Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.3
Entscheidungsdatum
21.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.3

rg/sc

Lugano 21 febbraio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 novembre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 22 novembre 2016, in esito ad accertamenti medici ed economici ed in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi l’Ufficio AI ha attribuito a RI 1 una rendita intera d’invalidità dal 1. dicembre 2013 al 30 settembre 2015 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute con esigibilità lavorativa completa in attività adeguate e grado d’invalidità inferiore al 40%);

  • contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1. Contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione e sostiene di presentare un’incapacità del 100% non sino al 30 maggio 2015, come deciso dall’amministrazione, bensì sino al 30 giugno 2016 e postula quindi il riconoscimento di una rendita intera dal 1. dicembre 2013 al 30 settembre 2016, producendo al riguardo diversa documentazione medica;

  • dopo aver evidenziato, nella risposta di causa, di aver sottoposto la nuova documentazione medica al medico SMR – secondo cui:

" Domanda di prestazioni del 12 aprile 2013.

Formazione: fabbro industriale con attestato federale di capacità.

Attività abituale: trasportatore valori, licenziato per il 28 febbraio 2014 (liberato da ogni obbligo dal 28 novembre 2013).

Decisione del 22 novembre 2016: Rendita intera dal 10 dicembre 2013 al 30 settembre 2015 (grado d'invalidità = 100%). Grado d'invalidità dal 1° ottobre 2015: 5%.

Certificati già allestiti al momento della decisione:

Certificato medico Dr. __________ del 17 marzo 2015: inabile al lavoro al 100% dal 18 marzo al 18 giugno 2015.

Certificato medico Dr. __________ del 21 maggio 2015: inabile al lavoro al 100% dal 21 maggio al 21 agosto 2015.

Certificato medico Dr. __________ del 18 agosto 2015: inabile al lavoro al 100% dal 18 agosto al 20 settembre 2015.

Rapporto Dr. __________ alla Cassa Malati __________ dell'8 settembre 2015: nessun ulteriore miglioramento sotto terapia con Stelarae®. Si opta per Cosentix® (terapia in atto dal 21 maggio 2015). Miglioramento clinico, ancora inabile al lavoro al 100% fino alla prossima valutazione.

Certificato medico Dr. __________ del 17 settembre 2015: inabile al lavoro al 100% dal 17 settembre al 17 novembre 2015.

Rapporto Dr. __________ alla __________ del 13 ottobre 2015: psoriasi florida di tipo ipercheratosico-ragadiforme alle mani ed ai piedi. Ancora inabile al lavoro, prevedibilmente per i prossimi mesi.

Certificati prodotti successivamente:

Certificato medico Dr. __________ del 19 novembre 2015: inabile al lavoro al 100% dal 19 novembre 2015 al 19 gennaio 2016.

Certificato medico Dr. __________ del 14 gennaio 2016: inabile al lavoro al 100% dal 15 gennaio al 31 marzo 2016.

Certificato medico Dr. __________ del 17 marzo 2016: inabile al lavoro al 100% dal 17 marzo al 30 giugno 2016.

Rapporto Dr. __________ del 6 dicembre 2016: Psoriasi palmo-plantare invalidante con stato dopo terapia con methotrexate ed UVB (2013-201ç), Humira® (2013-2014), Stelara® (2014-2015), Cosentyx® dal maggio 2015, in combinazione don Acicutan® (2015-2016). Remissione unicamente sotto Consentyx®.

L'assicurato ha potuto conseguire il diploma di agente di sicurezza nel periodo dal febbraio al novembre 2015, egli era apparentemente in grado di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residuale per portare a termine una formazione volta a poter eseguire un'attività rispettosa dei limiti funzionali. In data 10 febbraio 2015, il Dr. __________ riferiva che l'assicurato era licenziato ed in disoccupazione.

Prendendo in considerazione i certificati medici, in particolare il rapporto del Dr. __________ del 6 dicembre 2016, appaiono plausibili alla luce del decorso della malattia dell'assicurato; si conclude:

IL attività abituale

100% IL

dal 3 dicembre 2012

al 1° agosto 2013

50% IL

dal 2 agosto 2013

al 2 ottobre 2013

(Riferita come attività al 100%)

100% IL

dal 3 ottobre 2013

al 13 ottobre 2013

50% IL malattia

dal 14 ottobre 2013

al 4 novembre 2013

100% IL malattia

dal 5 novembre 2013

al 3 febbraio 2014

100% IL infortunio

dal 4 febbraio 2014

all’8 febbraio 2015

100% IL malattia

dal 9 febbraio 2015

al 30 giugno 2016

50%

dal 1° luglio 2016

IL attività adeguata

Il come qui sopra

dal 3 dicembre 2012

al 30 giugno 2016

0% IL

dal 1° luglio 2016

(Riferita come attività al 100%)

(…)” (doc. IV/1)

l’Ufficio AI postula l’accoglimento del gravame;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

  • con la risposta di causa, come accennato, l’amministrazione ha aderito alle richieste ricorsuali, riconoscendo sulla base della refertazione prodotta con il gravame che RI 1 ha presentato un’incapacità al lavoro del 100% fino a fine giugno 2016 e non fino al 30 maggio 2015;

  • nel caso concreto, alla luce delle certificazioni mediche agli atti, tenuto conto in particolare della pertinente ed affidabile refertazione prodotta pendente lite dall’insorgente (certificati e rapporti del dermatologo curante dr. __________ sub doc. C, D e N) è da ritenere che, avendo effettivamente presentato i gradi d’incapacità indicati nell’annotazione SMR del 10 gennaio 2017 e riportati nella risposta di causa, con da ultimo un’inca-pacità del 100% sino al 30 giugno 2016, dopo raffronto dei redditi e in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI, all’assicurato deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita dal 1. dicembre 2013 al 30 settembre 2016;

  • ne segue l’accoglimento del ricorso;

  • il ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

  • l’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, op. cit., § 76 n. 71-75, pp. 609s). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario;

  • nel caso in esame, ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr. 2'329.-- (IVA inclusa e di cui fr. 173 di spese ex art. 6 cpv. 1 del Regolamento) e non di fr. 4'722.10 (di cui fr. 3'874 per onorari e 498.30 per spese e fr. 349.80 di IVA) chiesti con la nota del 27 gennaio 2017 dal patrocinatore della ricorrente (cfr. VI/1);

  • a norma degli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e alla giurisprudenza federale (DTF 138 V 122 e 133 V 402), le spese della presente procedura di fr. 500.--, visto l’esito della vertenza, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 22 novembre 2016 è annullata e riformata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. dicembre 2013 al 30 settembre 2016.

2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'329.-- per ripetibili (IVA compresa);

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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