Raccomandata
Incarto n. 32.2018.116
rg/sc
Lugano 20 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 28 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 28 maggio 2018 – entrando in materia sulla nuova domanda presentata nel maggio 2016 – l’Ufficio AI, riconfermandosi nel progetto di decisione del 15 maggio 2018, ha riconosciuto a RI 1 (che in precedenza aveva già beneficiato di una mezza rendita dal 1. luglio 2007 al 28 febbraio 2008) il diritto a tre quarti di rendita dal 1. gennaio al 31 agosto 2017;
contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato personalmente contestando la valutazione medica e quindi la limitazione temporale del diritto a prestazioni riconosciutogli dall’amministrazione;
con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione del medico SMR dell’8 giugno 2018, secondo cui “Dal punto di vista medico si può affermare un peg-gioramento dello stato di salute che ha portato all’intervento neurochirurgico del 12.03.2018. Una persona sottoposta ad un tale intervento necessita di regola d’una riabilitazione di 3 mesi. Per poter valutare il decorso e lo stato di salute attuale è stato richiesto una nuova raccolta di atti” (cfr. IV/1).
In particolare l’amministrazione ha osservato:
" (…) Con preavviso del 15 febbraio 2018 (inc. Al, doc. 164) l'Ufficio Al ha indicato di volere riconoscere all'assicurato il diritto a tre quarti di rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2017 limitatamente al 31 agosto 2017, a tre mesi dal miglioramento constatato medicalmente. Il grado d'invalidità è stato determinato in applicazione del metodo misto.
Con richiesta del 2 marzo 2018 (inc. Al, doc. 170) il signor RI 1 ha chiesto l'invio del suo incarto per valutazione. La domanda è stata evasa dall'amministrazione (inc. Al, doc. 169).
Scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni, l'Ufficio Al ha emanato la decisione del 28 maggio 2018 a conferma del riconoscimento della rendita parziale preavvisata (inc. Al, doc. 177).
Successivamente all'emanazione della decisione l'Ufficio Al ha ricevuto il 25 giugno 2018 il referto del dr. __________ datato 22 giugno 2018, che riferisce di un intervento subito dall'assicurato nel marzo 2018 e delle condizioni di salute rilevate dopo controllo post-operatorio.
Il referto prodotto è stato sottoposto per valutazione medica al SMR per verificare se modificava la precedente decisione (inc. Al, doc. 178).
In seguito, il signor RI 1 ha presentato ricorso al lodevole TCA, contestando la decisione resa, chiedendo l'annullamento della decisione e la rivalutazione del suo caso. Al ricorso l'assicurato ha unito il referto del dr. __________ del 22 giugno 2018.
Lo scrivente Ufficio Al rileva che la decisione impugnata è stata resa dopo attenta istruttoria medica, comprendente la visita medica eseguita dal SMR, ed economica.
Avverso il preavviso di rendita limitata nel tempo il signor RI 1 non ha presentato osservazioni.
Solo dopo l'emanazione della decisione l'assicurato ha prodotto, per il tramite del dr. __________, il referto medico dal quale risultava una situazione post-operatoria con intervento subito nel marzo 2018, elementi mai presentati precedentemente all'amministrazione.
Ora, il SMR, preso atto del referto del dr. __________, rileva quanto segue (cfr. annotazione annessa del 12 luglio 2018):
" Dal punto di vista medico si può affermare un peggioramento dello stato di salute che ha portato all'intervento neurochirurgico del 12.03.2018.
Una persona sottoposta ad un tale intervento necessita di regola d'una riabilitazione di 3 mesi.
Per poter valutare il decorso e lo stato di salute attuale è stato richiesto una nuova raccolta di atti."
Alla luce della valutazione medica resa, che indica la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti medici per definire l'evoluzione dello stato di salute, non risultando definitive le conclusioni espresse dal SMR nel rapporto finale del 4 maggio 2017 fino al momento dell'emissione della decisione del 28 maggio 2018, lo scrivente Ufficio Al postula il ritorno degli atti all'amministrazione per procedere come indicato. Al termine dell'istruttoria l'Ufficio Al emanerà una nuova decisione debitamente preavvisata.
Si contesta con la presente risposta di causa la rifusione da parte dell'Ufficio Al di eventuali spese di procedura cagionate dal ricorso presentato al TCA (tasse e spese; assenza di ripetibili, non essendo l'assicurato patrocinato), in quanto l'assicurato ha documentato unicamente successivamente all'emanazione della decisione, in un secondo tempo, la sua nuova situazione di salute ed il verosimile peggioramento, disattendendo all'obbligo di collaborare delle parti.” (doc. IV);
con scritto 28 giugno 2018 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portato-re (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per ana-logia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
nel caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti (in particolare il rapporto 22 giugno 2018 del dr. __________ - prodotto col gravame e trasmesso dal sanitario anche all’Uf-ficio AI - attestante un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato ancora prima dell’emanazione del querelato provvedimento), appare evidente la necessità di procedere ad ulteriore valutazione medica nel senso indicato dal medico SMR nella sua surriferita annotazione;
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgaran-tien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda ad una valutazione come indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettate anche e-ventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami del-l’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI. Per giurisprudenza infatti anche in caso di accoglimento, come nella presente fattispecie, di un gravame sulla base di nuovi mezzi di prova emersi solo in sede ricorsuale ma che avrebbero potuto essere forniti in precedenza (la produzione tardiva, solo in sede ricorsuale, di mezzi di prova decisivi nell’ambito di una nuova domanda o domanda di revisione [art. 87 cpv. 2 e 3 OAI] comporta invece la reiezione del gravame; cfr. DTF 130 V 64, STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012), si giustifica porre gli oneri processuali a carico dell’amministrazione (sul punto Zünd/ Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 34 n. 6; RAMI 1994 U 179 p. 35; STCA 32.2016.134 del 20 gennaio 2017).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 28 maggio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti