Raccomandata
Incarto n. 32.2017.23
rg/gm
Lugano 14 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 18 gennaio 2017, l’Ufficio AI, ritenendo RI 1 totalmente incapace al lavoro nell’abituale attività di elettrauto ma abile in misura completa in attività adeguate, dopo raffronto dei redditi ha respinto la richiesta di pre-stazioni presentata nel luglio 2014;
contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1. Producendo nuova refertazione medica psichiatrica (rapporti 7 e 14 febbraio 2017 del dr. __________, doc. A/2-3), evidenziando in particolare la lacunosità della valutazione medica (psichiatrica) operata dall’ammi-nistrazione e censurando altresì la determinazione del reddito da invalido, l’insorgente postula l’annullamento del provvedimento con rinvio della causa all’amministrazione per nuovi accertamenti;
con la risposta di causa l’Ufficio AI, osservando in particolare come la problematica psichiatrica sia stata sollevata per la prima volta con il gravame e confermando quindi la correttezza della decisione impugnata sulla scorta dell’annotazione SMR del 14 marzo 2017 – che, preso atto della nuova certificazione medica prodotta in sede ricorsuale, concludente per l’esistenza di una patologia psichiatrica difficilmente giustificante un’incapacità lavorativa di lunga durata (IV/1) – chiede la reiezione del gravame;
con scritto 3 maggio 2017 il ricorrente, contestando che la problematica psichiatrica sia stata sollevata solo in sede di ricorso e producendo ulteriore documentazione medica (valutazione peritale eseguita nel marzo 2015 dal dr. __________ per conto del __________, doc. B), si è riconfermato nella sua domanda di giudizio;
con osservazioni 23 maggio 2017 l’Ufficio A, producendo le prese di posizione dei medici SMR dr. __________ e dr. __________ (cfr. X/1-2), chiede il rinvio degli atti per “riesaminare il caso”;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
nel caso concreto questo TCA, alla luce delle certificazioni mediche agli atti ed in particolare dei certificati 7 e 14 febbraio 2017 dello psichiatra dr. __________ – che attestano l’esistenza da dicembre 2014 di disturbi psichici insorti dopo l’infortunio e causanti incapacità lavorativa (“reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento (ICD-10 F42.1)”; doc A/1-2) –, ritiene che, come evidenziato nel gravame e come del resto ammesso dall’ammi-nistrazione con le sue ultime osservazione del 22 maggio 2017, la fattispecie necessiti di essere ulteriormente indagata dal profilo medico psichiatrico (come indicato dal medico SMR dr. __________ nelle sue annotazioni 22 maggio 2017 (cfr. X/2: “In considerazione della nozione di presa a carico psichiatrica contenuta nella visita fiduciaria __________ antecedente la decisione impugnata (valutazione psichiatrica però non agli atti) la situazione psichiatrica va aggiornata e probabilmente valutata in ambito peritale”), tramite aggiornamento della situazione psichiatrica (e se del caso con una valutazione peritale), quando si consideri che l’esistenza di una problematica psichiatrica era già stata seppur succintamente evidenziata nella perizia effettuata nel marzo 2015 dal dr. __________ per conto di __________, perizia, questa, contenuta negli atti AI (Incarto Cassa Malati, doc. 5), e ciò indipendentemente dalla questione a sapere se il medico SMR dr. , come asserito dal dr. P nel suo referto peritale, abbia o meno eseguito una valutazione concernente l’assicurato (cfr. al riguardo X/2);
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kanntonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, stante la lacunosità degli accertamenti esperiti, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad ulteriori accertamenti medici nel senso sopra indicato – e se del caso economici – rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto dell’assicurato a prestazioni;
secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
all’insorgente, patrocinato in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 1’800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione del 18 gennaio 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'800.-- per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti