Raccomandata
Incarto n. 32.2017.217
BS
Lugano 1° ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 novembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1970, operaia, nel febbraio 2016 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 5 inc. AI).
1.2. Raccolta la necessaria documentazione medica, tenuto conto della perizia psichiatrica ordinata da questo TCA in una vertenza in ambito di assicurazione complementare contro le malattie (inc. 36.2016.115), con rapporto finale 8 luglio 2017 il dr. med. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’Ufficio AI) ha ritenuto un’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività (doc. 41 inc. AI).
Sulla base delle risultanze mediche, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, giungendo a definire un grado d’invalidità del 35%.
Di conseguenza con decisione del 23 novembre 2017, preavvisata il 25 luglio 2017, l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni e contestualmente ha ingiunto ex art. 21 cpv. 4 LPGA all’assicurata di sottoporsi alle dovute cure psichiatriche.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dal sindacato RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita. Rileva di essere attiva al 50% presso lo stesso datore di lavoro di prima del danno alla salute dove sfrutta al massimo la sua residua capacità lavorativa. Sostiene pertanto, in applicazione del cosiddetto raffronto percentuale, il diritto ad una mezza rendita. Qualora si dovesse applicare il raffronto dei redditi, sostiene parimenti che debba essere applicato il cosiddetto gap salariale, nonché una riduzione sociale del reddito da invalida di almeno 15%. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ritenendo che, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, è ragionevole che l’assicurata metta a maggior profitto le conseguenze del danno alla salute in un'altra professione, conferma l’utilizzo del raffronto dei redditi. Ritiene di non dover applicare il gap salariale essendosi l’assicurata accontenta di una retribuzione bassa, confermando l’assenza di riduzione sociale.
1.5. Con osservazioni 7 febbraio 2018 l’assicurata si è riconfermata nelle argomentazione ricorsuali (VI), seguite da osservazioni 19 febbraio 2018 dell’amministrazione (VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
2.4. Nella presente fattispecie, come detto (cfr. consid. 1.2.) nell’ambito della vertenza giudiziaria relativa all’assicurazione complementare contro le malattie l’assicurata è stata peritata dal dr med. __________. Con rapporto 23 marzo 2017 il perito ha posto la diagnosi di episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10: F32.2), sfociata in sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità con sintomi biologici (ICD-10: F33.11) (doc. 33 incarto Cassa malati).
L’incapacità lavorativa è stata definita nella misura del 50% dal 30 maggio 2016 sia nell’abituale attività di operaia sia in attività adeguate, preceduta a partire dal febbraio 2015 da periodi di totale inabilità alternati ad abilità parziale del 50% (cfr. anche, al riguardo, rapporto finale 8 luglio 2017 del SMR, doc. 41 inc. AI).
Alla succitata coerente valutazione medico-teorica va prestata adesione. Del resto la STCA del 21 settembre 2017 non è stata contestata.
2.5. Occorre ora determinare il grado d’invalidità.
L’amministrazione ha applicato il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata. Dallo stesso è risultato un grado d’invalidità non pensionabile.
L’assicurata sostiene invece che debba essere applicato il raffronto percentuale, motivo per cui a fronte di un’incapacità lavorativa del 50% essa ha diritto ad una mezza rendita. Rileva come tuttora continui a lavorare al 50% presso il medesimo datore di lavoro, dal quale è sempre stata apprezzata. Evidenzia inoltre che la nuova situazione lavorativa non ha comportato un declassamento di categoria salariale ma di funzione, potendo essa svolgere mansioni adeguate al suo stato di salute, percependo un salario superiore ai livelli minimi prescritto dal relativo contratto di categoria. A mente della ricorrente sarebbe pertanto illogico e infondato pretendere un cambiamento di datore di lavoro per svolgere un’altra attività leggera.
Secondo giurisprudenza riassunta in STF 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sottolineatura del redattore; sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).”
Ora, dal questionario del datore di lavoro compilato il 4 aprile 2016 risulta che l’assicurata dal 3 dicembre 2001 lavora quale operaria, attività ridotta al 50% (dalle 7.30 alle 11.30) dal 15 gennaio 2016 per motivi di salute, percependo un salario corrispondente all’effettivo rendimento (doc. 12 inc. AI), come del resto è stato accertato dal consulente in integrazione professionale (cfr. rapporto 6 aprile 2016 in doc. AI 16). Anche in sede peritale del 26 marzo 2017 risulta che lei è operativa dalle 7.30 alle 11.30 risultando alla fine del turno esausta (pag. 34 inc. Cassa malati). Dal punto di vista medico, rispondendo alla domanda volta a sapere se “conformemente al suo stato di salute psichiatrico RI 1 poteva/può continuare a svolgere dal 15 gennaio 2016 la sua attività lucrativa di operaia”, il perito dr. med. __________ ha risposto che “tenuto conto dello stato psicoaffettivo precario in cui versava in quel momento la Sig.ra RI 1 poteva a mio avviso lavorare in qualità di operaia (con un mansionario riveduto notevolmente al ribasso rispetto a quello precedentemente svolto) nella misura del 50%” (pag. 37 inc. Cassa malati).
Orbene, questo TCA non misconosce, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Tuttavia, non è assodato che dall’assicurata sia esigibile, dal punto di vista medico ed economico, un cambiamento di attività.
Dalla perizia giudiziaria non può essere tratta alcuna informazione al riguardo, mentre con annotazioni 22 novembre 2017 lo psichiatra del SMR, dr. med. __________, senza aver visto l’assicurata, ha ritenuto che “dal lato medico-assicurativo si conferma che la capacità lavorativa 50% è esigibile in ogni attività che rispetti i limiti funzionali. L’assicurata sarebbe in grado d’inserirsi in un’altra attività di tipo semplice e ripetitivo” (pag. 205 inc. AI).
Dal punto di vista economico, con rapporto 22 novembre 2017 il consulente IP ha in particolare rilevato:
" (…) si ritiene quindi che il mercato del lavoro offra sufficiente attività di tipo semplice e ripetitivo che possano essere ritenute esigibili e compatibili con la situazione dell’assicurata, le quali non presuppongono l’apprendimento di conoscenze e competenze particolari (come ad esempio l’ausiliaria di pulizia, l’aiuto cucina in un piccolo esercizio e/o mensa – citate nel rapporto de. 24.04.2017).
Inoltre parte delle competenze acquisite nella sua abituale attività di operaria possono essere traferite in altri ambiti professionali (anche all’esterno del settore metallurgico), come ad esempio l’assemblaggi, il montaggio, la lucidatura, la pulizia… di pezzi/prodotti di materiali diversi (meccanici, gomme, plastiche, …).
Pertanto analizzando la situazione nel suo complesso, si conferma che l’assicurata potrebbe essere integrata in attività adeguate nella misura del 50%” (…)” (doc. 54 inc. AI).
Non va tuttavia dimenticato che dal mese di dicembre 2001 l’assicurata lavora come operaria presso lo stesso datore di lavoro, con una retribuzione, senza il danno alla salute, superiore ai salari minimi del relativo contratto collettivo (cfr. in tal senso le osservazioni 19 febbraio 2018 dell’Ufficio AI, VIII) e dal 15 gennaio 2016 con un pensum lavorativo del 50% corrispondente all’effettivo rendimento (cfr. questionario del datore di lavoro del 4 aprile 2016 dove risulta anche che il salario orario con il danno alla salute è rimasto invariato, doc. 12 inc. AI).
Questo TCA non misconosce che l’assicurata abbia le competenze per svolgere un’attività semplice e ripetitiva come ritenuto dal consulente IP. Non vanno tuttavia dimenticate le limitazioni d’ordine psichico elencate dal SMR stesso nel rapporto 8 luglio 2017 (“limitata nell’organizzazione dei compiti, ridotta flessibilità, ridotta capacità di impiegare le proprie competenze, ridotta persistenza, ridotta assertività, difficoltà con gli altri” (pag. 129 inc. AI), condizioni che sono rispettate nell’abituale attività presso lo stesso datore di lavoro da cui lavora oramai da oltre 16 anni.
Non ritenendo questo TCA un cambiamento di attività ragionevole, sussistendo quindi, secondo la succitata giurisprudenza, i motivi per fissare la perdita di guadagno sulla base dell’incapacità lavorativa (raffronto percentuale dei redditi), all’assicurata va riconosciuto un grado d’invalidità del 50%.
Ritenuto che l’inizio dell’incapacità lavorativa di grado rilevante è iniziato nel febbraio 2015, al momento della scadenza dell’anno di attesa il grado d’inabilità è del 50%, eccetto il successivo non rilevante breve periodo d’inabilità al 100% (11.04.2016 – 29.05.2016), il diritto alla mezza rendita nasce il 1° febbraio 2016
Visto quanto precede, la questione del gap salariale risulta essere superflua non senza rilevare che, come giustamente evidenziato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 19 febbraio 2018, il reddito senza invalidità percepito dall’assicurata era superiore al salario minimo previsto dal Contratto collettivo di lavoro nel settore dell’industria metalmeccanica ed elettrica per la regione Ticino (art. 15.2 del CCL) e che, secondo giurisprudenza, in questo caso quanto allora percepito non può essere preso in considerazione come salario sotto la media ai fini della prassi relativa al parallelismo dei redditi (cfr. STF 8C_634/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3 con riferimento alle STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6.1 e 8C_141/206 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3).
Visto tutto quanto precede, in accoglimento del ricorso, l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° febbraio 2016. Ne consegue l’annullamento della decisione impugnata, mentre il ricorso va accolto.
2.6. Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un sindacato (DTF cfr. 122 V 278), ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 23 novembre 2017 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° febbraio 2016.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti