Raccomandata
Incarto n. 32.2018.123
PC/sc
Lugano 6 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 giugno 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1962, di professione parrucchiera, il 2 ottobre 2000 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a causa di problemi reumatologici. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione su opposizione del 23 aprile 2003 ha respinto la richiesta di prestazioni non essendo il grado d’invalidità pensionabile. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, il quale con sentenza 32.2003.49 del 10 febbraio 2004 ha accolto il gravame e rinviato gli atti all’UAI per un nuovo accertamento di carattere economico, in particolare volto a stabilire il grado d’invalidità dell’assicurata secondo il metodo straordinario, siccome l’assicurata svolgeva a quel momento la sua professione a titolo indipendente e non vi erano agli atti indizi tali da ritenere che potesse mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa mutando il suo statuto lavorativo da indipendente a dipendente.
Esperiti gli accertamenti economici del caso, l’UAI con decisione su opposizione del 18 ottobre 2007 ha accolto parzialmente l’opposizione e attribuito all’assicurata un quarto di rendita dal 1° giugno 2005 al 31 agosto 2005 e una rendita intera dal 1° settembre 2005 al 28 febbraio 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni non essendo il grado d’invalidità pensionabile.
Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, il quale con sentenza 32.2007.369 del 12 febbraio 2009 ha accolto il gravame e rinviato gli atti all’amministrazione. Dal profilo medico questa Corte, vista la discordanza di valutazione tra il perito interpellato dall’UAI e lo specialista curante sia per quanto riguardava la diagnosi, la valutazione dei limiti funzionali sia la residua capacità lavorativa, ha annullato la decisione e retrocesso gli atti per una nuova valutazione reumatologica. Dal profilo economico, la valutazione del grado d’invalidità doveva essere svolta secondo il metodo straordinario sino a quando l’assicurata aveva cessato definitivamente l’attività di parrucchiera indipendente (mese di giugno 2005) mentre per il periodo successivo era invece corretto procedere ad una revisione e applicare il metodo ordinario di raffronto dei redditi, essendo, a quel momento, ragionevolmente esigibile che l’assicurata sfruttasse la propria capacità lavorativa residua in un’attività lavorativa dipendente. Esperiti gli accertamenti medici richiesti - in particolare una perizia medica pluridisciplinare ad opera del ___________ - ed economici, l’UAI con decisione dell’8 aprile 2010, preavvisata con progetto del 17 settembre 2009, ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita dal 1° luglio 2005 al 30 settembre 2005 e una rendita intera dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006, negando in seguito il diritto alla rendita essendo il grado d’invalidità del 20%. Questa decisione è stata confermata con STCA 32.2010.130 del 16 dicembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. pag. 702-741 incarto AI).
1.2. Il 9/13 febbraio 2017 RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni dell’AI per "peggioramento condizione di salute" (pag. 755-760 incarto AI).
Dopo essere entrato nel merito ed avere acquisito gli atti medici e economici ritenuti necessari, l’UAI con decisione del 5 giugno 2018 (pag. 885-890 incarto AI), preavvisata con progetto del 30 aprile 2018 (pag. 876-880 incarto AI), ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata, poiché ella (a fronte di un "reddito da valida" di fr. 50'962.-, fissato mediante aggiornamento dell’importo di fr. 48'801.- nel 2010 risultante dalla già citata STCA 32.2010.130, aggiornato al 2016 e "da invalida" di fr. 32'342.-, determinato in base alla TA1 2014, attività semplici e ripetitive, donne, aggiornato al 2016, tenuto conto di una capacità lavorativa del 70%, applicando una decurtazione sociale del 15% per “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”), presenta un grado d'invalidità del 37% e, quindi, non pensionabile.
1.3. Con tempestivo ricorso del 5 luglio 2018 RI 1, patro-cinata dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita di invalidità (cfr. doc. I, pag. 16 e 17).
Il patrocinatore della ricorrente contesta la decisione dell’UAI, dato che non terrebbe adeguatamente conto dell’effettivo danno alla salute della sua assistita e stabilirebbe un grado di invalidità insufficiente ed incompatibile con la sua situazione personale e con la sua effettiva perdita di guadagno.
In particolare, il legale dell’assicurata contesta la valutazione medica operata dal perito reumatologo dell’UAI (dr. med. __________), in base alla quale la sua cliente sarebbe in grado di svolgere altre attività adeguate al suo stato di salute nella misura del 70%, che risulterebbe essere contraddittoria e priva di qualsiasi motivazione plausibile sui motivi precisi che lo hanno condotto a tale conclusione. Del resto anche dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica effettuata il 29 marzo 2018 (rapporto del 30 marzo 2018), risulta una percentuale invalidante di circa il 30% nelle attività domestiche. Ciò che mette in forte dubbio la perizia del reumatologo incaricato dall’UAI che stabilisce per le mansioni di casalinga una capacità lavorativa del 90%. La sua assistita ritiene di essere inabile al 100% a far tempo almeno dal 1° marzo 2016 (ultimo intervento) ininterrottamente in qualsiasi attività, anche leggera ed adeguta. Il suo stato di salute continua difatti ad essere complicato ed irrisolto, benché stabilizzato. Non è in grado di servirsi pienamente delle proprie funzionalità, anche per attività semplici richiede l’aiuto del marito, che si occupa per la maggior parte delle faccende domestiche. A fronte di tale situazione, la sua cliente rivendica una totale incapacità lavorativa nel suo settore, rispettivamente in un’attività leggera ed adeguata.
Il rappresentante dell’insorgente contesta l’esistenza di un’attività ragionevolmente esigibile. Considerata l’età e l’educazione della sua cliente sarebbe difatti impensabile che possa trovare sbocchi professionali anche leggeri. Le limitazioni fisiche andrebbero poi incluse nella riduzione del rendimento. È quindi irrealistico il “reddito da invalida” di fr. 57'076.- fissato dall’UAI nella decisione avversata. In ogni caso, considerata in particolare l’età e la formazione, andrebbe inoltre operata la riduzione sociale massima giurisprudenzialmente ammessa del 25%.
L’avvocato dell’assicurata chiede pure l’esperimento di una perizia giudiziaria pluridisciplinare (reumatologo, neurologo, ortopedico e psichiatra) e l’audizione del medico curante (dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione e medico perito certificato SIM).
1.4. Nella risposta del 13 agosto 2018, l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. Il 30 agosto 2018 l'avv. RA 1 si è riconfermato, soffer-mandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il certificato medico del 29 agosto 2018 del reumatologo curante dell’assicurata (doc. E).
1.6. Il 19 settembre 2018 L’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il complemento peritale del dr. med. __________ del 17 settembre 2018 (doc. X-1) e l’annotazione del medico SMR, dr. med. __________, del 18 settembre 2018 (doc. X-2).
1.7. Il 27 agosto (recte: settembre) 2018 l'avv. RA 1 ha ribadito la disponibilità della sua cliente a sottoporsi ad una perizia giudiziaria di carattere medico pluridisciplinare (doc. XII).
1.8. L’8 novembre 2018 (doc. XIV) l'avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato medico del 17 ottobre 2018 del reumatologo curante dell’assicurata (doc. XIV+1), puntualizzando che la sua assistita si era nel frattempo sottoposta a delle radiografie che erano a disposizione del TCA rispettivamente dell’UAI.
1.9. Il 14 novembre 2018 (doc. XVI) l’UAI ha prodotto l’annotazione del medico SMR, dr. med. __________, del 13 novembre 2018 (doc. XVI-1).
1.10. Il 29 novembre 2018 l'avv. RA 1 si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVIII).
1.11. Il 15 marzo 2019 (doc. XX) l'avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato medico del 4 marzo 2019 del reumatologo curante dell’assicurata (doc. XX+1).
1.12. Il 21 marzo 2019 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXII).
Il doc. XXII è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante della ricorrente (doc. XXIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).
2.5. Preliminarmente il TCA rileva che l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito della nuova richiesta di rendita di RI 1 e che pertanto, conformemente alla giurisprudenza esposta ai considerandi 2.3 e 2.4, si deve situare al momento in cui l’UAI con decisione dell’8 aprile 2010 (cfr. pag. 638-647 incarto AI) - confermata con STCA 32.2010.130 del 16 dicembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. pag. 702-741 incarto AI) - ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita dal 1° luglio 2005 al 30 settembre 2005 e una rendita intera dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006, negando in seguito il diritto alla rendita essendo il grado d’invalidità del 20%.
In quell’occasione l’amministrazione si è fondata, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare psichiatrica, neurologica e reumatologica allestita il 26 agosto 2019 dal __________ (pag. 561-603 incarto AI).
In tale ambito i medici del __________, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti esami (radiologici e di laboratorio), hanno sottoposto l'assicurata ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________), ad un consulto neurologico (dr. med. __________) e ad un consulto (dr. med. __________).
Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del dr. med. __________ che nel referto del 4 agosto 2009 ha diagnosticato una “Sindrome lombovertebrale cronica, attualmente senza deficit neurologici con: ‑stato da intervento di stabilizzazione lombare da L4 a S1. Emicrania senza aura” (pag. 591 incarto AI). Secondo il perito dal punto di vista neurologico non vi era diminuzione della capacità lavorativa (pag. 592 incarto AI).
Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del dr. med. __________ che nel referto del 20 luglio 2009 ha indicato in RI 1 è “individuabile un profilo personologico con possibili tratti istrionici e di instabilità emotiva, tipo borderline” (pag. 603 incarto AI). Tuttavia, dal profilo psichiatrico non sussisteva alcuna limita-zione della capacità lavorativa nell’attività di parrucchiera (pag. 603 incarto AI).
Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del dr. med. __________ che nel rapporto del 4 agosto 2009 ha diagnosticato una “Sindrome dorso e lombospondilogena cronica; - discopatia L4/L5 e L5/S1; - stato dopo spondilodesi L4‑Sl con Synframe e ALIF senza complicazioni 01.06.05; - modica scoliosi dorso lombare; - disturbo di percezione e elaborazione del dolore. Dolori cronici all'anca sinistra DD: modico impingement, nota piccola rottura del labbro acetabolare (IRM 0612006); ‑ mobilità normale e simmetrica” (pag. 597 incarto AI).
Il perito reumatologo ha indicato che dal punto di vista reumatologico RI 1 era abile nella misura del 60% quale parrucchiera e in attività analoghe, mentre in un’attività leggera che permettesse l'alternanza delle posizioni, evitasse posizioni statiche prolungate, permettesse il rispetto delle regole di ergonomia della schiena l’assicurata era abile al lavoro in misura piena con un rendimento ridotto del 20% (pag. 598 incarto AI).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 26 agosto 2009 i medici del __________, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome dorso e lombospondilogena cronica su: - discopatia L4‑L5 e L5‑S1, - stato dopo spondilodesi L4‑S1 con synframe e ALIF senza complicazioni il 1.06.2005; -modica scoliosi dorso lombare; -disturbo di percezione ed elaborazione del dolore. Dolori cronici all'anca sin. in DD: modico impingement, nota piccola rottura del labbro
acetabolare (MRI giugno 2006) con: - mobilità normale e simmetrica”. Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato: “Emicrania senz'aura. Stato dopo appendicectomia aperta il 30.10.2008 con decorso privo di complicazioni” (pag. 581 incarto AI).
Quanto alla capacità lavorativa medico - teorica globale, i medici del __________ hanno ritenuto l’assicurata abile al 60% a partire dal mese di maggio 2000 nell’attività svolta di parrucchiera diplomata, mentre in un’attività leggera era da considerare abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20% dal 1° dicembre 2005 (pag. 586 e 587 incarto AI).
2.6. Il 9/13 febbraio 2017 RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni dell’AI per "peggioramento condizione di salute" (pag. 755-760 incarto AI). A tal proposito ha prodotto svariata documentazione medica attestante una sindrome del tunnel carpale a sinistra e uno stato dopo intervento chirurgico decompressivo alla mano sinistra con disturbi residuali su formazioni cicatriziali dopo intervento decompressivo eseguito il 16 aprile 2015 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano, ed una persistente problematica lombare (cfr. pag. 761-774; 806-809 incarto AI) ed un rapporto medico dell’11 aprile 2017 del reumatologo curante, dr. med. __________, giusta il quale: “(…) La paziente resta inabile al lavoro nell’attività professionale di parrucchiera che non ha più ripreso da dopo l’operazione alla colonna. Possiamo riferire un certo peggioramento del quadro globale se teniamo in considerazione non solo i disturbi accusati alla colonna vertebrale, da considerare piuttosto stazionari nel decorso, ma anche la problematica alla mano sinistra con dolori riferibili ai processi cicatriziali dopo la decompressione del nervo mediano sinistro. In questo senso potrebbe esserci un peggioramento della sua capacità professionale nell’attività antecedentemente svolta ed eventualmente anche in un’attività lavorativa adatta. (…)” (pag. 816-817 incarto AI; n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).
Su richiesta del 21 luglio 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 827-829 incarto AI), l’assicurata è stata sottoposta il 3 ottobre 2017 ad un accurato esame specialistico eseguito dal dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna, che nella perizia reumatologica del 14 novembre 2017 - dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l'anamnesi (familiare e remota, sistemica, socio-professionale, osteo-articolare e disturbi attuali), lo status osteo-articolare e del sistema neurologico e la documentazione medica a disposizione - ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombovertebrale e lombospondilogena cronica, senza neurologia, su/con: - spondilodesi L4‑S1 per discopatia degenerativa, rispettivamente instabilità bisegmentale (1.06.2005);
Tali considerazioni sono state fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 15 novembre 2017, con incapacità lavorative da intendersi quale riduzione del rendimento, carico massimo in 9 kg, alternanza della postura al bisogno e difficoltà nei lavori di precisione incluse, e prognosi stazionaria dell’evoluzione della capacità lavorativa (pag. 834-837 incarto AI). Il 9 aprile 2018 il precitato medico SMR ha ribadito che l’alternanza della postura e la difficoltà nei lavori di precisione erano incluse, puntualizzando che non vi era necessità di pause supplementari (pag. 867 incarto AI).
Successivamente l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 29 marzo 2018 e dal relativo rapporto del 30 marzo 2018 (pag. 857-862 incarto AI) si evince che l’assicurata, in assenza del danno alla salute, avrebbe sicuramente continuato la sua attività indipendente di parrucchiera fino al pensionamento, avendoci messo tutti i suoi risparmi e le sue energie (pag. 858 incarto AI). Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 28,5% (pag. 862 incarto AI).
Interpellato al riguardo, il 4 aprile 2018 il precitato medico SMR ha osservato quanto segue: “(…) l’attuale inchiesta è stata eseguita in conoscenza dei limiti funzionali e tiene conto della situazione individuale dell’assicurata. Dal lato medico l’attuale impedimento del 28.5% può essere condiviso” (pag. 863 incarto AI).
In considerazione delle dichiarazioni rese in sede di inchiesta domiciliare, il 5 aprile 2018 l’UAI ha ritenuto plausibile valutare l’assicurata quale persona salariata a tempo pieno (pag. 864 incarto AI).
In questa sede l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato medico del 29 agosto 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, nonché medico curante dell’assicurata, che ha attestato lo stato di salute della paziente ed il relativo trattamento in corso (doc. E).
Interpellato in merito a questo certificato medico, su richiesta del 5 settembre 2018 del precitato medico SMR (doc. VIII-1), il 17 settembre 2018 il perito reumatologo, dr. med. __________, ha osservato quanto segue:
" (…) Di per sé le diagnosi e gli aspetti clinici in esse contenuti sono conosciuti e considerati nella mia perizia, se si eccettuano due elementi. Il primo è che Dr. __________ segnala delle coxalgie a sx più che a dx su una problematica di impigement femoro-acetablare. Questa problematica coxofemorale a sx è nota da più di 10 anni. A dx l’assicurata non aveva riferito spontaneamente di soffrire di dolori all’anca dx. Non di meno, anche se fosse presente, non comporterebbe un ulteriore limite funzionale rispetto a quanto stabilito. Il secondo è che Dr. __________ segnala la presenza di una epicondilopatia ulnare e radiale (presumo al braccio sx) con tenomioghelosi della muscolatura dell’avambraccio, per cui sono state iniziate delle misura fisicali (termoterapia, ultrasuoni, streching leggero). Il fatto che si tratti di una sintomatologia sia mediale che laterale rende improbabile una manifestazione acuta del tipo epicondelite, che può in effetti comportare un’impotenza funzionale maggiore dell’arto colpito. Anche le misure terapeutiche messe in atto non sembrerebbero indirizzare verso una tale eventualità. In conclusione non ritengo che gli elementi contenuti nel rapporto del Dr. __________ siano attualmente tali da modificare la valutazione finale della mia perizia” (doc. X-1).
Tali considerazioni sono state fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione del 18 settembre 2018 (doc. X-2).
Davanti al TCA l’avv. RA 1 ha prodotto anche il certificato medico del 17 ottobre 2018 del dr. med. __________, che ha attestato nuovamente lo stato di salute della paziente ed il relativo trattamento in corso, concludendo che l’assicurata: “(…) Di professione parrucchiera. Attualmente non svolge nessuna attività professionale, è casalinga. Vi è un’incapacità lavorativa al 100% dal 2006 per l’attività professionalmente svolta.” (doc. XIV-1).
Interpellato in merito, nell’annotazione del 13 novembre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato che: “Dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta una sostanziale e prolungata modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale dr. __________” (doc. XVI-1).
Il 29 novembre 2018 l'avv. RA 1 ha osservato che lo stato di salute della sua cliente è molto peggiorato da quando è in corso la presente procedura e che la sua assistita si presenta in uno stato molto turbato e soffre di diversi e molteplici problemi sia sul piano fisico che psicologico, che non sarebbero stati debitamente presi in considerazione dall’amministrazione (doc. XVIII).
L’avv. RA 1 ha prodotto anche il certificato medico del 4 marzo 2019 del dr. med. __________, che ha attestato nuovamente lo stato di salute della paziente ed il relativo trattamento in corso, attestando - tra l’altro - una “gonalgia a destra su iniziali alterazioni di tipo degenerativo in particolar modo una condropatia retrorotulea come pure una lesione del corno posteriore del menisco mediale su una meniscosi degenerativa” e, dopo aver altresì rilevato che: “presenta dei disturbi polidistrettuali all’apparato muscolo-scheletrico. In parte conosciuti e presenti da tempo come quelli alla colonna vertebrale e di più recente insorgenza al braccio sinistro. Ultimamente si sono manifestati dei dolori al ginocchio destro con interessamento della parte interna.”, concludendo che: “(…) Tenendo in considerazione le varie problematiche della paziente ritengo che una ripresa dell’attività professionale, seppure teorica, quale parrucchiera non sia più esigibile. (…). Senz’altro essa è limitata nelle varie attività da svolgere utilizzando il braccio sinistro, nel mantenere posizioni statiche sempre ferma in piedi o con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti e presenta anche delle limitazioni nel camminare, nel stare in piedi per lungo tempo e nel salire e scendere le scale e nell’inginocchiarsi. È quindi molto poco probabile che anche in futuro, la paziente, possa riprendere almeno in modo parziale l’attività lavorativa svolta. Da valutare in ambito assicurativo le possibilità di un’eventuale inserimento in un’attività lavorativa adatta. Tenendo in considerazione anche l’età della paziente ben difficilmente entrerà in considerazione una riqualifica professionale.” (doc. XX-1).
Al riguardo il 21 marzo 2019 l’UAI ha osservato che: “il rapporto del Dr. __________ del 04.03.2019 prodotto dalla ricorrente, riporti la recente situazione rilevata dal medico con recente insorgenza di nuovi disturbi al braccio sinistro ed al ginocchio destro. Esso non è quindi in alcun modo atto ad inficiare la valutazione operata dal Dr. __________ e dal Dr. __________ del SMR - posta alla base della decisione del 05.06.2018 - e si ritiene dunque che non sia necessario sottoporlo al vaglio di questi ultimi” (doc. XXII).
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Nella concreta evenienza, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, il TCA non ha motivo per mettere in dubbio il rapporto del 14 novembre 2017 ed il relativo complemento del 17 settembre 2018 in ambito reumatologico del perito dell'amministrazione, come pure il rapporto finale del 15 novembre 2017 e la successiva puntualizzazione dell’8 aprile 2018 del medico SMR, dr. med. __________. Tali rapporti sono dettagliati ed approfonditi va loro attribuita piena forza probante.
In particolare, il TCA non ha ragione per scostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dal perito reumatologo nel rapporto del 14 novembre 2017 e completate/confermate nel successivo scritto del 17 settembre 2018. Parimenti dicasi per la valutazione operata dal medico SMR nel rapporto del 15 novembre 2017 e nella successiva puntualizzazione dell’8 aprile 2018, basate sostanzialmente sulle risultanze della precitata perizia reumatologica.
Del resto la valutazione in ambito reumatologico dello specialista dell'amministrazione (come pure le successive valutazioni del medico SMR) non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
In effetti, il rapporto del 29 agosto 2018 del dr. med. __________ - che, occorre sottolineare, non si è espresso in merito alla capacità lavorativa residua della ricorrente in attività adatte - è stato debitamente preso in considerazione e analizzato dal perito dell'amministrazione, in particolare nella valutazione del 17 settembre 2018, come pure dal medico SMR nell’annotazione del 18 settembre 2018.
In particolare, il perito dell’UAI, nella motivata presa di posizione del 17 settembre 2018 di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.6, ha spiegato nel dettaglio i motivi per cui la sua valutazione diverge da quella (in particolare, con espresso riferimento alle coxalgie e all’epicondilopatia ulnare e radiale attestate dallo specialista curante), confermata da ultimo anche nel rapporto medico del 4 marzo 2019, del reumatologo curante.
Anche il certificato medico del 17 ottobre 2018 del dr. med. __________ è stato debitamente preso in considerazione e analizzato dal medico SMR.
Il certificato medico del 4 marzo 2019 del dr. med. __________ riprende sostanzialmente i contenuti delle attestazioni precedentemente rese, fatta eccezione per una problematica di nuova insorgenza al ginocchio destro. Se non che, con espresso riferimento a quest’ultima, giova qui ricordare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu il 5 giugno 2018. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (fra le tante cfr. DTF 130 V 138). Tale documento medico viene quindi trasmessa all’UAI affinché lo tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.
Neppure il parere del patrocinatore dell'assicurata - giusta il quale la sua cliente non sarebbe in grado di svolgere un'attività leggera al 100% - permette di modificare tale conclusione. Difatti, stante quanto precede, la sua asserzione non è suffragata da alcun documento medico (tantomeno specialistico) ed ha quindi il valore di una semplice dichiarazione di parte, che non può quindi essere condivisa dal TCA.
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal perito reumatologico, che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.
Le considerazioni del dr. med. __________sono peraltro pure state confermate dal medico SMR (cfr. in particolare, valutazioni del 15 novembre 2017, del 9 aprile 2018, del 18 settembre e del 13 novembre 2018).
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Giova poi ricordare un principio ripetutamente ribadito dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Il 29 novembre 2018 l'avv. RA 1 ha osservato che lo stato di salute della sua cliente sarebbe molto peggiorato da quando è in corso la presente procedura e che la sua assistita si presenta in uno stato molto turbato e soffre di diversi e molteplici problemi sia sul piano fisico che psicologico, che non sarebbero stati debitamente presi in considerazione dall’amministrazione (doc. XVIII).
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.8 e rinvii ivi citati).
Questa Corte ritiene che lo stato di salute, anche dal profilo psichico, dell’assicurata sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dalla specialista del __________, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata, data questa (in casu, il 5 giugno 2018) che, come già ricordato, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).
È del resto importante sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid. 2.7.2). In tale contesto va pure ricordato, che non è neppure importante la persistenza di eventuali dolori residui, ma le loro conseguenze sulla capacità lavorativa (sul tema cfr. STF 8C_764/2013 del 1° dicembre 2014 consid. 3; STCA 35.2017.74 del 14 dicembre 2017, consid. 2.4.9, cresciuta incontestata in giudicato).
Va qui pure ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, alla perizia medica di carattere pluridisciplinare, chiesta più volte dal legale dell'assicurato: cfr., in particolare, doc. I e doc. XVIII), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
L’insorgente, tra i mezzi di prova richiesti, oltre ai documenti prodotti e l’allestimento di una perizia giudiziaria, ha citato il teste dr. med. __________, suo specialista curante.
Il TCA non intravvede ragioni per assumere ulteriori prove e segnatamente sentire il dr. med. __________. Infatti la documentazione agli atti (che include, in particolare, svariati rapporti medici dello specialista in questione, anche recenti, di cui si è già ampiamente detto) è completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr. sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017, consid. 2.12 in fine; STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2010, consid. 2.10).
In conclusione, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 nell'attività abituale di parrucchiera, è abile al 50% a partire dal 16 maggio 2015 (rispettivamente inabile al 100% dal 16 aprile al 15 maggio 2015 e dal 1° marzo al 30 giugno 2016 per l’intervento di neurolisi del nervo mediano e per i disturbi insorti in seguito), da intendersi quale riduzione di rendimento mentre in un’attività adeguata (leggera, variata e rispettosa dei limiti funzionali indicati dal perito reumatologo e confermati dal medico SMR), è abile al 70% a partire dal 16 maggio 2015 (rispettivamente inabile al 100% dal 16 aprile al 15 maggio 2015 e dal 1° marzo al 30 giugno 2016 per l’intervento di neurolisi del nervo mediano e per i disturbi insorti in seguito), da intendersi quale riduzione di rendimento. Per quanto concerne la gestione dell'economia domestica, il TCA rileva che è ininfluente al fine del presente giudizio, già solo per il fatto che l'assicurata è stata considerata 100% salariata.
In siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate dell'assicurata vanno respinte.
2.9. Il 18 aprile 2018, la CIP, ha indicato che l'assicurata, è in grado di svolgere al 70% l'attività di aiuto amministrativo, vendita online e operaia generica in attività di etichettature, imballaggio (cfr. pag. 869 incarto AI). Ha parimenti puntualizzato che non si intravvedono provvedimenti professionali atti a migliorare la capacità di guadagno dell’assicurata (cfr. pag. 870 incarto AI).
Questa Corte non ha motivo di scostarsi da tali considerazioni.
Del resto la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.
In merito alla scarsa scolarizzazione, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8; 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti; 32.2018.106 del 13 dicembre 2018 consid. 2.6 e riferimenti).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di esercitare al 70% (100% con riduzione del rendimento del 30%), tenuto conto dei suoi limiti funzionali.
Quanto alla circostanza secondo cui l’interessata, nata il __________ 1962, non sarebbe più reintegrabile nel mondo del lavoro a causa della sua età, va rilevato quanto segue. Ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico.
Il marg. 3050.3 CIGI rammenta segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione della capacità lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo il momento in cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di un’attività lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457). Nel caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 16 maggio 2015, data partire dalla quale l'assicurata va considerata abile al lavoro al 70% in un lavoro leggero e adatto, osservando le limitazioni fisiche poste dal perito reumatologo. L’insorgente, nato il 24 maggio 1962, aveva quasi 53 anni. Alla luce della situazione concreta dell’assicurata (che presenta, giova ribadire, una capacità lavorativa residua del 70% in attività adeguate) e anche della restrittiva prassi vigente in materia di inesigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (che, val qui la pena di precisare, non è il caso della ricorrente, che, al momento detemriante, aveva quasi 53 anni; cfr., in particolare, sul tema la STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.6 ed i numerosi rinvii ivi citati), la ricorrente deve essere considerata integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute.
Il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Stante quanto precede questo TCA condivide l'operato del CIP.
Va parimenti segnalato che, in quanto assente dal mercato del lavoro da parecchi anni, la CIP aveva ritenuto opportuno aprire un mandato PAB per dare all’assicurata la possibilità di effettuare dei corsi (CV, etc.; cfr. pag. 870 incarto AI). Il mandato è stato aperto e chiuso il 25 aprile 2018, in quanto l’assicurata ha dichiarato di non essere intenzionata per il momento di beneficiare di tale opportunità perché la fisioterapia e le cure che stava effettuando per il mal di schiena non le avrebbero permesso di effettuare un corso (cfr. pag. 875 incarto AI).
In esito alle considerazioni che precedono, rispetto alla valutazione peritale precedente del 26 agosto 2019 del __________ (pag. 561-603 incarto AI), a partire dal 16 aprile 2015 (ovvero dall’intervento chirurgico decompressivo per una sindrome del tunnel carpale a sinistra) vi è stato un peggioramento dello stato di salute somatico (segnatamente reumatologico) dell'assicurata.
2.10. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurata.
Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Vengono considerati i dati del 2016, visto che l'incapacità lavorativa di lunga durata è iniziata nella primavera del 2015 (cfr. consid. 2.8) e, pertanto, il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto dell'anno di attesa di cui all'art. 28 cpv. 1 LAI, viene a cadere nella primavera 2016.
2.11. Preliminarmente va rilevato che, in applicazione della media retrospettiva (cfr., fra le tante, sentenza 32.2014.189 del 2 marzo 2015), l'UAI ha ritenuto che l'assicurata avrebbe avuto diritto ad una rendita AI temporanea dal 1° marzo 2016 limitatamente al 30 settembre 2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv.1 OAI; pag. 887 incarto AI).
Ora, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, giusta il quale, colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata (cpv. 1), gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante (cpv. 2), se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (cpv. 3).
Visto che la domanda della ricorrente risale al 9/13 febbraio 2017 (pag. 755-760 incarto AI) e che, pertanto, il versamento della rendita avrebbe potuto avvenire unicamente a decorrere dal 1° agosto 2017 (ovvero 6 mesi dopo la precitata richiesta), in un momento quindi in cui l'assicurata risultava - come si vedrà in seguito al consid. 2.15 - portatrice di un grado d'invalidità inferiore al 40%, a ragione, l'UAI ha rifiutato il pagamento di qualsiasi prestazione dal 1° marzo 2016 al 30 settembre 2016.
2.12. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
In concreto questa Corte non ha motivo di scostarsi dal reddito da valida di fr. 50'962.-, fissato mediante aggiornamento dell’importo di fr. 48'801.- nel 2010 risultante dalla già citata STCA 32.2010.130, cresciuta incontestata in giudicato, (cfr. consid. 1), aggiornato al 2016. Tanto più che neppure il patrocinatore della ricorrente sostiene il contrario.
2.13. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In concreto, in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e meglio sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente la tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08), denominata “Salario mensile lordo (valore centrale) secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso” (DTF 142 V 178).
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 51'600.-- (4’300 x 12 mesi), che, aggiornato al 2016 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore, dà un reddito di fr. 54'519.93 (51'600 : 103,6 x 105 : 40 x 41.7; cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2; STCA 32.2018.29 del 7 febbraio 2019, consid. 2.13), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Di conseguenza, considerata un'esigibilità lavorativa del 70% (cfr. consid. 2.8), il reddito da invalida corrisponde a fr. 38'163.95 (fr. 54'519.93:100x70).
2.14. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.14.1. Nel caso di specie l’UAI ha riconosciuto una deduzione sociale del 15% (di cui 5% per “attività leggere” e 10% per “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”: cfr. pag. 872 incarto AI).
Il legale dell'assicurato rileva che andrebbe applicata la riduzione sociale massima giurisprudenzialmente ammessa del 25%, considerata in particolare l’età e la formazione della sua cliente. Questo Tribunale rileva innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).
Ferme queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata.
Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).” (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Nella STF 9 C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione:
“(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.
Stante quanto precede questo TCA non condivide né le critiche mosse dal rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver operato una riduzione sociale del 15% né la decurtazione massima del 25% rivendicata dal patrocinatore dell'insorgente.
Applicando la riduzione del 15%, il reddito da invalida nel 2016 si attesta a fr. 32'438.96 (fr. 38'163.95 ridotto del 15% ovvero d fr. 5'724.52).
2.15. Confrontando ora i redditi da invalida di fr. 32'438.96 (riduzione del 15%) (cfr. consid. 2.14.1) con il relativo reddito da valido di fr. 50'962.- (cfr. consid. 2.12), si ottiene un grado d’invalidità del 36% ([50'962 - 32'438.96] x 100 : 50'962 = 36.35% arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
È dunque a ragione che l’UAI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, in ogni caso, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40%. La decisione dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza tutelata.
2.16. Essendo il grado di invalidità dell'insorgente superiore al 20%, RI 1 potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
2.16.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Infine, la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:
" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
Infine, con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).
2.16.2. Nel caso di specie, va evidenziato che il ricorrente, pur avendo raggiunto il grado minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.15), senza dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già espressi al considerando 2.8, svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Come già indicato al considerando 2.8, va qui ribadito che all’assicurata può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). Ne segue che alla ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).
2.17. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
2.18. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.8.
Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti