Raccomandata
Incarto n. 32.2018.131
cr
Lugano 8 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 13 giugno 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, da ultimo attiva in qualità di operaia presso una ditta produttrice di punte per trapani dentistici, è stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1° novembre 1999 (decisione del 13 luglio 2000).
Tale decisione è poi stata confermata alla fine della procedura di revisione dell’aprile 2002 (cfr. comunicazione Ufficio AI del 13 novembre 2002).
1.2. In esito alla procedura di revisione, avviata d’ufficio nel novembre 2005, con decisione del 15 maggio 2007, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera, ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’assicurata, giustificante una piena capacità lavorativa in qualsiasi attività.
La decisione amministrativa di soppressione della rendita intera è stata confermata da questo Tribunale con sentenza 32.2007.187 del 18 giugno 2008, cresciuta incontestata in giudicato (doc. 82).
1.3. Nell’ottobre 2010 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI, sfociata in una decisione del 29 novembre 2010 dell’Ufficio AI di non entrata in materia, in mancanza di documentazione medica atta a dimostrare un cambiamento dello stato di salute.
1.4. Nel gennaio 2012 l’interessata ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni AI, alla quale l’amministrazione ha risposto rendendo in data 21 maggio 2013 una decisione - cresciuta, incontestata, in giudicato - di rifiuto delle prestazioni, in difetto di un grado di invalidità pensionabile.
1.5. Una nuova richiesta di prestazioni AI è stata presentata dall’assicurata nel luglio 2013.
L’Ufficio AI, con decisione del 28 gennaio 2016 (doc. 200), ha nuovamente rifiutato all’interessata il diritto ad una rendita di invalidità, facendo difetto un grado di invalidità pensionabile.
Con STCA 32.2016.28 del 13 febbraio 2017, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha confermato la correttezza della decisione amministrativa.
1.6. Il 10 agosto 2017 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i quali una perizia psichiatrica affidata al __________ (doc. 247), con progetto di decisione del 7 maggio 2018 (doc. 251), poi confermato con decisione del 13 giugno 2018 (doc. A), l’Ufficio AI ha ancora una volta rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni.
1.7. Contro la succitata decisione l’assicurata ha interposto il presente ricorso, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’assegnazione di una rendita di invalidità che tenga conto dell’inabilità lavorativa superiore all’80% attestata dalla sua psichiatra curante, dr.ssa __________, nel referto del 27 luglio 2018.
L’assicurata ha pure contestato il calcolo del grado di invalidità con riferimento ad attività adeguate operato dall’amministrazione, riservandosi di presentare entro breve termine un nuovo calcolo specifico (doc. I).
1.8. In data 16 agosto 2018, ad integrazione del proprio ricorso, l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio di una rendita intera di invalidità, per un grado AI del 73% risultante dal raffronto dei redditi da ella effettuato (doc. IV).
1.9. Con la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere sottoposto il referto della psichiatra curante prodotto unitamente al ricorso al vaglio del __________ (doc. VI/2) e del SMR (doc. VI/3) - ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corrette sia la valutazione medica, che quella economica utilizzate per determinare il grado di invalidità dell’assicurata (doc. VI).
1.10. Con scritto del 22 ottobre 2018 l’insorgente ha nuovamente contestato gli aspetti medici, trasmettendo al TCA una puntuale presa di posizione della propria psichiatra curante, dr.ssa __________, riguardo alla perizia psichiatrica del dr. __________ del __________ (doc. VIII
1.11. Con osservazioni del 7 novembre 2018 l’Ufficio AI, sentito il parere del dr. __________ del SMR (doc. X/1), ha confermato la correttezza della propria decisione, rilevando che gli elementi clinici prodotti non modificano la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata (doc. X).
1.12. In data 22 novembre 2018 l’assicurata ha contestato la presa di posizione del SMR, il quale ha in maniera superficiale ritenuto ininfluente il referto della dr.ssa __________, senza affrontare in maniera dettagliata e motivata le puntuali critiche sollevate dalla psichiatra curante nei confronti dell’apprezzamento peritale (doc. XII).
1.13. Pendente causa, il TCA ha interpellato i periti del __________, chiedendo di prendere motivatamente posizione in merito alle argomentazioni addotte dalla dr.ssa __________ nel referto del 16 ottobre 2018 (doc. XIV).
I periti del __________ hanno risposto con scritto del 27 maggio 2019 (doc. XV + 1), che è stato immediatamente sottoposto alle parti per una presa di posizione (doc. XVI).
1.14. Con scritto del 10 giugno 2019 la ricorrente ha trasmesso al TCA una ulteriore presa di posizione datata 5 giugno 2019 della dr.ssa __________ (doc. XVII + 1-3), la quale è stata prontamente sottoposta agli specialisti del __________ per una presa di posizione (doc. XX).
1.15. L’amministrazione, dal canto suo, con osservazioni del 7 giugno 2019, ha confermato la completezza e coerenza della valutazione peritale del __________, come del resto confermato dal SMR nelle annotazioni del 5 giugno 2019 (doc. XVIII + 1).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurata (doc. XIX), per conoscenza.
1.16. Con presa di posizione del 20 giugno 2019 gli specialisti del __________ si sono espressi a proposito delle critiche sollevate dalla dr.ssa __________ nel referto del 5 giugno 2019 (doc. XXI + 1).
Tali ulteriori precisazioni del __________ sono state trasmesse alle parti (doc. XXII, XXIII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.3. Nel caso di specie, a seguito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nell’agosto 2017 facendo valere, come da referti della dr.ssa __________, un peggioramento delle proprie condizioni di salute dal profilo psichiatrico, l’Ufficio AI ha ritenuto necessario sottoporre l’interessata ad una perizia psichiatrica affidata al __________.
Con referto peritale del 6 aprile 2018 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia del __________, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo da dolore somatoforme (ICD10-F45.4) e disturbo da disadattamento reazione ansioso-depressiva ad andamento cronico (ICD10-F43.22)” e, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “disturbo misto della personalità (ICD10-F61)”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 25% in ogni attività lucrativa a partire dall’esame peritale.
Il dr. __________ ha evidenziato che l’assicurata “presenta, similmente alle precedenti perizie, vaghezza nella descrizione sintomatologica, teatralità, stile impressionistico e presenza di contraddizioni (ad esempio afferma di non cucinare e poi afferma di litigare con il marito quando questi critica la sua cucina) che depongono per una tendenza all’aggravamento e all’esibizione della sintomatologia di cui si deve inevitabilmente tenere conto nella valutazione peritale”, aggiungendo che “il fattore economico e le rivendicazioni rispetto al diritto alla rendita non sono fattori assicurati”.
In conclusione, il perito psichiatra ha rilevato che “benché l’assicurata lamenti la stessa sintomatologia che nelle precedenti valutazioni, dall’esame clinico e di decorso il quadro appare lievemente ma significativamente migliorato rispetto all’ultima valutazione peritale del maggio 2015 e, pertanto, si stima che, a partire dalla presente valutazione, si possa ritenere giustificata una IL del 25% (diminuzione del rendimento) in ogni attività, inclusa quella di casalinga” (doc. 247).
Questa valutazione peritale è poi stata avallata e fatta propria dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale del 18 aprile 2018 (doc. 249).
2.4. In sede ricorsuale, l’assicurata ha contestato le risultanze peritali, producendo, a comprova della gravità della propria condizione psichica, un ulteriore referto del 27 luglio 2018 della dr.ssa __________, sua psichiatra curante.
Quest’ultima ha rilevato che l’interessata presenta quali “diagnosi psichiatriche attuali” quelle di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di tipo medio (ICD10-F33.1); ansia parossistica episodica (ICD10-F41.0); disturbo di personalità di tipo misto (tratti dipendenti ed emotivamente instabili) (ICD10-F61.0); condizione pregressa post-traumatica (per morso di cane) in fase di minima stabilizzazione, con sintomi di attivazione vegetativa e persistenza di fobia per animali”.
Esprimendosi poi circa il “decorso dal dicembre ad oggi: ultima visita effettuata in data 23 luglio 2018”, la psichiatra curante ha riscontrato una “persistenza e peggioramento dello stato depressivo, del disturbo del sonno, dello stato ansioso, con episodi di ansia parossistica e delle modalità a tratti disforiche”, segnalando di avere aumentato alcuni dosaggi della farmacoterapia.
La dr.ssa __________, alla luce dell’umore depresso costante e della rapida affaticabilità, ha considerato “faticoso e ben precario lo svolgimento delle minime attività quotidiane”, aggiungendo che “i disturbi della concentrazione e dell’attenzione, le frequenti modalità dismnestiche, intralcerebbero una ipotetica seppure minima attività lavorativa organizzata e di responsabilità, soprattutto disturberebbero la continuità, la sicurezza nello svolgimento dei compiti, anche semplici”.
Per tali ragioni, la psichiatra curante ha quindi confermato la sussistenza di un’inabilità lavorativa dell’80%, dal solo lato psichiatrico, ritenendo inoltre “necessaria una rivalutazione peritale multidisciplinare, non solo psichiatrica, per comprendere meglio le tematiche multifattoriali della sofferenza dell’assicurata” (doc. I B).
Su richiesta del SMR, tale referto della psichiatra curante è stato oggetto di valutazione da parte del dr. __________ del __________, il quale, con presa di posizione del 27 agosto 2018, ha confermato integralmente il proprio apprezzamento peritale del 6 aprile 2018.
Il perito psichiatra ha rilevato che la dr.ssa __________ non si è confrontata con la valutazione peritale, ma si è limitata a descrivere una sintomatologia per lo più soggettiva.
Per tali ragioni, lo specialista del __________ ha concluso di non trovare “nello scritto della curante alcun elemento che mi faccia pensare ad una modificazione sostanziale del quadro clinico valetudinario e quindi non ritengo necessaria una valutazione di decorso. Si tratta, invece, a mio avviso di una differente valutazione e ricordo a questo proposito che già in passato le posizioni della curante si sono discostate anche ampiamente dalle numerose valutazioni peritali e SMR cui è stata sottoposta l’assicurata” (doc. VI/2).
In corso di causa, l’assicurata ha trasmesso al TCA una ulteriore presa di posizione, datata 16 ottobre 2018, della dr.ssa __________, con la quale la psichiatra curante ha espresso una serie di puntuali considerazioni a proposito della perizia eseguita dal dr. __________.
In particolare, ella non si è dichiarata d’accordo con la scelta del perito di considerare senza influsso sulla capacità lavorativa la diagnosi di disturbo della personalità, la quale, al contrario, a suo modo di vedere, incide pesantemente sulla qualità di vita e sulla capacità lavorativa dell’interessata.
La dr.ssa __________ ha poi ribadito che l’assicurata soffre anche di un disturbo d’ansia, così come pure di una sindrome depressiva ricorrente, riesacerbata nei mesi di maggio-giugno 2018.
La psichiatra curante ha contestato i test eseguiti dal perito e le relative conclusioni, ritenendo inoltre che egli avrebbe dovuto eseguire anche delle altre valutazioni testistiche.
La dr.ssa __________ ha pure ripreso e commentato i diversi punti del Mini-ICF compilati dal perito.
La psichiatra curante, per tutte le ragioni esposte, ha concluso che “l’assicurata presenta una persistente condizione depressiva, di grado attuale medio, di natura ricorrente, una condizione ansiosa con attacchi di panico, uno stato di sofferenza di personalità, una condizione fibromialgica invalidante e una condizione post-traumatica non completamente risolta”, ribadendo che “tutti questi elementi influenzano gravemente la capacità lavorativa dell’assicurata”, con un’inabilità lavorativa attuale superiore all’80% (doc. VIII/1).
Stante le puntuali e motivate contestazioni addotte dalla dr.ssa __________ nei riguardi della perizia psichiatrica del __________, questo Tribunale non ha ritenuto soddisfacente la presa di posizione fornita al riguardo unicamente dal dr. __________ del SMR riportata nelle annotazioni del 6 novembre 2018 – con la quale ha escluso l’esistenza di nuovi elementi in grado di influire sulle conclusioni peritali (doc. X/1) - ma ha reputato indispensabile interpellare direttamente il dr. __________ del __________ (doc. XIV).
Quest’ultimo, con dettagliata risposta del 27 maggio 2019, ha preso posizione riguardo alle singole contestazioni della dr.ssa __________, esponendo in maniera motivata le ragioni per le quali le stesse non sono in grado di rimettere in discussione le conclusioni peritali.
Il dr. __________ ha spiegato le ragioni per le quali i test indicati dalla psichiatra curante non sono stati eseguiti, trattandosi di test di stato (Test Hamilton), con valore relativamente al breve periodo precedente la somministrazione, e di test proiettivi (Test di Rorschach), i quali non danno indicazioni a proposito della capacità lavorativa. Il dr. __________ ha sottolineato che, del resto, la stessa psichiatra curante ha evidenziato che il disturbo di personalità da ella diagnosticato ha influito sulla qualità di vita dell’interessata, ciò che “è cosa diversa dalla capacità lavorativa”.
Quanto ai test somministrati dal perito (Trail Making Test e Montreal Cognitive Assessment), il dr. __________ ha precisato che non si tratta di test della personalità, ma servono per valutare alcuni aspetti cognitivi che possono essere alterati nei disturbi psichiatrici.
A proposito dell’invalidazione dei test somministrati in sede peritale, il dr. __________ ha ribadito che la stessa “deriva da una modalità di esecuzione del tutto anomala da parte dell’assicurata di test molto semplici solitamente somministrati anche a persone che presentano un deterioramento cognitivo, ma dipende soprattutto dai punteggi ottenuti dall’assicurata che sono incompatibili con il quadro clinico perché sono quelli di un soggetto affetto da grave deterioramento cognitivo globale e con deficit attentivi che non avrebbero reso possibile nemmeno una ricostruzione anamnestica e peraltro avrebbero reso necessario, se fossero stati realistici, che anche i curanti ponessero una diagnosi di una qualche forma di deterioramento che invece non hanno mai posto e continuano a non porre”.
Per tali ragioni il dr. __________ ha quindi ritenuto esservi stata una “collaborazione alterata o un’amplificazione o tendenza all’aggravamento dei sintomi, peraltro segnalata anche da tutti i precedenti periti che l’avevano valutata”, aggiungendo di non avere mai “parlato di simulazione”, motivo per il quale non è stato necessario somministrare i test previsti per tale evenienza.
Il dr. __________ ha poi ritenuto “encomiabile” il fatto che la presa a carico abbia permesso di non rendere necessari ulteriori ricoveri, evidenziando tuttavia come ciò non significhi che il quadro psicologico dell’assicurata sia peggiorato rispetto alla precedente valutazione peritale della dr.ssa __________ “a cui io dovevo fare riferimento nella mia valutazione peritale e che aveva condotto ad una decisione AI passata in giudicato”.
Quanto al disturbo post-traumatico da stress posto dalla dr.ssa __________, il dr. __________ ha confermato quanto esposto in sede peritale, in sintonia con quanto del resto era già stato valutato dalla dr.ssa __________, “che seppure non condivisa dalla curante dr.ssa __________ era stata esclusa dall’allora perito e anche in questo caso era passata in giudicato dopo la sentenza del TCA”. Il dr. __________ ha poi preso posizione anche a proposito del disturbo d’ansia diagnosticato dalla psichiatra curante, ritenendo, sulla base delle investigazioni e della farmacoterapia, che nel caso dell’interessata si tratti di crisi di ansia consecutive a litigi con il marito e non a crisi di panico.
Infine, il dr. __________, dopo avere rilevato che lo strumento del Mini-ICF rappresenta una descrizione delle risorse e dei deficit che è standardizzata, sebbene pur sempre compilata dall'operatore che deve tuttavia rispondere a quesiti specifici proprio per limitare la variabilità interindividuale, ha sottolineato che le limitazioni eventualmente riscontrate devono derivare da un danno alla salute e non da fattori esterni non indennizzabili.
Il perito, viste le considerazioni della dr.ssa __________, ha reputato necessario ricordare che il rispetto delle regole attiene alla capacità di rispettare la routine giornaliera, gli appuntamenti e impegni; l’organizzazione dei compiti alla capacità di pianificare e organizzare tempo e compiti; la flessibilità alla capacità di adeguarsi ai cambiamenti delle situazioni in modo flessibile; le competenze alla capacità di applicare conoscenze ed esperienze acquisite; il giudizio alla capacità di formulare giudizi, trarre conclusioni e prendere decisioni; la persistenza alla capacità di mantenere l'attività ad un livello continuo di performance nel tempo; l'assertività alla capacità di comunicare il proprio punto di vista; il contatto con gli altri alla capacità di mantenere contatti formali e informali con altri; l'integrazione nel gruppo alla capacità di cooperare; le relazioni intime alla capacità di impegnarsi in relazioni con persone speciali o in famiglia (e non solo nell'ambito sessuale); le attività spontanee alla capacità di iniziare ed impegnarsi in attività intenzionali della vita quotidiana e in attività diverse da compiti o obblighi; la cura di sé alla capacità di badare a sé stessi e di avere cura di sé e, infine, la mobilità alla capacità di muoversi e andare ovunque sia necessario o desiderato.
In base a queste specificazioni, il dr. __________ ha riconfermato il Mini-ICF stilato in sede peritale, lasciando al giudizio del Tribunale stabilire se vi sia necessità di ulteriori approfondimenti come richiesto dalla dr.ssa __________ (doc. XV/1).
Con ulteriore presa di posizione del 5 giugno 2019, la dr.ssa __________ ha commentato le considerazioni espresse dal dr. __________, attirando l’attenzione sulle implicazioni del disturbo di personalità in una assicurata vittima di una storia familiare di abusi e violenze, la cui gravità influisce pesantemente sul suo funzionamento psichico.
La psichiatra curante ha considerato che l’assicurata, proprio a seguito delle difficili condizioni nelle quali è vissuta presso la famiglia d’origine, prima, e presso un’altra famiglia, poi, e della scolarità veramente minimale, necessita di maggior tempo per comprendere le cose, ciò che giustifica le difficoltà risentite nello svolgimento dei test proposti dal perito.
Rispetto al disturbo post-traumatico, la psichiatra curante ha ribadito che l’assicurata dopo l’attacco subito da un cane “tuttora appare angosciata e non si avvicina a tali animali, mostrando una persistenza clinica di fobia post-traumatica”.
La dr.ssa __________ ha poi rilevato che sono ben conosciute le relazioni tra disturbi cosiddetti somatoformi e condizioni traumatiche come fattori scatenanti sottesi all’esacerbarsi e al rendere evidente una chiara sintomatologia psicopatologica: “questo è il caso dell’assicurata”. Ella ha pertanto ipotizzato che la sospensione della rendita abbia reso evidente una sottostante psicopatologia fino a quel momento precariamente compensata.
Infine, riguardo ai limiti funzionali di cui al Mini-ICF, la dr.ssa __________ ha considerato che a suo parere l’utilizzo della scala strutturata Mini-ICF (che spetta al perito) andrebbe integrata con le informazioni relative a quanto constatato del medico curante.
La dr.ssa __________ ha dunque ribadito che l’interessata presenta “una persistente condizione depressiva, di grado attuale medio e una condizione ansiosa con attacchi di panico, uno stato di sofferenza di personalità correlata a eventi avversi avvenuti in età infanto-adolescenziale, una condizione fibromialgica invalidante e una condizione post-traumatica da morso di cane, quest’ultima con gravi conseguenze per la salute fisica e psichica, non completamente risolta”, affezioni tutte che “influenzano gravemente e in modo invalidante la capacità lavorativa dell’assicurata” (doc. XVII/1).
Chiamato dal TCA ad esprimersi in merito a queste ulteriori osservazioni, il dr. __________, con presa di posizione del 20 giugno 2019, ha esaminato nel dettaglio le singole critiche della psichiatra curante dell’interessata, concludendo che “non ritengo che vi siano affermazioni nello scritto della dr.ssa __________ atte a modificare la posizione da me espressa in perizia”.
In particolare, il dr. __________ ha ritenuto evidente che le implicazioni del disturbo di personalità, esordito per stessa affermazione della psichiatra curante, in giovane età, non ha avuto delle ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata una volta giunta in Svizzera.
Il perito ha ribadito di non negare l’esistenza di un disturbo personologico, seppure senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, a suo parere “responsabile anche dell’esperienza soggettiva dell’assicurata a fronte di stimoli che evidentemente ha ritenuto soggettivamente stressanti (mi riferisco ai test da me somministrati) anche se, come si evince dall’esame clinico (pag. 20 dell’elaborato peritale) l’atteggiamento in tutto il corso della perizia e non solo nei test è stato teatrale, vago, cangiante e non sempre coerente e questo non sulla base di uno stato di tensione o di un quadro psicopatologico grave o dissociato, visto che riusciva a modificare il proprio atteggiamento a seconda degli argomenti”.
Quanto ai test, il perito ha ribadito quanto già illustrato nelle precisazioni del 27 maggio 2019, aggiungendo di non avere mai avuto l’impressione che l’assicurata fosse minimamente intimorita durante l’esecuzione degli stessi.
Per quanto concerne la conflittualità di coppia – riguardo alla quale la psichiatra curante ha indicato essere stato raggiunto un equilibrio relazionale seppure ambivalente e conflittuale - il dr. __________ ha rilevato di averne tenuto conto in sede peritale quale elemento che favorisce il protrarsi della reazione da disadattamento mista ansioso depressiva.
Il dr. __________ ha poi nuovamente confermato quanto già precedentemente esposto a proposito (dell’assenza) della diagnosi di condizione post-traumatica.
Quanto poi alla circostanza, addotta dalla dr.ssa __________, che i disturbi somatoformi e le condizioni traumatiche possano avere scatenato lo scompenso patologico, il dr. __________ l’ha ritenuta possibile, anche se la psichiatra curante nel certificato del 6 ottobre 2017 a supporto della nuova domanda di prestazioni attestava un peggioramento della sintomatologia ansioso depressiva senza fare riferimento ad alcun disturbo somatoforme.
Inoltre, a proposito delle considerazioni espresse dalla psichiatra curante riguardo la fibromialgia, il dr. __________ ha puntualizzato che quanto riportato nell’articolo citato dalla dr.ssa __________ concerneva un funzionamento cognitivo ridotto soprattutto per quanto atteneva alla memoria e alla fluenza verbale e di vocabolario, e non di processazione delle informazioni, rispetto a persone sane più anziane di una ventina di anni, rilevando come ciò è tuttavia “ben differente da quanto emerge dal MOCA in cui l’assicurata ottiene un punteggio che è invece chiaramente indicativo di un conclamato deterioramento cognitivo, tale che avrebbe dovuto essere rilevabile oggettivamente anche all’esame clinico”.
Infine, rispetto al vissuto soggettivo durante i test svolti dall’assicurata, il perito psichiatra ha ribadito che ciò può essere spiegato dagli aspetti personologici (doc. XXI).
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.5.), non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale psichiatrica del dr. __________ del __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
In particolare, il TCA ritiene che il perito psichiatra del __________ abbia compiutamente analizzato tutte le problematiche che affliggono l’interessata, motivando in maniera convincente e condivisibile le ragioni per le quali l’assicurata, alla luce delle sue patologie, vada considerata inabile al lavoro al massimo nella misura del 25%.
Questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla valutazione peritale del dr. __________, il quale ha compiuto una analisi dettagliata dello stato di salute dell’interessata, confrontandosi anche con i precedenti apprezzamenti peritali riguardanti l’assicurata, indicando, in sintonia con questi ultimi, le ragioni per le quali, a suo parere, non possa essere condivisa l’opinione (discordante) della psichiatra curante (cfr. doc. 247).
In maniera pertinente il dr. __________ - prendendo posizione, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), per ben tre volte (cfr. doc. VI/2; XV e XXI) riguardo alle diverse critiche sollevate in corso di causa nei confronti dell’apprezzamento peritale da parte della psichiatra curante – ha difeso, attraverso argomentazioni solide e circostanziate, la correttezza della propria valutazione peritale, sottolineando come il suo compito fosse quello di verificare se, rispetto alla precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 28 gennaio 2016, cresciuta in giudicato con sentenza 32.2016.28 del 13 febbraio 2017, rimasta incontestata, lo stato di salute dell’assicurata avesse subito il peggioramento attestato dalla dr.ssa __________, oppure no.
Il dr. __________ ha escluso una tale evenienza, ritenendo che le considerazioni di senso contrario espresse dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, non siano atte a mettere in discussione le conclusioni peritali.
Questo Tribunale, per le ragioni qui di seguito esposte, ritiene di potere condividere l’apprezzamento peritale del dr. __________, anche e soprattutto alla luce dei successivi complementi del 27 agosto 2018 (cfr. doc. VI/2), del 27 maggio 2019 (cfr. doc. XV) e del 20 giugno 2019 (doc. XXI) con i quali il perito del __________, attraverso una disamina rigorosa e accurata, ha risposto punto per punto alle critiche della psichiatra curante, esponendo diffusamente e in maniera fondata le ragioni che gli hanno impedito in sede peritale - e che continuano a permanere valide – di concordare con la dr.ssa __________.
In particolare - come emerge dalle tre prese di posizione del dr. __________ del 27 agosto 2018 (cfr. doc. VI/2), del 27 maggio 2019 (cfr. doc. XV) e del 20 giugno 2019 (doc. XXI) riassunte al consid. 2.4. - il perito del __________ si è confrontato con le singole contestazioni della dr.ssa __________, chiarendo tutti i dubbi.
Il perito psichiatra ha, infatti, in maniera convincente indicato le ragioni per le quali ha svolto determinati test e non altri, che non avrebbero avuto alcun senso viste le patologie dell’interessata.
Egli ha spiegato perché le modalità di esecuzione dei test siano state del tutto anomale nel caso di specie, avendo l’interessata ottenuto dei punteggi tali da indicare un grave deterioramento cognitivo globale, incompatibili con il suo quadro clinico e che avrebbero dovuto rendere impossibile anche una ricostruzione anamnestica, ciò che non è si è verificato.
Il perito ha ribadito di non negare l’esistenza di un disturbo personologico - seppure senza ripercussioni sulla capacità lavorativa – il quale giustifica “l’esperienza soggettiva” vissuta dall’assicurata nello svolgimento dei test, escludendo comunque che ella presenti un grave deterioramento cognitivo globale.
In particolare, il dr. __________ ha ritenuto evidente che le implicazioni del disturbo di personalità, esordito per stessa affermazione della psichiatra curante, in giovane età, non ha avuto delle ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata una volta giunta in Svizzera.
Il dr. __________ ha escluso che l’interessata sia tuttora affetta da un disturbo post-traumatico da stress, come del resto già stabilito nella precedente perizia del __________ “passata in giudicato dopo la sentenza del TCA”.
Il perito ha osservato di avere tenuto conto della conflittualità di coppia quale elemento che favorisce il protrarsi della reazione da disadattamento mista ansioso depressiva.
Inoltre, il perito psichiatra ha rilevato che disturbi somatoformi e le condizioni traumatiche citate dalla curante possano avere contribuito a scatenare lo scompenso patologico dell’interessata, sottolineando tuttavia come la psichiatra curante non abbia ricondotto il peggioramento fatto valere con la nuova domanda di prestazioni a tali evenienze, bensì ad un aggravamento della sintomatologia ansioso depressiva senza fare riferimento ad alcun disturbo somatoforme.
Infine, a proposito del Mini-ICF, il dr. __________ ha ricordato che tale strumento rappresenta una descrizione di risorse e deficit standardizzato, nel compilare il quale l’operatore deve tuttavia rispondere a quesiti specifici proprio per limitare la variabilità interindividuale. Il perito psichiatra ha sottolineato che “le limitazioni eventualmente riscontrate devono derivare da un danno alla salute e non da fattori esterni non indennizzabili”, confermando pienamente la propria valutazione peritale.
Il TCA ritiene che tutte queste considerazioni espresse dal perito psichiatra del __________ nei complementi citati siano ben motivate e abbiano permesso di chiarire gli aspetti controversi sollevati dalla psichiatra curante.
Questa Corte ritiene, pertanto, che lo stato di salute dal profilo psichico dell’assicurata sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal dr. __________ del __________, il cui elaborato peritale riveste di conseguenza pieno valore probatorio.
A proposito delle limitazioni valutate nel Mini-ICF, questo Tribunale ritiene che le indicazioni mediche riportate in sede peritale siano coerenti con i requisiti normativi e non richiedano quindi, contrariamente a quanto richiesto dalla psichiatra curante, ulteriori chiarimenti (cfr. STF 9C_331/2018 del 18 settembre 2018).
Va, del resto, rilevato che anche in passato e, in particolare, in occasione della precedente richiesta di prestazioni sfociata nella decisione di rifiuto del 28 gennaio 2016, la serietà della compromissione dal profilo psichiatrico della capacità lavorativa dell’interessata attestata dalla dr.ssa __________ non è, invece, stata riscontrata dagli specialisti in psichiatria chiamati ad esprimersi in merito al caso dell’assicurata e, in special modo, da ultimo, dalla perizia della dr.ssa __________ del __________, considerata esauriente e pienamente probante da questa Corte con STCA 32.2016.28 del 13 febbraio 2017, cresciuta incontestata in giudicato.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, ricordato che il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019) - ciò che, come illustrato dettagliatamente qui sopra, non si verifica nel caso di specie – e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che l'assicurata è inabile al lavoro al 25% sia nella sua precedente attività, sia nello svolgimento di attività leggere adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.7. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.
L’amministrazione ha effettuato il confronto dei redditi con riferimento agli ultimi dati disponibili, del 2016.
2.8. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’amministrazione, senza il danno alla salute, l’assicurata avrebbe guadagnato fr. 40'430 secondo quanto indicato dal precedente datore di lavoro (doc. A).
Il TCA non ha motivo per scostarsi da tale ammontare, corrispondente effettivamente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro dell’assicurata (cfr. doc. 250).
Del resto, l’insorgente stessa ha utilizzato questo importo nel calcolo da ella effettuato al fine di giustificare la propria richiesta di poter beneficiare di una rendita intera di invalidità (cfr. doc. IV).
2.9. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
Pertanto, utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi).
Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 54’581.10 per un impiego a tempo pieno.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto, nella decisione impugnata l’Ufficio AI non ha applicato riduzione percentuale alcuna, mentre poi, nella risposta di causa, ha indicato che al reddito da invalido statistico “va ancora applicata una riduzione del 10% per attività leggere, come tenuto conto nella precedente decisione del 28 gennaio 2016, confermata dopo ricorso” (cfr. doc. VI).
Questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2), non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI e non contestata dall’assicurata.
Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido di fr. 54'581.10, diminuito del 25% per ragioni mediche e di un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 36’842, che raffrontato al reddito da valido di fr. 40’430 danno, come correttamente indicato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. VI), un grado di invalidità dell’8.9%, arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, insufficiente per potere beneficiare di una rendita di invalidità.
L’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato all’assicurata l’attribuzione di una rendita di invalidità.
La decisione dell’Ufficio AI va, di conseguenza, tutelata e il ricorso respinto.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti