Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.98
Entscheidungsdatum
23.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.98

FS

Lugano 23 gennaio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 maggio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1958, da ultimo attivo quale manovale presso un’impresa generale di costruzioni (doc. AI 16/63-78), nel settembre 2012 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 3/7-15) sfociata nella decisione del 22 marzo 2014, preavvisata l’8 ottobre 2013 (doc. AI 39/125-127), con cui l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2013, con versamento della prestazione dal 1. marzo 2013 essendo la domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (doc. AI 43/134-144). Contestualmente, osservato come l’assicurato fosse ancora in cura, l’amministrazione ha precisato di lasciare impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione non appena la documentazione permettesse una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie.

1.2. Con decisione del 27 luglio 2015, preavvisata il 29 maggio 2015 (doc. AI 73/240-243) e nell’ambito della revisione intrapresa nel febbraio 2015 (doc. AI 57/171-175), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. settembre 2015 (doc. AI 80/260-263).

Questo Tribunale – in esito al ricorso del 12 settembre 2015, inoltrato tramite RA 1 di __________ (doc. AI 84/269-270) –, con STCA del 20 gennaio 2016, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 91/303-312), ha annullato la decisione del 27 luglio 2015 dell’Ufficio AI e rinviato gli atti all’amministrazione per resa di un nuovo provvedimento dopo i necessari accertamenti medici e aggiornati i dati economici.

1.3. Con decisione 10 maggio 2017, oggetto della presente vertenza e preavvisata il 13 marzo 2017 (doc. AI 115/425-429) – visti la perizia pluridisciplinare del SAM del 24 gennaio 2017 (doc. AI 109/348-411), il rapporto finale 6 febbraio con l’annotazione del 10 maggio 2017 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 111/413-416 e 123/451) e l’aggiornamento dei dati economici (cfr. la tabella allestita il 15 febbraio 2017 con allegata la riduzione al reddito ipotetico da invalido sub doc. AI 112/417-420) –, l’Ufficio AI ha confermato la precedente decisione del 27 luglio 2015 e soppresso il diritto alla rendita dal 1. settembre 2015 (doc. AI 122/445-450).

1.4. Contro la decisione del 10 maggio 2017 l’assicurato, sempre tramite l’RA 1 di __________, ha inoltrato il presente ricorso postulandone l’annullamento. Delle singoli motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

1.5. Con la risposta di causa – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso (IV).

1.6. Con scritto del 19 luglio 2017 l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni (VI).

1.7. Con osservazioni 24 luglio 2017, rimandando a quanto addotto con la risposta, l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del gravame (VIII).

1.8. Il 3 ottobre 2017 l’assistente sociale comunale ha sollecitato l’evasione della pratica (X).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso all’assicurato il diritto ad una rendita intera con effetto dal 1. settembre 2015 (cfr. consid. 1.3).

L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata del 10 maggio 2017 e quindi il mantenimento del diritto alla rendita intera.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg .), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Il Tribunale federale, nel comunicato stampa del 14 dicembre 2017 intitolato “Rendita AI in caso di affezioni psichiche: cambiamento di giurisprudenza” – riferendosi alle sentenze del 30 novembre 2017, 8C_841/2016 e 8C_130/2017, entrambe destinate alla pubblicazione – ha, in particolare, rilevato che “(…) il Tribunale federale modifica la sua prassi per l'esame del diritto a una rendita Al in presenza di affezioni psichiche. La giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della "resistenza alle terapie" come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. (…)”.

2.6. Nella fattispecie in esame, conformemente a quanto stabilito nella STCA di rinvio del 20 gennaio 2016 (cfr. consid. 1.2), l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 101/327-330, 102/331-332 e 105/340-341).

Dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 24 gennaio 2017 (doc. AI 109/348-411), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla sin. con/su:

  • pregressa lussazione traumatica, 29.1.2012;

  • pregressa artroscopia, riparazione del subscapolare, sopra- e infraspinato, acromioplastica, 18.4.2012;

  • pregressa artroscopia diagnostica, molteplici biopsie, artrolisi e borsectomia, 29.8.2013;

  • pregressa artroscopia diagnostica, reinserzione aperta dei tendini del sovra- e infraspinato, tenolisi del bicipite, acromio-plastica, resezione dell'articolazione acromioclavicolare, 23.1.2014;

  • pregresso possibile infetto (Low-Grade), trattato con antibiotici, 2013.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Lombalgie croniche con/su:

  • alterazioni statiche con scoliosi destro-convessa al passaggio toracolombare;

  • alterazioni degenerative osteocondrosiche e spondilosiche da L2 a L5;

  • sovrappeso (BMI ca. 27,8 Kg/m2);

  • dislipidemia e iperuricemia;

  • sospetta ipertensione arteriosa. (…)" (doc. AI 109/365-366)

In sede di discussione i periti hanno rilevato che:

" (…)

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del SAM.

L'unica patologia che comporta un'inabilità lavorativa è quella reumatologica.

L'A. di origine italiana e dell'età di 58 anni e mezzo, può frequentare le scuole solamente sino alla prima media. L'infanzia è caratterizzata da un padre severo e dalla necessità di iniziare presto a lavorare.

Da ragazzo svolge attività presso un calzolaio, barbiere e nell'agricoltura (tabacco).

A 13 anni si reca in Germania e lavora nella ristorazione e successivamente come operaio.

Nel 1977 si stabilisce nella Svizzera tedesca e lavora come operaio in una filanda e successivamente nella saldatura di cucine e radiatori. È poi attivo presso una ditta __________ nella riparazione di scarpe e duplicazione di chiavi (sino al 1994).

Stabilitosi in Ticino, lavora come operaio nella smerigliatura, nella fabbricazione di biglie per penne a sfera, nella posa di recinsioni (e nella preparazione di filo spinato e di pali) e da ultimo come manovale edile. È. poi inabile al lavoro a partire dal 30.1.2012. Vi sono poi tentativi di ripresa lavorativa (5-14.3.2013) e anche come magazziniere. Questi tentativi non sono coronati da successo e I'A. è poi licenziato per il 31.12.2014. L'A. racconta di non essere più stato in grado di riprendere l'attività lavorativa.

L'A. è divorziato; la primogenita lavora presso una fiduciaria, la secondogenita si sta formando come impiegata di commercio e abita con la ex-moglie dell'A.

L'A. ha inoltrato richiesta di prestazioni Al per adulti il 27.8.2012.

L'Ufficio Al del Canton Ticino con delibera dell'8.10.2013 ha codificato un grado di invalidità del 100% dall'1.1.2013 (versamento dall'1.3.2013). Il 27.7.2015 ha deliberato per soppressione della rendita di invalidità con un grado di invalidità [ndr.: inferiore] al 40%. Tramite RA 1, l'A. ha interposto ricorso presso l'Ufficio Al; i giudici del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano con sentenza del 20.1.2016 hanno accolto il ricorso e inviato gli atti all'Ufficio Al per approfondimenti medici, fra l'altro facendo riferimento a un accertamento dei fatti lacunosi. L'Ufficio Al ha poi incaricato il SAM per perizia.

La __________ ha deliberato per un'incapacità lucrativa del 17% e una IMI del 15%.

L'A. percepisce Fr. 750.- mensili dalla __________. Dice di avere percepito Fr.700.- dalla Pubblica Assistenza (al SAM ha parlato di un incontro a questo riguardo per il 28.11.2016). È stato in Assicurazione Disoccupazione dal settembre 2015 all'agosto 2016.

Brevemente ricordiamo che il 29.1.2016 [recte: 2012; cfr. doc. 45/69 incarto Lainf] l'A. scivola sulla neve e cade sul lato sin. procurandosi una contusione alla spalla sin. (secondo gli atti lussazione) e graffi al viso.

Dopo reposizione sotto anestesia, l'A. è trattato conservativamente alla Clinica __________ di __________ e ricontrollato dall'ortopedico Dr. med. __________, che il 18.4.2012 opera l'A. alla spalla sin. Seguono controlli presso l'operatore. È sottoposto a fisioterapia. Vi sono visite __________ presso la __________ (da parte dell'ortopedico Dr. med. __________) nel settembre 2012 e nel maggio 2013. Si parla di attività nella misura del 50% come magazziniere dal 3.6.2013.

Successivamente l'A. è visitato dal Prof. Dr. med. __________ a __________ che opera l'A. il 29.8.2013. Successivamente descrive un possibile infetto (Low-Grade) trattato con antibiotici (presenza di Pr. acnes in una delle quattro biopsie. Lo stesso operatore riopera l'A. sempre alla spalla sin. il 23.1.2014.

Seguono poi controlli e trattamenti presso il reumatologo Dr. med. __________ (in particolare trattamento all'Ospedale diurno della Clinica di __________).

Nel novembre 2014 è visitato presso la __________ dall'ortopedico Dr. med. __________ che descrive attività esigibili.

A fine 2014 è nuovamente visitato dal Dr. med. __________ che esegue una sonografia funzionale ed esegue una "punzione" alla spalla sin. (1 ml di versamento giallo-torbido).

Nel marzo 2015 una scintigrafia ossea trifasica esclude un infetto.

Nel 2015 continuano le visite presso il Dr. med. __________ e il medico di famiglia Dr. med. __________.

Nell'agosto 2015 il Dr. med. __________ descrive una sindrome depressiva.

L'A. è poi visto una volta sola dallo psichiatra Dr. med. __________ nell'agosto-settembre 2015 (reazione mista ansiosodepressiva F43.22, incapace al 20% per un breve periodo).

Mensilmente l'A. si reca presso il medico di famiglia Dr. med. __________ che codifica sempre un'incapacità lavorativa del 100%.

L'ultimo controllo presso il Dr. med. __________ è stato effettuato l'8.11.2016.

Nell'ambito della perizia SAM l'A. è stato valutato a livello psichiatrico (Dr. med. __________), reumatologico (Dr. med. __________) e neurologico (Dr. med. __________).

l rapporti dei nostri consulenti sono allegati in extenso alla nostra perizia.

Durante il soggiorno dell'A. presso il SAM, quest'ultimo è stato sottoposto alle seguenti valutazioni specialistiche, utili per la valutazione del caso:

Valutazione psichiatrica

Dal punto di vista psichiatrico l'A. è stato valutato dal Dr. med. , che si sofferma all'anamnesi e sui documenti medici a nostra disposizione. Nell'anamnesi personale e psichiatrica l'A. riferisce che a seguito di una reazione depressiva e problemi relazionali con la ex moglie e con le sue due figlie, è stato segnalato allo psichiatra Dr. med. __________ () che lo ha visitato in sola occasione il 28.8.2016 ponendo la diagnosi di reazione mista ansiosodepressiva nell'ambito di una sindrome da disadattamento. L'A. afferma di aver deciso di non continuare la cura che gli era stata proposta dallo psichiatra, in quanto riteneva di poter contare su già abbastanza medici di fiducia (il medico curante e il reumatologo curante), con i quali aveva l'occasione di potersi confidare ed essere seguito in maniera affidabile e professionale. L'A. mette in primo piano i dolori alla spalla sin. e all'arto inferiore di sin., descrive un sonno disturbato a causa dei frequenti risvegli causati dai dolori. Segnala gambe stanche. Sul piano psichico riferisce di essere sempre molto giù di morale, specialmente se ripensa a tutto quello che gli è successo nella vita e fa riferimento in modo particolare all'infortunio, alle operazioni subite, allo stato di salute che non è migliorato come sperava, al fatto di non essere più stato in grado di riprendere il lavoro che amava, e, non da ultimo, a causa dei problemi famigliari e giuridici legati alle vicissitudini e alla lunga e dolorosa pratica di divorzio.

Il nostro consulente riporta l'esame psichico. Per chiarezza riportiamo in extenso le conclusioni del nostro consulente.

" Gli eventi di vita negativi che hanno particolarmente segnato l'esistenza dell’A. peraltro per la gran parte di essa dedicata al lavoro di manovale edile che gli piaceva riguardano la malattia al rachide dorsale (più volte operato senza soddisfacenti risultati né sul piano dell’alleviamento dei dolori né su quello della funzionalità) e la crisi coniugale che ha portato a pesanti disaccordi e conflitti all'interno della sua famiglia. Per quest'ultima causa l'A. aveva subito delle ripercussioni emotive e per un breve periodo era stato anche seguito a livello specialistico interrompendo però velocemente la cura potendo contare su di un sufficiente supporto da parte dei medici che già lo avevano seguito in precedenza per le sue problematiche di salute. Successivamente l'A. pur se visibilmente amareggiato nel ripensare a quanto gli era accaduto (infortunio subito, operazioni che non hanno portato ai risultati sperati, perdita del lavoro che amava fare, crisi coniugale sfociata nella serie di pesanti disaccordi e conflitti con i suoi famigliari e non da ultimo problemi giuridici legati alla lunga e travagliata pratica di divorzio conclusa sette anni or sono) e preoccupato rispetto agli esiti futuri non è più stato seguito a livello specialistico né ha manifestato situazioni di scompenso della personalità né cali umorali tali da dover richiedere una ripresa delle cure specialistiche."

Il nostro consulente non pone nessuna diagnosi di pertinenza psichiatrica ed è totalmente abile al lavoro. Non vi è nessuna indicazione per una presa in carico specialistica.

Valutazioni reumatologica

Dal punto di vista reumatologico l'A. è stato valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti medici a disposizione, sulla sintomatologia, sullo status reumatologico e sugli esami radiologici. Le diagnosi da lui poste sono citate al nostro punto 5. L'A. ha avuto una lussazione alla spalla sin. riposta in anestesia. È stata diagnosticata una rottura della cuffia dei rotatori ed è stato operato dal Dr. med. __________ il 18.4.2012 e dal Prof. Dr. med. __________ il 29.8.2013 e il 23.1.2014. Dopo questo intervento non vi sono più stati indizi clinici di laboratorio e scintigrafici della persistenza di un'infezione Low-Grade, trattata con antibiotici (antecedentemente). Il decorso è stato comunque caratterizzato dalla persistenza dei dolori, dalla resistenza di quest'ultima e a tutte le terapie instaurate, anche le infiltrazioni con Lidocaina da parte del Dr. med. __________, che ha sospettato la presenza di un'evoluzione verso una sindrome somatoforme.

II Dr. med. __________ della __________ ha segnalato un aggravamento della sintomatologia (6.11.2014). L'A. è limitato nell'utilizzo del braccio sin.

Il nostro consulente fa notare che se si tengono in considerazione i disturbi soggettivi risentiti dall'A. con un'intensità del dolore tra 8 e 9 su una scala da 0 a 10, i limiti funzionali dimostrati con una rotazione massima di 20º, un'estensione in abduzione pure di 20º, si potrebbe dire che per quanto riguarda l'utilizzo della spalla sin., I'A. possa fare ben poco. D'altra parte si rileva il fatto che alla muscolatura del cinto scapolare del braccio sin. non si riscontrano atrofie di sorta. Il nostro consulente ritiene che una certa attività anche con il braccio sin. possa essere svolta, in particolar modo un'abduzione/elevazione del braccio fino al massimo di 30º, una rotazione interna di 80 ed esterna di 30º. Per quanto riguarda l'avambraccio, I'A. non ha limitazioni funzionali: può estendere e flettere normalmente il gomito. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda l'utilizzo della mano sin., né in attività manuali fini, né nell'utilizzo di attrezzi con forza o con resistenza. Non è limitato nella chiusura del pugno. L'A. mostra che in questa attività ha una certa limitazione della forza per mancanza di innervazione.

Per l'ultima attività svolta come manovale l'A. è da considerare inabile al lavoro in misura completa e anche per l'attività come addetto alla posa di recinsioni esterne e di magazziniere (ditta __________). Come casalingo, l'A. presenta un'incapacità lavorativa del 10%, al più tardi a partire dalla valutazione del Dr. med. __________ del marzo 2015.

Tenendo in considerazione le limitazioni sopraccitate, considerando anche che il braccio sin. non è il braccio dominante, l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80% al più tardi dal marzo 2015.

La prognosi è poco favorevole. Vi sono indizi per aggravamento della sintomatologia alla spalla sin. Non pensa che le condizioni di salute possano migliorare e non consiglia un quarto intervento alla spalla sin.

Valutazione neurologica

Dal punto di vista neurologico I'A. è stato valutato dal Dr. med. __________, che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti medici a disposizione, sullo status neurologico e sugli esami ENG/EMG.

Lo status neurologico è nella norma e non vi è nessuna chiara paresi neurogena. La sensibilità è conservata in tutte le sedi e tutti i riflessi sono ben evocabili e simmetrici.

Normale anche l'esplorazione ENG/EMG dell'arto superiore di sin.: nessuna neuropatia periferica, nessuna plessopatia del plesso brachiale sin., nessuna radicolopatia cervicale.

Dal punto di vista neurologico non pone nessuna diagnosi e I'A. è totalmente abile al lavoro.

Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa dell'A. Si consiglia una presa a carico della dislipidemia e dell'iperuricemia (farmaci e dieta) a prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si consiglia di ricontrollare la pressione arteriosa, avendo constatato al SAM valori al di sopra delle norme OMS.

Non sono fattori medici (extra-LAI) la situazione economica e sociale dell'A., l'età, l'assenza di un'attività lavorativa e la scarsa scolarità. (…)" (doc. AI 109/366-370)

Visti tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A presenta una capacità lavorativa dello 0% come manovale edile e operaio. (…)” (doc. AI 109/370) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’in-tegrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alla patologia alla spalla sin.

8.1.2 Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.

0%, 0 ore.

8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco del-l'intera giornata lavorativa.

0%.

8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

0 ore.

8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

--

8.1.3 Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

Dal marzo 2015 (visita del Dr. med. __________) e continua. Per il periodo antecedente fa stato una delibera dell'Ufficio Al dell'8. 10.2013.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

L'A. è limitato nell'uso del braccio sin. (abduzione e elevazione sino al massimo 30º, rotazione interna 80º, esterna 30º). Non è limitato nell'uso dell'avambraccio e della mano di sin. (fra l'altro non è la mano dominante).

9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.

In percentuale (80%).

9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell’arco del-l'intera giornata lavorativa.

Presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto (80%).

9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

--

9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Sono già state conteggiate.

9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

Dal marzo 2015 (visita del Dr. med. __________) e continua.

Per il periodo antecedente fa stato una delibera dell'Ufficio Al dell'8. 10.2013.

9.1.4 Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse funzioni.

90% dal marzo 2015 (visita del Dr. med. __________) e continua.

Per il periodo antecedente fa stato la delibera dell'Ufficio Al dell'8.10.2013.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione nella libera economia?

Sì!

9.2.2 In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3 Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Bisogna tenere conto dei limiti funzionali del braccio sin.

9.2.3.1 problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso? Se sì, in che misura?

Sì! Diminuzione del rendimento del 20%. Concorrono nell'ostacolare il reinserimento anche fattori extra-LAI (età, assenza di formazione lavorativa e scarsa formazione scolastica).

9.2.4 Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Lo stato di salute è invariato dal marzo 2015 e si consigliano misure di riallenamento progressivo al lavoro, essendo I'A. assente dal mondo lavorativo da parecchio tempo.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Come giudica l’aderenza terapeutica dimostrata dall’A. nel corso degli anni?

Soddisfacente.

9.3.2 Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?

Non vi sono proposte terapeutiche.

9.3.3 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di motivazione dell’A.?

Non c'è da aspettarsi nessun miglioramento.

9.3.4 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Non ve ne sono

10 COERENZA

10.1 Descrivere in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.

Si evidenzia una discrepanza fra la sintomatologia, l'anamnesi e la valutazione clinica per quanto riguarda l'arto superiore di sin.

11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLA-RI

10.2 Altri quesiti del medico SMR.

Non sono poste.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI 109/370-374)

Viste le succitate risultanze mediche, il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale del 6 febbraio 2016 (doc. AI 111/413-416), ha confermato un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale dal 29 gennaio 2012 in avanti e un’incapacità lavorativa in un’attività adeguate del 100% (riduzione del rendimento) dal 29 gennaio 2012 e del 20% dal marzo 2015 (visita dr. __________).

Con scritto del 25 aprile 2017, producendo il rapporto del 19 aprile 2017 del dr. __________ (doc. AI 120/440-441), l’assicurato ha chiesto di riesaminare il caso (doc. AI 120/439).

L’Ufficio AI – vista l’annotazione del 10 maggio 2017 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) la documentazione del dr. __________ reumatologo curante (inviata dal __________) in fase di audizione rispecchia le limitazioni che sono state riportate in sede SAM. Non vi sono discrepanze rispetto a quanto già noto quindi dalla perizia pluridisciplinare del SAM. Quanto riportato già nel rapporto finale SMR resta quindi attuale. (…)” (doc. AI 132/451) –, con decisione del 10 maggio 2017 ha confermato la soppressione della rendita con effetto dal 1. settembre 2015 (doc. AI 122/445-450; cfr. consid. 1.3).

2.7. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.8. Questo Tribunale, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non ha motivi che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM nel loro rapporto del 24 gennaio 2017 (cfr. doc. AI 109/348-411, in parte riprodotto al consid. 2.6) confermate dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 6 febbraio 2017 (doc. AI 111/413-416).

Valutati i dati soggettivi ed obiettivi, riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa, il SAM ha proceduto alla discussione dei dati medici, tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche esterne che degli accertamenti eseguiti durante la permanenza dell'assicurato presso il centro peritale (nei giorni 23 e 30 novembre, 1 e 14 dicembre 2016 e 11 gennaio 2017). Essi sono quindi giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce un’inabilità lavorativa totale nell’attività abituale dal 29 gennaio 2012 e un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 100% (riduzione del rendimento) dal 29 gennaio 2012 e del 20% dal marzo 2015.

In particolare, i periti hanno approfonditamente esposto che le limitazioni sono da ricondurre alla problematica reumatologica, mentre che sul piano neurologico e psichiatrico non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa. I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assi-curato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione e hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM. Al referto va pertanto attribuita piena forza probante.

Quanto al rapporto del dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, del 28 ottobre 2015 (prodotto con il ricorso sub doc. C), lo stesso è menzionato negli atti della perizia pluridisciplinare del 24 gennaio 2017 (doc. AI 109/354) ed è stato quindi già considerato dai periti del SAM.

Ma vi è di più, lo stesso specialista dr. __________, nel rapporto del 19 aprile 2017 (doc. AI 120/440-441) – oltre ad attestare una situazione praticamente immutata rispetto al precedente rapporto del 25 marzo 2015 (atto, questo, pure menzionato nella succitata perizia pluridisciplinare sub doc. AI 109/353-354) –, ha addotto che “(…) se guardo la perizia reumatologica del Dr. __________, vedo che egli ha tenuto in considerazione la problematica della spalla sinistra ponendo delle chiare limitazioni per quello che riguarda la mobilità del braccio sinistro come da me attestato. Anch'egli la ritiene inabile al 100% quale muratore manovale, lasciando chiaramente una libertà di lavoro in una attività leggera dove debba usare unicamente il braccio destro. L'unico punto dove si potrebbe discutere è sulla diagnosi che pone il dr. __________ di aggravazione, mentre personalmente preferisco piuttosto, conoscendola da anni, porre la diagnosi di dolore somatoforme che però non-influisce ulteriormente sulla capacità lavorativa. Se poi si possa procedere ad una riqualifica e trovarle una attività lavorativa adatta, non è più compito del medico. Il compito del medico si limita alla definizione dei limiti di carico e di utilizzo. Come detto sopra, personalmente ritengo che lei è abile in una attività leggera dove non debba utilizzare il braccio sinistro. È chiaro che l 'attività con la mano sinistra e del gomito a sinistra è ancora possibile, seppur unicamente in un lavoro leggero dove non debba esercitare della forza. L'attività comunque di manovale così come quella di posa di recinzione è chiaramente impossibile, ma questo è stato dischiarato dal Dr. __________. (…)” (doc. AI 120/441, la sottolineatura è del redattore) e non si è pertanto scostato dalle conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.

In questo senso, avuto riguardo al succitato rapporto del 19 aprile 2017 del dr. __________ (doc. AI 120/440-441), il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 10 maggio 2017, ha concluso che “(…) non vi sono delle discrepanze rispetto a quanto già noto quindi dalla perizia pluridisciplinare del SAM. Quanto riportato già nel rapporto finale resta quindi attuale. (…)” (doc. AI 123/451).

Stante tutto quanto sopra questo Tribunale ribadisce che non ha alcun motivo per scostarsi dalla valutazione dei periti del SAM, confermata anche dal medico SMR dr. __________ (cfr. il rapporto finale del 6 febbraio e l’annotazione del 10 maggio 2017 sub doc. AI 111/413-416 e 123/451), che hanno concluso per un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale dal 29 gennaio 2012 e per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 100% dal 29 gennaio 2012 e del 20% dal marzo 2015 (ovvero dal rapporto del 25 marzo 2015, sub doc. AI 63/212-213, nel quale il dr. __________, osservato, in particolare che “(…) una scintigrafia ossea e leucociti marcati effettuata il 11.3 e 12.03.2015, esame molto sensibile per eventuale infezione, risulta anche negativa. […] Al momento però non si riesce a dimostrare una recidiva di infezione Low-Grade mentre non trovo un’altra malattia reumatologica infiammatoria che possa spiegare i versamenti (vedi per esempio una Condrocalcinosi). (...)” (doc. AI 63/213), ha concluso che “(…) in merito alla capacità lavorativa Lei è da ritenersi inabile in modo completo nell’ambito di attività che richiedano l’utilizzo delle 2 braccia, in particolare quello sx; è abile per lavori leggeri dove debba usare unicamente il braccio dx. (…)” (doc. AI 63/213, la sottolineatura è del redattore)).

Del resto, nonostante con il ricorso l’avesse preannunciata – “(…) lo stesso [ndr.: si riferisce all’assicurato] ha trasmesso tutta la documentazione medica alla Clinica __________ di __________ per una valutazione ulteriore medica. Appena in possesso del relativo rapporto ne trasmetteremo copia al vostro Lodevole Tribunale. (…)” (I) – l’insorgente, a tutt’oggi, non ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica.

Questo Tribunale, alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, nonostante abbia avuto la facoltà, ancora dopo la risposta di causa (cfr. doc. V), di presentare eventuali altri validi mezzi di prova, l’insorgente non ha prodotto documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione del SAM confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto finale del 6 febbraio e l’annotazione del 10 maggio 2017 sub doc. AI 111/413-416 e 123/451).

L’obbligo di collaborare non può peraltro tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo a riguardo della diligente valutazione medica effettuata dall’amministrazione (cfr., tra le tante, STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 con riferimenti).

In questo senso – a prescindere dal fatto che nemmeno sono stati chiesti – questo Tribunale non ritiene necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici.

2.9. L’insorgente, sostiene poi come “(…) sia impossibile lavorare con l’uso delle due braccia, di fatto questo impedisce al signor RI 1 di trovare un’occupazione adeguata e quindi risulta palese che lo stesso è da considerare inabile al lavoro al 100%. Oltre a tali problemi di salute si deve aggiungere, che a causa dell’età risulta impossibile un reintegro in un’attività lavorativa. (…)” (I).

Al riguardo va innanzitutto ribadito che, visti i motivi esposti al precedente considerando, alla valutazione dei periti del SAM – che hanno concluso per un’incapacità lavorativa totale nel-l’attività abituale dal 29 gennaio 2012 e per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 100% dal 29 gennaio 2012 e del 20% da marzo 2015 –, va riconosciuta piena forza probatoria.

Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assem-blaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’im-possibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se – ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

In particolare, quanto all’esigibilità lavorativa di assicurati che hanno subìto danni alle spalle, a ragione l’amministrazione ha, tra l’altro, rilevato che “(…) con STFA I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, il TFA ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’im-portante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica). Infine, con sentenza 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016, pubblicata in SVR 3/2017, IV Nr. 20, pag. 53, il TF ha stabilito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità di occupazione sufficientemente realistiche per persone ritenute funzionalmente monche di un braccio e che possono ancora eseguire soltanto lavoro leggeri (consid. 5.1). (…)” (IV, pagg. 5 e 6).

Va qui ricordata anche la STF 8C_260/2011 del 25 luglio 2011 nella quale il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Quanto all’età dell’insorgente, al momento determinante (ovvero nel gennaio 2017, vista la perizia pluridisciplinare del SAM del 24 gennaio 2017 e ricordato che, ai sensi della DTF 138 V 457, il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico) egli aveva 58 anni (59 anni li ha compiuti l’8 aprile 2017).

A tal riguardo, nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006 il TFA ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia. In un’altra fattispecie il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 con ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.

Ritornando alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo TCA ritiene da una parte che l’assi-curato possa svolgere attività semplici e ripetitive che non richiedono l’uso perfetto di ambo gli arti superiori, dall’altra parte che (sia come 58 che 59enne al momento della decisione impugnata) può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro considerato che egli ha ancora davanti a sé diversi anni prima del pensionamento.

2.10. In merito alla valutazione economica va innanzitutto rilevato che determinanti sono i dati del 2015. Infatti è da quell’anno (più precisamente dal 1. settembre 2015; cfr. consid. 1.2 e 1.3) che la rendita intera è stata soppressa.

L’Ufficio AI (aggiornati i dati al 2015 conformemente alla STCA di rinvio del 20 gennaio 2016; cfr. consid. 1.2) ha ritenuto gli importi di fr. 65'757.-- quale reddito da valido (cfr. la risposta del 10 febbraio 2017 dell’ex datore di lavoro sub doc. AI 113/421) e di fr. 45'522.56 quale reddito ipotetico da invalido (cfr. la tabella allestita il 15 febbraio 2017 con allegata la riduzione al reddito ipotetico da invalido sub doc. AI 112/417-420).

Dal raffronto fra questi redditi l’Ufficio AI ha stabilito un grado d’invalidità del 31% ([65'757 - 45'522.56] x 100 : 65'757 = 30.77% arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

Il risultato a cui è giunta l’amministrazione appare corretto, perciò questo Tribunale non ha alcuna ragione per discostarsene, ritenuto inoltre che l’aspetto economico non è stato contestato dall’insorgente (in questo senso cfr. le STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6).

In ogni caso, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare il reddito ipotetico da invalido pari a fr. 45'319.48 (fr. 5'312 [salario lordo mediamente percepito nel 2014 dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore privato secondo la tabella TA1 2014 skill level (NOGA08)] aggiornati al 2015 [moltiplicando per 103.5 e dividendo per 103.2; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016], riportati su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015, ritenuta la capacità lavorativa residua dell’80%, applicata la riduzione del 15% e moltiplicati per 12) il risultato non cambia. Infatti, anche in questa evenienza il grado d’in-validità sarebbe del 31% ([65'757 - 45'319.48] x 100 : 65'757 = 31.08% arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

2.11. In simili circostanze – ritenuto che la situazione valetudinaria si è stabilizzata, che dal marzo 2015 va considerata una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.8) e che dal relativo raffronto fra i redditi ipotetici da valido ed invalido il grado d’invalidità non raggiunge la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.10) – è a giusta ragione che l’Ufficio AI con la decisione impugnata ha confermato quella del 27 luglio 2015 con cui aveva soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. settembre 2015 (cfr. consid. 1.3).

La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va qui infatti evidenziato che – anche se dagli atti sembrerebbe essere al beneficio dell’assistenza sociale (“(…) l’A descrive condizioni economiche non molto agiate. Percepisce Fr. 750.- mensili dalla __________. Sembra che abbia percepito ca. Fr. 700.- dalla Pubblica Assistenza (l’A. parla di un incontro con questo Ente previsto per il 28.11.2016). (…)” (doc. AI 109/356)) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assicurato non può essere esonerato dalle spese in quanto nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se rappresentato da un’organizzazione sindacale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale (nonostante l’ab-bia preannunciata) non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM confermate anche dal SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali dette valutazioni non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 10 maggio 2017.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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