Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2018.121
Entscheidungsdatum
27.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.121

cr

Lugano 27 maggio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 maggio 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1961, agricoltrice indipendente, in data 23 giugno 2016 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “intervento ernia del disco, operazione ginocchio, ernie cervicali, scogliosi, artrosi, fibromialgia, dolori muscolari, pressione alta, problemi al fegato” (doc. 2).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un esame peritale psichiatrico da parte del __________ (doc. 31), seguito poi, a fronte dell’asserito peggioramento delle condizioni di salute fatto valere dall’interessata, da un’altra perizia psichiatrica di decorso a cura del __________ (doc. 53) e da una perizia reumatologica affidata al dr. __________ (doc. 56), con progetto di decisione dell’8 febbraio 2018 (doc. 67), poi confermato con decisione del 30 maggio 2018 (doc. 81), l’Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità.

1.2. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché valuti l’applicazione del metodo straordinario per esaminare se l’assicurata ha diritto ad una rendita intera di invalidità vista la diminuzione del rendimento nella sua attività del 100% o, in via subordinata, l’attribuzione di una rendita intera di invalidità dal 19 marzo 2017 al 19 giugno 2017, poi ridotta a tre quarti di rendita di invalidità a partire dal 19 giugno 2017 (doc. I).

Sostanzialmente il rappresentante legale della ricorrente - dopo avere espressamente indicato che “per quanto concerne l’aspetto medico non vi sono contestazioni particolari, considerato come le due perizie commissionate appaiono solide e concludenti” – ha, per contro, criticato la valutazione economica posta alla base della decisione impugnata.

In particolare, il patrocinatore dell’assicurata ha, innanzitutto, ritenuto lacunosa la decisione impugnata, nella misura in cui non ha tenuto conto del periodo di tre mesi (da marzo a giugno 2017) durante il quale l’interessata è stata totalmente inabile al lavoro e per il quale avrebbe, dunque, diritto ad una rendita intera di invalidità.

L’avv. RA 1, poi, ha criticato il metodo di calcolo utilizzato per definire il grado di invalidità dell’assicurata, considerando che nel caso di specie occorresse rifarsi al metodo straordinario, anziché a quello generale del raffronto dei redditi.

A suo modo di vedere, infatti, il calcolo del reddito da valido effettuato dall’Ufficio AI sulla base dei dati fiscali degli anni 2013-2014 appare inaffidabile, ritenendo che due soli anni siano insufficienti al fine di determinare in maniera precisa quanto avrebbe potuto guadagnare l’interessata senza il sopraggiungere del danno alla salute. Inoltre, gli anni presi in considerazione dall’amministrazione appaiono pure inutilizzabili, secondo il legale, ritenuto che in quel periodo l’assicurata era già parzialmente affetta da problemi di salute.

Parimenti contestato il reddito da invalido, calcolato sulla base dei dati statistici nazionali, giungendo ad un reddito “neanche lontanamente raggiunto in precedenza, in assenza del danno alla salute”, ciò che secondo il legale “non appare logico”.

Fermo restando tali contestazioni, il patrocinatore della ricorrente ha, comunque, chiesto che - nella denegata ipotesi in cui il TCA dovesse, per contro, considerare corretto il metodo generale del raffronto dei redditi - il calcolo venga corretto, effettuando il cosiddetto parallelismo dei redditi, dato che nei 5-6 anni in cui l’azienda è stata attiva l’assicurata ha sempre conseguito redditi considerevolmente inferiori alla media a causa della sua carente formazione scolastica e professionale.

Per tali ragioni, secondo il legale della ricorrente il reddito da valido andrebbe determinato facendo capo ai dati salariali statistici indicati dall’Ufficio AI, per un ammontare di fr. 54'355.65 per il 2016.

Il legale ha, infine, ritenuto che al reddito da invalido di fr. 24'460.05 utilizzato dall’amministrazione (per una capacità lavorativa del 50% con ulteriore riduzione del rendimento del 10%) vada applicata una riduzione del 15% per tenere conto del continuo peggioramento dello stato di salute, per un ammontare di fr. 20'791, da cui deriva un grado di invalidità del 62% giustificante il diritto a tre quarti di rendita di invalidità (doc. I).

1.3. Con risposta di causa del 12 luglio 2018, l’Ufficio AI ha postulato l’integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto (doc. IV).

1.4. Con scritto del 23 agosto 2018, il rappresentante della ricorrente ha informato il TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (doc. VI).

Questa comunicazione è stata trasmessa all’amministrazione (doc. VII), per conoscenza.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.2. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.3. Nel caso di specie, a seguito della domanda di prestazioni dell’assicurata del 2016, sentito il parere del Servizio Medico Regionale, l’Ufficio AI ha ritenuto necessario sottoporre l’interessata dapprima ad una perizia psichiatrica affidata al __________, seguita poi da una perizia psichiatrica di decorso ad opera del medesimo __________ e da una perizia reumatologica, il cui mandato è stato assegnato al dr. __________.

Con referto peritale del 15 dicembre 2016 la dr.ssa __________ del __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome affettiva persistente (ICD10-F34.1); iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici (ICD10-F50.4)”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 40% in ogni attività lucrativa a partire dal mese di dicembre 2015 (doc. 31).

A seguito di un asserito peggioramento dello stato di salute fatto valere dall’assicurata e comprovato dalla sua psichiatra curante (doc. 44+A), RI 1 è stata poi sottoposta ad una valutazione peritale di decorso, sempre affidata alla dr.ssa __________ del __________.

Quest’ultima, con referto peritale del 6 novembre 2017, dopo avere ripercorso gli avvenimenti degni di nota accaduti successivamente all’apprezzamento peritale del dicembre 2016 (in particolare con riferimento all’infortunio subito dall’interessata nel mese di marzo 2017 e alla dipartita della madre avvenuta nel maggio 2017), ha constatato un leggero peggioramento del quadro psicopatologico, valutando un’incapacità lavorativa del 50% (da intendere come diminuzione del tempo) in qualsiasi attività, a decorrere da maggio-giugno 2017.

La psichiatra ha puntualizzato che eventuali incapacità lavorative derivanti da patologie reumatologiche, quali la fibromialgia, siano da integrare all’incapacità lavorativa stabilita dal profilo psichiatrico in virtù di un’ampia area di sovrapposizione dei sintomi, mentre eventuali inabilità lavorative derivanti da patologie osteo-articolari di tipo morfo-strutturale siano invece da cumularsi all’inabilità lavorativa psichiatrica (doc. 53).

Quanto agli aspetti somatici, l’assicurata è stata sottoposta a perizia reumatologica a cura del dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna.

Il perito, con referto del 14 dicembre 2017, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome da attrito sottoacromiale spalla sx in esiti di frattura omero prossimale nel marzo u.s., trattata conservativamente; tendinosi della cuffia dei rotatori spalla dx; incipiente gonartrosi bilaterale con esiti di meniscectomia laterale artroscopica a dx nel 2009; incipiente coxartrosi bilaterale; sindrome lombovertebrale cronica, senza neurologia, su discopatia L3-S1 e esiti di intervento per ernia discale L5-S1 dx 1993; cervicalgie croniche, senza neurologia, su discopatie C3-C7”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “ipertensione arteriosa trattata; obesità permagna in paziente con “iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici e sindrome affettiva persistente” (diagnosi dr.ssa __________ e dr. __________) e sindrome funzionale del dolore” (pag. 448 inc. AI).

Passando alla valutazione della capacità lavorativa, il dr. __________ – dopo avere rilevato che “la totale generalizzazione di tutti questi dolori supera dunque ampiamente il concetto di una sindrome fibromialgica, per cui non è classificabile dal lato reumatologico ed è dunque molto probabilmente associata (per esclusione) alla problematica psichiatrica – ha ritenuto che l’interessata, per le sole conseguenze delle patologie oggettive a carico dell’apparato locomotorio, sia “in grado di assicurare un’attività lavorativa a tempo pieno, con una limitazione del rendimento del 10% al massimo, intesa a permettere all’assicurata di inserire delle piccole pause” (pag. 452 inc. AI).

Il dr. __________ ha puntualizzato che questa capacità lavorativa si riferisce “ad un’attività in proprio che l’assicurata definisce come abbastanza leggera”, così come pure ad attività adatte, di tipo leggero o medio, preferibilmente variate, rispettose dei limiti funzionali dell’interessata (pag. 452 inc. AI).

Lo specialista in reumatologia ha precisato che tale “valutazione della capacità lavorativa può essere applicata retroattivamente al dicembre 2015. Fa naturalmente eccezione un periodo di 12 settimane a causa di infortunio, a partire dalla data della frattura alla spalla” (pag. 452 inc. AI).

A seguito delle contestazioni avanzate dal legale dell’assicurata in sede di osservazioni contro il progetto di rifiuto di una rendita, comprovate da refertazione medica del dr. __________, reumatologo e del dr. __________, medico curante, con presa di posizione del 30 aprile 2018 il dr. __________ ha confermato la correttezza del proprio apprezzamento peritale (doc. 77).

In particolare, il perito ha rilevato che la diagnosi principale posta dal dr. __________, ossia quella di fibromialgia o sindrome fibromialgica, non è di pertinenza reumatologica, come già chiarito nel proprio referto peritale, allorquando aveva sottolineato che “il peggioramento riferito dall’assicurata è principalmente da mettere sul conto di questa problematica, vale a dire la sindrome funzionale del dolore” (pag. 495 inc. AI).

2.4. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio gli apprezzamenti peritali del __________ del 15 dicembre 2016 e il relativo complemento peritale del 6 novembre 2017, nonché quello reumatologico del dr. __________ del 14 dicembre 2017.

Tali valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Da notare, del resto, che lo stesso patrocinatore dell’assicurata, in sede di ricorso, ha rilevato che “per quanto concerne l’aspetto medico non vi sono contestazioni particolari, considerato come le due perizie commissionate appaiono solide e concludenti” (doc. I, corsivo della redattrice), motivo per il quale non è necessario dilungarsi oltre sugli aspetti medici, rimasti incontestati.

2.6. Per quanto concerne l’aspetto economico, accertata quindi in sede peritale una capacità lavorativa residua del 60% dal 1° dicembre 2015 e del 50% con ulteriore riduzione del rendimento del 10% dal 19 giugno 2017, l'Ufficio AI ha utilizzato, per la determinazione del grado di invalidità, il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente (fr. 29’150.-) calcolato sulla media dei redditi assoggettati all’AVS negli anni 2013-2014 (fr. 35'100.- nel 2013 e fr. 23'200.- nel 2014) antecedenti al danno alla salute (2015) (reddito da valido), con quello risultante da un'attività leggera, non qualificata, desunto dai salari statistici conseguibili nel 2016, in qualsiasi attività (fr. 54'355.67) (reddito da invalido), ridotto dapprima della percentuale di inabilità lavorativa accertata medicalmente (ossia del 40% da dicembre 2016, trascorso l’anno di attesa; rispettivamente del 50% con ulteriore riduzione del rendimento del 10% a contare da giugno 2017) e, poi, del 10% per motivi personali. Paragonando i due redditi così determinati, l’Ufficio AI è giunto ad un grado AI nullo da dicembre 2016 e del 24.48% nel periodo a contare dal mese di giugno 2017.

Il patrocinatore della ricorrente ha, innanzitutto, contestato il metodo di calcolo (raffronto dei redditi) utilizzato per determinare il grado di invalidità dell’assicurata, ritenendo che nel caso di specie vada invece applicato il metodo straordinario, non essendo possibile a suo parere stabilire in maniera attendibile il reddito da valido tramite il metodo ordinario (doc. I).

A tale riguardo, l’Ufficio AI ha rilevato che il metodo straordinario appare inapplicabile nel caso concreto già solo tenuto conto del fatto che l’azienda dell’assicurata è nel frattempo stata chiusa e l’interessata stralciata dal registro degli indipendenti a contare dal 31 dicembre 2015. Ciò rende quindi concretamente irrealizzabile un’inchiesta in loco da parte del Servizio Ispettorato dell’AI al fine di valutare l’invalidità secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (doc. IV).

Il TCA concorda con tale scelta dell’amministrazione.

Inoltre, l’Ufficio AI ha sottolineato come il consulente IP incaricato, esprimendosi a proposito delle critiche formulate già in sede amministrativa dal legale dell’assicurata circa la rappresentatività del reddito da valido utilizzato, ne ha confermato la correttezza, essendo stato determinato sulla base dei dati fiscali, ai quali l’interessata non si è mai opposta.

Il consulente IP ha, poi, aggiunto che l’assicurata stessa nel formulario del 23 giugno 2016 ha dichiarato di essere stata attiva come indipendente nel settore agricolo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 al 100% con uno stipendio alquanto esiguo (tra i 1'500 e i 2'000 fr. mensili). Ancora, il CIP ha rilevato come il reddito da valido sia stato determinato tenendo conto dei due anni più favorevoli all’assicurata, ciò che depone per la loro rappresentatività. Egli ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali non sono stati considerati i dati afferenti al 2010 (anno di avvio dell’attività, con dati quindi inaffidabili), né quelli relativi agli anni 2011-2012 (in quanto gli esigui importi avrebbero abbassato la media, sfavorendo l’assicurata) e neppure quelli del 2015 (anno in cui è insorto il danno alla salute) (cfr. pag. 340 inc. AI).

Infine, il consulente ha tenuto a sottolineare che l’assicurata nel suo passato lavorativo non ha mai conseguito “redditi tali da differenziarsi in modo preponderante dai dati considerati nella definizione del reddito senza invalidità anche se le attività erano varie. L’assicurata ha una licenza elementare e nel suo passato lavorativo ha svolto attività come operaia agricola e addetta alle pulizie; in seguito ha quindi deciso di avviare un’attività imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura assumendosi tutti i rischi del caso” (cfr. doc. 64, poi ripreso per intero nel doc. IV).

Questo Tribunale, per le motivazioni correttamente indicate dall’Ufficio AI, condivide il modo di procedere dell’amministrazione.

Il TCA non può, nemmeno, concordare con il ragionamento seguito dal patrocinatore della ricorrente per sconfessare la validità del reddito da valido calcolato dall’amministrazione, ritenendo inutilizzabili i dati fiscali degli anni 2013-2014 nei quali l’assicurata era già affetta da problemi di salute (cfr. doc. I).

Al riguardo, questo Tribunale rileva che le perizie psichiatrica e reumatologica svolte dall’amministrazione hanno appurato in maniera chiara che i disturbi dell’interessata hanno influito sulla sua capacità lavorativa a partire dal mese di dicembre 2015 (cfr. pag. 336 inc. AI e pag. 452 inc. AI).

Stante quanto sopra esposto, il reddito da valido di fr. 29'150 va, quindi, confermato.

2.7. Il legale dell’assicurata ha poi criticato anche il reddito da invalido calcolato dall’amministrazione sulla base dei dati statistici concernenti attività semplici e ripetitive, in quanto così facendo si arriva al risultato, illogico, che l’interessata, nonostante il danno alla salute, potrebbe ora conseguire un reddito superiore a quanto mai realizzato in precedenza.

Per tali ragioni, il patrocinatore ha concluso che, stante gli esigui redditi conseguiti dall’assicurata nella sua attività, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il cosiddetto parallelismo dei redditi (doc. I).

Di avviso opposto l’Ufficio AI, il quale, in applicazione della giurisprudenza che prevede che se vi sono indizi secondo cui l'assicurato si è accontentato di un reddito più modesto non si adotta il principio del parallelismo dei redditi (DTF 135 V 297; DTF 135 V 58; DTF 134 V 322; STF 9C_966/2010; STF 9C_488/2008), ha ritenuto quale reddito da invalido quello medio statistico nazionale, senza determinare quindi il gap salariale esistente fra il suo reddito da valido ed il reddito statistico nel ramo specifico della sua attività e quindi senza applicarlo poi al reddito statistico medio.

Questo Tribunale si allinea alla soluzione adottata dall'Ufficio AI (STCA 32.2018.19 del 23 gennaio 2019; 36.2014.14 del 1° dicembre 2014), ritenuto che il Tribunale federale ha stabilito che, di regola, il parallelismo dei redditi per gli indipendenti non va attuato (DTF 135 V 58; STF 8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 4.4). Si deve infatti porre mente al fatto che se un assicurato, anche quando la sua capacità lavorativa non era ancora ridotta, si è accontentato per diversi anni di un reddito modesto proveniente da un'attività lucrativa indipendente, questo reddito è determinante per la fissazione del reddito senza invalidità, anche se vi sarebbero state possibilità di svolgere attività meglio retribuite (STF 8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 4.4; N. 3020.1 CIGI [Circolare sull'invalidità e la grande invalidità]). Laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non deve essere adattato al livello medio di tale reddito effettuando il parallelismo dei redditi. In ciò non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento delle persone a basso reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.1-3.4.6 [segnatamente consid. 3.4.4]).

Di conseguenza, il reddito statistico da invalido per l'anno 2016 è stato correttamente stabilito dall’Ufficio AI in applicazione dei dati statistici nazionali relativi ad attività semplici e ripetitive e non va applicato il parallelismo dei redditi, né un gap salariale.

Il TCA concorda pure con l’amministrazione nel ritenere esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 60% (dal dicembre 2015) e del 50% con un’ulteriore riduzione del rendimento del 10% (dal 19 giugno 2017) in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

A tale riguardo, questo Tribunale rileva che in una STF 9C_36/2018 del 17 maggio 2018, pubblicata in SVR 10/2018 IV nr. 61, il Tribunale federale ha stabilito che da una persona assicurata che fino a quel momento ha svolto un’attività agricola indipendente può essere preteso un cambiamento professionale verso un’attività lucrativa dipendente.

Analogamente a quanto deciso dal TF nella sentenza citata, anche nel caso di specie il TCA ritiene che all’assicurata, nata nel 1961 (quindi ancora lontana dall’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera irrealistiche le possibilità di mettere a frutto la capacità lavorativa residua su un mercato equilibrato del lavoro, cfr. DTF 143 V 431 consid. 4.5.2 e riferimenti) e che non presenta delle limitazioni funzionali talmente stringenti da rendere vane le possibilità di reperire delle attività adatte sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. limiti funzionali espressi dal dr. Pancaldi, pag. 451-452 inc. AI), possa essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va altresì sottolineato che il consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5, 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Pertanto, utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi).

Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 54’581.10 per un impiego a tempo pieno.

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto, l’Ufficio AI ha proceduto ad una riduzione del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.

Il legale dell’assicurata ha criticato l’entità di tale riduzione percentuale, chiedendo che venga applicata quella del 15% per tenere conto del fatto che lo stato di salute è in continuo peggioramento e la prognosi è infausta (cfr. doc. I).

Questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata.

Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido di fr. 54'581.10, diminuito del 40% per ragioni mediche (dicembre 2016) e di un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 29'473.80, che raffrontato al reddito da valido di fr. 29'150 danno un grado di invalidità nullo, come correttamente calcolato dall’amministrazione.

Quanto invece al periodo a partire dal mese di giugno 2017, il reddito statistico ipotetico da invalido di fr. 54'581.10, diminuito del 50% per ragioni mediche e di una riduzione del rendimento aggiuntiva del 10%, cui va aggiunto un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 22’105.35.

Il grado di invalidità della ricorrente - stabilito confrontando i fr. 22’105.35 al reddito da valido nel medesimo anno di fr. 29’150.-- - risulta essere del 24.20%, insufficiente per potere beneficiare di una rendita di invalidità.

L’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato all’assicurata l’attribuzione di una rendita di invalidità.

Infine, il patrocinatore della ricorrente ha chiesto che all’interessata venga attribuita una rendita intera di invalidità per il periodo compreso fra il 19 marzo 2017 e il 19 giugno 2019 (cfr. doc. I, punto 8.2.).

L’Ufficio AI, in sede di risposta di causa, ha evidenziato come tale richiesta non sia condivisibile, ritenuto che l’interessata è stata inabile al lavoro al 100% per un periodo inferiore a tre mesi, e meglio dal 19 marzo 2017 al 18 giugno 2017 come indicato nel rapporto finale del SMR (doc. 55), o, ancora più precisamente, per 12 settimane come indicato dal perito reumatologo (doc. 56), ciò che determina un’incapacità lavorativa di 84 giorni.

Per tali ragioni, l’Ufficio AI ha concluso che “visto che l’inabilità lavorativa (totale) di cui sopra non è durata 3 mesi, è a giusta ragione che l’amministrazione non ha concesso all’assicurata il diritto ad una rendita intera di invalidità” (doc. IV).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste motivate considerazioni espresse dall’amministrazione.

La decisione impugnata deve, dunque, essere confermata.

2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 29 LPGA
  • art. 44 LPGA

Gerichtsentscheide

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