Raccomandata
Incarto n. 32.2017.99
cs
Lugano 8 gennaio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 maggio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1960, di professione pittore, il 22 settembre 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (pag. 7 incarto AI). Con decisione del 27 ottobre 2008 l’UAI ha negato qualsiasi prestazione, avendo l’assicurato ripreso l’attività precedentemente svolta senza particolari limitazioni e senza discapito economico (pag. 62-63 incarto AI).
B. In data 31 marzo 2014 RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni (pag. 74 incarto AI). Con decisione del 17 dicembre 2015 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita AI dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 (pag. 187 incarto AI). Successivamente l’UAI ha effettuato ulteriori accertamenti al termine dei quali, con decisione del 10 maggio 2017, preavvisata dal progetto del 10 marzo 2017, ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2015 al 28 febbraio 2017, ritenuto che in seguito il grado d’invalidità del 14% non dà più diritto ad alcuna prestazione (pag. 123 e seguenti incarto AI).
C. RI 1, rappresentato dall’avv. __________ della RA 1, è insorto al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione del 10 maggio 2017 ed il rinvio degli atti all’UAI per l’allestimento di una perizia pluridisciplinare e domandando contestualmente di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I). L’insorgente contesta le conclusioni della perizia amministrativa del 28 novembre 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, rilevando che il dr. med. __________ riporta una situazione ben diversa rispetto a quella del perito. Inoltre, in ogni caso, dagli atti emerge che nel frattempo la sua situazione valetudinaria è peggiorata.
D. Con risposta del 21 agosto 2017 l’UAI, dopo aver sottoposto nuovamente la fattispecie al perito, dr. med. __________, ed al medico SMR, ha indicato che “in considerazione degli elementi clinici da ultimo forniti concernenti lo stato di salute peggiorato e del complemento reso dal dr. med. __________, tenuto conto dell’intervento alla colonna vertebrale previsto per novembre 2017, risulta opportuno approfondire l’aspetto medico dell’assicurato con determinazione dell’evoluzione dello stato di salute, accertamento da svolgersi dopo l’intervento chirurgico come indicato dal SMR, quindi presumibilmente a tre mesi dallo stesso (cfr. annotazione del SMR, del 17 agosto 2017, doc. 3 annesso). In considerazione di quanto sopra, lo scrivente Ufficio AI chiede al lodevole TCA di volere ritornare gli atti all’amministrazione per procedere con gli accertamenti indicati, al termine dei quali, vagliato l’aspetto economico, verrà emanata una nuova decisione debitamente preavvisata” (doc. VIII).
E. Con osservazioni dell’11 settembre 2017 il ricorrente ha apportato alcune precisazioni in merito all’inizio del peggioramento del suo stato di salute che va posto all’11 gennaio 2017, data della risonanza magnetica e non al 28 marzo 2017, data del rapporto del dr. med. __________, affermando che, “se la proposta dell’amministrazione può essere condivisa per quanto attiene l’aspetto medico, essa non lo è invece riguardo all’aspetto economico”. L’interessato sostiene che occorre effettuare il calcolo del grado d’invalidità a partire dalla data del peggioramento e che anche per quanto concerne il reddito da valido occorre basarsi su altri dati rispetto a quelli considerati dall’amministrazione. Dopo aver esposto il calcolo del grado d’invalidità che, secondo il ricorrente raggiungerebbe il 46%, l’interessato chiede che la decisione venga modificata nel senso che all’assicurato va riconosciuto il diritto alla rendita d’invalidità intera dal 1° maggio 2015 al 28 febbraio 2017 e ad ¼ di rendita dal 1° marzo 2017. In seguito l’amministrazione potrà semmai procedere con la revisione della nuova decisione ai sensi degli art. 17 LPGA e 86ter e seguenti OAI.
F. Il 25 settembre 2017 l’UAI ha rilevato che per quanto concerne l’aspetto medico il peggioramento dello stato di salute è avvenuto il 28 marzo 2017 come indicato dal perito, dr. med. __________. Per contro, circa l’aspetto economico l’amministrazione rileva che, trattandosi di una censura nuova, esso dovrà essere esaminato nell’ambito della nuova procedura ma che sulla base degli elementi agli atti e del grado di verosimiglianza preponderante l’interessato avrebbe continuato a lavorare presso il medesimo datore di lavoro per il quale era alle dipendenze da oltre 30 anni e dunque il reddito da valido va stabilito sulla base dell’ultimo salario come indicato in sede di decisione. L’UAI ha ribadito di chiedere il rinvio degli atti per procedere alla verifica sia medica che economica (doc. XII).
G. Dopo aver chiesto (doc. XIV) ed ottenuto (doc. XV), una proroga, il 16 ottobre 2017 il ricorrente ha ribadito le sue contestazioni in merito al reddito da valido (doc. XVI), opponendosi al rinvio degli atti all’UAI e chiedendo a questo Tribunale di risolvere la questione relativa al reddito da valido, con conseguente riconoscimento di una rendita intera fino al 28 febbraio 2017 e di ¼ di rendita dal 1° marzo 2017.
H. Il 6 novembre 2017 l’UAI ha ribadito la su posizione (doc. XVIII).
in diritto
in ordine
nel merito
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
La valutazione è stata confermata dal medico SMR, dr. med. __________, __________
Sulla base di queste valutazioni il consulente in integrazione professionale ha dichiarato esigibili le attività di magazziniere, manutentore di immobili, venditore di un do-it o ferramenta nel reparto “pitture”, addetto al controllo di qualità in una fabbrica ed ha ritenuto l’interessato reintegrabile al 100% in attività adeguata di tipo leggero e semplice rispettosa dei limiti funzionali (pag. 268 incarto AI).
Il 28 marzo 2017, il dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, sulla base, tra l’altro, di una RMI del 2017 ha sostenuto che l’interessato è inabile in attività leggere nella misura almeno del 50% (pag. 285). Il dr. med. __________, FMH in neurochirurgia attivo presso la Clinica __________ di __________, il 18 aprile 2017, ha evidenziato un peggioramento dello stato di salute ed attestato un’incapacità lavorativa del 70% (pag. 287).
Pendente causa, il 25 luglio 2017, il perito, dr. med. __________, chiamato ad esprimersi in merito ai citati referti ed alla RMI del rachide lombare dell’11 gennaio 2017, ha evidenziato che sulla base delle valutazioni dei dr. med. __________ e __________ “si denota un peggioramento della situazione clinica dell’assicurato con un peggioramento dello stato algico a livello lombare con irritazione nell’arto inferiore sinistro” e che “in virtù delle nuove evidenze riscontrate agli atti pacificamente si può dichiarare negli ultimi 6 mesi sono emerse delle problematiche mediche caratterizzate da un aumento della sindrome algica lombare con irradiazione agli arti inferiori (in particolare a sinistra) su note alterazioni spondilartrosiche e discopatie diffuse con accentuazione di sindromi radicolari esacerbata dalla postura con disturbi della marcia, tutte problematiche che modificano in maniera peggiorativa il grado di capacità lavorativa rispetto alla valutazione del novembre 2016”. Il perito ha ritenuto che “in virtù delle peggiorate condizioni cliniche riscontrate, della nuova documentazione medica agli atti e della sintomatologia algica descritta, non è più possibile giudicare abile l’assicurato al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100% ma bensì ritengo l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa con un rendimento ridotto del 30% a partire dal 28.03.2017, specificando la possibilità di eseguire o un lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto nella misura del 30% oppure una combinazione tra tempo ridotto e rendimento ridotto; in aggiunta a ciò, un’adeguata terapia del dolore (radiofrequenza + farmacologia) è clinicamente indicata ed esigibile con lo scopo di una riduzione della sintomatologia algica con la conseguente possibilità di incremento nel tempo di lavoro in un’attività leggera (…)”.
Il 17 agosto 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato come “considerata la precisazione del perito ortopedico che descrive uno stato clinico peggiorato e la necessità di un nuovo intervento alla colonna vertebrale previsto per novembre 2017 si ritiene giustificato procedere con ulteriore nuova valutazione peritale dopo l’intervento chirurgico, presumibilmente a tre mesi dallo stesso” (doc. VIII/3).
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione medica prodotta nelle more processuali dalle parti e delle valutazioni espresse dal perito, dr. med. __________, nel referto del 25 luglio 2017 (doc. VIII/2), che accerta, perlomeno dal 28 marzo 2017 e dunque anteriormente al 10 maggio 2017, un peggioramento dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività adatte, questo Tribunale non può confermare la decisione impugnata.
Punto di divergenza, dal lato medico, è la questione della data d’inizio del peggioramento dello stato di salute. Il ricorrente sostiene che esso vada fatto risalire all’11 gennaio 2017, quando è stata eseguita l’ultima RMI su cui si fondano il dr. med. __________ e il dr. med. __________ nelle loro valutazioni del 28 marzo 2017, rispettivamente del 18 aprile 2017.
L’amministrazione ritiene invece che esso può essere ritenuto solo dal 28 marzo 2017, come stabilito dal dr. med. __________ nel referto del 25 luglio 2017.
Questo Tribunale rileva che, contrariamente a quanto ritiene l’insorgente (doc. XVI), senza ulteriori accertamenti non è possibile concludere con la necessaria tranquillità che l’incapacità lavorativa del 30% in attività leggere fosse presente già nel gennaio 2017, e meglio quando è stata effettuata l’RMI dell’11 gennaio 2017. È vero che le frasi citate dall’assicurato a pag. 3 delle osservazioni 16 ottobre 2017 (doc. XVI) e figuranti nel referto del 25 luglio 2017 del dr. med. __________ (doc. VIII/2) potrebbero far propendere per tale ipotesi. Tuttavia il dr. med. __________ nel referto del 28 marzo 2017 (pag. 284 incarto AI) ha fatto riferimento alla “situazione clinica attuale” ed ha accertato la capacità lavorativa del ricorrente in quel momento (“[...] il paziente attualmente […]”).
Non può del resto essere escluso che il peggioramento possa essere stato diagnosticato con la RMI dell’11 gennaio 2017, ma che solo con il passare del tempo abbia avuto un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’interessato.
Questo aspetto deve di conseguenza essere nuovamente approfondito tramite un ulteriore coinvolgimento del dr. med. __________ il quale dovrà essere reso attento circa i passaggi citati dal ricorrente (doc. XVI, pag. 3) e dovrà indicare, motivandone approfonditamente le ragioni, se conferma l’inizio dell’incapacità lavorativa del 30% in attività leggere dal 28 marzo 2017 o se invece concorda con il ricorrente secondo il quale l’incapacità al lavoro al 30% in attività adatte è stata oggettivata l’11 gennaio 2017, giorno in cui è stato sottoposto alla citata RMI.
Ritenuto il peggioramento dello stato di salute, e come concordi le parti (cfr. doc. VIII e doc. X, punto 2.1), l’UAI dovrà inoltre far allestire un’ulteriore perizia medica atta a valutare l’evoluzione della patologia nel corso del tempo che comprenderà anche, se eseguita, gli effetti dell’operazione prevista per il 14 novembre 2017 (doc. A4) sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Dopo aver risolto la questione dell’inizio dell’incapacità lavorativa al 30% ed aver eseguita la perizia, occorrerà ancora sottoporre la fattispecie al consulente in integrazione professionale che aveva valutato il caso sulla base di una totale capacità lavorativa (cfr. pag. 266-268 incarto AI) e che dovrà tener conto del fatto che il perito, dr. med. __________, ha affermato, il 25 luglio 2017 che il rendimento ridotto del 30% va inteso come “possibilità di eseguire o un lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto nella misura del 30% oppure una combinazione tra tempo ridotto e rendimento ridotto” (doc. VIII/2).
Alla luce della necessità di effettuare ulteriori accertamenti, segnatamente in ambito medico, appare prematuro determinarsi circa gli aspetti economici, e meglio l’ammontare del reddito da valido, come chiesto invece dal ricorrente.
Spetterà all’UAI, cui l’incarto va rinviato, rivalutare l’intera questione.
In tale contesto l’amministrazione dovrà indicare le ragioni che la porteranno o ad utilizzare il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire nel 2017 (anno della modifica della capacità lavorativa e del calcolo del grado d’invalidità), senza il danno alla salute, esercitando la precedente attività di pittore presso l’ex datore di lavoro o a prendere in considerazione il salario statistico (cfr., circa il livello di competenza da applicare, la pronunzia 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 dove il TF al consid. 2.5.1 per un imbianchino con esperienza pluridecennale ha applicato i redditi statistici dell’ISS livello 1 di competenza poiché “ […] malgrado la lunga esperienza lavorativa il ricorrente non ha mai perfezionato la sua formazione, condizione oggi necessaria per beneficiare di un livello di competenza maggiore, a tal riguardo cfr. la sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016, consid. 3.3”; cfr. anche, a proposito del reddito da valido, la sentenza 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).
Nella prima ipotesi l’UAI, oltre a prendere posizione sulle contestazioni sollevate dall’insorgente nelle more processuali e sulla documentazione prodotta (in particolare la lettera del 12 ottobre 2017 della __________ [doc. A15] e la lettera di licenziamento del 3 marzo 2015 [doc. A11]), dovrà interpellare per iscritto l’ex datore di lavoro chiedendogli di indicare precisamente il salario lordo annuo che il ricorrente avrebbe potuto conseguire nel 2017 senza il danno alla salute. Nella misura in cui il reddito fosse uguale a quello che l’interessato conseguiva nel 2012 (cfr. risposta 2.10 e 2.11 figurante nel “questionario per il datore di lavoro” del 16 aprile 2014 [pag. 89 e 90 incarto AI]; e-mail del 9 novembre 2016 [pag. 249 incarto AI]; nota telefonica del 7 marzo 2017 [pag. 273 incarto AI]), l’ex datore di lavoro dovrà essere chiamato a precisare le ragioni per cui il reddito nel corso degli ultimi 5 anni non avrebbe subito aumenti.
Va qui rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la conferma del diritto alla rendita intera dal 1° maggio 2015 al 28 febbraio 2017, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. sentenza 32.2017.33 del 13 giugno 2017; sentenza 32.2014.70 del 30 marzo 2015; sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 1'800.-- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2015 al 28 febbraio 2017.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti