Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.95
Entscheidungsdatum
12.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 32.2017.95

PC/sc

Lugano 12 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 maggio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1966, da ultimo attivo quale muratore, in data 22 gennaio 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele dell’infortunio del 22 settembre 2009 (politrauma da incidente stradale). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 30 novembre 2012, preavvisata con progetto del 23 agosto 2012, ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° settembre 2010 e il 30 novembre 2011. Questa decisione è stata confermata da questa Corte con STCA 32.2013.14 del 9 ottobre 2013, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. pag. 294-311 incarto AI).

1.2. In ambito LAINF, con decisione formale del 2 luglio 2012 l’__________ ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 28% e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 28%. Tale determinazione è cresciuta incontestata in giudicato. Nel corso del mese di febbraio 2014 RI 1 ha chiesto un aumento del grado di invalidità a fronte di un preteso aggravamento dello stato di salute infortunistico, sulla base di un certificato medico allestito il 22 gennaio 2014 dal dr. med. , specialista FMH in ortopedia, da lui consultato privatamente. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 febbraio 2015 l' ha negato che fossero dati i presupposti per procedere ad una revisione della rendita d’invalidità e dell’IMI in vigore, non essendo subentrato alcun rilevante peggioramento nelle condizioni di salute infortunistiche dell'assicurato rispetto al momento in cui erano state stabilite le prestazioni LAINF di lunga durata. Con decisione su opposizione del 12 maggio 2015, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione. La decisione è stata tutelata da questa Corte con STCA 35.2015.54 del 28 settembre 2015, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. pag. 292-303 incarto LAINF).

1.3. In ambito LAI, il 16 febbraio 2015, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto il "ripristino delle prestazioni di invalidità" a fronte di un preteso aggravamento del suo stato di salute. A suffragio delle proprie argomentazioni ha inoltrato all'UAI il già citato certificato medico del 22 gennaio 2014 del dr. med. __________ ed il certificato medico del 29 gennaio 2015 del dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. pag. 317-322 incarto AI). Dopo essere entrata nel merito della richiesta di revisione della rendita d’invalidità e esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare, la perizia del 19 maggio 2016 della dr.ssa med. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, CPAS - cfr. pag. 401-417 incarto AI - ed il rapporto finale del medico SMR, dr. med. __________, - cfr. pag. 418-421 incarto AI) l’UAI, con decisione formale del 1° settembre 2016 (pag. 427-430 incarto AI), preavvisata con progetto del 20 giugno 2016 (pag. 422-424 incarto AI), a fronte di uno stato di salute invariato ha negato il diritto sia ad una rendita d'invalidità, sia a provvedimenti professionali (già rifiutati in passato dall'assicurato che riteneva di non poter svolgere alcuna attività lucrativa), confermando un grado AI del 28%. Anche questa determinazione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Con scritto del 28 gennaio 2017 e una nuova domanda di prestazioni del 26 febbraio 2017, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha nuovamente chiesto un aumento del grado di invalidità a fronte di un preteso aggravamento del suo stato di salute (pag. 440 e 444-452 incarto AI).

A suffragio delle proprie argomentazioni ha inoltrato all'UAI il certificato medico del 21 dicembre 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ortopedia e traumatologia e viceprimario di Chirurgia all'Ospedale __________ di __________ (cfr. pag. 439 incarto AI).

Con progetto di decisione del 1° febbraio 2017, l'UAI ha preannunciato all'assicurato che non sarebbe entrato nel merito della precitata richiesta di prestazioni (pag. 453 incarto AI).

RI 1 ha quindi trasmesso all'amministrazione anche il certificato medico del 10 febbraio 2017 del dr. med. , Viceprimario e responsabile del Centro __________ dell' (pag. 457 incarto AI).

Dopo aver sottoposto la domanda di revisione al medico SMR, dr. med. __________ (cfr. relativo rapporto del 18 aprile 2017; pag. 461 incarto AI), l’UAI, con decisione formale del 4 maggio 2017 (pag. 462-465 incarto AI), non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.

1.5. Il 3 giugno 2017 l'assicurato, sempre per il tramite di RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione avversata e la retrocessione dell'incarto all'UAI "per una più consona valutazione" (cfr. doc. I, pag. 6).

Il patrocinatore del ricorrente contesta la valutazione medica operata dall'amministrazione, puntualizzando che "Da un punto di vista fisico generale è ipotizzabile che le condizioni del ricorrente non siano mutate rispetto all'ultima valutazione AI, ossia alla decisione precedente. Ciò non di meno, si ravvisa come si siano intensificati i dolori sino ad essere ritenuti di difficile sopportazione. Prova ne sia che il ricorrente è stato dirottato presso il centro per la terapia del dolore presso l'ospedale __________ (__________). Peggiorata, rispetto al passato è inoltre la qualità della deambulazione" (cfr. doc. I, pag. 3).

Il rappresentante dell'insorgente critica l'operato dell'UAI anche per aver "sottostimato l'elemento novità, costituito dalla possibilità di impiantare al ricorrente un elettrostimolatore" e non aver "valutato quale potrebbe essere l'incidenza sulle possibilità lavorative del ricorrente, in presenza del richiamato elettrostimolatore" (cfr. doc. I, pag. 4 e 5).

Da ultimo, il patrocinatore dell'assicurato precisa che pure la prescrizione del farmaco Lyrica in dosaggi "da cavallo" (inizialmente 50 mg da incrementare progressivamente sino a 200 mg giornalieri) costituisce pure una sensibile novità oggettiva rispetto alla condizione precedente (cfr. doc. I, pag. 4).

A sua mente, l'incarto deve essere rinviato all'UAI "per una più attenta valutazione della fattispecie, anche in attesa di quella che sarà la decisione dell'assicurato circa l'accettazione dell'intervento propostogli" (cfr. doc. I, pag. 5).

1.6. Con risposta di causa del 13 giugno 2017 (doc. IV), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione del 4 maggio 2017.

1.7. In data 14 giugno 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. V).

Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti

Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che se l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

Il TF nella sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 ha precisato:

" (…) che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).

2.3 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 2.2).”

Secondo la cifra 5004 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° marzo 2016 (disponibile unicamente nella versione tedesca e francese), edita dall'UFAS e consultabile sull' http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/

view/3950/lang:ita/category:34), i principi di revisione si applicano alle rendite correnti d’invalidità; alle rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d’invalidità.

La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).

La cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la cessazione dell’attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito d’invalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).

Infine secondo la cifra 5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382).

2.3. Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

Con decisione formale del 30 novembre 2012, confermata con STCA 32.2013.14 del 9 ottobre 2013 cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) dal 1° settembre 2010 e il 30 novembre 2011, sopprimendola dal 1° dicembre 2011 a fronte di un grado di invalidità del 28% (cfr. consid. 1.1). In quell'occasione l'UAI, non risultando patologie extrainfortunistiche, aveva fatto proprio il grado di invalidità stabilito dall’assicuratore contro gli infortuni, e si era quindi basato sulla valutazione del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica. Nel rapporto del 28 marzo 2011 (relativo alla visita del 24 febbraio 2011), il precitato medico fiduciario, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni dell’assicurato e lo stato locale, aveva posto la seguente diagnosi:

" (…)

Sindrome algica emibacino e anca destra.

Plessopatia lombo-sacrale destra tipo assonale con maggior coinvolgimento della parte peroneale del nervo sciatico destro.

Lombalgia cronica.

Trauma da schiacciamento del cingolo pelvico e contusione arto inferiore sinistro (22.9.2009) con frattura del pilastro anteriore e posteriore dell'acetabolo e lussazione posteriore della testa femorale, frattura dell'anello pelvico (frattura ala iliaca a destra con coinvolgimento dell'articolazione sacro-iliaca a destra, frattura del ramo ischiatico e pubico sinistro), e ferita lacero-contusa profonda alla tibia prossimale sinistra con lacerazione parziale del legamento rotuleo

Riduzione chiusa della coxo femorale destra (22.9.2009).

Riduzione aperta e osteosintesi dell'acetabolo anteriore e osteosintesi della branca ischio- pubica a sinistra, osteosintesi della frattura trans-ilio-sacrale e stabilizzazione dell'articolazione ilio-sacrale a destra (25.9.2009).

Riduzione aperta e osteosintesi della parte posteriore dell'acetabolo destro (29.9.2009)

Revisione ferita alla gamba prossimale sinistra con sutura e re-inserzione trans-ossea tramite vite di Poller (22.9.2009).

Trasposizione del tendine tibiale posteriore all'inserzione distale del muscolo tibiale anteriore piede destro (14.10.2010).”

Secondo lo specialista, in considerazione del tipo di lesione a livello dell’acetabolo e a livello dell’articolazione sacro-iliaca a destra era prevedibile la formazione di un’artrosi post-traumatica alle medesime articolazioni. Un recupero o un miglioramento della plessopatia assonale lombo-sacrale a destra non era da attendersi. A mente del medico fiduciario a causa dei postumi dell’infortunio una ripresa dell’attività nella precedente professione di muratore non era più esigibile, mentre in un’attività adeguata alle patologie post-traumatiche era eseguibile ed esigibile da subito al 100%. (cfr. pag. 305 incarto AI).

Successivamente, nel corso del mese di febbraio 2014, RI 1 ha chiesto all'__________ un aumento del grado di invalidità a fronte di un preteso aggravamento dello stato di salute infortunistico in ambito LAINF sulla base del certificato medico del 22 gennaio 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia, privatamente consultato dall'assicurato, giusta il quale:

" (…) tenuto conto delle patologie citate in diagnosi, è chiaro che questo tipo di lesione a livello dell’acetabolo e a livello dell’articolazione sacro-iliaca destra porteranno a breve a già presente radiologicamente un’artrosi post-traumatica a livello dell’anca destra con conseguente ablazione del materiale di osteosintesi e posa di una protesi totale dell’anca destra, la quale migliorerà sicuramente in modo significativo il quadro clinico algico, ma non porterà alcun miglioramento sul quadro sociale attualmente supportato dal paziente. In effetti ritengo assolutamente impossibile che il paziente possa riprendere la propria attività di muratore. Ragione per la quale si richiede una rendita AI di almeno il 50% in tutti gli ambiti per le professioni medio leggere, in particolare professioni che non necessitano l’uso di stazione eretta prolungata con possibilità di sedersi in modo regolare con deambulazione limitata senza salire sulle scale o scale a pioli. L’utilizzo degli arti superiori è senza limiti al momento, tenendo conto che sarà sicuramente impossibile la manipolazione di attrezzi particolarmente pesanti.” (cfr. pag. 299 incarto LAINF).

Con decisione su opposizione del 12 maggio 2015, confermata con STCA 35.2015.54 del 28 settembre 2015 cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore LAINF ha negato che fossero dati i presupposti per procedere ad una revisione della rendita d’invalidità in vigore, non essendo subentrato alcun rilevante peggioramento nelle condizioni di salute infortunistiche dell'assicurato rispetto al momento in cui erano state stabilite le prestazioni LAINF di lunga durata (cfr. consid. 1.2).

Nel frattempo, in ambito LAI, il 16 febbraio 2015, l'assicurato ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute sulla base del già citato certificato medico del 22 gennaio 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia, e del certificato medico del 29 gennaio 2015 del dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. consid. 1.3).

In quell'occasione il 9 marzo 2015 il medico SMR, dr. med. __________, considerato che l'aspetto ortopedico era stato già risolto in ambito LAINF, aveva ritenuto giustificato entrare in materia per la patologia psichiatrica attestata dalla specialista curante l'assicurato ed il 23 marzo 2016 il medico SMR, dr. med. __________, aveva concluso per la necessità di procedere all'esperimento di una esame clinico peritale di tipo psichiatrico (pag. 394 e 395 incarti AI).

L'UAI si è quindi fondato, dal profilo medico, sulla perizia psichiatrica allestita il 19 maggio 2016 dalla dr.ssa med. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, CPAS (cfr. pag. 401-417 incarto AI) ed il rapporto finale del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. pag. 418-421 incarto AI), giusta i quali - in assenza di una psicopatologia invalidante quale era quella accertata (diagnosi senza influsso sulla CL: "Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva F43.23; problemi nella relazione con la coniuge Z63") - rimaneva valida l'esigibilità stabilita in precedenza dovuta alla problematica post-infortunistica e, quindi, i limiti funzionali __________ validi dal 25 febbraio 2011 (segnatamente: "L'assicurato piò sollevare e portare fino all'altezza dei fianchi pesi molto leggeri fino a 5kg senza limitazione, pesi leggeri da 5 a 10 kg spesso, pesi medi da 10 a 25 kg talvolta, pesi pesanti oltre i 35 kg mai. L'assicurato può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino e anche oltre 5 kg. Il maneggio di attrezzi leggeri risp. lavori di precisione sono eseguibili senza limitazione, il maneggio di attrezzi medi possibile senza limitazione, il maneggio di attrezzi pesanti risp. lavoro manuale rozzo possibile di rado, il maneggio di attrezzi molto pesante non più possibile. Nessuna limitazione per la rotazione della mano. L'assicurato può eseguire lavori sopra la testa senza limitazione. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco. L'assicurato può assumere la posizione seduta/inclinata in avanti talvolta e può assumere la posizione in piedi/inclinata in avanti di rado. L'assicurato può assumere la posizione inginocchiata solo di rado, flessione delle ginocchia possibile spesso. L'assicurato può assumere la posizione seduta e anche la posizione in piedi di lunga durata solo di rado. L'assicurato può camminare fino a 50 m senza limitazione, oltre i 50 m talvolta e non può più camminare per lunghi tratti. L'assicurato non può camminare su terreno accidentato. Salire le scale talvolta. Salire su scale a pioli mai. Uso delle due mani possibile senza limitazioni. Equilibrio/stare in equilibrio possibile a condizione")”

Con decisione formale del 1° settembre 2016 (pag. 427-430 incarto AI), preavvisata con progetto del 20 giugno 2016 (pag. 422-424 incarto AI), l'UAI, a fronte di uno stato di salute invariato ha negato il diritto sia ad una rendita d'invalidità, sia a provvedimenti professionali (già rifiutati in passato dall'assicurato che riteneva di non poter svolgere alcuna attività lucrativa), confermando un grado AI del 28%. Questa determinazione è cresciuta incontestata in giudicato.

2.4. Con la domanda di revisione inoltrata il 28 gennaio 2017 e la nuova domanda di prestazioni del 26 febbraio 2017, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha nuovamente addotto un peggioramento del suo stato di salute (pag. 440 e 444-452 incarto AI).

A suffragio delle proprie argomentazioni ha inoltrato all'UAI il certificato medico del 21 dicembre 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ortopedia e traumatologia e viceprimario di Chirurgia all'Ospedale __________ di __________, che, dopo aver posto la diagnosi di "Stato dopo frattura complessa Tile tipo C del bacino trattata con osteosintesi del 2009", ha osservato quanto segue:"(…) abbiamo eseguito una infiltrazione dell'anca destra sotto scopia il 28.11.2016 senza ottenere alcun successo. (…). Invio il paziente presso il Servizio di terapia del dolore all'Ospedale __________ di __________. Chiedo di voler convocare il paziente presso la loro consultazione, poiché credo che dal punto di vista chirurgico non vi sono altre soluzioni. Ci terrei ad essere informato riguardo alle possibilità terapeutiche a livello del dolore cronico. Inoltre, dovrebbe avanzare la richiesta d'invalidità presso l'Istituto delle assicurazioni sociali poiché il paziente con questa problematica difficilmente tornerà più nel mondo del lavoro" (cfr. pag. 437 incarto AI).

Con progetto di decisione del 1° febbraio 2017, l'UAI ha preannunciato all'assicurato che non sarebbe entrato nel merito della precitata richiesta di prestazioni (pag. 453 incarto AI).

RI 1 ha quindi trasmesso all'amministrazione anche il certificato medico del 10 febbraio 2017 del dr. med. , Viceprimario e responsabile del Centro __________ dell', giusta il quale:"(…) il pz vittima di un incidente stradale con frattura del bacino a destra subito il 28.09.2009 e a seguito del quale sono stati eseguiti diversi interventi di osteosintesi. Lamenta dolori con carattere neuropatico predominante lungo l'aspetto posteriore della gamba destra. Ricordo che il pz è stato sottoposto a diverse ENMG che hanno dimostrato una neuropatia del nervo sciatico destro con interessamento della componente peroneale prevalente. Il pz descrive un dolore su una scala NRS con un valore di 8/10 praticamente durante tutta la giornata ed è fortemente invalidato dai disturbi. Ho spiegato al pz che in questa situazione sicuramente non è più possibile sperare in un'ulteriore evoluzione e miglioramento dei sintomi legato alla naturale riparazione delle strutture nervose. A mio avviso la soluzione migliore potrebbe essere quella di un test di neurostimolazione dei gangli spinali L5 ed L4 sul lato destro. Chiaramente il pz vuole riflettere su questa proposta. Non ricordandosi più bene gli effetti legati ad una terapia con antiepilettici, ho riproposto Lyrica® ad un dosaggio iniziale di 50mg da incrementare progressivamente fino ad una dosa di 200mg die. Rivedrò il pz tra circa 1 mese per valutare l'effetto del Lyrica® e ridiscutere eventualmente della possibilità di eseguire un test diagnostico con l'impianto di 2 elettrodi dapprima collegati ad una batteria esterna" (pag. 457 incarto AI).

La precitata documentazione medica è stata sottoposta alla valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione del 18 aprile 2017 il dr. med. __________ ha rilevato che dal rapporto del 10 gennaio 2017 del dr. med. __________ in merito alla nota sindrome algica del bacino con plessopatia non risultava una nuova problematica, trattandosi sempre della nota sindrome algica posttraumatica (caso __________; pag. 461 incarto AI).

In concreto l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione formale del 1° settembre 2016, cresciuta incontestata in giudicato, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa in un'attività adeguata.

Gli specialisti consultati privatamente dal ricorrente hanno in sostanza ripreso la nota diagnosi - seppur corroborata dai nuovi elementi d'anamnesi - già valutata nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale 1° settembre 2016, cresciuta incontestata in giudicato, sulla base dell'annotazione del 9 marzo 2015 del medico SMR, dr. med. __________, che aveva evidenziato come l'aspetto ortopedico (in particolare, con espresso riferimento al certificato medico del 22 gennaio 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia, consultato privatamente dall'assicurato) fosse già stato risolto in ambito LAINF (con la decisione su opposizione del 12 maggio 2015, confermata con STCA 35.2015.54 del 28 settembre 2015 cresciuta incontestata in giudicato, con cui l’assicuratore LAINF aveva negato che fossero dati i presupposti per procedere ad una revisione della rendita d’invalidità in vigore, non essendo subentrato alcun rilevante peggioramento nelle condizioni di salute infortunistiche dell'assicurato rispetto al momento in cui erano state stabilite le prestazioni LAINF di lunga durata), dalla quale il TCA non ha valido motivo per scostarsi.

Questo Tribunale - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, di cui si è già ampiamente detto - non ha motivo di distanziarsi neppure dall'apprezzamento del medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione del 18 aprile 2017 (pag. 461 incarto AI), giusta la documentazione medica prodotta dall'assicurato non permette di oggettivare una sostanziale modifica del suo stato di salute.

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Del resto è lo stesso patrocinatore del ricorrente a rilevare che "Da un punto di vista fisico generale è ipotizzabile che le condizioni del ricorrente non siano mutate rispetto all'ultima valutazione AI, ossia alla decisione precedente." (cfr. doc. I, pag. 3). La circostanza che i dolori si sono intensificati, motivo per cui l'assicurato si è dovuto rivolgere al Centro per la terapia del dolore e gli è stato prescritto il farmaco Lyrica con un dosaggio iniziale di 50 mg da incrementare progressivamente sino a 200 mg giornalieri, non consente di per sé stessa di oggettivare una sostanziale modifica del suo stato di salute tale da influire sull'esigibilità lavorativa in attività adeguate a suo tempo posta. Parimenti dicasi per l'affermazione del patrocinatore del ricorrente giusta la quale "Peggiorata, rispetto al passato è inoltre la qualità della deambulazione" (cfr. doc. I, pag. 3). Tanto più che nessuno dei medici interpellati privatamente dall'assicurato si è espresso in merito all'esigibilità lavorativa a suo tempo posta in un'attività adeguata allo stato di salute post-infortunistico dell'assicurato. Anche l'eventuale (e non ancora programmato) intervento chirurgico volto all'impianto di un elettrostimolatore non consente di giungere ad una diversa conclusione, già solo per il fatto che al momento attuale non si è ancora concretizzato.

Concludendo, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute oggettive dell’assicurato (e, quindi, anche dell'esigibilità lavorativa a suo tempo posta), secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.

2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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