Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2018.125
Entscheidungsdatum
16.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.125

FC/sc

Lugano 16 maggio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’8 giugno 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1964, di formazione venditore e in seguito broker immobiliare, e da ultimo attivo come gestore di un pub, nel maggio 2016 ha presentato una domanda di prestazioni facendo valere di essere sofferente dei postumi, anche psicologici, di un intervento ai reni. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici - comprendenti fra l’altro due perizie psichiatriche - con decisione dell’8 giugno 2018, preavvisata con progetto dell’8 marzo 2018, l’Ufficio AI, stabilita un’inabilità lavorativa in ogni attività del 60% da gennaio 2016 e del 70% dal settembre 2017, con conseguente grado di invalidità del 34% rispettivamente del 50.4% dal settembre 2017, ha accolto la domanda, assegnando all’assicurato una mezza rendita intera d’invalidità dal 1. settembre 2017 (doc. AI 39).

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurato, assistito da RA 1, contesta le conclusioni dell’am-ministrazione, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità, sottolineando in sostanza le sue precarie condizioni di salute che gli impedirebbero di esercitare un’attività lavorativa. Postula inoltre di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (doc. I).

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica e quella professionale poste alla base del provvedimento impugnato. Successivamente l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica, in merito alla quale il SMR, con Annotazioni del 14 agosto e 7 settembre 2018, ha osservato che essa non permetteva di oggettivare una diversa situazione rispetto a quella presente al momento della valutazione peritale (doc. VII e XV).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità maggiore della mezza prestazione riconosciutagli con effetto dal 1. settembre 2017.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha, tra l’altro, diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen

entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des

invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),

dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.

150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

  1. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
  2. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine, in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.5. L’assicurato, professionalmente attivo come agente immobiliare e da ultimo come gerente di un pub, ha presentato una domanda di prestazioni lamentando i postumi, anche psicologici, di un intervento di asportazione di un rene nel dicembre 2007. L’amministrazione ha acquisito documentazione medica, segnatamente i rapporti dei medici curanti, dr. __________, internista, e dr. __________, psichiatra, per i quali a dipendenza delle diagnosi di “dolori cronici fianco dx, sindrome depressiva” (doc. AI 19”) rispettivamente “episodio depressivo di media gravità (ICD 10; F40.2), sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10, F41.1)” (doc. AI 26) l’assicurato era da considerare inabile totalmente da gennaio rispettivamente luglio 2016.

L’amministrazione, sentito il SMR, ha quindi ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una perizia psichiatrica affidata alla dr.ssa __________, specialista in psichiatria, la quale, nel referto del 10 ottobre 2016, eseguito dopo valutazione degli atti medici e due consultazioni ambulatoriali, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1), Sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10 F 41.1), Agarofobia con sindrome da attacchi di panico (ICD 10 F 40.0)”.

Dopo aver illustrato la situazione del paziente, la perita ha concluso che, se dal gennaio 2016 poteva essere ammessa una totale inabilità lavorativa come certificato dai curanti, dal momento della perizia l’assicurato era da considerare inabile nella misura del 60% in qualsiasi attività (con diminuzione dell’orario e, in misura del 10%, del rendimento). Le risorse e i deficit dell’assicurato sono stati descritti come segue:

" (…)

C. CONSEGUENZE Sulla CAPACITA' Dl LAVORO

  1. Descrizione di risorse e deficit-secondo schema MlNl lCF-APP -

  2. Rispetto delle regole: grado di disabilità da lieve a moderato. Rispetta gli appuntamenti e gli impegni. Può presentare qualche difficoltà a adattarsi alla routine quotidiana e, soprattutto all'inizio, a integrarsi nei processi organizzativi.

  3. Organizzazione dei compiti: grado di disabilità moderato: Non fatica a organizzare e pianificare i compiti. Questi non vengono però assolti in modo pratico, essendo spesso interrotti da distrazioni o stimoli esterni. Per questo serve più tempo del dovuto per svolgere le attività. Ciò porta a una diminuzione della produttività.

  4. Flessibilità: grado di disabilità da moderato a severo con bisogno parziale di assistenza.

Fatica ad adattarsi alle nuove situazioni. La capacità di comportarsi adeguatamente in relazione al cambiamento richiesto dall'ambiente è indebolita, fino a rendere necessario un intervento esterno di contenimento.

  1. Competenze: grado di disabilità da lieve a moderato. Ai colloqui peritali non si sono evidenziate chiare alterazioni delle funzioni cognitive superiori. Queste possono però venire inficiate per l'attivazione ansiosa e la deflessione timica. Risultano nel complesso fluttuanti.

  2. Giudizio: grado di disabilità moderato, Fatica a formulare decisioni corrette; conclusioni, giudizi e conseguenze possono venire influenzati da valutazioni personalistiche.

  3. Persistenza: grado di disabilità moderato. Non è in grado di assolvere pienamente ai compiti per il tempo necessario. La persistenza è deficitaria. Questo produce scarsi livelli di performance.

  4. Assertività: grado di disabilità moderato. Fatica a difendere i propri interessi in modo adeguato, tendendo a subire o piuttosto a reagire con modalità spropositate.

  5. Contatto con gli altri: grado di disabilità da moderato a severo con bisogno parziale di assistenza. La possibilità di ingaggiarsi nelle relazioni informali è alterna, condizionata dallo stato emotivo del momento. Le situazioni affollate sono evitate, in quanto in passato hanno attivato gli stati di ansia acuti.

  6. Integrazione nel gruppo: grado di disabilità da moderato a severo con bisogno parziale di assistenza. Verosimilmente presenterebbe difficoltà a integrarsi in un gruppo, soprattutto in

una fase iniziale, fino a rendere necessario un intervento esterno dì mediazione e contenimento.

  1. Relazioni intime: grado di disabilità moderato. Non ha una relazione affettiva. Ha diradato i contatti con gli amici. Mantiene un rapporto buono con la famiglia di origine.

  2. Attività spontanee: grado di disabilità lieve. Ha lasciato i suoi hobby, legati a attività sportive, per il disturbo somatico; continua a camminare, attività che lo aiuta a rilassarsi. A casa si dedica alla lettura. Il deficit in questo ambito è dettato principalmente dalla

patologia fisica. Premesso ciò, si presume che anche il calo di volizione e dovuto alla fase depressiva influisca sulla minore tendenza a investire in attività ricreative.

  1. Cura di sé: grado di disabilità lieve. Provvede in autonomia alle cure di base; fa meno spesso la barba rispetto al passato. Vi è un calo di appetito e peso. Svolge attività fisica,

compatibilmente con le limitazioni somatiche (cammina).

  1. Mobilità: grado di disabilità lieve senza conseguenze negative. Si sposta con l'auto o a piedi senza difficoltà dovute ai disturbi psichiatrici. Non usa i mezzi pubblici non avendone necessità ma verosimilmente faticherebbe a prenderli a causa del disturbo d'ansia acuto (e dell'ansia anticipatoria), che si attiva quando si trova in contesti affollati. Considerando questi elementi si è definito il deficit in questo item lieve e non nullo. Si ritiene però che non abbia ripercussioni sulla capacità lavorativa, dal momento che l'assicurato vicaria il non prendere i mezzi pubblici con l'uso dell'auto.”

La pratica è quindi stata sottoposta al medico SMR dr. __________, il quale, nel rapporto finale del 4 novembre 2016, ha aderito alle conclusioni della perizia e concluso per un’inabilità lavorativa nell’attività abituale e in ogni attività adeguata del 60% dal gennaio 2016, osservato come l’assicurato potesse “accedere ad un percorso RME con ricupero di una CL del 70% entro 12-18 mesi” (doc. AI 35). Dette conclusioni sono state nuovamente confermate dal SMR il 13 aprile 2017, dopo valutazione di certificati medici attestanti una completa inabilità lavorativa resi dal dr. __________ e dal dr. __________ (doc. AI 44). Alla luce di una nuova certificazione del dr. __________ del 13 giugno 2017 (segnalante un aumento significativo del disturbo d’ansia e dello stato clinico; doc. AI 50), il medico SMR ha ritenuto indicato procedere ad una “rivalutazione peritale per definire se l’esigibilità stabilita nel 2016 è tuttora presente o meno” (doc. AI 52).

L’amministrazione ha quindi sottoposto l’assicurato ad una nuova perizia psichiatrica presso il ___________ (__________), e meglio a cura della dr.ssa __________, psichiatra. Quest’ultima, nel referto del 9 novembre 2017, eseguito dopo valutazione degli atti medici e due consultazioni ambulatoriali, ha confermato le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 33.2), Agarofobia con sindrome da attacchi di panico (F 40.0), sindrome ansiosa generalizzata (F 41.1)”. Dopo aver illustrato la situazione del paziente, la perita ne ha descritto come segue le risorse e i deficit:

" C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' Dl LAVORO

  1. Descrizione di risorse e deficit- secondo schema MINI ICF - APP -

  2. Rispetto delle regole: grado di disabilità moderato: rispetta gli impegni e gli appuntamenti. A causa della sintomatologia depressiva può presentare difficoltà a seguire la routine quotidiana e ad adattarsi ai processi organizzativi.

  3. Organizzazione dei compiti. grado di disabilità moderato-grave: l'assicurato riesce a pianificare i suoi impegni secondo la priorità corretta. La difficoltà sta nelle distrazioni dipendenti dalla sintomatologia ansiosa e dai disturbi somatici, pertanto risulta più lento nell'esecuzione dei compiti, con una performance ridotta.

  4. Flessibilità: grado di disabilità grave: vi è una marcata incapacità di adattarsi a nuove situazioni, che scatenino la sintomatologia ansiosa. Vi è la necessità di un contenimento esterno, ovvero di un operatore o figura di riferimento che lo sostengano nelle situazioni acute di ansia.

  5. Competenze: grado di disabilità da moderato a grave: la possibilità che lavori nel mondo del mercato immobiliare o alla gestione di un bar, sfruttando le competenze acquisite negli anni, risulta inficiata dalle fluttuazioni dell'attenzione e della concentrazione legate al disturbo ansioso e alla sindrome depressiva, nonché all'aumentata stancabilità e alla mancanza di iniziativa.

  6. Giudizio: grado di disabilità moderato: nei processi decisionali e nella lettura della realtà vi è l'influenza della depressione, che da una connotazione pessimistica, e della sindrome ansiosa, che aumenta la percezione dei possibili pericoli.

  7. Persistenza: grado di disabilità moderato: vi è una caricabilità ridotta, a causa dell'aumentata stancabilità. La performance è inficiata.

  8. Assertività: grado di disabilità moderata-grave: l'assicurato reagisce a stimoli neutri o poco stressanti in modo esagerato, pertanto la capacità di porsi in relazione a terzi in modo

assertivo adeguato risulta inficiata.

  1. Contatto con gli altri: grado di disabilità da moderata a grave: nel contesto non professionale l’assicurato mantiene contatti con la famiglia d'origine. Ha ridotto la frequentazione del gruppo di amici, non ingaggia nuove relazioni. In un ambiente professionale l'iniziare nuovi rapporti sarebbe influenzato dallo stato depressivo e dall'attivazione ansiosa, verosimilmente sarebbe necessario l'intervento di mediazione di un operatore. Nelle situazioni di affollamento il comportamento è dettato dalla strategia di evitamento.

  2. Integrazione nel gruppo: grado di disabilità da moderata a grave: verosimilmente l'assicurato avrebbe difficoltà ad essere inserito in un nuovo contesto, potrebbe essere necessario un operatore che faccia da mediatore e contenitore delle ansie.

  3. Relazioni intime: grado di disabilità moderato-grave: mantiene rapporti regolari con la famiglia d'origine. Le frequentazioni amicali sono ridotte, da anni non ha una relazione sentimentale.

  4. Attività spontanee: grado di disabilità lieve-moderato: esce a camminare e legge. Rispetto al passato non pratica più quegli hobbies, come il ciclismo ed il trekking, che gli davano piacere, questo soprattutto per i disturbi somatici legati ai dolori addominali. La sintomatologia depressiva influisce limitando la ricerca di altri hobbies (calo volitivo) e riducendo l'energia spendibile in queste attività.

  5. Cura di sé: grado dì disabilità lieve: l'assicurato cura l'igiene personale, l'aspetto e l'abbigliamento. Rispetto al passato fa la barba meno frequentemente. Vi è stato un calo ponderale, legato al calo dell'appetito, ma l'attività fisica è comunque presente così come una maggiore attenzione all'alimentazione.

  6. Mobilità: grado di disabilità lieve: può spostarsi a piedi o in auto. Potrebbe anche utilizzare i mezzi pubblici, tuttavia avrebbe difficoltà allorché questi sono affollati, a causa dell'ansia che ne deriverebbe. In sintesi vi sono dei disagi ma sono superabili con l'utilizzo del proprio autoveicolo.2

In conclusione, secondo la perita la capacità lavorativa nell'ultimo impiego, quello di proprietario di un bar, era da considerare del 30%, intesa come presenza e rendimento, così come in un’attività confacente, la quale dovrebbe possibilmente essere svolta “in un contesto lavorativo accogliente e supportivo. Sono da evitare posti di lavoro affollati e piccoli. Potrebbero trattarsi di impieghi non qualificati, preferibilmente non a contatto diretto con la clientela. Va ricordato che l'assicurato conosce molto bene la lingua inglese, elemento da sfruttare, ma anche il fatto che vi sono delle limitazioni fisiche, per le quali sono necessari degli adattamenti nella sede di lavoro (pause supplementari, cambi di postura)” (doc. AI 60 p. 13). In merito all’evoluzione della capacità lavorativa la specialista ha concluso:

" (…) Per quanto concerne i periodi di inabilità lavorativa, non ho motivo di discostarmi dalla valutazione della dr.ssa __________. In sintesi, rimane una IL del 60% in tutte le attività, sia come presenza che rendimento, dalla precedente perizia fino a quella attuale. Nelle mansioni di casalingo l'lL era del 10%. A partire dalla attuale valutazione, sussiste una IL del 70º/o in ogni attività intesa come presenza e rendimento. L'lL come casalingo è del 10%. Si ritiene utile una rivalutazione tra 18-24 mesi.” (doc. AI 60)

Queste conclusioni sono state fatte proprie dal medico SMR dr. __________, il quale, nel rapporto finale del 13 novembre 2017, confermate le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.2), Agarofobia con sindrome da attacchi di panico (F 40.0), sindrome ansiosa generalizzata (F 41.1)”, oltre alle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “Stato dopo nefrectomia destra per ascesso, Diabete mellito tipo 2, diagnosi 2016, lieve sindrome lombospondilogena cronica con esame clinico e referto radiologico normale”, ha concluso per un’inabilità lavorativa nell’attività abituale e in ogni attività adeguata del 60% dal gennaio 2016 e del 70% dal settembre 2017 (doc. AI 61). Queste conclusioni sono state confermate dal SMR anche dopo visione di nuovi certificati medici dei curanti attestanti una completa inabilità lavorativa (doc. AI 61 e 64).

L’amministrazione ha quindi interpellato il consulente professionale, il quale, nel rapporto del 24 gennaio e 5 marzo 2018, fatte proprie le conclusioni sull’abilità lavorativa stabilite dal SMR, effettuato il confronto dei redditi, ha concluso per un grado di invalidità del 34% alla scadenza dell’anno di attesa e del 50.4% dal settembre 2017 (doc. AI 67, 68).

Alla luce di questa documentazione, con progetto di decisione dell’8 marzo 2018 l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni e riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1. settembre 2017, ritenendo che dall'esame della documentazione acquisita agli atti risultava medicalmente oggettivata, sia nell’abituale attività di gerente di un pub, sia in qualsiasi altra attività idonea allo stato di salute, un’inabilità lavorativa del 60% dal gennaio 2016 e del 70% dal settembre 2017, con un conseguente grado di invalidità dapprima del 34%, insufficiente per l’attribuzione di una rendita, e quindi del 50.4% per il periodo successivo al peggioramento intervenuto nel mese di settembre 2017 (doc. AI 71).

L’assicurato, tramite il suo rappresentante, si è opposto a queste conclusioni, producendo certificati di inabilità lavorativa dei curanti, sui quali si è pronunciato il SMR il 2 maggio 2018 nel senso che gli stessi non permettevano di modificare le conclusioni della perizia (doc. AI 76).

Con la decisione contestata dell’8 giugno 2018 l’Ufficio AI ha quindi confermato il progetto e, quindi, l’attribuzione di una mezza rendita d’invalidità da settembre 2017 (doc. AI 78).

Di fronte al TCA il ricorrente ha prodotto documentazione già agli atti oltre a nuove certificazioni del 14 giugno 2018, 10, 23 e 31 luglio 2018 e 29 agosto 2018 del dr. __________ e del 12 giugno e 3 settembre 2018 del dr. __________, in merito alle quali si è espresso il SMR il 14 agosto e 7 settembre 2018 (doc. VII, XV; cfr. al consid. 2.8).

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.7. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’Uffi-cio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, questo Giudice non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali del 10 ottobre 2016 della dr.ssa __________ e del 9 novembre 2017 del __________, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i ricordati parametri giurisprudenziali.

Non vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse dai periti, i quali, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, dell’anam-nesi, di un accurato esame clinico ciascuno in due sessioni, l’esecuzione di esami clinici e delle descrizioni soggettive, hanno correttamente ritenuto che l’assicurato era portatore di “Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 33.2), Agarofobia con sindrome da attacchi di panico (F 40.0), Sindrome ansiosa generalizzata (F 41.1)”. In merito alle conclusioni sulla capacità lavorativa, nella prima perizia la dr.ssa __________ ha concluso che, se dal gennaio 2016 poteva essere ammessa una totale inabilità lavorativa come certificato dai curanti, dal momento della perizia l’assicurato era da ritenere inabile nella misura del 60% in ogni attività.

Dette conclusioni sono state sostanzialmente confermate dalla seconda perizia, fatta eseguire anche alla luce delle certificazioni dei curanti che facevano valere un peggioramento delle problematiche psichiatriche. Nel referto del 9 novembre 2017 in effetti il __________ ha concluso che la capacità lavorativa era del 30% in ogni attività idonea, ovvero un’attività da svolgere “in un contesto lavorativo accogliente e supportivo. Sono da evitare posti di lavoro affollati e piccoli. Potrebbero trattarsi di impieghi non qualificati, preferibilmente non a contatto diretto con la clientela. Va ricordato che l'assicurato conosce molto bene la lingua inglese, elemento da sfruttare, ma anche il fatto che vi sono delle limitazioni fisiche, per le quali sono necessari degli adattamenti nella sede di Iavoro (pause supplementari, cambi di postura).” In merito all’evoluzione della capacità lavorativa la perita ha confermato le conclusioni della collega __________ per quanto concerneva la precedente inabilità del 60% in tutte le attività, ammettendo quindi un peggioramento dal settembre 2017 con una inabilità lavorativa del 70% in ogni attività e del 10% come casalingo (doc. AI 60).

In particolare, nella perizia del 9 novembre 2017 il __________ ha illustrato come l’assicurato presentasse “una deflessione timica, associata ad iporessia con calo ponderale, ipobulia, diminuita energia, calo soggettivo delle prestazioni cognitive, disturbi del sonno, ridotta autostima, sentimenti d colpa eccessivi, pensieri di morte non strutturati”. Rispetto a quanto rilevato dalla dr.ssa __________, appariva peggiorato il sonno (insonnia terminale) e la sonnolenza diurna (con riposo pomeridiano di due ore circa). Persisteva d’altra parte la sintomatologia ansiosa pervasiva che era stata descritta nella prima perizia e che emergeva dai rapporti dei curanti. D’altra parte era presente una componente sociale, non modificabile, che manteneva alto lo stato di preoccupazione per il futuro. Vi era inoltre da considerare la componente di ansia per lo stato di salute, fisico e psicologico, con somatizzazioni addominali che influivano sul sonno. Quanto all’agorafobia, di vecchia data, se la stessa in precedenza non aveva compromesso la capacità lavorativa, attualmente dalla medesima derivavano condotte di evitamento delle situazioni temute, ragione per cui se da un lato di per sé l'agorafobia non inficiava la capacità lavorativa, la stessa richiedeva tuttavia un'attenzione in quanto comportava degli adattamenti sul posto di lavoro e l’evitamen-to di luoghi affollati, di posti chiusi e piccoli. Nell’ultimo anno si era per contro aggravata la sindrome da attacchi di panico, riferendo l’assicurato di attacchi quotidiani, anche quando era al domicilio. A detta della perita gli stessi potrebbero in ogni modo essere gestiti con un approccio comportamentale e adeguate tecniche di rilassamento e con la respirazione. Anche questo disturbo comportava comunque “degli adattamenti sul posto di lavoro, come una tolleranza aumentata e una riduzione delle performances a causa di queste manifestazioni d'ansia” (doc. AI 60 punto 8).

Sulla base di queste osservazioni, poste le menzionate diagnosi, nella descrizione delle risorse e dei deficit la perita ha individuato un grado di disabilità lieve negli ambiti “Cura di sé, Mobilità”, un grado moderato negli ambiti “Rispetto delle regole, Giudizio”, un grado lieve-moderato nelle “Attività spontanee”, un grado moderato-grave negli ambiti “Organizzazione dei compiti, Competenze, Assertività, Contatto con gli altri, Integrazione nel gruppo, Relazioni intime”; nell’ambito “Flessibilità” vi era infine un grado di disabilità grave (cfr. per esteso al consid. 2.5). Esprimendosi su tale valutazione di risorse e deficit, la perita ha osservato quindi come “a livello di Mini-ICF la valutazione non è francamente diversa da quella della collega __________, vedo tuttavia una disabilità maggiore nei punti 1, 2, 4,7, 10, 11. Aggiungo che la situazione si è cronicizzata e che questo fatto contribuisce al vissuto negativo dall'assicurato, il quale non si è visto migliorare e non riesce più a proiettarsi in un futuro professionale” (doc. AI 60 punto 8).

Tutto ben considerato la perizia ha quindi concluso - sulla base di un’approfondita analisi della documentazione, dell’a-namnesi, della descrizione della giornata, dell'esame clinico effettuato secondo il vocabolario AMDP System, della descrizione dei limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP e delle descrizioni soggettive - che, se andava confermata la pertinente valutazione della dr.ssa __________ del 10 ottobre 2016 con un’inabilità lavorativa del 60%, dal momento dell’attuale valutazione, in considerazione del peggioramento nel frattempo intervenuto, l’incapacità lavorativa era da fissare al 70% in qualsiasi attività rispettosa delle elencate limitazioni e del 10% come casalingo. La perita ha infine osservato come segue:

" Ritengo che si possa insistere ancora tre-sei mesi con la terapia attuale, titolando il dosaggio di duloxetina. Si potrebbero associare farmaci non benzodiazepinici per contenere la sintomatologia ansiosa: Gabapentina o Pregabalin. Per l'insonnia, sì dovrebbe titolare quetiapina ed in caso di inefficacia associare ipnoinduttori. In caso di risposta insufficiente della terapia sopra descritta, si dovrebbe cambiare la molecola di antidepressivo.

Considerando che è trascorso un anno dalia precedente valutazione, che il trattamento è proseguito, il provvedimento di reintegrazione professionale non è stato attuato e lo stato psicopatologico dell'assicurato è invariato se non addirittura lievemente peggiorato, viene da chiedersi cosa ci si possa aspettare nel futuro a medio-lungo termine.

La perita ritiene che nell'attualità vi sia una inabilità lavorativa al 70% in qualsiasi attività. La prognosi quoad valetudinem risulta ancora aperta; è verosimile che proseguendo le cure in atto l'assicurato possa recuperare una CL pari al 50% nell'arco di 18-24 mesi.” (doc. AI 60)

A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche, questo Giudice deve senza riserve aderire.

Del resto le stesse sono state pienamente condivise anche dal medico del SMR nel rapporto finale del 13 novembre 2017 (cfr. doc. AI 61).

2.8. Il ricorrente ha contestato queste conclusioni sulla base del parere dei curanti dr. __________ e dr. __________. Ora, i certificati precedenti alla perizia del 9 novembre 2017 erano già stati adeguatamente considerati nell’ambito della perizia medesima, alle cui considerazioni può quindi essere rinviato (doc. AI 60). Quanto alla documentazione medica prodotta dall’assi-curato successivamente alla perizia del __________ e prima della resa della decisione amministrativa, composta sostanzialmente da scarni attestati di inabilità lavorativa privi di diagnosi o motivazione dei curanti (doc. AI 62, 64, 72), va detto che in merito si era espresso il SMR nelle annotazioni del 13 dicembre 2017 nel senso che “l’attuale banale documentazione non rende verosimile una modifica dello stato di salute, confermo la validità del rapporto finale” (doc. AI 64) e del 2 maggio 2018, laddove aveva affermato che “l’attuale documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute dell’assicu-rato, rimangono quindi valide le conclusioni del RAF” (doc. AI 76). Da tali conclusioni, tratte dal SMR, non vi è motivo di scostarsi.

Quanto alla nuova documentazione prodotta in questa sede, nei certificati del 12 giugno 2018 del dr. __________ (doc. A/25), del 14 giugno, 23 luglio e 31 luglio 2018 del dr. __________ (doc. A/6-8), vengono attestate inabilità lavorative totali senza indicazione di diagnosi o motivazione e non permettono come tali di concludere diversamente.

Quanto alla “relazione medica” del 10 luglio 2018, il dr. __________ afferma, tra l’altro, quanto segue:

" (…)

Egli è venuto regolarmente in terapia, presentando spesso degli stati d'ansia significativi, con inibizione sociale, una sintomatologia biologica, angoscia invadente. Spesso ha presentato anche un disturbo del ciclo del sonno, con sonno frammentato. Nelle ultime settimane è andato incontro ad un aumento significativo del suo disturbo d'ansia, con crisi di panico ripetute ed incontrollabili, che hanno determinato un peggioramento del suo stato clinico con aumento dell'angoscia, dell'inibizione sociale, dello stato di tensione endopsichica. Pertanto questo peggioramento ha fatto emergere la forte fragilità del suo stato psichico. Al momento attuale non riesce più a tollerare nessun tipo di stressors ulteriori a quelli della vita quotidiana. Dal punto di vista psichiatrico ci troviamo confrontati con un soggetto che, pur mettendo in evidenza la sua volontà di confrontarsi con un'attività lavorativa, è stato impedito nell'attuare questo progetto dalla sua psicopatologia, che si è rilevata più significativa di quella che non si poteva ipotizzare. Pertanto dal lato psichiatrico è inabile al lavoro in misura completa. L'ufficio dell'assicurazione invalidità con decisione dell'8 giugno 2018, ricevuta l’11 di giugno dello stesso anno, ha espletato i presupposti del diritto permanente di invalidità pari al 50%. 4% dal lato economico. Nella stessa decisione emerge che "... la documentazione medico-specialistica acquisita all’incarto ed in particolare alle perizie eseguite al ___________, oggettiva i seguenti periodi di incapacità lavorativa che fanno stato sia nella professione abituale di gerente di un pub, sia in attività adeguate allo stato di salute: 60% dal gennaio del 2016 e 70% da settembre del 2017 ...".

Pertanto da quanto si evince da questa decisione il signor RI 1 avrebbe un'inabilità medica del 70% dal settembre 2017 per la sua professione abituale di gerente di un pub e per un'attività adeguata allo stato di salute. Tale inabilità lavorativa medica ha portato ad un calcolo economico per definire il grado di invalidità del 50.4%, che è diventata la decisione dell’assicurazione invalidità. Rammento che il signor RI 1 in questi due anni di terapia ha seguito tutte le indicazioni farmacoterapiche e psicoterapiche definite, ma egli non è andato incontro ad un miglioramento del suo stato clinico che rimane, obiettivamente, molto fragile.

Pertanto I’inabilità lavorativa del signor RI 1 rimane completa in ogni attività, sia quella di gerente di pub, sia qualsiasi altra attività lucrativa.”

(doc. A/5)

Ora, su tale certificato si è espresso il SMR il 14 agosto 2018 nel senso che “lo stato clinico rimane fragile. Dal rapporto non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale psichiatrica di 11.2017” (doc. VII/1). A tale conclusione occorre aderire, ove si osservi che lo psichiatra curante non si pronuncia sulla perizia del __________ e pur descrivendo una situazione psichica analoga a quella descritta nella stessa, che peraltro pure aveva individuato l’interven-to di un peggioramento delle condizioni, non allega chiaramente i motivi per cui la conclusione di inabilità lavorativa del 70% non sarebbe condivisibile, tralascia di indicare espressamente le diagnosi invalidanti, limitandosi dunque ad esprimere una diversa valutazione sulla base tuttavia del medesimo quadro clinico e diagnostico.

Di fronte a questo Giudice il ricorrente ha fatto pervenire un ulteriore certificazione del dr. __________ del 29 agosto 2018, attestante fra l’altro quanto segue:

" (…)

Il Dr. __________ nella sua annotazione del 14.08.2018 si era così espresso: “L'assicurato peritato al centro peritale Dr.ssa __________ il 10.2016: indicata rivalutazione a distanza di 12/18 mesi; impedimento del 60%; impedimento quale casalingo del 10%; si ritiene che l'assicurato possa accedere ad un ricorso RME con recupero di una CL del 70% entro 12/18 mesi.

Rivalutazione tramite perizia centro peritale Dr.ssa __________ 9.11.2017: si conferma la presenza di un episodio depressivo di grado medio, marcato stato ansioso, attuale impedimento del 70%, possibilità di miglioramento nei prossimi mesi verso una CL del 50%".

Nelle conclusioni del rapporto peritale della Dottoressa __________, del __________ di __________, del 9 novembre 2017, espressamente si legge: “Si ritiene che la capacità lavorativa nell’ultimo impiego, quello di proprietario di un bar, sia ridotta al 30%, intesa come presenza e rendimento.

Ugualmente la capacità lavorativa in un'attività confacente si attesta al 30% come rendimento e presenza. Come casalingo rimane una inabilità lavorativa del 10% nelle mansioni domestiche. Per quanto concerne i periodi di inabilità lavorativa, non ho motivo di discostarmi dalla valutazione della Dottoressa __________. In sintesi, rimane una IL del 60% in tutte le attività, sia come presenza che rendimento, dalla precedente perizia fino a quella attuale.

Nelle mansioni di casalingo l'IL era del 10%. A partire dall'attuale valutazione, sussiste una IL del 70% in ogni attività intesa come presenza e rendimento. IL come casalingo del 10%. Si ritiene utile una rivalutazione fra 18/24 mesi ".

La Dottoressa __________ nelle sue conclusioni era molto chiara definendo un'inabilità lavorativa del 70% in ogni attività intesa come presenza e rendimento sia per quanto riguarda la sua attività lavorativa sia per quanto riguarda un'attività confacente.

Esprimeva utile una rivalutazione fra 18/24 mesi, ma non parlava di una possibilità di miglioramento nei prossimi mesi verso CL del 50% nelle sue conclusioni.

Unicamente nel capitolo "8. Discussione" la dr.ssa __________ scriveva "la prognosi quoad valetudinem risulta ancora aperta: è verosimile che proseguendo le cure in atto l'assicurato possa recuperare una CL pari al 50% nell'arco di 18-24 mesi."

È singolare leggere questa riflessione quando nello stesso capitolo sulla discussione scriveva:

" Aggiungo che la situazione si è cronicizzata e che questo fatto contribuisce al vissuto negativo dell’assicurato, il quale non si è visto migliorato e non riesce più a proiettarsi in un futuro professionale."

Le due frasi mi fanno pensare quasi ad un ossimoro!!!

È difficile, ordunque, essere d'accordo con la Dottoressa __________ in questa sua riflessione, considerato anche che la Dottoressa __________ aveva definito un'inabilità lavorativa del 60% nell'ottobre del 2016, quando il signor RI 1 aveva appena iniziato le cure presso il mio studio,

La Dottoressa __________ esprime un’inabilità lavorativa del 70% dopo che il signor RI 1 ha effettuato due anni di terapia psichiatrica integrata, senza che questa, pur avendo un'ottima aderenza, abbia potuto creare un miglioramento del suo stato psicopatologico.

Pertanto il signor RI 1 rimane inabile al lavoro nella misura di almeno il 70/80% in tutte le attività lavorative, ragion per cui è fondamentale che gli venga riconosciuta una rendita AI corrispondente alla sua inabilità lavorativa effettiva.” (doc. A/32)

Ha inoltre prodotto uno scritto del dr. __________ del 3 settembre 2018 del seguente tenore:

" Con la presente si certifica d'aver in cura il paziente sopra menzionato da molti anni e che Io stesso, nel 2008, si presenta con una pielonefrite ed ascesso importante al rene, tanto da dover subire la nefrectomia destra (Dr. med. __________).

In seguito, si sono presentate coliche dovute sia ad aderenze e poi anche a colecistolitiasi.

La colecistectomia è stata eseguita nel 2017 ma, già nei primi anni che seguivo il paziente, sono subentrati stati ansiosi in parte legati anche ai problemi di salute, oltre alle aderenze muscolari e tendinee sulla cicatrice della nefrectomia destra con dolori cronici invalidanti. II paziente ha sviluppato un aggravamento dello stato ansioso che a tutt'oggi, rimane importante e questo, è il seguito dal Dr. med. __________ con visite periodiche e farmaci. Sono presenti ancora, dolori cronici importanti addominali, in particolare al fianco destro, che irradiano verso l'emiaddome sinistro.

ll quadro clinico, sebbene non presenta preoccupanti patologie, porta il paziente ad una somatizzazione d'ansia ancora maggiore.

Infine, vi sono dolori articolari ubiquitari, in particolare alle mani e si tratta di reumatismi con minimi riscontri però nelle negli esami ematologici. Vista la sola presenza di un rene, i farmaci antidolorifici sono una controindicazione relativa.

Pertanto, si sottopone il paziente a sedute di fisioterapia e ad applicazioni topiche, piuttosto che ad assumere una terapia per via orale. Per tutte le problematiche sopra esposte, ritengo il paziente inabile al 100%.” (doc. A/33)

In merito il medico SMR, nell’annotazione del 7 settembre 2018, ha osservato:

" (…)

Diagnosi:

Episodio depressivo di media gravità F 32.2

Agorafobia con sindrome da attacchi di panico F 40.0

Sindrome ansiosa generalizzata F 41 .1

Ricorso:

Rapporto dr. __________ del 29.8.2018

Egli si sofferma sulle IL 70% / rispettivamente 50% confermando una attuale IL del 70% come da perizia (da non confondere con il grado Al del 50% frutto del raffronto redditi).

Dal rapporto non risulta una modifica dello stato di salute dell'assicurato.

Certificato medico dr. __________ del 3.9.2018:

Egli attesta una IL del 100% a causa di sintomatologia algica diffusa. Non viene fornita chiara diagnosi somatica

Valutazione:

dall'attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute rispetto all'ultima valutazione peritale con persistente IL del 70%.” (doc. XI/1)

Osservato anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che tali certificazioni dei curanti non permettono di scostarsi dalle pertinenti e motivate conclusioni cui sono giunte le perizie fatte eseguire dall’ammini-strazione e in particolare in quella del novembre 2017.

Per quanto concerne la valutazione del dr. __________, la stessa si limita in effetti a illustrare nuovamente la situazione del paziente e le conclusioni delle perizie, confermando le sue conclusioni. Quanto alla sua critica risiedente in sostanza nel fatto che le previsioni di miglioramento formulate dalla dr.ssa __________ non si siano realizzate, ma anzi si sia giunti ad un peggioramento delle condizioni con aumento dell’inabilità lavorativa al 70%, e questo malgrado l’assicurato abbia seguito due anni di terapia psichiatrica integrata, la stessa non permette in ogni modo di trarre conclusioni diverse in merito alla capacità lavorativa. In effetti, nonostante tale osservazione, lo stesso dr. __________ giunge nondimeno alla conclusione che l’assicurato “rimane inabile al lavoro nella misura di almeno il 70/80% in tutte le attività lavorative”, confermando quindi in sostanza le conclusioni peritali.

Sia peraltro osservato che, contrariamente a quanto sembra allegare l’insorgente, la perizia del __________ non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione del curante. Allo scopo di dissipare ogni dubbio, del resto, la dr.ssa __________ aveva pure contattato il dr. __________ in sede di elaborazione della perizia (doc. AI 60 punto 6).

In sostanza quindi la certificazione del curante - la cui descrizione delle constatazioni obiettive e delle diagnosi collimano in sostanza con quanto descritto nella perizia del __________, così come in buona sostanza anche la conclusione di inabilità lavorativa del 70% - non permette di distanziarsi dalle conclusioni peritali, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti psichiatri e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione della medesima situazione del ricorrente.

Quanto alla certificazione del dr. __________, il quale si limita ad attestare una inabilità completa rimandando alle problematiche psichiatriche di competenza del dr. __________ e a riferire di una non ben specificata sintomatologia algica diffusa, a ragione il medico SMR ha osservato come la stessa sia priva di una chiara diagnosi somatica e, quindi, non suscettibile di documentare una modifica dello stato di salute rispetto all'ultima valutazione peritale con persistente inabilità del 70% (cfr. doc. XI/1). Quanto agli accennati problemi algici al fianco, irradianti sulla gamba destra, rispettivamente ai “dolori articolari ubiquitari” alle mani e ai reumatismi (doc. IX), l’assicurato non ha fatto pervenire alcuna documentazione rilevante in proposito, e in particolare il preavvisato certificato dei dr. __________ e __________ (cfr. doc. V, IX) non è mai stato versato agli atti. In sostanza quindi il ricorrente non ha comprovato l’esistenza di problematiche somatiche idonee ad influire sulla capacità lavorativa in maniera superiore a quanto accertato dall’amministrazione.

Val qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.4 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 143 V 409), che i periti del __________ non hanno applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma hanno verificato l’incapacità lavorativa del ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

Occorre quindi concludere che l’assicurato ha contestato le conclusioni peritali senza tuttavia produrre documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in qualche modo a questo Giudice di considerare inattendibili le conclusioni del __________ e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla perizia del __________ e entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questo Giudice ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curato sia stato approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dagli specialisti del __________, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 17 novembre 2017) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

Del resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni del __________ sono stata avallate integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione, rispecchiando la valutazione del __________ e del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che dal gennaio 2016 l’insorgente va ritenuto inabile nell’attività lavorativa da ultimo esercitata e in attività adeguate nella misura del 60% e dal settembre 2017 del 70%.

La refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

2.9. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro totalmente incontestato), l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado di invalidità, come segue:

" (…) Alla scadenza dell’anno di attesa avrebbe potuto svolgere attività rispecchianti le indicazioni mediche, reperibili sul mercato del lavoro e che non richiedono qualifiche professionali specifiche.

In conformità alla sentenza del TCA datata 12 giugno 2006 ed alle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13). La giurisprudenza impone che il reddito da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TAI). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica nel 2016 avrebbe potuto realizzare un salario

mensile di Fr. 5'368.- (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr. 5'596.- mensili oppure a Fr. 67'148.- per l'intero anno.

Effettuando la riduzione del 60%, data dalla valutazione medico-teorica e ancora del 20% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, si ottiene un reddito da invalido di Fr. 21'487.

Per definire il reddito senza danno alla salute viene fatta una media dei redditi conseguiti nei 3 anni lavorativi precedenti l'insorgenza del danno alla salute: 2010 Fr. 37'490.-, 2011 Fr. 30'000.-, 2012 Fr. 30'000.- (Fr. 25'000.- riportati a 12 mensilità).

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità:

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF 32'497

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute CHF 21487

Perdita di guadagno CHF 11’010

Grado d'invalidità 34%

Tale grado d'invalidità è insufficiente per poter accordare una rendita, per la quale viene richiesto un grado d'invalidità minimo del 40%.

In seguito al peggioramento intervenuto nel mese di settembre 2017, la situazione economica è la seguente:

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF 32'497

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute CHF 16’116

Perdita di guadagno CHF 16’381

Grado d'invalidità 50.4%

CHF

L'esame del caso esclude la possibilità di applicare allo stato attuale provvedimenti professionali veri e propri, tuttavia, previa espressa richiesta scritta si resta a disposizione per accordare un aiuto al collocamento.”

Tale calcolo merita di essere avallato.

Considerando come l’assicurato, prima dell’insorgenza del danno, fosse stato attivo come gerente di un pub a titolo indipendente, corretta è in effetti la presa in considerazione per quanto riguarda il reddito da valido della media dei redditi conseguiti nei 3 anni lavorativi precedenti l'insorgenza del danno alla salute (nel 2010 fr. 37'490.-, nel 2011 fr. 30'000.- e nel 2012 Fr. 25'000.- ), ottenendo un reddito di fr. 32'497.

Per quanto riguarda d’altra parte il salario da invalido, la determinazione dello stesso si è correttamente fondata sui dati statistici, utilizzando i dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), stabilendo per il 2016 un salario mensile di fr. 5'368.- (attività semplici e ripetitive, valore mediano) che, riportato su 41.7 ore, ammonta a fr. 5'596.- mensili oppure a fr. 67'148.- per anno.

Stante quindi, per il periodo alla scadenza dell’anno d’attesa decorrente da gennaio 2016, una incapacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata, e considerata una riduzione aggiuntiva del 20% per “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”, il reddito da invalido è stato fissato a fr. 21'487.-. Ritenuto quindi, per tale periodo, un reddito da valido, di fr. 32’497.- e da invalido di fr. 21'487.-, si ottiene un grado d’invalidità del 34% ([32’497 – 21’487] x 100 : 32’497 = 34%) che non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

Per quanto riguarda invece il periodo successivo al peggioramento subentrato nel settembre 2017, stante una inabilità lavorativa del 70%, il reddito da valido di fr. 32'497 va raffrontato con un reddito da invalido di fr. 16'116 (fr. 67'148 ridotti del 70% per l’inabilità lavorativa medico teorica e del 20% per contingenze particolari), ottenendo così un grado di invalidità del 50.4% ([32’497 – 16’116] x 100 : 32’497 = 50.4%) che permette di riconoscere una mezza rendita di invalidità.

A ragione infine l’amministrazione ha negato l’attribuzione di provvedimenti professionali, e meglio sulla base della valutazione del consulente per l’integrazione professionale, il quale, nel rapporto 5 marzo 2018, ha escluso la possibilità di applicare provvedimenti professionali, non essendo al momento la capacità lavorativa aumentabile, restando tuttavia a disposizione, previa richiesta scritta, per un aiuto al collocamento (doc. AI 68).

In proposito va rilevato che la giurisprudenza federale ha in maniera costante già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; cfr. in tal senso il rapporto del consulente professionale del 26 maggio 2017, doc. AI 103).

2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente attribuito una mezza rendita d’invalidità. Sia accennato infine che nella sua decisione l’amministrazione ha richiamato l’assicurato all’obbligo di sottoporsi alle cure necessarie, disponendo:

" Obbligo di sottoporsi alle cure del caso:

In occasione delle visite specialistiche effettuate presso il _____________ nel settembre 2017, è emerso che grazie al proseguimento delle cure in atto, possa recuperare in parte la capacità lavorativa.

L'assicurato è quindi invitato a seguire con impegno le cure terapeutiche in atto in modo tale da migliorare il suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa. Le spese sanitarie che saranno originate da tali cure dovranno essere poste a carico della Cassa malati nell'ambito della Lamal.

Nel corso della prossima revisione d'ufficio, che avverrà fra circa 24 mesi, l’amministrazione verificherà se sarà stato dato un seguito a quanto imposto, pena le specifiche sanzioni.

Qui di seguito vengono esposte le disposizioni federali che regolano tale procedura.

La cifra marginale 1048 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), disciplina che, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (obbligo di autointegrazione), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete: In particolare, è tenuta a:

  • trovare, accettare o conservare ogni attività lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità;

  • procedere a tutti i cambiamenti possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di competenze per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (per esempio chi prima svolgeva lavori prevalentemente manuali può assumere sempre più compiti amministrativi);

-sottoporsi ad un trattamento terapeutico esigibile se indicato a migliorare la capacità al guadagno in modo da ridurre o sopprimere la rendita (per esempio eliminare i danni alla salute dovuti all'abuso di alcool e nicotina oppure all’obesità; RCC 1984 pag. 359); che i costi del trattamento medico siano assunti o meno dall'Al è irrilevante;

-cambiare, se necessario, domicilio se vi sono adeguate possibilità di guadagno (RCC 1983 pag. 246, 1970 pag. 331).

A questo punto riportiamo le conseguenze sancite dall'art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di una sua mancata collaborazione nell'attuazione della cura medica:

"Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.”

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.”

Richiamato nuovamente l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), tale richiamo formulato all’attenzione dell’assicurato, che non l’ha del resto contestato, risulta legittimo.

Per tutto quanto precede, la decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.12. L’assicurato nel suo gravame ha formulato istanza di “gratuito patrocinio”.

Occorre anzitutto premettere che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; in DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno che non siano impiegati presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a assistere gratuitamente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati).

L’istanza del ricorrente - non patrocinato in causa da un avvocato patentato - può pertanto essere intesa unicamente quale domanda di esonero dalle spese di procedura.

Ora, i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assi-stenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo

di esito positivo (cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie appare innanzitutto dubbio il soddisfacimento del requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti all’inserto le prospettive di esito favorevole apparivano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi per i quali l’amministrazione ha concesso una mezza rendita e la documentazione medica prodotta non era idonea a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a fondamento del provvedimento contestato.

In ogni modo, nemmeno risulta minimamente comprovato l’adempimento del requisito dello stato di bisogno. In effetti, il ricorrente non ha corredato la domanda di “gratuito patrocinio”, formulata con il suo gravame, dalla necessaria documentazione. Inoltre, alla formale richiesta inviatagli dal TCA il 12 luglio 2018 di presentare il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato, così come la necessaria documentazione necessaria e dimostrare la sua situazione economica e d’indigenza, l’insorgente non ha in alcun modo dato seguito.

In simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese di procedura non può che essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda d’assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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