Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.83
Entscheidungsdatum
22.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 32.2017.83

PC

Lugano 22 febbraio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 aprile 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1973, in precedenza attiva per il 50% quale ausiliaria di economia domestica presso una casa anziani e per l’altro 50% quale estetista indipendente, in data 30 luglio 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “problemi alla schiena” (pag. 10-18 incarto AI).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 15 maggio 2012 (pag. 173-179 incarto AI), la perizia reumatologica del 17 settembre 2012 a cura del dr. med. __________ (pag. 220-241 incarto AI) e la perizia neurologica del 4 febbraio 2013 del dr. med. __________ (pag. 253-264 incarto AI), l’UAI, con progetto di decisione del 7 febbraio 2013 (pag. 269-272 incarto AI), poi confermato con decisione dell’11 novembre 2013 (pag. 318-321 e 325-326 incarto AI), ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° aprile 2011 e il 31 ottobre 2012, sopprimendola a partire dal 1° novembre 2012 in mancanza di un grado di invalidità pensionabile.

1.3. Con sentenza STCA 32.2013.217 del 29 settembre 2014, il TCA ha annullato tale decisione dell’amministrazione e rinviato l'incarto all'UAI, al fine di predisporre, alla luce del peggioramento della patologia cervicale evidenziato dagli specialisti della __________ di __________, gli approfondimenti necessari sia a livello reumatologico che neurologico, volti ad appurare se, dal profilo strettamente somatico, sia giustificata la valutazione di una capacità lavorativa del 25% quale ausiliaria di pulizie, del 50% quale estetista e una piena abilità in attività adeguata, come indicato dai periti dr. med. __________ e dr. med. __________. In esito ai nuovi accertamenti peritali, l'amministrazione avrebbe poi dovuto nuovamente esprimersi in merito alla soppressione del diritto alla rendita a partire dal 1° novembre 2012 (pag. 473-498 incarto AI).

1.4. Ritornati gli atti, l’UAI ha raccolto la perizia pluridisciplinare (reumatologia, neurologia, oncologia e psichiatria) del SAM del 27 giugno 2016 (pag. 602-697 incarto AI), il rapporto finale del 28 giugno 2016 del medico SMR, __________ (pag. 596-600), il rapporto medico del 23 ottobre 2016 della psichiatra curante, dr.ssa med. __________ (pag. 706-712 incarto AI), lo scritto del 28 ottobre 2016 del precedente datore di lavoro dell'assi-curata (pag. 713 incarto AI), il calcolo economico del 9 gennaio 2017 (pag. 746-751 incarto AI) e l'annotazione del 9 gennaio 2017 del medico SMR, __________ (pag. 752 incarto AI).

Dopo avere preso atto anche della STCA 32.2016.51 del 16 gennaio 2017 (con cui questo Tribunale ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia presentato il 14 dicembre 2016 (pag. 757-768 incarto AI)), l'UAI con decisione del 3 aprile 2017 (pag. 787-790) - previo preavviso mediante progetto del 19 gennaio 2017 (pag. 771-774 incarto AI) e dopo aver raccolto la valutazione del 18 gennaio 2017 del CIP (pag. 776-777 incarto AI) ed avere ricevuto il rapporto operatorio del 21 febbraio 2017 per "decompressione a cielo aperto del nervo mediano all'altezza del tunnel carpale destro" (pag. 794-796) - ha deciso quanto segue: "Dal 01 aprile 2011, ovvero alla scadenza dell'anno di attesa, la signora RI 1 ha diritto ad una rendita intera (grado AI del 100%). Questo diritto è limitato al 31 ottobre 2012, ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (art. 88a, cpv. 1, OAI). La rendita per questo periodo è già stata versata (cfr. decisione dell'11 novembre 2013). Con effetto dal 01 ottobre 2013 la signora RI 1 avrà nuovamente diritto ad una rendita intera (grado AI del 100%). Questo diritto è limitato al 31 marzo 2017, ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (art. 88a, cpv. 1, OAI). A decorrere dal 1° aprile 2017 avrà invece diritto a mezza rendita (grado AI del 58%)".

1.5. Contro questa decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv.RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando quanto segue: "Il ricorso è accolto. Di conseguenza la signora RI 1 viene ritenuta inabile al lavoro al 100% sia per l'attività lavorativa in qualità di ausiliaria in economia domestica alla __________ di __________, sia in qualità di estetista, sia in ogni altra attività adeguata dal 27 luglio 2012. Il grado di invalidità risulta pertanto pari al 100% dal 18 aprile 2010 senza interruzioni fino alla fine di marzo 2017" (doc. I, pag. 3).

La patrocinatrice dell'insorgente ribadisce in questa sede che il miglioramento riscontrato dopo l'intervento del 27 gennaio 2012 si è rivelato di cortissima durata e fino alla fine del 2016 non vi sono stati miglioramenti nello stato di salute della sua cliente, che si è dovuta sottoporre a infiltrazioni a luglio e ad ottobre 2012 che purtroppo non avevano prodotto alcun miglioramento di rilievo. Secondo la rappresentante, i rapporti della __________ confermano che non vi sia stato alcun miglioramento duraturo, anzi un peggioramento anche della cervicale. Per questi motivi, l'inabilità lavorativa pari al 100% andrebbe applicata anche dopo il 27 luglio 2012 e quindi la rendita non poteva venire interrotta dal 1° novembre 2012.

La patrocinatrice della ricorrente rileva pure di avere sollecitato l'UAI al fine di ricevere le perizie effettuate e, in risposta, le è stato comunicato che sarebbero state messe a disposizione alla fine della procedura. Osserva inoltre che con la decisione non le sarebbero state inoltrate le perizie richieste, e richiede pertanto direttamente al TCA di valutarne la pertinenza e se del caso di ordinare una perizia giudiziaria. Da ultimo, precisa, che i medici curanti della sua assistita non possono che confermare quanto già scritto all'epoca e che difficilmente comprendono come l'esecuzione di un'attività adeguata fosse possibile nel periodo in questione.

La rappresentante dell'assicurato ha richiamato l'incarto già oggetto di decisione del TCA (INC. 32.2013.217) e l'incarto completo concernente la sua cliente presso l'UAI.

1.6. Con risposta di causa del 9 giugno 2017 (doc. IV), l’UAI ha prodotto l'incarto completo riguardante l'assicurata e proposto nel contempo la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione del 3 aprile 2017.

1.7. In data 12 giugno 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. V).

A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se va confermata la soppressione (grado di invalidità del 5%) dal 1° novembre 2012 (ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute; art. 88a cpv. 1 OAI) della rendita intera (grado di invalidità del 100%) riconosciuta all'assicurata dal 1° aprile 2011 (ovvero alla scadenza dell'anno di attesa).

Non è invece oggetto di contestazione - ed esula, quindi, dalla presente vertenza - la riduzione a mezza rendita (grado di invalidità del 58%) dal 1° aprile 2017 (ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute; art. 88a cpv. 1 OAI) della rendita intera (grado di invalidità del 100%) riconosciuta all'assicurata dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2017.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Dalla documentazione agli atti emerge che l’insorgente si è sottoposta alle visite specialistiche sfociate nelle perizie del 30 luglio 2011 (pag. 135-153 incarto AI) e del 17 settembre 2012 (pag. 220-241 incarto AI) del dr. med. __________ (il perito reumatologo aveva valutato l’assicurata - sempre per la __________ - già il 15 ottobre 2010; pag. 32-47 incarto LAMal) e in quella del 4 febbraio 2013 (pag. 253-264 incarto AI) del dr. med. __________.

Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e perito certificato SIM, nel referto del 30 luglio 2011(pag. 135-153 incarto AI) - svolto per conto della __________ - aveva posto la seguente diagnosi:

" (…)

Sindrome cervicospondilogena cronica a sinistra in

  • Alterazioni degenerative del rachide cervicale con osteocondrosi C4/C5 con bulging discale asimmetrico, con leggero restringimento del forame di coniugazione a sinistra, marcata osteocondrosi C5/C6 con ernia discale paramediana a destra con leggero restringimento osteodiscale dei forami di coniugazione bilaterali e leggera compressione del midollo spinale, incipiente osteocondrosi C6/C7 con leggero bulging discale con moderato restringimento del forame di coniugazione della radice di C7 a sinistra.

Sindrome lombospondilogena cronica a destra in

  • Alterazioni degenerative della colonna lombare (moderata osteocondrosi L3/L4 con contatto e con deviazione delle radici di L5 bilateralmente, moderata osteocondrosi con spondilartrosi L5/S1)

  • Anomalia di transizione lombosacrale con lombarizzazione di S1

  • Disturbi statici del rachide

  • Tendenza ad ipermobilità articolare

  • Decondizionamento e sbilancio muscolare

Periartropatia omeroscapolare a sinistra con sintomatologia di attrito

Probabile evoluzione verso una sindrome del dolore aspecifico.” (pag. 152 incarto AI)

Il dr. med. __________ aveva quindi valutato l’assicurata inabile al 100% “in quanto cure specifiche ancora in atto” (pag. 152 incarto AI). In merito alla prognosi, lo specialista aveva indicato che al termine delle cure presso la __________ l’assicurata avrebbe potuto riprendere il lavoro precedente di ausiliaria di pulizie nella misura del 25%, mentre quale estetista al 50% (pag. 152 e 153 incarto AI).

A seguito dell’intervento di decompressione interlaminare ed interspinosa microchirurgica L4/L5, svolto il 27 gennaio 2012 alla __________ di __________, l’amministrazione aveva predisposto un nuovo accertamento medico presso il dr. med. __________ (pag. 218 incarto AI).

Nella perizia del 17 settembre 2012 (pag. 220-241 incarto AI) il dr. med. __________ aveva posto la seguente diagnosi:

" (…)

Sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale

  • Alterazioni degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi C4/C5 con bulging discale asimmetrico, con leggero restringimento del forame di coniugazione a sinistra, marcata osteocondrosi C5/C6 con ernia discale paramediana destra con leggero restringimento osteodiscale dei forami di coniugazione bilaterali e leggera compressione del midollo spinale, di incipiente osteocondrosi C6/C7 con leggero bulging discale con moderato restringimento del forame di coniugazione della radice di C7 a sinistra).

Sindrome lombovertebrale cronica in

  • Esiti da decompressione interlaminare ed interspinosa microchirurgica L4/L5 dalle due parti, il 27.1.2012

  • Alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (osteocondrosi L3/L4 con bulging discale, discopatia L4/L5, osteocondrosi con spondilartrosi L5/S1)

  • Anomalia di transizione lombosacrale con lombarizzazione di S1

  • Disturbi statici del rachide

  • Tendenza ad ipermobilità articolare

  • Decondizionamento e sbilancio muscolare

Periartropatia omeroscapolare a sinistra.” (pag. 240 incarto AI)

Il perito, facendo riferimento alla valutazione di decorso della __________ del 12 marzo 2012 (pag. 119 incarto LAMal), aveva riferito di un decorso postoperatorio molto soddisfacente, con regressione della sintomatologia algica preoperatoria e possibilità di ripresa progressiva del lavoro all’inizio di aprile 2012 (pag. 239 incarto AI).

Il dr. med. __________ aveva perciò ritenuto l’assicurata abile nella sua ultima attività di ausiliaria di pulizie dal 27 luglio 2012 (sei mesi dopo l’intervento chirurgico alla __________) sull’arco di una giornata normale di lavoro con una diminuzione del rendimento del 75%. Quale estetista invece la diminuzione del rendimento era del 50%, mentre in attività adeguata l’abilità era del 100%, sempre a partire dalla medesima data (pag. 240 e 241 incarto AI).

Su indicazione del dr. med. __________, l’UAI aveva predisposto anche una valutazione neurologica presso il dr. med. __________ (pag. 246 incarto AI). Il perito si era così espresso: “L’assicurata va anche sottoposta a perizia neurologica specialistica, in quanto presenta una possibile paresi all’arto inferiore destro rispettivamente non è esclusa una componente cervicoradicolare irritativa”; pag. 239 incarto AI).

Il dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, nella valutazione peritale del 4 febbraio 2013 (pag. 253-264 incarto AI) aveva posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:

" Sindrome lombospondilogena cronica con:

stato da decompressione interlaminare e interspinosa microchirurgica L4/L5 bilaterale (27.01.2012)

  • modeste alterazioni degenerative lombari ai livello L3/L4 e L4/L5 e L5/S1

attualmente senza deficit neurologici radicolari

Sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale con:

  • alterazioni degenerative principalmente ai livelli C5/C6 e C6/C7 senza lesioni delle strutture nervose a questo livello.”

(pag. 258-259 incarto AI)

A mente del perito dal punto di vista neurologico “non vi sono reperti determinanti un’incapacità lavorativa” (pag. 260 incarto AI).

Sulla base delle valutazioni peritali del dr. med. __________ e del dr. med. __________ e del successivo raffronto dei redditi (a fronte di un reddito da valida nel 2011 di fr. 48'889 annui, di cui fr. 26'477 nell'abituale professione di ausiliaria domestica al 50% e di fr. 22'412 nell'abituale professione di estetista al 50%, e di un reddito da invalida di fr. 46'421.- determinato secondo la TA 1 2010, attività semplici e ripetitive, livello 4, aggiornato al 2011, tenuto conto di una deduzione sociale del 13%, di cui 8% per attività leggere e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), nella decisione dell’11 novembre 2013 (pag. 318-312 incarto AI), l’UAI aveva attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2012, sopprimendola poi a partire dal 1° novembre 2012, a fronte di un grado di invalidità del 5% e, quindi, non pensionabile dopo tale data.

Con sentenza STCA 32.2013.217 del 29 settembre 2014, il TCA ha annullato la decisione dell’amministrazione e rinviato l'incarto all'UAI, al fine di predisporre, alla luce del peggioramento della patologia cervicale evidenziato dagli specialisti della __________ di __________, gli approfondimenti necessari sia a livello reumatologico che neurologico, volti ad appurare se, dal profilo strettamente somatico, fosse giustificata la valutazione di una capacità lavorativa del 25% quale ausiliaria di pulizie, del 50% quale estetista e una piena abilità in attività adeguata, come indicato dai periti dr. med. __________ e dr. med. __________. In esito ai nuovi accertamenti peritali, l'amministrazione, avrebbe poi dovuto nuovamente esprimersi in merito alla soppressione del diritto alla rendita a partire dal 1° novembre 2012 (pag. 473-498 incarto AI).

Ritornati gli atti, l’UAI ha raccolto la perizia pluridisciplinare (reumatologia, neurologia, oncologia e psichiatria) del SAM del 27 giugno 2016 (pag. 602-697 incarto AI).

In tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, la descrizione della giornata e i reperti esami di laboratorio (segnatamente: ematologico, ematochimico, screening tiroideo, esami di laboratorio su ferritina e vitamine D, urine), radiologici (segnatamente radiografie delle spalle e della colonna lombare) e neurologici (ENG del nervo ulnare sensitivo motorio sinistro e ENG del nervo mediano sensitivo motorio destro e sinistro), hanno sottoposto l'assicurata ad un consulto reumatologico (dr. med. __________), ad un consulto neurologico (dr. med. __________), ad un consulto oncologico (dr. med. __________) e ad un consulto psichiatrico (dr.ssa med. __________).

Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e reumatologia, ha peritato l’assicurata il 14 dicembre 2015 e nel rapporto del 15 dicembre seguente (pag. 660-669) ha riportato l’anamnesi (attuale, remota, per sistemi, familiare di rilevanza reumatologica, sociale recente), le limitazioni soggettive e i dati oggettivi (status e esami di radiologia).

Quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa il reumatologo ha posto:

" Sindrome cervicospondilogena cronica in:

  • alterazioni degenerative multisegmentali,

  • decompressione e spondilodesi con gabbie a livello C5-C6 e C6-C7 il 2.7.2014,

  • allungamento della spondilodesi a livello C4-05 il 9.1.2015,

Sindrome lombospondilogena cronica in:

  • alterazioni degenerative multisegmentali,

  • decompressione L4-L5 il 27.1.2012." (pag. 665 incarto AI)

Nella sua valutazione il reumatologo ha rilevato che come ausiliaria di pulizia l'assicurata è definitivamente inabile al lavoro in misura completa. Come estetista l'assicurata è abile al lavoro nella misura del 50%, intesa come diminuzione del rendimento. Per quanto riguarda l'evoluzione della capacità lavorativa, il perito reumatologo ha confermato le valutazioni del dr. med. __________ del 2010, 2011 e 2012 (quindi capacità lavorativa del 25% come ausiliaria di pulizia e in lavanderia, del 50% come estetista e del 100% in un lavoro adatto, nonché del 60% come casalinga, valida dal 27 luglio 2012 e confermata nella decisione UAI dell'11 novembre 2013). In seguito è subentrato un trauma distorsivo cervicale il 5 ottobre 2013 nell'ambito di un incidente automobilistico. Secondo il perito, dal 5 ottobre 2013 l'assicurata può essere dunque ritenuta totalmente inabile al lavoro come ausiliaria di pulizia e in lavanderia, come estetista, in un lavoro adatto e come casalinga per il colpo di frusta cervicale avvenuto ad ottobre 2013, con intervento chirurgico alla colonna cervicale il 2 luglio 2014 e un altro il 9 gennaio 2015, fino a tre mesi dopo l'ultimo intervento. Dal 9 aprile 2015 la capacità lavorativa corrisponde a quella sopradescritta. Secondo il perito non sono da prevedere ulteriori cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. Concludendo, dal lato reumatologico lo stato di salute dell'assicurata è peggiorato dal 5 ottobre 2013 sino all'ultimo intervento neurochirurgico, mentre la situazione è stabile a decorrere da tre mesi dopo l'ultimo intervento neurochirurgico.

Il 7 gennaio 2016 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha visitato l’assicurata e il 12 gennaio successivo (pag. 670-681) ha riferito il suo parere dopo aver esposto l’anamnesi e gli esiti dell’esame neurologico come pure degli ENG del nervo ulnare sensitivo motorio sinistro e del nervo mediano sensitivo motorio destro e sinistro. Secondo il perito l'assicurata presenta una ipo- e disestesia, nonché iperestesia al braccio posteriore sin. di presumibile origine del plesso brachiale sinistro mediale (DD: d'origine radicolare C7), senza deficit di forza, una paresi del muscolo estensore lungo dell'alluce destro su probabile sequela di una radicolopatia L5 destra, assenza di segni e sintomi di una radicolopatia attuale ed una sindrome del tunnel carpale di entità moderata a destra e lieve a sinistra (pag. 679 incarto AI). Secondo il perito dalle diagnosi neurologiche non deriva un'incapacità lavorativa sia nelle attività abituali dell'assicurata, sia per altri lavori. Negli anni passati vi erano state delle incapacità lavorative dal lato strettamente neurologico, in particolare circa per un paio di anni prima e sei mesi dopo l'intervento in sede lombare, nonché dal 2012 sino a circa un mese dopo l'ultimo intervento nella regione cervicale. Per queste problematiche vi era probabilmente stata un'incapacità lavorativa per motivi neurologici del 50% in quei periodi.

Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, oncologia e ematologia, dopo aver peritato l’assicurata, nel rapporto del 2 marzo 2016 (pag. 682-684) ha posto la diagnosi di carcinoma duttale invasivo del seno sinistro, con resezione dei quadranti superiori del seno sinistro, ed asportazione di linfonodi sentinella nell'ascella sinistra, con riduzione mammaria bilaterale, in data 27 maggio 2015, ovariectomia bilaterale laparoscopica nel febbraio 2016 e radioterapia convenzionale della mammella sinistra postoperatoria dal 7 agosto al 23 settembre 2015 (pag. 682 incarto AI). Secondo il perito le sequele della terapia chirurgica, radioterapica e medica (endocrinoterapia) per il carcinoma mammario hanno determinato un'incapacità lavorativa temporanea nella professione di ausiliaria in casa per anziani (ausiliaria di pulizia e ausiliaria in lavanderia) e di estetista indipendente. Tale incapacità lavorativa è stata del 100% fino al termine e alcuni mesi oltre la fine della radioterapia, mentre è al momento della perizia era da considerarsi di al massimo del 20%, dovuta alla persistenza di dolori nel cingolo scapolare e alla muscolatura pettorale a sinistra, prevalentemente legati alle sequele chirurgiche e postattiniche, con incidenza sul rendimento di lavoro. In altre attività, che tengano conto dei limiti funzionali, la capacità lavorativa potrebbe essere del 100%. La prognosi a medio-lungo termine è favorevole, per quanto riguarda i disturbi residui d'origine post-chirurgica e postattinica. Dal punto di vista strettamente oncologico esiste un rischio di recidiva/metastasi a lungo termine, di grado lieve (rischio stimato di recidiva entro dieci anni con cinque anni di trattamento endocrino 10-15%).

Il 22 dicembre 2015, il 28 gennaio e l'8 aprile 2016 la dr.ssa med. __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, ha avuto dei colloqui con l’interessata della durata di 70 rispettivamente di 40 e 30 minuti. Nel suo rapporto del 29 aprile 2016 (pag. 685-697 incarto AI) - dopo avere elencato gli atti medici su cui si è basata, esposti i dati clinici (esame clinico secondo AMDP 8-System; anamnesi; referto psichico e referto somatico), la descrizione di risorse e deficit secondo lo schema mini ICF APP, l'anamnesi psicofarmacologica, la descrizione di attività ed abitudini, il trattamento psichiatrico attuale, le constatazioni - la perita ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misto, in remissione (ICD.10 F 43.2; pag. 690 incarto AI). La capacità lavorativa psichiatria in quel momento, come ausiliaria di pulizia ed in lavanderia in casa per anziani, è del 60% per limitazione di rendimento. L'assicurata, dal punto di vista psichiatrico, può svolgere l'attività di estetista indipendente nella misura del 70%, in quanto può programmare i tempi ed i modi, in quanto ha superato la fase acuta dell'attuale condizione depressiva. Dal punto di vista psichiatrico la riduzione della capacità lavorativa è valida dal momento della cattiva notizia diagnostica, cioè dal maggio 2015, mentre precedentemente non ha ritrovato agli atti nessuna presa in carico psichiatrica. L'assicurata potrebbe svolgere altre attività adatte alle condizioni psichiche attuali nella misura del 70%, tenendo conto delle condizioni fisiche: quindi attività non particolarmente pesanti fisicamente, per non acuire la sintomatologia dolorosa, che andrebbe a ricadere sui quadro psichico dell'assicurata. La prognosi a medio-lungo termine è favorevole, vista l'evoluzione positiva constatata nel terzo colloquio. Se non intervengono altre patologie somatiche od eventi traumatici, il decorso dovrebbe evolvere sino alla totale ripresa lavorativa entro un anno, per quanto riguarda la patologia psichiatrica, per cui la perita consiglia una rivalutazione psichiatrica tra un anno.

Dalla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico risulta che le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione plenaria tra i medici periti del SAM e il dr. med. __________, la dr.ssa __________, il dr. med. __________ avvenuta il 23 giugno 2016 alle ore 10.45.

Sentiti quindi tutti i periti coinvolti, globalmente, nel rapporto peritale del 27 giugno 2016, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente:

" 5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervicospondilogena cronica in:

  • alterazioni degenerative multisegmentali,

  • decompressione e spondilodesi con gabbie a livello C5-C6 e C6-C7 il 2.7.2014, allungamento della spondilodesi a livello C4-05 il 9.1.2015,

  • ipo- e disestesia, nonché iperestesia al braccio posteriore sin. di presumibile origine del plesso brachiale sin. mediale (DD: d'origine radicolare C7), senza deficit di forza.

Sindrome lombospondilogena cronica in:

  • alterazioni degenerative multisegmentali,

  • decompressione L4-L5 il 27.1.2012,

  • paresi del muscolo estensore lungo dell'alluce ds. su probabile sequela di una radicolopatia L5 ds., assenza di segni e sintomi di una radicolopatia attuale.

Carcinoma duttale invasivo del seno sin., localizzato ai quadranti superiori, stadio pT2 pN0 G2 V1 RO MO, recettori estrogenici positivi >90%, recettori progestinici 1%, indice di proliferazione Ki-67 15-20%, c-erbB-2 score 0, test genomico EndoPredict con score di alto rischio:

  • resezione dei quadranti superiori del seno sin, ed asportazione di linfonodi sentinella nell'ascella sin., con riduzione mammaria bilaterale, in data 27.5.2015, endocrinoterapia precauzionale con soppressione ovarica con LH-RH analogo e terapia con inibitori dell'aromatasi (Exemestane) per una durata complessiva prevista di cinque anni,

  • ovariectomia bilaterale laparoscopica nel febbraio 2016 e sospensione ulteriore della soppressione ovarica con LH-RH analogo,

  • radioterapia convenzionale della mammella sin. postoperatoria dal 7.8 al 23.9.2015 (dose totale 66 Gy: 50 Gy su tutta la mammella e 16 Gy come boost sul letto operatorio),

  • sindrome depressiva reattiva alla diagnosi oncologica,

  • possibile sindrome di artralgie/mialgie su terapia con inibitori dell'aromatasi.

Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misto, in remissione (ICD-10 F 43.2).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome del tunnel carpale di entità moderata a ds. e lieve a sin." (pag. 636 incarto AI)

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno quindi ritenuto che l'assicurata presenta una capacità lavorativa del 0% come ausiliaria di pulizia ed ausiliaria in lavanderia rispettivamente una capacità lavorativa del 40% intesa come attività a tempo pieno con diminuzione del rendimento del 60%; eventuali pause supplementari sono già state conteggiate) come estetista indipendente. I periti del SAM ha ritenuto giustificato sommare parzialmente le varie incapacità lavorative, per il carattere diverso dei limiti funzionali. I periti del SAM hanno puntualizzato che la capacità lavorativa dello 0% come ausiliaria di pulizia ed in lavanderia è valida dal 5 ottobre 2013, quando l'assicurata ha subito un incidente automobilistico con trauma distorsivo cervicale, ed è definitiva. La capacità lavorativa globale del 40% come estetista indipendente è valida dal gennaio 2016, alcuni mesi oltre la fine della radioterapia. Per il periodo precedente - dal 5 ottobre 2013 sino alla fine del mese di dicembre 2015 - l'assicurata presenta una capacità lavorativa globale dello 0% come estetista indipendente inizialmente per la patologia cervicale, necessitante due interventi chirurgici, e poi per la patologia oncologica, necessitante intervento chirurgico e radioterapia. I periti del SAM hanno individuato inoltre un'incapacità lavorativa del 100% dal 5 al 20 febbraio 2016 nell'ambito dell'intervento di laparoscopia operativa con annessectomia bilaterale, dopo di che la capacità lavorativa globale come estetista indipendente ritorna ad essere del 40%. I periti del SAM hanno infine precisato che fino al 5 ottobre 2013 valgono le condizioni stabilite nella decisione su rendita Al dell'11 novembre 2013 (pag. 642-644 incarto AI).

Secondo i periti del SAM in un'attività rispettosa dei limiti funzionali (reumatologici, oncologici e psichici) descritti nella perizia (pag. 645 e 646 incarto AI) complessivamente l'assicurata presenta una capacità lavorativa globale del 60% (intesa come attività a tempo pieno con diminuzione del rendimento del 40%; eventuali pause supplementari sono già state conteggiate) in attività adeguata, senza componente manuale (lavori per Io più di sorveglianza). In attività adeguata con componente manuale presenta una capacità lavorativa globale del 50% (intesa come attività a tempo pieno con diminuzione del rendimento del 50%; eventuali pause supplementari sono già state conteggiate). I periti del SAM hanno ritenuto giustificato sommare parzialmente le incapacità lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici per il carattere diverso delle limitazioni funzionali. I periti del SAM hanno puntualizzato che la capacità lavorativa globale del 50-60% fissata in attività adeguata è valida dal gennaio 2016. Per il periodo precedente - dal 5 ottobre 2013 sino alla fine del mese di dicembre 2015 - l'assicurata presenta una capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi attività lavorativa. I periti del SAM hanno individuato inoltre una capacità lavorativa del 0% dal 5 al 20 febbraio 2016 nell'ambito dell'intervento di laparoscopia operativa con annessectomia bilaterale, dopo di che l'assicurata risulta nuovamente abile nella misura del 50-60% in attività adeguata. I periti del SAM hanno infine precisato che fino al 5 ottobre 2013 valgono le condizioni stabilite nella decisione su rendita Al dell'11 novembre 2013 (pag. 645-647 incarto AI).

Nel rapporto finale del 28 giugno 2016, il medico SMR, __________, dopo aver ripreso del diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa poste dai periti del SAM, ha fissato: 1) un'inabilità lavorativa totale nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie dal 18 aprile 2010, un'inabilità del 75% dal 27 luglio 2012 e un'inabilità del 100% dal 5 ottobre 2013 (data dell'incidente) e continua; 2) un'inabilità lavorativa totale nella sua precedente attività di estetista dal 18 aprile 2010, un'inabilità del 50% dal 27 luglio 2012, un'inabilità del 100% dal 5 ottobre 2013 (data dell'incidente) al dicembre 2015 ed un'inabilità del 60% dal gennaio 2016 e continua; 3) un'inabilità lavorativa totale in un'attività adeguata dal 18 aprile 2010, un'inabilità del 0% dal 27 luglio 2012, un'inabilità del 100% dal 5 ottobre 2013 al dicembre 2015 ed un'inabilità del 55% dal gennaio 2016 (intesa come riduzione di rendimento) e continua, puntualizzando un carico massimo di 4 kg, la necessità di alternanza della postura al bisogno (inclusa), la difficoltà nello svolgere lavori di precisione (inclusa) e nessuna necessità di pause supplementari. Il medico SMR - dopo aver ripreso le limitazioni funzionali fissate dai periti del SAM in ambito reumatologico, psichiatrico e oncologico - ha osservato che lo stato di salute dell'assicurata era peggiorato, puntualizzando che vi era stato un peggioramento reumatologico dopo l'incidente del 5 ottobre 2013 ed in seguito pure una problematica oncologica e psichica. Da ultimo, il medico SMR ha indicato, quale "prognosi evoluzione capacità lavorativa", una revisione a distanza di 2 anni (pag. 596-600 incarto AI).

L'UAI ha raccolto agli atti il rapporto medico del 23 ottobre 2016 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha preso a carico RI 1 dall'8 dicembre 2015 e che ha visto l'ultima volta l'11 ottobre 2016, che ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di di "Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD 10; F 33.1), dal 08.12.2015; Stato dopo tre interventi neurochirurgici alla colonna vertebrale e cervicale (2012, 2014, 2015), Stato dopo mastectomia sinistra per neoplasia maligna (2015), Sindrome del tunnel carpale destro (attuale)". La specialista curante ha ritenuto l'assicurata inabile al 100% nell'attività di ausiliaria di pulizie dal dicembre 2015 in modo continuativo mentre nell'attività di estetista l'ha considerata inabile al 100% dal dicembre 2015 al dicembre 2016 ed abile al 50% dal gennaio 2017 (4 ore al giorno con un profilo di carico del 50%) in modo continuativo (pag. 706-712 incarto AI).

Nell'annotazione del 9 gennaio 2017, il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato che dal rapporto della psichiatra curante risultava "un decorso altalenante con ricadute depressive con influsso sulla CL residua. Da gennaio 2017 la curante ritiene che l'assicurata sia nuovamente abile al lavoro a tempo parziale" e che, in considerazione del rapporto della specialista curante, riteneva "corretto riconoscere una IL 100% dal 5.10.2013 fino al 31.12.2016, mentre a partire dal 1.2017 l'assicurata risulta abile al 45% in attività adatta come da perizia SAM" (pag. 752 incarto AI).

2.5. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nella concreta fattispecie, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, per il periodo dal 18 aprile 2010 al 31 dicembre 2016, il TCA non ha motivo per mettere in dubbio i rapporti (in ambito reumatologico, neurologico e oncologico) dei periti del SAM e la valutazione del 28 giugno 2016 ed il relativo complemento/aggiornamento della stessa del 9 gennaio 2017 del medico SMR, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatti proprie dall'UAI.

In particolare, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dai periti del SAM nel rapporto del 15 dicembre 2015 riguardante il consulto reumatologico con il dr. med. __________, nel rapporto del 12 gennaio 2016 riguardante il consulto neurologico con il dr. med. __________ e nel rapporto del 2 marzo 2016 riguardante il consulto oncologico con il dr. med. __________. Il TCA non ha neppure motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse nella perizia reumatologica del 17 settembre 2012 a cura del dr. med. __________ e nella perizia neurologica del 4 febbraio 2013 del dr. med. __________, per il periodo dal 18 aprile 2010 al 4 ottobre 2013, che sono state confermate dai periti del SAM nella perizia del 27 giugno 2016. Tanto più che neppure la rappresentante dell’assicurata è stata in grado di evidenziare validi motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi dagli apprezzamenti espressi dai periti dell'amministrazione.

D'altra parte la valutazione (in ambito reumatologico, neurologico e oncologico) degli specialisti del SAM non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

I rapporti della __________ a cui si richiama la patrocinatrice dell'assicurata sono infatti stati debitamente presi in considerazione e analizzati dai periti del SAM nel rapporto del 27 giugno 2016, rispettivamente nel rapporto del 15 dicembre 2015 del perito reumatologo e nel rapporto del 12 gennaio 2016 del perito neurologo e sono, quindi, in ogni caso antecedenti alla perizia del SAM).

Il parere della rappresentante legale dell'assicurata, giusta la quale i medici curanti della sua assistita non possono che confermare quanto già scritto all'epoca e che difficilmente comprendono come l'esecuzione di un'attività adeguata fosse possibile successivamente al 27 luglio 2012 (cfr. doc. I), non permette di modificare tale conclusione.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati). Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dai citati periti del SAM (in ambito reumatologico, neurologico e oncologico) e dal medico SMR per il periodo dal 18 aprile 2010 al 31 dicembre 2016.

Per quanto concerne l'aspetto psichico, il TCA osserva che - successivamente al rapporto peritale del 29 aprile 2016 della perita psichiatra del SAM, dr.ssa med. __________ - l'UAI ha acquisito agli atti il rapporto medico del 20 ottobre 2016 (pag. 706-712) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Tali opinioni sono state debitamente prese in considerazione e analizzate dal medico SMR nel rapporto del 9 gennaio 2017, giusta il quale da tale rapporto risultava "un decorso altalenante con ricadute depressive con influsso sulla CL residua. Da gennaio 2017 la curante ritiene che l'assicurata sia nuovamente abile al lavoro a tempo parziale" e che, in considerazione di tale rapporto, riteneva "corretto riconoscere una IL 100% dal 5.10.2013 fino al 31.12.2016, mentre a partire dal 1.2017 l'assicurata risulta abile al 45% in attività adatta come da perizia SAM" (pag. 752 incarto AI).

Considerato che il dr. med. __________, nel rapporto del 15 dicembre 2015, ha fissato un'inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 5 ottobre 2013 (data in cui è avvenuto un incidente automobilistico) per motivi reumatologici fino all'8 aprile 2015 e che il dr. med. __________, nel rapporto del 2 marzo 2016, ha stabilito un'inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 27 maggio 2015 (data dell'intervento oncologico) per motivi oncologici fino al termine e alcuni mesi oltre la fine della radioterapia (che ha avuto luogo dal 7 agosto al 23 settembre 2015) e che a partire dalla diagnosi (maggio 2015) l'assicurata ha sviluppato anche dei disturbi psichici invalidanti reattivi alla diagnosi oncologica (secondo quanto attestato, dapprima dalla perita psichiatra del SAM nel rapporto del 29 aprile 2016 e, successivamente, dalla perita psichiatra che ha in cura l'assicurata dal mese di dicembre 2015 nel rapporto del 20 ottobre 2016), il TCA non ha motivo per scostarsi dall'inabilità lavorativa totale (100%) in qualsiasi attività determinata dal medico SMR, dr. med. __________, per il periodo dal 5 ottobre 2013 fino al 31 dicembre 2016.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dai periti del SAM) presenta un'incapacità lavorativa del 100% dal 18 aprile 2010 al 26 luglio 2012, del 0% dal 27 luglio 2012 al 4 ottobre 2013, del 100% dal 5 ottobre 2013 al 31 dicembre 2016.

2.7. L’UAI, con decisione dell’11 novembre 2013 (pag. 318-321 e 325-326 incarto AI), ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° aprile 2011 e il 31 ottobre 2012, sopprimendola a partire dal 1° novembre 2012 in mancanza di un grado di invalidità pensionabile. Con sentenza STCA 32.2013.217 del 29 settembre 2014, il TCA ha annullato tale decisione dell’amministrazione e rinviato l'incarto all'UAI per nuovi accertamenti peritali, in esito ai quali l'amministrazione avrebbe poi dovuto nuovamente esprimersi in merito alla soppressione del diritto alla rendita a partire dal 1° novembre 2012 (pag. 473-498 incarto AI). Con la decisione del 3 aprile 2017 (pag. 787-790 incarto AI), l'UAI ha confermato la soppressione della rendita intera d’invalidità (grado di invalidità del 100%), a cui aveva diritto l'assicurata dal 1° aprile 2011, a partire dal 1° novembre 2012 (ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, risalente al 27 luglio 2012, ex. art. 88a cpv. 1 OAI, accertato al consid. 2.6 in fine), a fronte di un grado di invalidità del 5%, come determinato nella citata decisione dell' 11 novembre 2013.

Occorre quindi ora esaminare se la capacità di guadagno dell'assicurata ha subito un miglioramento tale da giustificare tale soppressione.

La patrocinatrice dell'insorgente ha mai contestato gli importi ritenuti dall’UAI di fr. 48'889.- (di cui fr. 26'477.- come ausiliaria domestica e fr. 22'412.- come estetista) quale reddito da valida e, tenendo conto di una deduzione sociale del 13% (di cui 8% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione), di fr. 46'421.- quale reddito ipotetico da invalida nella precitata decisione dell'11 novembre 2013 ed implicitamente considerati anche nella decisione del 3 aprile 2017.

Dato che l’aspetto economico non è mai stato stato contestato dalla rappresentante della ricorrente, questo Tribunale ritiene di potere fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione nella decisione dell'11 novembre 2013 (applicando tuttavia una deduzione sociale del 15% in virtù della giurisprudenza per cui i fattori di riduzione sono unicamente dei multipli di 5: cfr. sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, consid. 5.5 e STCA 32.2015.119 del 2 agosto 2016, consid. 2.11) e di non aver motivo di verificarlo oltre (in questo senso cfr. le STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6; STCA 32.2017.81 del 18 dicembre 2017, consid. 2.11.1).

Il reddito da invalida di fr. 52'455.75 (ovvero fr. 46'421.- + 13%), tenuto conto di una decurtazione sociale del 15%, ammontava dunque a fr. 44'587.40.

Di conseguenza, l'assicurata presentava un grado d'invalidità del 9% ([48'889 - 44'587.40] : 48'889 x 100 = 8.79% arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2). A ragione pertanto l'UAI ha soppresso la rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) a cui ha diritto dal 1° aprile 2011 a decorrere dal 1° novembre 2012 (ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, risalente al 27 luglio 2012, ex. art. 88a cpv. 1 OAI, accertato al consid. 2.6 in fine).

Dal momento che l'assicurata ha presentato in un'attività adeguata un'incapacità lavorativa del 100% di lunga durata (per lo meno, sino al 31 dicembre 2016) dal 5 ottobre 2013 (data dell'incidente automobilistico) è parimenti a ragione che, nella decisione avversata, l'UAI ha attribuito a RI 1 una rendita intera (grado di invalidità del 100%) a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Considerato che la riduzione a mezza rendita (grado di invalidità del 58%) dal 1° aprile 2017 (ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, risalente al 31 dicembre 2016, ex. art. 88a cpv. 1 OAI, secondo il medico SMR nel rapporto del 9 gennaio 2017 di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.6 in fine) non è stata contestata in questa sede (cfr. consid. 2.1), il TCA non ha motivo di verificare oltre né lo stato di salute dell'assicurata (ed, in particolare, la sua capacità di lavoro globale residua) a decorrere dal 1° gennaio 2017 né il raffronto dei redditi operato dall'UAI nella decisione del 3 aprile 2017.

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

43