Raccomandata
Incarto n. 32.2017.5
TB
Lugano 20 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 28 novembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. Il 23 giugno 2015 (doc. 2) RI 1, nato nel 1960, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa dell’infarto al miocardio che l’ha colpito il 19 dicembre 2014 e che da allora l’ha reso inabile al lavoro di autista di __________.
L’Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici richiamando anche gli atti dall’assicuratore malattia. Sentiti il medico del Servizio Medico Regionale il 24 giugno 2016 (doc. 43) e il consulente in integrazione il 9 agosto 2016 (doc. 48), con decisione del 28 novembre 2016 (doc. A1), preavvisata dal progetto dell’11 agosto 2016 (doc. 49), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera dal 1° dicembre 2015 e di tre quarti dal 1° luglio 2016 (grado AI 65%).
B. Il 7 dicembre 2016 (doc. 61) l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI di potere visionare gli atti alla base della decisione ricevuta e due giorni dopo (doc. 60) l’amministrazione gli ha trasmesso l’incarto AI masterizzato su CD-ROM.
Il dr. med. __________, FMH medicina interna e cardiologia, il 16 dicembre 2016 (doc. 63) ha inviato all’Ufficio AI un rapporto medico sulle condizioni di salute del suo paziente, precisando che se da una parte l’interessato era effettivamente migliorato, d’altra parte la sua capacità fisica risultava essere severamente ridotta. Ad ogni modo, tenuto conto di determinate limitazioni, l’assicurato avrebbe potuto lavorare al 50% in posizione seduta. A suo parere, però, l’interessato avrebbe dovuto beneficiare di una rendita intera, a meno che gli fosse trovata un’attività “protetta” con durata e rendimento ridotti.
C. L’amministrazione ha interpellato il 22 dicembre 2016 (doc. 62) il Servizio Medico Regionale per sapere se questo certificato era in grado di modificare le conclusioni espresse nel rapporto finale del 24 giugno 2016 e gli ha sottoposto due possibilità d’azione:
" Se sì, annulliamo la decisione del 28.11.2016.
Se no, ritenuto che lo scritto è giunto entro i termini per il ricorso, scriveremo all’assicurato chiedendo se desidera che lo stesso venga inoltrato al TCA a valere quale ricorso.”.
Il dr. med. __________ ha risposto il 10 gennaio 2017 (doc. 64) che il documento del 16 dicembre 2016 non apportava nuovi elementi medici che non fossero già stati considerati, perciò confermava il suo rapporto medico SMR del 24 giugno 2016.
D. In pari data, il 10 gennaio 2017 (doc. I) RI 1 ha interposto ricorso al Tribunale contro la decisione del 28 novembre 2016 chiedendo l’attribuzione di una rendita intera anche dopo il 29 marzo 2016 viste le sue precarie condizioni di salute, che non gli permettono né di continuare a svolgere l’attività di autista né nessuna altra attività lavorativa. Perfino le azioni quotidiane della vita richiedono tempo e sforzi elevati, attività che lo affaticano molto. È pertanto impossibile e poco realista che egli possa svolgere un’attività lucrativa in ragione del 50%, nemmeno nel rispetto di tutte le indicazioni rilevate dal suo medico curante nel rapporto del 16 dicembre 2016. Al fine di appurare le sue reali condizioni di salute il ricorrente ha chiesto al TCA di essere sottoposto a una perizia, visto che l’Ufficio AI non ha agito in tal senso.
E. Nella sua risposta del 2 febbraio 2017 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando nel merito dell’aspetto medico di attenersi alle conclusioni del Servizio Medico Regionale riportate nel rapporto del 24 giugno 2016, avendo l’istruttoria confermato la buona evoluzione dello stato di salute del ricorrente tanto da certificare una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate alle limitazioni funzionali. L’amministrazione ha rilevato che pure il dr. med. __________, che ha visitato l’assicurato per conto dell’assicuratore malattia, nel suo rapporto del 21 luglio 2015 (doc. 16 pag. 102) aveva riconosciuto una tale capacità, non escludendo un ulteriore miglioramento. Quanto alle attività adeguate esercitabili dall’assicurato, l’Ufficio AI ha nuovamente interpellato il Servizio integrazione professionale, che il 1° febbraio 2017 (doc. IV/1) si è espresso in merito alle osservazioni ricorsuali sull’assenza di attività esigibili se non in ambito protetto.
F. Il 17 febbraio 2017 (doc. VI) l’assicurato ha criticato le risposte dell’amministrazione e della consulente in integrazione professionale, non ritenendole accurate e non corrispondenti alle sue reali condizioni di salute al momento dell’inoltro del ricorso e attuali. A conferma della gravità del suo stato e a riprova che quanto preteso dall’Ufficio AI (lavorare al 50%) sia impossibile, il ricorrente ha informato il TCA di essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale tre giorni dopo l’inoltro del ricorso per un drastico peggioramento delle sue condizioni (doc. B2), tanto che anche il medico curante ha riconosciuto nel suo referto del 10 febbraio 2017 (doc. B1) di essere stato ottimista in precedenza, visto che l’unica soluzione è ora un trapianto di cuore. Egli ha quindi ribadito le sue richieste ricorsuali di essere rivalutato mediante una perizia e che gli sia attribuita una rendita intera.
G. Sentito il 27 febbraio 2017 (doc. VIII) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale che si è pronunciato sui certificati medici inviatigli nel frattempo dal ricorrente, il 3 marzo 2017 (doc. VIII) l’amministrazione ha confermato la decisione del 28 novembre 2016 e quindi la riduzione della rendita da intera a tre quarti stante la stabilizzazione del suo stato di salute e il riconoscimento di una capacità lavorativa residua del 50% in altre attività adeguate. Per il periodo successivo alla decisione impugnata, l’Ufficio AI ha affermato che procederà alla revisione del caso sulla base dei nuovi elementi clinici rilevati anche dall’SMR.
Il ricorrente ha contestato la presa di posizione del medico SMR, che ha riconosciuto un’invalidità del 100% soltanto dal 13 gennaio 2017, mentre dal 1° luglio 2016 ha confermato i tre quarti.
A suo dire, l’invalidità non è aumentata dal gennaio 2017, ma è sempre stata del 100% a partire dal 19 dicembre 2014. I problemi fisici elencati nel referto del gennaio 2017 erano già presenti prima del suo ricovero d’urgenza, perciò il 15 marzo 2017 (doc. X) l’assicurato ha nuovamente ribadito le sue pretese ricorsuali.
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Chieste spiegazioni telefoniche al preposto Ufficio, gli è stato risposto che “nel mese di luglio o agosto mi era stato inviato una bozza di decisione alla quale mi sarei potuto opporre, ma che purtroppo, io non ho mai ricevuto.” (doc. I pag. 2).
Al riguardo l’amministrazione ha affermato di avere inviato il preavviso di decisione dell’11 agosto 2016 per posta ordinaria, perciò non è in grado di dimostrare quando tale atto sia stato notificato all’assicurato.
Ad ogni modo, secondo l’Ufficio AI, prima dell’inoltro del ricorso l’assicurato ha potuto visionare gli atti ed esprimersi in merito alle motivazioni contenute nella decisione del 28 novembre 2016, tanto che il suo medico curante si è determinato in proposito il 16 dicembre 2016 e questo parere è stato sottoposto al medico SMR in “audizione” (doc. 62).
Pertanto, a dire dell’Ufficio AI, poiché l’assicurato ha riproposto il medesimo referto medico con il suo ricorso, non vi sarebbe alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, avendo egli potuto esprimersi in merito al suo caso dinanzi alle autorità competenti, che avrebbero così sanato l’eventuale violazione.
Giusta l’art. 73bis cpv. 1 OAI, il preavviso di cui all’art. 57a LAI concerne unicamente questioni che secondo l’art. 57 cpv. 1 lett. c-f LAI rientrano nei compiti degli uffici AI.
Per l’art. 73bis cpv. 2 lett. a OAI, il preavviso è notificato all'assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale.
Secondo l’art. 73ter OAI,
1 Le parti possono presentare all'ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.
2 L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'ufficio AI per scritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato.
In seguito, terminata l'istruttoria, l'ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art. 74 cpv. 1 OAI).
La motivazione della deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano rilevanti per la deliberazione (art. 74 cpv. 2 OAI).
L’art. 76 cpv. 1 lett. a OAI dispone che la decisione è notificata alle persone, agli istituti e agli assicuratori ai quali è stato notificato il preavviso.
Il 28 novembre 2016 (doc. A1) l’amministrazione ha infatti emesso ex art. 74 OAI la decisione formale con cui ha confermato il progetto di attribuzione di una rendita all’interessato.
Il ricorrente sostiene di non avere ricevuto il progetto di decisione dell’11 agosto 2016 e, al riguardo, l’amministrazione non ha alcuna prova del relativo invio, avendolo trasmesso all’assicurato per posta ordinaria.
L’invio delle decisioni avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato.
A proposito della notifica di atti e decisioni amministrativi, nella sentenza del 14 dicembre 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze (DTF 101 Ia 8 consid. 1; STFA B 109/05 del 27 gennaio 2006, consid. 2.4), quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (DTF 105 III 46 consid. 3; citata STFA B 109/05; STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).
Non essendo comprovata adeguatamente da parte dell’Ufficio AI la data esatta dell’intimazione del progetto di decisione, si deve fare riferimento ed affidamento alle affermazioni dell’assicurato e dunque ritenere che egli abbia ricevuto soltanto la decisione del 28 novembre 2016 e non anche il relativo progetto.
Di conseguenza, l’interessato non ha avuto la possibilità di esercitare il suo diritto di essere sentito previsto dall’art. 57a LAI e quindi di presentare le sue obiezioni entro trenta giorni (art. 73ter cpv. 1 OAI), per iscritto oppure oralmente (art. 73ter cpv. 2 OAI).
Ne discende che, terminata l’istruttoria, il 28 novembre 2016 l’amministrazione ha emanato la decisione formale ma, contrariamente al tenore dell’art. 74 OAI, la motivazione della deliberazione non teneva conto delle obiezioni formulate dall’assicurato sul preavviso, proprio perché egli non ha avuto la possibilità di manifestarle.
Per contro, egli aveva delle osservazioni da sollevare.
In effetti, dapprima l’interessato ha chiesto il 7 dicembre 2016 (doc. 61) di avere gli atti alla base della decisione formale del 28 novembre 2016; poi ha dovuto fare capo al ricorso quale mezzo di diritto per fare valere le proprie pretese, perdendo così un grado di giudizio.
Il TCA evidenzia che dal procedere dell’amministrazione, oltre alla violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato garantito dall’art. 57a LAI in connessione con l’art. 42 LPGA, risultano ulteriori errori procedurali, perciò questa violazione non è sanabile in questa sede giudiziaria.
In primo luogo, il referto del 16 dicembre 2016 (doc. 63) che il dr. med. __________, medico curante dell’assicurato, ha inviato all’Ufficio AI posteriormente alla decisione del 28 novembre 2016, avrebbe dovuto essere considerato quale ricorso contro questo atto amministrativo e quindi avrebbe dovuto essere trasmesso per competenza a questo Tribunale.
Un tentativo in tal senso è stato fatto dal funzionario incaricato, che ha interpellato il medico SMR inviandogli il parere del 16 dicembre 2016 e domandandogli se era opportuno chiedere all’assicurato se voleva che il referto del curante valesse quale ricorso al TCA. Tuttavia, l’Ufficio AI non ha poi agito così, lasciando che, autonomamente, l’interessato inoltrasse il suo ricorso a questo Tribunale.
Al riguardo, d’avviso del Tribunale, l’affermazione dell’amministrazione secondo cui “L’Ufficio AI non ha risposto al signor RI 1 come inteso sopra, avendo l’assicurato presentato, nel frattempo, il ricorso contro le decisioni amministrative rese al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA)” (doc. IV punto 1 pag. 2 ) non cambia le cose.
L’interessato ha infatti interposto motu proprio ricorso tempestivamente il 10 gennaio 2017 e quindi poco prima che scadesse il termine di 30 giorni (art. 60 LPGA). Ci si può però domandare quanto tempo ancora l’amministrazione intendeva aspettare prima di informare l’assicurato sui suoi diritti e chiedergli, come annotato il 22 dicembre 2016 (doc. 62), se intendesse ricorrere contro la decisione formale alla luce del certificato del suo medico curante rispettivamente quando pensava di trasmettere al TCA il certificato del 16 dicembre 2016 del dr. med. __________ a valere quale ricorso.
Inoltre, va rilevato che il referto del 10 gennaio 2017 del medico del Servizio Medico Regionale, oltre a non contenere la risposta ai due quesiti postigli dal funzionario incaricato a titolo di “audizione” (cfr. consid. C), nemmeno è stato inviato all’assicurato e/o al dr. med. __________ stesso per una presa di posizione.
Infatti, del contenuto di questo parere l’interessato ha preso conoscenza soltanto indirettamente con la risposta di causa.
È evidente che un tale agire dell’amministrazione ha violato in più occasioni il diritto dell’assicurato ad essere sentito. Trattandosi di gravi violazioni, le stesse non possono essere sanate davanti alla scrivente autorità giudiziaria.
Gli atti vanno pertanto trasmessi all’Ufficio AI per una nuova valutazione del caso e per l’emanazione di una decisione formale che tenga conto delle osservazioni di merito dell’assicurato formulate nel suo ricorso.
Malgrado sia vincente in causa, non essendo patrocinato all’assicurato non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI per emanare una nuova decisione formale ai sensi del considerando 7.
Non si attribuiscono ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti