Raccomandata
Incarto n. 32.2017.34
rg/sc
Lugano 9 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 21 gennaio 2017, in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha attribuito a RI 1 – rimasta vittima di un infortunio (incidente della circolazione) occorsole nell’agosto 2014 e a seguito del quale ha riportato un trauma da schiacciamento della gamba bilaterale, un trauma da schiacciamento del 5° dito della mano destra e un trauma distorsivo cervicale – una rendita intera dal 1. agosto 2015 al 30 settembre 2016;
contro questa decisione s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 che, contestando in particolare la valutazione medica operata dall’amministrazione ed evidenziando al riguardo come a fine febbraio sia stata effettuata una nuova RM, postula l’annullamento del provvedimento con consecutivo riconoscimento del diritto a prestazioni anche da settembre 2016;
con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la correttezza della decisione in particolare sulla scorta della perizia fisiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ (doc. AI 53) e il rapporto finale SMR (doc. AI 52), chiede la reiezione del gravame;
con scritto 4 maggio 2017 la patrocinatrice dell’insorgente ha prodotto la valutazione peritale 11 aprile 2017 del medico fiduciario LAINF dr. __________ (doc. D) nonché il rapporto 11 aprile 2017 del Centro __________ (doc. B), chiedendo, alla luce di tali nuovi referti, l’esecuzione di u-na perizia pluridisciplinare (ortopedica, neurologica, psicologi-ca);
con osservazioni 23 maggio 2017 l’Ufficio AI, preso atto della valutazione del dr. __________ e alla luce della relativa annotazione SMR del 12 maggio 2017 (doc. AI 195), chiede il rinvio degli atti al fine di procedere al calcolo del grado d’invali-dità mediante raffronto dei redditi in attività adeguate nonché alla valutazione da parte del Servizio integrazione professionale;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha a-vuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
per costante giurisprudenza (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332);
nel caso in esame, alla luce delle certificazioni mediche agli atti ed in particolare dell’approfondita e dettagliata perizia 11 aprile del dr. __________ prodotta pendente lite dall’insorgente (perizia che soddisfa appieno i suddetti requisiti ed è idonea a mettere in discussione [come osservato pertinentemente dal medico SMR nelle sue annotazioni del 12 maggio 2017, cfr. doc. AI 195] la precedente valutazione peritale della dr.ssa __________ del Servizio di riabilitazione di __________ [doc. AI 53] che, non considerando segnatamente le ripercussioni del disturbo statico acquisito della tibia prossimale, aveva in particolare concluso per un’incapacità dello 0% nell’attività intrapresa a decorrere dal 26 settembre 2016 come pure quale casalinga [cfr. doc AI 53, 67]), questo TCA ritiene che a seguito del danno alla salute consecutivo all’infortunio occorsole nell’agosto 2014, l’assicurata presenti una limitata capacità lavorativa (50%) nella professione svolta di operaia presso uno stabilimento avicolo (addetta all’imballaggio delle uova; attività svolta prevalentemente in posizione ortostatica, con movimenti ripetitivi del tronco e che comporta il sollevamento di pesi fino a 25 kg; cfr. Valutazione ergonomica del posto di lavoro del 3 settembre 2015, doc. AI 24), mentre che in attività fisicamente leggere e prevalentemente sedentarie essa presenti, da fine settembre 2016, una totale capacità al lavoro. Da qui la necessità di procedere, come evidenziato dall’amministrazione, al calcolo del grado d’invalidità, per la parte salariata, mediante raffronto dei redditi in attività adeguate nonché ad una valutazione da parte del Servizio integrazione professionale;
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, in virtù della giurisprudenza appena citata si giustifica senz’altro il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda, come detto, ad una valutazione del grado d’invalidità per la parte salariata tramite raffronto dei redditi rendendo in seguito, previa valutazione da parte del Servizio integrazione professionale, una nuova decisione sul diritto di RI 1 a prestazioni;
secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
all’insorgente, patrocinato in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 1’800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 27 gennaio 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti