Raccomandata
Incarto n. 32.2017.44
FC
Lugano 2 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1998, nel giugno 2014, tramite la madre RA 1, ha presentato una domanda di prestazioni (doc. AI 3). Il 1° luglio 2014 è quindi seguita anche una sua richiesta per prima formazione professionale. Con comunicazione 18 settembre 2014 l’Ufficio AI ha assunto i costi di una prima formazione professionale dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016 presso l’Istituto __________ di __________ quale giardiniere (doc. AI 12).
Effettuata quindi detta formazione professionale, eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 15 febbraio 2017, confermativa di un progetto del 20 dicembre precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, avendo stabilito un’abilità lavorativa (pari all’effettiva resa lavorativa accertata nell’ambito della formazione e del successivo stage) del 65% nella professione appresa di giardiniere paesaggista CFP, con un conseguente grado di invalidità del 35% (doc. AI 51).
1.2. Con ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dalla madre, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, chiedendo in sostanza una rivalutazione del diritto alla rendita, previo accertamento psichiatrico (doc. I).
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica e quella economica poste alla base del provvedimento impugnato.
1.4. Il 12 giugno 2017 l’assicurato, tramite la madre, si è ribadito nelle sue allegazioni, producendo documentazione in relazione alla pratica con l’assicurazione disoccupazione (doc. X). In merito si è espressa l’amministrazione con uno scritto del 16 giugno 2017 (doc. XIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Ricevuta la domanda di prestazioni l’amministrazione ha interpellato il curante dr. __________, generalista, il quale nel rapporto del 16 luglio 2014, posta la diagnosi “F70” (vale a dire secondo la classificazione ICD10: “debolezza mentale, subnormalità mentale lieve”), ha segnalato la necessità di procedere ad una riformazione professionale tramite l’AI (doc. AI 7). I sanitari del Servizio medico psicologico (SMP), nel loro rapporto del 6 agosto 2014, posta la diagnosi di “Probabile disarmonia evolutiva con ritardo mentale lieve (F70)”, rilevato come l’assicurato non avesse ottenuto la licenza di scuole medie e segnalate “difficoltà d’inserimento nel contesto professionale post scolarizzazione obbligatoria” hanno tra l’altro esposto quanto segue:
" (…)
Con l'inserimento nella scolarizzazione elementare, la madre riferisce di difficoltà
d'ordine relazionale con i coetanei. II bambino sarebbe stato preso di mira, subendo cattiverie e essendo picchiato. In terza elementare il bambino fu segnalato al Servizio Medico Psicologico di __________ poiché non voleva più andare a scuola. La madre riferisce che fu visto per 3/4 volte in consultazione dal Dr. __________. Nel corso dei primi anni di vita RI 1 e la famiglia si sono spostati in diverse occasioni trascolando tra il __________ ed il __________. In maggio 2014 la madre, su suggerimento del corpo docenti delle scuole medie di __________, ha segnalato RI 1 presso il Servizio Medico Psicologico di __________ con la richiesta di potere procedere ad una valutazione cognitiva del figlio per ottenere i provvedimenti necessari per potere intraprendere un percorso formativo consono alle difficoltà di carattere cognitivo che il ragazzo ha palesato nella propria scolarizzazione media, alla fine della quale non ha potuto ottenere la licenza. È stato riferito da parte del docente di sostegno che ha seguito RI 1 che a scuola è stato esonerato per un totale di 9 ore da diverse materie, e che il ragazzo sarebbe in grado di seguire unicamente attività semplici.
La scuola consiglia per RI 1 un percorso formativo biennale in un contesto come quello dell’Istituto __________ dì __________ a __________. In questo contesto RI 1 ha già svolto degli stage orientativi in qualità di giardiniere nei quali il ragazzo dice essersi trovato a proprio agio.
Dalla nostra valutazione cognitiva possiamo evidenziare le difficoltà seguenti:
Dalla somministrazione del test cognitivo WISC-IV si documenta un profilo cognitivo globalmente al di sotto della norma, che situa RI 1 ai limiti del ritardo mentale lieve.
Risultano maggiormente compromesse le aree di comprensione verbale (capacità di formulare e di utilizzare i concetti verbali, la capacità di ascoltare una richiesta, di recuperare informazioni precedentemente apprese e di esprimere verbalmente la risposta), di memoria di lavoro (capacità di memorizzare nuove informazioni e di conservarle nella memoria a breve termine) e dì velocità di elaborazione (capacità di focalizzare l'attenzione e di selezionare rapidamente gli stimoli). Risulta invece nella media per la sua età la capacità di ragionamento visuopercettivo. Quest'ultimo si configura come punto di forza e risorsa individuale del ragazzo. Le capacità in quest'ultima aerea vengono messe in evidenza dai risultati ottenuti alla figura complessa di Rey. Dal punto di vista comportamentale e relazionale, durante la somministrazione del test, RI 1 s'impegna per rispondere alle domande che gli vengono poste. Pare attento e concentrato mostrandosi tranquillo e sereno. Nelle risposte agli item verbali si rileva spesso la difficoltà nella comprensione del vocabolario.
Clinicamente non vengono evidenziati specifici disturbi a livello relazionale e comportamentale.
La diagnosi di ritardo mentale lieve è sostenuta dal profilo cognitivo evidenziato
dalla valutazione cognitiva.
RI 1 potrebbe essere aiutato nella propria crescita e formazione se sostenuto in un progetto personale, educativo e formativo consono al suo funzionamento cognitivo, come quello attuabile presso l'lstituto __________ di __________. Tale inserimento viene ritenuto opportuno per permettere al ragazzo di sviluppare le proprie competenze, sociali e cognitive, in un quadro capace dì dare tempo e modo al ragazzo di palesarle, così da favorire un migliore inserimento sociale e professionale di RI 1 nel mondo della post-obbligatorietà scolastica. L'intervento prevede l'applicazione di provvedimenti sanitari e d'integrazione professionale (doc. AI 9).
L’amministrazione ha interpellato il medico SMR dr. __________, specialista in psichiatria, il quale, nell’annotazione 8 settembre 2014, ha osservato come l’assicurato “potrà ragionevolmente portare a termine la formazione come giardiniere biennale integrativo in internato all'lstituto __________. Il caso sarà da rivedere al termine della formazione rispettivamente in caso d'imprevisti” (doc. AI 11).
Il 18 settembre 2014 l’amministrazione ha quindi comunicato all’assicurato “la garanzia per la prima formazione professionale”, assumendo segnatamente i costi per una prima formazione professionale dal 1. settembre 2014 al 31 agosto 2016 presso l’Istituto __________ di __________ quale giardiniere (formazione empirica).
L’assicurato ha pertanto intrapreso tale formazione, manifestando qualche difficoltà comportamentale e assenze ingiustificate dal lavoro, che hanno portato tra l’altro alla segnalazione del caso all’Autorità Regionale di Protezione di __________ (ARP) (doc. AI 19, 34). Il 15 febbraio 2016 ha avuto luogo presso l’Istituto __________ un incontro conoscitivo alla presenza delle educatrici, del consulente AI, dell’assicurato e della di lui madre, finalizzato anche alla preparazione di possibili sbocchi lavorativi per l’interessato (doc. AI 29). In data 16 marzo 2016 si è tenuto un incontro presso l’Ufficio AI in presenza dell’assicurato, sua madre, del dr. __________ (psichiatra del SMR) e del consulente professionale, nel corso del quale è emerso:
" L'incontro era per capire i motivi del suo comportamento e le sue assenze delle ultime settimane. RI 1 è stato assente dall'istituto __________ di __________ per diverse settimane. La sua assenza inizialmente non è stata giustificata e RI 1 non aveva nemmeno contattato l'istituto per avvisare di questa sua assenza.
Dopo vari tentativi da parte dell'istituto di contattare RI 1 e la madre (sua rappresentate Legale in quanto ancora minorenne), sono venuti a conoscenza che RI 1 sarebbe a casa ammalato con un certificato medico redatto dal Dr. __________. In queste settimane, mai una volta RI 1 ha chiamato l'istituto. Più volte appunto l'istituto ha chiamato RI 1 e la madre, ma entrambi avevano il cellulare inattivo. La Formatrice/Educatrice __________ è stata al domicilio di RI 1 e successivamente si era presentato anche il formatore dei giardinieri - ma in quest'ultima occasione nessuno era presente in casa.
RI 1 afferma di aver contattato l'istituto e afferma di non capire questa preoccupazione. Abbiamo spiegato che questo suo comportamento compromette la buona riuscita della formazione. Gli abbiamo chiesto cosa fosse la sua intenzione e lui ci conferma che vuole terminare la formazione.
Siamo stati chiari e diretti nel spiegare le conseguenze se dovesse mantenere un comportamento come quello avuto fino ad oggi. Se dovesse continuare in questo modo, procederemo ad interrompere la formazione in corso. Come spiegato a lui durante l'incontro, la formazione non è compromessa per il problema di salute, ma per il suo comportamento. RI 1 ci chiede se ha la possibilità di rifare l'anno formativo, spieghiamo che essendo che l’anno scolastico sta andando male non per problemi medici ma per la sua non voglia di fare e di collaborare, non c'è la possibilità di poter prolungare la formazione di un anno ulteriore (doc. AI 36).
A seguito dell’incontro, il 30 marzo 2016 il dr. __________ del SMR ha concluso:
" Confermo integralmente quanto affermato dalla Sig.ra __________ nella sua annotazione del 16 marzo scorso.
Aggiungo che dal lato medico-psichiatrico l'assicurato non presenta limitazioni che gli impediscano per se di portare a termine la formazione.
Il comportamento inadeguato, l'aperto atteggiamento di sfida da lui mostrati durante il colloquio rispettivamente l'assenza evidente di motivazione, le affermazioni oggettivamente non veritiere da lui presentate come giustificazioni delle assenze (ad esempio sonno profondo e stanchezza tale che gli avrebbero impedito di raggiungere un telefono in casa), affermazioni non minimamente criticate dalla madre, non costituiscono segni o sintomi di valenza psicopatologica che possano in qualche modo influenzare il proseguo del progetto formativo.
Non vi sono assolutamente elementi medico-psichiatrici che giustifichino un eventuale prolungo di un anno della formazione. Se necessario, si proceda con diffida. (doc. AI 37)
Viste le nuove assenze dal lavoro dell’assicurato, in data 3 maggio 2016 l’amministrazione ha proceduto a formalmente diffidare l’assicurato come segue:
" (…)
Purtroppo, in qualità di Consulente in integrazione professionale competente per la sua pratica, sono stata informata più volte (gennaio 2016, marzo 2016, maggio 2016) delle sue ripetute assenze ingiustificate e senza avvisare né l'istituto __________ di __________, né i datori di lavoro durante i periodi di stage, né la scuola che organizzava i corsi interaziendali.
Sia l'istituto __________ di __________, sia io quale Consulente di riferimento, l'abbiamo contattata più volte telefonicamente, senza esito.
In data 16.03.2016 avevamo fissato un incontro presso il nostro ufficio con la presenza del nostro medico Psichiatra Dr. __________ per assumere informazioni riguardanti il suo comportamento e le sue ripetute assenze.
Durante tale incontro le avevamo spiegato che questo suo comportamento avrebbe compromesso Ia buona riuscita della formazione.
Le avevamo chiesto quale fosse la sua intenzione e lei ci aveva confermato che desiderava terminare la formazione. Abbiamo però constatato che le assenze si sono ripetute (ultima informazione ricevuta oggi 3.05.2017). Lei si era giustificato dicendo che contattava sempre l'istituto (purtroppo questa sua affermazione non è veritiera) e che non rispondeva al telefono di casa perché troppo distante dalla sua camera da letto e di non capire questa preoccupazione da parte delle persone coinvolte.
Siamo stati molto chiari e diretti nell'esporle le conseguenze se il suo comportamento non fosse cambiato. Le abbiamo inoltre spiegato che se lei avesse continuato a comportarsi in questo modo, il nostro Ufficio avrebbe interrotto la formazione in corso. Ribadiamo che la buona riuscita della formazione non dipende dal suo problema di salute ma dal suo comportamento.
Non possiamo inoltre dar seguito alla sua richiesta di ripetere l'anno scolastico in quanto l'insuccesso di tale formazione è dovuto unicamente alla mancanza di applicazione e di voglia di collaborare da parte sua.
Quanto esposto finora non potrà giustificare un'eventuale riduzione del rendimento al momento in cui si procederà alla definizione del grado d'invalidità.
A questo proposito viene richiamato l'art. 21 cpv. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il quale cita:
“ Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno."
Le intimiamo quindi:
di ottemperare con diligenza, impegno e presenza al provvedimento professionale, in modo tale da conseguire il massimo profitto nel rispetto delle limitazioni funzionali originate dal suo problema di salute;
a non più assentarsi, senza un motivo valido o certificato dal suo medico, dall'istituto __________ di __________
di prendere coscienza del fatto che la formazione in corso riconosciuta dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità è perfettamente esigibile e compatibile con il suo stato di salute;
di prendere coscienza del fatto che il nostro ufficio al termine della formazione valuterà il grado d'invalidità come se avesse portato a termine la formazione di giardiniere CFP, percorso integrativo.” (doc. AI 43)
L’assicurato ha quindi concluso la formazione biennale come giardiniere ottenendo il relativo attestato (doc. AI 61). Si è quindi proceduto, presso l’Istituto di __________, ad una valutazione in vista del collocamento presso un datore di lavoro (la __________), organizzando pure stages professionali che hanno portato ad una valutazione della resa lavorativa valutata al 65% (cfr. il rapporto di stage del 19 luglio 2016 della __________, doc. AI 52). L’assicurato ha nondimeno in seguito rinunciato al contratto di lavoro propostogli dall’Ufficio AI, con un pensum al 65%, presso una ditta di __________ (doc. AI 53).
Con rapporto finale di formazione del 1° settembre 2016 i responsabili della formazione professionale hanno affermato:
" (…)
RI 1 ha terminato la formazione come Giardiniere paesaggista - percorso integrativo il 31 agosto 2016.
Attendiamo di ricevere da parte della DFP l'Attestato di capacità che probabilmente arriverà alla fine di Settembre in quanto gli uffici preposti si dicono oberati di lavoro.
RI 1 è un ragazzo che nella sua professione ha dato modo di dimostrare di essere capace. Se presente lavora bene seppur con dei tempi di esecuzione ancora abbastanza lunghi. L'impegno è risultato altalenante nel corso del secondo anno di formazione poiché non è stato sempre presente.
A livello conoscenze professionali raggiunte risulta sufficiente anche se tende ad isolarsi nel gruppo di lavoro e ad essere taciturno.
Accertamenti: stage
Nel corso del secondo anno di formazione RI 1 ha svolto i seguenti stage valutativi in aziende esterne:
Dal 19 ottobre 2015 al 6 novembre 2015 presso il __________ di __________ (rapporto di stage in vostro possesso)
Dal 18 gennaio 2016 al 5 febbraio 2016 presso la squadra di giardinieri del __________ di __________ - __________ (rapporto di stage in vostro possesso).
Durante gli stage esterni RI 1 ha dimostrato di saper lavorare bene seppur in modo poco continuativo e incostante. La puntualità spesso è venuta a mancare. Ha dimostrato interesse per la professione ed educazione nei contatti con i colleghi. Durante il secondo stage al __________ di __________ dopo alcuni giorni RI 1 non si è presentato sul posto di lavoro.
In diverse occasioni con lui è stato necessario il mio intervento o quello del formatore o l'educatrice per riportarlo al percorso giusto.
Collocamento: (vedi allegato)
In vista del collocamento alla fine del Il anno di formazione, RI 1 ha svolto uno stage Iungo dal 20 giugno 2016 al 25 luglio 2016 presso la __________ di __________ (sig. __________)
Durante lo stage RI 1 si è inserito molto bene nel team di lavoro, è risultato sempre puntuale, sereno ed interessato alla professione. Il ragazzo ci riporta che per lui è stata un'esperienza lavorativa bella, con colleghi bravi e il lavoro interessante. Ha fatto le sue vacanze (dal 1 al 7 agosto).
La settimana dall'8 al 12 agosto è rientrato a lavorare nel nostro istituto con il suo formatore. Il 16-17-18-19 agosto 2016 RI 1 non si è più presentato da __________. La resp della formazione __________ ha chiamato la madre del ragazzo prima e lui dopo. Il ragazzo non è più intenzionato ad andare a lavorare. Rinuncia al collocamento e al salario.
Finito lo stage il rendimento effettivo riscontrato è stato: 65% contro 70-75% valutato da noi nel corso dei due anni. Il salario lordo che la ditta __________ avrebbe riconosciuto al ragazzo è di 1’500 fr. al mese. Ci sarebbe stato un incontro nella settimana dal 29 agosto al 02 settembre 2016 per la firma del contratto.
Il futuro professionale di RI 1 risulta ad oggi compromesso per sua decisione senza alcuna motivazione apparente.” (doc. AI 54).
La pratica è quindi stata sottoposta per valutazione al consulente professionale, il quale, con rapporto finale del 5 settembre 2016, ha affermato:
" (…)
Formazione scolastica e professionale, descrizione ultima attività - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, ecc.
RI 1 ha svolto le scuole medie a __________, senza ottenere la licenza.
Dal 1.9.2014 al 31.8.2016 ha svolto il tirocinio quale Giardiniere CFP (percorso integrativo) presso l'lstituto __________ di __________ a __________.
La sua applicazione, a livello scolastico, non gli ha permesso di raggiungere gli obiettivi che sarebbero stati alla sua portata. In questi due anni ha fatto diversi stage esterni, ma non tutti hanno dato esiti positivi in quanto spesso RI 1 era assente - e queste assenze erano, per la maggior parte delle volte, ingiustificate (vedi Rapporto del __________ di __________ - ged del 5.2.2016).
Dal 20.06.2016 al 24.08.2016 RI 1 ha svolto uno stage presso __________ di __________, dove avrebbe potuto essere assunto con un contratto a tempo indeterminato. Il Datore di Lavoro aveva valutato il rendimento effettivo di RI 1 ad una percentuale del 65%.
Purtroppo al 24.08.2016 il giovane ha abbandonato il collocamento.
Stato di salute - capacità lavorativa, limiti funzionali
Vedi annotazione del Dr. __________ datate 08.09.2014 e successive datate 30.03.2016
Attività esigibile adeguata - senza (ri)formazione specifica (oltre a quelle indicate nella categoria 4.2)
Analisi della reintegrabilità (conformemente alla direttiva interna)
L'attività nella quale l'assicurato si è formato, ovvero, Giardiniere CFP (percorso integrativo), è esigibile e adeguata al suo profilo.
In caso di convocazione: verbale del primo colloquio - progetti, idee, proposte, ecc.
Vedi nostra Diffida datata 03.05.2016
Durante questi due anni di formazione si è dovuti intervenire a più riprese per rendere attento RI 1 a mantenere un comportamento corretto e a non commettere più assenze ingiustificate.
Già nel 2014 la Direttrice __________ aveva reso attenta la mamma di RI 1 che se il figlio non avesse ripreso il lavoro, l'istituto avrebbe proceduto a disdire il contratto di tirocinio (vedi lettera datata 1 8.12.2014 - ged del 29.12.2014).
Successivi rapporti da parte dell'istituto hanno continuato a confermare questo suo modo di comportarsi - vedi ged del 11 .11 .2015.
ll 16.02.2016 organizziamo un incontro presso l'lstituto __________ di __________ - vedi annotazione in ged 16.02.2016, dove ribadiamo l'importanza di avvisare tempestivamente l'istituto in caso di impedimenti o assenze giustificate.
A marzo 2016 l'lstituto __________ di __________ provvede nuovamente (prima segnalazione fatta nel 2015) a segnalare RI 1 all'Autorità Regionale di Protezione __________ di __________, dove è stato in seguito convocato per 06.07.2016.
II 16.03.2016 convochiamo RI 1 e la madre ad un incontro presso il nostro ufficio in presenza anche del Dr. __________ - vedi annotazione in ged 16.03.2016.
Al 30.03.2016 il Dr. __________ annota una sua presa di posizione riguardo alla situazione di RI 1 - vedi ged del 30.03.2016.
Al 03.05.2016 ci vediamo costretti ad inviare, per Raccomandata, una Diffida al giovane - vedi ged del 03.05.2016.
Al 18.05.2016 la madre ci ritorna la Diffida debitamente controfirmata da parte loro, confermando i seguenti punti (presenti nella Diffida):
(…)
A giugno 2016 l’istituto ci conferma nuovamente l'assenza di RI 1 (ingiustificata). Chiedo all'lstituto di organizzare un ultimo stage/accertamento per quantificare il rendimento effettivo di RI 1 nel libero mercato del lavoro.
L'lstituto ha così organizzato, dal 20.06.2016 al 31 .08.2016 uno stage presso __________ di __________. Il Datore di lavoro __________ non escludeva la possibilità di assumere il giovane al termine dello stage.
Verso la fine dello stage, il Datore di Lavoro ha redatto un rapporto nel quale valuta il rendimento effettivo di RI 1 ad una percentuale del 65%.
Lo stage avrebbe dovuto terminare al 31.08.2016, ma purtroppo, al 24.08.2016 il giovane ha abbandonato il collocamento, affermando che non vuole più lavorare.
In caso di diritto a PPR: calcolo CGR dopo (ri)formazione
Si considera che l'Assicurato ha acquisito sufficienti conoscenze professionali e
pertanto si fa riferimento ai salari RSS.
Reddito da valido - anno di riferimento 2014
In riferimento ai dati statistici delle RSS, si prende in considerazione la Divisione economica 71, 79-82, livello di competenze 1 = attività semplici di tipo fisico o manuale.
Salario annuo CHF 57'392.-= (54530/40* 42.1) - vedi aggiornamento salario allegato.
Reddito da invalido
In riferimento ai dati statistici delle RSS, si prende in considerazione la Divisione economica 77, 79-82, livello di competenze 1 = attività semplici di tipo fisico o manuale. La capacità lavorativa secondo il datore di lavoro ____________ è stata valutata al 65%.
Salario annuo fr. 37'305.- (57’392-65%)
Grado di invalidità
57'392.-- - 37'305.-- = 35%
57'392.-
Procedere
Se l'Assicurato ne farà richiesta scritta, si valuterà la possibilità di un aiuto al collocamento. Per questo motivo ritengo concluso il mio mandato.” (doc. AI 56)
Di conseguenza, con progetto di decisione del 20 dicembre 2016 dapprima e decisione del 15 febbraio 2017 poi, l’amministrazione ha negato il diritto ad una rendita con le seguenti motivazioni:
" (…)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
Con comunicazione del 18.09.2014 abbiamo conferito al Signor RI 1 una garanzia per una prima formazione in qualità di giardiniere CFP presso l'lstituto __________, dal 1.09.2014 al 31.08.2016. Per tutta la durata del provvedimento professionale ci siamo assunti i costi che ne sono scaturiti.
A seguito di parecchie assenze ingiustificate, con lettera del 03.05.2016 il Signor RI 1 è stato diffidato a continuare il provvedimento ottemperando diligenza, impegno, -presenza e a non assentarsi più senza dare motivazioni.
Inoltre, abbiamo reso attento il Signor RI 1 sul fatto che avrebbe dovuto prendere coscienza che il provvedimento organizzato era esigibile e compatibile con il suo stato di salute. Tramite il rapporto di fine formazione del 05.09.2016, la nostra Consulente d'integrazione professionale ci comunica che ha portato a termine la formazione in qualità di giardiniere paesaggista CFP, conseguendo il relativo certificato. ll summenzionato provvedimento ha potuto confermare l'effettiva resa lavorativa del Signor RI 1 pari al 65%.
Qui di seguito le viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità, i redditi utilizzati per l'anno 2014 sono gli ultimi dati salariali forniti dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS TA1).
Reddito da valido
In assenza del danno alla salute, nell' attività di giardiniere paesaggista a tempo pieno, il Signor RI 1 avrebbe potuto percepire un salario annuo di CHF 57'392.00 (fonte: reddito statistico RSS, divisione economica: 77.79-82, livello di qualifica: attività semplici e ripetitive).
Reddito da invalido
Grazie al summenzionato provvedimento professionale, può dunque sfruttare la sua capacità lavorativa residua del 65% e può ambire nella professione di giardiniere paesaggista, ad un salario annuo di CHF 37'305.00 (fonte: reddito statistico RSS, divisione economica: 77.79-82, Iivello di qualifica: attività semplici e ripetitive).
ll calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito.
Confronto dei redditi:
senza invalidità CHF 57'392.00
con invalidità CHF 37'305.00
Perdita di guadagno CHF 20'087.00 = Grado d'invalidità del 35%
Considerato che il grado d'invalidità è pari al 35%, quindi inferiore al 40%, il diritto ad una rendita Al non sussiste.
Rendiamo attento il Signor RI 1 che, su richiesta scritta, il nostro Servizio d'lntegrazione Professionale (SIP) rimane a disposizione per un eventuale aiuto al collocamento. (…)”
Di fronte al TCA l’assicurato ha prodotto documentazione relativa alla pratica con l’assicurazione disoccupazione e certificati di inabilità lavorativa.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.6. Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente e approfonditamente valutato la fattispecie e, quindi, ritenuto che, malgrado i problemi accertati, segnatamente la diagnosi di “Probabile disarmonia evolutiva con ritardo mentale lieve (F70)”, diagnosi posta dal curante dr. __________, dal Servizio medico psicologico (SMP) e dal medico SMR, l’assicurato andava considerato in grado di esercitare la professione imparata di giardiniere paesaggista CFP con una resa lavorativa quantificabile nel 65%.
In effetti, rilevato come l’assicurato non avesse ottenuto la licenza di scuole medie e segnalate “difficoltà d’inserimento nel contesto professionale post scolarizzazione obbligatoria” (cfr. rapporto del 6 agosto 2014 del SMP, doc. AI 9), l’amministrazione, sulla base anche di quanto attestato dal dr. ____________, psichiatra del SMR, nel suo rapporto del 8 settembre 2014, ha appurato che l’assicurato era da considerare ragionevolmente in grado di “portare a termine la formazione come giardiniere biennale integrativo in internato all'lstituto __________” (doc. AI 11). Tale formazione era stata auspicata anche dal curante dr. __________ (cfr. il rapporto del 16 luglio 2014, doc. AI 7).
L’amministrazione ha quindi riconosciuto all’assicurato “la garanzia per la prima formazione professionale”, assumendo segnatamente i costi per una prima formazione professionale dal 1. settembre 2014 al 31 agosto 2016 presso l’Istituto __________ di __________ quale giardiniere (formazione empirica; doc. AI 12).
In effetti, malgrado difficoltà comportamentali legate alla frequentazione scolastica e talvolta ad assenze (ingiustificate) sul lavoro, la formazione come giardiniere ha infine potuto essere completata con successo e l’assicurato ha ottenuto il relativo diploma. In occasione di un incontro il 16 marzo 2016 presso l’ufficio AI, in presenza dell’assicurato, di sua madre, del consulente professionale e del dr. __________ (psichiatra del SMR), all’assicurato - che aveva ribadito la volontà di terminare la formazione - era stata, tra l’altro, spiegata l’importan-za di frequentare regolarmente il lavoro e la scuola, ritenuto che altrimenti l’Ufficio AI sarebbe stato costretto ad interrompere la formazione in corso, osservato come la stessa non fosse da considerare compromessa per il problema di salute, ma esclusivamente per il suo comportamento (doc. AI 36). Alla luce di quanto appurato nell’ambito di tale colloquio, il 30 marzo 2016 il dr. __________ del SMR aveva quindi concluso escludendo qualsivoglia limitazione sulla capacità lavorativa e formativa dal lato medico-psichiatrico, ritenuto come ”Il comportamento inadeguato, l'aperto atteggiamento di sfida da lui mostrati durante il colloquio rispettivamente l'assenza evidente di motivazione, le affermazioni oggettivamente non veritiere da lui presentate come giustificazioni delle assenze (ad esempio sonno profondo e stanchezza tale che gli avrebbero impedito di raggiungere un telefono in casa), affermazioni non minimamente criticate dalla madre, non costituiscono segni o sintomi di valenza psicopatologica che possano in qualche modo influenzare il proseguo del progetto formativo” (doc. AI 37).
Viste le nuove assenze dal lavoro dell’assicurato, in data 3 maggio 2016 l’amministrazione ha quindi proceduto ad una diffida ex art. 21 cpv. 4 LPGA, con la quale, ribadito come la buona riuscita della formazione non dipendesse “dal suo problema di salute ma dal suo comportamento”, in particolare dalla mancanza di applicazione e di voglia di collaborare da parte sua, gli era stato intimato formalmente di ottemperare con diligenza, impegno e presenza al provvedimento professionale, a non più assentarsi dal lavoro e di prendere coscienza del fatto che la formazione in corso riconosciuta dall'AI era perfettamente esigibile e compatibile con il suo stato di salute e che, al termine della stessa, il grado d'invalidità sarebbe stato valutato come se avesse portato a termine la formazione di giardiniere CFP (doc. AI 43).
La formazione come giardiniere è quindi stata conclusa con la consegna del relativo attestato delle competenze-forma-zione biennale quale giardiniere (doc. AI 61).
Effettuata dunque una valutazione in vista di collocare l’assicurato presso un datore di lavoro, con stages professionali, visto il rapporto finale di stage del 19 luglio 2016 della __________ (doc. AI 52), con motivazioni pertinenti dei responsabili della formazione, condivise integralmente dal consulente professionale dell’AI, la resa lavorativa e, quindi, la sua capacità lavorativa è stata valutata al 65% (cfr. il citato rapporto di stage del 19 luglio 2016, il rapporto finale di formazione del 1° settembre 2016 del consulente professionale dell’AI, doc. AI 52, 54; rapporto finale del consulente professionale del 5 settembre 2016, doc. AI 56).
Alla luce di questi accertamenti, che peraltro non sono stati smentiti da altra documentazione, segnatamente medica, che potesse in qualche modo metterne in dubbio il benfondato, a ragione l’amministrazione ha ammesso un grado di abilità lavorativa nella professione imparata del 65%, pari all’effettiva resa lavorativa dimostrata nel corso della formazione e degli stages eseguiti, esclusa segnatamente la presenza di segni o sintomi con valenza psicopatologica così come la sussistenza di limitazioni tali da impedirgli di esercitare, nell’indicata misura, la professione imparata.
Del resto, questo TCA non può che aderire alla convincente presa di posizione del SMR. A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
In ogni modo, le valutazioni agli atti non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante la presenza di affezioni invalidanti o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche del SMR e entro la data della decisione contestata, sottolineato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
In effetti, i due generici certificati medici resi dal dr. __________, peraltro in data successiva alla resa della decisione qui impugnata, si limitano ad attestare un’inabilità lavorativa dal 31 gennaio al 15 marzo 2017 (senza indicazione di alcuna diagnosi medica) e a segnalare una visita presso il dr. __________, della quale tuttavia non è poi stato fatto pervenire alcun riscontro (doc. A2). Questi certificati, unitamente a quelli del 7 e 10 marzo 2016 del curante (attestanti inabilità lavorative dal 25 febbraio al 13 marzo 2016; doc. AI A5), non documentano la presenza di affezioni invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni effettuate dal SMR e non permettono quindi di dipartirsi dalle conclusioni dell’amministrazione. Del resto val la pena ancora di osservare che malgrado il ricorrente abbia sottolineato di essere regolarmente seguito dalla psicologa __________, del Servizio psicosociale di __________, riservandosi di fare pervenire una sua presa di posizione da ultimo con scritto al TCA del 2 maggio 2017 (doc. I, VI), non ha infine prodotto alcuna certificazione di questa specialista né del curante o altro medico che potesse in qualche modo documentare una situazione psicologica o psichiatrica diversa da quella stabilita dall’amministrazione.
In realtà, l’assicurato non contesta sostanzialmente le conclusioni di abilità lavorativa del 65% e più in generale gli accertamenti medici condotti dall’amministrazione, ma si limita in sintesi ad esprimere un dissenso puramente soggettivo. Sostiene in effetti che gli dovrebbe essere riconosciuta una rendita, che avrebbe bisogno di un sostegno psicologico e che sarebbe tutto il giorno condizionato da una svogliatezza che lo porterebbe a non recarsi al lavoro e nemmeno all’ufficio disoccupazione e che l’avrebbe costretto a farsi seguire da una psicologa. Non apporta tuttavia il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo appunto prodotto alcuna documentazione rilevante.
Va qui ricordato infine che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Se ne deve quindi concludere che l’Ufficio AI ha compiutamente valutato le problematiche di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni. Da questa non è possibile scostarsi, malgrado il TCA sia consapevole della difficile situazione personale del ricorrente che traspare dagli atti e dalle sue prese di posizione, anche in considerazione della non facile gestione del rapporto con il figlio che ha avuto in età molto precoce.
Richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insor-gente debba essere considerato abile nella misura del 65% nell’esercizio dell’attività di giardiniere paesaggista.
Sia peraltro sottolineato che non solo l’assicurato ha spontaneamente rinunciato a stipulare un contratto di lavoro propostogli dall’Ufficio AI, con un pensum al 65%, con la ditta di Vezia presso la quale egli aveva (peraltro con soddisfazione di entrambe le parti) effettuato uno stage lavorativo (doc. AI 53), ma pure risulta iscritto regolarmente all’assicurazione disoccupazione dal 2016, ammessa la sua collocabilità e, quindi, la sua idoneità lavorativa, e beneficia (malgrado le penalità che gli sono state comminate) delle indennità giornaliere di diritto così come di provvedimenti di orientamento professionale e di occupazione temporanea (doc. B2-B15).
2.7. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto incontestato), l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, sulla base del dettagliato rapporto del consulente professionale del 5 settembre 2016 (doc. AI 56), così come risulta dalla decisione contestata.
Per il reddito da valido l’amministrazione, in corretta applicazione dei salari statistici applicabili (Salario divisione economica 77, 79-82 – ossia: “attività ammnistrative e di servizio di supporto”, livello di competenze 1, attività semplici e ripetitive tipo fisico o manuale), ha preso in considerazione un importo di fr. 57’392.--, aggiornato al 2014. Il reddito da invalido è quindi stato determinato partendo dal medesimo dato salariale statistico e tenendo conto di un’inabilità lavorativa del 35%, per complessivi fr. 37’305 (57'392 – 35%). Dal raffronto tra i due redditi è risultato un grado d’invalidità del 35% che non giustifica il diritto alla rendita.
Ne consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.8. L’assicurato, tramite la madre, ha chiesto di esperire una visita psichiatrica e di essere convocato per poter “parlare con voi di faccia a faccia” (VIII, X).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente chiesto di essere udito da questo Tribunale. Va inoltre ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica ed economia agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinnanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, di fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti