Raccomandata
Incarto n. 32.2017.56
BS
Lugano 19 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1983, nel mese di maggio 2014 aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando, oltre che di essere casalinga, quale danno alla salute i postumi di un infortunio occorsole il 4 gennaio 2014 causante la perdita dell’occhio sinistro colpito da un disco di hockey mentre guardava una partita (doc. 7 incarto AI).
Sulla base degli accertamenti del caso, con decisione 24 marzo 2015, preavvisata il 5 febbraio 2015, l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel luglio 2014, non avendo essa presentato un periodo ininterrotto di almeno un anno d’incapacità lavorativa del 40% ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI (doc. 34 incarto AI).
In accoglimento del ricorso del 13 aprile 2015 inoltrato dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contro la succitata decisione, con sentenza 32.2015.86 + 32.2015.102 del 26 novembre 2016 questo TCA aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI “perché proceda prima ad aggiornare la situazione medica, esperendo in seguito un accertamento domiciliare. In esito a tali nuovi accertamenti si pronuncerà nuovamente sul diritto di RI 1 a prestazioni”.
1.2. L’Ufficio AI, dopo aver proceduto agli accertamenti medici (cfr. annotazioni 8 novembre 2106 e 10 gennaio 2017 del SMR in doc. 83 e 89) e all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (cfr. il relativo rapporto del 19 dicembre 2016 in doc. 87) richiesti da questa Corte, con decisione 27 febbraio 2017, preavvisata il 16 gennaio 2017, ha respinto la richiesta di prestazioni presentando l’assicurata, quale casalinga, un grado d’invalidità del 5% (doc. 96 incarto AI).
1.3. Contro la decisione del 27 febbraio 2017 l’assicurata, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato ricorso (redatto in lingua tedesca e tradotto, nel termine impartito con decreto 31 marzo 2015, in lingua italiana) chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti.
Ribadendo come la presente procedura doveva essere “trasferita” al suo (nuovo) Cantone di domicilio (punto no. 1 del ricorso), la ricorrente sostiene una violazione del diritto di essere sentito non essendo la decisione sufficientemente motivata (punto no. 3 del ricorso). Assevera inoltre che l’Ufficio AI non ha effettuato i necessari accertamenti medici in particolare sulle conseguenze psichiche dell’infortunio (cfr. in tal senso punto no. 2, paragrafo 2 del ricorso). Rileva inoltre che non è stata eseguita una valutazione della sua abilità lavorativa e nemmeno un raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità (punto no. 2, paragrafi 3 e 4 del ricorso). Infine, asserisce che l’Ufficio AI ha omesso di prendere posizione sulla richiesta di assunzione dei costi di sostituzione periodica della protesi oculare (punto no. 4 del ricorso).
1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione, prendendo posizione su ogni singola censura della ricorrente, ha postulato la conferma della decisione contestata e, di conseguenza, la reiezione del ricorso.
1.5. Il 4 settembre 2017 la ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa.
considerato in diritto
2.1. Nel caso in esame, l’assicurata sostiene, come già fatto in occasione del ricorso del 13 aprile 2015, che la procedura “avrebbe dovuto essere trasferita al Cantone di domicilio della parte ricorrente” (punto 1 del ricorso). A torto.
A tal riguardo occorre fare riferimento alla STCA del 26 novembre 2105, cresciuta incontestata in giudicato, ove la questione della competenza territoriale era già stata risolta come segue:
“… secondo l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI) e l’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI). Nella fattispecie in esame l’assicurata – che ha presentato la richiesta di prestazioni nel maggio 2014 – avendo spostato il proprio domicilio nel Canton __________ al più presto a partire dal 25 aprile 2015 (doc. AI 40-1 e 41-1 in inc. 32.2015.102) – quindi successivamente sia all’emanazione della decisione 24 marzo 2015 sia alla contestata lettera del 16 aprile 2015 – la competenza dell’Ufficio AI del Canton Ticino a statuire sulla domanda di prestazioni di RI 1 non può che essere data. La competenza territoriale dello scrivente Tribunale risulta quindi pure data in applicazione degli artt. 58 LPGA e 69 cpv. 1 lett. a LAI” (STCA citata pag. 4).
La competenza dell’Ufficio del Canton Ticino non può che essere nuovamente confermata, anche se nel frattempo la ricorrente si è trasferita nel Canton __________.
2.2. La ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito sostenendo che l’Ufficio AI non avrebbe motivato la decisione impugnata (punto 3 del ricorso).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di audizione preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).
Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).
A tal riguardo, rettamente nella risposta di causa l’Ufficio AI ha evidenziato come la decisione impugnata è non solo motivata ma anche chiaramente comprensibile. In effetti, nella stessa, oltre ad avere come oggetto la scritta “nessun diritto ad una rendita d’invalidità”, sono stati indicati il grado d’impedimento nello svolgimento delle mansioni consuete, l’esito dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, le conclusioni ed anche una presa di posizione alle osservazioni al progetto di decisione 16 gennaio 2017.
Del resto l’assicurata con il ricorso ha dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento contestato.
Ne consegue che la censura sollevata va disattesa.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione di invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (N. 3091 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nella fattispecie concreta la ricorrente rimprovera all’Ufficio AI di non aver valutato l’impatto del danno alla salute sulla sua abilità lavorativa e tantomeno proceduto ad un raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità.
Va qui ricordato che l’assicurata è stata validamente ritenuta quale persona che si occupa dell’economia domestica. In tal senso nella STCA del 26 novembre 2015 questo Tribunale aveva stabilito:
" (…) ai fini dell’applicazione del metodo di calcolo dell’invalidità l’am-ministrazione ha rettamente considerato l’assicurata quale casalinga. Infatti (al più tardi) dopo il mese di settembre 2012 – ovvero dopo disdetta del rapporto d’impiego quale venditrice (con AFC ottenuto nel 2002, doc. AI 4-1 in inc. 32.2015.86) in negozio sportivo (doc. AI 13-1, 15-1, 22-7, 22-19 inc. 32.2015.86) – RI 1 non risulta aver più esercitato attività lavorativa, ritenuto che l’insorgenza del danno alla salute (perdita dell’occhio sinistro colpito da disco di hockey mentre assisteva ad una partita, doc. AI 12-2 in inc. 32.2015.102) risale al mese di gennaio 2014 (doc. AI 12-1 e 26-1 in inc. 32.2015.102).”
Rettamente dunque l’Ufficio AI non ha proceduto al raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.2). L’amministrazione, come si vedrà, ha correttamente applicato il metodo specifico (cfr. consid. 2.7).
Infine l’accenno alla sentenza 2 febbraio 2016 della CEDU nella causa Di Trizio (punto no. 1, paragrafo 3 del ricorso) non è pertinente, visto che in quella fattispecie si trattava di un’assicurata con attività lucrativa svolta a tempo parziale e nel restante tempo era dedita alle mansioni domestiche (caso di applicazione del cosiddetto “metodo misto”).
2.6. Per quel che concerne gli accertamenti medici, nella sentenza di rinvio questo TCA aveva rilevato:
" Ora, il SMR e di conseguenza anche l’amministrazione risultano in sostanza aver fondato il proprio giudizio sul referto della Augenklinik di __________ del 24 gennaio 2015 – valutazione che in realtà non costituisce un aggiornamento rispetto a quanto certificato nel precedente rapporto del 2 luglio 2014 (nel rapporto del gennaio 2015, che ricalca in sostanza quello del luglio 2014 [doc. AI 12 in inc. 32.2015.102], i medici di __________ hanno precisato che il trattamento dell’assicurata presso la loro clinica è terminato nell’aprile 2014 e non risulta quindi che la paziente sia stata da loro vista e visitata dopo il mese di aprile 2014; cfr. doc. AI 29 in inc. 32.2015.102) –, nonché sul rapporto 3 dicembre 2014 del curante, il quale, nella sua scarna certificazione, per quanto riguarda l’esigibilità di attività adeguate, si è limitato ad affermare che “L’abilità lavorativa è da valutare a dipendenza del tipo di lavoro” (doc. AI 26-3 in inc. 32.2015.102);
in simili circostanze è da ritenere che dal profilo medico la fattispecie non è stata sufficientemente e correttamente indagata (pag. 8).
Ai fini di un aggiornamento della situazione medica, ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata, rispettivamente al suo legale, di comunicare i nominativi del medico curante e dei medici specialistici che la seguono (doc. 63 e 65 [trattasi di un sollecito] incarto AI). L’11 maggio 2016 l’avv. RA 1 ha indicato l’Ospedale __________ di __________ (dr.ssa __________) e il __________ di __________ (doc. 66 incarto AI). Quest’ultimo, che non è una struttura medica, ha prodotto il rapporto 10 marzo 2014 del citato nosocomio __________, già presente agli atti (cfr. doc. 67 incarto AI).
In data 28 giugno 2016 la dr.ssa __________ ha compilato il rapporto medico standard, facendo tra l’altro presente che dall’aprile 2014 l’assicurata non è più seguita (doc. 81 incarto AI).
Fondandosi su tale rapporto, con annotazioni 8 novembre 2016 (confermate il 10 gennaio 2017; doc. 89 incarto AI) il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha evidenziato:
" Dall'attuale documentazione raccolta l'assicurata presenta una situazione di monocolo con visus al 100% a livello dell’occhio destro.
Dopo un periodo di adattamento, al più tardi a partire dal 1 .1 1 .2014, l'assicurata risulta abile al 100% per tutte le attività che possono essere svolte da persona monocola.
Limiti funzionali: non visione binoculare, non visione stereoscopica, non lavori con oggetti pericolosi per l'occhio destro, non lavori in altezza.
Impedimento medico-teorico quale casalinga < 5%”. (Doc. 83 incarto AI).
Ora, in effetti la situazione medica è rimasta “ferma” all’aprile 2014. Tuttavia all’Ufficio AI non può essere rimproverato di non aver proceduto ai necessari accertamenti medici, rispettivamente un aggiornamento della situazione dal punto di vista del danno alla salute. Infatti, come visto, l’amministrazione non ha fatto altro che chiedere informazioni alle persone indicate dalla stessa assicurata. Quest’ultima non ha prodotto altra documentazione, né fornito altri nominativi di medici.
Va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Non avendo, come detto, l’assicurata prodotto altra documentazione medica, essa deve ne rispondere delle conseguenze.
Lo stesso discorso vale per l’aspetto extra somatico. Certo, in occasione dell’inchiesta domiciliare – la cui esecuzione è stata delegata all’Ufficio AI del Canton __________, Cantone dove essa risiede dal 1° maggio 2016 (cfr. pag. 233 incarto AI) – la ricorrente aveva dichiarato di non sentirsi psichicamente bene e di accusare sbalzi improvvisi di umore (“Die V. meinte, ihr gehe es psychisch nicht gut. Sie habe starke Stimmungsschwankungen, das könnte sich von einer Minute auf die nächste ändern”; pag. 256 incarto AI). Al riguardo essa non ha minimamente comprovato tale asserzione, ad esempio mediante un certificato medio e tantomeno è risultato che sia seguita da uno specialista. Nondimeno va ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, secondo giurisprudenza, è decisivo che tale danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b).
In queste circostanze, alla valutazione medica operata dal SMR va conferito valore probatorio pieno.
2.7. L’amministrazione, per stabilire la capacità dell’assicurata quale casalinga, ha ordinato un’inchiesta domiciliare eseguita, su delega, dall’Ufficio AI del Canton __________, cantone di residenza dell’assicurata.
Dal relativo rapporto 10 dicembre 2016 risulta che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’interessata, tenuto conto della perdita visiva di un occhio, dopo aver descritto ogni singola mansione domestica svolta dall’assicurata, l’assistente sociale ha riscontrato una limitazione globale del 4,6% nello svolgimento di tali mansioni (doc. 87 incarto AI).
Va qui ricordato che nella Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore (nella versione italiana) valido dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3086 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2 2
5 5
10
50
5 5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.".
Al riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Ritornando allla fattispecie concreta, va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Inoltre, occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’assistente sociale abbia rilevato che il marito svolge poche mansioni domestiche, che cuoce spesso nelle sere libere e che fa anche la spesa (punto no. 6.5 dell’inchiesta).
Ora, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, l’inchiesta di cui al rapporto del 19 dicembre 2016 deve essere confermata.
Come visto, un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalla valutazione medica operata dal SMR che ha riscontrato un’incapacità inferiore del 5% (cfr. consid. 2.6).
Occorre qui ricordare che secondo la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte della attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3b).
Ora, in analagia a quanto esposto sopra, va fatto presente che per espletare le singole mansioni domestiche riportate nell’inchiesta economica non sono necessarie esigenze visive elevate o una vista stereoscopica piena.
In conclusione, come riportato sopra, l’assicurata non presenta un’incapacità nello svolgimento delle attività domestica tale da giustificare il riconoscimento del diritto a una rendita.
2.8. Da ultimo la ricorrente chiede che i costi della sostituzione periodica della protesi allocchio siano assunti dall’amministrazione.
In primo luogo occorre rilevare che tale questione non è oggetto della decisione contestata, motivo per cui su questo punto il ricorso è irricevibile (cfr. fra i tanti Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2014, § 75 nr. 15, pag. 588).
Va comunque rilevato che dal momento che tale richiesta è stata inoltrata nel mese di settembre 2016 (cfr. doc. 80 incarto AI), competente per esaminarla è l’Ufficio AI del Canton Zugo, Cantone dove essa si è trasferita nel maggio 2016 (cfr. citato scritto 11 maggio 2011 del legale dell’assicurata, doc. 66 incarto AI). Spetterà all’Ufficio AI del Cantone Ticino, se non l’ha ancora fatto, trasmettere tale richiesta all’amministrazione competente.
2.9. Visto quanto sopra, la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso è respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti