Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.205
Entscheidungsdatum
12.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.205

BS/sc

Lugano 12 settembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 30 ottobre 2017 e 8 novembre 2017 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, con formazione nel settore della vendita, è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 15 gennaio 1991 e di una rendita intera dal 1° luglio 1992 al 31 luglio 1994 (cfr. decisioni 13 gennaio 1995, doc. 22 23 incarto AI).

A seguito di una nuova domanda di prestazioni, sulla base degli accertamenti medici ed economici eseguiti, con decisioni del 29 aprile 1999 l’Ufficio AI aveva stabilito il diritto dell’assicurato ad una rendita intera dal 1° ottobre 1994 (doc. 73 e 74 inc. AI).

Adito dall’assicurato tramite ricorso, con sentenza 32.1999.58 del 3 agosto 2000 il TCA, riconosciuti i presupposti per una revisione processuale delle decisioni 13 gennaio 1995, aveva corretto la decorrenza della prestazione dal 1° agosto 1994.

1.2. Nell’aprile 2005 l’Ufficio AI aveva avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. 114 inc. AI) e dopo diversi accertamenti di natura medica (tra cui una perizia reumatologica del 29 marzo 2009 a cura del dr. __________) e professionale, con decisione 19 novembre 2009 aveva soppresso la rendita (doc. 173 inc. AI).

Contro la succitata decisione l’assicurato aveva interposto ricorso al TCA, chiedendo in via principale il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché mettesse in atto rispettivamente completasse i provvedimenti di reintegrazione professionale e, in via subordinata, per la determinazione del diritto alla rendita (doc. AI 186).

Preso atto, dopo l’intimazione del ricorso, della disponibilità dell’assicurato di sottoporsi a dei provvedimenti di reintegrazione professionale, con comunicazione 15 gennaio 2010 l’Ufficio AI aveva rilasciato la garanzia di assunzione delle spese relative alla prospettata riformazione (doc. 181 incarto AI), riconoscendo, con provvedimento del 9 febbraio 2010, il diritto alle relative indennità giornaliere (doc. 185 inc. AI).

Di conseguenza, con decisione 22 aprile 2010, in sostituzione di quella contestata del 19 novembre 2009, l’Ufficio AI aveva ripristinato il diritto alla rendita intera limitandola sino al 31 marzo 2010 (doc. 190 incarto AI), chiedendo lo stesso giorno al TCA di stralciare il ricorso essendo lo stesso diventato privo di oggetto (doc. 189 incarto AI). Ricevuta l’adesione dell’assicurato, con decreto del 5 maggio 2010 questa Corte aveva stralciato dai ruoli la causa (inc. n. 32.2010.5).

1.3. Avviata una riformazione professionale complessa (cfr. in tal senso consid. 1.3 – 1.5 della STCA 9 novembre 2016 di cui si parlerà nel prosieguo), ritenuta conclusa dal consulente in IP, con decisione del 17 giugno 2015, preavvisata il 6 maggio 2015, l’Ufficio AI, procedendo al raffronto dei redditi (fr. 68'941.-- di reddito da valido; fr. 64’935.-- di reddito da invalido), ha soppresso la rendita, con effetto dal 1° aprile 2010, presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 6% (doc. 254 incarto AI).

Contro la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato un altro ricorso, parzialmente accolto dal TCA con sentenza 9 novembre 2016. Confermata la conclusione dei provvedimenti professionali intrapresi, questo Tribunale, annullata la decisione 17 giugno 2015, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di accertamenti medici volti ad aggiornare la situazione valetudinaria, con l’indicazione di determinarsi successivamente in merito all’eventuale diritto alla rendita (inc. 32.2015.123).

1.4. Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha disposto una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica) presso il SAM, il quale con rapporto 11 settembre 2017, ritenendo la situazione reumatologica (unica affezione con rilevante ripercussione sulla capacità lavorativa) invariata rispetto alla perizia del 29 marzo 2009 del dr. __________, ha valutato l’assicurato pienamente abile nell’ultima attività svolta di commerciante ed in attività adatte.

Riprendendo i redditi di riferimento alla base della decisione del 17 giugno 2015, l’amministrazione ha fissato un grado d’invalidità del 6%. Di conseguenza con decisione del 30 ottobre 2017, preavvisata il 19 settembre 2017, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla prestazioni, non sussistendo il diritto ad ulteriori provvedimenti reintegrativi e tantomeno un grado d’invalidità pensionabile, rilevando che, su richiesta, sarà valutato l’aiuto al collocamento. L’amministrazione ha fatto presente che anche nell’ipotesi di “ritenere la riduzione di rendimento pari al 30% determinata in sede di accertamento professionale dal CAP di __________ e avvallato dal medico SMR dr. __________ nella sua annotazione del 04.04.2007” l’assicurato non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile, esponendo in seguito i calcoli (doc. 302 incarto AI).

Nel contempo l’Ufficio AI ha anche tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.5. In data 23 ottobre 2017 l’assicurato ha chiesto di essere posto durante la procedura amministrativa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio da parte del suo attuale avvocato. Con decisione incidentale dell’8 novembre 2017 l’Ufficio AI ha respinto l’istanza (doc. 306 inc. AI).

1.6. Contro le succitate decisioni del 30 novembre 2017 e 8 novembre 2017 è tempestivamente insorto l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, chiedendo con un unico ricorso il riconoscimento di un’invalidità del 50% con diritto ad una mezza rendita dal mese successivo al versamento dell’indennità giornaliera e di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio anche in ambito ricorsuale.

In merito al grado d’invalidità, facendo riferimento alle osservazioni inoltrate al progetto di decisione, rileva che gli accertamenti medici hanno evidenziato una situazione stabile dal 2006 e che pertanto valgono i parametri di calcolo utilizzati prima dell’inizio dell’iter di riformazione professionale, vale a dire una riduzione dell’abilità lavorativa in attività adeguate del 30% per motivi medici e del 25% del reddito da invalido, ciò che giustifica il riconoscimento di una mezza rendita.

Infine, il ricorrente è del parere che la presente complessa fattispecie giustifichi il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria in ambito amministrativo.

1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo come l’assicurato non presenti un grado d’invalidità pensionabile sia con una totale abilità in attività adeguate sia con una riduzione della stessa del 30%, confermando tuttavia una riduzione del 5% dal reddito da invalido. L’amministrazione sostiene infine che la procedura amministrativa non presenta particolarità difficoltà giuridiche e che quindi il patrocinio di una legale non è necessario.

1.8. Con scritto 11 gennaio 2018 il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa, in particolare sulla valutazione del consulente in IP allegata.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto o meno ad una rendita.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

2.4. Dal profilo medico, nella STCA del 9 novembre 2016 questa Corte aveva rilevato:

" Nel caso in esame, per quel che concerne l’aspetto medico, nella decisione contestata l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in attività semplici e ripetitive adeguate, prendendo come riferimento la perizia 29 marzo 2006 del dr. __________ (doc. AI 126).

A seguito dell’osservazione professionale, con annotazioni 4 aprile 2007 il dr. __________ del SMR aveva tuttavia precisato:

" In data 19.03.2006, l'A è stato sottoposto a perizia reumatologica presso il Dr __________. Questo specialista ha ritenuto l'A abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento del 100 %, in un lavoro che tenga pienamente conto della capacità funzionale residua, come da lui descritta, a partire da subito.

Dal 22.01.2007 al 16.02.2007, l'A ha beneficiato di un periodo di accertamento professionale presso il Centro di __________.

Alla luce della valutazione presso il Centro di __________ come anche sulla base delle osservazioni della consulente in integrazione professionale, sono del parere di considerare l'A abile nella misura del 70 %, in attività adatte, come descritte nella valutazione CAP, a decorrere dalla data d'inizio dell'accertamento professionale, cioè dal 22.01.2007.

Il periodo di accertamento professionale ha dimostrato le reali capacità lavorative residue di questo A e la conseguente valutazione da parte del CAP può dunque essere accolta.” (doc. AI 150/1)

In sede di risposta, l’Ufficio AI ha fatto presente che volendo prendere in considerazione una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate, l’assicurato non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile (cfr. consid. 1.8).

A seguito del rinvio, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico). Nel rapporto 11 settembre 2017 i periti, dopo il consulto reumatologico (dr. med. __________), neurologico (dr. med. __________) e psichiatrico (dr. med. __________), hanno confermato il carattere non invalidante delle affezioni neurologiche e l’assenza di un patologia psichiatrica. Dal punto di vista reumatologico, i periti, accertata come la situazione sia rimasta invariata rispetto alla perizia 29 marzo 2006 del dr. med. __________, hanno evidenziato:

" (…) Secondo il nostro consulente in reumatologia non si giustifica alcuna diminuzione della capacità lavorativa nell’attività finora svolta anche retroattivamente fino a oggi. Le limitazioni funzionali sono in parte legate ad un’amplificazione di sintomi di grado medio. Vi è un’importante discrepanza nella mobilità della colonna vertebrale quando l’A. si sveste e riveste (mobilità normale) e quando si valuta la mobilità della colonna nell’ambito dell’esame clinico. L’A. può stare seduto (come da valutazione a __________) almeno 1½-2 ore senza pause ed in seguito è richiesta una breve pausa per sgranchirsi e cambiare posizione. È utile un adattamento ergonomico del posto di lavoro per lavori prolungati alla scrivania in modo da permettere all’A. di alternare le posizioni. Spostamenti in automobile sono esigibili. Anche in quanto caso è utile una breve pausa ogni 2 ore per sgranchirsi. L’A. può sollevare fino a 25 kg raramente, fino a 15 kg spesso e fino a 10 kg molto spesso. Lavori sopra l’altezza delle spalle sono possibili sono raramente e non oltre alcuni minuti. Movimenti molto ripetitivi di flessione-estensione o rotazione della colonna vertebrale sono esigibili solo raramente. (…)” (incarto AI pag. 749)

In merito ad attività adeguate, essi hanno rilevato:

" (…) Secondo il nostro consulente in reumatologia l’A. è in grado di svolgere qualunque lavoro leggero che rispetti i limiti (limiti che sono “larghi” per la maggior parte delle attività leggere che corrispondano alla formazione ed al profilo dell’A.) a tempo pieno e con pieno rendimento.

L’A. può stare seduto (come da valutazione a __________) almeno 1½-2 ore senza pause e in seguito è richiesta una breve pausa per sgranchirsi e cambiare posizione. E’ utile un adattamento ergonomico del posto di lavoro per lavori prolungati alla scrivania in modo da permettere all'assicurato di alternare le posizioni. Spostamenti in automobile sono esigibili. Anche in questo caso è utile una breve pausa ogni 2 ore per sgranchirsi. L'assicurato può sollevare fino a 25 kg raramente, fino a 15 kg spesso e fino a 10 kg molto spesso. Lavori sopra l'altezza delle spalle sono possibili solo raramente e non oltre alcuni minuti. Movimenti molto ripetitivi di flessione-estensione o rotazione della colonna vertebrate sono esigibili solo raramente. (…)” (cfr. pag. 751 inc. AI)

Riguardo all’aspetto economico, l’Ufficio AI ha ripreso il calcolo dell’invalidità alla base della decisione 17 giugno 2015, ossia fr. 69'941.-- come reddito da valido e fr. 64’935.-- come reddito da invalido giungendo ad un grado d’invalidità del 6%.

L’amministrazione ha comunque proceduto anche ad un altro calcolo: ha tenuto conto per la determinazione del reddito da invalido della riduzione di rendimento della capacità lavorativa nella misura del 30% determinata in sede di accertamento professionale e avvallato dal SMR il 4 aprile 2007, riconoscendo un’ulteriore riduzione del 5% per attività leggere, dal cui raffronto risulta un grado d’invalidità non pensionabile.

Con il presente ricorso l’assicurato in sostanza ritiene che vada confermata un’incapacità lavorativa del 30% in attività adeguate, nonché una riduzione sociale del 25% come del resto applicato nel calcolo effettuato il 27 giugno 2006 (pag. 292 inc. AI).

2.5. Nell’evenienza concreta va premesso che la questione medico-teorica non è stata mai oggetto di valutazione da parte di questo TCA, adito diverse volte in precedenza dall’assicurato.

Richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici di cui al consid. 2.3., questo Tribunale non può che confermare la valutazione del SAM, a conferma della stazionarietà dello stato di salute dell’assicurato dalla perizia 29 marzo 2006 del dr. med. __________, che ha concluso nel ritenere l’assicurato abile al 100% nello svolgimento di qualsiasi lavoro leggero rispettoso dei limiti funzionali esposti.

A tal riguardo va in effetti rilevato che nella decisione 19 novembre 2009 di soppressione della rendita l’amministrazione aveva considerato una residua abilità del 30% in attività adeguate (pag. 583 inc. AI). Ciò che è avvenuto anche nella decisione qui contestata seppur in via eventuale – ma non nella decisione 17 giugno 2015 (doc. 254 inc. AI) – e questo sulla scorta delle annotazioni 4 aprile 2007 del SMR che, tenuto conto dell’accertamento professionale presso il Centro di __________ (CAP, Centro di accertamento professionale), aveva avvallato una riduzione di rendimento del 30%, discostandosi quindi dalla perizia 19 marzo 2006 del dr. med. __________ (cfr. consid. 2.4).

Tuttavia occorre rilevare che gli effetti dei limiti funzionali accertati non sono rilevanti, tant’è che nella perizia del SAM, punto no. 9.1.1, si legge che “secondo il nostro consulente in reumatologia l’A. è in grado di svolgere qualunque lavoro leggero che rispetti i limiti (limiti che sono molto “larghi” per la maggior parte delle attività leggere che corrispondono alla formazione ed al profilo dell’A.) a tempo pieno e con pieno rendimento” (pag. 750 inc. AI).

Inoltre, come rettamente sottolineato nella risposta, va evidenziato che questo TCA nella STCA 32.2012.29 del 18 giugno 2012, ha fatto propria la giurisprudenza federale secondo la quale “i dati medici consentono un apprezzamento più oggettivo del caso e hanno di principio la priorità sulle constatazioni fatte durante uno stage di osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere influenzate da elementi soggettivi legati al comportamento della persona assicurata durante lo stage (cfr. STF 9C_854/2010 del 30 dicembre 2010 consid. 3.2 e STFA I 762/02 del 6 maggio 2003 consid. 2).

In questa circostanze, secondo il TCA prevale la valutazione medico-teorica del SAM, a conferma della perizia del dr. med. __________.

2.6. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.6.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido, rimasto incontestato, prendendo come base di calcolo il salario riferito all’anno 1996 di fr. 56'212.-- determinato nel rapporto 31 luglio 2009 dal consulente IP (doc. 167 inc. AI), dato aggiornato a fr. 68'941.-- (2013), 69’477.-- (2014) e fr. 69'732.-- (2015) (cfr. tabella di calcolo 13 settembre 2017 a pag. 792). Tale base di calcolo è stata utilizzata anche nelle decisioni del 19 novembre 2009 e del 17 giugno 2015.

2.6.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando al caso in esame, l’Ufficio AI ha proceduto ad un calcolo alternativo: applicate le succitate tabelle statistiche (stato 2014), ha tenuto conto di una capacità lavorativa del 70% e riconosciuto una riduzione del 5% per la necessità di svolgere unicamente attività leggere, fissando di conseguenza un reddito da invalido rispettivamente di fr. 43'664.-- per l’anno 2013, fr. 44’191.-- per il 2014, fr. 45'518.-- per il 2015 28’452 (cfr. tabelle di calcolo 13 settembre 2017 pagg. 783 – 791).

Dal raffronto tra i redditi l’amministrazione ha determinato un grado d’invalidità del 37% (per gli anni 2013) e del 36% (2014, 2015).

Con il presente ricorso l’assicurato, oltre a far valere un 70% di abilità lavorativa, contesta la deduzione del 5%. Rileva che il 27 giugno 2006 l’Ufficio AI, successivamente alla perizia del dr. med. __________, aveva allestito un calcolo di determinazione del grado d’invalidità concludente per un grado d’incapacità al guadagno del 39,28%. Da una parte aveva riconosciuto una totale abilità lavorativa in attività adeguate e dall’altra aveva applicato una riduzione del reddito da valido del 25% (cfr. doc. AI 129). L’insorgente ritiene che l’amministrazione non ha motivato l’attuale percentuale di riduzione del 5%, limitandosi, in occasione della risposta di causa al ricorso 16 settembre 2015, a richiamare in generali i dettami giurisprudenziali. Conclude che la percentuale di riduzione del reddito da invalido richiesta (25%) è giustificata dalla sua età avanzata (57 anni al momento della decisione contestata), dal danno alla salute rimasto invariato da 11 e dai quasi 30 anni di inattività.

Per quel che concerne il fattore età avanzata, sebbene viene considerato come un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

Ad esempio, in una pronuncia del 22 giugno 2007 (I 359/2006), il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

Di analogo tenore anche la STF 9C 124/2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. (cfr. anche la STF I 376/ 05 del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60 anni; STF I 819/04 del 27 maggio 2005 58 anni).

Tale giurisprudenza è stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato di 59 anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I 246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi. Per quanto riguarda la giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77 concernente un assicurato 59 enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti un assicurato di 59 rispettivamente 60 anni.

Ritornando alla fattispecie concreta, il fattore età non costituisce motivo di riduzione del reddito da invalido. Sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo TCA ritiene che l’assicurato (classe 1960) possa mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, tenuto conto che nel momento determinate della decisione contestata egli ha ancora davanti a sé diversi anni prima del pensionamento. Certo, non si misconosce che con effetto dal 1° agosto 1994 egli è stato beneficiario di una rendita intera, la cui procedura di revisione è iniziata nell’aprile 2005, seguita da un lungo iter di riformazione professionale conclusosi senza alcun conseguimento di un attestato di capacità. Non va in ogni modo dimenticato che, viste le limitazioni fisiche di poco rilievo, dal punto di vista medico egli è stato ritenuto pienamente abile in attività adeguate leggere, motivo per cui le diverse tipologie di professioni, che non necessitano di una particolare formazione, elencate nel rapporto 12 dicembre 2017 del consulente IP allegato alla risposta di causa sono da ritenere esigibili. Riguardo all’affidabilità dell’estensore del succitato rapporto, l’insorgente ha evidenziato come nella STCA 9 novembre 2016 il suo operato “è stato apertamente stigmatizzato”. In effetti, questa Corte non aveva condiviso la valutazione conclusiva del consulente IP nel ritenere l’assicurato “adeguatamente integrato”, ciò che tuttavia egli aveva ammesso nel rapporto 15 giugno 2015 (cfr. consid. 2.4 pag. 14). Tale circostanza non è comunque sufficiente per inficiare le attuali conclusioni del consulente IP in merito all’esigibilità in attività adeguate dell’assicurato.

In merito alla chiesta riduzione massima del 25% dal reddito da invalido, già sollevata nel ricorso del 19 agosto 2015 ma non esaminata nella STCA 9 novembre 2016 poiché in quel momento l’aspetto medico necessitava di approfondimenti, va fatto presente che tale questione può rimanere aperta. Volendo infatti applicare per ipotesi di lavoro tale percentuale, il ricorrente non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile, così come risulta dal calcolo in appresso. Partendo dal dato statistico relativo all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, considerata una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, tenuto inoltre conto di una media settimanale di 41,7 ore, risulta un salario statistico di fr. 66'944,94, aggiornato al 2015 (cfr. tabella di calcolo 13 settembre 2017 in pag. 783 inc. AI); ridotto del 25% il reddito ipotetico ammonta a fr. 50'208,70.

Dal raffronto tra i redditi da valido (fr. 69'732.--) e da invalido (fr. 50'208,70) il grado d’invalidità risulta essere del 28%, dopo arrotondamento secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Di conseguenza l’amministrazione ha rettamente soppresso la rendita con effetto retroattivo il 1° aprile 2010. Non va dimenticato che con decisione 22 aprile 2010 (che annullava la decisione del 19 novembre 2009) in vista dell’inizio, a gennaio 2010, della formazione di specialista in finanze e contabilità, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita sino al 31 marzo 2010 (fino alla fine del terzo mese civile che segue l’inizio dei provvedimenti d’accertamento o d’integrazione)(cfr. STCA 9 novembre 2016 consid. 2.7 pag. 20).

2.7. Litigioso infine è il rifiuto di concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo richiesta dal legale dell’assicurato in data 23 ottobre 2017 ed oggetto della decisione incidentale dell’8 novembre 2017. Secondo l’Ufficio AI “l’intervento del legale (Lei) era finalizzato essenzialmente all’aggiornamento della situazione medica del suo assistito e questioni economiche di semplice lettura o già valutato antecedentemente la soppressione della prestazione”, motivo per cui “l’assicurato era quindi in grado di difendere validamente i propri interessi senza dover ricorrere ad un rappresentante legale”.

L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

Nella presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore era (eccezionalmente) data anche in ambito amministrativo.

Certo, di primo acchito si può ritenere che, come sostenuto dall’amministrazione, si tratta di un aggiornamento della situazione medico – economica dovuta alla STCA 9 novembre 2016 di rinvio. Non va tuttavia dimenticato che l’intera vertenza ha avuto inizio con la proceduta di revisione avviata nell’aprile 2005, per poi proseguire con un iter di riformazione professionale di lunga durata oggetto di numerevoli valutazioni di natura economica, senza dimenticare le due procedure giudiziarie davanti al TCA. L’aggiornamento della situazione richiedeva comunque la comprensione di questa lunga e complessa vertenza.

In queste circostanze è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato, potendo l’assicurato fare capo ad un assistente sociale oppure a qualsiasi altra persona qualificata attiva nel settore sociale (cfr. risposta di causa).

Per quanto riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Ufficio AI, cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, va detto quanto segue.

Le osservazioni inoltrate il 23 ottobre 2017 al progetto di decisione del 19 settembre 2017 non apparivano di primo acchito prive di esito favorevole (doc. AI 300).

Inoltre, come si vedrà al prossimo considerando, l’insorgente è da ritenere indigente.

Ne consegue che gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo spettante all’assicurata (DTF 131 V 153).

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, nel caso concreto si giustifica di accollare le spese di complessivi fr. 500.--, di cui fr. 300.-- a carico del ricorrente.

Il ricorrente ha tuttavia postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata risulta che il ricorrente, disoccupato con diritto all’indennità di disoccupazione fino al 30 marzo 2016, coniugato con una casalinga vivente nella stessa comunione familiare insieme a due figli (nati nel 1988 e 2003), non ha entrate.

In queste circostanze, il requisito dell’indigenza è dato.

L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione del 30 ottobre 2017 è confermata.

§§ La decisione dell’ 8 novembre 2017 è annullata.

RI 1 è posto al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7.

  1. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

  2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 200.-- e del ricorrente nella misura di fr. 300.--. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il momento assunte dallo Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

DTF

  • art. 4.2.2 DTF

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 37 LPGA
  • art. 61 LPGA

OG

  • art. 152 OG

Gerichtsentscheide

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