Raccomandata
Incarto n. 32.2017.52
rg/sc
Lugano 21 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 22 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 22 febbraio 2017, sulla base della refertazione medica specialistica – segnatamente di una perizia reumatologica (dr. ) e di una psichiatrica () – l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto al 31 dicembre 2014 e nuovamente ad una rendita intera dal 1. aprile al 31 ottobre 2015;
contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata personalmente. Contesta in particolare la valutazione medica e la conseguente valutazione della sua capacità lavorativa operata dall’amministrazione, producendo diversa documentazione medica (doc. A/1-22);
con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base del parere del medico SMR nel frattempo interpellato secondo cui “… dalla documentazione chirurgica pervenuta agli atti, rispettivamente del Dr. med. __________ del 16.03.2017 emerge la descrizione di una sintomatologia algica lombare “persistente ed invalidante” non menzionata dal Dr. med. __________ nella sua perizia reumatologica del 09.02.2015. Infatti il Chirurgo menzionato, dopo avere constatato la inefficacia delle terapie fisioterapiche, della terapia medica con analgesici ed infine dell’infiltrazione peridurale, ha proposto come probabile terapia risolutiva l’intervento neurochirurgico di artrodesi L5-S1. A tale riguardo l’A. ha preferito prendere del tempo, per una decisione. Per quanto sopra menzionato, si rende necessaria una rivalutazione dello stato di salute dell’A., previo l’aggior-namento completo degli atti” (doc. IV), postula la retrocessione degli atti per l’espletamento dei necessari accertamenti medici;
con scritto 12 maggio 2017 l’insorgente ha comunicato di a-derire alla proposta dell’amministrazione evidenziando la necessità di riesaminare la sua situazione invalidante dal 31 ottobre 2015 (VI);
con osservazioni 23 maggio 2017 l’amministrazione, preso atto dell’adesione della ricorrente alla proposta formulata con la risposta di causa, precisa come dopo il complemento istruttorio verrà resa una nuova decisione “garantendo all’assicu-rata tutti i suoi diritti di difesa” (cfr. VIII);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 di-cembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce segnatamente che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta;
se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, al-l'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
nel caso concreto, alla luce delle certificazioni mediche agli atti (cfr. incarto AI e doc. A/1-22) ed in particolare del rapporto 16 marzo 2016 del chirurgo ortopedico dr. __________, prodotto con il gravame (doc. A/2), il quale descrive in particolare – co-me rettamente evidenziato dal SMR nelle sue menzionate an-notazioni del 30 marzo 2017 (cfr. IV/1) – una sintomatologia algica lombare persistente e invalidante non menzionata nella perizia reumatologica del 9 febbraio 2015 del dr. __________ (cfr. doc. AI 40), questo TCA ritiene che occorra in effetti ulteriormente indagare rispettivamente aggiornare la situazione medica (e se del caso economica) nel senso indicato nella sopra riportata annotazione SMR e come per altro postulato nel gravame dall’insorgente. Ciò allo scopo di stabilire se vi sia stato o meno un miglioramento della situazione invalidante (in particolare della capacità lavorativa in attività adeguate) giustificante la soppressione della rendita intera a far tempo dal 1. novembre 2015, quando si consideri che l’amministrazione, sulla base di accertamenti medici rivelatisi (alla luce del citato rapporto del dr. __________) suscettibili di essere completati ed aggiornati, ha valutato a contare da luglio 2015 una totale capacità al lavoro in attività adeguate con conseguente incapacità al guadagno – risultante dal raffronto dei redditi – presso-ché nulla;
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, come detto – fermo restando il diritto dell’assicurata alle prestazioni assegnate sino a fine ottobre 2015 – si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda, come detto, ad una nuova e completa valutazio-ne dello stato di salute e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa (dal mese di luglio 2015), rendendo in seguito – non senza avere effettuato le necessarie valutazioni economiche – una nuova decisione sul diritto di RI 1 a pre-stazioni dopo il mese di ottobre 2015. Contro questa nuova decisione l’assicurata avrà evidentemente facoltà di ricorrere dinanzi allo scrivente Tribunale ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 22 febbraio 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti