7 aprile 2016 (doc. 120) di dolori a livello ischiopubici con referto peri-prostatico vescicole seminali resecato il 1° marzo 2016 all'__________ di __________, che l'avevano portato a ridurre l'attività professionale per i dolori.
L'indomani (doc. 119), il dr. med. __________, FMH in urologia, anch'egli interpellato dall'Ufficio AI, ha attestato che dal 27 agosto 2015 al 31 gennaio 2016 l'assicurato è stato totalmente inabile al lavoro per dolore pelvico cronico e ciste in prossimità delle vescicole seminali.
Questa sintomatologia ha portato all'asportazione della vescicola seminale calcifica a sinistra da specialisti dell'__________ di __________ e a un'inabilità lavorativa del 100% che il 21 marzo 2016 (doc. 134) hanno stabilito dal 29 febbraio al 20 marzo 2016, ma che i periti del SAM hanno ritenuto per i mesi di marzo e aprile 2016.
L'assicurato si è poi sottoposto il 26 agosto 2016 (doc. 155) a un'artroscopia all'anca sinistra, ricostruzione del labbro acetabolare, acetabuloplastica, condroplastica e sinoviectomia, a seguito della quale il perito reumatologo del SAM ha ritenuto giustificata un'incapacità lavorativa totale, per qualsiasi tipo di attività, della durata di tre mesi e quindi dal 26 agosto al 26 novembre 2016.
Il curante dr. med. __________ ha certificato un'ulteriore inabilità lavorativa del 100% dal 23 giugno al 30 luglio 2017 (doc. 153), nuovamente senza indicare i motivi dell'impedimento.
Dal 6 novembre al 1° dicembre 2017 l'assicurato è stato degente presso la Clinica di riabilitazione di __________ per sindrome del dolore multifattoriale. Nella lettera di uscita del 18 dicembre 2017 (doc. 176) i curanti hanno indicato che all'ammissione il dolore costante in zona della plica inguinale era di intensità 6-7/10 sulla scala VAS e che l'interessato manifestava anche un costante dolore gluteo e al fianco sinistro sforzo-dipendente. V'era una deambulazione con zoppia a sinistra, l'assicurato camminava con l'aiuto di un bastone a destra e l'appoggio monopodale a sinistra non era quasi fattibile. Anche la mobilità dell'anca sinistra era limitata con dolori. Il programma riabilitativo messo in atto mirava al miglioramento delle performance fisiche per permettere la reintegrazione nell'ambito socio-lavorativo.
L'assicurato presentava una sintomatologia dolorosa complessa e multifattoriale con un non chiaro generatore del dolore in sede inguinale. Clinicamente era stata trovata un'importante sindrome miofasciale del cingolo lombo pelvico e delle contratture degli adduttori. Funzionalmente l'interessato era limitato nel movimento dell'anca e della deambulazione, con comparsa di spasmi/crampi dell'arto inferiore di sinistra sforzo dipendente. Nei colloqui con la psicologa non era emersa una psicopatologia, anche nel gruppo di rilassamento ha avuto difficoltà ad aderire al programma proposto dovuto alla comparsa dei crampi. Durante la prima fase di riabilitazione, di intensità moderata, era peggiorata la sintomatologia dolorosa con intensi spasmi dell'arto inferiore sinistro.
Riducendo l'intensità e predisponendo l'assunzione di Rivotril, gli spasmi si erano rettamente ridotti. Gli specialisti hanno quindi proposto di proseguire con fisioterapia individuale, con agopuntura, con allenamento in palestra per tronco e arti superiori ed esercizi prudenti in piscina.
Alla dimissione, il paziente aveva descritto un miglioramento dei dolori in zona lombare, gluteale e in misura minore inguinale e riduzione dei crampi/spasmi dopo introduzione del Rivotril. Persisteva una sintomatologia dolorosa inguinale di intensità da 4-7/10 sforzo-dipendente, anche i dolori lombari e gluteali con certo beneficio dall'elettro-agopuntura con rilassamento degli adduttori, le performance fisiche erano invariate. Lo stato fisico era invariato con mobilità lombare e dell'anca sinistra invariata con leggero miglioramento della sintomatologia miofasciale.
Non è stata indicata alcuna inabilità lavorativa.
Era stata quindi organizzata una presa a carico da parte del Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ per valutazione e trattamento della sintomatologia dolorosa e trattamento.
Il PD dr. med. __________ ha seguito il ricorrente alla dimissione dalla Clinica di riabilitazione e del suo parere, in cui non è certificata un'inabilità lavorativa, già si è riferito in precedenza.
Da quanto precede discende che non è comprovata l'esistenza di una situazione più severa rispetto a quella ritenuta dai periti del Servizio Accertamento Medico, che hanno stabilito un'abilità lavorativa dell'assicurato del 50% dall'agosto 2015 al febbraio 2016 per i disturbi urologici, dello 0% nei mesi di marzo e aprile 2016 per accertamenti e trattamenti urologici a cui ha fatto seguito l'intervento di asportazione della ciste della vescicola seminale sinistra, nuovamente nulla dal 26 agosto al 26 novembre 2016 a causa dell'intervento di artroscopia all'anca sinistra e dal 6 novembre al 1° dicembre 2017 stante la degenza per riabilitazione.
Per i restanti periodi, precedenti e attuali alla perizia, l'assicurato è stato considerato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100%, sia nella sua attività di progettista di impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione, sia in altre attività adeguate nel rispetto dei limiti funzionali e di carico stabiliti dal reumatologo.
Questa conclusione è stata altresì confermata nel complemento peritale del SAM del 19 luglio 2018 (doc. 201) anche a seguito della nuova documentazione medica prodotta dall'assicurato, che è stata anch'essa attentamente valutata dagli specialisti e che non ha portato a modificare né le loro diagnosi né i gradi di (in)capacità lavorativa precedentemente stabiliti.
Non v'è quindi alcuna ragione per mettere in dubbio le conclusioni a cui sono giunti i periti, che hanno esaminato in maniera chiara e completa lo stato di salute dell'insorgente e le sue ripercussioni sulla sua capacità lavorativa.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurato, così come espressamente da esso richiesta, non è dunque affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una perizia.
La fattispecie risulta già adeguatamente esaminata da esperti.
Non v’è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari, utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati trasmessi pendente causa dal ricorrente. Il Servizio Medico Regionale ha in effetti avuto modo più volte di pronunciarsi sull’intera questione e, soprattutto, ogni qualvolta che l’assicurato trasmetteva nuova documentazione medica all’attenzione dell'amministrazione e quindi dei periti del SAM.
Il Servizio Medico Regionale, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 121 V 366 consid. 1b), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su mandato dell’Ufficio AI.
Da ultimo, la scrivente Corte respinge la censura di parzialità del perito urologo che "è subentrato nello studio medico del Dr. med. __________, che ha seguito inizialmente il ricorrente.".
Non si vede infatti per quale motivo il dr. med. __________, quand'anche effettivamente avesse ritirato lo studio del dr. med. __________ - dalle carte intestate dei due specialisti risultano due indirizzi differenti non solo per la via, ma anche per il Comune - debba essere ritenuto parziale, avendo egli peraltro diagnosticato una sindrome del dolore pelvico cronico di natura indeterminata esattamente come il dr. med. __________, l'anestesista che ha impiantato al ricorrente il neuromodulatore spinale e dei cui effetti positivi egli era soddisfatto.
2.6 In virtù delle considerazioni espresse, il TCA fa quindi proprie le conclusioni dei periti del Servizio Accertamento Medico e quelle del Servizio Medico Regionale per quanto concerne i periodi di incapacità lavorativa del ricorrente, che sono stati riportati correttamente nella decisione impugnata.
Sulla scorta di questi periodi, le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI non sono però rispettate e quindi, non essendo in presenza di un'incapacità lavorativa duratura di almeno il 40% per un anno dalla sua insorgenza, decade il diritto a una rendita di invalidità e anche a dei provvedimenti professionali.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione di rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità è confermata.
2.7 Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti