Raccomandata
Incarto n. 32.2017.21
BS
Lugano 7 settembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 9 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l’invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel maggio 2012 RI 1, classe 1960, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, respinta dall’Ufficio AI con decisione 2 novembre 2012 (doc. AI 101).
In accoglimento del ricorso inoltrato dall’assicurata contro la succitata decisione amministrativa, con sentenza del 17 settembre 2013 questo Tribunale ha stabilito il diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2011 (inc. 32.2012.303). Di conseguenza, con decisione 15 gennaio 2014 l’Ufficio AI ha fissato gli importi della prestazione (inc. AI doc. 142).
1.2. Nell’ambito della revisione della rendita, con tre decisioni del 9 febbraio 2017, preavvisate il 29 novembre 2016, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 2013, ridotta a metà rendita dal 1° novembre 2014 e nuovamente aumentata ad intera dal 1° agosto 2015. Contestualmente l’amministrazione ha compensato le rendite AI arretrate con fr. 551,10 di contributi personali AVS rimasti scoperti e fr. 33'804,90 di prestazioni complementari versate in eccesso (incarto AI pagg. 492 - 497 oppure incarto Cassa pagg. 9 - 13).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso, completato il 21 e 24 febbraio 2017, contestando la compensazione effettuata dall’amministrazione.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.
1.5. Il 20 marzo 2017 la ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa (XI).
1.6. Su richiesta del TCA, il 10 agosto 2017 l’Ufficio AI ha trasmesso i giustificativi delle compensazioni eseguite (XIV).
considerato in diritto
In ordine
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la compensazione delle rendite AI retroattive, rispettivamente il relativo ammontare, con i contributi AVS e le prestazioni complementari.
2.3. Secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
(lett. a );
i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).
Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e l’ammini-strazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).
La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi anche RCC 1983 pag. 69).
La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
Come rettamente spiegato in sede di risposta, con decisione 17 giugno 2014 l’assicurata è stata posta al beneficio di prestazioni complementari, con effetto dal 1° marzo 2011, determinate tenendo conto, quale entrata, della mezza rendita AI a quell’epoca percepita (cfr. la decisione con le tabelle di calcolo in doc. A).
A seguito dell’aumento del grado d’invalidità, con conseguente riconoscimento retroattivo di prestazioni AI maggiori di quelle precedentemente versate, la Cassa __________ ha provveduto ad un nuovo calcolo dal quale è risultato che sono stati versati in eccesso nel periodo 1° aprile 2013 - 28 febbraio 2017 fr. 34'316.-- di prestazioni complementari, le quali sono quindi da restituire (cfr. decisione 14 febbraio 2017 in doc. B).
La Cassa __________ ha rivendicato fr. 511,10 pari a contributi personali AVS rimasti (ancora) scoperti (doc. D).
Di conseguenza, come fatto presente in sede di risposta di causa, siccome è stata dapprima attivata la compensazione riguardante i contributi AVS scoperti, l’Ufficio AI ha compensato le rendite AI arretrate con le prestazioni complementari versate in eccesso limitatamente all’importo di fr. 33'804,90 (34'316 - 511,10), così come risulta dal relativo calcolo (doc. C).
Con riferimento a quanto sostenuto dall’assicurata nel ricorso, ciò non significa che l’amministrazione le abbia tolto dei soldi. L’Ufficio AI ha unicamente proceduto, come imposto dalla legge, a compensare principalmente le prestazioni complementari versate in eccesso a seguito del riconoscimento, con effetto retroattivo, di rendite AI maggiori.
In conclusione, richiamato l’art. 20 cpv. 2 LAVS, ritenuto inoltre che la compensazione riguarda la medesima persona e il medesimo periodo, la decisione contestata va integralmente confermata.
2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti