Raccomandata
Incarto n. 32.2017.79
BS/sc
Lugano 5 dicembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 aprile 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1973, di formazione impiegato di commercio ed attivo nel campo della ristorazione, nel marzo 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per motivi psichiatrici (doc. 1 incarto AI).
Dopo avere raccolto la necessaria documentazione medica, l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali), nonché ad una valutazione peritale multidisciplinare eseguita dal SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI).
Accertata una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 1° gennaio 2013, un’incapacità al lavoro del 50% dal 1° febbraio 2014 e del 40% (da intendersi quale rendimento ridotto in un’attività a tempo pieno) dal 1° marzo 2015, tenuto conto di un reddito da valido di fr. 50'675.-- (salario statistico nell’attività di servizi di ristorazione) e da invalido (salario statistico in attività semplici e ripetitive, dedotto un 5% per attività leggere) di fr. 25'337.-- e di fr. 30'405.-- pari al 50% (periodo 01.02.2014 - 28.02.2015) rispettivamente al 60% (dal 01.03.2015 in avanti) di capacità lavorativa, con decisione 5 aprile 2017, preavvisata il 22 maggio 2015, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad ¼ di rendita dal 1° febbraio 2014 al 30 giugno 2015, con versamento dal 1° settembre 2014, ossia 6 mesi dall’inoltro della domanda di AI. Contestualmente l’amministrazione ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria (doc. 109 incarto AI; cfr. le motivazioni in doc. 104 incarto AI).
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera anche dal 1° giugno 2014, con versamento dal 1° settembre 2014 ed interessi moratori del 5%. In via subordinata chiede il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici ed economici. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria sia in ambito amministrativo che giudiziario con gratuito patrocinio. Contestata è in particolare sia la valutazio-ne medico-teorica che quella economica (precisamente il red-dito da valido). Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, modificata la valutazione medico-teorica nel senso di fare riferimento alla perizia CPAS anziché a quella del SAM posta a fondamento della decisione contestata, ha chiesto il rinvio degli atti per accertamenti economici.
1.4. Interpellato dal TCA, con osservazioni 14 giugno 2017 in sostanza il ricorrente, concordando con la nuova valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI contesta tuttavia la necessità di un rinvio in quanto la documentazione agli atti è sufficiente per riconoscere la richiesta ricorsuale. Qualora questo TCA dovesse optare per il rinvio, egli ribadisce la richiesta di versamento d’interessi moratori, di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria amministrativa ed il rimborso delle spese di allestimento della perizia privata eseguita durante la procedura amministrativa (X).
1.5. Il 23 giugno 2017 l’Ufficio AI ha inoltrato una presa di posizione in merito alle succitate osservazioni del ricorrente (XII).
1.6. Il 13 settembre 2017 il ricorrente ha prodotto un nuovo rapporto medico datato 30 agosto 2017 (XIV). Con osservazioni 19 novembre 2017 l’amministrazione ha fatto presente che il succitato atto medico, posteriore alla decisione contestata, verrà esaminato in sede di retrocessione degli atti (XVI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se all’assicurato va confermata la rendita temporanea (dal 1° febbraio 2014 al 30 giugno 2015) o meno.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).
Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nella presente fattispecie, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica presso il CPAS. Dal referto datato 25 marzo 2015 (doc. 28 incarto AI) risulta che il dr. __________, fondandosi sulla documentazione medica presente agli atti, dopo aver proceduto ad una visita, ha posto le diagnosi di disturbo da deficit dell’attenzione di iperattività nell’adulto (ICD 10: F 90.2) e di episodio depressivo maggiore di grado medio (ICD 10: F.32.11) attualmente in remissione.
Dopo discussione delle risultanze, il perito ha rilevato che “… l’assicurato, a partire verosimilmente da gennaio 2013, in conseguenza di un episodio depressivo di media gravità che è perdurato almeno fino al gennaio 2014 e che si è sovrapposto ad un disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività già presenti dall’infanzia, presentasse una IL del 100% in ogni attività” (pag. 430 incarto AI). Nell’abituale attività (trattasi di barman, addetto alla sicurezza presso il __________ di __________, attività svolta dal 2005 al 2011 e ripresa nel gennaio 2014, con un maggiore impegno lavorativo dal marzo 2015; cfr. anamnesi punto B.1 pag. 6 della perizia), il perito ha ritenuto che “… a partire dal febbraio 2014 l’assicurato ha presentato un graduale miglioramento della capacità lavorativa con un funzionamento stimabile in un 50% almeno fino al febbraio 2015. Dal marzo 2015 l’assicurato, che ha assunto un ruolo di maggiore importanza ed ha lievemente incrementato il proprio impiego, presenta una CL massima del 60% (tempo ridotto rendimento pieno) per le mansioni affidategli presso l’attuale luogo di lavoro. Tale limitazione della capacità lavorativa è da attribuirsi esclusivamente all’ADHD e, quindi, sul piano temporale era presente anche in passato. (…)” (pag. 84 incarto AI).
Per quanto riguarda la capacità in attività adeguate e casalinghe, il dr. __________ ha concluso:
" (…)
Per le considerazioni esposte in discussione, in questo specifico caso ritengo che, in un altro tipo di attività ma anche in un altro luogo di lavoro mantenendo lo stesso tipo di attività, il disturbo da deficit dell’attenzione rappresenterebbe un danno alla salute comportante una riduzione della capacità lavorativa, che stimerei del 40% (CL 40%: rendimento ridotto). Per questo non ritengo nemmeno utili interventi di integrazione professionale.
Anche nell’attività equivalente a quella di casalinga sul piano medico teorico, ritengo che l’assicurato presenti una CL al massimo del 50%. (…)” (pag. 85 incarto AI)
Avendo in seguito riscontrato l’esistenza di patologie somatiche, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare al SAM per valutare il grado d’incapacità lavorativa dell’assicu-rato sia nell’originaria che in altre attività lucrative.
Dal rapporto datato 17 giugno 2016 (doc. AI 178) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________) e neuropsicologica (dr. __________).
Riportate le diagnosi invalidanti e non (cfr. punto no. 5 della perizia), tenuto conto dei singoli consulti specialistici, quanto alle conseguenze sulla capacità lavorativa nell’attuale attività lucrativa, i periti del SAM hanno concluso:
" (…)
La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta in primis alla patologia psichiatrica con grave deficit dell’attenzione e della concentrazione, ridotta tolleranza allo stress, necessità di dover beneficiare di spazi autonomi per garantirsi il recupero delle energie psicofisiche.
A livello reumatologico non può svolgere attività pesanti a mediamente pesanti o che richiedano sforzi fisici molto importanti anche di breve durata.
A livello pneumologico l’A. deve evitare attività con sforzi fisici pesanti a medio-pesanti ed a contatto con agenti irritativi delle vie respiratorie. (…)”
(pag. 224 incarto AI)
L’assicurato è stato ritenuto, dal marzo 2015, abile al 60% nell’originaria attività di direttore di discoteca, barista e gerente. In attività adeguate i periti hanno parimenti valutato un’abilità del 60% (da intendersi quale diminuzione di lavoro durante la settimana, ma con rendimento pieno).
In attività casalinghe la capacità è stata valutata nella misura del 50%.
Con la decisione contestata l’Ufficio AI ha fatto riferimento alla valutazione del SAM concludente per un’abilità lavorativa del 60% sia nell’originaria attività che in altre attività adeguate.
Ora, in sede di risposta di causa l’Ufficio AI, sottoposte al SMR le censure sollevate dal ricorrente in merito alle discrepanze tra le due perizie psichiatriche (già elencate durante l’incontro del 30 novembre 2016; cfr. il relativo verbale in doc. 97 incarto AI), ha fatto presente come il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta presso il SMR, nel rapporto finale del 7 giugno 2017 ha ritenuto “verosimili le inabilità in attività adatta e casalinga espresse dal CPAS in ragione della maggiore motivazione” (VIII/1). In effetti il succitato ha ritenuto che “… il disturbo da iperattività e deficit dell’attenzione riduce la capacità lavorativa in modo maggiore in un altro posto di lavoro in un’attività adatta ma anche mantenendo la stessa attività; infatti, in altro posto dovrebbe uniformarsi a regole diverse, verosimilmente senza gli stessi spazi autonomi di recupero che ha attualmente” (sottolineatura del redattore). Condividendo quanto riportato dal SMR, in attività adeguate l’assicurato è da ritenere abile al 40% dal febbraio 2014 e non al 60% come valutato dal SAM.
Durante la procedura amministrativa l’assicurato ha prodotto una perizia psichiatrica (privata) del dr. __________ (pagg. 357 – 363 incarto AI) il quale aveva concluso per un’inabilità lavorativa del 50%, valutazione che, visto quanto sopra, risulta essere superata. Inoltre, tenuto conto che la stessa non è rilevante ai fini della presente vertenza, i relativi costi non devono essere rifusi dall’Ufficio AI (art. 78 cpv. 3 OAI e art. 45 cpv. 1 LPGA).
Pertanto, sulla base di quanto riportato sopra, l’assicurato è da ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), inabile in qualsiasi attività da gennaio 2013, inabile al 50% da febbraio 2014 ed al 40% dal marzo 2015 nella sua abituale attività ed inabile al 60% in attività adeguate da febbraio 2014.
Infine, riguardo al rapporto 30 agosto 2017 del dr. __________ prodotto pendente causa (doc. H), giustamente l’Ufficio AI ha fatto presente che tale atto, essendo successivo alla decisione impugnata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), verrà esaminato nel contesto del postulato e, come verrà detto al prossimo considerando, confermato rinvio.
2.7. In merito all’aspetto economico, per correttamente valutare in quale attività (quella abituale o in altre adeguate al danno della salute) l’assicurato, in applicazione dell’obbligo di ridurre il danno (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.), metta a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, questo TCA condivide la necessità di un rinvio all’amministrazione, così come postulato con la risposta di causa. Questo per i seguenti motivi.
2.7.1. In primo luogo occorre rilevare che nella decisione contestata quale reddito da valido, l’amministrazione ha preso in considerazione i dati statistici riguardanti le attività di servizi di ristorazione, senza tuttavia aver esaminato il salario che l’interessato percepiva prima del danno alla salute, ossia prima del mese di gennaio 2013.
Va ricordato che il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Ritornando al caso in esame, l’acquisizione dell’estratto del conto individuale dell’assicurato come proposto dall’ammini- strazione può essere utile. Secondo la giurisprudenza, infatti, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente (a tal riguardo cfr. STF 8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 3) iscritti nel conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dalle effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.).
Solo nel caso in cui l’Ufficio AI non riuscisse a ricostruire quanto l’assicurato effettivamente percepiva prima del danno alla salute, può utilizzare i dati salariali statistici.
2.7.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
Nella fattispecie concreta, con lo scopo di accertare il salario da invalido ora percepito dall’assicurato, rettamente l’Ufficio AI ritiene di richiedere all’attuale datore di lavoro (__________) un nuovo questionario, tenuto conto che quello agli atti, datato 21 giugno 2014, è precedente all’incremento lavorativo (da marzo 2015) illustrato al considerando precedente [“Dal marzo 2015 l’assicurato, che ha assunto un ruolo di maggiore importanza ed ha lievemente incrementato il proprio impiego, presenta una CL massima del 60% (tempo ridotto rendimento pieno) per le mansioni affidategli presso l’attuale luogo di lavoro. cfr. perizia CPAS, pag. 84 incarto AI]; evidentemente a condizione che l’assicurato continui ad esercitare tale attività lucrativa.
L’Ufficio AI dovrà poi far esaminare dal proprio Servizio d’integrazione professionale le attività adeguate ancora esercitabili dall’assicurato, così come rettamente evidenziato nella risposta di causa. A dipendenza dell’esito di tale accertamento, l’amministrazione procederà alla determinazione del reddito da invalido mediante l’utilizzo dei consueti dati statistici.
Riguardo alla contestata riduzione del 5% del reddito da invalido per attività leggere applicata dall’amministrazione nella decisione contestata, questo TCA precisa già in questa sede che l’aiuto di un curatore non permette di riconoscere, come postulato in sede ricorsuale, un’ulteriore riduzione dal momento che tale circostanza non influenza la capacità lavorativa. Va poi fatto presente che nella perizia CPAS è stato ben evidenziato che le affezioni psichiche dell’assicurato sono la causa di una riduzione di rendimento in un’attività svolta a tempo pieno, circostanza che viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e pertanto non giustifica un’ulteriore riduzione del reddito da invalido per la stessa ragione (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4; confermata in STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1).
2.8. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Quest’ultimo è il caso in esame.
In queste circostanze, richiamato il considerando precedente, appare giustificato rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché proceda alla summenzionata valutazione economica, tenuto conto di quella medico-teorica (cfr. consid. 2.6).
Ne consegue che il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata con retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti suindicati, in esito ai quali emetterà una nuova decisione, preceduta da preavviso ex art. 57a LAI, in merito al diritto alla rendita successivamente al 1° luglio 2015. In quell’ambito, l’amministrazione si pronuncerà anche sulla richiesta di erogazione degli intessi di mora ex art. 26 cpv. 2 LPGA formulata dal ricorrente.
2.9. L’assicurato contesta inoltre il rifiuto deciso dall’Ufficio AI di poter beneficiare del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito. Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assi-stenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I 369/05, consid. 2.2). Il criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).
Secondo questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare difficoltà giuridiche, visto che rientra nella consueta casistica di questo genere di problematiche.
Alla luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per valutare il diritto all’assi-stenza giudiziaria in sede di ricorso, l’amministrazione ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza restrittiva, l’assistenza di un legale non necessaria (l’assicurato, prima dell’intervento dell’attuale legale, era assistito dal proprio curatore) e, di conseguenza, respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Al ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr. 2’000.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 5 aprile 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
Il ricorso è invece respinto per quel che concerne l’assisten-za giudiziaria in ambito amministrativo.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che verserà inoltre al ricorrente fr. 2’000.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti