Raccomandata
Incarto n. 32.2017.4
rg/sc
Lugano 9 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 novembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 16 settembre 2010 l’Ufficio AI, accertata, dopo raffronto dei redditi, una perdita di guadagno dello 0%, aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel novembre 2009 per assenza d’invalidità pensionabile (doc. AI 38);
dopo aver presentato una seconda domanda nel febbraio 2012 per la quale l’amministrazione aveva deciso la non entrata in materia (doc. AI 42), nell’agosto 2016 l’assicurato ha presentato un’ulteriore nuova richiesta di prestazioni;
con decisione 14 novembre 2016 – preavvisata il 4 ottobre 2016 – sulla base del parere medico SMR l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurato dimostrato una modifica rilevante delle circostanze successivamente all’emanazione del precedente provvedimento (doc. AI 53);
con il ricorso in rassegna, datato 9 gennaio 2017, rappresentato dall’avv. RA 1 l’assicurato insorge dinanzi al TCA contro suddetta decisione. Istando per la concessione del gratuito patrocinio, nel merito rimprovera all’amministrazione di non aver “dato seguito all’indicazione di rappresentanza, sottra-endo alla persona a lui vicino la potenzialità di seguirlo nell’i-ter procedurale; ciò malgrado il sottoscritto abbia suoi personali problemi di salute, che però non gli avrebbero impedito di consigliare al proprio rappresentato di rivolgersi ad altro rappresentante, nel caso si fosse reso conto di non riuscire a se-guire adeguatamente la presente vertenza. Ancora l’AI TI, ap-profittando di questo sviamento procedurale, ha tentato di de-pistare l’assicurato, omettendo di raccogliere le adeguate informazioni presso i medici curanti indicati e chiamando l’assi-curato medesimo per una valutazione del grado d’invalidità aggiornato, risp. di determinare l’ev. grado di capacità lavorativa residua. Ciò rappresenta oltre che motivo di denegata giustizia, anche una violazione dell’art. 87 OAI, che di per sè già richiedeva all’AI TI di riaprire la revisione D’UFFICIO. Ancora l’AI TI ha omesso di proporre all’assicura-to, previa attribuzione e colloquio con uno dei propri consulenti, misure alternative di reinserimento professionale o anche di riorientamento professionale (…)” (doc. I) e conclude chiedendo, previa convocazione in Tribunale per un udienza, l’annullamento della decisone impugnata con condanna dell’amministrazione “all’accettazione del caso, avviando una regolare e completa procedura come di rito, con ogni spesa relativa”;
con la risposta di causa l’amministrazione evidenzia la tardività del gravame, la decisione essendo stata notificata il 18 novembre 2016 e il gravame essendo stato inoltrato il 9 gennaio 2017, mentre che il termine di 30 giorni per ricorrere, sospeso per ferie giudiziarie, è venuto a scadenza il 3 gennaio 2017. Osserva inoltre che la decisione è stata correttamente notificata all’assicurato personalmente, e non al suo patrocinatore, in assenza di una valida procura agli atti. Nel merito conferma la correttezza della propria decisione;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
si pone anzitutto la questione della tempestività del ricorso quale presupposto processuale, il cui esame deve essere effettuato d’ufficio dal Tribunale (Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 19 n. 8), ritenuto che nel caso concreto il fascicolo contiene sufficienti elementi per una siffatta disamina;
la decisione impugnata, spedita per invio raccomandato il 14 novembre 2016, è stata notificata all’assicurato personalmente in data 18 novembre 2016 (cfr. tracciamento invii sub V/2). Il termine di 30 giorni per ricorrere ex art. 60 LPGA ha quindi iniziato a decorrere il 19 novembre 2016 e, considerata la sospensione dei termini per ferie natalizie dal 18 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017 compresi (art. 38 cpv. 4 LPGA), è venuto a scadenza il 3 gennaio 2017. L’atto di ricorso, consegnato alla posta il 9 gennaio 2017 (cfr. busta d’impostazione agli atti), risulterebbe pertanto tardivo;
tuttavia, dalle tavole processuali risulta che nella domanda di prestazioni presentata nel maggio 2016 personalmente dal-l’assicurato utilizzando gli appositi formulari, questi ha (a due riprese) indicato di essere rappresentato dall’avv. ERA 1 (doc. AI 46 e 47). Risulta inoltre che successivamente, il 30 agosto 2017, vi è stato un colloquio telefonico tra un funzionario dell’AI e il rappresentante dell’assicurato. In quell’oc-casione quest’ultimo ha comunicato che avrebbe trasmesso ulteriore documentazione medica all’amministrazione (cfr. an-notazione sub doc. AI 48).
In simili circostanze, l’assicurato avendo comunicato all’am-ministrazione di essere rappresentato dall’avv. RA 1 e di tale rapporto di rappresentanza l’amministrazione avendo avuto successivamente conferma, atteso che per il rapporto di rappresentanza non è richiesta una particolare forma (una procura scritta peraltro può ma non deve essere obbligatoriamente richiesta giusta l’art. 37 cpv. 2 LPGA) e che tale rapporto può pertanto sorgere o per atti concludenti o anche oralmente (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 37 n. 12), ritenuto inoltre che se le circostanze lo giustificano, come in casu (dichiarazione scritta di rappresentanza nel formulario di richiesta e di fatto successiva conferma il 30 agosto 2016), quando il conferimento del potere di rappresentanza emerge dai fatti a un assicurato non potrebbe essere richiesto di ulteriormente presentare una procura scritta (Kieser, op. cit., art. 37 n. 12), l’Ufficio AI non poteva non considerare l’assicurato siccome rappresentato. La decisione di non entrata in materia avrebbe dovuto di conseguenza essere intimata al rappresentante e non all’assicurato personalmente. Infatti, la notifica di una decisione, come ogni altra comunicazione, avviene in forma corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che il potere di rappresentanza non venga revocato (art. 37 cpv. 3 LPGA; STFA I 565/02 del 6 maggio 2003);
Ad eccezione del caso di assenza di notifica che, come detto, comporta la nullità della decisione, la notifica irregolare non influisce sulla sua validità né sulla sua esistenza, ma ha come conseguenza giuridica che il termine di ricorso non inizia a decorrere (Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, 1994, p. 157; Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 313). Gli effetti di una decisione viziata da irregolare notifica vengono semplicemente differiti (Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, n. 84 cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p. 426; STFA I 398/03 del 14 giugno 2004). La sanzione legata ad un vizio di notifica consiste quindi nel fatto che all’interessato la comunicazione difettosa non deve cagionare pregiudizio, la notifica producendo i suoi effetti solo al momento in cui colui al quale la comunicazione deve essere fatta ne viene a conoscenza (VPB 1978 Nr. 96; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Ver-waltungsrecht, 2006,p. 353; Rhinow/Krähenmann, op. cit., p. 283; STFA C 196/00 del 10 maggio 2001 consid. 1b; DTF 99 V 182 consid. 3);
stante quanto precede, nel caso di specie appare giustificato ritenere che (del contenuto) della decisione notificata erroneamente all’assicurato venerdì 18 novembre 2016 il suo rappresentante ne sia venuto con ogni verosimiglianza a conoscenza (non prima di) lunedì 21 novembre 2016. In simili circostanze, l’ultimo giorno del termine ricorsuale di 30 giorni – differito ai sensi della surriferita giurisprudenza e sospeso per ferie natalizie – essendo stato venerdì 6 gennaio 2017, il termine è scaduto lunedì 9 gennaio 2017. Presentato entro tale termine (cfr. busta d’impostazione agli atti) il ricorso è pertanto da ritenere tempestivo;
giova ancora osservare – con riferimento all’argomento sollevato dall’amministrazione secondo cui l’insorgente non ha in ogni caso fatto valere motivi di restituzione in intero del termine di ricorso – che in caso di irregolare notifica l’autorità di ricorso deve interpretare un ricorso depositato oltre il termine quale domanda implicita di restituzione in intero (Moor, op. cit., p. 374);
nel merito, l’insorgente non contesta in sé la non entrata in materia sancita dall’amministrazione in assenza di prova di u-na rilevante modifica della situazione invalidante, bensì rimprovera all’Ufficio AI di “non aver dato seguito all’indicazione di rappresentanza, sottraendo alla persona a lui vicino la potenzialità di seguirlo nell’iter procedurale” e di avere “tentato di depistare l’assicurato, omettendo di raccogliere le adeguate informazioni presso i medici curanti indicati e chiamando l’assicurato medesimo per una valutazione” e di aver proposto all’assicurato misure di reintegrazione professionale;
qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86);
con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2).
In STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF ha tra l’altro rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unica-mente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministra-zione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;
In simili circostanze l’amministrazione, non ricevendo la pre-annunciata documentazione medica, avrebbe dovuto fissare al rappresentante dell’assicurato un termine per produrre il/i mezzo/i di prova in questione e non emanare una decisione di non entrata in materia in base agli atti presenti all’inserto. Infatti, come da surriferita giurisprudenza (DTF 130 V 69 consid. 5.2; STF I 734/05 dell’8 marzo 2006), nell’ambito della nuova richiesta di prestazioni l’interessato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o perlomeno deve far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire un ter-mine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avver-tenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda, ciò che non risulta essere avvenuto nel caso concreto (non corretta risulta quindi l’indicazione del funzionario nella già citata nota telefonica del 30 agosto 2016, secondo cui “se non arriva nulla entro il 10.09.2016, uscire con una non entrata in materia”);
per violazione di un obbligo procedurale da parte dell’ammini-strazione l’assicurato non è stato messo nelle condizioni di poter suffragare, nell’ambito della procedura amministrativa, la propria nuova richiesta con la produzione di ulteriori mezzi probatori (al riguardo giova ricordare che atti medici, idonei a dimostrare una rilevante modifica, prodotti per la prima volta in sede ricorsuale sono tardivi e da considerare quindi nel-l’ambito di una (ulteriore) nuova domanda e non giustificano di conseguenza l’accoglimento del ricorso; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
in accoglimento del gravame la decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti retrocessi all’amministra-zione affinché ponga rimedio a tale vizio procedurale e renda in seguito una nuova decisione;
l’esito del presente gravame rende superfluo procedere all’u-dienza richiesta dall’insorgente;
giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà inoltre al ricorrente, vittorioso e patrocinato in causa, fr. 1'500 per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI che rifonderà all’assicurato fr. 1'500.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto l’istanza di gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti