Raccomandata
Incarto n. 32.2018.129
rg/sc
Lugano 27 agosto 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 luglio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 6 luglio 2018 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 il rimborso degli interessi di mora versati in eccesso – per un totale di fr. 973 – in relazione all’assegnazione retroattiva di una rendita intera per il periodo maggio 2012 - dicembre 2013, riconosciuta con provvedimento del 4 aprile 2017;
con il ricorso in oggetto, patrocinata dall’avv. RA 1 insorge l’assicurata postulando l’annullamento della suddetta decisione di rimborso. Rimprovera all’amministrazione una non corretta motivazione del provvedimento e sostiene di non essere incorsa in una violazione – posta alla base della richiesta di rimborso – del proprio obbligo di collaborare;
con la risposta di causa l’amministrazione, sulla scorta del-l’annotazione 30 luglio 2018 del giurista AI (cfr. IV-1), ha osservato:
" RI 1, nata nel 1959, ha presentato una richiesta di prestazioni Al per adulti in data 17.11.2011.
L'Ufficio Al del Cantone Ticino – per decisione 4 aprile 2017 – ha riconosciuto alla Signora RI 1 il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 01.05.2012 al 31.08.2012 ed il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 01.09.2012 al 31.12.2013.
Detta decisione è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. a tal proposito la sentenza 22 gennaio 2018 emanata dal TCA).
L'ufficio Al del Canton Ticino — per il tramite della Cassa di compensazione __________ — ha poi emesso, in data 6 luglio 2018, una decisione di rimborso, chiedendo all'assicurata di restituire gli interessi di mora ricevuti in eccesso per un totale di CHF 973.-.
Contro detta decisione, l'assicurata – per il tramite dell'avv. RA 1 – ha presentato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l'annullamento della decisione di rimborso summenzionata. A ragione.
In effetti, conformemente a quanto descritto nell'annotazione 30 luglio 2018 qui allegata, l'assicurata non ha violato il proprio obbligo di collaborare (cfr. in tal senso l'art. 26 cpv. 2 LPGA).
Di conseguenza, si chiede pertanto a codesto lodevole TCA di voler accogliere il gravame con il susseguente annullamento della decisione impugnata.” (doc. IV);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. L’art. 7 OPGA disciplina il tasso e le modalità di calcolo degli interessi;
nel caso concreto, pendente lite, nell’accennata annotazione 30 luglio 2018 il giurista AI ha in particolare pertinentemente evidenziato:
" (…) L'ufficio Al del Canton Ticino – per il tramite della Cassa di compensazione __________ – ha poi emesso, in data 6 luglio 2018, una decisione di rimborso, chiedendo all'assicurata di restituire gli interessi di mora ricevuti in eccesso per un totale di CHF 973.-. Detti interessi di mora non sono dovuti in quanto la Signora RI 1 ha violato il proprio obbligo di collaborare (cfr. in tal senso la delibera del 23.03.2016 agli atti).
Contro detta decisione, l'assicurata – per il tramite dell'avv. Paolo Marchi – ha presentato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l'annullamento della decisione di rimborso summenzionata. A ragione.
In effetti, da quanto figura all'incarto, all'assicurata non può essere imputata alcuna violazione dell'obbligo di collaborare (contrariamente a quanto indicato nella delibera del 23.03.2016) per i motivi che verranno esposti qui di seguito.
All'interno dello scritto 14 maggio 2018 (inviato dall'Ufficio Al alla Cassa di compensazione __________) si legge che:
" (...) II 24.11.2011 è stato richiesto all'assicurata copia del certificato di famiglia. Tale documento ci sarebbe dovuto essere inoltrato entro il 09.12.2011 mentre invece è giunto ai nostri atti il 14.12.2011, dopo un primo richiamo.
Il medesimo ritardo è stato riscontrato con la richiesta di compilazione del nostro Curriculum Vitae (invio il 24.11.2011, ritorno il 14.12.2011, con richiamo il 09.12.2011). (...)".
Ora, per quanto concerne il libretto di famiglia, dallo scritto 24.11.2011 sub. doc. 12 incarto Al risulta che l'amministrazione non ha fissato all'assicurata alcun termine per l'inoltro dello stesso.
Oltre a ciò, dall'intera documentazione presente all'inserto non emerge affatto che l'amministrazione abbia fissato un termine scadente il 09.12.2011 per l'inoltro del libretto di famiglia rispettivamente del curriculum vitae. Non vi è neppure alcun richiamo datato 09.12.2011 agli atti (né per il libretto di famiglia nè tantomeno per il curriculum vitae).
Di conseguenza, alla luce di quanto suesposto, la decisione qui impugnata va annullata (poiché l'assicurata non ha violato il proprio obbligo di collaborare) con il conseguente accoglimento del ricorso presentato il 25 luglio 2018 dalla Signora RI 1.
Va infine rimarcato che – mediante decisione 4 aprile 2017 agli atti – l'Ufficio Al aveva (già) riconosciuto all'assicurata il diritto all'importo di CHF 973.- (interessi di mora) e che detta decisione è cresciuta incontestata in giudicato (dopo il giudizio 22 gennaio 2018 emanato da / codesto lodevole TCA).” (doc. IV/1);
in simili circostanze, essendo da ritenere che l’assicurata non ha violato il proprio obbligo di collaborazione e come sia di conseguenza dato il diritto al versamento di interessi di mora giusta l’art. 26 cpv. 2 LPGA – per altro già riconosciuto nel-l’ambito della già menzionata decisione di attribuzione retro-attiva di prestazione del 4 aprile 2017 – si giustifica senz’al-tro l’accoglimento del gravame e l’annullamento del querelato provvedimento;
secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
stante l’esito del gravame, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 6 luglio 2018 è annullata.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti