Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.7
Entscheidungsdatum
05.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.7

rg/gm

Lugano 5 maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 dicembre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 13 dicembre 2016 – preavvisata il 14 ottobre 2016, l’Ufficio AI – sulla base in particolare delle risultanze dell’inchiesta domiciliare esperita dall’assistente sociale, ha negato a RI 1 il diritto ad un assegno per grandi invalidi giudicando l’assicurata non bisognosa dell’aiu-to di terzi per compiere gli atti ordinari della vita né di sorveglianza personale (doc. A/1);

  • contro suddetto provvedimento insorge l’assicurata rappresentata dal RA 1. Producendo documentazione medica (doc. A/2-6) l’insorgente contesta la valutazione operata dall’amministrazione che non avrebbe sufficientemente approfondito il suo stato di salute, postulando il riconoscimento di un assegno almeno di grado esiguo dichiarandosi disposta a sottoporsi ad ulteriori indagini mediche;

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base del parere del medico psichiatra SMR dr. __________ (“ho preso nozione del contenuto del ricorso rispettivamente del Rapporto della Dr.ssa __________ del 29 settembre scorso, quest’ultimo mai portato all’at-tenzione del SMR. Si proceda richiedendo un rapporto AGI dettagliato alla Dr.ssa __________; si procederà poi ad una nuova inchiesta una volta terminata l’istruttoria AI tuttora in corso”) – propone la retrocessione degli atti come proposto dal SMR con conseguente emanazione di una nuova decisione formale;

  • il 23/27 febbraio 2017 il rappresentante dell’insorgente ha prodotto due rapporti medici della psichiatra curante (doc. B/1-2), precisando inoltre che a seguito di un infortunio occor-so nel novembre 2016 sono tuttora in corso accertamenti me-dici non ancora documentabili;

  • il 10/13 marzo 2017 il rappresentante dell’insorgente ha prodotto la documentazione comprovante la restituzione della patente e quella concernente la richiesta di rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili presentata nel febbraio 2017 (doc. C/1-2);

  • con osservazioni 15 marzo 2017 l’amministrazione ha eviden-ziato da un lato come la documentazione medica prodotta sub doc. B/1-2 sia già stata considerata nell’annotazione SMR del 18 gennaio 2017, dall’altra come sia la documentazione relativa all’infortunio sia quella prodotta sub doc. C/1-2 verranno sottoposte all’esame del medico SMR nell’ambito della nuova istruttoria;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91, 107 V 149; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008). Gli atti ordinari della vita sono: vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti (DTF 127 V 97, 125 V 303, 117 V 146 consid. 2). Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127);

  • l’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1). La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2). È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’orga-nizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3). In particolare, per l’art. 37 cpv. 3 OAI la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiu-to di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, b) necessita di una sorveglianza personale permanente, c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità, d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’or-ganizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3) (per i requisiti della grande invalidità di grado ele-vato e medio cfr. art. 37 cpv. 1 e 2 OAI);

  • nel caso concreto questo TCA – alla luce della documentazione medica agli atti, in particolare il rapporto medico psichiatrico della dr.ssa __________ del 29 settembre 2016 (doc. AI 66) che evidenzia uno stato di salute problematico (“episodio depressivo moderato-grave (ICD-10: F 32.2), stato da emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma della A. comunicante posteriore DX, cefalea cronica con caratteristiche emicraniche, ipersonnia diurna”; per il quadro diagnostico cfr. anche doc. AI 70) con conseguente impedimenti a svolgere, per quanto qui interessa, le attività quotidiane (“necessità di aiuto per cucinare, igiene personale, allacciare le scarpe, per tagliare gli alimenti…, per uscire di casa a piedi, per ricordare di prendere i farmaci, non è più in grado di guidare”) – ritiene effettivamente data la necessità di predisporre, tenuto conto anche della nuova documentazione prodotta in sede ricorsuale (doc. B/1-2, doc. C/1-2) ulteriori accertamenti medi-ci con consecutivo esperimento di una nuova inchiesta domiciliare come rettamente indicato dal medico SMR nella summenzionata sua annotazione;

  • in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kanntonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

  • nel caso concreto, stante quanto sopra, considerato in specie come la necessità di effettuare ulteriori indagini mediche e domiciliari emerga dalla refertazione medica già contenuta negli atti AI ma non sottoposta a giudizio del medico SMR pri-ma dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. doc. AI 66, cfr. IV/1), si giustifica senz’altro il rinvio degli atti all’am-ministrazione affinché proceda ad ulteriori accertamenti nel senso sopra indicato e renda in seguito una nuova decisione suscettibile di essere impugnata;

  • secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l'esito della vertenza, equivalente ad una soccombenza dell’amministrazione, le spese per complessivi fr. 1’000.-- sono poste a carico di quest’ultima;

  • all’insorgente, patrocinata in causa dal RA 1, vanno riconosciute congrue ripetibili;

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 13 dicembre 2016 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili (IVA compresa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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