Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.27
Entscheidungsdatum
11.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.27

cs

Lugano 11 settembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 gennaio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisioni del 4 novembre 2010 l’UAI, dopo aver acquisito una perizia del 23 dicembre 2009 allestita dal dr. med. __________ per il tramite del __________ __________, ha posto RI 1, nato nel 1974, al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010 (pag. 146 seg. incarto AI).

1.2. Nel corso del mese di febbraio 2013 l’UAI ha avviato una procedura di revisione (pag. 159 incarto AI), al termine della quale ha confermato il diritto alla rendita con scritto del 6 agosto 2013 (pag. 179 incarto AI). Un’ulteriore revisione ha dato il medesimo esito in data 6 novembre 2014 (pag. 195 incarto AI).

1.3. L’amministrazione ha avviato una nuova procedura di revisione nel corso del mese di marzo 2015.

Nel frattempo il Ministero Pubblico ha aperto un’inchiesta nei confronti di RI 1 sia per truffa alle assicurazioni sociali con l’accusa di avere, in correità con la sua ex-moglie, __________, ingannato i funzionari della __________ __________ sulla loro reale situazione personale (stato di convivenza di fatto) ottenendo in tal modo indebitamente prestazioni complementari versate in loro favore a far tempo dal mese di __________ per complessivi fr. 112'104 percepiti in troppo (pag. 61 e 64 incarto penale), sia, sempre per truffa, per avere, in correità con l’ex moglie, nel mese di __________, acquistato merce sapendo che il relativo costo di CHF 5'887.00 non sarebbe mai stato pagato e ingannando i dipendenti della società sulla sua reale identità (pag. 33 incarto penale).

1.4. Con comunicazione del 23 giugno 2016 l’UAI ha informato RI 1 circa la necessità di procedere ad una rivalutazione del suo stato di salute e lo ha convocato per una visita peritale da tenersi il 9 agosto presso il dr. med. __________ del __________ __________ di __________ (pag. 255 incarto AI).

1.5. Il 21 luglio 2016 il medico curante dell’assicurato, Dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha chiesto all’UAI di posticipare l’appuntamento (pag. 258 incarto AI), ciò che l’amministrazione, sulla base del parere del medico SMR, dr. med. __________, del 27 luglio 2016, ha negato (pag. 261 incarto AI). In seguito alla mancata presenza di RI 1 all’appuntamento del 9 agosto 2016, il 19 agosto 2016 l’assicurato è stato diffidato a dichiarare in forma scritta entro il 6 settembre se intendeva o meno sottoporsi all’accertamento medico. Il 6 settembre 2016 l’interessato ha scritto via e-mail al dr. med. __________, medico SMR, senza prendere posizione (pag. 275 incarto AI). Il 7 settembre 2016 l’UAI ha assegnato a RI 1 un termine scadente il 26 settembre 2016 per informare l’amministrazione circa la disponibilità a sottoporsi alla perizia (pag. 276 incarto AI).

1.6. Con progetto di decisione del 12 ottobre 2016, scaduto infruttuoso il termine assegnato all’assicurato, l’UAI ha soppresso la rendita AI (pag. 279 incarto AI).

1.7. In seguito alle osservazioni prodotte da RI 1 (pag. 283 incarto AI), il 4 novembre 2016 l’UAI ha informato l’interessato che avrebbe dovuto ritornare la dichiarazione circa la volontà di sottoporsi al citato accertamento, entro il 14 novembre 2016, pena la soppressione della rendita (pag. 284 incarto AI).

1.8. Con e-mail del 13 novembre 2016 RI 1 si è detto disposto a presentarsi agli accertamenti peritali (pag. 286 incarto AI). Il 15 novembre 2016 l’UAI ha trasmesso all’assicurato la preposta dichiarazione da ritornare entro il 25 novembre 2016 (pag. 287 incarto AI). A causa di un disguido non imputabile all’assicurato, la dichiarazione è nuovamente stata inviata il 21 novembre 2016 (pag. 289 incarto AI). L’assicurato l’ha ritornata il 29 novembre 2016 debitamente firmata (pag. 291 incarto AI).

1.9. Con scritto del 6 dicembre 2016 l’UAI ha di conseguenza fissato due nuovi appuntamenti, il 17 gennaio 2017 ed il 27 gennaio 2017 (pag. 292 incarto AI).

1.10. Con lettera del 2 gennaio 2017, cui ha allegato un certificato del 20 dicembre 2016 della dr.ssa med. __________, RI 1 ha chiesto l’annullamento degli appuntamenti e la continuazione del versamento della rendita (pag. 296 incarto AI).

1.11. Il 10 gennaio 2017 l’amministrazione, ripercorsa l’intera fattispecie, ha mantenuto gli appuntamenti fissati per il mese di gennaio 2017, ritenuto che in caso di assenza dell’assicurato, la prestazione sarebbe stata soppressa (pag. 303 incarto AI).

1.12. Con e-mail del 17 gennaio 2017 delle ore 16.23 RI 1 ha informato l’UAI di essere impossibilitato a presenziare all’accertamento medico ed ha allegato un certificato della dr.ssa med. __________, capoclinica del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ che ha attestato come l’interessato “è stato visitato al Pronto Soccorso. Si ritiene indicato riposo a casa per la giornata odierna” (pag. 306 incarto AI).

1.13. Con decisione del 23 gennaio 2017 l’UAI ha soppresso la rendita AI (pag. 309 incarto AI).

1.14. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento, domandando il ripristino dell’effetto sospensivo e postulando contestualmente di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I). Il ricorrente richiama l’intero incarto AI, il suo incarto relativo alle prestazioni complementari oltre all’incarto del Ministero Pubblico in merito al procedimento aperto nei suoi confronti e chiede di sentire quale teste la dr.ssa med. __________.

L’insorgente rileva di aver divorziato nel maggio 2015, di aver continuato ad avere un buon rapporto con l’ex-moglie e di aver così deciso di continuare a vivere con lei per motivi economici, ciò che sarebbe immediatamente stato comunicato __________, inviando la sentenza di divorzio ed il contratto di locazione. Il 14 gennaio 2016 l’interessato afferma di aver ricevuto una decisione in ambito di PC tramite la quale l’amministrazione ha ricalcolato il diritto a prestazioni ed ha chiesto la restituzione di fr. 6'530.- per il periodo da agosto 2015 a gennaio 2016. La procedura è attualmente sospesa dopo l’inoltro dell’opposizione. Il ricorrente afferma inoltre che nel corso del mese di __________ ha perquisito la sua abitazione poiché accusato di aver truffato le assicurazioni sociali in quanto, pur avendo divorziato, vive ancora nello stesso appartamento della ex-moglie. Il ricorrente sostiene di aver immediatamente comunicato __________ questa circostanza e di conseguenza di non aver mai voluto nascondere nulla. Dopo l’interrogatorio presso la __________ il procedimento penale non sarebbe più avanzato. Ciò avrebbe creato una situazione di totale incertezza e sfiducia con aggravamento del suo stato di salute, creando in lui un forte stato d’ansia e di sfiducia nelle autorità.

L’insorgente sostiene di non aver violato l’art. 43 LPGA, poiché ha sempre collaborato. L’assenza agli appuntamenti fissati per gli accertamenti peritali è dettata da motivi prettamente medici.

Per il ricorrente la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità, perché la rendita è stata soppressa senza alcun fondamento, viola il diritto di essere sentito poiché nella motivazione della decisione si sostiene che non si sarebbe presentato al primo appuntamento senza addurre nessuna valida ragione allorché la dr.ssa med. __________ ha descritto in modo dettagliato il suo stato psichico. Inoltre il 17 gennaio 2017 è stato ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________, impedendogli di recarsi presso il medico incaricato dall’UAI. L’amministrazione non si sarebbe inoltre mai messa in contatto né con la dr.ssa med. __________, né con l’Ospedale __________ e non avrebbe mai inoltrato al ricorrente i quesiti peritali che intendeva sottoporre al dr. med. __________.

1.15. Con risposta del 10 aprile 2017, cui ha allegato una presa di posizione del 29 marzo 2017 del medico SMR, dr. med. __________, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI/1).

1.16. Con scritto del 28 aprile 2017 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo (doc. VIII).

1.17. Dopo aver chiesto (doc. IX), ed ottenuto (doc. X), una proroga, il ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XI), sulle quali l’UAI ha preso posizione il 22 maggio 2017 (doc. XIII).

in diritto

in ordine

2.1. L’insorgente si lamenta di una violazione del diritto di essere sentito poiché nella decisione l’UAI fa valere che non si sarebbe presentato al primo appuntamento senza addurre alcuna giustificazione, allorché con certificato del 20 dicembre 2016 la curante avrebbe descritto in modo dettagliato le ragioni dell’impossibilità di presenziare alla visita ed inoltre vi è un referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ del 17 gennaio 2017 che motiva le ragioni della sua assenza.

L’UAI e il medico SMR non avrebbero effettuato alcun accertamento e l’amministrazione ha immediatamente emanato la decisione formale, senza tener conto dei referti della curante e dello stato di salute del ricorrente. Quest’ultimo, del resto, non avrebbe ricevuto i quesiti peritali, in violazione della giurisprudenza (sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. Infatti, se è vero che l’UAI ha solo succintamente indicato i motivi che sono alla base della soppressione della rendita, d’altra parte l’amministrazione ha rammentato che il 10 gennaio 2017 ha spiegato al ricorrente le ragioni per le quali riteneva possibile la sua presenza alla visita del 17 gennaio 2017, prendendo posizione, in quello scritto, sulle affermazioni della curante.

Questo tribunale rileva inoltre che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

In concreto con il ricorso l’insorgente ha nuovamente potuto prendere posizione in merito a quanto affermato dalla propria curante ed ha potuto ampiamente esporre la propria posizione anche per quanto riguarda la visita al Pronto Soccorso del 17 gennaio 2017. Egli del resto si è ancora avvalso della possibilità di esprimersi in merito inoltrando le osservazioni del 10 maggio 2017 tramite le quali si è diffusamente espresso (doc. XI).

Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il ricorrente non può neppure essere seguito laddove afferma di non aver ricevuto le domande peritali. Esse sono infatti state allegate allo scritto del 23 giugno 2016 tramite il quale gli è pure stato assegnato un termine scadente l’11 luglio 2016 per inoltrarne ulteriori (pag. 255-256 incarto AI: “allegati”). L’interessato non contesta la notifica di tale scritto e non ha sostenuto, all’epoca, di non aver ricevuto i quesiti (cfr. pag. 257 e seguenti incarto AI). Del resto la dr.ssa med. __________ ha preso posizione sulla convocazione il 21 luglio 2016 (pag. 258 incarto AI).

L’assicurato solo con il ricorso, e dunque tardivamente ed in spregio del principio della buona fede processuale secondo cui le contestazioni di ordine formale devono essere fatte valere immediatamente e non sollevate solo nel caso in cui l’esito della procedura è sfavorevole (sentenza 8C_231/2009 del 24 novembre 2009, consid. 2; cfr. anche sentenza 1B_104/2017 dell’11 aprile 2017, consid., 2.3 e 2.4), ha contestato di non aver ricevuto le domande.

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.2. L’insorgente non è d’accordo che gli atti penali siano sottoposti al perito.

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, ossia la soppressione della rendita in seguito all’assenza del ricorrente alla visita del 17 gennaio 2017. Altre questioni evocate dall’assicurato, tra cui l’asserita visione degli atti penali da parte del perito, esulano dal tema in esame e sono pertanto irricevibili.

nel merito

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa S.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Va ancora rammentato che per l’art. 43 cpv. 1 LPGA l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Secondo l’art. 43 cpv. 2 LPGA se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi.

Ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

Secondo la giurisprudenza l’amministrazione può applicare l’art. 43 cpv. 3 LPGA anche nell’ambito di una revisione avviata d’ufficio (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017, consid. 3.1). Può ordinare l’allestimento di una perizia e rendere attento l’assicurato del suo obbligo di collaborare. È possibile, in caso di rifiuto di collaborare, dopo comminatoria ed assegnazione di un termine di riflessione, sanzionare la persona assicurata, ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, anche con la sospensione delle prestazioni fino al momento in cui la persona assicurata si dichiara disposta a sottoporsi senza riserve alla perizia ordinata mediante decisione cresciuta in giudicato (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017, consid. 3.1 con rinvio alla DTF 139 V 585).

Con sentenza del 16 gennaio 2017 il TF ha accolto un ricorso dell’UAI del Canton San Gallo che aveva soppresso la rendita ad un assicurato, al beneficio di una rendita intera, confermata dopo una revisione, e che pur presentandosi all’appuntamento peritale si è comportato in maniera tale da impedire al medico psichiatra l’allestimento del referto. L’Alta Corte ha affermato:

" (…)

3.2. Der Beschwerdegegner hat die psychiatrische Begutachtung unbestrittenermassen verhindert, wie Dr. med. C.________ im Bericht vom 2. Oktober 2014 im Einzelnen geschildert hat, wobei sein Verhalten nicht mit den in den Akten aufgeführten psychischen Störungen erklärt werden könne und für einige der diagnostizierten Leiden hochgradig untypisch sei. Das Vorliegen eines strategischen, zweckgebundenen Verhaltens könne nicht ausgeschlossen werden. Hinreichend schlüssige Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner zum vorgesehenen Untersuchungszeitpunkt nicht urteilsfähig war, fehlen, woran nichts ändert, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde angeblich daran zweifelte, dass der Versicherte den Begutachtungstermin einhalten würde. Somit ist als erstellt zu betrachten, dass der Beschwerdegegner seinen Mitwirkungspflichten nach vorgängig durchgeführtem Mahn- und Bedenkzeitverfahren im Sinne von Art. 43 Abs. 3 ATSG in unentschuldbarer Weise nicht nachgekommen ist. Wie die IV-Stelle zutreffend bemerkt, setzt die Erfüllung des in Art. 43 Abs. 3 ATSG umschriebenen Sachverhalts der Missachtung der Mitwirkungspflichten nicht voraus, dass die Verwaltung der versicherten Person in allen Einzelheiten vorschreiben müsste, wie sie sich zu verhalten hat. Ebenso wenig kann es für die Einhaltung der Auflage, sich einer Begutachtung zu unterziehen, genügen, in den Praxisräumlichkeiten des Gutachters zu erscheinen. Die Verwaltung war daher grundsätzlich befugt, die Rentenzahlungen einzustellen.

3.3. Zu berücksichtigen ist jedoch auch bei der nach Art. 43 Abs. 3 ATSG zu verfügenden Sanktion der Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Denn wenn die verweigerte Mitwirkung in einem späteren Zeitpunkt erbracht wird, kann sich die festgelegte Sanktion nur auf diejenige Zeitspanne beziehen, während der die Mitwirkung verweigert wurde (BGE 139 V 585 E. 6.3.7.5 S. 590 f.). Spätestens bei der nachträglichen Erklärung der Mitwirkungsbereitschaft entfällt der Kausalzusammenhang zwischen der verfügten Leistungseinstellung und der Verletzung der Mitwirkungspflicht. Hat indessen - wie im hier zu beurteilenden Fall - die versicherte Person die ihr obliegende Mitwirkung später nicht ausdrücklich und vorbehaltlos angeboten, hat sie keinen Anspruch darauf, dass ihr die Invalidenrente auf Zusehen hin weiterhin auszurichten ist. Andernfalls hätte es der Versicherte in der Hand, die Dauer der Rentenzahlungen zu verlängern. Analog zum Fall einer anhaltenden Mitwirkungspflichtverweigerung im Falle einer Erstanmeldung zum Leistungsbezug bei der Invalidenversicherung gemäss Art. 21 Abs. 4 ATSG hat hier die verfügte Einstellung der Invalidenrente vorerst auf Dauer zu erfolgen, wobei eine später allenfalls erklärte Bereitschaft, an der psychiatrischen Begutachtung mitzuwirken, als Neuanmeldung zu betrachten wäre (Urteile 9C_994/2009 vom 22. März 2010 E. 5, 8C_733/2010 vom 10. Dezember 2010 E. 5.6). Massgebend ist der Zeitpunkt, in welchem der Versicherte seine verweigernde Haltung aufgibt und sich bereit erklärt, sich der gebotenen medizinischen Untersuchung zu unterziehen, und es ist für die Zukunft zu prüfen, ob auf die bisherige Leistungsablehnung zurückzukommen ist (zitiertes Urteil 9C_994/2009 E. 4).

3.4. Da der Versicherte im vorliegenden Fall keine Bereitschaft, sich psychiatrisch begutachten zu lassen, an den Tag gelegt hat, hat für die Beschwerdeführerin kein Grund bestanden, die Einstellung der Invalidenrente gemäss Verfügung vom 29. Mai 2015 zu befristen. Kommt der Beschwerdegegner indessen später auf seine verweigernde Haltung zurück, indem er seine Bereitschaft erklärt, sich einer zumutbaren psychiatrischen Abklärung zu unterziehen, wird die Verwaltung die entsprechende Erklärung als Neuanmeldung entgegenzunehmen und ab jenem Zeitpunkt pro futuro zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Invalidenrente wiederum erfüllt sind.”

Va infine segnalata la sentenza 9C_372/2015 del 19 febbraio 2016 dove il TF, al consid. 4.1.2 ha affermato:

" (…)

Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par là que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à l'administration d'établir une modification notable des circonstances influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement que l'office AI administre les preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l'ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêt 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p. 94).

La violation intentionnelle, par le recourant, de son obligation d'annoncer son changement de domicile a placé l'organe d'exécution de l'AI dans l'impossibilité d'assumer ses tâches puisqu'il ne pouvait plus le contacter. Concrètement, l'OAI-VD qui était en charge du dossier n'était plus en mesure de s'assurer du bien-fondé du maintien de la rente et n'aurait, en particulier, pas pu procéder à la révision périodique du droit à cette prestation qui avait été prévue au plus tard en mai 2006 lors de son octroi (cf. communication du 16 avril 2003. Par son silence, le recourant aurait aussi évité la mise en oeuvre de mesures de précaution que l'administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l'étranger (cf. art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter du moment où devait intervenir la révision d'office de la rente en mai 2006 et où le recourant aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer à l'instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006 n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.”

2.6. In concreto l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010 (pag. 139 e seguenti incarto AI). La prestazione è stata assegnata in seguito ad una procedura sfociata nell’allestimento, il 23 dicembre 2009, di una perizia psichica del __________ __________ ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che aveva diagnosticato un disturbo psicotico non specificato (F20.9; pag. 123 incarto AI) ed aveva messo in rilievo numerosi elementi (tra cui la privazione, ad entrambi i genitori, dell’affidamento delle due bambine [nate nel 1998 e 2001] nell’estate del 2006 sulla base della perizia sulle capacità genitoriali del 30 settembre 2006 della dr.ssa __________ [pag. 2 e seguenti atti diversi]), che facevano propendere per una totale incapacità lavorativa. Il perito ha proposto una presa a carico tramite farmacoterapia antipsicotica con farmaci di nuova generazione e la necessità di rivalutare il caso periodicamente (pag. 126 incarto AI).

La prestazione è stata confermata il 6 agosto 2013 (pag. 179 incarto AI) ed il 6 novembre 2014 (pag. 195 incarto AI) sulla base delle valutazioni del medico curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (pag. 167 e seguenti incarto AI e 197 e seguenti).

Nell’ambito della terza procedura di revisione della rendita AI, avviata d’ufficio dall’amministrazione, dopo aver riesaminato l’incarto ed aver deciso, sulla base delle valutazioni del medico SMR, Dr. med. __________, di allestire una perizia psichiatrica, in data 23 giugno 2016 l’UAI ha scritto al ricorrente indicandogli la necessità di sottoporsi ad un accertamento medico psichiatrico presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 9 agosto alle ore 15:00, indicando che “in allegato trasmettiamo le domande che porremo al medico. Domande supplementari al perito potranno esserci inoltrate entro lunedì 11 luglio 2016.” (pag. 255 incarto AI). Nella comunicazione figura inoltre:

" (…)

per l’elaborazione della pratica l’ufficio AI intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Se necessari e ragionevolmente esigibili per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporsi a esami medici o specialistici. Se egli rifiuta in modo ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di collaborare, l’ufficio AI può decidere in base agli atti o valutare la sospensione della prestazione attualmente erogata (art. 43 LPGA).

Se l’assicurato non ha adempiuto l’obbligo di notificazione o non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni possono anche essere ridotte o rifiutate (art. 7b LAI).

(…)

Obiezioni fondate contro il tipo di accertamento, il tipo di disciplina così come eventualmente contro il nome del perito prescelto possono essere inoltrate per iscritto all’Ufficio AI entro lunedì 11 luglio 2016.

Salvo indicazioni contrarie, alla scadenza di questo termine assegneremo il mandato definitivo al sopraccitato perito.

La rendiamo attenta che, nell’ambito dell’obbligo di collaborare, ci deve annunciare immediatamente eventuali appuntamenti già fissati (per esempio operazioni previste, degenze stazionarie in cliniche o in istituti di riabilitazione, vacanze o nascite imminenti” (pag. 256 incarto AI)

Il 21 luglio 2016 la curante, dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

" (…)

Mi riferisco agli appuntamenti che i miei pazienti summenzionati hanno il 09.08.16 (…, Dr __________) per gli accertamenti medici nell’ambito della revisione delle rendite.

Come già accennato l’anno scorso per la signora __________ – e lo stesso vale anche per l’ex-marito – il dover sottoporsi ad una perizia è un evento traumatico, che riporta loro alla mente le valutazioni genitoriali fatte anni fa, sulla base delle quali sono state tolte loro le figlie.

Da quando hanno ricevuto la convocazione il loro stato psichico è peggiorato.

La signora __________ è molto agitata e presenta picchi depressivi dell’umore, disturbi del sonno, rimuginazioni e pensieri suicidali ed il signor RI 1 non comprendendo la necessità di questa ulteriore verifica è molto teso e si chiude in sé stesso.

Inoltre le valutazioni peritali sono state fissate durante le mie vacanze (…), cosa che preoccupa maggiormente i signori __________, che si sentono totalmente spaesati e alla mercé delle autorità.

In questo loro stato è anche difficile eseguire una valutazione che renda loro giustizia nel senso che non rispecchierebbe il loro stato psichico abituale.

Per questo motivo chiedo di posticipare gli appuntamenti a dopo il mio ritorno in modo da poter dar loro uno spazio per tranquillizzarsi prima e dopo le visite dei periti.” (pag. 258 incarto AI)

Il 27 luglio 2016 l’UAI ha rifiutato di rinviare l’accertamento ed ha ingiunto all’assicurato di presentarsi per la visita (pag. 261 incarto AI). Il dr. med. __________, medico SMR, ha rilevato che il precedente accertamento peritale risale al 2009, è dunque opportuno procedere con un nuovo accertamento a distanza di oltre 6 anni, che l’accertamento si svolgerà come da linee guida su più di una visita e dunque la curante sarà assente solo per la prima visita, che l’accertamento è svolto da psichiatra con formazione FMH e notevole esperienza sia come curante sia in ambito peritale e che il sottoporsi a perizia comporta sempre un certo grado di ansia in qualunque persona e un eventuale rinvio non creerebbe altro che maggiore ansia (pag. 262 incarto AI).

Il 9 agosto 2016 l’insorgente non si è presentato all’appuntamento (pag. 264 incarto AI).

Il 19 agosto 2016 l’UAI ha scritto all’interessato, affermando:

" (…)

Rammentiamo che secondo l’art. 43 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi. Il capoverso 3 della medesima disposizione precisa che se l’assicurato, nonostante ingiunzione, rifiuta in modo ingiustificato di collaborare, previa diffida scritta ed avvertimento circa le conseguenze, e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, l’assicuratore può decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta, decidendo di non entrare in materia.

Sulla scorta dei citati disposti, assegniamo quindi un ultimo termine scadente martedì 6 settembre 2016 per dichiarare in forma scritta se intende o meno sottoporsi all’accertamento ordinato.

Qualora non dovessimo ricevere alcun riscontro, ci vedremo costretti a procedere nel senso sopra descritto (ciò che potrebbe anche condurre l’amministrazione a pronunciare la soppressione della rendita intera d’invalidità tutt’ora erogata).

Infine, cogliamo l’occasione per osservare che fino ad oggi non ci è ancora stato recapitato il questionario per la revisione della rendita, trasmesso il 20 aprile 2016 per la compilazione. Ne alleghiamo pertanto una copia con l’invito a retrocederlo, debitamente compilato in tutti i suoi punti e firmato, entro il suindicato termine di martedì 6 settembre 2016.” (pag. 268/269 incarto AI)

Il 6 settembre 2016 il ricorrente si è rivolto via e-mail al dr. med. __________, medico SMR, affermando che “il Ministero Pubblico ha chiarito che non chiede accertamenti medici, perché l’ufficio AI non gli ha ancora annullati, visto che lei ha comunicato alla dottoressa __________ che per voi è apposto. Mi è stato riferito dalla stessa che lei ha fiducia nel suo operato di medico psichiatra (…) Voi avete diagnosticato un grado di invalidità del 100%, sempre confermato con revisioni ogni due anni” (pag. 275 incarto AI).

Il 7 settembre 2016 l’UAI ha scritto al ricorrente, richiamando le precedenti comunicazioni del 23 giugno 2016, del 27 luglio 2016 e del 19 agosto 2016, ribadendo la necessità di effettuare un accertamento medico neutrale per fare il punto della situazione medica ed ha affermato:

" (…)

Ritenuto che la nostra decisione 23 giugno 2016 è cresciuta in giudicato e che tramite mail del 6 settembre c.m. non è stata fornita una risposta esaustiva al nostro scritto 19 agosto 2016, con il presente conferiamo un ultimo termine scadente lunedì 26 settembre 2016 per dichiarare se intende o meno sottoporsi al necessario accertamento. A tale scopo alleghiamo una dichiarazione, invitandola a ritornarcela debitamente compilata e firmata entro il suindicato termine.

Si rammenta che secondo l’art. 43 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi. Il capoverso 3 della medesima disposizione precisa che se l’assicurato, nonostante ingiunzione, rifiuta in modo ingiustificato di collaborare, previa diffida scritta ed avvertimento circa le conseguenze, e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, l’assicuratore può decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta, decidendo di non entrare in materia.

In assenza della ricezione della qui allegata dichiarazione, entro il termine concesso, procederemo senza indugio nel senso sopra descritto. Si rileva che ciò potrebbe condurre l’amministrazione alla soppressione della rendita d’invalidità tuttora erogata.” (pag. 276 incarto AI)

Il 12 ottobre 2016 l’UAI ha emanato il progetto di decisione tramite il quale ha soppresso la rendita (pag. 279/280 incarto AI).

Il 19 ottobre 2016 l’insorgente ha scritto un e-mail all’UAI, contestando il progetto (pag. 283 incarto AI).

Il 4 novembre 2016 l’UAI ha scritto al ricorrente affermando:

" (…)

In relazione alla sua e-mail del 19 ottobre scorso, siamo a ribadire che dagli atti al suo incarto emerge la necessità di procedere ad una rivalutazione peritale del suo stato di salute.

Alla luce di quanto precede, qualora lei – alla scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di decisione 12 ottobre 2016 (ossia entro lunedì 14 novembre 2016) – non facesse pervenire la dichiarazione circa la volontà di sottoporsi a perizia (scritto allegato alla lettera raccomandata del 7 settembre 2016), procederemo con l’emissione di una decisione di soppressione delle prestazioni. Posto che tale provvedimento riveste carattere immediatamente esecutivo (art. 66 della Legge federale per l’invalidità (LAI) e art. 97 della Legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)), la cessazione dell’erogazione della rendita sino ad ora versata avverrà dal 1° gennaio 2017 (art. 88bis cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità, OAI)” (pag. 284 incarto AI)

Con e-mail del 13 novembre 2016 l’insorgente ha affermato di dichiararsi “intenzionato a sottopormi alla perizia decisa dal vostro ufficio. Non sono d’accordo con il mandato conferito al dottor __________ via __________, poiché preferisco un medico donna. Chiedo di essere periziato dalla dottoressa __________” (pag. 286 incarto AI).

Il 15 novembre 2016 l’UAI ha comunicato al ricorrente che non avrebbe sostituito il perito poiché la decisione del 23 giugno 2016 è cresciuta in giudicato ed ha allegato la dichiarazione circa la volontà di sottoporsi alla perizia da ritornare entro il 25 novembre 2016 (pag. 287 incarto AI). Il 21 novembre 2016 l’UAI ha nuovamente scritto all’interessato avendo trasmesso la dichiarazione relativa ad un’altra persona e gli ha assegnato un termine scadente il 1° dicembre 2016 per ritornare il citato scritto debitamente firmato (pag. 289 incarto AI). Il 29 novembre 2016 è pervenuta all’amministrazione la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente (pag. 291 incarto AI) e il 6 dicembre 2016 l’assicurato è stato convocato nei giorni 17 e 27 gennaio 2017 per le visite peritali (pag. 292 incarto AI).

Il 2 gennaio 2017 la legale del ricorrente ha scritto all’UAI indicando che l’interessato non era in grado di sottoporsi agli accertamenti medici, chiedendo che gli appuntamenti fissati siano per il momento annullati ed allegando un certificato del 20 dicembre 2016 della dr.ssa med. __________ che ha affermato: __________

" (…)

Come anche per l’ex-moglie – signora __________ – il doversi sottoporre ad una perizia è per lui un evento traumatico che lo riporta alle valutazioni genitoriali sulla base delle quali anni fa le due figlie sono state collocate in istituto senza che lui abbia potuto rivederle.

Nel __________, dove è stato sottoposto ad un interrogatorio durato diverse ore riguardante accuse di truffa alle assicurazioni sociali.

Il fatto che in seguito sia stata ordinata una perizia per la revisione della rendita AI – __________ – ha scatenato in lui una forte rabbia ed un peggioramento dello stato psichico: è molto teso, si è chiuso ancor più in se stesso, rimugina in continuazione, si sente perseguitato da tutti, in particolare dalle istituzioni ed ha sviluppato delle paure ed idee di persecuzione a sfondo paranoico.

Per questo motivo attualmente per motivi medici egli non può presenziare alle visite effettuate per il mese di gennaio 2017” (pag. 299 incarto AI)

Il 5 gennaio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Ho preso nozione del certificato della Dr.ssa __________ del 20.12.2016. Il contenuto dello scritto francamente mi sorprende: sono da un lato riportati eventi avvenuti molti anni or sono, le figlie collocate in istituto, dall’altro un evento recente, un interrogatorio di polizia, fatti del tutto estranei a considerazioni mediche.

Aggiungo che l’assicurato si era regolarmente presentato alla perizia psichiatrica demandata dall’UAI tempo dopo il fatto relativo alle figlie.

Inoltre, si allude che l’attuale perizia sia in qualche modo stata ordinata dopo minaccia di revisione del grado AI durante l’interrogatorio di polizia, fatto questo non solo privo di valenza medica ma anche apparentemente frutto di una congettura che non può essere stata ragionevolmente oggettivata dalla collega durante i colloqui avuti con il suo paziente.

In conclusione, il certificato della Dr.ssa __________ non riporta considerazioni mediche oggettive che giustifichino l’astensione dell’assicurato delle visite peritali previste.” (pag. 301 incarto AI)

Il 10 gennaio 2017 l’UAI ha scritto alla rappresentante del ricorrente, riassumendo la fattispecie, mantenendo l’appuntamento del 17 gennaio 2017 per la prima visita peritale (pag. 303 e seguenti incarto AI) ed affermando che “qualora il suo assistito dovesse persistere nel suo agire contrario all’esecuzione dell’accertamento in questione – e ciò in contrasto con la dichiarazione sottoscritta il 24 novembre 2016 – l’UAI riterrà che la reale volontà dell’assicurato è – per atti concludenti – quella di non voler sottoporsi agli accertamenti peritali. In tal caso le prestazioni verranno soppresse per mancata collaborazione e la decisione sarà immediatamente esecutiva” (pag. 305 incarto AI).

Con e-mail del 17 gennaio 2017 delle ore 16.23 l’interessato ha trasmesso all’UAI un certificato medico della Capoclinica del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________, dr.ssa med. __________, indicando di essere “impossibilitato a presenziare” alla perizia. Nel certificato figura che “il signor RI 1 è stato visitato in Pronto Soccorso. Si ritiene indicato riposo a casa per la giornata odierna” (pag. 307 incarto AI).

Confermata l’assenza dell’interessato presso il dr. med. __________, l’UAI con decisione del 23 gennaio 2017 ha soppresso la rendita (pag. 309/310 incarto AI).

Con il ricorso l’insorgente ha allegato un certificato medico della dr.ssa med. __________, del 23 febbraio 2017, dove figura che:

" (…)

Confermo che, come già descritto nei miei precedenti certificati, per il mio paziente summenzionato attualmente il fatto di dover presentarsi per una perizia suscita in lui grosse paure, ansie e – __________ – anche idee di persecuzione. Da allora infatti egli ha perso totalmente la fiducia nelle istituzioni e si sente preso di mira e trattato ingiustamente. Egli è convinto, che questa perizia sia l’ennesimo sopruso nei suoi confronti da parte dello stato. Il fatto, inoltre, di non aver ancora, dopo 1 anno, ricevuto alcuna decisione dalla pretura (recte: procura) non migliora sicuramente le cose e accentua in lui l’idea che si trami qualcosa alle sue spalle.

Dall’altra parte egli è una persona che ha avuto enormi difficoltà di adattamento durante tutto l’arco della sua vita adulta (vedasi perizia AI del 23.12.2009), non è mai riuscito a perseguire un’attività lucrativa e da decenni soffre di una patologia psichiatrica invalidante, la cui natura è cronica, stazionaria e senza speranza di un miglioramento importante. Da una nuova perizia non ci sarebbe quindi da aspettarsi un risultato molto differente da quello della prima perizia. Per questo motivo chiedo di rimandare la perizia a quando la situazione attuale (causa in pretura [recte: procura]) sarà risolta.” (doc. D)

Il 29 marzo 2017, nelle more processuali, il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:

" (…)

Per quanto concerne la documentazione medica, precedentemente da me non visionata, ho preso nozione di:

certificato medico generico rilasciato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ del 17.01.2017: indicato riposo a casa per la giornata odierna senza altre motivazioni. Il giorno 17.01.21017 l’assicurato avrebbe dovuto presentarsi alla prima visita peritale.

Certificato medico della Dr.ssa __________ del 23.02.2017: come nei precedenti certificati, la psichiatra si attiene ad informazioni soggettive del suo paziente non suffragate da uno status psichico oggettivo. Sono, ad esempio, citate idee di persecuzione, non meglio descritte, come conseguenza diretta di un intervento __________. Inoltre, il quadro sarebbe ancora più grave perché a distanza di un anno la procedura penale non sarebbe conclusa.

In qualunque modo si considerino queste affermazioni, è assolutamente necessario che siano valutate in maniera oggettiva e neutrale da una perizia psichiatrica, anche perché si tratterebbe di segni e sintomi in precedenza non noti.

Nel secondo paragrafo del certificato si fa riferimento ad una precedente perizia AI, allestita nel 2009 e si conclude in modo del tutto acritico, che una nuova perizia non porterebbe ad un risultato diverso dal 2009, nonostante nel precedente paragrafo si affermi esattamente il contrario cioè un attuale peggioramento.

L’ultima frase in cui si chiede di rimandare la perizia a dopo la conclusione della causa in pretura (recte: procura) lascia intuire come lo stato attuale dell’assicurato non sia determinato da fattori medici ma esclusivamente sociali.

Nonostante una perizia non porti, come la psichiatra curante afferma poche righe sopra, a risultati diversi dal 2009, non si comprende perché la stessa Dr.ssa __________ ne caldeggi comunque l’effettuazione anche se dopo la conclusione della vertenza legale.

Noto, inoltre, che la Dr.ssa __________ non fa menzione se il nuovo certificato faccia o meno riferimento a visite psichiatriche effettuate dopo il 20.12.2016 (data del precedente certificato a me noto).

In conclusione:

  1. E’ ancora necessario sottoporre l’assicurato a perizia psichiatrica per i motivi sopra addotti, in breve, presenza o meno di una nuova diagnosi e relativa prognosi, rilevanza dei fattori sociali non medici.

  2. Per le stesse ragioni non vi è motivo per rinviare l’accertamento.

  3. Per quanto concerne gli effetti dell’interrogatorio __________, non è fatta menzione da parte della Dr.ssa __________ di alcuna diagnosi psichiatrica maggiore rispettivamente manca una descrizione oggettiva di status. Si può verosimilmente affermare che si tratta della posizione soggettiva dell’assicurato non di una presa di posizione medica oggettiva.

Quanto e se l’evento __________ sia stato traumatico per l’assicurato, questo deve essere valutato al più presto, alla luce del tempo ormai, trascorso, solo con una perizia psichiatrica, per assenza di elementi oggettivi per una presa di posizione medico-psichiatrica esaustiva.” (doc. VI/1)

2.7. Alla luce della giurisprudenza applicabile al caso di specie (cfr. consid. 2.5, segnatamente la sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017) e degli atti (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale ritiene, per i motivi che seguono, che a giusta ragione l’amministrazione ha soppresso la rendita dell’assicurato.

2.7.1. Nel caso concreto la decisione tramite la quale l’UAI il 23 giugno 2016 ha stabilito la necessità di un accertamento medico è cresciuta incontestata in giudicato (pag. 255 incarto AI). Lo stesso insorgente, in sede amministrativa, si è detto d’accordo di sottoporsi ad una perizia (pag. 291 incarto AI). Del resto, visto il tempo trascorso dall’ultimo referto (23 dicembre 2009) e ritenuto che il medesimo perito, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, aveva indicato la necessità di rivalutare il caso periodicamente (pag. 126 incarto AI), l’allestimento di una nuova perizia si impone.

L’assicurato tuttavia, con il suo atteggiamento, ha di fatto impedito l’allestimento della referto giudiziario, rendendo in sostanza impossibile all’amministrazione verificare il suo stato di salute (cfr. anche sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017, consid. 3.2).

Dapprima, il 9 agosto 2016, non si è presentato al primo appuntamento fissato presso il dr. med. __________, malgrado l’UAI avesse spiegato per quale motivo le riflessioni della curante contenute nel certificato del 21 luglio 2016 non sarebbero state sufficienti a rinviare la visita peritale (pag. 261 incarto AI).

In seguito l’assicurato, interpellato in due occasioni dall’amministrazione circa la sua volontà di sottoporsi o meno al previsto accertamento medico (pag. 266 e 276 incarto AI), e reso attento circa le conseguenze di un suo rifiuto (pag. 266 e 276 incarto AI), non ha ritornato la dichiarazione allegata, ma in un primo tempo si è limitato ad una generica presa di posizione sulla fattispecie tramite e-mail (del 6 settembre 2016 [pag. 275 incarto AI]) e successivamente è rimasto silente.

Solo dopo aver ricevuto il progetto di decisione di soppressione della rendita (pag. 279 incarto AI) e, in seguito alle sue osservazioni, una nuova dichiarazione atta a stabilire la sua volontà o meno di sottoporsi alla perizia, l’insorgente si è detto disposto ad essere visitato da un medico incaricato dall’UAI (pag. 291 incarto AI).

Sennonché, un paio di settimane prima della visita del 17 gennaio 2017, l’insorgente ha chiesto l’annullamento degli appuntamenti fissati (pag. 296 incarto AI), facendo valere motivi medici riassunti dalla curante nel certificato del 20 dicembre 2016 (pag. 299). Dopo che l’UAI ha ribadito la necessità dell’accertamento del 17 gennaio 2017, sostenendo, sulla base delle valutazioni del medico SMR, dr. med. __________, che i motivi medici fatti valere non erano sufficienti per annullare le visite previste nel corso del mese di gennaio (pag. 303 incarto AI), lo stesso ricorrente, il giorno dell’accertamento, ha trasmesso un e-mail all’amministrazione cui ha allegato un certificato di medesima data del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ che riteneva “indicato”, un giorno di “riposo a casa per la giornata odierna” (pag. 307 incarto AI).

Alla luce del comportamento dell’insorgente, che ha impedito l’accertamento peritale, occorre esaminare se vi sono motivi medici giustificanti il rinvio delle visite mediche. Ciò è quanto ritiene l’interessato sulla base dei referti del 20 dicembre 2016 (pag. 299 incarto AI) e del 23 febbraio 2017 (doc. D) della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del certificato del 17 gennaio 2017 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ (pag. 307 incarto AI).

Per quanto concerne il certificato del 17 gennaio 2017 della dr.ssa med. __________, capoclinica presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________, questo TCA evidenzia che la specialista si è limitata ad affermare che l’insorgente “è stato visitato in Pronto Soccorso” e che “si ritiene indicato riposo a casa per la giornata odierna”, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione medica relativamente alla patologia sofferta dall’assicurato (pag. 307 incarto AI), che del resto neppure è menzionata nel successivo certificato del 23 febbraio 2017 della curante (doc. D).

Nel certificato non figura pertanto alcun elemento medico oggettivo atto a ritenere che l’insorgente non avrebbe potuto presentarsi per la visita peritale.

Del resto il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________, sito in via __________ a __________, è contiguo allo studio del perito, dr. med. __________, che si trova in via __________, sempre a __________ e dal quale dista, facendo un giro “lungo”, al massimo 650 metri a piedi, ossia due minuti (cfr. __________).

Ora, non si vede per quale motivo il 17 gennaio 2017 il ricorrente ha potuto lasciare la casa di __________ (a 7,3 km dall’Ospedale __________, ossia 15 minuti in macchina), dove abita, recarsi presso l’Ospedale __________ per farsi visitare e rilasciare un certificato dove figura che è “indicato un riposo a casa per la giornata”, scansionarlo e mandarlo tramite e-mail il giorno stesso all’UAI (pag. 306 incarto AI) e non è invece stato in grado di andare dal perito che si trova nel palazzo che costeggia il medesimo nosocomio, dall’altra parte della strada.

Certo, l’interessato evidenzia come nella perizia del 23 dicembre 2009 il dr. med. __________ aveva precisato che “non ha la capacità di fronteggiare da solo neppure i minimi stress, come quello di organizzarsi autonomamente il viaggio per la visita peritale” (pag. 124 incarto AI, punto 8.1. della perizia). Questa circostanza tuttavia non è stata sollevata dalla curante, la quale si è limitata, e solo nel certificato del 21 luglio 2016, a chiedere lo spostamento delle visite ad un periodo in cui le non fosse in vacanza (pag. 258 incarto AI). Ora, non risulta dagli atti, né è stato fatto valere che la dr.ssa med. __________ il 17 gennaio 2017 fosse assente per vacanza.

Neppure i certificati del 20 dicembre 2016 e del 23 febbraio 2017 della curante contengono elementi medici oggettivi atti a far ritenere che l’interessato non poteva sottoporsi ad una perizia.

La dr.ssa med. __________ sostiene in primo luogo che sottoporsi ad una perizia farebbe riaffiorare nel ricorrente il trauma del referto allestito allorquando l’interessato è stato privato dell’autorità sulle figlie. Come evidenziato anche dal medico SMR, il referto è stato allestito il 30 settembre 2006 (doc. 2 atti diversi) e ciò non gli ha impedito di sottoporsi alla perizia del __________ nel dicembre 2009. Inoltre, se così fosse, l’assicurato non potrebbe mai più essere sottoposto a visita peritale.

Neppure la circostanza di aver subito, quasi un anno prima, nel __________, un interrogatorio da parte __________, motivo peraltro non sollevato nel certificato del 21 luglio 2016 della curante (pag. 258 incarto AI), può essere una ragione valida per sfuggire all’obbligo di collaborare. Il fatto che le vicissitudini passate abbiano scatenato una rabbia ed un senso di persecuzione nel ricorrente, ossia sintomi soggettivi, non è sufficiente per non procedere con un approfondimento medico.

Non può neanche essere dato seguito alla richiesta di attendere la fine del procedimento penale. A prescindere dalla circostanza che la procedura penale non concerne, per quanto emerge dagli atti, la questione della rendita AI e dunque non ha nulla a che vedere con la presente procedura, se si volesse dar seguito a questa richiesta, sarebbe in sostanza l’interessato a poter decidere fino a quando percepire la rendita senza più essere sottoposto ad alcun accertamento di tipo medico. Anche perché in caso di ricorsi alle istanze superiori la procedura penale potrebbe protrarsi per lungo tempo, in contrasto con il principio generale valido nelle assicurazioni sociali di una procedura semplice e celere.

L’interessato non può essere seguito neppure laddove afferma che l’UAI ed il medico SMR non hanno interpellato la curante, dr.ssa med. __________ ed i medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________.

Infatti, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008; sentenza 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; sentenza 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, consid. 2.5).

In concreto il dr. med. __________, SMR, ha potuto stabilire, sulla base degli atti dell’incarto, che non vi sono motivi medici oggettivi che avrebbero impedito l’interessato di presentarsi all’appuntamento peritale (doc. VI/1).

Ne segue che non vi è alcun motivo giustificativo alla base della mancata apparizione del ricorrente alla visita del 17 gennaio 2017 presso il perito.

2.7.2. Come visto la sanzione, presa in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, deve essere proporzionata (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Quando la persona assicurata decide di collaborare, la sanzione può concernere unicamente il lasso di tempo durante il quale la collaborazione è stata rifiutata. Se l’assicurato collabora, non vi è più alcun nesso causale e la rendita va di principio ripristinata (DTF 139 V 585 consid. 6.3.7.5 e sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Tuttavia se, come nel caso di specie, la persona assicurata, in concreto dopo il 17 gennaio 2017, non ha espressamente e senza alcuna condizione accettato di collaborare, non ha più alcun diritto a che la rendita sia ancora versata (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Non fosse così sarebbe la persona assicurata a decidere la continuazione della durata del versamento della rendita (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017: “Andernfalls hätte es der Verischerte in der Hand, die Dauer der Rentenzahlungen zu verlängern”). Analogamente al caso di un rifiuto di collaborare nell’ambito di una prima richiesta di prestazioni, il rifiuto della prestazione deve essere durevole e una successiva volontà di collaborare va ritenuta quale nuova domanda (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017).

Poiché nel caso di specie l’interessato non ha mostrato alcuna volontà di collaborare dopo il 17 gennaio 2017, avendo posto quale condizione la fine della procedura penale, non vi è alcun motivo per limitare nel tempo la soppressione della rendita (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017, consid. 3.4). Anche perché quando l’assicurato impedisce colpevolmente all’UAI di amministrare le prove necessarie, vi è un’inversione dell’onere probatorio e spetta all’assicurato stabilire che il suo stato di salute, o altre circostanze determinanti, non hanno subito modifiche suscettibili di cambiare il grado d’invalidità da lui presentato (9C_372/2015 del 19 febbraio 2016), ciò che in concreto, visto il tempo trascorso dall’ultima perizia (del 2009), la necessità di valutazioni periodiche (pag. 126 incarto AI, dr. med. __________), il ruolo del medico curante (cfr. sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010), le risposte, lucide, fornite nel corso degli interrogatori in polizia (cfr. pag. 33 e seguenti incarto penale, con interrogatorio dalle 10.15 alle 14.50 con alcune pause in data __________ e pag. 200 e seguenti incarto penale con interrogatorio dalle 16.40 alle 18.09 il __________) e la valutazione del medico SMR, dr. med. __________, che ritiene necessario effettuare una perizia psichiatrica, non è riuscito al ricorrente.

Ne segue che anche su questo punto la decisione impugnata merita conferma.

2.8. L’insorgente chiede l’assunzione di ulteriori prove, richiama l’intero incarto AI, l’incarto delle prestazioni complementari, l’incarto penale e chiede di sentire come teste la dr.ssa med. __________ (doc. I e XI).

In concreto l’amministrazione con la risposta di causa ha prodotto l’intero incarto AI del ricorrente, dove sono pure contenuti alcuni documenti dell’incarto penale.

Questo TCA rinuncia al richiamo dell’incarto delle prestazioni complementari e dell’incarto penale poiché non concernono il diritto a prestazioni dell’AI e non apporterebbero alcun elemento di novità per l’evasione del ricorso.

Alla luce delle valutazioni dei referti della dr.ssa med. __________, si rinuncia pure alla sua audizione quale teste, giacché la documentazione agli atti è sufficiente per decidere nel merito dell’impugnativa.

Il tribunale rinuncia pertanto all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che quelle prodotte dalle parti sono sufficienti per decidere nel merito della vertenza, sono complete ed esaustive e non necessitano di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.).

In concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che l’insorgente con la soppressione della rendita non ha più alcuna entrata ed ha domandato di essere messo al beneficio della pubblica assistenza.

In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

Considerato che l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

  1. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

51