Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.57
Entscheidungsdatum
19.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.57

TB

Lugano 19 ottobre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 marzo 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 febbraio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel 2006 (doc. 2) RI 1, 1955, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di problemi all’avambraccio e al polso destro che sono apparsi dopo una caduta nel 2004. Esperita una perizia pluridisciplinare (endocrinologica, neurologica e reumatologica) nell’estate 2007 (doc. 24) che l’ha ritenuto dal 2005 inabile al 100% nell’attività esercitata di vetraio, mentre abile all’80% come amministratore della sua stessa ditta, con decisione del 24 giugno 2010 (docc. 54 e 60) l’Ufficio assicurazione invalidità gli ha attribuito un quarto di rendita dal 1° luglio 2006 (grado AI 44%).

1.2. L’11 marzo 2014 (doc. 63) l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI di rivedere la situazione a seguito di un peggioramento della malattia certificato dai medici (amputazione nel novembre 2013 e nel febbraio 2014 del II-III-IV-V dita del piede destro). Raccolta nuova documentazione e sentito il Servizio Medico Regionale (doc. 76), il 19 novembre 2014 (docc. 86 e 90) l’amministrazione ha aumentato temporaneamente il diritto dell’interessato a una rendita intera dal 1° marzo al 30 ottobre 2014 e ha riconfermato il diritto a un quarto di rendita dal 1° novembre 2014.

1.3. Nell’ottobre 2016 (doc. 93) l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio la revisione della rendita dell’assicurato interpellando il suo medico curante dr. med. __________, secondo cui il paziente non poteva più esercitare l’attività di vetraio stante l’amputazione e la compromissione vascolare, se non in ragione del 20% per piccoli lavori (doc. 98). Per il medico SMR gli atti medici raccolti confermavano uno stato di salute stazionario, osservato comunque che l’interessato continuava a svolgere l’attività di vetraio al 20% malgrado già nel 2007 i periti l’avessero ritenuta controindicata (doc. 99). In assenza di nuovi elementi oggettivi, con decisione del 28 febbraio 2017 (doc. B) l’Ufficio AI ha confermato il grado del 44%.

1.4. Con ricorso del 31 marzo 2017 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto di annullare la decisione dell’Ufficio AI, di retrocederla all’amministrazione per una verifica più approfondita e di concedergli un termine straordinario di 30 giorni per potere produrre la documentazione medico specialistica necessaria proveniente __________.

1.5. Nella risposta del 26 aprile 2017 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che la documentazione medica pervenuta era stata adeguatamente vagliata dal Servizio Medico Regionale, secondo il quale lo stato di salute del ricorrente era stazionario. Inoltre il medico curante, rifacendosi al suo rapporto del 23 luglio 2014, ha sì attestato una compromissione pressoché completa della capacità lavorativa come vetraio, ma nel calcolare il grado di invalidità l’Ufficio AI non ha adottato quale reddito da invalido quello di vetraio, visto che questa attività era stata sin da subito ritenuta inesigibile. Poiché con il ricorso l’assicurato non ha prodotto nessun nuovo rapporto medico atto a modificare il parere dell’SMR, per l’amministrazione andava dunque confermata la decisione emessa.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente, nell’ambito di una revisione d’ufficio nel febbraio 2017, l’Ufficio assicurazione invalidità ha confermato il diritto a un quarto di rendita precedentemente riconosciuto all’assicurato nel 2010 (doc. 60) con effetto dal 1° luglio 2006, diritto che è stato ulteriormente confermato il 19 novembre 2014 (doc. 90) contestualmente a un temporaneo aumento a una rendita intera di invalidità per il periodo dal marzo all’ottobre 2014.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2'016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

2.5. Nel caso di specie, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, sentito il parere del Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una perizia pluridisciplinare avvenuta nell’estate 2007 (doc. 24), sui cui esiti si è basato il dr. med. __________ nel suo rapporto finale del 3 marzo 2008 (doc. 31). L’Ufficio AI ha a sua volta poi fatto proprie le conclusioni del medico SMR per emettere la decisione del 24 giugno 2010 (docc. 54 e 60).

In sostanza, gli specialisti endocrinologi, reumatologi e neurologi hanno valutato globalmente la capacità lavorativa medico-teorica dell’assicurato nella sua precedente attività di vetraio e hanno ritenuto che egli non potesse più esercitarla a causa della patologia endocrinologica, caratterizzata soprattutto dallo scompenso glicemico cronico e dal potenziale rischio di ipoglicemia, tenuto conto che, in quanto tale, l’attività di vetraio richiede un lavoro sui cantieri in ragione del 70-80%. Gli esperti hanno valutato che la capacità lavorativa dell’assicurato era così ridotta dal luglio 2005, ossia da quando non ha più potuto lavorare a causa dei disturbi dello stato di salute, che da allora non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro, secondo i periti, non ci si doveva attendere cambiamenti significativi.

Per quanto concerne la capacità lavorativa residua, per l’aspetto strettamente diabetologico il Servizio Accertamento Medico ha ritenuto giustificata un’incapacità lavorativa del 20%, non a causa del diabete di per sé, ma per tutte le complicanze che limitano la capacità lavorativa. Trattandosi di un assicurato diabetico, i periti hanno consigliato un’attività professionale che permettesse di seguire la dieta diabetica inclusi spuntini, l’autocontrollo glicemico a qualsiasi momento, evitare i turni notturni di lavoro e le ore di punta di stress nonché il soggiorno nelle aree pericolose o l’uso di apparecchi pericolosi sia per l’interessato stesso sia per le altre persone. Gli specialisti che hanno esaminato il ricorrente hanno ritenuto possibile un’attività all’80% nell’amministrazione, professione che l’assicurato esercitava comunque dal 2005 all’interno della sua ditta, potendo così sfruttare le conoscenze e l’esperienza accumulata nel campo edile. Pertanto, non erano necessari provvedimenti di riformazione professionale.

Negli anni seguenti lo stato di salute del ricorrente è sostanzialmente rimasto il medesimo, tanto che il diritto a un quarto di rendita gli è stato confermato anche nel 2014, eccetto per una parentesi di tempo di sei mesi (da marzo a ottobre) durante la quale, a seguito dell’amputazione di quattro dita del piede destro a causa del diabete mellito insulino dipendente complicato da neuropatia distale e arteropatia stenosante con piede diabetico, l’amministrazione ha concesso all’assicurato una rendita intera. Il medico SMR ha confermato ancora il 21 agosto 2014 (doc. 76) che, anche sulla base di quanto riferito dal medico curante dr. med. __________ il 23 luglio 2014 (doc. 72), da quella data si poteva considerare l’assicurato inabile al 20%, potendo egli svolgere l’attività di amministratore che è un’attività molto leggera.

Con la revisione d’ufficio avviata nel 2016 l’amministrazione, dopo avere sentito il dr. med. __________ dell’SMR che ha accertato uno stato di salute stazionario anche sulla scorta degli ultimi pareri medici raccolti (doc. 99), il 3 febbraio 2017 (doc. 100) ha confermato all’interessato che il suo diritto alla rendita restava immutato, malgrado quest’ultimo avesse dichiarato l’11 ottobre 2016 (doc. 11) che c’era stato un “Grave peggioramento dell’attività motoria” e ribadito il 24 ottobre 2006 (recte: 2016) che “la mia condizione di salute è peggiorata notevolmente.” (doc. 95).

Il 13 dicembre 2016 (doc. 98) il dr. med. __________, FMH medina interna ed endocrinologia-diabetologia, ha compilato il rapporto sullo stato di salute indicando in particolare che v’era una problematica algica legata alla grave arteriopatia che ha comportato, oltre ad una serie di dilatazioni endoaddominali, anche l’amputazione di quattro dita del piede destro e stato da PTA e stenting a livello dell’arteria femorale superficiale distale sinistra.

Soggettivamente l’assicurato accusava dolore alla zona delle anche, delle ginocchia, delle mani e una limitazione funzionale tanto da a tratti non riuscire a camminare oltre i 10 metri. Ricordando quanto riferito nel rapporto del 23 luglio 2014 (doc. 72), lo specialista ha indicato che la situazione di stato da amputazione e la compromissione vascolare attuale non permettevano al paziente una capacità lavorativa nella sua attività di libero professionista, se non in ragione del 20% per piccoli lavori.

L’allegato referto del 26 ottobre 2016 dell’angiologo dr. med. __________ poneva la diagnosi di arteriosclerosi obliterante agli arti inferiori bilateralmente, l’anamnesi intermedia, la terapia medicamentosa, lo status clinico e gli esami effettuati.

Nella sua valutazione lo specialista ha precisato che l’assicurato presentava un’arteriopatia periferica obliterante agli arti inferiori bilateralmente per la quale è stato sottoposto a plurime rivascolarizzazioni con infine amputazione del II-V dito del piede destro. Lamentava cronicamente dei disturbi agli arti inferiori bilateralmente, con sicuramente anche una limitazione alla marcia dovuta all’arteriopatia periferica, che si era rivelato essere un problema osteo-articolare di rilievo e preponderante.

Con il ricorso l’assicurato ha chiesto al Tribunale di concedergli un termine eccezionale di trenta giorni per produrre ulteriore documentazione medico specialista che, ad oggi, non è stata versata agli atti.

2.6. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione.

Essa ha debitamente interpellato il medico specialista curante dell’assicurato nell’ambito di una revisione d’ufficio e ha sottoposto i suoi referti al medico del Servizio Medico Regionale.

Da questi atti emerge con certezza che il ricorrente non è più in grado di svolgere la sua attività di vetraio, e ciò sin dal 2005. Pertanto, le conclusioni del dr. med. __________ non apportano nulla di nuovo nel quadro clinico dell’assicurato già indagato nel 2007 dal Servizio Accertamento Medico e confermato dall’SMR.

Anzi.

L’endocrinologo ha addirittura affermato il 13 dicembre 2016 che l’assicurato era comunque in grado di fare dei piccoli lavori di vetraio in ragione del 20%.

Inoltre, lo stesso specialista aveva segnalato, il 23 luglio 2014 ribadendolo nel predetto rapporto di due anni dopo, che per l’interessato era possibile l’attività di amministratore.

Questa conclusione, occorre ricordarlo, era stata indicata anche dai periti del SAM nel 2007, i quali già allora avevano individuato come soluzione professionale per l’interessato un’attività lavorativa all’80% nell’amministrazione, attività che peraltro l’assicurato esercitava già da alcuni anni nella conduzione della ditta.

Alla luce di ciò, il TCA non può che confermare lo stato di salute del ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ il 2 febbraio 2017 sulla base anche degli ultimi referti del 2016.

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte dall’SMR, visto che pareri medici contrari non ne sono stati prodotti con il ricorso malgrado la richiesta dell’interessato di concedergli un termine supplementare proprio per provvedere in tal senso.

A questo proposito occorre evidenziare che in virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente, limitandosi ad affermare che avrebbe “trasmesso tutta la documentazione medico specialistica necessaria” (doc. I pag. 2), senza però darvi seguito, è in effetti venuto meno al suo obbligo di comprovare le sue allegazioni. Esso si è limitato a contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe sufficientemente vagliato le sue condizioni. L’assicurato non ha però saputo comprovare le sue lamentele di un peggioramento del suo stato di salute, visto che i rapporti del medico curante dr. med. __________ indicano comunque che egli è in grado di svolgere dei lavori di carattere amministrativo.

2.8. In conclusione, dalla documentazione medica agli atti non emerge una situazione notevolmente peggiore, rispetto a quella accertata nel 2014, tale da modificare la capacità lavorativa residua dell’assicurato in altre attività adeguate al suo stato di salute.

Anche se lo stato di salute del ricorrente riferito ai disturbi endocrinologici e diabetologici fosse notevolmente peggiorato, come egli sostiene, la sua perdita di guadagno (grado di invalidità) verosimilmente non muterebbe, giacché l’Ufficio AI l’ha calcolata ipotizzando l’esercizio di un’attività amministrativa, e quindi in un settore dove egli è stato ritenuto abile in misura dell’80%, e non nello svolgimento dell’attività di vetraio.

Va infatti ricordato che, sebbene sia stato accertato che l’inabilità lavorativa nella precedente attività di vetraio è totale sin dal 2005, in altre attività adeguate il ricorrente risulta ancora abile al lavoro all’80%.

Sulla scorta di queste informazioni l’Ufficio AI ha calcolato il suo grado di invalidità confrontando il reddito che egli percepiva lavorando come vetraio (reddito da valido) con il reddito che egli avrebbe potuto guadagnare svolgendo altre attività adeguate al suo stato di salute in campo amministrativo (reddito da invalido). Il grado di invalidità che ne è scaturito (44%) ha condotto all’attribuzione di un quarto di rendita, soluzione che non v’è quindi motivo, all’ora attuale, di modificare.

Stante quanto precede, in assenza di certificati medici che attestino una situazione clinica peggiore di quella stabilita dal SMR, il TCA deve confermare la conclusione dell’Ufficio AI del 28 febbraio 2017 di non aumentare il grado d’invalidità all’assicurato.

2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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